sezione III civile; sentenza 23 dicembre 2003, n. 19772; Pres. Nicastro, Est. Durante, P.M.Frazzini (concl. conf.); Soc. Megaservice (Avv. Lipera) c. Soc. Centro cittadino Catania (Avv.Barbagallo). Conferma Trib. Catania 25 novembre 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 4 (APRILE 2004), pp. 1107/1108-1109/1110Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199141 .
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PARTE PRIMA
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 23 di cembre 2003, n. 19772; Pres. Nicastro, Est. Durante, P.M.
Frazzini (conci, conf.); Soc. Megaservice (Avv. Lipera) c.
Soc. Centro cittadino Catania (Avv. Barbagallo). Conferma Trib. Catania 25 novembre 1999.
Locazione — Immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazio ne — Cessione del contratto unitamente all'azienda —
Azione di rilascio — Legittimazione passiva (L. 27 luglio 1978 n. 392. disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 36).
Sfratto (procedimento per la convalida) — Sfratto per mo
rosità — Opposizione del conduttore — Termine di grazia — Mancata sanatoria —
Conseguenze (Cod. proc. civ., art.
658, 663, 665; 1. 27 luglio 1978 n. 392, art. 55).
In caso di cessione del contratto di locazione unitamente all'a
zienda, ai sensi dell'art. 36 I. 392/78, la legittimazione ri
spetto a tutte le azioni attinenti alla prosecuzione o all'estin
zione del rapporto locativo permane in capo al conduttore
originario sia nell'ipotesi in cui la cessione non sia opponi bile al locatore sia nell'ipotesi in cui questi non abbia libe
rato il conduttore cedente, senza che, in entrambi i casi, si
renda necessaria la chiamata in causa del cessionario o lo
stesso possa rivendicare la posizione di legittimato passivo e
pretendere l'estensione necessaria del contraddittorio nei
propri confronti. (1) Nel procedimento per convalida di sfratto per morosità, il giu
dice può accordare all'intimato il termine c.d. di grazia per
purgare la morosità, ai sensi dell'art. 55 I. 392/78, anche
quando la relativa richiesta sia proposta in via subordinata,
senza necessità di valutare la fondatezza delle altre richieste,
e, ove accerti la mancata sanatoria entro il termine assegna to, deve emettere l'ordinanza di convalida ex art. 663 c.p.c., senza poter rinviare la causa per l'ulteriore trattazione del
merito. (2)
(1) I! principio riassunto nella prima massima, se costituisce ius re
ception in relazione all'ipotesi in cui la cessione del contratto di loca zione ex art. 36 1. 392/78 non sia ancora opponibile al locatore (ipotesi ricorrente nella fattispecie, come si rileva in motivazione), risulta, in
vece, del tutto nuovo — e, anzi, in contrasto con quanto precedente mente affermato da Cass. 7 giugno 1996, n. 5305, Foro it., 1996, I, 3404, con nota di D. Piombo — con riferimento all'ipotesi in cui, pur avendo la cessione acquisito efficacia nei suoi confronti, il locatore non abbia liberato il conduttore cedente dalle obbligazioni contrattuali: a
parte il precedente difforme appena citato, infatti, la corte di legittimità aveva si avuto modo di occuparsi, con riferimento a quest'ultima ipote si, della permanente legittimazione passiva del conduttore cedente, ma esclusivamente in tema di azioni dirette all'adempimento degli obblighi contrattuali, ed aveva concluso per l'affermativa, configurandosi a ca rico del cedente una responsabilità sussidiaria per l'adempimento di tali
obblighi (v. Cass. 12 settembre 2002, n. 13297, id., Rep. 2002, voce
Locazione, n. 269; 13 febbraio 1993, n. 1833, id.. Rep. 1993, voce cit., n. 374, nonché Cass. 4 dicembre 2002, n. 17201, id., 2003, 1523, con nota di richiami di D. Piombo, in ipotesi di cessioni plurime del con tratto ex art. 36 1. 392/78). Diversamente, nella specie, trattandosi di controversia avente ad oggetto la risoluzione del contratto di locazione
(sfratto per morosità), veniva invece in rilievo, ai fini della legittima zione, la qualità di conduttore del convenuto (intimato); e non v'è dub bio che per effetto della cessione del contratto il cessionario subentri al cedente nella titolarità del rapporto locativo, divenendone l'unico tito lare (sul punto, v., da ultimo, Cass. 18 marzo 2003, n. 3996, id., Mass., 342, e Arch, locazioni, 2003, 470, in tema di diritto di prelazione ex art. 38 1. 392/78), indipendentemente dalla liberazione del cedente.
Per quel che riguarda l'opponibilità al locatore ceduto della cessione del contratto ex art. 36 1. 392/78, costituisce principio acquisito che es sa non è automaticamente efficace nei suoi confronti, ma lo diventa
(con conseguente subentro del cessionario nella posizione di condutto
re) soltanto se e quando il conduttore cedente gliene dia comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo
idoneo, ovvero, in mancanza, quando il locatore, avendone avuto cono scenza aliunde, l'abbia accettata (v., da ultimo, Cass. 15 febbraio 2003, n. 2311, Foro it., Mass., 210, e Arch, locazioni, 2003, 315; 23 gennaio 2002. n. 741, Foro it.. Rep. 2002, voce cit., nn. 265, 271; 19 aprile 2001, n. 5817, ibid., n. 267). Ad avviso di Cass. 9 gennaio 2002, n.
201, id., 2002, I, 1029, con nota di richiami (riportata anche in Rass. locazioni, 2002, 186, con nota di A. Scarpa), peraltro, qualora, ricevuta comunicazione della cessione, il locatore ceduto si opponga ad essa de ducendo gravi motivi, la sua opposizione determina la sospensione del l'efficacia della cessione nei suoi confronti, fino a quando non venga accertata in sede giudiziale l'assenza dei gravi motivi addotti.
Il Foro Italiano — 2004.
Svolgimento del processo. — La s.r.l. Centro cittadino Cata
nia intimava alla s.r.l. Megaservice sfratto per morosità dalla
bottega annessa al cineteatro Metropolitan di Catania, citandola
contestualmente per la convalida innanzi al pretore del luogo. La società intimata si opponeva; in particolare deduceva che
aveva ceduto l'azienda esercitata nel locale a Maggiore Antoni
no, per cui difettava di legittimazione ed era necessario integra re il contraddittorio nei confronti del cessionario; che l'azienda
aveva formato oggetto di sequestro penale con l'effetto di ren
dere litisconsorte necessario del procedimento di sfratto il cu
stode nominato dal giudice; solo subordinatamente chiedeva
termine per purgare la morosità.
Il pretore accordava il termine e, constatata la persistenza della morosità, convalidava lo sfratto.
Proposto gravame, il Tribunale di Catania lo dichiarava
inammissibile con sentenza resa il 1° giugno 1999; considerava
che lo sfratto era stato correttamente intimato alla s.r.l. Mega service in persona dell'amministratore unico invece che del cu
stode giudiziario, essendo state sottoposte a sequestro soltanto
le quote sociali; che l'intimata aveva chiesto termine per purga re la morosità, manifestando volontà incompatibile con l'oppo sizione alla convalida, di tal che il giudice aveva legittimamente emesso il provvedimento di convalida, sottratto ad impugnazio ne mediante appello.
Avverso la menzionata sentenza ha proposto ricorso per cas
sazione la s.r.l. Megaservice, deducendo tre motivi; ha resistito
con controricorso sostenuto da memoria l'intimata, la quale ha
eccepito l'inammissibilità del ricorso per essere intervenuta nel
corso del giudizio di appello sentenza divenuta definitiva per di
fetto di impugnazione, che ha risolto il contratto di locazione
per inadempimento della conduttrice ed ordinato il rilascio del
l'immobile locato, facendo venire meno l'interesse della loca
trice alla prosecuzione del giudizio. Motivi della decisione. — L'eccezione di inammissibilità del
ricorso, da esaminare con carattere di preliminarità, è infondata.
Il principio della parificazione del giudicato esterno a quello interno sul piano della rilevabilità al di fuori di iniziative di parte anche in sede di legittimità
— giustificato con la conside
razione che, in mancanza di specifica previsione normativa che
imponga l'istanza di parte, il giudicato esterno costituisce og
getto di eccezione in senso lato ed il giudice può rilevarne di uf
ficio l'esistenza (ex plurimis, Cass., sez. un., 25 maggio 2001, n.
226/SU, Foro it., 2001, I, 2810; 9 agosto 2001, n. 10977, id.. Rep. 2002, voce Cosa giudicata civile, n. 23; 25 ottobre 2001, n. 13179, id., Rep. 2001, voce cit., n. 32) — richiede nel caso di
specie alcune precisazioni. In particolare, occorre considerare che il potere-dovere del
giudice di rilevare di ufficio in sede di legittimità l'esistenza del giudicato esterno sussiste se il giudicato stesso risulti da atti
prodotti nel giudizio di merito e non pure in quello di legittimi
In argomento, cfr. anche, da ultimo, Cass. 3 aprile 2003, n. 5137, Fo ro it., 2003,1, 2064, nel senso che la cessione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 36 1. 392/78 non costituisce effetto automatico o natu rale della cessione dell'azienda da parte del conduttore, ma richiede un
apposito accordo in tal senso.
(2) In senso sostanzialmente conforme, Cass. 8 agosto 1996, n. 7289, Foro it., 1997, I, 1568, con nota di richiami. Cfr. anche Cass. 26 set tembre 1997, n. 9465, id., 1998, I, 3601, secondo la quale la richiesta del conduttore intimato di avvalersi del meccanismo di sanatoria della
morosità, di cui all'art. 55 1. 392/78, non gli preclude la possibilità di chiedere in via riconvenzionale la condanna del locatore intimante alla restituzione delle somme che, all'esito del giudizio, risultassero da lui
corrisposte oltre il dovuto. In argomento, da ultimo, Cass. 5 agosto 2002, n. 11704. id., 2003,1,
2138, con nota di richiami, nel senso che l'intimato, una volta chiesta ed ottenuta l'assegnazione del termine ex art. 55 1. 392/78, non può successivamente, all'udienza di verifica dell'intervenuta sanatoria, utilmente opporsi alla convalida dello sfratto, ove l'intimante attesti la mancata o incompleta sanatoria nel termine a tal fine assegnato, a meno che la sua opposizione si fondi su eccezioni attinenti al completo adempimento dell'obbligazione di pagamento nella forma qualificata derivata dalla concessione del c.d. termine di grazia.
Sull'inapplicabilità della sanatoria giudiziale della morosità ex art. 55 1. 392/78, ove si verta in ipotesi di locazione ad uso diverso dall'a
bitazione, v., per tutte, Cass. 28 aprile 1999, n. 272/SU, id., 1999, I, 1774, con nota di richiami di D. Piombo; e, successivamente, Corte
cost., ord. 14 dicembre 2001, n. 410, id., 2002, I, 313, e Cass. 23 gen naio 2002, n. 741, id., Rep. 2002, voce Locazione, n. 307. [D. Piombo]
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
tà, in quanto in questo ultimo giudizio è vietata, a norma del
l'art. 372 c.p.c., la produzione di nuovi documenti ed inibita la
loro valutazione per ragioni di incompatibilità con lo schema
processuale adottato (Cass. 18 marzo 2002, n. 3925, id., Rep. 2002, voce Cassazione civile, n. 239; 15 maggio 2002, n. 7032,
ibid., n. 76; 17 ottobre 2002, n. 14750, ibid., voce Cosa giudi cata civile, n. 27).
Tuttavia, se per effetto del giudicato viene meno l'interesse
alla proposizione del ricorso per cassazione e lo stesso diventa
inammissibile (come nella specie, in cui si assume che il giudi cato contiene pronuncia di risoluzione del contratto di locazione
ed il ricorso per cassazione verte sull'ammissibilità della con
valida di sfratto per morosità), la parte può produrre documenti
per dimostrare l'esistenza del giudicato ed il giudice è tenuto a
valutarli, a meno che il giudicato non si sia formato in pendenza del giudizio di merito; nel qual caso, potendo e dovendo i do
cumenti essere prodotti in tale giudizio, torna ad applicarsi la
regola generale che vieta la produzione di documenti in sede di
legittimità (Cass. 13 febbraio 1987, n. 1581, id.. Rep. 1987, vo ce Cassazione civile, n. 115).
Dai principi sopra esposti discende che, essendo il giudicato intervenuto (per come dedotto nel controricorso) durante il giu dizio di appello, non sarebbe stato possibile provarne l'esistenza
mediante la produzione di documenti in questa sede e, d'altra
parte, non si può tenere conto dei documenti concernenti il giu dicato esistenti nel fascicolo della controricorrente, in quanto ir
ritualmente prodotti nel giudizio di appello dopo l'udienza di
precisazione delle conclusioni (le conclusioni sono state preci sate il 3 giugno 1996; l'attestazione di deposito dei documenti
da parte del cancelliere reca la data del 1° aprile 1999). Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli art.
81 e 100 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice
per avere il tribunale omesso di pronunciare, accogliendola, sul
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Megaservi ce; eccezione motivata con il rilievo che conseguentemente alla
cessione del ramo di azienda è avvenuta la cessione del con
tratto di locazione con passaggio dalla conduttrice cedente al
cessionario della legittimazione rispetto alle azioni relative a
tale contratto.
Il motivo non può essere accolto.
Se è, infatti, vero che il tribunale non si è dato carico dell'ec
cezione, è ancor vero che, ove se ne fosse dato carico, non
avrebbe potuto che disattenderla, ritenendo la legittimazione della Megaservice, per cui il non essersene dato carico non rile
va.
Giova considerare in proposito che la legittimazione rispetto a tutte le azioni attinenti alla prosecuzione o alla estinzione del
rapporto locativo spetta all'originario conduttore cedente tanto
nell'ipotesi in cui la cessione non sia opponibile al locatore — e
non lo è fino a quando il locatore non l'accetti o gli venga co
municata ed egli non si opponga o, in caso di opposizione, non
si concluda negativamente per lui il relativo giudizio (Cass. 9
gennaio 2002, n. 201, id., 2002, I, 1029; 23 gennaio 2002, n. 741, id., Rep. 2002, voce Locazione, nn. 265, 271; contra, Cass.
7 giugno 1996, n. 5305, id., 1996, I, 3404, secondo cui l'oppo sizione alla cessione non impedisce il perfezionamento del con
tratto eventualmente già concluso, ma si configura come una
mera contestazione di inadempimento rivolta al conduttore per avere ceduto il contratto) —
quanto nell'ipotesi in cui sia a lui
opponibile, ma egli non liberi il conduttore cedente (nel qual ca
so sorge a carico di quest'ultimo una responsabilità sussidiaria
per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali giustificata
dall'esigenza di bilanciare con una tutela più ampia la sottrazio
ne al locatore della facoltà di scegliere la controparte ovvero di
dare il proprio assenso alla cessione; Cass. 13 febbraio 1993, n.
1833, id., Rep. 1993, voce cit., n. 374), senza che nell'una come
nell'altra ipotesi si renda necessaria la chiamata in causa del
cessionario o lo stesso possa rivendicare la posizione di legitti mato passivo e pretendere l'estensione necessaria del contrad
dittorio nei propri confronti (Cass. 23 gennaio 2002, n. 741, cit.; 12 settembre 2002, n. 13297, id., Rep. 2002, voce cit., n. 269).
Ne consegue che, non ricorrendo le condizioni perché la ces
sione sia opponibile al locatore e non essendo inoltre neppure dedotto che lo stesso abbia liberato la Megaservice; originaria conduttrice dell'immobile e cedente del contratto di locazione,
la legittimazione passiva avrebbe dovuto essere in ogni caso ri
conosciuta a quest'ultima.
Il Foro Italiano — 2004.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazio
ne dell'art. 102 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso
codice, contiene due censure: la prima è che è stata disattesa la
richiesta di chiamata in causa a norma dell'art. 102 c.p.c. del
cessionario della locazione; la seconda è che non è stata dispo sta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del custode
giudiziario dell'azienda. Con riferimento alla prima censura valgono le considerazioni
svolte nell'esame del primo motivo; quanto alla seconda censu
ra va rilevato che il tribunale ha accertato che hanno formato
oggetto di sequestro le quote della società conduttrice nonché
cedente del contratto di locazione ed in presenza di siffatto ac
certamento — adeguatamente motivato ed esente da vizi logico
giuridici — è corretta l'affermazione dello stesso tribunale che
il sequestro non ha inciso sul rapporto locativo nel senso di pri vare gli organi rappresentativi della società della legittimazione
rispetto alle azioni nascenti dall'indicato rapporto ed investirne
il custode.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art.
665 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice; si
sostiene che, qualora il conduttore, pur opponendosi alla conva
lida dello sfratto, proponga richiesta subordinata di termine per
purgare la morosità a norma dell'art. 55 1. 392/78, il giudice, che accolga la richiesta, non si può limitare a prendere atto del
mancato pagamento nel termine stabilito, ma deve estendere la
propria valutazione alle ragioni dell'opposizione e, solo se ne
riconosca l'infondatezza, può convalidare lo sfratto, risultando
altrimenti sovvertito l'ordine delle questioni prospettato dalla
parte. Al riguardo va rilevato che secondo il più recente orienta
mento di questa corte il giudice può accordare il termine per
purgare la morosità pure quando la relativa richiesta sia propo sta in via subordinata senza necessità di valutare la fondatezza
delle altre richieste, presupponendo la valutazione il passaggio ad un'ulteriore fase processuale, e, ove accerti il mancato pa
gamento nel termine, deve emettere l'ordinanza di convalida e
non può rinviare la causa per un'ulteriore trattazione di merito,
conseguendo ipso facto all'accertamento il detto provvedimen to, che rimane insuscettibile di impugnazione mediante appello o ricorso per cassazione (Cass. 5 agosto 2002, n. 11704, id.,
2003,1, 2138; 8 agosto 1996, n. 7289, id., 1997,1, 1568). La motivazione di tale orientamento è che la richiesta di sa
natoria e, a maggior ragione, la sanatoria stessa implicano la
prevalente volontà solutoria del conduttore, ponendo nel nulla
l'opposizione alla convalida (Cass. 23 maggio 1990, n. 4646,
id., Rep. 1991, voce Sfratto, n. 13), o comportano che l'ordi
nanza di convalida non si può più ritenere condizionata dalla
mancata proposizione dell'opposizione, secondo quanto dispo sto dall'art. 665 c.p.c., bensì dal mancato pagamento nel termi
ne fissato a norma dell'art. 55 1. 392/78 (Cass. 8 agosto 1996, n.
7289, cit.). Il collegio aderisce all'orientamento, ma coerentemente la re
cente dottrina ritiene che per effetto del mancato pagamento il
procedimento retrocede alla fase precedente all'instaurazione
del subprocedimento di sanatoria, sicché il provvedimento da
emettere è quello (convalida) che avrebbe dovuto essere emesso
se il subprocedimento non si fosse instaurato.
Agli enunciati principi si è attenuta la sentenza impugnata e,
pertanto, neppure il motivo in esame può ricevere accoglimento. In conclusione, il ricorso va rigettato.
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