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sezione III civile; sentenza 25 febbraio 2004, n. 3805; Pres. Nicastro, Est. Amatucci, P.M....

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sezione III civile; sentenza 25 febbraio 2004, n. 3805; Pres. Nicastro, Est. Amatucci, P.M. Scardaccione (concl. conf.); Battilana e altri (Avv. Cossu, Businello) c. Soc. International Factors Italia - Ifitalia (Avv. Ninni, A.E. e M. Brando). Cassa App. Milano 11 aprile 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 6 (GIUGNO 2004), pp. 1765/1766-1767/1768 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199229 . Accessed: 24/06/2014 20:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.111 on Tue, 24 Jun 2014 20:57:22 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 25 febbraio 2004, n. 3805; Pres. Nicastro, Est. Amatucci, P.M.Scardaccione (concl. conf.); Battilana e altri (Avv. Cossu, Businello) c. Soc. International FactorsItalia - Ifitalia (Avv. Ninni, A.E. e M. Brando). Cassa App. Milano 11 aprile 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 6 (GIUGNO 2004), pp. 1765/1766-1767/1768Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199229 .

Accessed: 24/06/2014 20:57

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 25 febbraio 2004, n. 3805; Pres. Nicastro, Est. Amatucci, P.M.

Scardaccione (conci, conf.); Battilana e altri (Avv. Cossu,

Businello) c. Soc. International Factors Italia - Ifitalia (Avv.

Ninni, A.E. e M. Brando). Cassa App. Milano 11 aprile 2000.

Fideiussione e mandato di credito — Clausola di fissazione dell'importo massimo garantito — Interpretazione — Ef ficacia (Cod. civ., art. 1938, 1942).

Interessi — Anatocismo — Esclusione nella misura conven

zionale (Cod. civ., art. 1283, 1938).

In un contratto di fideiussione per obbligazioni condizionali o

future la clausola che contempli l'indicazione dell'importo massimo garantito riferito al solo capitale, oltre «accessori e

spese», va interpretata come fissazione del limite della ga ranzia fideiussoria che si estende a tutti gli accessori del de

bito principale. (1) Nelle obbligazioni pecuniarie se la convenzione intercorsa tra

le parti non è successiva alla scadenza degli interessi non so

no dovuti gli interessi anatocistici nella misura pattuita (nella

specie, capitalizzazione mensile degli interessi). (2)

(1) Non constano precedenti negli esatti termini della pronuncia in

rassegna. I giudici di legittimità affermano che, così come è possibile escludere

dalla garanzia fideiussoria la copertura di interessi e spese accessorie ovvero fissare un limite all'importo massimo garantito diverso per il

capitale e per gli accessori al debito principale, è altrettanto legittimo (e non comporta la caducazione del contratto) non stabilire un limite per i

soli accessori poiché l'estensione della garanzia agli accessori opera ex

lege (art. 1942 c.c.) e la funzione di tutela del fideiussore, ratio dell'art.

1938 c.c., sono realizzate dalla fissazione del tetto massimo della sua

possibile esposizione fideiussoria. L'art. 10, 1° comma, 1. 17 febbraio 1992 n. 154 ha sostituito il testo

originario dell'art. 1938 c.c. subordinando la validità della fideiussione

per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito. La giurisprudenza unanimemente ritiene che per i rapporti sorti ante

riormente all'entrata in vigore della modifica legislativa, poiché la normativa introdotta dall'art. 10 cit., che ha sancito la nullità delle fi

deiussioni per obbligazioni future senza limitazioni d'importo, non

possiede efficacia retroattiva, non sorga la necessità della fissazione

dell'ammontare massimo garantito con la fideiussione; cfr. Cass. 7 no

vembre 2003, n. 16705, Foro it., Mass., 1487; 17 gennaio 2003, n. 654,

ibid., 75; 23 settembre 2002, n. 13823, id., Rep. 2002, voce Fideiussio

ne e mandato di credito, n. 51; 10 agosto 2002, n. 12140, ibid., n. 50; 13 giugno 2002, n. 8442, ibid., n. 48; 2 maggio 2002, n. 6258, ibid., n.

47; nella giurisprudenza di merito, Trib. Cagliari 23 ottobre 2001, ibid., n. 53, e, per esteso, Riv. giur. sarda, 2002, 421, con nota di A. Mannoni, Lettera di «patronage», fideiussione e altre forme di garanzia perso nale; App. Cagliari 15 gennaio 2001, Foro it., Rep. 2002, voce cit., n.

52, e, per esteso, Riv. giur. sarda, 2001, 643, con nota di A. Pisu, Sulla

rilevabilità d'ufficio della nullità di clausole nei contratti bancari-, Cass. 21 novembre 2000, n. 15024, Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 36,

e, per esteso, Contratti, 2001, 802, con nota di V. Timpano, «Ius super veniens», rapporti fideiussori in corso e nullità sopravvenuta; 9 agosto 2001, n. 10981, Foro it., Rep. 2001. voce cit., n. 39, e, per esteso, Cor riere giur., 2001, 1285, con nota di V. Mariconda; 10 maggio 2000, n.

5950, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 30; 13 aprile 2000, n. 4801, id.,

2000,1,2189. A tal proposito, da ultimo, v. Cass. 28 novembre 2003, n. 18234, id.,

Mass., 1600, e 17 aprile 2003, n. 6171, ibid., 523, a cui avviso, poiché nelle controversie inerenti alla validità ed all'efficacia di una fideius

sione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il terzo fideiubente (c.d. fideiussione

omnibus) non può avere rilievo la sopravvenienza della 1. 17 febbraio

1992 n. 154, avendo il legislatore espressamente escluso l'efficacia re

troattiva della nuova disposizione (art. 11 1. cit.), la disciplina prece dente continua ad operare per le obbligazioni principali già sorte alla

data di entrata in vigore della nuova legge, mentre per la validità delle

obbligazioni sorte successivamente è necessaria una nuova convenzio

ne di garanzia con l'indicazione dell'importo massimo garantito ex art.

1938 c.c. Più in generale, si afferma che la fideiussione c.d. omnibus non è di

per sé incompatibile con la regola posta dall'art. 1346 c.c., secondo cui

il contratto è nullo se il suo oggetto non è determinabile: v., da ultimo, Cass. 7 marzo 2002, n. 3326, id., Rep. 2002, voce cit., n. 46, e, per esteso, Contratti, 2002, 1085, con nota di M. Ambrosoli, Contratto

autonomo di garanzia e invalidità dell'obbligazione garantita; 1° otto

bre 1998, n. 9758, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 33; App. Perugia 3

agosto 1998, id., Rep. 1999, voce cit., n. 35, e, per esteso, Rass. giur.

Il Foro Italiano — 2004.

Svolgimento del processo. — 1. - Con sentenza 12598/98 il

Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione di Giuseppe Bat tilana e di altri otto fideiussori avverso il decreto ingiuntivo di

pagamento della somma di lire 452.370.454, oltre interessi con

venzionali di mora al tasso del 15,75 per cento annuo da corri

spondersi mensilmente in via posticipata dal 28 marzo 1995 fino

umbra, 1999, 9, con nota A. Sassi, Fideiussione «omnibus» per obbli

gazioni indirette: oggetto della garanzia e applicazione della clausola di buonafede; Cass. 1° luglio 1998, n. 6414, Foro it., Rep. 1998, voce

cit., n. 32; 28 gennaio 1998, n. 831, id., 1998,1, 770. In particolare, per quanto concerne la costituzionalità delle regole della fideiussione om nibus e la sua compatibilità con il trattato Ue, cfr. Cass. 13 aprile 2000, n. 4801, cit., con ampia nota di richiami, cui si rinvia per i riferimenti

bibliografici sul tema. Per l'ipotesi in cui il debito principale inadempiuto ecceda il tetto

massimo garantito, cfr. Trib. Cagliari 11 gennaio 1990, id., Rep. 1991, voce cit., n. 52, e, per esteso, Riv. giur. sarda, 1991, 350, con nota di C.

Chessa, Ancora sulla misura degli interessi moratori dovuti dal fide iussore oltre la somma garantita; 25 maggio 1988, Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. 43, e, per esteso, Riv. giur. sarda, 1989, 679, con nota di C.

Chessa, Fideiussione limitata e interessi sul debito garantito nell'ipo tesi di mora del fideiussore. Cass. 16 gennaio 1985, n. 103, e Trib. Bari

30 gennaio 1985, Foro it., 1985, I, 1074, con nota di A. Calderale,

Inadempimento del fideiussore e misura degli interessi moratori nel contratto di garanzia ad importo limitato, sanciscono che il fideiussore, costituito in mora, oltre al pagamento di tutta la somma capitale nella misura da lui garantita, è tenuto a corrispondere gli interessi pattuiti fra

creditore e debitore principale soltanto qualora ciò sia inequivocabil mente desumibile dal tenore letterale del contratto di fideiussione.

In letteratura, sulle tematiche evocate, v., oltre ai contributi summen

zionati, V. Mannino, Fideiussione e accessorietà, in Europa e dir. pri vato, 2001, 907; V. Mariconda, Fideiussioni «omnibus»: la Cassazione

applica retroattivamente il nuovo art. 1938 c.c., in Corriere giur., 2001, 1285; R. Accroglianò, Fideiussioni «omnibus» e adeguamento dell'importo garantito, in Contratti, 2002, 165.

(2) La sentenza in rassegna si allinea all'orientamento giurispruden ziale maggioritario a tenore del quale gli interessi anatocistici, così co me espressamente previsto dall'art. 1283 c.c., possono avere fonte nella

convenzione, ma solo in quanto la convenzione sia posteriore alla sca denza degli interessi primari. Ne consegue che: a) la pattuizione in or

dine agli interessi secondari è nulla qualora sia stipulata prima che sia no divenuti esigibili gli interessi primari; b) in mancanza di una con venzione successiva alla scadenza che determini un tasso diverso, gli interessi sugli interessi scaduti, chiesti dalla domanda giudiziale, sono

dovuti esclusivamente nella misura legale: Cass. 2 ottobre 2003, n.

14688, Foro it., Mass., 1375; 17 novembre 2000, n. 14903, id., Rep. 2000, voce Interessi, n. 13, e, per esteso, Dir. e giustizia, 2000, fase.

45, 58; 27 maggio 1997, n. 4697, Foro it., Rep. 1997, Espropriazione perp.ì., n. 228 (per quanto attiene alla differenza su maturazione e sca

denza degli interessi); App. Lecce-Taranto 15 dicembre 1995, id., Rep. 1996, voce Interessi, n. 7, e, per esteso, Arch, civ., 1996, 1013; Cass.

20 giugno 1992, n. 7571, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 28; 10 set

tembre 1990, n. 9311, id.. Rep. 1990, voce cit., n. 14, e, per esteso, Corriere giur., 1990, 1271, con nota R. Murra, Sul saggio degli inte

ressi anatocistici. Per l'ennesima conferma dell'indirizzo giurisprudenziale, ricordato

in motivazione, che dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a carico del cliente per contrasto con

la norma (art. 1283 c.c.) che statuisce il divieto dell'anatocismo in mancanza di usi contrari di carattere normativo, cfr., da ultimo, Cass.

20 agosto 2003, n. 12222, Foro it., 2004,1, 110, con osservazioni di G.

Carriero. In letteratura, M. Libertini, Interessi, voce dell'Enclopedia del di

ritto, Milano, 1972, XXII, 136, rilevava, già tempo addietro, come —

posto che gli interessi non si possono far risalire ad un tempo anteriore

alla maturazione degli interessi capitalizzati — l'anatocismo non possa decorrere da un momento anteriore a quello della convenzione, ponen do l'accento sul generale sfavore dell'ordinamento verso l'anatocismo

convenzionale. Più in generale, su alcune problematiche emerse nella decisione in

epigrafe, cfr. A. e M.R. De Simone, Legittimità della prassi bancaria di

capitalizzazione trimestrale degli interessi, in Banca, borsa, ecc., 2002,

II, 586; D. Manente-G. Molin, L'anatocismo nel conto corrente ban

cario: riflessioni intorno alla sentenza di Corte cost. n. 425 del 2000, in Studium iuris, 2002, 571 e 707; A. Antonucci, La determinazione

degli interessi bancari: usi di piazza e interessi anatocistici ancora al

vaglio della giurisprudenza, in Mondo bancario, 2002, fase. 2, 60; M.

Di Pietropaolo, Osservazioni in tema di anatocismo, in Nuova giur.

civ., 2001, II, 96; G. La Rocca, Ancora su anatocismo, usi e contratti

bancari, in Foro it., 2001,1, 2361; G. Mucciarone, L'anatocismo ban

cario: tra usi, interventi governativi e clausola Nub, in Banca, borsa,

ecc., 2001, II, 7; A. Palmieri, Le pattuizioni anatocistiche nei contratti

bancari: il pendolo continua ad oscillare?, in Foro it., 2001,1, 2989.

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PARTE PRIMA 1768

al saldo, emesso nei loro confronti su ricorso della International

Factors Italia s.p.a. - Ifitalia, alla quale avevano garantito

l'adempimento delle obbligazioni della Nausicaa Monfalcone in

liquidazione, che con la Ifitalia aveva concluso un contratto di

factoring. 2. - Con sentenza n. 947 del 2000 la Corte d'appello di Mila

no ha respinto l'appello dei fideiussori sui rilievi, per quanto in

questa sede ancora interessa:

a) che correttamente il tribunale aveva ritenuto che la clau

sola relativa al limite della prestata fideiussione (del seguente letterale tenore: «fino alla concorrenza di lire 800.000.000 in li

nea capitale, oltre accessori e spese») dovesse intendersi nel

senso che la fideiussione era prestata fino alla concorrenza di

lire 800.000.000 a titolo di capitale, interessi e spese;

b) che la clausola di capitalizzazione mensile degli interessi

non contrastava col divieto di anatocismo, essendo stata specifi camente negoziata tra il debitore principale ed il creditore con

lettera integrativa del contratto di factoring 16 febbraio 1993, «risultando così espressione di convenzione inter partes e non

già di previsione contrattuale come intesa nelle pronunce» della

Corte di cassazione nn. 2374 e 3096 del 1999 (Foro it., 1999,1,

1153). 3. - Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione i fideius

sori affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso l'I

fitalia. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione. — 1.1. - Col primo motivo i ricorrenti

denunciano insufficienza e contraddittorietà della motivazione

su un punto decisivo della controversia, e violazione e falsa ap

plicazione degli art. 1938, 1367 e 1370 c.c.

Dai rilievi a) che la clausola sopra riportata soddisfa solo par zialmente il dettato dell'art. 1938 c.c. circa la previsione del

l'importo massimo garantito per le obbligazioni future e che b) a mente dell'art. 1370 c.c. va interpretata nel dubbio contro il

creditore (Ifitalia) che l'abbia predisposta, la corte d'appello —

affermano — avrebbe dovuto trarre la conclusione della nullità

dell'intero contratto di fideiussione. Aveva invece erroneamente

fatto applicazione dell'art. 1367 c.c., dando alla clausola il si

gnificato conservativo del limite di lire 800.000.000, inclusi gli interessi e le spese, benché non vi fossero dubbi di sorta sul suo

diverso significato, così discostandosi dal principio secondo il

quale l'art. 1367 non può venire utilizzato quando la comune

volontà delle parti sia inequivocamente rivelata sulla scorta

delle norme strettamente interpretative di cui agli art. 1362

1365 c.c., la cui applicazione precede quella delle norme inter

pretative-integrative dettate in via sussidiaria dagli art. 1366

1371 c.c. La corte d'appello aveva insomma voluto salvare il

contratto, alterando il significato di una clausola nulla perché contraria a norma imperativa, stravolgendone il senso ed alte

rando la comune volontà delle parti. Tutt'al più

— sostengono subordinatamente i ricorrenti — la

corte avrebbe potuto ritenere valida la clausola limitatamente

all'obbligazione fideiussoria prestata per il capitale, stante l'in

validità per mancanza di limiti della pattuizione relativa agli interessi ed agli altri oneri accessori, con la conseguenza che

dall'importo richiesto per capitale (ma in realtà comprendente anche gli interessi capitalizzati mensilmente) avrebbe dovuto

essere comunque sottratto quanto domandato per interessi già maturati.

1.2. - La censura è infondata.

Ai sensi dell'art. 1942 c.c. la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, salvo patto contrario.

Se è dunque possibile che le parti escludano la garanzia per interessi e spese, ovvero fissino — in relazione al disposto del

l'art. 1938 c.c., che per le obbligazioni future o condizionali

impone la previsione dell'importo massimo garantito — un li

mite della garanzia per capitale ed un diverso limite per gli ac

cessori del debito principale, giacché tanto integra un patto contrario ai sensi dell'art. 1942 c.c. ed al contempo soddisfa il

requisito di cui all'art. 1938 c.c., deve invece escludersi che

l'assenza di un limite per i soli accessori del debito principale

comporti l'effetto della caducazione della garanzia, poiché la

sua estensione agli accessori del debito è appunto stabilita dalla

legge e la funzione di tutela del fideiussore sottesa all'art. 1938

c.c. è pienamente realizzata dalla fissazione del limite della ga ranzia, costituente il tetto massimo della possibile esposizione del fideiussore.

Il Foro Italiano — 2004.

A tanto consegue che tutte le volte che la garanzia fideiusso

ria per obbligazioni condizionali o future (come la c.d. fideius

sione omnibus) sia prestata con l'indicazione dell'importo mas

simo garantito riferito al solo capitale, «oltre accessori e spese»,

l'importo predetto va inteso come limite della fideiussione per

capitale, interessi ed ogni altro accessorio del debito principale. La conclusione è imposta dalla considerazione della ratio

dell'art. 1938 c.c. e dal disposto dell'art. 1942 c.c. e non com

porta l'applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale di

cui agli art. 1367 e 1370 c.c., cui ha impropriamente fatto rife

rimento la corte d'appello laddove ha ritenuto di procedere alla

«interpretazione» del contratto fideiussorio.

Ad identiche conclusioni si perverrebbe, del resto, ipotizzan do la nullità della clausola relativa agli interessi perché priva di

limite massimo, previsto solo per il capitale, giacché a mente

dell'art. 1419 c.c. la nullità si estende all'intero contratto solo se

risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella

parte del contenuto colpita dalla nullità (il che non solo non è

stato dedotto, ma neppure è ipotizzabile, posto che l'interesse

del fideiussore è opposto all'estensione della garanzia personale da lui stesso prestata e quello del creditore è opposto alla totale

assenza di garanzia).

Espunta allora la parte nulla della clausola (espressa nella

specie dalle parole, «oltre accessori e spese») quel che resta è la

previsione di un limite alla garanzia di «lire 800.000.000 in li nea capitale». Ma poiché

— come si è osservato all'inizio — la

fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale ex art. 1942 c.c., essa andrebbe comunque riferita anche agli interessi ed alle spese, ovviamente fino al limite contrattual

mente fissato di lire 800.000.000.

Un problema di individuazione del contenuto dell'accordo, e

dunque d'interpretazione, in tanto si sarebbe posto in quanto i

fideiussori avessero sostenuto che a quella clausola doveva at

tribuirsi il contenuto di un patto contrario all'estensione della

garanzia agli accessori del credito. Ma, per un verso, non lo

hanno mai affermato; e per altro verso, ove lo avessero fatto, avrebbero dovuto assumere che le parti non avevano «voluto»

che la garanzia si estendesse agli accessori, benché expressis verbis lo fosse stata.

La motivazione va dunque solo corretta, essendo la soluzione

adottata dalla corte di merito conforme a diritto. E la censura va

conseguentemente respinta. 2.1. - Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa ap

plicazione dell'art. 1283 c.c. per avere la corte d'appello in de

finitiva ritenuto che la convenzione inter partes, per quanto an

teriore alla scadenza degli interessi, non incappi nel divieto di

anatocismo.

2.2. - La censura è palesemente fondata.

Premesso che la nullità è rilevabile anche d'ufficio e che

l'eccezione poteva essere dunque proposta anche in appello, de

ve rilevarsi che alla luce del chiaro disposto dell'art. 1283 c.c.

(non essendo neppure evocata l'ipotesi di usi normativi contrari, come era stato ipotizzato per i contratti di conto corrente banca

rio, di cui questa corte si è occupata con le sentenze nn. 2374 e

3096 del 1999), «gli interessi scaduti possono produrre interessi

solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di con

venzione posteriore alla loro scadenza».

Non è dunque il tipo di convenzione che legittima l'anatoci

smo, come ha erroneamente ritenuto la corte d'appello laddove

ha distinto il caso della specifica «convenzione» intercorsa tra le

parti (come nella specie) da una «previsione contrattuale» di di

verso tipo (con verosimile riferimento al caso di clausole predi

sposte), ma la posteriorità della stessa alla scadenza degli inte

ressi, nel caso in esame esclusa.

La sentenza va pertanto cassata nella parte in cui ha ritenuto

che la capitalizzazione degli interessi fosse consentita anche con

riguardo agli interessi maturati in epoca successiva alla conven

zione intercorsa tra le parti e che le somme a tal titolo richieste

fossero dovute in ragione dell'intervenuta convenzione.

All'errore rimedierà il giudice di rinvio, che si designa in una

diversa sezione della stessa corte territoriale.

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