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sezione II; sentenza 14 settembre 2004, causa C-168/03; Pres. Timmermans, Avv. gen. Stix-Hackl...

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sezione II; sentenza 14 settembre 2004, causa C-168/03; Pres. Timmermans, Avv. gen. Stix- Hackl (concl. conf.); Commissione delle Comunità europee c. Regno di Spagna Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 10 (OTTOBRE 2004), pp. 453/454-457/458 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199104 . Accessed: 28/06/2014 07:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.97.126 on Sat, 28 Jun 2014 07:42:20 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione II; sentenza 14 settembre 2004, causa C-168/03; Pres. Timmermans, Avv. gen. Stix-Hackl (concl. conf.); Commissione delle Comunità europee c. Regno di SpagnaSource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 10 (OTTOBRE 2004), pp. 453/454-457/458Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199104 .

Accessed: 28/06/2014 07:42

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione II; sentenza 14 settembre 2004, causa C-168/03; Pres.

Timmermans, Avv. gen. Stix-Hackl (conci, conf.); Commis

sione delle Comunità europee c. Regno di Spagna.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE;

Unione europea — Spagna — Direttiva sui requisiti di sicu rezza e di salute per l'uso di attrezzature di lavoro — Difet

tosa trasposizione —

Inadempimento (Trattato Ce, art. 226; direttiva 30 novembre 1989 n. 89/655/Cee del consiglio, relativa

ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrez

zature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, art. 4).

Il Regno di Spagna, prevedendo al paragrafo 1 della disposi zione transitoria unica del regio decreto 18 luglio 1997

n. 1215/1997, concernente la fissazione delle prescrizioni mi

nime di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di

lavoro da parte dei lavoratori, un periodo di adattamento

supplementare per le attrezzature messe a disposizione dei

lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento prima del 27

agosto 1997, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti

in forza dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del consiglio 30 novembre 1989 n. 89/655/Cee, relativa ai requisiti minimi

di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro

da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva

particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva

89/391/Cee), come modificata con direttiva del consiglio 5

dicembre 1995 n. 95/63/Ce. (1)

1. - Con il suo ricorso, la commissione chiede che la corte di

chiari che il Regno di Spagna, prevedendo al n. 1 della disposi zione transitoria unica del regio decreto 18 luglio 1997 n.

1215/1997, che fissa le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavora

tori, un periodo di adattamento supplementare per le attrezzatu

re messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello

stabilimento prima del 27 agosto 1997 (Gazzetta ufficiale spa

gnola n. 188, 7 agosto 1997, pag. 24063, in prosieguo: il «regio

decreto») è venuto meno agli obblighi che gli incombono in

virtù degli art. 10 Ce e 249 Ce e dell'art. 4, n. 1, lett. b), della

direttiva del consiglio 30 novembre 1989 n. 89/655/Cee, relativa

ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrez

zature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (secon da direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, par. 1, della direttiva

89/391/Cee) (G.U. L 393, pag. 13).

Il quadro normativo

La normativa comunitaria

2. - L'art. 4, intitolato «norme concernenti le attrezzature di

lavoro» della direttiva 89/655 così dispone: «Fatto salvo l'art. 3, il datore di lavoro deve procurarsi e/o

usare:

a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a di

sposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento do

po il 31 dicembre 1992, soddisfino: i) le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile

nel settore in questione; ii) i requisiti minimi previsti nell'allegato, sempreché nessu

n'altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo

parzialmente; b) attrezzature di lavoro, già messe a disposizione dei lavo

ratori nell'impresa e/o nello stabilimento alla data del 31 di

cembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale da

ta, i requisiti minimi previsti nell'allegato.

(1) Con la sentenza in epigrafe, la Corte di giustizia conferma, anco

ra una volta, di volere interpretare in modo inflessibile il proprio ruolo

di custode delle regole contenute nelle direttive in materia di tutela

della salute e sicurezza dei lavoratori negli Stati membri. Nella specie, la Spagna è stata condannata dalla corte per la difettosa trasposizione delle direttive «figlie» sull'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei

lavoratori durante il lavoro, avendo consentito, in particolare, alle im

prese di fruire di un programma di adeguamento per le attrezzature di

lavoro messe a disposizione dei lavoratori in carenza di «misure alter

native preventive che garantiscano condizioni di sicurezza e salute ido

nee per i posti di lavoro di cui trattasi». Per una recente condanna dell'Italia per mancata (o incompleta) at

tuazione della direttiva in esame, cfr. Corte giust. 10 aprile 2003, causa

C-65/01, Commissione c. Repubblica italiana, in Foro it., 2003, IV,

169, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 2004 — Pane IV-20.

(...)». 3. -

L'allegato della direttiva 89/655, intitolato «prescrizioni minime di cui all'allegato 4, par. 1, lett. a), punto ii), e lett. b)»

prevede: «1. Osservazione generale. Gli obblighi previsti nel presente allegato si applicano nel ri

spetto delle disposizioni della direttiva e allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

2. Prescrizioni minime generali applicabili alle attrezzature di

lavoro.

(...) 3. Prescrizioni minime supplementari applicabili ad attrezza

ture di lavoro specifiche, di cui all'art. 9, par. 1, della direttiva».

4. - A norma dell'art. 9, par. 1, della direttiva 89/655:

«L'aggiunta nell'allegato di requisiti minimi supplementari

applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche, menzionate nel

punto 3 dell'allegato, è adottata dal consiglio secondo la proce dura prevista all'art. 118 A del trattato».

5. - L'art. 10, n. 1, della direttiva 89/655 così dispone: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislati

ve, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne

informano immediatamente la commissione».

6. - Secondo il quarto 'considerando' della direttiva 95/63, che ha modificato la direttiva 89/655, «occorre (...) che gli Stati membri prendano misure per facilitare l'attuazione delle

disposizioni della presente direttiva da parte delle imprese, ed in

particolare delle piccole e medie imprese; che tali misure pos sono comprendere azioni di formazione e d'informazione ade

guate alle caratteristiche dei vari settori economici».

7. - L'allegato I della direttiva 95/63 dispone: «L'allegato (che diventa l'allegato I) della direttiva 89/

655/Cee è modificato come segue: 1) L'osservazione preliminare è completata dal seguente ca

poverso: 'Le prescrizioni minime di cui in appresso, in quanto applica

bili alle attrezzature di lavoro in funzione, non richiedono ne

cessariamente le stesse misure dei requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove'.

(• • •)» 8. -

L'allegato I, punto 3, della direttiva 89/655, come modi

ficata, contiene un elenco di prescrizioni minime supplementari

applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche. 9. - L'art. 1, punto 1, lett. a) e b), della direttiva 95/63 ha mo

dificato l'art. 4 della direttiva 89/655 nei seguenti termini:

«a) al par. 1, lett. a) ii) e lett. b), la cifra 'I' è inserita dopo i

termini 'all'allegato'; b) al par. 1 è inserito il punto seguente:

'c) fatta salva la lett. a) i) e in deroga alla lett. a) ii) e alla lett.

b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni del punto 3 dell'allegato I che, già messe a disposizione dei la

voratori nell'impresa e/o stabilimento alla data del 5 dicembre

1998, soddisfano al massimo quattro anni dopo tale data le pre scrizioni minime previste nell'allegato I'».

10. - A tenore dell'art. 2, n. 1, 1° cpv., della direttiva 95/63, «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislati

ve, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi

alla presente direttiva anteriormente al 5 dicembre 1998. Essi ne

informano immediatamente la commissione».

11. - Conformemente all'art. 191, n. 2, seconda frase del

trattato Ce (divenuto art. 254, par. 2, seconda frase, Ce) la di

rettiva 95/63 è entrata in vigore il 19 gennaio 1996.

La normativa nazionale

12. - Il n. 1 della disposizione transitoria unica del regio de

creto, entrato in vigore il 27 agosto 1997, così dispone:

«Disposizione transitoria unica. Adattamento delle attrezzatu

re di lavoro.

1. Le attrezzature di lavoro a disposizione dei lavoratori nelle

imprese o posto di lavoro alla data di entrata in vigore del pre sente regio decreto debbono essere adattate ai requisiti del n. 1

dell'allegato I entro dodici mesi a partire dalla detta data di en

trata in vigore. Ciò non di meno, qualora taluni settori non siano in grado, in

ragione di specifiche situazioni obiettive, sufficientemente giu

stificate, relative alla loro attrezzatura di lavoro, di rispettare il

termine prescritto nel capoverso precedente, l'autorità compe tente in materia di lavoro può, su domanda motivata delle orga nizzazioni d'impresa più rappresentative del settore e previa consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative

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PARTE QUARTA

di questo stesso settore, autorizzare, in via eccezionale, un pro

gramma di adattamento delle attrezzature di lavoro di una durata

non superiore ai cinque anni e in funzione della gravità, del

l'impatto e dell'importanza della situazione obiettiva invocata.

Il programma di cui trattasi deve essere presentato all'autorità

competente in materia di lavoro entro un termine massimo di

nove mesi a partire dall'entrata in vigore del presente regio de

creto e deve essere approvato entro un termine non superiore ai

tre mesi oltre il quale l'assenza di espressa decisione vale ri

getto della domanda.

L'applicazione del programma di adeguamento alle imprese interessate viene effettuata su presentazione di una domanda, da

parte di tali imprese all'autorità competente in materia di lavoro

ai fini della sua approvazione e deve essere accompagnata dal

parere dei rappresentanti dei lavoratori, deve menzionare la gra vità, l'impatto e l'importanza dei problemi tecnici che ostacola

no il rispetto del termine prescritto, nonché i termini dell'ade

guamento e le misure preventive alternative che garantiscono condizioni di sicurezza e di salute idonee per i posti di lavoro di

cui trattasi.

(...)». 13. -

L'allegato 1, n. 1, del regio decreto, corrisponde all'al

legato I della direttiva 89/655 come modificata.

La fase precontenziosa del procedimento

14. - Con sentenza 26 settembre 1996, causa C-79/95, Commis

sione/Spagna, (Racc. pag. 1-4679; Foro it., Rep. 1997, voce li

mone europea, n. 989), la corte ha dichiarato che il Regno di

Spagna, non avendo adottato entro il termine prescritto i provve dimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva 89/655, è venuto meno agli obblighi che

gli incombevano in forza dell'art. 10, n. 1, della detta direttiva.

15. - Nell'agosto 1997, le autorità spagnole comunicavano

alla commissione il testo del regio decreto.

16. - La commissione, considerando che il paragrafo 1 della

disposizione transitoria unica del regio decreto fosse in contra

sto con l'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/655, in quanto

prevede un periodo di adattamento supplementare per le attrez

zature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori nell'im

prese e/o nello stabilimento prima del 27 agosto 1997, ha pro mosso il procedimento d'inadempimento previsto dall'art. 226

Ce. Dopo aver intimato il Regno di Spagna di presentare le sue

osservazioni, la commissione, il 1" luglio 2002, emetteva un pa rere motivato con il quale invitava tale Stato membro ad adotta

re le misure necessarie per conformarvisi entro un termine di

due mesi dalla notifica.

17. - Ritenendo che dalle osservazioni presentate dal governo

spagnolo risultava che l'inadempimento indicato nel parere mo

tivato continuava ad esistere, la commissione ha deciso di pro porre il presente ricorso.

Sul ricorso

Gli argomenti delle parti

18. - La commissione sostiene che il Regno di Spagna non ha

rispettato tutti gli obblighi che gli incombono in forza della di rettiva 89/655 come modificata, e in particolare dal suo art. 4, n. 1, lett. b), per due motivi: in primo luogo il Regno di Spagna, al 1

° cpv. del par. 1 della disposizione transitoria unica del regio

decreto, ha concesso alle imprese un periodo di adattamento

supplementare di dodici mesi; in secondo luogo, ha loro conces so nel 2°, 3° e 4° comma di questo stesso paragrafo, un periodo

supplementare di cinque anni che si aggiunge al periodo prece dente. La commissione fa tuttavia presente che non insiste sulla

prima censura.

19. - A suo avviso, l'allegato 1, punto 1, 2° comma, della di rettiva 89/655 come modificata, non fa in alcun punto menzione della possibilità di applicare nuovi termini di adattamento per talune attrezzature già in servizio.

20. - Il governo spagnolo replica che non vede la necessità

per la commissione di mantenere le sue censure, poiché i pro grammi di cui trattasi sono superati dal 27 agosto 2003, e poiché il periodo addizionale massimo di cinque anni previsto per i

programmi di adeguamento era scaduto a tale data. 21. - Inoltre, tali programmi non dovrebbero essere conside

II Foro Italiano — 2004.

rati come concessione di un periodo addizionale alle imprese

spagnole per l'attuazione della direttiva 89/655 come modificata.

22. - Infatti, l'approvazione dei programmi di adeguamento

presupporrebbe l'adozione, da parte delle imprese che ne hanno

fatta domanda, di misure di prevenzione particolare durante il

periodo di adattamento dell'attrezzatura di lavoro, misure che

garantiscono ai lavoratori un livello di sicurezza equivalente a

quello richiesto dal regio decreto, cioè equivalente al livello di

sicurezza richiesto dalla direttiva.

23. - Secondo il governo spagnolo, il fondamento del proce dimento di autorizzazione dei programmi di adeguamento si ri

trova anche nell'osservazione preliminare dell'allegato I del re

gio decreto, che è una letterale trascrizione della corrispondente osservazione preliminare figurante all'allegato I della direttiva

89/655 modificata.

Giudizio della corte

24. - Secondo la costante giurisprudenza, l'esistenza di un

inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione

dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termi

ne stabilito nel parere motivato e non possono essere prese in

considerazione dalla corte modifiche successivamente interve

nute (v., in particolare, sentenze 30 gennaio 2002, causa C

103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. 1-1147, punto 23; Fo

ro it., Rep. 2003, voce cit., n. 1790, e 29 gennaio 2004, causa

C-209/02, Commissione/Austria, inedita). Anche qualora l'ina

dempimento fosse stato sanato dopo il detto termine, vi è inte

resse alla prosecuzione del giudizio, interesse che può consiste

re, in particolare, nell'accertamento del fondamento di una re

sponsabilità eventualmente incombente allo Stato membro nei

confronti di coloro che facciano valere diritti in conseguenza di

detto inadempimento (v., segnatamente, sentenze 17 giugno 1987, causa 154/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 1-2717,

punto 6, e 20 giugno 2002, causa C-299/01, Commissio

ne/Lussemburgo, Racc. pag. 1-5899, punto 11; Foro it., 2002,

IV, 471). 25. - Nella specie è pacifico che al 1° settembre 2002, termine

impartito nel parere motivato, il regime dei programmi di ade

guamento non era ancora scaduto.

26. - Si deve pertanto esaminare se, per tale data, il detto re

gime era conforme agli obblighi che incombevano sul Regno di

Spagna in forza dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 98/655, come modificata.

27. - Ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/655, nella sua versione originale, le attrezzature di lavoro già a di

sposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1992, dove

vano soddisfare, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requi siti minimi previsti nell'allegato.

28. - Di conseguenza, secondo l'iniziale formulazione della

direttiva 89/655, tali attrezzature non dovevano essere più uti

lizzate a partire dal 1° gennaio 1997, a meno che non fossero state conformi alle prescrizioni minime contemplate nell'alle

gato. 29. - Tuttavia, il 19 gennaio 1996, cioè prima di tale data, en

trava in vigore la direttiva 95/63. 30. - Il nuovo punto c) dell'art. 4, n. 1, della direttiva 89/655

come modificata, dispone che, in deroga al medesimo articolo, lett. a) ii) e alla lett. b), le attrezzature di lavoro specifiche sog

gette alle prescrizioni del punto 3 dell'allegato I, già messe a di

sposizione dei lavoratori nell'impresa e/o stabilimento alla data

del 5 dicembre 1998, soddisfano, al massimo quattro anni dopo tale data, le prescrizioni minime previste nell'allegato I.

31. - Orbene, il ricorso della commissione deve essere inteso

nel senso che contempla solo le ipotesi non rientranti nella de

roga di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/655 come

modificata, prevista all'art. 4, n. 1, lett. c) della medesima di

rettiva.

32. - Per quanto riguarda attrezzature di lavoro rientranti nel

l'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/655 come modificata, si

deve accertare la portata dell'allegato I, punto 1, 2° comma, di

questa stessa direttiva.

33. - Secondo tale disposizione, le prescrizioni minime enun ciate nell'allegato I della direttiva 89/655 come modificata, nella misura in cui si applicano alle attrezzature di lavoro in

servizio, non richiedono necessariamente le stesse misure dei

requisiti essenziali relative alle attrezzature di lavoro nuove. 34. - La detta disposizione deve essere intesa nel senso che

pure essa modifica, entro una certa misura, la portata dell'art. 4,

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

n. 1, lett. b), della direttiva 89/655. Come osservato dalla sig. aw. gen. al par. 18 delle sue conclusioni, essa autorizza gli Stati

membri ad emanare disposizioni che consentono l'utilizzo, an

che dopo il 31 dicembre 1996, di attrezzature di lavoro in servi

zio che, in sostanza, «non necessariamente» soddisfano gli stes

si requisiti delle attrezzature di lavoro nuovo.

35. - La messa in servizio delle attrezzature di lavoro deve es

sere valutata alla luce delle prescrizioni minime sancite dall'al

legato I della direttiva 89/655, come modificata, le quali conti

nuano a restare applicabili nei loro confronti secondo il punto 1, 2° comma, di tale direttiva. Quest'ultima disposizione nella mi

sura in cui prevede che, per quanto riguarda siffatte attrezzature, le prescrizioni minime non richiedono necessariamente le stesse

misure e requisiti essenziali relativi alle attrezzature di lavoro

nuove, deve essere interpretata nel senso che autorizza una più

ampia libera scelta nelle soluzioni tecniche circa l'idoneità delle

misure adottate ad assicurare la protezione prescritta dalle dette

disposizioni. 36. - Si deve a questo proposito ricordare che, secondo una

giurisprudenza consolidata, in caso di trasposizione di una di

rettiva nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, è indi

spensabile che l'ordinamento nazionale di cui trattasi garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva, che la situa

zione giuridica scaturente da tale ordinamento sia sufficiente

mente precisa e chiara e che i destinatari siano posti in grado di

conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di

avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (v„ tra le altre, sentenze

23 marzo 1995, causa C-365/93, Commissione/Grecia, Racc. pag. 1-499; Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 651, e 10

aprile 2003, causa C-65/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I

3655, punto 20; Foro it., 2003, IV, 169). 37. - Nella presente fattispecie, l'applicazione dei programmi

di adeguamento è certo subordinata all'esistenza di misure pre ventive alternative che garantiscano condizioni di sicurezza e

salute idonee per i posti di lavoro di cui trattasi. Tuttavia, in

questo contesto, il regio decreto non fa alcun riferimento alle

regole contenute nell'allegato I della direttiva 89/655 come mo

dificata. Soltanto il par. 1,1° comma, della disposizione transi

toria unica, del detto decreto fa riferimento all'allegato I del

medesimo decreto, il quale corrisponde all'allegato I della di

rettiva 89/655 come modificata. Per contro, i commi successivi,

che, in deroga al 1°, istituiscono il regime dei programmi di

adeguamento, non vi fanno alcun riferimento. Pertanto, il regio decreto difetta di precisione per quanto riguarda la trasposizione nell'ambito del detto regime, delle prescrizioni minime di cui

all'allegato I della direttiva 89/655 come modificata per le at

trezzature di lavoro in servizio.

38. - Siccome per tale ragione il par. 1, 2° e 3° comma, della

disposizione transitoria unica del detto decreto non soddisfa i

requisiti derivanti dal combinato disposto di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/655 come modificata e all'allegato I

della medesima direttiva, il Regno di Spagna ha di fatto conces

so un periodo di adattamento supplementare per le attrezzature

di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o stabilimento prima del 27 agosto 1997.

39. - Si deve di conseguenza constatare che il Regno di Spa

gna, prevedendo al par. 1 della disposizione transitoria unica del

regio decreto che fissa le prescrizioni minime di sicurezza e di

salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavora

tori un periodo di adattamento supplementare anche per le at

trezzature messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o

nello stabilimento prima del 27 agosto 1997, è venuto meno agli

obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/655 come modificata.

Per questi motivi, la corte (seconda sezione) dichiara e statui

sce:

Il Regno di Spagna, prevedendo al par. 1 della disposizione transitoria unica del regio decreto 18 luglio 1997 n. 1215/1997, concernente la fissazione delle prescrizioni minime di sicurezza

e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei la

voratori, un periodo di adattamento supplementare per le attrez

zature messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello

stabilimento prima del 27 agosto 1997, è venuto meno agli ob

blighi ad esso incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, lett. b), della

direttiva del consiglio 30 novembre 1989 n. 89/655/Cee, relativa

ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrez

zature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (secon da direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, par. 1, della direttiva

89/391/Cee), come modificata con direttiva del consiglio 5 di

cembre 1995 n. 95/63/Ce.

Il Foro Italiano — 2004.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione V; sentenza 9 settembre 2004, causa C-383/02; Pres.

Gulmann, Avv. gen. Geelhoed (senza conci.); Commissione

delle Comunità europee c. Repubblica italiana.

Unione europea — Italia — Scarichi di sostanze pericolose — Mancata trasposizione di direttive — Inadempimento —

Fattispecie (Trattato Ce, art. 226; direttiva 15 luglio 1975

n. 75/442/Cee del consiglio, relativa ai rifiuti; direttiva 12 di cembre 1991 n. 91/689/Cee del consiglio, relativa ai rifiuti

pericolosi).

Non avendo adottato le misure necessarie ad assicurare che i

rifiuti depositati nelle discariche di Rodano (Milano) fossero

recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e

senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare

pregiudizio all'ambiente e non avendo adottato le misure ne

cessarie affinché il detentore dei rifiuti depositati in tali di

scariche li consegnasse ad un raccoglitore privato o pubblico o ad un'impresa che effettua le operazioni previste nell'alle

gato IIA o IIB della direttiva del consiglio 15 luglio 1975 n.

75/442/Cee, sui rifiuti, come modificata dalla direttiva del

consiglio 18 marzo 1991 n. 91/156/Cee, oppure provvedesse

egli stesso al loro recupero o smaltimento, la Repubblica ita

liana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza

degli art. 4 e 8 di tale direttiva. (1)

(1) Nello stesso senso, v. altra pronuncia emessa in causa C-375/02 nella stessa data della sentenza che si riporta e riguardante la discarica di Castelliri.

Per un precedente in termini, v. Corte giust. 9 novembre 1999, causa

C-365/97, Foro it., 2000, IV, 136, con nota di richiami di Paone. In tema di discariche, v., da ultimo, Cass. 15 gennaio 2004, Zanoni,

in questo fascicolo, II, 550, con nòta di richiami di Paone (il reato di cui all'art. 51, 3° comma, d.leg. 22/97 ha natura permanente sino al decor rere di dieci anni dalla cessazione dei conferimenti ovvero all'otteni mento dell'autorizzazione o alla loro rimozione).

In un caso di sequestro di un appezzamento di terreno di 8.000 mq adibito a discarica abusiva di rifiuti pericolosi, per Cass. 28 gennaio 2004, Luise Società Scavi, RivistAmbiente, 2004, 628, l'ordinanza del

giudice del dibattimento che rigetta l'istanza di restituzione dell'area

sequestrata è impugnabile solo insieme alla sentenza, secondo i criteri

generali stabiliti dall'art. 586, 1° comma, c.p.p. e non è esperibile l'in

cidente di esecuzione, il cui utilizzo è confinato al caso in cui la sen tenza non sia più impugnabile, ex art. 263, 6° comma, c.p.p.

In materia, v. Cass. 8 giugno 2004, Rossi, inedita, che ha respinto il ricorso di due soggetti condannati per aver realizzato una discarica abu siva: i ricorrenti eccepivano di non aver alcuna responsabilità in merito al fatto contestato, ma la corte ha evidenziato che essi sapevano dell'e sistenza dello scarico dei rifiuti: «gli imputati abitano a brevissima di stanza dall'area adibita a discarica; gli imputati stessi non hanno mai attribuito ad altri i riversamenti che, per entità ed estensione, non pote vano essere da loro ignorati; mancanza di qualsiasi elemento per ritene re che autori della discarica fossero persone diverse dagli stessi pro prietari del fondo; entità della discarica, costituita non da un piccolo accumulo di materiale o da abbandoni occasionali che chiunque avreb be potuto determinare, ma da un ammasso esteso (560 mq) e stratificato di detriti, che fa comprendere esservi stata una continuità delle opera zioni di scarico nel tempo e una stabilità di destinazione di quella su

perficie a vera e propria discarica definitiva, come solo sarebbe stato

possibile col consenso dei proprietari». Nella vicenda esaminata da Cass. 1° aprile 2004, Failla, inedita, il

proprietario del suolo e il legale rappresentante di un'impresa, che ave vano adibito un'area a discarica non autorizzata di rifiuti speciali non

pericolosi, costituiti dai residui della lavorazione di manufatti in vibro

cemento, sono stati riconosciuti colpevoli del reato di cui all'art. 51,3° comma, d.leg. 22/97. In sede di ricorso, gli imputati hanno negato la

qualifica di rifiuto ai materiali rinvenuti sul suolo, costituiti da manu fatti difettosi asseritamente destinati, previa frantumazione, ad essere

reimpiegati nel ciclo produttivo. La Cassazione ha però disatteso tale deduzione ricordando, tra l'altro, che l'accertamento di fatto aveva in vece evidenziato «lo stato di totale abbandono del sito in cui erano stati

depositati i materiali di risulta della lavorazione dei mattoni in vibro

cemento ed in particolare che l'accumulo dello sfrido era avvenuto per

lungo arco di tempo e per notevoli quantitativi di materiale di talché è

stato accertato dai giudici di merito che la società Edilblok si era mate

rialmente disfatta dei materiali di risulta e la loro destinazione al reim

piego nel ciclo produttivo costituiva solo un dato potenziale, mentre ri

sultava in concreto realizzata una vera e propria discarica abusiva, esterna allo stabilimento di produzione dei mattoni».

In una fattispecie in cui il giudice di merito aveva ritenuto necessario

per il perfezionamento della contravvenzione di cui all'art. 51, 2°

comma, un requisito — e cioè la reiterazione della condotta — non

previsto dalla legge, Cass. 15 aprile 2004, Bono, inedita, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha sancito che «il d.leg. 22/97 non for

nisce una nozione di abbandono di rifiuti che è stata, tuttavia, enucleata

dalla giurisprudenza in relazione alla diversa nozione di discarica: si è,

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