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sezione III civile; sentenza 20 dicembre 2005, n. 28230; Pres. Fiduccia, Est. Levi, P.M. Golia...

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sezione III civile; sentenza 20 dicembre 2005, n. 28230; Pres. Fiduccia, Est. Levi, P.M. Golia (concl. conf.); Giannetti (Avv. Valensise) c. Ferrante e altra (Avv. Vitale, Ambrosio). Cassa App. Napoli 18 febbraio 2002 Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 11 (NOVEMBRE 2006), pp. 3163/3164-3165/3166 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201220 . Accessed: 25/06/2014 06:02 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.128 on Wed, 25 Jun 2014 06:02:54 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 20 dicembre 2005, n. 28230; Pres. Fiduccia, Est. Levi, P.M. Golia(concl. conf.); Giannetti (Avv. Valensise) c. Ferrante e altra (Avv. Vitale, Ambrosio). Cassa App.Napoli 18 febbraio 2002Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 11 (NOVEMBRE 2006), pp. 3163/3164-3165/3166Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201220 .

Accessed: 25/06/2014 06:02

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PARTE PRIMA

l'avvocato cittadino di un paese dell'Unione europea, iscritto

all'albo professionale e alla cassa di previdenza del suo paese, com'è appunto la ricorrente.

3. - In conclusione deve ritenersi — e ciò è decisivo al limi

tato fine di valutare le censure della ricorrente nel giudizio in

esame — che il più volte citato art. 17 1. n. 576 del 1980 colle

ga l'obbligo di comunicazione dell'ammontare del reddito pro fessionale alla cassa di previdenza all'iscrizione alla cassa me

desima. Pertanto non sussiste per la ricorrente, non iscritta alla

cassa di previdenza in Italia (perché iscritta alla cassa di previ denza in Francia) un tale obbligo di comunicazione e quindi il

legittima è la penalità per la sua asserita (ma insussistente) vio

lazione.

La sentenza impugnata va conseguentemente annullata; po tendo la causa essere decisa nel merito, non essendo necessari

ulteriori accertamenti, va dichiarato che la ricorrente non è te

nuta alla comunicazione di cui all'art. 17 1. n. 576 del 1980, e

per l'effetto va dichiarata l'illegittimità della penalità di cui al 4° comma dell'art. 17 cit., irrogata dalla cassa resistente.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 20 di cembre 2005, n. 28230; Pres. Fiduccia, Est. Levi, P.M. Golia

(conci, conf.); Giannetti (Avv. Valensise) c. Ferrante e altra

(Avv. Vitale, Ambrosio). Cassa App. Napoli 18 febbraio 2002.

Impugnazioni civili in genere — Notificazione della sentenza

— Difformità di data tra le relate in possesso delle parti —

Termine di impugnazione — Decorrenza (Cod. civ., art.

2699, 2700; cod. proc. civ., art. 148, 221, 325).

In tema di individuazione del dies a quo di decorrenza del ter

mine breve per l'impugnazione, qualora emerga una diffor mità di date fra la relata di notifica di una sentenza in posses so della parte notificante e quella consegnata al destinatario

dell'atto notificato, la tempestività dell'impugnazione deve

essere valutata con riferimento alla data risultante dalla re

lata di notifica consegnata a quest'ultimo. (1)

Fatto. — Con sentenza n. 1274/99 il Tribunale di Nola di

chiarava risolto il contratto preliminare di vendita intercorso tra

Biagio Giannetti ed i proprietari di un fondo, Ferrante Felice e

Scudieri Rosa, per il valido ed efficace esercizio da parte dei se

condi del diritto di recesso ex art. 1385 c.c. e condannava questi ultimi a restituire al Giannetti la somma di lire quaranta milioni

oltre interessi a decorrere dal 6 luglio 1995, dichiarava il diritto

di Ferrante e Scudieri a ritenere la caparra confirmatoria pari a

lire cinquanta milioni.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Giannetti con atto

notificato il 15 settembre 2000.

Si costituivano i convenuti che eccepivano l'inammissibilità

del gravame per tardività, in quanto l'atto d'appello era stato

notificato oltre il termine dei giorni trenta dalla notifica della

sentenza del tribunale, effettuata il 30 giugno 2000 presso il

procuratore del Giannetti.

La corte territoriale dichiarava inammissibile l'appello, acco

gliendo tale eccezione.

(1) Conforme a Cass. 2 aprile 1996, n. 3040, Foro it., Rep. 1996, vo

ce Notificazione civile, n. 40, citata in motivazione, ove si può leggere la precisazione (parimenti accolta dalla sentenza in epigrafe) che il de

stinatario non è tenuto a provare l'esattezza delle risultanze dell'atto ri

cevuto, mentre spetta alla parte che eccepisce la decadenza di provare, mediante querela di falso, trattandosi di contrasto tra due atti pubblici, la corrispondenza della relata stilata sull'atto in suo possesso all'effet

tivo svolgimento (quoad tempus) delle formalità di notifica.

Il Foro Italiano — 2006.

Ricorreva per cassazione il Giannetti.

Resistevano con controricorso Ferrante e Scudieri.

Giannetti depositava memoria.

Diritto. — Il ricorso viene affidato al seguente motivo.

Falsa ed erronea applicazione di norme di diritto. Secondo il

ricorrente la Corte d'appello di Napoli avrebbe ritenuto erro

neamente tardiva l'impugnazione avverso la sentenza del Tri

bunale di Nola, poiché i termini di cui agli art. 325-326 c.p.c. sarebbero stati rispettati; e ciò perché la data della notifica ri

portata nella copia della sentenza in possesso dell'appellante ri

sultava essere quella del 3 luglio 2000, mentre l'atto d'appello

risultava notificato in data 15 settembre 2000.

Secondo il ricorrente quindi l'appello sarebbe stato tempesti vo perché proposto nel termine previsto dagli art. 325-326

c.p.c., tenuto conto del periodo feriale.

Secondo il ricorrente la corte avrebbe dato la prevalenza alla

data di notifica apposta sull'originale della sentenza in possesso

degli odierni controricorrenti, mentre al contrario la stessa

avrebbe dovuto dare la prevalenza ai fini della tempestività del

l'appello alla data risultante sulla copia a lui notificata e ciò

perché in caso di discordanza tra la data risultante dall'originale

e quella risultante dalle copie, poiché entrambe le relate sono

atti pubblici e quindi conservano entrambe valore probatorio di

atto pubblico, sarebbe stato onere degli stessi controricorrenti

proporre la querela di falso per dimostrare la falsità della relata

apposta sulla copia della sentenza notificata al procuratore di

Giannetti.

Il motivo deve essere accolto.

La corte territoriale ha motivato la dichiarazione di inammis

sibilità dell'appello per tardività ritenendo che il termine di

giorni trenta per la proposizione dell'appello sarebbe iniziato a

decorrere dal 1 °

luglio 2000 — e non dal 3 luglio 2000 — per

ché la notifica in data 30 giugno 2000 risulta dalla relata in cal

ce all'originale della sentenza notificata a mani dell'avv. Loren

zo Ferrara, procuratore costituito per Giannetti, ed ancora per

ché la seconda copia della sentenza notificata al Giannetti, re

cante la data del 3 luglio 2000, a differenza della prima, non re

cava in calce la stampigliatura della copia conforme all'origi

nale apposta dalla cancelleria.

Si osserva al riguardo che dalla relata di notifica della senten

za di che trattasi redatta dall'ufficiale giudiziario e consegnata

all'avv. Lorenzo Ferrara, legale domiciliatario dell'appellante

Giannetti, risulta che la sentenza fu consegnata nelle mani del

suddetto difensore in data 3 luglio 2000, e poiché l'atto d'ap

pello fu notificato al procuratore di controparte in data 15 set

tembre 2000, non può non considerarsi tempestivo, effettuato

nei termini di cui all'art. 325 c.p.c., in considerazione della so

spensione dei termini processuali, disposta dalla legge.

Va, infatti, tenuto presente che la relata di notifica di un atto

fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano

l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente; in partico lare l'atto dell'ufficiale giudiziario costituisce esercizio di una

funzione pubblica e pertanto ai sensi dell'art. 148 c.p.c. fa piena

prova circa l'attività svolta.

Orbene questa corte ha di già rilevato che nel caso di discor

danza tra originale e copia dell'atto di notifica si ha un conflitto

tra due atti pubblici aventi entrambi piena efficacia probatoria, suscettibile di essere eliminata con la querela di falso, ma ove

questa non venga proposta, tale conflitto va risolto in senso sfa

vorevole, non già al destinatario della notificazione, il quale —

al fine di far valere la data risultante dalla copia notificatagli —

non è tenuto a provare l'esattezza (Cass. 29 gennaio 1988, n.

817, Foro it., Rep. 1988, voce Impugnazioni civili, n. 17), bensì a colui che eccepisce la decadenza della controparte dal potere di impugnazione e che è tenuta ad assolvere il relativo onere

probatorio; ne deriva che, in difetto di eccezioni delle parti circa

l'intempestività della notifica dell'impugnazione, il giudice non

può ritenere d'ufficio l'inammissibilità di questa, ma deve dare la prevalenza alla relata della notifica apposta nella copia notifi

cata dell'atto di impugnazione la quale deve considerarsi «relata

originaria» (che certifica la contestuale consegna dell'atto,

mentre quella apposta sull'atto originale da notificare — e che

viene restituita al notificante — documenta un fatto già com

piuto, vale a dire l'avvenuta consegna (Cass. 1° febbraio 1995,

n. 1157, id., Rep. 1995, voce cit., n. 70). Ancora di recente si è ribadito per il caso di che trattasi (v.

Cass. 2 aprile 1996, n. 3040, id., Rep. 1996, voce Notificazione

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

civile, n. 40), che, allorché, in sede di individuazione del dies a

quo relativo alla decorrenza del termine breve per l'impugna zione, emerga una difformità di date fra la relata di notifica di

una sentenza in possesso della parte notificante e quella conse

gnata al destinatario dell'atto notificato, la tempestività dell'im

pugnazione deve essere valutata con riferimento alla data risul

tante dalla relata di notifica consegnata a quest'ultimo, che non

è tenuto a provare l'esattezza delle risultanze dell'atto ricevuto

(sul quale soltanto poteva fare affidamento nel computare il

termine utile per ricorrere), spettando invece al soggetto che ec

cepisca la decadenza, secondo i normali principi di distribuzio

ne dell'onere probatorio, di provare, mediante querela di falso, trattandosi di contrasto tra due atti pubblici, la corrispondenza della relata stilata sull'atto in suo possesso all'effettivo svolgi mento (quoad tempus) delle formalità di notifica.

Quanto alla considerazione che la seconda copia della senten

za notificata, a differenza della prima, non reca in calce la stam

pigliatura della copia conforme all'originale apposta dal can

celliere, si osserva che tale argomentazione avrebbe l'effetto di

rendere nullo anche l'originale nelle mani della controparte, nullità che non è stata rilevata dalla corte d'appello, che avrebbe

dovuto eventualmente dichiararne l'inefficacia ai fini della noti

fica, ma che comunque non avrebbe inciso sulla validità e quin di tempestività dell'atto d'appello, ai sensi degli art. 325 ss.

c.p.c. In conclusione in accoglimento del ricorso del Giannetti la

sentenza della Corte d'appello di Napoli va cassata ed il giudi zio rimesso ad altra sezione della stessa corte perché provveda al nuovo processo in ordine all'appello proposto dal Giannetti

ed al contrapposto gravame incidentale.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 26 ottobre 2005, n. 20828; Pres. Favara, Est. Meloncelli, P.M.

Cafiero (conci, conf.); Melano (Avv. Pedullà) c. Min. eco

nomia e finanze; Min. economia e finanze (Avv. dello Stato) c. Melano. Cassa Comm. trib. reg. Lazio 14 novembre 2003 e

decide nel merito.

Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici — Rimborso — Domanda proposta ad ufficio incompetente — Conseguenze (D.p.r. 29 settembre 1973 n.

602. disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, art. 38),

La presentazione della domanda di rimborso di tributi indebi

tamente corrisposti ad un ufficio incompetente impedisce la

formazione del silenzio-rifiuto e fa incorrere il contribuente

nella decadenza di cui all'art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n.

602. (1)

(1, 3-4) Pacifica la giurisprudenza nel senso che la presentazione di istanza di rimborso di imposta ad ufficio incompetente osta alla forma

zione del silenzio-rifiuto, suscettibile di essere impugnato dinanzi alle

commissioni tributarie (v. Cass. 26 gennaio 2005, n. 1570, Foro it.,

Rep. 2005, voce Tributi in genere, n. 1280; 16 luglio 2004, n. 13221,

ibid., voce Riscossione delle imposte, n. 156; 16 luglio 2004, n. 13194, ibid., n. 157; 29 marzo 2004, n. 6258, id., Rep. 2004, voce cit., n. 146; 21 giugno 2002, n. 9096, id., Rep. 2002, voce cit., n. 119; 19 marzo

2002, n. 3954, ibid., n. 120; 2 agosto 2000, n. 10141, id., Rep. 2000, voce Registro (imposta), n. 175; 3 novembre 1998, n. 10979, id., 1999,

I, 889 (in motivazione); sez. un. 13 novembre 1997, n. 11217, id.,

1998,1, 480, con nota di richiami, e Riv. giur. trib., 1998, 427, con note di Calcagno e Lonardi, Sull'istanza di rimborso presentata ad organo incompetente, e Pace, Sulla presentazione dell'istanza di rimborso ad

ufficio incompetente: profili processuali', Tributi, 1998, 344, con nota

di Izzi; Corriere trib., 1998, 3203, con nota di Porcaro).

Il Foro Italiano — 2006.

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 7 ot tobre 2005, n. 19605; Pres. Favara, Est. D'Alonzo, P.M.

Cafiero (conci, diff.); Min. economia e finanze e Agenzia delle entrate (Avv. dello Stato) c. Doris (Avv. SciumÈ, Trifo

ni). Cassa Comm. trib. reg. Lombardia 12 novembre 2003 e

decide nel merito.

Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici — Rimborso — Domanda — Ufficio compe tente (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, art. 38).

Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici — Rimborso — Domanda proposta ad ufficio incompetente — Conseguenze (D.p.r. 29 settembre 1973 n.

602, art. 38).

L'istanza di rimborso dei versamenti diretti che si assumono

indebiti deve essere presentata all'ufficio finanziario nel

l'ambito della cui competenza territoriale si trova il comune

nel quale il contribuente ha il suo domicilio fiscale e non già in quello nella cui giurisdizione è compresa la sede della

banca o dell'ufficio postale presso cui è stato eseguito il pa

gamento. (2) La presentazione della domanda di rimborso di tributi indebi

tamente corrisposti ad un ufficio incompetente impedisce la

formazione del silenzio-rifiuto e determina /'improponibilità — rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto un giudicato interno —

del ricorso alla commissione tributaria. (3)

III

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 6

maggio 2005, n. 9407; Pres. Papa, Est. Virgilio, P.M. Ab

brutì (conci, conf.); Agenzia delle entrate e Min. economia e

finanze (Avv. dello Stato) c. Soc. Carcano (Avv. Camosci,

Pettinato). Conferma Comm. trib. reg. Lombardia 15 aprile 2002.

Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici — Rimborso — Domanda proposta ad ufficio

incompetente — Conseguenze (D.p.r. 29 settembre 1973 n.

602, art. 38).

La presentazione della domanda di rimborso di tributi indebi

tamente corrisposti ad un ufficio incompetente impedisce la

formazione del silenzio-rifiuto e determina l'improponibilità del ricorso alla commissione tributaria, ma è idonea ad im

pedire la consumazione del termine di decadenza di cui al

l'art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602. (4)

La massima sub (4) — il cui principale risultato pratico risiede in ciò

che, una volta presentata istanza di rimborso nel termine (prima di di

ciotto, ora di quarantotto mesi) di cui all'art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, il diritto di credito del contribuente rimane soggetto alla

prescrizione decennale anche se l'istanza sia stata proposta ad un uffi cio finanziario incompetente — trova un precedente in Cass. 28 luglio 2004, n. 14212, Foro it., Rep. 2004, voce Riscossione delle imposte, n.

143, ed è condivisa, in dottrina, da Grassotti, Istanza di rimborso a

ufficio fiscale incompetente, in Ri v. giur. trib., 2006, 129; Miscau, L'i

stanza di rimborso ad ufficio fiscale incompetente esclude il rifiuto di

restituzione impugnabile ma impedisce la decadenza dal rimborso, ibid., 64; Ferlazzo Natoli e Ingrao, Lo statuto dei diritti del contri buente nella recente giurisprudenza della Cassazione, in Rass. trib., 2005, 1275.

Ad avviso di Cass. 9407/05 la soluzione nel senso di impedire il con

sumarsi della decadenza in capo al contribuente trova sostegno nel

principio di diritto (affermato da Cass. 14 aprile 2004, n. 7080, Foro it.,

2004, I, 3112; Forum fiscale, 2004, fase. 1, 77, con nota di Pezzuto; Corriere trib., 2004, 2287, con nota di Marongiu; Riv. dir. trib., 2004,

II, 661, con nota di Mastroiacovo; Dir. e pratica trib., 2004, II, 847, con nota di De Mita; Riv. giur. trib., 2004, 949, con nota di Logozzo;

Dialoghi dir. tributario, 2004, 993, con note di Grippa Salvetti, Lom

bardi, Lupi) per cui qualora sia possibile fornire due interpretazioni al

ternative di una disposizione tributaria deve essere preferita quella più conforme ai principi espressi dalla 1. n. 212 del 2000 (c.d. statuto del

contribuente). (2) Una massima tralaticia (ribadita, di recente, da Cass. 26 ottobre

2005, n. 20828, in epigrafe) attribuisce invece all'ufficio finanziario

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