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sezione III civile; sentenza 3 novembre 2004, n. 21056; Pres. Vittoria, Est. Chiarini, P.M....

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sezione III civile; sentenza 3 novembre 2004, n. 21056; Pres. Vittoria, Est. Chiarini, P.M. Scardaccione (concl. parz. diff.); C. e altro (Avv. Zabeo) c. Soc. Lloyd Adriatico (Avv. Mongenet, Grisafi). Cassa App. Venezia 10 maggio 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 5 (MAGGIO 2005), pp. 1403/1404-1411/1412 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200610 . Accessed: 28/06/2014 16:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 16:57:20 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III civile; sentenza 3 novembre 2004, n. 21056; Pres. Vittoria, Est. Chiarini, P.M.Scardaccione (concl. parz. diff.); C. e altro (Avv. Zabeo) c. Soc. Lloyd Adriatico (Avv. Mongenet,Grisafi). Cassa App. Venezia 10 maggio 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 5 (MAGGIO 2005), pp. 1403/1404-1411/1412Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200610 .

Accessed: 28/06/2014 16:57

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1403 PARTE PRIMA 1404

maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insupera bile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesio

ne di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza

personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite medi

che, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il

lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in ora

rio diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperi bilità» (Cass. 26 maggio 1999, n. 5150, id., Rep. 2000, voce Previdenza sociale, n. 510; 22 giugno 2001, n. 8544, id., Rep. 2001, voce cit., n. 419; 29 novembre 2002, n. 16996, id., Rep. 2002, voce cit., n. 435).

Trattasi, con ogni evidenza, di accertamento di fatto, rimesso

al giudice del merito, sindacabile dalla corte di legittimità solo

per violazione di legge o per illogicità e contraddittorietà della

motivazione.

Tali vizi ricorrono nella sentenza impugnata. Risulta gravemente erronea, in quanto costituisce capovolgi

mento della gerarchia dei valori protetti sopra cennati, l'affer

mazione del primo giudice, la cui motivazione il giudice d'ap

pello condivide, secondo cui la lavoratrice avrebbe dovuto farsi

seguire non dal medico specialista prescelto, ma da uno qualsia si prossimo alla propria abitazione, in modo da poter essere re

peribile nelle fasce orarie, così attribuendo a tale funzione una

posizione prioritaria rispetto alla cura della salute.

La sentenza impugnata è afflitta poi da varie contraddizioni

ed illogicità; omette di considerare che la visita dal medico di

fiducia era stata fissata fuori dalle fasce orarie, ed addebita illo

gicamente all'assistita il ritardo dovuto agli impegni del medi

co; cade poi in contraddizione, quando ripete, con il primo giu dice, che la Cherubini, scegliendo un medico lontano 30 km

dalla propria abitazione, aveva assunto il rischio del ritardo o

dell'assenza alla visita fiscale, in quanto la stessa sentenza rife

risce che la Cherubini si era premurata di far presente ad una

precedente visita di controllo (positiva) la sua esigenza di conti

nui controlli presso il proprio medico, ricevendone risposta ras

sicurante.

Non considera poi la sentenza impugnata se, date le fasce ora

rie (10-12 e 17-19), dati i tempi di percorrenza e di attesa nel

l'ambulatorio privato, dati gli orari consueti dei medici privati e

quelli specifici del dott. Di Saverio, dati i possibili contrattempi evocati dallo stesso giudice del merito, fosse stato possibile fis

sare siffatta visita privata in modo da non interferire con le fa

sce. Infine, posto che la visita fiscale può essere effettuata in

qualsiasi giorno del periodo di assenza per malattia, se corri

sponde a un criterio logico l'affermazione che il lavoratore

avrebbe potuto differire la visita dal medico di fiducia ad altro

giorno dello stesso periodo di malattia.

Esula dalla presente causa la tematica dell'eventuale onere di

preavviso da parte dell'ammalato all'ente previdenziale per as

senze di breve momento (per una fattispecie di trasferimento

dell'abitazione, v. Cass. 9 novembre 2002, n. 15766, id.. Rep. 2003, voce cit., n. 503), e dei correlativi oneri di organizzazione allo scopo dell'ente ed informativa ai lavoratori.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Bologna.

Il Foro Italiano — 2005.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 3 no

vembre 2004, n. 21056; Pres. Vittoria, Est. Chiarini, P.M.

Scardaccione (conci, parz. diff.); C. e altro (Avv. Zabeo) c.

Soc. Lloyd Adriatico (Avv. Mongenet, Grisafi). Cassa App. Venezia 10 maggio 2000.

Circolazione stradale — Scontro tra veicoli — Accertamento

della colpa di uno dei conducenti — Presunzione di colpa concorrente dell'altro —

Superamento — Condizioni

(Cod. civ., art. 2054). Prescrizione e decadenza — Risarcimento del danno — So

lidarietà — Azione di regresso — Prescrizione — Decor

renza (Cod. civ., art. 2055, 2935). Circolazione stradale — Scontro tra veicoli — Accertamento

della colpa di uno dei conducenti — Presunzione di colpa concorrente dell'altro — Solidarietà — Diritto di regresso — Fattispecie (Cod. civ., art. 2054, 2055).

In caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della

colpa di uno dei conducenti non determina il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria,

ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme

sulla circolazione e della comune prudenza, e di essere stato

messo in condizioni di non poter fare alcunché per evitare il

sinistro. (1) Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, la

(1) La giurisprudenza degli ultimi anni si presenta frastagliata, anche se per la più parte schierata nel senso che la prova liberatoria, di cui al 2° comma dell'art. 2054 c.c., deve ritenersi raggiunta solo quando il conducente del veicolo dimostri di aver posto in essere una condotta di

guida particolarmente prudente e di aver fatto tutto il possibile per evi tare il sinistro: v. Cass. 10 agosto 2004, n. 15434, Foro it., Mass., 1207, che, pur richiamando la funzione sussidiaria della presunzione di

eguale concorso di colpa, operante soltanto nel caso in cui le risultanze

probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misu ra la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso, ri badisce come l'accertamento in concreto della colpa di uno dei condu centi non comporti di per se' il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, a tal fine occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza; 11 dicem bre 2003, n. 18941, id.. Rep. 2003, voce Circolazione stradale, n. 257, che, quale prova liberatoria, richiede — oltre alla dimostrazione del ri

spetto per le norme sulla circolazione e di comune prudenza — anche

quella di aver effettuato una manovra di emergenza, pur infruttuosa, per evitare il sinistro; 15 gennaio 2003, n. 477, ibid., n. 254, secondo cui

l'infrazione, anche grave (come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti) non dispensa ii giudice dal verificare il com

portamento dell'altro guidatore, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella deter minazione dell'evento dannoso; 25 febbraio 2002, n. 2739, ibid., n. 253, e, per esteso, Giust. civ., 2003, I, 205, con nota di F.M. Andreani, che ha ritenuto perfettamente in linea con l'enunciato principio la deci sione di merito secondo cui, correttamente individuato dai giudici di

prime cure nei quattro quinti il prevalente apporto causale colposo dello stesso danneggiato, all'altro conducente doveva addossarsi il fatto per il residuo quinto, non avendo questi superato la presunzione di respon sabilità di cui all'art. 2054 c.c. per la parte residua; 5 maggio 2000, n.

5671, Foro it.. Rep. 2000, voce cit., n. 272, e, per esteso, Danno e

resp., 2001, 620, con osservazioni di F. Agnino, Scontro tra veicoli, accertamento della responsabilità dei conducenti e presunzione di col

pa ex art. 2054 c.c.; 18 dicembre 1998, n. 12692, Foro it., Rep. 1999. voce cit., n. 259, e, per esteso, Giur. it., 1999, 2044, con nota di F. Pa

tarnello, Art. 2054 c.c.: presunzione di colpa e prova liberatoria, an cora incerta l'interpretazione della Corte di cassazione, è forse il mo mento di una pronuncia a sezioni unite; 7 febbraio 1997, n. 1198, Foro it.. Rep. 1997, voce cit., n. 220; 22 febbraio 1995, n. 1953, id.. Rep. 1995, voce cit., n. 210; 28 novembre 1994, n. 10156, ibid., n. 204; 25

maggio 1987, n. 4689, id.. Rep. 1987, voce cit., n. 193; 16 marzo 1984, n. 1820, id., Rep. 1984, voce cit., n. 53; 15 novembre 1982, n. 6096, id., 1983, I, 317, con nota di R. Pardolesi, ove si precisa che l'invasio ne della carreggiata, riservata ai veicoli procedenti in senso inverso, non importa di per sé la colpa esclusiva del conducente che abbia oltre

passato la linea mediana, con la conseguente liberazione dell'altro con ducente dalla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., perché biso

gna accertare se quella irregolare manovra debba ascriversi al compor tamento colpevole del conducente invasore o sia stata necessitata, e, in

ogni caso, se l'altro conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Per una particolare ipotesi di applicazione della regola in una fatti

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno del

l'evento dannoso, poiché il diritto al regresso non può esser

fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione. (2) In tema di circolazione stradale, qualora coesistano l'accerta

mento in concreto della colpa di uno dei conducenti e la pre sunzione di colpa concorrente dell'altro, entrambi sono soli

dalmente responsabili del danno cagionato a un terzo dalla

loro condotta nella corrispondente proporzione (ossia nella

misura della colpa concreta e, nella restante parte, per quella

presunta), sì che, se soltanto uno di loro risarcisce il danneg

giato, egli ha diritto di agire in regresso nei confronti del

l'altro (nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che

aveva rigettato la domanda di regresso, ritenendola assorbita

nella decisione di rigetto della domanda relativa all'accer

tamento della responsabilità esclusiva di uno dei coautori

dell'illecito). (3)

specie di tamponamenti a catena, ove non è stato possibile accertare il

comportamento concreto che ha causato il danno, v. Cass. 10 maggio 1988, n. 3415, id., 1988,1, 2271, con nota di O. Troiano.

Non sono mancate pronunzie in senso opposto a quella in epigrafe: Cass. 20 luglio 2004, n. 13445, id., Mass., 1043, che (mentre, per i danni cagionati a terzi estranei alla circolazione afferma, ai sensi del l'art. 2054, 1° comma, c.c. l'onere, per il conducente di un veicolo, di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno), per quanto attiene allo scontro tra veicoli, ritiene che ciascun conducente non debba provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, bensì la colpa o il concorso di colpa dell'altro; 27 novembre 1998, n.

12039, id.. Rep. 1999, voce cit., n. 255, e, per esteso, Giur. it., 1999, 2044, con la citata nota di F. Patarnello; 18 febbraio 1998, n. 1724, Foro it.. Rep. 1998, voce cit., n. 213, ove si afferma chiaramente che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, fissata in via sussi diaria dalla citata norma, nonché dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; 11 giugno 1997, n. 5250, id., Rep. 1997, voce cit., n. 233; 11 aprile 1988, n. 2834, id., Rep. 1988, voce

cit., n. 141.

(2) In senso conforme alla decisione in epigrafe, v. Cass. 29 agosto 1995, n. 9100, Foro it., Rep. 1995, voce Obbligazioni in genere, n. 73; 19 settembre 1991, n. 9784, id., Rep. 1991, voce Responsabilità civile, n. 140.

In dottrina, v., su posizioni analoghe, M. Antinozzi, La prescrizione dell'azione di regresso (nota a Cass. 27 giugno 1975, n. 2540 [id., 1975, voce Prescrizione e decadenza, n. 71]), in Dir. e pratica assic., 1977, 102; M. Costanza, Pagamento parziale di obbligazione solidale e azione di regresso (nota a Cass. 19 gennaio 1984, n. 459 [Foro it.,

Rep. 1984, voce Obbligazioni in genere, n. 49]), in Giusi, civ., 1984,1, 1814; M. Franzoni, L'azione diretta, l'azione aquiliana ed il diritto di rivalsa nell'assicurazione dei veicoli a motore, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1984, 1039; A. Baratteri, Il problema della responsabilità solida le dei committenti e della ripartizione interna della obbligazione risar citoria (nota a Trib. Roma 9 luglio 1991 [Foro it., Rep. 1992, voce Re

sponsabilità civile, n. 131]), in Rass. giur. energia elettrica, 1992, 468; C. De Marco, La decorrenza della prescrizione del diritto al risarci mento del danno nei confronti dell 'assicuratore r. c. auto: la fine di un

falso problema (nota a Cass. 11 giugno 1992, n. 7194 [Foro it., 1992,1,

2079]), in Assicurazioni, 1993, II. 2, 53.

(3) Stante la facoltà, per il danneggiato, di pretendere la totalità della

prestazione anche da uno solo dei coobbligati, la diversa gravità delle

rispettive colpe e la diseguale efficienza causale delle stesse possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili e cioè ai fini dell'azione di regresso: così, da ultimo, Cass. 5 ottobre 2004, n. 19934, Foro it., Mass., 1497, che inoltre stabilisce come al giudice del merito, adito dal danneggiato, tocchi pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei con debitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o,

comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in fun

zione della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia

rinunziato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabi lità del coautore dell'illecito da lui non convenuto in giudizio (rinunzia non ravvisabile peraltro nel mero fatto di non aver agito anche contro

quest'ultimo) o abbia comunque rinunziato ad avvalersi della solida

rietà nei confronti del corresponsabile; 10 agosto 2004, n. 15428, ibid.,

1206, ove si precisa che i principi di solidarietà e regresso valgono, con

riferimento ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli coperti da

assicurazione per la responsabilità civile ai sensi della 1. n. 990 del

1969, anche per le compagnie assicuratrici che, nei limiti del massima

le, rispondono dell'intera obbligazione risarcitoria; 24 giugno 2002, n.

9167, id.. Rep. 2002, voce Responsabilità civile, n. 329; 14 giugno 1999, n. 5883, id., Rep. 2000, voce cit., n. 358, che ribadisce come, ai

li. Foro Italiano — 2005.

Svolgimento del processo. — Con citazione del 9 maggio

1989 C.I.G. e C.T. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribu nale di Treviso, D.Z.C., B.A. e la s.p.a. Lloyd Adriatico dedu

cendo: 1) il 26 luglio 1978, verso le 22,50, C.I.G., alla guida di un'alfetta di proprietà del padre T., alla velocità di 50 Km orari,

giunto in prossimità di una curva destrorsa, collideva con l'au

tovettura Ford Fiesta condotta da B.A., con a bordo D.Z.C., ferma sulla strada senza nessuna luce di posizione accesa, ed in

assenza di altri dispositivi di segnalazione; 2) in conseguenza della collisione D.Z.C, riportava gravi lesioni, di cui era stato

imputato C.I.G., ma il reato si era estinto per prescrizione e

quindi il danneggiato aveva citato essi attori in giudizio per il risarcimento dei danni. Concludevano pertanto in via principale

per l'attribuzione della responsabilità esclusiva del sinistro al B.

e conseguente condanna di costui e dell'assicurazione Lloyd al

risarcimento dei danni subiti dal D.Z. e da loro stessi, nella mi

sura da accertare in corso di causa; in via subordinata chiedeva

no di accertare il concorso prevalente della responsabilità del

B., con conseguente condanna del medesimo e della predetta as

sicurazione a risarcire nella corrispondente misura i danni subiti

dal D.Z. e da loro stessi, rimborsando loro altresì, ai sensi del

l'art. 2055 c.c., le somme eventualmente corrisposte al D.Z.

I convenuti B. e la Lloyd concludevano per il rigetto della

domanda in quanto la colpa esclusiva del sinistro era addebita

bile a C.I.G., che aveva violentemente tamponato la Ford men

tre effettuava una manovra di conversione a destra, ed eccepi vano la prescrizione del diritto.

II D.Z. confermava la responsabilità esclusiva del C. e co

munque concludeva per la condanna degli attori all'integrale ri

sarcimento del danno.

sensi del 2° comma dell'art. 2055 c.c., nel caso di fatto dannoso impu tabile a più persone, chi risarcisca il danno ha diritto di regresso nei confronti di ciascuno degli altri corresponsabili per la parte corrispon dente alla gravità della rispettiva colpa ed all'entità delle conseguenze derivatene, precisando che, qualora uno dei corresponsabili sia assicu rato ed il pagamento della somma risarcitoria sia stato fatto dal suo as sicuratore per suo conto, il diritto di regresso spetta in sua vece all'as sicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c., principio che trova applicazione anche qualora lo stesso assicuratore, discendendo la responsabilità del suo assicurato da fattispecie di responsabilità per danno da circolazione dei veicoli, abbia risarcito il danno per essere obbligato in solido con il suo assicurato in forza del contratto e della legge sull'assicurazione ob

bligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli.

Cfr., altresì, Cass. 4 ottobre 2000, n. 13169, ibid., voce Obbligazioni in genere, n. 63. ove si rimarca che la proposizione dell'azione giudi ziaria per il conseguimento dell'intero risarcimento, da parte del terzo

trasportato da uno dei mezzi, nei soli confronti del conducente dell'al tro mezzo, non implica rinuncia tacita alla solidarietà, gravante su en trambi i conducenti, riconosciuti corresponsabili dello scontro, non ri correndo nessuna dell'ipotesi previste dall'art. 1311 c.c. (secondo le

quali la presunzione di rinuncia alla solidarietà si verifica soltanto se il creditore rilasci quietanza «per la parte di lui», senza riserve per il cre dito residuo, ovvero se ha agito giudizialmente pro quota, con l'ade sione del debitore convenuto), con la conseguenza che il conducente, il

quale abbia risarcito il danneggiato, ha regresso nei riguardi dell'altro

conducente nella misura del corrispondente grado di colpa; negli stessi termini. Cass. 17 maggio 1990, n. 4280, Rep. 1990, voce Responsabi lità civile, n. 93.

La giurisprudenza ha chiarito che l'esistenza di un vincolo di solida rietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c. tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli a motore non genera mai litisconsorzio necessario, avendo il creditore titolo per valersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente pos sibilità di scissione del rapporto processuale, che può utilmente svol

gersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati: così Cass. 11

aprile 2000, n. 4602, id., 2001, I, 602, con nota di A. Fortini, che con

seguentemente non ritiene configurabile, sul piano processuale, l'in

scindibilità delle cause in appello neppure nell'ipotesi in cui i conve

nuti si siano difesi in primo grado addossandosi reciprocamente la re

sponsabilità esclusiva dell'incidente (e perciò del danno), salvo che la

disputa tra i convenuti in ordine all'individuazione del responsabile non

dia origine ad un'altra causa, che può prospettarsi come dipendente da

quella introdotta dall'attore soltanto quando sia stata introdotta, da uno

dei convenuti nei confronti degli altri, una domanda intesa ad accertare

la responsabilità esclusiva di costoro, ovvero, presupponendo la corre

sponsabilità affermata dall'attore, intesa all'azione in via di regresso. In dottrina, v. M. Giorgianni, Obbligazione solidale e parziaria, Na

poli, 1988, 602; nonché, per un dettagliato esame dell'evoluzione giu

risprudenziale e dottrinale in materia, A. Fortini, op. cit., 603.

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1407 PARTE PRIMA 1408

La controversia veniva transatta tra queste ultime parti. Il Tribunale di Treviso, con sentenza del 7 dicembre 1995,

dichiarata l'estinzione del rapporto processuale tra dette parti,

respingeva la domanda degli attori nei confronti di B.A. e la so

cietà assicuratrice per prescrizione sia biennale che quinquen nale, ai sensi dell'art. 2947 c.c., e condannava gli attori, in soli

do tra loro, a rimborsare al B. le spese, liquidate per due volte

nell'importo di lire 5.400.000, senza nulla liquidare all'assicu

razione.

Interponevano appello principale i C. ed incidentale la Lloyd Adriatico s.p.a.

La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 10 maggio 2000, rigettava l'appello principale

— ed accoglieva quello in

cidentale della Lloyd sulle spese — sulle seguenti considerazio

ni: 1) il tribunale aveva rigettato la domanda principale degli attori ed omesso di esaminare quella subordinata, in particolare

quella di regresso, basata sull'art. 2055 c.c., sì che la prescrizio ne dichiarata era riferibile soltanto alla prima domanda; 2) gli

appellanti principali avevano invece lamentato l'erronea pre scrizione del diritto di regresso fatto valere nei confronti del B.

e della società assicuratrice a norma dell'art. 2935 c.c., avendo

transatto il debito solidale nel corso del giudizio, senza neppure menzionare l'omessa pronuncia del tribunale sulla corresponsa bilità del sinistro né censurare il rigetto della loro domanda

principale di declaratoria di responsabilità esclusiva del B.: 3)

pertanto, a norma dell'art. 346 c.p.c., doveva ritenersi rinunciata

la domanda subordinata di declaratoria di corresponsabilità, che

presuppone logicamente e giuridicamente l'esclusione della re

sponsabilità dell'attore C.I.G. e l'attribuzione al B., ed è perciò

incompatibile con il rigetto della domanda principale di respon sabilità esclusiva di costui; 4) infatti, ai sensi dell'art. 2055 c.c., il regresso di un condebitore verso l'altro presupponeva l'im

putabilità a questi del debito, mentre non spettava a colui che

adempiva un debito derivante esclusivamente da fatto proprio;

pertanto l'azione di regresso era infondata e l'impugnazione, volta ad ottenere la ripartizione di un debito solidale che non

esisteva, doveva esser respinta; 5) la censura concernente il re

golamento delle spese di primo grado era infondata perché non

erano ravvisabili i giusti motivi per compensarle. Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione C.T. e

C.I.G. per sette motivi cui resistono B.A. e la s.p.a. Lloyd Adriatico.

Motivi della decisione. — 1. - Il primo, il secondo ed il

quarto motivo possono trattarsi congiuntamente perché sono

connessi.

2. - Con il primo motivo i ricorrenti deducono «omessa, in

sufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto deci

sivo della controversia».

La ricostruzione della fattispecie processuale è priva di fon

damento perché sia il B. che la Lloyd hanno sollevato l'ecce zione di prescrizione del diritto degli attori ed il tribunale l'ha

accolta, respingendo perciò le domande attoree di risarcimento

dei danni fondate l'una sull'esclusiva responsabilità del B., l'altra sul suo concorso di colpa, per cui non vi è ragione di ri

tenere che la fattispecie estintiva sia da riferire ad una soltanto

delle quattro domande attoree anziché a tutte, altrimenti il tribu

nale sarebbe incorso nella violazione tra il chiesto e il pronun ciato, e sul punto la motivazione dei giudici d'appello è insuffi

ciente.

3. - Con il secondo motivo i ricorrenti deducono «omessa, in

sufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto deci

sivo della controversia».

La motivazione secondo la quale il rigetto della domanda

principale presuppone logicamente e giuridicamente l'accerta

mento implicito che nessuna responsabilità era imputabile al B.

è erronea ed insufficiente perché il rigetto della domanda di

esclusiva responsabilità di costui non comportava necessaria mente anche il rigetto di quella subordinata di corresponsabilità del medesimo; in ogni caso il tribunale non aveva accertato il merito delle domande, essendosi limitato a dichiararle prescrit te.

4. - Con il quarto motivo deducono «error in procedendo per omessa pronuncia o omessa, insufficiente e/o contraddittoria

motivazione circa un punto decisivo della controversia».

Erroneamente la corte d'appello ha applicato l'art. 346 c.p.c.

Il Foro Italiano — 2005.

perché, per quanto suesposto, non è vero che gli appellanti ave

vano impugnato una domanda neppure valutata dal giudice di

primo grado e perciò la corte è incorsa nel vizio di omessa pro

nuncia, censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. 5.1. -1 motivi sono fondati.

La denuncia di vizio di attività del giudice impone di esami nare gli atti processuali.

Con la domanda principale gli attori hanno chiesto al tribu

nale di accertare (a e b) che le lesioni subite dal D.Z. erano state

causate dall'esclusiva responsabilità del B. e conseguentemente di condannarlo, con la sua assicurazione, a risarcire i danni e,

accertata (c) la responsabilità anche per i danni subiti dagli atto

ri, condannarli nella corrispondente misura al risarcimento.

Con le domande subordinate gli attori hanno chiesto di ac

certare (d) la responsabilità del B. nella misura di due terzi sia

per le conseguenze dannose derivate a loro stessi, sia al D.Z., con conseguente rimborso, ai sensi dell'art. 2055 c.c., delle

somme eventualmente dovute a questi e, in via ulteriormente

subordinata, di accertare (g) il grado di colpa di C. e B., con

particolare riferimento alle lesioni subite dal D.Z., condannando

nella corrispondente misura il B. e la sua assicurazione, con

esclusione del vincolo della solidarietà con loro attori.

Il tribunale, dopo aver specificato in epigrafe e riassunto nella

parte motiva tali domande e le difese dei convenuti, tra cui

quella del D.Z., che aveva concluso per la condanna dei C. al

l'integrale risarcimento del danno anche nel caso di colpa con

corrente del conducente su cui era trasportato, nella parte deci

siva, dato atto dell'intervenuta transazione tra dette parti, pre messo che «pertanto residuava la domanda» tra gli attori ed il B. — nonché con l'assicurazione di questi

— l'ha respinta per estinzione del relativo diritto ai sensi dell'art. 2947 c.c., anche

in ipotesi di decorso della prescrizione quinquennale, perché la

prima richiesta risarcitoria degli attori era del 7 novembre 1983, mentre l'incidente del 26 luglio 1978.

5.2. - Con l'appello i C., dopo avere nell'esposizione dei fatti

processuali richiamato le domande subordinate di accertamento

del concorso di colpa del B. e della sua conseguente condanna

al rimborso dell'eventuale risarcimento al D.Z., ai sensi dell'art.

2055 c.c., al punto 5) hanno lamentato l'omesso accoglimento «delle domande di merito», soffermandosi su quella fondata sul

non superamento, da parte del B., della presunzione di corre

sponsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c., anche alla luce del

l'espletata c.t.u., in ordine alla quale i C., avendo risarcito il

D.Z. «avevano esperito azione di regresso» aggiungendo: «L'art. 2055, n. 2, c.c. consente l'esperimento di tale azione nei

confronti anche del debitore solidale s.p.a. Lloyd Adriatico.

L'art. 2055, n. 3, c.c. assume che nel dubbio le singole colpe si

presumono uguali» ... «Poiché allo stato nessuna delle parti in

causa aveva superato la presunzione di colpa di cui all'art. 2054

c.c. il tribunale (ora lo può fare la Corte d'appello di Venezia) doveva accogliere la domanda di regresso».

5.3. - Dall'esame degli atti del processo è perciò risultato che, mentre il tribunale aveva dichiarato prescritto il diritto degli at

tori, e rigettato sia la domanda di risarcimento dei danni a loro

direttamente causati dal B., sia la domanda di regresso verso lo

stesso B., per quanto avevano dovuto pagare al D.Z., gli attori,

impugnando la sentenza di primo grado, avevano chiesto, sulla

seconda domanda, una pronuncia di accoglimento ed avevano

sostenuto che il diritto di regresso non avrebbe potuto esser con

siderato prescritto. 5.4. -

Dunque, diversamente da quanto affermato dalla corte

d'appello, gli attori, impugnando la sentenza di primo grado, hanno fatto quanto era necessario per determinare il dovere del

giudice di secondo grado di tornare a decidere sul merito della

domanda di regresso. Ed invero, due erano le ipotesi: il tribunale aveva semplice

mente mancato di pronunciarsi sulla domanda, ed allora, per ottenere su di essa una decisione del giudice di secondo grado, non altro gli attori erano tenuti a fare se non riproporla con

l'appello, senza dover svolgere alcuna critica; il tribunale non

aveva mancato di pronunciare sulla domanda, bensì l'aveva ri

gettata, ma allora tale decisione avrebbe potuto essere impu

gnata solo sul modo in cui era stata risolta la questione di pre scrizione, e su questo punto gli attori avevano svolto la perti nente critica.

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Page 5: sezione III civile; sentenza 3 novembre 2004, n. 21056; Pres. Vittoria, Est. Chiarini, P.M. Scardaccione (concl. parz. diff.); C. e altro (Avv. Zabeo) c. Soc. Lloyd Adriatico (Avv.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Questa critica, d'altra parte, si doveva incentrare sul modo in

cui la questione di prescrizione era stata decisa in rapporto al di

ritto di regresso, non sulla questione della responsabilità del B.

e del concorso della sua colpa nei danni subiti dal D.Z.

E su questo punto sono altresì fondate le censure di errori di

diritto e vizio di motivazione concernenti l'affermazione —

contraddittoria — contenuta nella sentenza di appello secondo

la quale da un lato il tribunale non ha pronunciato sulla doman

da di regresso; dall'altro comunque l'ha implicitamente respinta

rigettando la domanda principale dei C. — e cioè l'accerta

mento della responsabilità esclusiva del B. (statuizione non im

pugnata dagli appellanti) —

implicante l'accertamento della re

sponsabilità esclusiva di C.I.G., ragion per cui non vi era alcun

fatto illecito addebitabile al B., presupposto dell'azione di re

gresso contro di lui.

Innanzi tutto, come emerge dalla narrativa, i giudici di primo

grado hanno rigettato la domanda principale perché prescritta —

ed infatti hanno conteggiato il periodo di prescrizione dall'e

vento dannoso — senza accertare né presumere la responsabilità esclusiva di C.l.G. Né una diversa interpretazione della sentenza

può esser indotta dal richiamo contenuto nella parte narrativa di

essa alla sentenza penale del pretore — non passata in giudicato

— affermativa della penale responsabilità di C.l.G. per lesioni

colpose gravi, non soltanto perché non vi è alcuna correlazione

con il decisum, fondato sulla predetta eccezione preliminare di

merito — la prescrizione del diritto — ma anche perché, anche

in tal caso, l'accertamento in concreto della colpa del C. non

implicava che fosse anche causa esclusiva dell'incidente, come

invece erroneamente ritenuto dai giudici d'appello. Infatti costituisce principio assolutamente pacifico, a cui il

giudice del rinvio dovrà adeguarsi, quello secondo cui la colpa

concreta di uno dei conducenti di un veicolo venuto a collisione

con altro conducente non determina il superamento della pre

sunzione di colpa gravante a carico di quest'ultimo (art. 2054,

2° comma, c.c.), permanendo invece l'onere di questi di fornire

la prova liberatoria di essersi uniformato alle norme sulla cir

colazione e di comune prudenza e di essere stato messo in con

dizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro. Inol

tre, poiché il concorso di colpa non è escluso se per un soggetto

la colpa è accertata in concreto e per un altro è presunta, ne de

riva che anche in questo caso possono esser entrambi solidal

mente corresponsabili del danno cagionato dalla loro rispettiva

condotta ad un terzo, nella corrispondente proporzione — e cioè

nella misura della colpa concreta e nella restante parte per

quella presunta — sì che, se soltanto uno di loro risarcisce il

danneggiato, egli ha diritto di agire per la corrispondente quota

in regresso ai sensi del 2° comma dell'art. 2055 c.c. nei con

fronti dell'altro.

Pertanto se la corresponsabilità costituisce l'indefettibile pre

supposto dell'azione di regresso, e la risoluzione della relativa

questione di fatto costituisce la necessaria premessa logico

giuridica della decisione sulla relativa domanda, essa non può

ritenersi assorbita o implicitamente rigettata con il rigetto della

domanda di responsabilità esclusiva di uno dei soggetti coautori

del fatto illecito — come tautologicamente ritenuto dai giudici di appello

— perché tale decisione non implica né logicamente

né giuridicamente l'accertamento dell'esclusione di ogni corre

sponsabilità di costoro, né correlativamente l'accertamento della

responsabilità esclusiva dell'attore.

Dunque, se è possibile accertare la gravità delle rispettive

colpe dei coautori di un medesimo fatto dannoso, le conseguen

ze dannose provocate al terzo saranno ripartite nella corrispon dente misura, ai sensi del 2° comma dell'art. 2055 c.c. Altri

menti, se l'indagine rivolta ad accertare in concreto le singole

colpe sia approdata a risultati dubbi, tali da non consentire di

stabilire neppure approssimativamente il grado d'incidenza

delle singole responsabilità, tutte le condotte concorrenti debbo

no essere considerate concause dell'evento e le singole colpe

dei corresponsabili del fatto si presumono eguali, ai sensi del

l'art. 2055, ultimo comma, c.c. in applicazione del principio di

equivalenza delle cause (art. 40 e 41 c.p.), di cui l'art. 2054, 2°

comma, c.c. costituisce applicazione in caso di collisione tra

veicoli. Anche ai suesposti principi di diritto deve adeguarsi il giudice

del rinvio. 5.5. - Altro consolidato principio, violato dai giudici d'ap

II Foro Italiano — 2005.

pello, e che dovrà esser applicato dal giudice di rinvio, è quello secondo il quale la prescrizione dell'azione di regresso decorre

dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dan

noso in quanto, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il diritto al regresso non può essere fatto valere prima dell'evento estintivo dell'ob

bligazione, con il rilievo — d'ufficio, attenendo alla legittima zione passiva

— che l'azione di rivalsa proposta da un coobbli

gato nei confronti dell'assicuratore dell'altro è improponibile in

quanto è rivolta ad un soggetto nei riguardi del quale l'azione

diretta è attribuita dalla legge sull'assicurazione obbligatoria solo al danneggiato (Cass. 7019/99, Foro it., Rep. 1999, voce

Assicurazione (contratto), n. 187).

Concludendo al riguardo, poiché è pacifico che i C. hanno

proposto nei confronti del B. domanda di gradazione della rela

tiva responsabilità e azione di regresso, e che con i pagamenti del 21 aprile 1989 e del 23 dicembre 1992 hanno estinto l'intero

credito azionato D.Z., i motivi esaminati vanno accolti in quanto

l'eccezione di prescrizione non poteva in nessun caso trovare

accoglimento ed è pertanto irrilevante, ai fini della decisione,

stabilire se deve operare, nella fattispecie, la prescrizione bien

nale o quinquennale, ovvero decennale, problema la cui solu

zione dipende dalla complessa questione giuridica della natura

dell'obbligazione di regresso (se si tratta, cioè, sempre della

medesima obbligazione, con identico regime giuridico, oppure

di un'obbligazione diversa ed autonoma rispetto a quella soli

dale che è stata estinta (Cass. 9784/91, id.. Rep. 1991, voce Re

sponsabilità civile, n. 140).

6. - Con il terzo motivo i ricorrenti deducono «omessa, insuf

ficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo

della controversia».

Con l'appello i C. hanno riproposto ogni domanda già svolta

in primo grado e quindi hanno impugnato la sentenza del tribu

nale anche sulla responsabilità del sinistro. Infatti, mentre i pri

mi quattro punti dell'appello concernono la dichiarata ed infon

data prescrizione del diritto di regresso, al punto cinque è stata

lamentata l'omessa decisione in punto di responsabilità ed è

stato chiesto l'accoglimento delle domande di merito ed istrut

torie formulate in primo grado ed anche in comparsa conclusio

nale è stata ribadita la responsabilità del sinistro del B., in via

esclusiva o a titolo di concorso, quanto meno in base al mancato

superamento della presunzione ai sensi dell'art. 2054 c.c. e pro

prio per accertare tale corresponsabilità era stata chiesta prova

testimoniale.

Il motivo non è fondato.

Della domanda di regresso e della questione relativa all'avere

il B. concorso con la sua colpa a cagionare i danni patiti dal

D.Z. si è già detto. Quanto all'altra domanda, quella di risarcimento per i danni

che gli attori avevano lamentato fossero stati anche a loro pro

vocati da B., e su cui il tribunale si era pronunciato dichiarando

che il diritto s' era prescritto, i giudici d'appello hanno affer

mato che non vi era stata impugnazione da parte dei C.

Orbene, la decisione resa sul punto dalla corte d'appello resi

ste alla critica svolta nel motivo.

Invero, questo punto della decisione di primo grado avrebbe

dovuto esser impugnato non con argomenti incentrati sulla col

pa di B., di cui il tribunale non aveva avuto ragione di occupar

si, ma sul modo in cui era stata risolta la questione di prescri zione.

7. - Con il quinto motivo i ricorrenti deducono «violazione o

falsa applicazione dell'art. 2055 c.c.».

Secondo i giudici d'appello il regresso di un condebitore ver

so l'altro postula, secondo l'art. 2055 c.c., l'imputabilità a que

sti del fatto costitutivo del debito. Invece l'azione di regresso è

esercitabile nel caso di colpe concorrenti e non solo quando le

colpe sono accertate, ma anche quando sono presunte per legge,

sì che la solidarietà nel debito sorge ex lege. Il rigetto della do

manda di declaratoria di esclusiva responsabilità del B. non pre

suppone il superamento da parte dello stesso della presunzione

di cui all'art. 2054 c.c. e comunque il rigetto è avvenuto per

prescrizione, senza esame di merito della responsabilità. 8. - Con il sesto motivo i ricorrenti deducono «violazione e/o

falsa applicazione degli art. 1203 e/o 2947 c.c. e/o omessa, in

sufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto deci

sivo della controversia».

L'affermazione dei giudici d'appello secondo la quale l'ac

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PARTE PRIMA

certamento dell'insussistenza della responsabilità del B. rende

ingiustificata ed infondata l'azione di regresso, è contraddittoria

perché o il tribunale ha omesso la valutazione di tale responsa

bilità, come affermato nella precedente parte della motivazione

della stessa sentenza impugnata, ovvero tale valutazione è stata

effettuata indirettamente, ma è stata effettuata, attraverso il ri

getto della domanda principale per prescrizione. In realtà il giu dice di primo grado ha respinto tutte e tre le domande attoree,

ritenute prescritte, mentre è pacifico che la domanda di regresso non lo era perché i pagamenti al danneggiato sono stati effet

tuati il 27 aprile 1989 e il 23 dicembre 1992, e dunque la pre scrizione non poteva decorrere dall'evento dannoso. Anzi nep

pure le altre azioni potevano ritenersi prescritte perché la prima interruzione era avvenuta il 7 novembre 1983 e le successive il

15 ottobre 1985 e F8 settembre 1987, mentre la citazione era

del 9 maggio 1989 e la domanda giudiziale nei confronti di un

compartecipe del fatto illecito — quella del D.Z. contro i C. —

aveva effetto interruttivo nei confronti degli altri — B. e la

Lloyd — anche, per i danni da questi riportati, per effetto del

l'art. 1310 c.c., avendo essi esercitato l'azione di regresso.

Qualora invece si ritenesse che i ricorrenti si siano avvalsi

della surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203, n. 3, c.c., poi ché in tal caso sono subentrati al D.Z., con i diritti e le azioni

sono trasferite anche le prescrizioni e poiché questi si era costi

tuito parte civile nel processo penale e aveva intrapreso il pro cesso civile, aveva interrotto il corso della prescrizione del suo

diritto al risarcimento del danno. Contrastata l'eccezione di pre

scrizione, la domanda attorea era da accogliere perché il B. non

aveva superato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. e quindi era corresponsabile.

9. - Con il settimo motivo deducono «omessa, insufficiente

e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della

controversia».

Priva di motivazione è la statuizione d'appello sul rigetto della censura concernente l'omesso accoglimento, da parte del

giudice di primo grado, della compensazione delle spese in

quanto i C. avevano prospettato i giusti motivi, consistenti nelle

eccezioni, quali quella d'incompetenza, meramente defatigato rie sollevate da B. e Lloyd.

Questi ultimi tre motivi sono assorbiti.

10. - Deriva dall'accoglimento dei motivi primo, secondo e

quarto, che. per la decisione da rendere sulla domanda di regres

so, il giudice di rinvio dovrà esaminare la questione di prescri zione e quella relativa all'avere anche il B. concorso, insieme

agli attori e con la sua colpa, a produrre i danni subiti dal D.Z.;

dal fatto che il terzo motivo è stato rigettato, deriva invece che

sul diritto degli attori al risarcimento del danno verso B. si è

formato un giudicato negativo; siccome l'esito del processo è

stato rimesso, sia pure in parte, in discussione, sul diritto alle

spese del giudizio di primo grado dovrà tornare a pronunciarsi il

giudice di rinvio in base a quello che sarà l'esito definitivo del

giudizio. 11. - In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e rin

viata alla Corte d'appello di Venezia per nuovo esame alla luce

dei principi di diritto innanzi richiamati.

Il Foro Italiano — 2005.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 26

ottobre 2004, n. 20750; Pres. ed est. Lupo, P.M. Uccella

(conci, parz. diff.); Soc. Tirrena compagnia di assicurazioni

(Avv. Lotti) c. L. e altri; L. e altri (Avv. Lungarini) c. Soc.

Tirrena compagnia di assicurazioni e altro. Cassa senza rinvio

App. Roma 13 settembre 2000.

Procedimento civile — Ordinanza successiva alla chiusura

dell'istruzione — Mancata pronuncia sull'intero oggetto dell'istanza — Conseguenze (Cod. proc. civ., art. 186 qua

ter). Procedimento civile — Ordinanza successiva alla chiusura

dell'istruzione — Rinuncia alla pronuncia della sentenza — Impugnazione

— Termini — Decorrenza (Cod. proc.

civ., art. 186 quaìer, 325, 326, 327). Procedimento civile — Ordinanza successiva alla chiusura

dell'istruzione — Rinuncia alla pronuncia della sentenza — Legittimazione

— Difensore (Cod. proc. civ., art. 84, 186

qua ter).

L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione pronun ciata solo su parte della relativa istanza, ove intervenga la

rinuncia dell'intimato, acquista l'efficacia della sentenza su

tutto l'oggetto dell'istanza stessa, dovendosi intendere che

sulla parte dell'istanza su cui il provvedimento non ha pro nunciato c'è stato rigetto implicito. (1)

Pronunciata l'ordinanza di condanna ex art. 186 quater c.p.c., se la parte intimata rinuncia alla sentenza con atto notificato alla controparte e depositato in cancelleria, dalla data di de

posito dell'atto di rinuncia decorre soltanto il termine an

nuale di impugnazione. (2) In caso di pronuncia di ordinanza successiva alla chiusura del

( 1 ) Conforme, Cass. 13 febbraio 2002, n. 2079, Foro it., 2002, I,

1378, con nota di Cea, La Cassazione e l'ordinanza ex art. 186 quater

c.p.c. nei processi cumulativi: storia di un contrasto subito sedato. Nel

caso, però, sfociato in Cass. 2079/02 era chiaro che l'istanza ex art. 186

quater c.p.c. era stata proposta con riferimento all'intera domanda ri

sarcitoria, mentre era stato il giudice a limitare la pronuncia ad alcune

soltanto delle voci di danno; invece, nell'ipotesi scrutinata dalla sen

tenza riportata in epigrafe era proprio sub iudice il contenuto dell'istan

za ex art. 186 quater, tant'è che il giudice d'appello (con la decisione

successivamente cassata) aveva ritenuto che, essendo stata l'istanza di

provvedimento anticipatorio limitata soltanto ad alcune voci di danno, correttamente non doveva ritenersi esaurito il giudizio di primo grado, di tal che ritualmente era intervenuta la sentenza su quelle voci non co

perte dall'ordinanza postistruttoria. Al principio riassunto in massima, Cass. 20750/04 è giunta attraverso

il seguente iter: a) la domanda risarcitoria (da circolazione stradale) è

unica e non è frazionabile; b) l'istanza ex art. 186 quater, che sia limi

tata soltanto ad alcune voci di danno, è inidonea ad attivare il potere dovere decisorio del giudice; c) pertanto, per essere ammissibile (e,

quindi, utilmente proposta) l'istanza ex art. 186 quater deve riferirsi al

l'intera domanda risarcitoria; d) in caso di ordinanza che accolga solo

parte dell'istanza (sia, cioè, limitata soltanto ad alcune voci di danno), deve ritenersi che sulla parte su cui non è intervenuta pronuncia ci sia

stato rigetto; e) di tal che, se interviene rinuncia dell'intimato (ovvia mente ci si riferisce all'ipotesi in cui almeno parte dell'istanza sia stata

accolta), da un lato, con la trasformazione dell'ordinanza in sentenza, si

esaurisce l'intero giudizio di primo grado (ovviamente nel caso in cui

oggetto del giudizio sia soltanto la domanda risarcitoria proposta dal

l'attore); f) dall'altro, la parte istante è gravata dall'onere di impugna zione avverso il rigetto implicito di parte dell'istanza.

Sul problema della frazionabilità della domanda (postosi nei casi di

domanda avente ad oggetto somme di denaro), per tutte, v. Cass. 4

marzo 2003, n. 3187, id., 2003, I. 3084; sez. un. 10 aprile 2000, n.

108/SU, id.. Rep. 2000, voce Obbligazioni in genere, n. 16, e, per este

so, Giust. civ., 2000, I, 2265, con nota di Marengo, e Guida al dir., 2000, fase. 17, 46, con nota di Sacchettini; 14 aprile 1995, n. 4277, Foro it.. Rep. 1995, voce Danni civili, n. 295; 2 marzo 1994, n. 2059,

id., Rep. 1994, voce Procedimento civile, n. 34; in dottrina, anche per ulteriori ragguagli sul dibattito scientifico sul punto, si rinvia, per tutti, a Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, 4J ed., Napoli, 2002, 68-70; Carratta, in Giur. it., 2001, 1143, nonché' a Menchini, in

Foro it., 1994,1, 1445.

(2) In senso conforme, Cass. 15 luglio 2004, n. 13113, Foro it.,

2004, I, 3030, con nota di Cea, Osservazioni sul deposito della rinun

cia alla sentenza ex art. 186 quater c.p.c.: 30 gennaio 2004, n. 1692, ibid., 1437; App. Brescia 14 aprile 2000, id., 2000, I, 2506, con osser vazioni di Cea, e Giur. it.. 2000, 2067, con osservazioni di Dominici.

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