sezione III civile; sentenza 20 dicembre 2005, n. 28230; Pres. Fiduccia, Est. Levi, P.M. Golia(concl. conf.); Giannetti (Avv. Valensise) c. Ferrante e altra (Avv. Vitale, Ambrosio). Cassa App.Napoli 18 febbraio 2002Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 11 (NOVEMBRE 2006), pp. 3163/3164-3165/3166Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201220 .
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PARTE PRIMA
l'avvocato cittadino di un paese dell'Unione europea, iscritto
all'albo professionale e alla cassa di previdenza del suo paese, com'è appunto la ricorrente.
3. - In conclusione deve ritenersi — e ciò è decisivo al limi
tato fine di valutare le censure della ricorrente nel giudizio in
esame — che il più volte citato art. 17 1. n. 576 del 1980 colle
ga l'obbligo di comunicazione dell'ammontare del reddito pro fessionale alla cassa di previdenza all'iscrizione alla cassa me
desima. Pertanto non sussiste per la ricorrente, non iscritta alla
cassa di previdenza in Italia (perché iscritta alla cassa di previ denza in Francia) un tale obbligo di comunicazione e quindi il
legittima è la penalità per la sua asserita (ma insussistente) vio
lazione.
La sentenza impugnata va conseguentemente annullata; po tendo la causa essere decisa nel merito, non essendo necessari
ulteriori accertamenti, va dichiarato che la ricorrente non è te
nuta alla comunicazione di cui all'art. 17 1. n. 576 del 1980, e
per l'effetto va dichiarata l'illegittimità della penalità di cui al 4° comma dell'art. 17 cit., irrogata dalla cassa resistente.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 20 di cembre 2005, n. 28230; Pres. Fiduccia, Est. Levi, P.M. Golia
(conci, conf.); Giannetti (Avv. Valensise) c. Ferrante e altra
(Avv. Vitale, Ambrosio). Cassa App. Napoli 18 febbraio 2002.
Impugnazioni civili in genere — Notificazione della sentenza
— Difformità di data tra le relate in possesso delle parti —
Termine di impugnazione — Decorrenza (Cod. civ., art.
2699, 2700; cod. proc. civ., art. 148, 221, 325).
In tema di individuazione del dies a quo di decorrenza del ter
mine breve per l'impugnazione, qualora emerga una diffor mità di date fra la relata di notifica di una sentenza in posses so della parte notificante e quella consegnata al destinatario
dell'atto notificato, la tempestività dell'impugnazione deve
essere valutata con riferimento alla data risultante dalla re
lata di notifica consegnata a quest'ultimo. (1)
Fatto. — Con sentenza n. 1274/99 il Tribunale di Nola di
chiarava risolto il contratto preliminare di vendita intercorso tra
Biagio Giannetti ed i proprietari di un fondo, Ferrante Felice e
Scudieri Rosa, per il valido ed efficace esercizio da parte dei se
condi del diritto di recesso ex art. 1385 c.c. e condannava questi ultimi a restituire al Giannetti la somma di lire quaranta milioni
oltre interessi a decorrere dal 6 luglio 1995, dichiarava il diritto
di Ferrante e Scudieri a ritenere la caparra confirmatoria pari a
lire cinquanta milioni.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Giannetti con atto
notificato il 15 settembre 2000.
Si costituivano i convenuti che eccepivano l'inammissibilità
del gravame per tardività, in quanto l'atto d'appello era stato
notificato oltre il termine dei giorni trenta dalla notifica della
sentenza del tribunale, effettuata il 30 giugno 2000 presso il
procuratore del Giannetti.
La corte territoriale dichiarava inammissibile l'appello, acco
gliendo tale eccezione.
(1) Conforme a Cass. 2 aprile 1996, n. 3040, Foro it., Rep. 1996, vo
ce Notificazione civile, n. 40, citata in motivazione, ove si può leggere la precisazione (parimenti accolta dalla sentenza in epigrafe) che il de
stinatario non è tenuto a provare l'esattezza delle risultanze dell'atto ri
cevuto, mentre spetta alla parte che eccepisce la decadenza di provare, mediante querela di falso, trattandosi di contrasto tra due atti pubblici, la corrispondenza della relata stilata sull'atto in suo possesso all'effet
tivo svolgimento (quoad tempus) delle formalità di notifica.
Il Foro Italiano — 2006.
Ricorreva per cassazione il Giannetti.
Resistevano con controricorso Ferrante e Scudieri.
Giannetti depositava memoria.
Diritto. — Il ricorso viene affidato al seguente motivo.
Falsa ed erronea applicazione di norme di diritto. Secondo il
ricorrente la Corte d'appello di Napoli avrebbe ritenuto erro
neamente tardiva l'impugnazione avverso la sentenza del Tri
bunale di Nola, poiché i termini di cui agli art. 325-326 c.p.c. sarebbero stati rispettati; e ciò perché la data della notifica ri
portata nella copia della sentenza in possesso dell'appellante ri
sultava essere quella del 3 luglio 2000, mentre l'atto d'appello
risultava notificato in data 15 settembre 2000.
Secondo il ricorrente quindi l'appello sarebbe stato tempesti vo perché proposto nel termine previsto dagli art. 325-326
c.p.c., tenuto conto del periodo feriale.
Secondo il ricorrente la corte avrebbe dato la prevalenza alla
data di notifica apposta sull'originale della sentenza in possesso
degli odierni controricorrenti, mentre al contrario la stessa
avrebbe dovuto dare la prevalenza ai fini della tempestività del
l'appello alla data risultante sulla copia a lui notificata e ciò
perché in caso di discordanza tra la data risultante dall'originale
e quella risultante dalle copie, poiché entrambe le relate sono
atti pubblici e quindi conservano entrambe valore probatorio di
atto pubblico, sarebbe stato onere degli stessi controricorrenti
proporre la querela di falso per dimostrare la falsità della relata
apposta sulla copia della sentenza notificata al procuratore di
Giannetti.
Il motivo deve essere accolto.
La corte territoriale ha motivato la dichiarazione di inammis
sibilità dell'appello per tardività ritenendo che il termine di
giorni trenta per la proposizione dell'appello sarebbe iniziato a
decorrere dal 1 °
luglio 2000 — e non dal 3 luglio 2000 — per
ché la notifica in data 30 giugno 2000 risulta dalla relata in cal
ce all'originale della sentenza notificata a mani dell'avv. Loren
zo Ferrara, procuratore costituito per Giannetti, ed ancora per
ché la seconda copia della sentenza notificata al Giannetti, re
cante la data del 3 luglio 2000, a differenza della prima, non re
cava in calce la stampigliatura della copia conforme all'origi
nale apposta dalla cancelleria.
Si osserva al riguardo che dalla relata di notifica della senten
za di che trattasi redatta dall'ufficiale giudiziario e consegnata
all'avv. Lorenzo Ferrara, legale domiciliatario dell'appellante
Giannetti, risulta che la sentenza fu consegnata nelle mani del
suddetto difensore in data 3 luglio 2000, e poiché l'atto d'ap
pello fu notificato al procuratore di controparte in data 15 set
tembre 2000, non può non considerarsi tempestivo, effettuato
nei termini di cui all'art. 325 c.p.c., in considerazione della so
spensione dei termini processuali, disposta dalla legge.
Va, infatti, tenuto presente che la relata di notifica di un atto
fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano
l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente; in partico lare l'atto dell'ufficiale giudiziario costituisce esercizio di una
funzione pubblica e pertanto ai sensi dell'art. 148 c.p.c. fa piena
prova circa l'attività svolta.
Orbene questa corte ha di già rilevato che nel caso di discor
danza tra originale e copia dell'atto di notifica si ha un conflitto
tra due atti pubblici aventi entrambi piena efficacia probatoria, suscettibile di essere eliminata con la querela di falso, ma ove
questa non venga proposta, tale conflitto va risolto in senso sfa
vorevole, non già al destinatario della notificazione, il quale —
al fine di far valere la data risultante dalla copia notificatagli —
non è tenuto a provare l'esattezza (Cass. 29 gennaio 1988, n.
817, Foro it., Rep. 1988, voce Impugnazioni civili, n. 17), bensì a colui che eccepisce la decadenza della controparte dal potere di impugnazione e che è tenuta ad assolvere il relativo onere
probatorio; ne deriva che, in difetto di eccezioni delle parti circa
l'intempestività della notifica dell'impugnazione, il giudice non
può ritenere d'ufficio l'inammissibilità di questa, ma deve dare la prevalenza alla relata della notifica apposta nella copia notifi
cata dell'atto di impugnazione la quale deve considerarsi «relata
originaria» (che certifica la contestuale consegna dell'atto,
mentre quella apposta sull'atto originale da notificare — e che
viene restituita al notificante — documenta un fatto già com
piuto, vale a dire l'avvenuta consegna (Cass. 1° febbraio 1995,
n. 1157, id., Rep. 1995, voce cit., n. 70). Ancora di recente si è ribadito per il caso di che trattasi (v.
Cass. 2 aprile 1996, n. 3040, id., Rep. 1996, voce Notificazione
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
civile, n. 40), che, allorché, in sede di individuazione del dies a
quo relativo alla decorrenza del termine breve per l'impugna zione, emerga una difformità di date fra la relata di notifica di
una sentenza in possesso della parte notificante e quella conse
gnata al destinatario dell'atto notificato, la tempestività dell'im
pugnazione deve essere valutata con riferimento alla data risul
tante dalla relata di notifica consegnata a quest'ultimo, che non
è tenuto a provare l'esattezza delle risultanze dell'atto ricevuto
(sul quale soltanto poteva fare affidamento nel computare il
termine utile per ricorrere), spettando invece al soggetto che ec
cepisca la decadenza, secondo i normali principi di distribuzio
ne dell'onere probatorio, di provare, mediante querela di falso, trattandosi di contrasto tra due atti pubblici, la corrispondenza della relata stilata sull'atto in suo possesso all'effettivo svolgi mento (quoad tempus) delle formalità di notifica.
Quanto alla considerazione che la seconda copia della senten
za notificata, a differenza della prima, non reca in calce la stam
pigliatura della copia conforme all'originale apposta dal can
celliere, si osserva che tale argomentazione avrebbe l'effetto di
rendere nullo anche l'originale nelle mani della controparte, nullità che non è stata rilevata dalla corte d'appello, che avrebbe
dovuto eventualmente dichiararne l'inefficacia ai fini della noti
fica, ma che comunque non avrebbe inciso sulla validità e quin di tempestività dell'atto d'appello, ai sensi degli art. 325 ss.
c.p.c. In conclusione in accoglimento del ricorso del Giannetti la
sentenza della Corte d'appello di Napoli va cassata ed il giudi zio rimesso ad altra sezione della stessa corte perché provveda al nuovo processo in ordine all'appello proposto dal Giannetti
ed al contrapposto gravame incidentale.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 26 ottobre 2005, n. 20828; Pres. Favara, Est. Meloncelli, P.M.
Cafiero (conci, conf.); Melano (Avv. Pedullà) c. Min. eco
nomia e finanze; Min. economia e finanze (Avv. dello Stato) c. Melano. Cassa Comm. trib. reg. Lazio 14 novembre 2003 e
decide nel merito.
Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici — Rimborso — Domanda proposta ad ufficio incompetente — Conseguenze (D.p.r. 29 settembre 1973 n.
602. disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, art. 38),
La presentazione della domanda di rimborso di tributi indebi
tamente corrisposti ad un ufficio incompetente impedisce la
formazione del silenzio-rifiuto e fa incorrere il contribuente
nella decadenza di cui all'art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n.
602. (1)
(1, 3-4) Pacifica la giurisprudenza nel senso che la presentazione di istanza di rimborso di imposta ad ufficio incompetente osta alla forma
zione del silenzio-rifiuto, suscettibile di essere impugnato dinanzi alle
commissioni tributarie (v. Cass. 26 gennaio 2005, n. 1570, Foro it.,
Rep. 2005, voce Tributi in genere, n. 1280; 16 luglio 2004, n. 13221,
ibid., voce Riscossione delle imposte, n. 156; 16 luglio 2004, n. 13194, ibid., n. 157; 29 marzo 2004, n. 6258, id., Rep. 2004, voce cit., n. 146; 21 giugno 2002, n. 9096, id., Rep. 2002, voce cit., n. 119; 19 marzo
2002, n. 3954, ibid., n. 120; 2 agosto 2000, n. 10141, id., Rep. 2000, voce Registro (imposta), n. 175; 3 novembre 1998, n. 10979, id., 1999,
I, 889 (in motivazione); sez. un. 13 novembre 1997, n. 11217, id.,
1998,1, 480, con nota di richiami, e Riv. giur. trib., 1998, 427, con note di Calcagno e Lonardi, Sull'istanza di rimborso presentata ad organo incompetente, e Pace, Sulla presentazione dell'istanza di rimborso ad
ufficio incompetente: profili processuali', Tributi, 1998, 344, con nota
di Izzi; Corriere trib., 1998, 3203, con nota di Porcaro).
Il Foro Italiano — 2006.
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 7 ot tobre 2005, n. 19605; Pres. Favara, Est. D'Alonzo, P.M.
Cafiero (conci, diff.); Min. economia e finanze e Agenzia delle entrate (Avv. dello Stato) c. Doris (Avv. SciumÈ, Trifo
ni). Cassa Comm. trib. reg. Lombardia 12 novembre 2003 e
decide nel merito.
Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici — Rimborso — Domanda — Ufficio compe tente (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, art. 38).
Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici — Rimborso — Domanda proposta ad ufficio incompetente — Conseguenze (D.p.r. 29 settembre 1973 n.
602, art. 38).
L'istanza di rimborso dei versamenti diretti che si assumono
indebiti deve essere presentata all'ufficio finanziario nel
l'ambito della cui competenza territoriale si trova il comune
nel quale il contribuente ha il suo domicilio fiscale e non già in quello nella cui giurisdizione è compresa la sede della
banca o dell'ufficio postale presso cui è stato eseguito il pa
gamento. (2) La presentazione della domanda di rimborso di tributi indebi
tamente corrisposti ad un ufficio incompetente impedisce la
formazione del silenzio-rifiuto e determina /'improponibilità — rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto un giudicato interno —
del ricorso alla commissione tributaria. (3)
III
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 6
maggio 2005, n. 9407; Pres. Papa, Est. Virgilio, P.M. Ab
brutì (conci, conf.); Agenzia delle entrate e Min. economia e
finanze (Avv. dello Stato) c. Soc. Carcano (Avv. Camosci,
Pettinato). Conferma Comm. trib. reg. Lombardia 15 aprile 2002.
Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici — Rimborso — Domanda proposta ad ufficio
incompetente — Conseguenze (D.p.r. 29 settembre 1973 n.
602, art. 38).
La presentazione della domanda di rimborso di tributi indebi
tamente corrisposti ad un ufficio incompetente impedisce la
formazione del silenzio-rifiuto e determina l'improponibilità del ricorso alla commissione tributaria, ma è idonea ad im
pedire la consumazione del termine di decadenza di cui al
l'art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602. (4)
La massima sub (4) — il cui principale risultato pratico risiede in ciò
che, una volta presentata istanza di rimborso nel termine (prima di di
ciotto, ora di quarantotto mesi) di cui all'art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, il diritto di credito del contribuente rimane soggetto alla
prescrizione decennale anche se l'istanza sia stata proposta ad un uffi cio finanziario incompetente — trova un precedente in Cass. 28 luglio 2004, n. 14212, Foro it., Rep. 2004, voce Riscossione delle imposte, n.
143, ed è condivisa, in dottrina, da Grassotti, Istanza di rimborso a
ufficio fiscale incompetente, in Ri v. giur. trib., 2006, 129; Miscau, L'i
stanza di rimborso ad ufficio fiscale incompetente esclude il rifiuto di
restituzione impugnabile ma impedisce la decadenza dal rimborso, ibid., 64; Ferlazzo Natoli e Ingrao, Lo statuto dei diritti del contri buente nella recente giurisprudenza della Cassazione, in Rass. trib., 2005, 1275.
Ad avviso di Cass. 9407/05 la soluzione nel senso di impedire il con
sumarsi della decadenza in capo al contribuente trova sostegno nel
principio di diritto (affermato da Cass. 14 aprile 2004, n. 7080, Foro it.,
2004, I, 3112; Forum fiscale, 2004, fase. 1, 77, con nota di Pezzuto; Corriere trib., 2004, 2287, con nota di Marongiu; Riv. dir. trib., 2004,
II, 661, con nota di Mastroiacovo; Dir. e pratica trib., 2004, II, 847, con nota di De Mita; Riv. giur. trib., 2004, 949, con nota di Logozzo;
Dialoghi dir. tributario, 2004, 993, con note di Grippa Salvetti, Lom
bardi, Lupi) per cui qualora sia possibile fornire due interpretazioni al
ternative di una disposizione tributaria deve essere preferita quella più conforme ai principi espressi dalla 1. n. 212 del 2000 (c.d. statuto del
contribuente). (2) Una massima tralaticia (ribadita, di recente, da Cass. 26 ottobre
2005, n. 20828, in epigrafe) attribuisce invece all'ufficio finanziario
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