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Sezione III civile; sentenza 11 giugno 1969, n. 2063; Pres. Albanese P., Est. Lagrotta, P. M....

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Sezione III civile; sentenza 11 giugno 1969, n. 2063; Pres. Albanese P., Est. Lagrotta, P. M. Pandolfelli (concl. conf.); Consorzio agrario provinciale di Milano (Avv. C. Lancellotti, V. Poddighe) c. Soc. Freccia (Avv. Rosati, Cocito) Source: Il Foro Italiano, Vol. 92, No. 10 (OTTOBRE 1969), pp. 2493/2494-2495/2496 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23158331 . Accessed: 28/06/2014 08:10 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.71 on Sat, 28 Jun 2014 08:10:48 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione III civile; sentenza 11 giugno 1969, n. 2063; Pres. Albanese P., Est. Lagrotta, P. M. Pandolfelli (concl. conf.); Consorzio agrario provinciale di Milano (Avv. C. Lancellotti,

Sezione III civile; sentenza 11 giugno 1969, n. 2063; Pres. Albanese P., Est. Lagrotta, P. M.Pandolfelli (concl. conf.); Consorzio agrario provinciale di Milano (Avv. C. Lancellotti, V.Poddighe) c. Soc. Freccia (Avv. Rosati, Cocito)Source: Il Foro Italiano, Vol. 92, No. 10 (OTTOBRE 1969), pp. 2493/2494-2495/2496Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23158331 .

Accessed: 28/06/2014 08:10

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2493 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2494

fenomeno ablatorio della capacità processuale del fallito cui dà luogo, ha avuto nel presente processo manifestazione im mediata e diretta proprio con la costituzione del curatore, con ia quale ha già trovato attuazione la modifica soggettiva del

rapporto processuale instaurato dinanzi al giudice di merito. Debbono pertanto accogliersi le conclusioni del p. m. col

dichiarare la competenza del tribunale fallimentare, come si è già sopra precisato, e per l'effetto cassando la sentenza del

Tribunale di Milano. (Omissis) Per questi motivi, dichiara la competenza del Tribunale

di Milano, ecc.

CORTE SUPREMA HI CASSAZIONE

Sezione III civile; sentenza 11 giugno 1969, n. 2063; Pres.

Albanese P., Est. Lagrotta, P. M. Pandolfelli (conci,

conf.); Consorzio agrario provinciale di Milano (Avv. C.

Lancellotti, V. Poddighe) c. Soc. Freccia (Avv. Rosati,

cocito).

(Conferma Pret. Novara 26 febbraio 1966)

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie — Espropria zione mobiliare — Progetto di distribuzione — Ammissi

bilità (Cod. proc. civ., art. 510, 542, 596). Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie —< Progetto

di distribuzione — Opposizione — Mancata riassunzione

avanti il giudice competente — Proposizione di altra

opposizione fondata su identico motivo — Improponibilità

(Cod. proc. civ., art. 512, 542).

Anche nel procedimento di espropriazione mobiliare, come in

quello di espropriazione immobiliare, in caso di concorso

di creditori e mancato accordo o approvazione, deve essere

predisposto il progetto giudiziale di riparto e graduazio ne. (1)

Nella espropriazione mobiliare, la mancata riassunzione avan

ti il giudice competente della causa di opposizione al

progetto di distribuzione impedisce che nello stesso pro cedimento esecutivo possa riproporsi altra opposizione fon data su identico motivo. (2)

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Nel pro cedimento di espropriazione mobiliare, promosso dinanzi al

Pretore di Novara dal consorzio agrario provinciale di quella città contro i fratelli Dendena, intervenivano vari altri creditori, tra i quali il Consorzio agrario provinciale di Milano. Al

l'udienza del 18 dicembre 1964, in sede di distribuzione della

somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati, uno dei

(1) Non risultano precedenti editi. In dottrina v. in senso conforme: Travi, Distribuzione, voce del Novissimo digesto, 1957, V, 1146; Denti, Distribuzione, voce dell 'Enciclopedia del diritto, 1964, XIII, 329.

(2) Secondo Trib. Vercelli 10 marzo 1953, Foro it., Rep. 1953, voce Esecuzione in genere, nn. 96-98, la mancata riassun zione della causa sorta in fase di distribuzione davanti al giudice competente, provoca la decadenza dall'azione e fa cessare la causa di sospensione del processo esecutivo.

L'instaurazione della controversia ex art. 512 cod. proc. civ. configura una ipotesi di sospensione necessaria: Trib. Roma 7 lu

glio 1964, id., Rep. 1965, voce Esecuzione per obbligazioni pecu niarie, nn. 25, 26, con nota di Verde, in Riv. dir. proc., 1965, 296.

Sull'autonomia del giudizio di cui alla citata norma: Cass. 10 ottobre 1967, n. 2387, Foro it., 1968, I, 1042. Sulla compe tenza del giudice dell'opposizione al progetto di distribuzione a conoscere dell'illegittimità dello stesso e sul diverso potere di ret tifica del progetto, che invece spetta al giudice dell'esecuzione: Cass. 16 luglio 1965, n. 1570, id., 1966, I, 106.

Sulle conseguenze dell'estinzione del giudizio di contestazione, in senso diverso dalla massima, vedi D'Onofrio, Commento

II, 60.

creditori, la Cassa di risparmio delle province lombarde, pro

poneva un piano di riparto, che il pretore dichiarava di « far

proprio come piano giudiziale». Avendo peraltro il consorzio

milanese contestato il progetto, in quanto disconosceva il

privilegio sul credito vantato, il giudice dell'esecuzione, rile

vato che la controversia cosi insorta eccedeva i limiti della sua

competenza per valore, rimetteva le parti, a norma dell'art. 512

cod. proc. civ., davanti al Tribunale di Novara, sospendendo totalmente la distribuzione.

Poiché nessuna delle parti provvide alla riassunzione della

causa nel termine assegnato di 75 giorni, la soc. Freccia, che

era stata inclusa tra i creditori privilegiati per la somma di

lire 3.230.535, riassumeva il processo di esecuzione ed il pre tore, con ordinanza 23 aprile 1965, dichiarava esecutivo il

progetto di distribuzione, ordinando il pagamento delle rispet tive quote ai creditori privilegiati.

Contro tale ordinanza il Consorzio agrario provinciale di

Milano, con ricorso del 30 aprile 1965, proponeva opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nei riguardi della sola

società Freccia, sostenendo che illegittimamente era stato di

chiarato esecutivo un presunto inesistente provvedimento di

distribuzione, che il giudice all'udienza del 18 dicembre 1964

non aveva emesso e non avrebbe potuto comunque emettere

in quanto non previsto dalla legge, e che in conseguenza non

si era verificata alcuna decadenza dal diritto di riproporre, nella nuova fase del processo esecutivo, la controversia circa

la sussistenza della prelazione. Con sentenza 7 febbraio 1966 il pretore rigettava l'oppo

sizione, ritenendo invece che per efletto della mancata rias

sunzione della relativa causa il consorzio era decaduto dal

diritto di contestare ulteriormente il progetto giudiziale di

distribuzione, divenuto ormai irrevocabile.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a norma dell'art. Ili Costituzione, il Consorzio agrario di

Milano, deducendo due mezzi di annullamento. (Omissis) Motivi della decisione. — Col primo mezzo viene denun

ciata la violazione e falsa applicazione degli art. 510, 2° comma, e 542 cod. proc. civ. in relazione agli art. 17, 3° comma, 176

e 487 dello stesso codice. Sostiene in particolare il ricorrente

che nella espropriazione mobiliare non sarebbe previsto dalla

legge un piano giudiziale di riparto avente efficacia di prov vedimento giurisdizionale e che erroneamente il pretore avrebbe

ravvisato un provvedimento siffatto nell'ordinanza emessa al

l'udienza del 18 dicembre 1964, la quale disponeva unicamente

circa la rimessione delle parti dinanzi al tribunale per la riso

luzione della controversia insorta in ordine al diritto di pre lazione del consorzio.

11 motivo non è fondato. La formazione di un progetto di

distribuzione nella fase satisfattiva dell'espropriazione mobi

liare, anche se la legge non la prevede espressamente, è insita, secondo la concorde opinione della dottrina e della giurispru denza, nella disciplina risultante dal coordinamento delle norme

degli art. 541 e 542 con quelle degli art. 510 e 512 cod. proc. civ. È ovvio che, se in difetto di un piano concordato tra

i creditori, il giudice dell'esecuzione deve procedere a norma

del citato art. 542, sentite le parti, alla distribuzione della somma ricavata, ciò implica necessariamente la predisposi zione di un piano di riparto e graduazione tra i creditori. Non

si vede altrimenti in qual modo potrebbe attuarsi, nel caso

di concorso di creditori, la distribuzione del ricavato, né su

quali basi potrebbero sorgere le controversie previste dall'art. 512 cod. proc. civ. Nell'opposizione cosiddetta del creditore la

più autorevole dottrina ravvisa appunto un'azione di accer

tamento della illegittimità del progetto di distribuzione.

Nel caso di specie è incontestabile che il pretore, facendo

proprio il piano proposto da uno dei creditori procedenti, pre

dispone tale progetto, ma, in seguito alla contestazione solle

vata dall'odierno ricorrente, ne sospese l'attuazione e, sia

pure illegittimamente delibando il merito della controversia

insorta, ne rimise ritualmente la risoluzione al giudice compe tente per valore. A questo provvedimento ha erroneamente

attribuito la qualifica di « ordinanza di distribuzione giudi ziale», ma questa impropria definizione non ha avuto, né po teva avere, come sarà meglio chiarito in appresso, incidenza

determinante sulla decisione.

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2495 PARTE PRIMA 2496

Il problema fondamentale della lite è prospettato nel se condo mezzo, col quale il ricorrente, denunciando ancora la

violazione dell'art. 512, 1° comma, nonché dell'art. 177, 3° com

ma, cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la mancata riassunzione della causa relativa alla

controversia insorta in sede di distribuzione determinasse la

decadenza dal diritto di promuovere una ulteriore opposizione al progetto di distribuzione.

Ma anche questo mezzo va disatteso. Pur essendo in astratto

fondate talune delle censure in esso svolte, a giustificare la

soluzione, sostanzialmente esatta, adottata dal pretore è suffi ciente rilevare che in seguito all'estinzione della causa di op posizione ex art. 512 cod. proc. civ. il processo esecutivo,

sospeso in attesa della definizione di quel procedimento inci

dentale di cognizione, riprende, se riassunto a termini del

l'art. 627, il suo corso e non può ovviamente subire ulteriori

sospensioni per effetto di contestazioni aventi l'identico og

getto. In tal caso non resta al giudice dell'esecuzione che pro

seguire il procedimento di distribuzione, disponendo il paga mento delle quote in conformità del piano di riparto. Non

giova opporre in contrario che l'estinzione del processo non

estingue l'azione. L'estinzione del giudizio di opposizione al

piano di distribuzione può non pregiudicare l'eventuale accer

tamento in altra sede del diritto dell'opponente, ma nell'ambito

del processo di espropriazione importa gli effetti previsti dal

l'art. 598 cod. proc. civ. per il caso di approvazione, esplicita o implicita, del progetto di distribuzione, ossia l'emissione degli ordini di pagamento in favore dei creditori. Detto articolo, al

pari del precedente art. 597, disciplina bensì il procedimento di distribuzione nella espropriazione immobiliare, ma, non

essendovi ragioni che giustifichino un diverso regolamento, nelle due forme di espropriazione, delle modalità del procedi mento previste da questi articoli, è da ritenersi consentita, in

conformità di un'opinione autorevolmente sostenuta in dot

trina, l'applicazione analogica di entrambe le norme al pro cesso di espropriazione mobiliare.

Se ne trae un ulteriore argomento a favore della tesi ac

colta: se invero la semplice mancata comparizione all'udienza

cosiddetta di liquidazione comporta, ai sensi dell'art. 597, tacita

approvazione del progetto, a fortiori è lecito desumere tale

approvazione dal comportamento, tanto più significativo, del

creditore che, dopo aver sollevato contestazioni in sede di

distribuzione, non provvede a riassumere la relativa causa.

Tali assorbenti e decisive considerazioni rendono super fluo l'esame delle singole censure, in parte fondate ma non

strettamente pertinenti al tema del decidere, prospettate dal

ricorrente. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione III civile; sentenza 9 giugno 1969, n. 2051; Pres.

ed est. Sbrocca, P.M. Pandolfelli (conci, conf.); Bram

billa (Avv. Carboni Corner, Nino) c. Soc. L'assicuratrice

italiana (Avv. Gentile, Minzi).

(Cassa App. Milano 10 novembre 1967)

Assicurazione (contratto di) — Responsabilità civile — Ob

bligo dell'assicuratore —< Insorgenza (Cod. civ., art. 1917).

L'intenzione, comunque manifestata dal terzo, di essere ri

sarcito del danno, subito in conseguenza di un fatto pre visto nel contratto di assicurazione della responsabilità ci

vile, rende concreto e attuale l'obbligo dell'assicuratore

dì pagare direttamente l'indennizzo all'assicurato, pur se

questi non ha ancora risarcito il danno. (1)

(1) In senso sostanzialmente conforme si vedano: — App. Firenze 5 luglio 1965, Foro it., Rep. 1966, voce

Assicurazione (contratto), n. 108: dato che il rischio si individua

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Con atto

di citazione notificato il 21 novembre 1963, Rinaldo Brambilla

convenne davanti al Tribunale di Milano la società per azioni

«L'assicuratrice italiana». Espose di avere contratto con la

società convenuta una polizza di assicurazione contro i rischi

della responsabilità civile, in cui era previsto un massimale di

lire due milioni per ogni persona sinistrata; che il 13 settembre

1953 aveva investito con la propria automobile Fiat 500 tale

Mario Panzeri, provocandogli lesioni alle quali era seguita la

morte; che con sentenza della corte di Milano era stato con

dannato a risarcire il danno conseguito alla madre e alla so

rella del Panzeri per una somma superiore all'importo del

massimale; che la società convenuta si era rifiutata di versargli il residuo di detto massimale in lire 1.468.000, per quanto avesse posto a disposizione dell'assicurato la somma fin dal

l'inizio della causa civile. Chiese, pertanto, la condanna del

l'assicuratore al pagamento di tale residuo, con gli interessi le

gali dal 20 novembre 1957 (cioè dalla data in cui l'assicura

tore l'aveva posto a disposizione dell'assicurato), oltre agli in

teressi sugli interessi scaduti al giorno della notifica della ci

tazione.

La società si costituì, eccependo che l'assicurato non aveva

dimostrato di aver versato alcuna somma a titolo di risarci

mento ai congiunti del Panzeri, e si dichiarò pronta a versare

quanto per contratto era ai predetti dovuto, a semplice loro

richiesta.

Il tribunale, con sentenza 14 novembre 1966, accolse la

domanda del Brambilla facendo però decorrere gli interessi

dal 20 ottobre 1962, data della costituzione in mora dell'assi

curatore, ma la corte di Milano, a cui la società assicuratrice

si era appellata, con sentenza 10 novembre 1967, riformò la

decisione impugnata, rigettando la domanda attrice sul ri

flesso che, fuori del caso in cui l'assicurato agisca contro l'assi

curatore per il recupero delle somme versate al terzo danneg

giato in quanto l'assicuratore senza giustificato motivo abbia

nell'assoggettamento del patrimonio dell'assicurato ad un obbligo di risarcimento danni, il sinistro, e cioè l'evento che tale rischio

realizza, si risolve nella fattispecie generatrice dell'obbligo per cui

il rischio si verifica nel momento in cui viene ad esistenza questo vincolo giuridico;

— App. Venezia 19 settembre 1962, id., Rep. 1963, voce cit., n. 124, secondo cui il credito dell'assicurato è credito di liberazione e non di rimborso;

—- App. Caltanissetta 24 marzo 1955, id., Rep. 1957, voce

cit., n. 85, secondo cui l'obbligo dell'assicuratore è quello di tenere

indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare al danneggiato e

non di quanto ha già pagato al medesimo, sorgendo l'obbligo per l'assicuratore dall'evento sinistro e non dall'evento pagamento a favore del terzo.

Conforme, in dottrina, con parole quasi identiche a quelle adottate dalla sentenza che si annota a proposito di « obbligo di evitare che l'assicurato subisca il danno di dovere rispondere del danno arrecato ad un terzo », Angeloni, Assicurazione della

responsabilità civile, voce dell'Enciclopedia del diritto, III, 555

segg. App. Firenze 28 gennaio 1966, Foro it., Rep. 1966, voce cit.,

n. 117; Cass. 22 ottobre 1963, n. 2817, id., Rep. 1963, voce cit., n. 125, ritengono invece che l'assicuratore non sia tenuto ad effet tuare la prestazione finché il debito dell'assicurato non sia divenuto

liquido ed esigibile, cioè finché non vi sia stata la richiesta del dan

neggiato e la conseguente determinazione dell'an e del quantum debeatur (l'App. Firenze parla di determinazione giudiziale).

Negano che l'assicuratore sia tenuto a corrispondere l'inden nità all'assicurato che abbia spontaneamente risarcito il terzo dan

neggiato senza richieste di costui, Trib. Monza 20 giugno 1967 e Pret. Monza 30 aprile 1966, id., Rep. 1967, voce cit., nn. 191, 192.

La facoltà per l'assicuratore di pagare l'indennità all'assi curato danneggiante senza previamente accertarsi che questi abbia risarcito il terzo, è affermata da Cass. 14 marzo 1961, n. 564, id., 1961, I, 600, con nota di richiami.

Si riallacciano agli stessi principi le sentenze che dichia rano inammissibile un'azione diretta del terzo danneggiato contro

l'assicurazione, e cioè Cass. 27 aprile 1968, n. 1337, retro, 188, con nota redazionale di Tatarano; 4 marzo 1968, n. 708, Foro it., Rep. 1968, voce cit., n. 130; 17 luglio 1967, n. 1814, id., Rep. 1967, voce cit., n. 179 (esclude espressamente si tratti di contratto a favore di terzo).

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