sezione III civile; sentenza 25 febbraio 2004, n. 3805; Pres. Nicastro, Est. Amatucci, P.M.Scardaccione (concl. conf.); Battilana e altri (Avv. Cossu, Businello) c. Soc. International FactorsItalia - Ifitalia (Avv. Ninni, A.E. e M. Brando). Cassa App. Milano 11 aprile 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 6 (GIUGNO 2004), pp. 1765/1766-1767/1768Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199229 .
Accessed: 24/06/2014 20:57
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.229.229.111 on Tue, 24 Jun 2014 20:57:22 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 25 febbraio 2004, n. 3805; Pres. Nicastro, Est. Amatucci, P.M.
Scardaccione (conci, conf.); Battilana e altri (Avv. Cossu,
Businello) c. Soc. International Factors Italia - Ifitalia (Avv.
Ninni, A.E. e M. Brando). Cassa App. Milano 11 aprile 2000.
Fideiussione e mandato di credito — Clausola di fissazione dell'importo massimo garantito — Interpretazione — Ef ficacia (Cod. civ., art. 1938, 1942).
Interessi — Anatocismo — Esclusione nella misura conven
zionale (Cod. civ., art. 1283, 1938).
In un contratto di fideiussione per obbligazioni condizionali o
future la clausola che contempli l'indicazione dell'importo massimo garantito riferito al solo capitale, oltre «accessori e
spese», va interpretata come fissazione del limite della ga ranzia fideiussoria che si estende a tutti gli accessori del de
bito principale. (1) Nelle obbligazioni pecuniarie se la convenzione intercorsa tra
le parti non è successiva alla scadenza degli interessi non so
no dovuti gli interessi anatocistici nella misura pattuita (nella
specie, capitalizzazione mensile degli interessi). (2)
(1) Non constano precedenti negli esatti termini della pronuncia in
rassegna. I giudici di legittimità affermano che, così come è possibile escludere
dalla garanzia fideiussoria la copertura di interessi e spese accessorie ovvero fissare un limite all'importo massimo garantito diverso per il
capitale e per gli accessori al debito principale, è altrettanto legittimo (e non comporta la caducazione del contratto) non stabilire un limite per i
soli accessori poiché l'estensione della garanzia agli accessori opera ex
lege (art. 1942 c.c.) e la funzione di tutela del fideiussore, ratio dell'art.
1938 c.c., sono realizzate dalla fissazione del tetto massimo della sua
possibile esposizione fideiussoria. L'art. 10, 1° comma, 1. 17 febbraio 1992 n. 154 ha sostituito il testo
originario dell'art. 1938 c.c. subordinando la validità della fideiussione
per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito. La giurisprudenza unanimemente ritiene che per i rapporti sorti ante
riormente all'entrata in vigore della modifica legislativa, poiché la normativa introdotta dall'art. 10 cit., che ha sancito la nullità delle fi
deiussioni per obbligazioni future senza limitazioni d'importo, non
possiede efficacia retroattiva, non sorga la necessità della fissazione
dell'ammontare massimo garantito con la fideiussione; cfr. Cass. 7 no
vembre 2003, n. 16705, Foro it., Mass., 1487; 17 gennaio 2003, n. 654,
ibid., 75; 23 settembre 2002, n. 13823, id., Rep. 2002, voce Fideiussio
ne e mandato di credito, n. 51; 10 agosto 2002, n. 12140, ibid., n. 50; 13 giugno 2002, n. 8442, ibid., n. 48; 2 maggio 2002, n. 6258, ibid., n.
47; nella giurisprudenza di merito, Trib. Cagliari 23 ottobre 2001, ibid., n. 53, e, per esteso, Riv. giur. sarda, 2002, 421, con nota di A. Mannoni, Lettera di «patronage», fideiussione e altre forme di garanzia perso nale; App. Cagliari 15 gennaio 2001, Foro it., Rep. 2002, voce cit., n.
52, e, per esteso, Riv. giur. sarda, 2001, 643, con nota di A. Pisu, Sulla
rilevabilità d'ufficio della nullità di clausole nei contratti bancari-, Cass. 21 novembre 2000, n. 15024, Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 36,
e, per esteso, Contratti, 2001, 802, con nota di V. Timpano, «Ius super veniens», rapporti fideiussori in corso e nullità sopravvenuta; 9 agosto 2001, n. 10981, Foro it., Rep. 2001. voce cit., n. 39, e, per esteso, Cor riere giur., 2001, 1285, con nota di V. Mariconda; 10 maggio 2000, n.
5950, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 30; 13 aprile 2000, n. 4801, id.,
2000,1,2189. A tal proposito, da ultimo, v. Cass. 28 novembre 2003, n. 18234, id.,
Mass., 1600, e 17 aprile 2003, n. 6171, ibid., 523, a cui avviso, poiché nelle controversie inerenti alla validità ed all'efficacia di una fideius
sione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il terzo fideiubente (c.d. fideiussione
omnibus) non può avere rilievo la sopravvenienza della 1. 17 febbraio
1992 n. 154, avendo il legislatore espressamente escluso l'efficacia re
troattiva della nuova disposizione (art. 11 1. cit.), la disciplina prece dente continua ad operare per le obbligazioni principali già sorte alla
data di entrata in vigore della nuova legge, mentre per la validità delle
obbligazioni sorte successivamente è necessaria una nuova convenzio
ne di garanzia con l'indicazione dell'importo massimo garantito ex art.
1938 c.c. Più in generale, si afferma che la fideiussione c.d. omnibus non è di
per sé incompatibile con la regola posta dall'art. 1346 c.c., secondo cui
il contratto è nullo se il suo oggetto non è determinabile: v., da ultimo, Cass. 7 marzo 2002, n. 3326, id., Rep. 2002, voce cit., n. 46, e, per esteso, Contratti, 2002, 1085, con nota di M. Ambrosoli, Contratto
autonomo di garanzia e invalidità dell'obbligazione garantita; 1° otto
bre 1998, n. 9758, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 33; App. Perugia 3
agosto 1998, id., Rep. 1999, voce cit., n. 35, e, per esteso, Rass. giur.
Il Foro Italiano — 2004.
Svolgimento del processo. — 1. - Con sentenza 12598/98 il
Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione di Giuseppe Bat tilana e di altri otto fideiussori avverso il decreto ingiuntivo di
pagamento della somma di lire 452.370.454, oltre interessi con
venzionali di mora al tasso del 15,75 per cento annuo da corri
spondersi mensilmente in via posticipata dal 28 marzo 1995 fino
umbra, 1999, 9, con nota A. Sassi, Fideiussione «omnibus» per obbli
gazioni indirette: oggetto della garanzia e applicazione della clausola di buonafede; Cass. 1° luglio 1998, n. 6414, Foro it., Rep. 1998, voce
cit., n. 32; 28 gennaio 1998, n. 831, id., 1998,1, 770. In particolare, per quanto concerne la costituzionalità delle regole della fideiussione om nibus e la sua compatibilità con il trattato Ue, cfr. Cass. 13 aprile 2000, n. 4801, cit., con ampia nota di richiami, cui si rinvia per i riferimenti
bibliografici sul tema. Per l'ipotesi in cui il debito principale inadempiuto ecceda il tetto
massimo garantito, cfr. Trib. Cagliari 11 gennaio 1990, id., Rep. 1991, voce cit., n. 52, e, per esteso, Riv. giur. sarda, 1991, 350, con nota di C.
Chessa, Ancora sulla misura degli interessi moratori dovuti dal fide iussore oltre la somma garantita; 25 maggio 1988, Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 43, e, per esteso, Riv. giur. sarda, 1989, 679, con nota di C.
Chessa, Fideiussione limitata e interessi sul debito garantito nell'ipo tesi di mora del fideiussore. Cass. 16 gennaio 1985, n. 103, e Trib. Bari
30 gennaio 1985, Foro it., 1985, I, 1074, con nota di A. Calderale,
Inadempimento del fideiussore e misura degli interessi moratori nel contratto di garanzia ad importo limitato, sanciscono che il fideiussore, costituito in mora, oltre al pagamento di tutta la somma capitale nella misura da lui garantita, è tenuto a corrispondere gli interessi pattuiti fra
creditore e debitore principale soltanto qualora ciò sia inequivocabil mente desumibile dal tenore letterale del contratto di fideiussione.
In letteratura, sulle tematiche evocate, v., oltre ai contributi summen
zionati, V. Mannino, Fideiussione e accessorietà, in Europa e dir. pri vato, 2001, 907; V. Mariconda, Fideiussioni «omnibus»: la Cassazione
applica retroattivamente il nuovo art. 1938 c.c., in Corriere giur., 2001, 1285; R. Accroglianò, Fideiussioni «omnibus» e adeguamento dell'importo garantito, in Contratti, 2002, 165.
(2) La sentenza in rassegna si allinea all'orientamento giurispruden ziale maggioritario a tenore del quale gli interessi anatocistici, così co me espressamente previsto dall'art. 1283 c.c., possono avere fonte nella
convenzione, ma solo in quanto la convenzione sia posteriore alla sca denza degli interessi primari. Ne consegue che: a) la pattuizione in or
dine agli interessi secondari è nulla qualora sia stipulata prima che sia no divenuti esigibili gli interessi primari; b) in mancanza di una con venzione successiva alla scadenza che determini un tasso diverso, gli interessi sugli interessi scaduti, chiesti dalla domanda giudiziale, sono
dovuti esclusivamente nella misura legale: Cass. 2 ottobre 2003, n.
14688, Foro it., Mass., 1375; 17 novembre 2000, n. 14903, id., Rep. 2000, voce Interessi, n. 13, e, per esteso, Dir. e giustizia, 2000, fase.
45, 58; 27 maggio 1997, n. 4697, Foro it., Rep. 1997, Espropriazione perp.ì., n. 228 (per quanto attiene alla differenza su maturazione e sca
denza degli interessi); App. Lecce-Taranto 15 dicembre 1995, id., Rep. 1996, voce Interessi, n. 7, e, per esteso, Arch, civ., 1996, 1013; Cass.
20 giugno 1992, n. 7571, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 28; 10 set
tembre 1990, n. 9311, id.. Rep. 1990, voce cit., n. 14, e, per esteso, Corriere giur., 1990, 1271, con nota R. Murra, Sul saggio degli inte
ressi anatocistici. Per l'ennesima conferma dell'indirizzo giurisprudenziale, ricordato
in motivazione, che dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a carico del cliente per contrasto con
la norma (art. 1283 c.c.) che statuisce il divieto dell'anatocismo in mancanza di usi contrari di carattere normativo, cfr., da ultimo, Cass.
20 agosto 2003, n. 12222, Foro it., 2004,1, 110, con osservazioni di G.
Carriero. In letteratura, M. Libertini, Interessi, voce dell'Enclopedia del di
ritto, Milano, 1972, XXII, 136, rilevava, già tempo addietro, come —
posto che gli interessi non si possono far risalire ad un tempo anteriore
alla maturazione degli interessi capitalizzati — l'anatocismo non possa decorrere da un momento anteriore a quello della convenzione, ponen do l'accento sul generale sfavore dell'ordinamento verso l'anatocismo
convenzionale. Più in generale, su alcune problematiche emerse nella decisione in
epigrafe, cfr. A. e M.R. De Simone, Legittimità della prassi bancaria di
capitalizzazione trimestrale degli interessi, in Banca, borsa, ecc., 2002,
II, 586; D. Manente-G. Molin, L'anatocismo nel conto corrente ban
cario: riflessioni intorno alla sentenza di Corte cost. n. 425 del 2000, in Studium iuris, 2002, 571 e 707; A. Antonucci, La determinazione
degli interessi bancari: usi di piazza e interessi anatocistici ancora al
vaglio della giurisprudenza, in Mondo bancario, 2002, fase. 2, 60; M.
Di Pietropaolo, Osservazioni in tema di anatocismo, in Nuova giur.
civ., 2001, II, 96; G. La Rocca, Ancora su anatocismo, usi e contratti
bancari, in Foro it., 2001,1, 2361; G. Mucciarone, L'anatocismo ban
cario: tra usi, interventi governativi e clausola Nub, in Banca, borsa,
ecc., 2001, II, 7; A. Palmieri, Le pattuizioni anatocistiche nei contratti
bancari: il pendolo continua ad oscillare?, in Foro it., 2001,1, 2989.
This content downloaded from 91.229.229.111 on Tue, 24 Jun 2014 20:57:22 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE PRIMA 1768
al saldo, emesso nei loro confronti su ricorso della International
Factors Italia s.p.a. - Ifitalia, alla quale avevano garantito
l'adempimento delle obbligazioni della Nausicaa Monfalcone in
liquidazione, che con la Ifitalia aveva concluso un contratto di
factoring. 2. - Con sentenza n. 947 del 2000 la Corte d'appello di Mila
no ha respinto l'appello dei fideiussori sui rilievi, per quanto in
questa sede ancora interessa:
a) che correttamente il tribunale aveva ritenuto che la clau
sola relativa al limite della prestata fideiussione (del seguente letterale tenore: «fino alla concorrenza di lire 800.000.000 in li
nea capitale, oltre accessori e spese») dovesse intendersi nel
senso che la fideiussione era prestata fino alla concorrenza di
lire 800.000.000 a titolo di capitale, interessi e spese;
b) che la clausola di capitalizzazione mensile degli interessi
non contrastava col divieto di anatocismo, essendo stata specifi camente negoziata tra il debitore principale ed il creditore con
lettera integrativa del contratto di factoring 16 febbraio 1993, «risultando così espressione di convenzione inter partes e non
già di previsione contrattuale come intesa nelle pronunce» della
Corte di cassazione nn. 2374 e 3096 del 1999 (Foro it., 1999,1,
1153). 3. - Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione i fideius
sori affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso l'I
fitalia. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione. — 1.1. - Col primo motivo i ricorrenti
denunciano insufficienza e contraddittorietà della motivazione
su un punto decisivo della controversia, e violazione e falsa ap
plicazione degli art. 1938, 1367 e 1370 c.c.
Dai rilievi a) che la clausola sopra riportata soddisfa solo par zialmente il dettato dell'art. 1938 c.c. circa la previsione del
l'importo massimo garantito per le obbligazioni future e che b) a mente dell'art. 1370 c.c. va interpretata nel dubbio contro il
creditore (Ifitalia) che l'abbia predisposta, la corte d'appello —
affermano — avrebbe dovuto trarre la conclusione della nullità
dell'intero contratto di fideiussione. Aveva invece erroneamente
fatto applicazione dell'art. 1367 c.c., dando alla clausola il si
gnificato conservativo del limite di lire 800.000.000, inclusi gli interessi e le spese, benché non vi fossero dubbi di sorta sul suo
diverso significato, così discostandosi dal principio secondo il
quale l'art. 1367 non può venire utilizzato quando la comune
volontà delle parti sia inequivocamente rivelata sulla scorta
delle norme strettamente interpretative di cui agli art. 1362
1365 c.c., la cui applicazione precede quella delle norme inter
pretative-integrative dettate in via sussidiaria dagli art. 1366
1371 c.c. La corte d'appello aveva insomma voluto salvare il
contratto, alterando il significato di una clausola nulla perché contraria a norma imperativa, stravolgendone il senso ed alte
rando la comune volontà delle parti. Tutt'al più
— sostengono subordinatamente i ricorrenti — la
corte avrebbe potuto ritenere valida la clausola limitatamente
all'obbligazione fideiussoria prestata per il capitale, stante l'in
validità per mancanza di limiti della pattuizione relativa agli interessi ed agli altri oneri accessori, con la conseguenza che
dall'importo richiesto per capitale (ma in realtà comprendente anche gli interessi capitalizzati mensilmente) avrebbe dovuto
essere comunque sottratto quanto domandato per interessi già maturati.
1.2. - La censura è infondata.
Ai sensi dell'art. 1942 c.c. la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, salvo patto contrario.
Se è dunque possibile che le parti escludano la garanzia per interessi e spese, ovvero fissino — in relazione al disposto del
l'art. 1938 c.c., che per le obbligazioni future o condizionali
impone la previsione dell'importo massimo garantito — un li
mite della garanzia per capitale ed un diverso limite per gli ac
cessori del debito principale, giacché tanto integra un patto contrario ai sensi dell'art. 1942 c.c. ed al contempo soddisfa il
requisito di cui all'art. 1938 c.c., deve invece escludersi che
l'assenza di un limite per i soli accessori del debito principale
comporti l'effetto della caducazione della garanzia, poiché la
sua estensione agli accessori del debito è appunto stabilita dalla
legge e la funzione di tutela del fideiussore sottesa all'art. 1938
c.c. è pienamente realizzata dalla fissazione del limite della ga ranzia, costituente il tetto massimo della possibile esposizione del fideiussore.
Il Foro Italiano — 2004.
A tanto consegue che tutte le volte che la garanzia fideiusso
ria per obbligazioni condizionali o future (come la c.d. fideius
sione omnibus) sia prestata con l'indicazione dell'importo mas
simo garantito riferito al solo capitale, «oltre accessori e spese»,
l'importo predetto va inteso come limite della fideiussione per
capitale, interessi ed ogni altro accessorio del debito principale. La conclusione è imposta dalla considerazione della ratio
dell'art. 1938 c.c. e dal disposto dell'art. 1942 c.c. e non com
porta l'applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale di
cui agli art. 1367 e 1370 c.c., cui ha impropriamente fatto rife
rimento la corte d'appello laddove ha ritenuto di procedere alla
«interpretazione» del contratto fideiussorio.
Ad identiche conclusioni si perverrebbe, del resto, ipotizzan do la nullità della clausola relativa agli interessi perché priva di
limite massimo, previsto solo per il capitale, giacché a mente
dell'art. 1419 c.c. la nullità si estende all'intero contratto solo se
risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella
parte del contenuto colpita dalla nullità (il che non solo non è
stato dedotto, ma neppure è ipotizzabile, posto che l'interesse
del fideiussore è opposto all'estensione della garanzia personale da lui stesso prestata e quello del creditore è opposto alla totale
assenza di garanzia).
Espunta allora la parte nulla della clausola (espressa nella
specie dalle parole, «oltre accessori e spese») quel che resta è la
previsione di un limite alla garanzia di «lire 800.000.000 in li nea capitale». Ma poiché
— come si è osservato all'inizio — la
fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale ex art. 1942 c.c., essa andrebbe comunque riferita anche agli interessi ed alle spese, ovviamente fino al limite contrattual
mente fissato di lire 800.000.000.
Un problema di individuazione del contenuto dell'accordo, e
dunque d'interpretazione, in tanto si sarebbe posto in quanto i
fideiussori avessero sostenuto che a quella clausola doveva at
tribuirsi il contenuto di un patto contrario all'estensione della
garanzia agli accessori del credito. Ma, per un verso, non lo
hanno mai affermato; e per altro verso, ove lo avessero fatto, avrebbero dovuto assumere che le parti non avevano «voluto»
che la garanzia si estendesse agli accessori, benché expressis verbis lo fosse stata.
La motivazione va dunque solo corretta, essendo la soluzione
adottata dalla corte di merito conforme a diritto. E la censura va
conseguentemente respinta. 2.1. - Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa ap
plicazione dell'art. 1283 c.c. per avere la corte d'appello in de
finitiva ritenuto che la convenzione inter partes, per quanto an
teriore alla scadenza degli interessi, non incappi nel divieto di
anatocismo.
2.2. - La censura è palesemente fondata.
Premesso che la nullità è rilevabile anche d'ufficio e che
l'eccezione poteva essere dunque proposta anche in appello, de
ve rilevarsi che alla luce del chiaro disposto dell'art. 1283 c.c.
(non essendo neppure evocata l'ipotesi di usi normativi contrari, come era stato ipotizzato per i contratti di conto corrente banca
rio, di cui questa corte si è occupata con le sentenze nn. 2374 e
3096 del 1999), «gli interessi scaduti possono produrre interessi
solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di con
venzione posteriore alla loro scadenza».
Non è dunque il tipo di convenzione che legittima l'anatoci
smo, come ha erroneamente ritenuto la corte d'appello laddove
ha distinto il caso della specifica «convenzione» intercorsa tra le
parti (come nella specie) da una «previsione contrattuale» di di
verso tipo (con verosimile riferimento al caso di clausole predi
sposte), ma la posteriorità della stessa alla scadenza degli inte
ressi, nel caso in esame esclusa.
La sentenza va pertanto cassata nella parte in cui ha ritenuto
che la capitalizzazione degli interessi fosse consentita anche con
riguardo agli interessi maturati in epoca successiva alla conven
zione intercorsa tra le parti e che le somme a tal titolo richieste
fossero dovute in ragione dell'intervenuta convenzione.
All'errore rimedierà il giudice di rinvio, che si designa in una
diversa sezione della stessa corte territoriale.
This content downloaded from 91.229.229.111 on Tue, 24 Jun 2014 20:57:22 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions