Sezione III civile; sentenza 11 giugno 1969, n. 2063; Pres. Albanese P., Est. Lagrotta, P. M.Pandolfelli (concl. conf.); Consorzio agrario provinciale di Milano (Avv. C. Lancellotti, V.Poddighe) c. Soc. Freccia (Avv. Rosati, Cocito)Source: Il Foro Italiano, Vol. 92, No. 10 (OTTOBRE 1969), pp. 2493/2494-2495/2496Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23158331 .
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2493 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2494
fenomeno ablatorio della capacità processuale del fallito cui dà luogo, ha avuto nel presente processo manifestazione im mediata e diretta proprio con la costituzione del curatore, con ia quale ha già trovato attuazione la modifica soggettiva del
rapporto processuale instaurato dinanzi al giudice di merito. Debbono pertanto accogliersi le conclusioni del p. m. col
dichiarare la competenza del tribunale fallimentare, come si è già sopra precisato, e per l'effetto cassando la sentenza del
Tribunale di Milano. (Omissis) Per questi motivi, dichiara la competenza del Tribunale
di Milano, ecc.
CORTE SUPREMA HI CASSAZIONE
Sezione III civile; sentenza 11 giugno 1969, n. 2063; Pres.
Albanese P., Est. Lagrotta, P. M. Pandolfelli (conci,
conf.); Consorzio agrario provinciale di Milano (Avv. C.
Lancellotti, V. Poddighe) c. Soc. Freccia (Avv. Rosati,
cocito).
(Conferma Pret. Novara 26 febbraio 1966)
Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie — Espropria zione mobiliare — Progetto di distribuzione — Ammissi
bilità (Cod. proc. civ., art. 510, 542, 596). Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie —< Progetto
di distribuzione — Opposizione — Mancata riassunzione
avanti il giudice competente — Proposizione di altra
opposizione fondata su identico motivo — Improponibilità
(Cod. proc. civ., art. 512, 542).
Anche nel procedimento di espropriazione mobiliare, come in
quello di espropriazione immobiliare, in caso di concorso
di creditori e mancato accordo o approvazione, deve essere
predisposto il progetto giudiziale di riparto e graduazio ne. (1)
Nella espropriazione mobiliare, la mancata riassunzione avan
ti il giudice competente della causa di opposizione al
progetto di distribuzione impedisce che nello stesso pro cedimento esecutivo possa riproporsi altra opposizione fon data su identico motivo. (2)
La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Nel pro cedimento di espropriazione mobiliare, promosso dinanzi al
Pretore di Novara dal consorzio agrario provinciale di quella città contro i fratelli Dendena, intervenivano vari altri creditori, tra i quali il Consorzio agrario provinciale di Milano. Al
l'udienza del 18 dicembre 1964, in sede di distribuzione della
somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati, uno dei
(1) Non risultano precedenti editi. In dottrina v. in senso conforme: Travi, Distribuzione, voce del Novissimo digesto, 1957, V, 1146; Denti, Distribuzione, voce dell 'Enciclopedia del diritto, 1964, XIII, 329.
(2) Secondo Trib. Vercelli 10 marzo 1953, Foro it., Rep. 1953, voce Esecuzione in genere, nn. 96-98, la mancata riassun zione della causa sorta in fase di distribuzione davanti al giudice competente, provoca la decadenza dall'azione e fa cessare la causa di sospensione del processo esecutivo.
L'instaurazione della controversia ex art. 512 cod. proc. civ. configura una ipotesi di sospensione necessaria: Trib. Roma 7 lu
glio 1964, id., Rep. 1965, voce Esecuzione per obbligazioni pecu niarie, nn. 25, 26, con nota di Verde, in Riv. dir. proc., 1965, 296.
Sull'autonomia del giudizio di cui alla citata norma: Cass. 10 ottobre 1967, n. 2387, Foro it., 1968, I, 1042. Sulla compe tenza del giudice dell'opposizione al progetto di distribuzione a conoscere dell'illegittimità dello stesso e sul diverso potere di ret tifica del progetto, che invece spetta al giudice dell'esecuzione: Cass. 16 luglio 1965, n. 1570, id., 1966, I, 106.
Sulle conseguenze dell'estinzione del giudizio di contestazione, in senso diverso dalla massima, vedi D'Onofrio, Commento
II, 60.
creditori, la Cassa di risparmio delle province lombarde, pro
poneva un piano di riparto, che il pretore dichiarava di « far
proprio come piano giudiziale». Avendo peraltro il consorzio
milanese contestato il progetto, in quanto disconosceva il
privilegio sul credito vantato, il giudice dell'esecuzione, rile
vato che la controversia cosi insorta eccedeva i limiti della sua
competenza per valore, rimetteva le parti, a norma dell'art. 512
cod. proc. civ., davanti al Tribunale di Novara, sospendendo totalmente la distribuzione.
Poiché nessuna delle parti provvide alla riassunzione della
causa nel termine assegnato di 75 giorni, la soc. Freccia, che
era stata inclusa tra i creditori privilegiati per la somma di
lire 3.230.535, riassumeva il processo di esecuzione ed il pre tore, con ordinanza 23 aprile 1965, dichiarava esecutivo il
progetto di distribuzione, ordinando il pagamento delle rispet tive quote ai creditori privilegiati.
Contro tale ordinanza il Consorzio agrario provinciale di
Milano, con ricorso del 30 aprile 1965, proponeva opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nei riguardi della sola
società Freccia, sostenendo che illegittimamente era stato di
chiarato esecutivo un presunto inesistente provvedimento di
distribuzione, che il giudice all'udienza del 18 dicembre 1964
non aveva emesso e non avrebbe potuto comunque emettere
in quanto non previsto dalla legge, e che in conseguenza non
si era verificata alcuna decadenza dal diritto di riproporre, nella nuova fase del processo esecutivo, la controversia circa
la sussistenza della prelazione. Con sentenza 7 febbraio 1966 il pretore rigettava l'oppo
sizione, ritenendo invece che per efletto della mancata rias
sunzione della relativa causa il consorzio era decaduto dal
diritto di contestare ulteriormente il progetto giudiziale di
distribuzione, divenuto ormai irrevocabile.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a norma dell'art. Ili Costituzione, il Consorzio agrario di
Milano, deducendo due mezzi di annullamento. (Omissis) Motivi della decisione. — Col primo mezzo viene denun
ciata la violazione e falsa applicazione degli art. 510, 2° comma, e 542 cod. proc. civ. in relazione agli art. 17, 3° comma, 176
e 487 dello stesso codice. Sostiene in particolare il ricorrente
che nella espropriazione mobiliare non sarebbe previsto dalla
legge un piano giudiziale di riparto avente efficacia di prov vedimento giurisdizionale e che erroneamente il pretore avrebbe
ravvisato un provvedimento siffatto nell'ordinanza emessa al
l'udienza del 18 dicembre 1964, la quale disponeva unicamente
circa la rimessione delle parti dinanzi al tribunale per la riso
luzione della controversia insorta in ordine al diritto di pre lazione del consorzio.
11 motivo non è fondato. La formazione di un progetto di
distribuzione nella fase satisfattiva dell'espropriazione mobi
liare, anche se la legge non la prevede espressamente, è insita, secondo la concorde opinione della dottrina e della giurispru denza, nella disciplina risultante dal coordinamento delle norme
degli art. 541 e 542 con quelle degli art. 510 e 512 cod. proc. civ. È ovvio che, se in difetto di un piano concordato tra
i creditori, il giudice dell'esecuzione deve procedere a norma
del citato art. 542, sentite le parti, alla distribuzione della somma ricavata, ciò implica necessariamente la predisposi zione di un piano di riparto e graduazione tra i creditori. Non
si vede altrimenti in qual modo potrebbe attuarsi, nel caso
di concorso di creditori, la distribuzione del ricavato, né su
quali basi potrebbero sorgere le controversie previste dall'art. 512 cod. proc. civ. Nell'opposizione cosiddetta del creditore la
più autorevole dottrina ravvisa appunto un'azione di accer
tamento della illegittimità del progetto di distribuzione.
Nel caso di specie è incontestabile che il pretore, facendo
proprio il piano proposto da uno dei creditori procedenti, pre
dispone tale progetto, ma, in seguito alla contestazione solle
vata dall'odierno ricorrente, ne sospese l'attuazione e, sia
pure illegittimamente delibando il merito della controversia
insorta, ne rimise ritualmente la risoluzione al giudice compe tente per valore. A questo provvedimento ha erroneamente
attribuito la qualifica di « ordinanza di distribuzione giudi ziale», ma questa impropria definizione non ha avuto, né po teva avere, come sarà meglio chiarito in appresso, incidenza
determinante sulla decisione.
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2495 PARTE PRIMA 2496
Il problema fondamentale della lite è prospettato nel se condo mezzo, col quale il ricorrente, denunciando ancora la
violazione dell'art. 512, 1° comma, nonché dell'art. 177, 3° com
ma, cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la mancata riassunzione della causa relativa alla
controversia insorta in sede di distribuzione determinasse la
decadenza dal diritto di promuovere una ulteriore opposizione al progetto di distribuzione.
Ma anche questo mezzo va disatteso. Pur essendo in astratto
fondate talune delle censure in esso svolte, a giustificare la
soluzione, sostanzialmente esatta, adottata dal pretore è suffi ciente rilevare che in seguito all'estinzione della causa di op posizione ex art. 512 cod. proc. civ. il processo esecutivo,
sospeso in attesa della definizione di quel procedimento inci
dentale di cognizione, riprende, se riassunto a termini del
l'art. 627, il suo corso e non può ovviamente subire ulteriori
sospensioni per effetto di contestazioni aventi l'identico og
getto. In tal caso non resta al giudice dell'esecuzione che pro
seguire il procedimento di distribuzione, disponendo il paga mento delle quote in conformità del piano di riparto. Non
giova opporre in contrario che l'estinzione del processo non
estingue l'azione. L'estinzione del giudizio di opposizione al
piano di distribuzione può non pregiudicare l'eventuale accer
tamento in altra sede del diritto dell'opponente, ma nell'ambito
del processo di espropriazione importa gli effetti previsti dal
l'art. 598 cod. proc. civ. per il caso di approvazione, esplicita o implicita, del progetto di distribuzione, ossia l'emissione degli ordini di pagamento in favore dei creditori. Detto articolo, al
pari del precedente art. 597, disciplina bensì il procedimento di distribuzione nella espropriazione immobiliare, ma, non
essendovi ragioni che giustifichino un diverso regolamento, nelle due forme di espropriazione, delle modalità del procedi mento previste da questi articoli, è da ritenersi consentita, in
conformità di un'opinione autorevolmente sostenuta in dot
trina, l'applicazione analogica di entrambe le norme al pro cesso di espropriazione mobiliare.
Se ne trae un ulteriore argomento a favore della tesi ac
colta: se invero la semplice mancata comparizione all'udienza
cosiddetta di liquidazione comporta, ai sensi dell'art. 597, tacita
approvazione del progetto, a fortiori è lecito desumere tale
approvazione dal comportamento, tanto più significativo, del
creditore che, dopo aver sollevato contestazioni in sede di
distribuzione, non provvede a riassumere la relativa causa.
Tali assorbenti e decisive considerazioni rendono super fluo l'esame delle singole censure, in parte fondate ma non
strettamente pertinenti al tema del decidere, prospettate dal
ricorrente. (Omissis) Per questi motivi, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione III civile; sentenza 9 giugno 1969, n. 2051; Pres.
ed est. Sbrocca, P.M. Pandolfelli (conci, conf.); Bram
billa (Avv. Carboni Corner, Nino) c. Soc. L'assicuratrice
italiana (Avv. Gentile, Minzi).
(Cassa App. Milano 10 novembre 1967)
Assicurazione (contratto di) — Responsabilità civile — Ob
bligo dell'assicuratore —< Insorgenza (Cod. civ., art. 1917).
L'intenzione, comunque manifestata dal terzo, di essere ri
sarcito del danno, subito in conseguenza di un fatto pre visto nel contratto di assicurazione della responsabilità ci
vile, rende concreto e attuale l'obbligo dell'assicuratore
dì pagare direttamente l'indennizzo all'assicurato, pur se
questi non ha ancora risarcito il danno. (1)
(1) In senso sostanzialmente conforme si vedano: — App. Firenze 5 luglio 1965, Foro it., Rep. 1966, voce
Assicurazione (contratto), n. 108: dato che il rischio si individua
La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Con atto
di citazione notificato il 21 novembre 1963, Rinaldo Brambilla
convenne davanti al Tribunale di Milano la società per azioni
«L'assicuratrice italiana». Espose di avere contratto con la
società convenuta una polizza di assicurazione contro i rischi
della responsabilità civile, in cui era previsto un massimale di
lire due milioni per ogni persona sinistrata; che il 13 settembre
1953 aveva investito con la propria automobile Fiat 500 tale
Mario Panzeri, provocandogli lesioni alle quali era seguita la
morte; che con sentenza della corte di Milano era stato con
dannato a risarcire il danno conseguito alla madre e alla so
rella del Panzeri per una somma superiore all'importo del
massimale; che la società convenuta si era rifiutata di versargli il residuo di detto massimale in lire 1.468.000, per quanto avesse posto a disposizione dell'assicurato la somma fin dal
l'inizio della causa civile. Chiese, pertanto, la condanna del
l'assicuratore al pagamento di tale residuo, con gli interessi le
gali dal 20 novembre 1957 (cioè dalla data in cui l'assicura
tore l'aveva posto a disposizione dell'assicurato), oltre agli in
teressi sugli interessi scaduti al giorno della notifica della ci
tazione.
La società si costituì, eccependo che l'assicurato non aveva
dimostrato di aver versato alcuna somma a titolo di risarci
mento ai congiunti del Panzeri, e si dichiarò pronta a versare
quanto per contratto era ai predetti dovuto, a semplice loro
richiesta.
Il tribunale, con sentenza 14 novembre 1966, accolse la
domanda del Brambilla facendo però decorrere gli interessi
dal 20 ottobre 1962, data della costituzione in mora dell'assi
curatore, ma la corte di Milano, a cui la società assicuratrice
si era appellata, con sentenza 10 novembre 1967, riformò la
decisione impugnata, rigettando la domanda attrice sul ri
flesso che, fuori del caso in cui l'assicurato agisca contro l'assi
curatore per il recupero delle somme versate al terzo danneg
giato in quanto l'assicuratore senza giustificato motivo abbia
nell'assoggettamento del patrimonio dell'assicurato ad un obbligo di risarcimento danni, il sinistro, e cioè l'evento che tale rischio
realizza, si risolve nella fattispecie generatrice dell'obbligo per cui
il rischio si verifica nel momento in cui viene ad esistenza questo vincolo giuridico;
— App. Venezia 19 settembre 1962, id., Rep. 1963, voce cit., n. 124, secondo cui il credito dell'assicurato è credito di liberazione e non di rimborso;
—- App. Caltanissetta 24 marzo 1955, id., Rep. 1957, voce
cit., n. 85, secondo cui l'obbligo dell'assicuratore è quello di tenere
indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare al danneggiato e
non di quanto ha già pagato al medesimo, sorgendo l'obbligo per l'assicuratore dall'evento sinistro e non dall'evento pagamento a favore del terzo.
Conforme, in dottrina, con parole quasi identiche a quelle adottate dalla sentenza che si annota a proposito di « obbligo di evitare che l'assicurato subisca il danno di dovere rispondere del danno arrecato ad un terzo », Angeloni, Assicurazione della
responsabilità civile, voce dell'Enciclopedia del diritto, III, 555
segg. App. Firenze 28 gennaio 1966, Foro it., Rep. 1966, voce cit.,
n. 117; Cass. 22 ottobre 1963, n. 2817, id., Rep. 1963, voce cit., n. 125, ritengono invece che l'assicuratore non sia tenuto ad effet tuare la prestazione finché il debito dell'assicurato non sia divenuto
liquido ed esigibile, cioè finché non vi sia stata la richiesta del dan
neggiato e la conseguente determinazione dell'an e del quantum debeatur (l'App. Firenze parla di determinazione giudiziale).
Negano che l'assicuratore sia tenuto a corrispondere l'inden nità all'assicurato che abbia spontaneamente risarcito il terzo dan
neggiato senza richieste di costui, Trib. Monza 20 giugno 1967 e Pret. Monza 30 aprile 1966, id., Rep. 1967, voce cit., nn. 191, 192.
La facoltà per l'assicuratore di pagare l'indennità all'assi curato danneggiante senza previamente accertarsi che questi abbia risarcito il terzo, è affermata da Cass. 14 marzo 1961, n. 564, id., 1961, I, 600, con nota di richiami.
Si riallacciano agli stessi principi le sentenze che dichia rano inammissibile un'azione diretta del terzo danneggiato contro
l'assicurazione, e cioè Cass. 27 aprile 1968, n. 1337, retro, 188, con nota redazionale di Tatarano; 4 marzo 1968, n. 708, Foro it., Rep. 1968, voce cit., n. 130; 17 luglio 1967, n. 1814, id., Rep. 1967, voce cit., n. 179 (esclude espressamente si tratti di contratto a favore di terzo).
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