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sezione III civile; sentenza 1° giugno 2001, n. 7436; Pres. Nicastro, Est. Amatucci, P.M. Giacalone...

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sezione III civile; sentenza 1° giugno 2001, n. 7436; Pres. Nicastro, Est. Amatucci, P.M. Giacalone (concl. conf.); Greco (Avv. Bonetti) c. Coni (Avv. Condemi Morabito). Regolamento di competenza avverso Trib. Bari 30 maggio 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 1 (GENNAIO 2002), pp. 145/146-149/150 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197725 . Accessed: 28/06/2014 18:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.81 on Sat, 28 Jun 2014 18:27:36 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 1° giugno 2001, n. 7436; Pres. Nicastro, Est. Amatucci, P.M.Giacalone (concl. conf.); Greco (Avv. Bonetti) c. Coni (Avv. Condemi Morabito). Regolamento dicompetenza avverso Trib. Bari 30 maggio 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 1 (GENNAIO 2002), pp. 145/146-149/150Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197725 .

Accessed: 28/06/2014 18:27

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ne derivano siano di tale portata da comportare lo snaturamento

del diritto stesso. E nella specie il divieto in esame non impedi sce la libera manifestazione del pensiero che sia attuata in forme

diverse, ma è intesa unicamente a porre un limite alla sugge stione derivante agli elettori dalla presenza invasiva dei soggetti indicati nella norma in esame attraverso il mezzo televisivo nel

periodo di un mese anteriore alla data delle votazioni, al solo fi

ne di garantire il rispetto della loro libertà di scelta attraverso il

contemperamento del diritto di manifestare il proprio pensiero con quello degli elettori di pervenire alle proprie determinazioni

liberi da ogni indebita pressione. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di omessa motiva

zione su un punto decisivo della controversia consistente nel

l'asserita necessità per il giudice di valutare nei singoli casi la

riconducibilità di un programma, per le sue caratteristiche in

trinseche, alla responsabile operatività di una testata giornalisti ca.

Va rilevato al riguardo che la censura prospettata dalla società

ricorrente si risolve in realtà nella denuncia di omesso esame

della tesi giuridica prospettata nel giudizio di merito, e ripropo sta in sede di legittimità: essa non integra perciò gli estremi del

difetto di motivazione, che può riferirsi solo all'accertamento e

alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione e non può es

sere dedotto perciò come autonomo motivo di ricorso per cassa

zione, ma può valere soltanto a sorreggere o a completare le

censure di violazione o falsa applicazione di norme o di principi di diritto mosse alla sentenza impugnata che abbia assunto a ba

se della decisione un'argomentazione giuridica incompatibile con la tesi anzidetta (Cass. 14 giugno 1991, n. 6752, id., Rep. 1991, voce Cassazione civile, n. 28). E, poiché nella specie non

risulta proposta alcuna censura di violazione o falsa applicazio ne dell'art. 1, 5° comma, 1. n. 515 del 1993 con riferimento al

l'interpretazione della nozione di riconducibilità delle trasmis

sioni informative ad una specifica testata giornalistica debita

mente registrata, dev'essere affermata l'inammissibilità della

censura in esame.

Con il terzo motivo viene dedotta la falsa applicazione del

l'art. 1, 5° comma, 1. 10 dicembre 1993 n. 515, in relazione al

l'art. 360, n. 3, c.p.c., e insufficiente e contraddittoria motiva

zione su un punto decisivo della controversia, per non aver la

sentenza impugnata operato la doverosa distinzione tra presenze rilevanti nelle trasmissioni televisive e presenze irrilevanti, che

non comporterebbero violazione del divieto di legge in conside

razione dell'estraneità del personaggio al territorio interessato

dalla consultazione e dell'assoluta fugacità della sua presenza. La censura non può trovare accoglimento poiché, nel suo pro

filo principale, sottopone all'esame del giudice di legittimità una questione mai proposta nel giudizio di merito nel quale, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, si è

solo discusso di un particolare aspetto del concetto di presenza rilevante, che avrebbe dovuto essere esclusa nel caso di appari zioni del tutto fugaci ed estranee allo spazio e al tempo che sono

propri del programma televisivo, senza che venisse dedotta in

giudizio la necessità di valutare il rapporto del personaggio con

il territorio interessato alla consultazione.

Per quanto attiene poi alla fugacità dell'apparizione di uno dei soggetti menzionati nella norma in esame, la censura non ha

pregio e va quindi confermata la sentenza impugnata la quale

giustamente ha osservato che la norma denunciata non fa alcuna

distinzione tra presenza rilevante e presenza irrilevante, sicché

la durata temporale dell'apparizione televisiva di un determi

nato personaggio nel periodo d'interdizione non può mai essere

valutata agli effetti della sussistenza dell'illecito sanzionatorio,

ma solo, eventualmente, agli effetti della rideterminazione del

l'entità della sanzione irrogata, che costituisce tuttavia espres sione dell'esercizio di un potere discrezionale del giudice di

merito insindacabile in Cassazione.

Con il quarto ed ultimo motivo si denuncia sotto un diverso

profilo la falsa applicazione della medesima norma e l'omessa

motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferi

mento alla deduzione secondo cui la presenza degli on. Prodi ed

Andreatta nelle trasmissioni «Sgarbi quotidiani» non integrava no gli estremi del requisito della «presenza» richiesto dalla leg

ge poiché essi sarebbero apparsi unicamente nelle telecronache

richiamate dal conduttore quali oggetto di discussione e di po lemica, e non avrebbe comportato alcuna partecipazione dei due

personaggi al programma in corso.

Il Foro Italiano — 2002.

La censura non ha fondamento né sotto il profilo della falsa

applicazione di legge, né sotto quello dell'omessa motivazione,

poiché la sentenza impugnata ha correttamente escluso, con una

motivazione forse non esaustiva, che la legge sanzioni solo la

presenza fattiva al programma televisivo dei soggetti indicati

nella norma denunciata.

Va infatti ribadito che la legge proibisce la «presenza» e non

la «partecipazione» di determinati soggetti alle trasmissioni te

levisive che non siano di mera informazione nel mese anteriore

alla data delle votazioni e l'assolutezza del divieto è perfetta mente logica, mirando essa a proibire ogni forma di pubblicità anche indiretta o surrettizia, come quella che sia volta ad esalta

re l'opera di un determinato uomo politico attraverso la mera

diffusione delle immagini relative alla sua pregressa attività.

In conclusione, perciò, il ricorso non può trovare accogli mento in nessuna delle sue concorrenti articolazioni e deve es

sere rigettato con la conferma della sentenza impugnata, salva la

doverosa integrazione della sua motivazione con le considera

zioni poste a fondamento della presente pronuncia.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 1° giugno 2001, n. 7436; Pres. Nicastro, Est. Amatucci, P.M.

Giacalone (conci, conf.); Greco (Avv. Bonetti) c. Coni

(Avv. Condemi Morabito). Regolamento di competenza av

verso Trib. Bari 30 maggio 2000.

Contratto in genere, atto e negozio giuridico — Contratti dei

consumatori — Concorso pronostici — Clausola derogati va della competenza — Vessatorietà — Esclusione (Cod. civ., art. 1469 bis, 1469 ter).

La clausola derogativa della competenza territoriale per le

controversie relative alla partecipazione ad un concorso pro nostici (nella specie, il Totogol), contenuta nel relativo rego lamento, non è vessatoria, in quanto non determina un signi

ficativo squilibrio a carico dello scommettitore. (1)

(1) Sulle problematiche suscitate dalla presunzione di vessatorietà delle clausole che, in un contratto stipulato tra un professionista ed un

consumatore, stabiliscono come sede del foro competente per le con troversie ad esso relative una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, v. Cass. 28 agosto 2001, n. 11282, Foro it., 2001, I, 3587, con nota di A. Palmieri, secondo cui tale previ sione ha introdotto un foro esclusivo del consumatore, derogabile sol tanto a seguito di trattativa individuale.

Nel giudizio cautelare promosso da un'associazione di consumatori, ai sensi dell'art. 1469 sexies, cpv., c.c., l'utilizzazione di talune clau sole contenute nei regolamenti dei concorsi Totocalcio e Totogol (ivi

comprese quelle che individuano come foro esclusivamente competente in ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso quello della località in cui ha sede l'ente gestore) è stata dapprima inibita in via d'urgenza dal giudice incaricato della trattazione del procedimento (v. Trib. Roma, ord. 2 agosto 1997, id., 1997, I, 3010, con nota di G.

Lener, Clausole vessatorie e tutela inibitoria cautelare: brevi riflessio ni): l'ordinanza è stata, quindi, revocata in sede di reclamo, per la rite nuta insussistenza dei giusti motivi d'urgenza (v. Trib. Roma, ord. 22

agosto 1997, ibid., 3387). Entrambe le decisioni sono annotate da G.

Conte, L'accesso alla tutela inibitoria cautelare tra le ragioni dei con

sumatori e le esigenze di coerenza del «sistema», in Nuova giur. civ.,

1999, I, 255; A. Palmigiano, Regolamenti Totocalcio e Totogol, clau

sole vessatorie e azione inibitoria in via d'urgenza, in Vita not., 1997, 1346; R. Bitetti, Concorsi pronostici e tutela collettiva degli scommet

titori: prime applicazioni della novella sulle clausole vessatorie, in

Resp. civ., 1998, 485; A. Musio, Clausole vessatorie: l'inibitoria cau

telare e i giusti motivi d'urgenza, in Corriere giur., 1998, 942; M.

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PARTE PRIMA

Svolgimento del processo. — Con sentenza n. 1562 del 2000

il Tribunale di Bari, innanzi al quale Martino Greco (residente in Germania ed elettivamente domiciliato in Bari) aveva conve

nuto il Coni domandandone la condanna al pagamento della

somma di lire 2.570.444.000 (ovvero di lire 1.667.630.000) quale vincita non onorata al concorso pronostico Totogol del 5

ottobre 1997, ha declinato la propria competenza territoriale a

favore del Tribunale di Roma, del quale l'art. 14 del regola mento Totogol approvato con decreto del ministero delle finan

ze del 10 marzo 1993 stabilisce, per le controversie quale quella in questione, la competenza esclusiva.

Granieri, Del Totocalcio, del Totogol e della nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, in Riv. dir. sport., 1997, 541; v. altresì, a margine del primo dei menzionati provvedimen ti, E. Cesaro, Azione inibitoria d'urgenza e clausole vessatorie nei concorsi pronostici, in Giur. it.. 1998. 1621; F. Corsini, L'azione ini bitoria cautelare a tutela dei consumatori: legittimazione ad agire e

«giusti motivi di urgenza», in Giusi, civ., 1998, I, 272; e, con specifico riferimento all'ordinanza collegiale, P. Troianello, L'azione inibitoria cautelare: una tutela dei consumatori inapplicata, in Dir. comunitario scambi internaz-, 1998, 223.

Circa la non necessità della specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c., delle clausole contenute nel regolamento del

Totocalcio, v. Cass. 12 luglio 1991, n. 7763, Foro it.. Rep. 1992, voce Giuoco e scommessa, n. 3 (e Giur. it., 1992, I, I, 496, con nota di G.

Chiné, Regolamento dei concorsi a pronostici e clausole vessatorie; Nuova giur. civ., 1992, I, 159, con nota di S. Patti, Condizioni generali di contratto del Coni e (mancata) tutela dell'aderente-, Riv. dir. sport., 1992, 664, con nota di G. Catalano), che ha confermato App. Roma 13

maggio 1986, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 4 (e Giust. civ., 1986, I,

1987). In tema di deroga alla competenza territoriale per le controversie re

lative alla partecipazione al Totocalcio, v. Trib. Taranto 8 febbraio

1994, Foro it.. Rep. 1995, voce cit., n. 8 (e Giur. pugliese, 1995, 49, con nota di S.G. Simone, Totocalcio: conclusione del contratto e clau sole vessatorie', Riv. dir. sport., 1994, 429, con nota di G. Catalano), che, dopo aver rigettato l'eccezione d'incompetenza e quella d'inam missibilità della domanda, ritenendo inefficaci, in mancanza della spe cifica approvazione da parte dell'aderente, sia la designazione del foro

esclusivo, sia la previsione di una decadenza per la proposizione di eventuali reclami, ha ritenuto infondata la richiesta di condanna del ge store, in quanto lo scommettitore non aveva provato l'intervenuta con clusione del contratto; in sede di gravame, peraltro, A,*). Lecce Taranto 12 gennaio 1996, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 4 (e Arch, civ., 1996, 1168), ha dichiarato di aderire all'orientamento espresso da Cass. 7763/91, cit., e, in accoglimento dell'impugnazione incidentale

proposta dal Coni, ha dichiarato improponibile la domanda dello

scommettitore, essendo spirato il cennato termine di decadenza; cfr., altresì, Trib. Catania 17 ottobre 1983, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 6 (e Riv. dir. sport., 1986, 200); Trib. Trani 16 febbraio 1983, Foro it.,

Rep. 1986, voce cit., n. 5 (e Riv. dir. sport., 1986, 204); Pret. Ispica 27

maggio 1983, Foro it.. Rep. 1985, voce Competenza civile, n. 70 (e Riv. dir. sport., 1984, 692); Trib. Bari 16 gennaio 1981, Foro it., Rep. 1982, voce Giuoco e scommessa, n. 2 (e Riv. dir. sporr., 1981, 550).

Tra le decisioni che si occupano di altre clausole contenute nel rego lamento ufficiale del Totocalcio, v. Cass. 10 settembre 1999, n. 9602, Foro it., 2001, I, 673, con nota di S. Dì Paola, Esonero da responsabi lità per colpa lieve ed onere della prova (annotata da U. Carnevali, Clausola di esonero da responsabilità e onere della prova, in Contratti, 2000, 5; V. Carbone, Schedina perduta e vincita ritrovata: come gioca l'onere probatorio, in Danno e resp., 1999, 1089); Trib. Perugia 22 febbraio 1985, Foro it.. Rep. 1986, voce cit., n. 8 (e Riv. dir. sport., 1986, 197); Pret. Gubbio 23 marzo 1981, Foro it., 1981,1, 2894.

Per un'analisi dell'impatto della disciplina concernente le clausole vessatorie su concorsi, lotterie e giochi autorizzati, v. R. Bitetti, Lotte

rie, concorsi pronostici e giochi a premi, in Le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori a cura di G. Alpa e S. Patti, Milano, 1997, II, 1289.

* * *

Lungi dal ritenere che l'entrata in vigore della disciplina sulle clau sole abusive abbia comportato la creazione di un foro esclusivo del

consumatore, derogabile esclusivamente a seguito di negoziato indivi duale (come sostiene la prima sezione civile nella sentenza 11282/01, cit., depositata qualche mese dopo), la pronuncia in epigrafe teorizza —

e mette in pratica — la possibilità di superare la presunzione di vessato rietà sancita dall'art. 1469 bis, 3° comma, n. 19, c.c., mediante una va lutazione delle peculiarità del contratto concluso e della natura del ser vizio prestato dal professionista, che conduca ad un giudizio negativo

Il Foro Italiano — 2002.

Ricorre con istanza di regolamento di competenza Martino

Greco in base a tre motivi.

Il Coni - Comitato olimpico nazionale italiano ha depositato memoria difensiva.

Il p.m. ha chiesto che, rigettato il ricorso, sia dichiarata la

competenza territoriale del Tribunale di Roma.

Motivi della decisione. — 1. - Il Tribunale di Bari ha ritenuto:

a) che la previsione di cui all'art. 14 del regolamento del

Totogol approvato con decreto del ministero delle finanze del

10 marzo 1993, contemplante la competenza territoriale esclusi

va del Tribunale di Roma, fosse efficace indipendentemente dalla specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 c.c.

in quanto questa trova un equipollente nella grande diffusione e

pubblicità del regolamento, attuate proprio al fine di richiamare

l'attenzione dei partecipanti al gioco su tutte le condizioni ad

esso inerenti (vengono richiamate Cass. 1317/53. Foro it., 1953,

I, 1617; 2194/77, id.. Rep. 1977, voce Giuoco e scommessa, n.

1, e 7763/91, id.. Rep. 1992, voce cit., n. 3); b) che agli scommettitori al Totogol non è applicabile la tu

tela apprestata per i consumatori dalla 1. 6 febbraio 1996 n. 52 — il cui art. 25 ha introdotto gli art. 1469 bis, ter, quater, quin

quies e sexies c.c. — in quanto il contratto di scommessa, con

notato dalla alcatorietà e non dalla commutatività, interviene tra

gli scommettitori, assumendo l'ente organizzatore il ruolo di

rappresentante che tace il nome del rappresentato nel cui inte

resse stipula il negozio (che si conclude con l'accettazione della

puntata sul pronostico costituito dalla schedina); sicché non

possono configurarsi i significativi squilibri dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico dei consumatori, che ca

ratterizzano l'ambito operativo dell'art. 1469 bis c.c.; e ciò an

che in considerazione del fatto che l'esborso dello scommettito

re è, di regola, modestissimo, pur se idoneo a fargli conseguire vincite miliardarie;

c) che nell'espressione «disposizion« di legge», cui fa riferi

r*ento l'art. 1469 ter c.c. per escludere la vessatorietà delle

clausole che le riproducano, devono intendersi inclusi i regola menti.

circa la sussistenza di un significativo squilibrio a carico dello scom mettitore (rimane, invece, assorbita la questione relativa alle implica zioni derivanti dalla collocazione della clausola che deroga alla com

petenza territoriale in seno al regolamento del concorso, approvato con decreto ministeriale).

Pue sono i capisaldi del ragionamento della corte: a) il consumatore rischia ben poco in rapporto all'entità della vincita sperata; b) il con corso è organizzato in maniera tale da rendere marginale la verificazio ne di inadempienze da parte del gestore. Da»tali premesse, si fa discen dere che, ove mai insorga una controversia, il consumatore non sarà di sincentivato a far valere le proprie ragioni in un foro istante dalla lo calità dove risiede. Sullo sfondo aleggiano le nsn meglio precisate «esigenze», a salvaguardia delle quali l'ente che gestisce il concorso è

legittimato a concentrare il contenzioso presso il foro «domestico».

Quanto all'argomento sub b), a meno che non si vogliano rispolvera re anacronistiche immunità, si può osservare che non è in discussione la correttezza del gestore, ma se mai la posizione di preminenza che esso

acquisisce con l'utilizzazione, non negoziata, di clausole sbilanciate a suo favore.

Dal canto proprio, l'argomento sub a) appare suadente, specie nel contesto di una causa in cui l'attore lamenta il mancato pagamento di una vincita di oltre due miliardi e mezzo di lire. Tuttavia, a parte la considerazione che quando aumenta la posta in palio crescono anche le

spese che la parte processuale è costretta ad anticipare (con il rischio di non recuperarle, ed anzi di affrontare ulteriori esborsi, in caso di soc

combenza), a priori non è dato di conoscere se le vincite raggiungeran no cifre stratosferiche, né tantomeno quali saranno le controversie in cui potrà essere coinvolto lo scommettitore (non necessariamente fina lizzate all'ottenimento di una vincita non onorata). La forza della pre sunzione di vessatorietà, unitamente alla valutazione del quadro esi stente al momento della conclusione del contratto, induce a sminuire il valore del rilievo formulato dalla corte. A riprova di ciò, si consideri che in un eventuale giudizio di inibitoria, il quale per sua natura viene condotto ad un livello di astrazione più elevato, sebbene si possa tener coi'o in termini generali della natura del bene o del servizio oggetto del

contratto, la clausola salvata dall'odierna pronuncia avrebbe vita meno facile (e, difatti, essa è stata puntualmente dichiarata abusiva, insieme

all'omologa previsione contenuta nel regolamento del Totocalcio, da Trib. Roma, ord. 2 agosto 1997, cit., che è stata successivamente revo

cata, in sede di reclamo, con ordinanza collegiale del 22 agosto 1997, cit., per l'insussistenza dei giusti motivi d'urgenza che legittimano la concessione della tutela cautelare). [A. Palmieri]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

2.1. - La prima asserzione non costituisce oggetto di censura

ed è in linea con il costante orientamento della corte sul punto (cfr. le sentenze citate sub 1 .a) che va anche in questa sede con

fermato.

2.2. - La seconda (sub 1 .b) è contrastata dal ricorrente in base

al rilievo che il Coni esercita un'attività con fini di lucro che si

configura nella conclusione di contratti misti nei quali conflui

scono elementi propri della scommessa, della locazione d'opera e del deposito cauzionale e che, provvedendo in cambio di un

corrispettivo a tutti gli adempimenti previsti per il regolare

svolgimento del gioco in base al regolamento, presta un servizio

senz'altro ricompreso nell'ambito applicativo dell'art. 1469 bis, 1 ° comma, c.c.

2.3. - Al terzo assunto del tribunale (sub l.c) il ricorrente op

pone che il regolamento Totogol non è una legge ma un regola mento; che detta disposizioni aventi natura e funzione di clau

sole contrattuali, tanto che si è ritenuto che esse siano insuscet

tibili di sindacato di costituzionalità (Cass. 16 gennaio 1971, n.

85, id., 1971, I, 949); che il regolamento non è emanato da un

soggetto terzo, ma dal ministero delle finanze, che ha funzioni

di controllo ed è direttamente interessato agli incassi; che, infi

ne, esso non riproduce alcune delle disposizioni di cui al d.p.r. 18 aprile 1951 n. 581, che ne prevedeva l'emanazione.

3. - Al fine di stabilire se la clausola sia da considerarsi ves

satoria ai sensi degli art. 1469 bis e 1469 ter c.c., e sia dunque inefficace ex art. 1469 quinquies c.c., vengono in considerazio

ne le seguenti disposizioni: — l'art. 1469 bis, 1° comma, c.c., che definisce vessatorie le

clausole che «determinano a carico del consumatore un signifi cativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal con tratto»;

— l'art. 1469 ter, 1° comma, c.c., secondo il quale la «ves

satorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura

del bene o del servizio oggetto del contratto»; — l'art. 1469 bis, 3° comma, c.c. là dove prevede che «si

presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che

hanno per oggetto o per effetto di: ... 19) stabilire come sede

del foro competente per le controversie località diversa da

quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore».

Dal combinato disposto delle tre disposizioni citate si evince

che la presunzione di vessatorietà resta superata se debba esclu

dersi che la clausola (nella specie, derogativa del criterio di de

terminazione della competenza in base alla residenza del con

sumatore) determini un significativo squilibrio a carico del con

sumatore stesso, tenuto conto della natura del bene o del servi

zio; e dunque se possa escludersi, posto che viene in discussione

il diritto al pagamento della vincita da parte dello scommettito

re, che la tutela giudiziale di tale diritto in Roma, anziché nel

luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, ren

da significativamente più difficile la sua realizzazione, in

quanto in ipotesi si risolva in una possibile remora a far valere

innanzi ad un giudice il diritto che si assuma leso.

Appare evidente che la (semplice) maggiore onerosità per il

consumatore, di una tutela che va domandata presso un foro di

verso da quello domestico non è di per sé sufficiente a giustifi care un giudizio affermativo di significativo squilibrio: la pre sunzione di vessatorietà non potrebbe altrimenti essere mai su

perata e l'art. 1469 bis, 3° comma, c.c., che pure ammette la

«prova contraria», risulterebbe sempre inapplicabile con riguar do a clausole derogative della competenza territoriale di cui al

successivo n. 19.

La valutazione va allora operata in relazione alle particolarità del contratto eh? viene in considerazione, nella specie di carat

tere aleatorio e caratterizzato dal rischio di una posta usual

mente lievissima da parte dello scommettitore (Cass. n. 1424

del 1969, id.. Rep. 1969, voce cit., n. 5), a fronte di possibili vincite enormemente superiori (secondo il corretto rilievo della

sentenza gravata), e dalla natura del servizio prestato dal Coni

che gestisce il concorso pronostico, connotato da un rilevante

grado d'improbabilità di atteggiamenti inadempienti da parte del gestore.

Il che induce ad escludere che la fissazione della esclusiva

competenza di un foro diverso da quello della residenza o del

domicilio eletto dello scommettitore/consumatore possa costi

tuire per il medesimo un'apprezzabile remora a far valere giudi zialmente i propri diritti; e, al contempo, che possa costituire un

incentivo a non adempiere le proprie obbligazioni per l'ente

Il Foro Italiano — 2002.

pubblico che gestisce il concorso, il cui interesse alla concentra

zione p.-esso un determinato foro delle controversie relative a

concorsi a larghissima diffusione nazionale ed a cadenza setti

manale trova la sua ragion d'essere nella salvaguardia di tut

t'altre esigenze. Deve allora concludersi che la clausola derogativa della com

petenza territoriale per le controversie relative alla partecipazio ne al concorso Totogol, prevista dall'art. 14, 3° comma, del de

creto del ministero delle finanze del 10 marzo 1993, recante il

regolamento del concorso pronostico, non determina un signifi cativo squilibrio a carico dello scommettitore e non può dunque

qualificarsi come vessatoria per gli effetti di cui all'art. 1469 bis

c.c. (introdotto dall'art. 25 1. 6 febbraio 1996 n. 52 e modificato

dall'art. 25 1. 21 dicembre 1999 n. 526). 4. - Resta assorbito il profilo di censura sub l.c). 5. -

Incomprensibilmente, da ultimo, il ricorrente sostiene che

la disposizione di cui all'art. 14, 3° comma, del regolamento del

Totogol approvato con d.m. 10 marzo 1993 non contempla una

competenza territoriale esclusiva, giacché la norma stabilisce

invece che: «il foro esclusivamente competente per territorio in

ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso è

quello di Roma, sede dell'ente gestore». Del tutto improprio è, in particolare, il richiamo operato dal

ricorrente a Cass. 10422/94 (id., Rep. 1994, voce Competenza civile, n. 88), la quale ha bensì affermato che la clausola che

prevede la competenza di un determinato foro «per qualsiasi controversia» non è idonea ad attribuire al foro indicato il ca

rattere dell'esclusività, sicché il foro convenzionale resta con

corrente con gli altri fori previsti dalla legge; ma ciò, ovvia

mente, purché la competenza del foro convenzionale non sia

prevista come esclusiva, com'è invece nel caso di specie.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 23

aprile 2001, n. 173/SU; Pres. Vela, Est. Morelli, P.M. Lo

Cascio (conci, conf.); Bruni (Avv. Romanelli, Cocchi) c.

Comune di Busalla (Avv. Alberti). Cassa App. Genova 7 no

vembre 1996.

Espropriazione per pubblico interesse — Indennità — Valu

tazione del fondo — Edificabilità legale — Previsioni di piano regolatore — Carattere conformativo — Eccezio

nale carattere espropriativo — Ammissibilità (L. 25 giu

gno 1865 n. 2359, espropriazioni per causa di pubblica utilità, art. 39; 1. 17 agosto 1942 n. 1150, legge urbanistica, art. 7, 13; 1. 19 novembre 1968 n. 1187, modifiche ed integrazioni alla

legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, art. 2; d.l. 11 luglio 1992 n. 333, misure urgenti per il risanamento della finanza

pubblica, art. 5 bis; 1. 8 agosto 1992 n. 359, conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 11 luglio 1992 n. 333).

Il carattere generale e astratto delle previsioni del piano rego latore generale, per cui, del regime urbanistico che consegue alla divisione del territorio comunale in zone omogenee, si

deve tener conto nella valutazione del bene espropriato alla

stregua delle possibilità legali di edificazione, non esclude

che in via eccezionale alcune destinazioni particolari incida

no su beni determinati, configurando vincoli preordinati ad

esproprio, irrilevanti ai fini della valutazione. (1)

(1-4) Sul concetto di edificabilità, quale presupposto per la liquida zione dell'indennità di cui all'art. 5 bis, 1° comma, 1. 8 agosto 1992 n.

359, v. Cass. 15 marzo 1999. n. 2272, Foro it., 1999, I. 1432, con nota

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