sezione III civile; sentenza 3 novembre 2004, n. 21056; Pres. Vittoria, Est. Chiarini, P.M.Scardaccione (concl. parz. diff.); C. e altro (Avv. Zabeo) c. Soc. Lloyd Adriatico (Avv. Mongenet,Grisafi). Cassa App. Venezia 10 maggio 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 5 (MAGGIO 2005), pp. 1403/1404-1411/1412Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200610 .
Accessed: 28/06/2014 16:57
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 16:57:20 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
1403 PARTE PRIMA 1404
maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insupera bile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesio
ne di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza
personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite medi
che, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il
lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in ora
rio diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperi bilità» (Cass. 26 maggio 1999, n. 5150, id., Rep. 2000, voce Previdenza sociale, n. 510; 22 giugno 2001, n. 8544, id., Rep. 2001, voce cit., n. 419; 29 novembre 2002, n. 16996, id., Rep. 2002, voce cit., n. 435).
Trattasi, con ogni evidenza, di accertamento di fatto, rimesso
al giudice del merito, sindacabile dalla corte di legittimità solo
per violazione di legge o per illogicità e contraddittorietà della
motivazione.
Tali vizi ricorrono nella sentenza impugnata. Risulta gravemente erronea, in quanto costituisce capovolgi
mento della gerarchia dei valori protetti sopra cennati, l'affer
mazione del primo giudice, la cui motivazione il giudice d'ap
pello condivide, secondo cui la lavoratrice avrebbe dovuto farsi
seguire non dal medico specialista prescelto, ma da uno qualsia si prossimo alla propria abitazione, in modo da poter essere re
peribile nelle fasce orarie, così attribuendo a tale funzione una
posizione prioritaria rispetto alla cura della salute.
La sentenza impugnata è afflitta poi da varie contraddizioni
ed illogicità; omette di considerare che la visita dal medico di
fiducia era stata fissata fuori dalle fasce orarie, ed addebita illo
gicamente all'assistita il ritardo dovuto agli impegni del medi
co; cade poi in contraddizione, quando ripete, con il primo giu dice, che la Cherubini, scegliendo un medico lontano 30 km
dalla propria abitazione, aveva assunto il rischio del ritardo o
dell'assenza alla visita fiscale, in quanto la stessa sentenza rife
risce che la Cherubini si era premurata di far presente ad una
precedente visita di controllo (positiva) la sua esigenza di conti
nui controlli presso il proprio medico, ricevendone risposta ras
sicurante.
Non considera poi la sentenza impugnata se, date le fasce ora
rie (10-12 e 17-19), dati i tempi di percorrenza e di attesa nel
l'ambulatorio privato, dati gli orari consueti dei medici privati e
quelli specifici del dott. Di Saverio, dati i possibili contrattempi evocati dallo stesso giudice del merito, fosse stato possibile fis
sare siffatta visita privata in modo da non interferire con le fa
sce. Infine, posto che la visita fiscale può essere effettuata in
qualsiasi giorno del periodo di assenza per malattia, se corri
sponde a un criterio logico l'affermazione che il lavoratore
avrebbe potuto differire la visita dal medico di fiducia ad altro
giorno dello stesso periodo di malattia.
Esula dalla presente causa la tematica dell'eventuale onere di
preavviso da parte dell'ammalato all'ente previdenziale per as
senze di breve momento (per una fattispecie di trasferimento
dell'abitazione, v. Cass. 9 novembre 2002, n. 15766, id.. Rep. 2003, voce cit., n. 503), e dei correlativi oneri di organizzazione allo scopo dell'ente ed informativa ai lavoratori.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Bologna.
Il Foro Italiano — 2005.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 3 no
vembre 2004, n. 21056; Pres. Vittoria, Est. Chiarini, P.M.
Scardaccione (conci, parz. diff.); C. e altro (Avv. Zabeo) c.
Soc. Lloyd Adriatico (Avv. Mongenet, Grisafi). Cassa App. Venezia 10 maggio 2000.
Circolazione stradale — Scontro tra veicoli — Accertamento
della colpa di uno dei conducenti — Presunzione di colpa concorrente dell'altro —
Superamento — Condizioni
(Cod. civ., art. 2054). Prescrizione e decadenza — Risarcimento del danno — So
lidarietà — Azione di regresso — Prescrizione — Decor
renza (Cod. civ., art. 2055, 2935). Circolazione stradale — Scontro tra veicoli — Accertamento
della colpa di uno dei conducenti — Presunzione di colpa concorrente dell'altro — Solidarietà — Diritto di regresso — Fattispecie (Cod. civ., art. 2054, 2055).
In caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della
colpa di uno dei conducenti non determina il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria,
ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme
sulla circolazione e della comune prudenza, e di essere stato
messo in condizioni di non poter fare alcunché per evitare il
sinistro. (1) Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, la
(1) La giurisprudenza degli ultimi anni si presenta frastagliata, anche se per la più parte schierata nel senso che la prova liberatoria, di cui al 2° comma dell'art. 2054 c.c., deve ritenersi raggiunta solo quando il conducente del veicolo dimostri di aver posto in essere una condotta di
guida particolarmente prudente e di aver fatto tutto il possibile per evi tare il sinistro: v. Cass. 10 agosto 2004, n. 15434, Foro it., Mass., 1207, che, pur richiamando la funzione sussidiaria della presunzione di
eguale concorso di colpa, operante soltanto nel caso in cui le risultanze
probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misu ra la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso, ri badisce come l'accertamento in concreto della colpa di uno dei condu centi non comporti di per se' il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, a tal fine occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza; 11 dicem bre 2003, n. 18941, id.. Rep. 2003, voce Circolazione stradale, n. 257, che, quale prova liberatoria, richiede — oltre alla dimostrazione del ri
spetto per le norme sulla circolazione e di comune prudenza — anche
quella di aver effettuato una manovra di emergenza, pur infruttuosa, per evitare il sinistro; 15 gennaio 2003, n. 477, ibid., n. 254, secondo cui
l'infrazione, anche grave (come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti) non dispensa ii giudice dal verificare il com
portamento dell'altro guidatore, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella deter minazione dell'evento dannoso; 25 febbraio 2002, n. 2739, ibid., n. 253, e, per esteso, Giust. civ., 2003, I, 205, con nota di F.M. Andreani, che ha ritenuto perfettamente in linea con l'enunciato principio la deci sione di merito secondo cui, correttamente individuato dai giudici di
prime cure nei quattro quinti il prevalente apporto causale colposo dello stesso danneggiato, all'altro conducente doveva addossarsi il fatto per il residuo quinto, non avendo questi superato la presunzione di respon sabilità di cui all'art. 2054 c.c. per la parte residua; 5 maggio 2000, n.
5671, Foro it.. Rep. 2000, voce cit., n. 272, e, per esteso, Danno e
resp., 2001, 620, con osservazioni di F. Agnino, Scontro tra veicoli, accertamento della responsabilità dei conducenti e presunzione di col
pa ex art. 2054 c.c.; 18 dicembre 1998, n. 12692, Foro it., Rep. 1999. voce cit., n. 259, e, per esteso, Giur. it., 1999, 2044, con nota di F. Pa
tarnello, Art. 2054 c.c.: presunzione di colpa e prova liberatoria, an cora incerta l'interpretazione della Corte di cassazione, è forse il mo mento di una pronuncia a sezioni unite; 7 febbraio 1997, n. 1198, Foro it.. Rep. 1997, voce cit., n. 220; 22 febbraio 1995, n. 1953, id.. Rep. 1995, voce cit., n. 210; 28 novembre 1994, n. 10156, ibid., n. 204; 25
maggio 1987, n. 4689, id.. Rep. 1987, voce cit., n. 193; 16 marzo 1984, n. 1820, id., Rep. 1984, voce cit., n. 53; 15 novembre 1982, n. 6096, id., 1983, I, 317, con nota di R. Pardolesi, ove si precisa che l'invasio ne della carreggiata, riservata ai veicoli procedenti in senso inverso, non importa di per sé la colpa esclusiva del conducente che abbia oltre
passato la linea mediana, con la conseguente liberazione dell'altro con ducente dalla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., perché biso
gna accertare se quella irregolare manovra debba ascriversi al compor tamento colpevole del conducente invasore o sia stata necessitata, e, in
ogni caso, se l'altro conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Per una particolare ipotesi di applicazione della regola in una fatti
This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 16:57:20 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno del
l'evento dannoso, poiché il diritto al regresso non può esser
fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione. (2) In tema di circolazione stradale, qualora coesistano l'accerta
mento in concreto della colpa di uno dei conducenti e la pre sunzione di colpa concorrente dell'altro, entrambi sono soli
dalmente responsabili del danno cagionato a un terzo dalla
loro condotta nella corrispondente proporzione (ossia nella
misura della colpa concreta e, nella restante parte, per quella
presunta), sì che, se soltanto uno di loro risarcisce il danneg
giato, egli ha diritto di agire in regresso nei confronti del
l'altro (nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che
aveva rigettato la domanda di regresso, ritenendola assorbita
nella decisione di rigetto della domanda relativa all'accer
tamento della responsabilità esclusiva di uno dei coautori
dell'illecito). (3)
specie di tamponamenti a catena, ove non è stato possibile accertare il
comportamento concreto che ha causato il danno, v. Cass. 10 maggio 1988, n. 3415, id., 1988,1, 2271, con nota di O. Troiano.
Non sono mancate pronunzie in senso opposto a quella in epigrafe: Cass. 20 luglio 2004, n. 13445, id., Mass., 1043, che (mentre, per i danni cagionati a terzi estranei alla circolazione afferma, ai sensi del l'art. 2054, 1° comma, c.c. l'onere, per il conducente di un veicolo, di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno), per quanto attiene allo scontro tra veicoli, ritiene che ciascun conducente non debba provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, bensì la colpa o il concorso di colpa dell'altro; 27 novembre 1998, n.
12039, id.. Rep. 1999, voce cit., n. 255, e, per esteso, Giur. it., 1999, 2044, con la citata nota di F. Patarnello; 18 febbraio 1998, n. 1724, Foro it.. Rep. 1998, voce cit., n. 213, ove si afferma chiaramente che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, fissata in via sussi diaria dalla citata norma, nonché dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; 11 giugno 1997, n. 5250, id., Rep. 1997, voce cit., n. 233; 11 aprile 1988, n. 2834, id., Rep. 1988, voce
cit., n. 141.
(2) In senso conforme alla decisione in epigrafe, v. Cass. 29 agosto 1995, n. 9100, Foro it., Rep. 1995, voce Obbligazioni in genere, n. 73; 19 settembre 1991, n. 9784, id., Rep. 1991, voce Responsabilità civile, n. 140.
In dottrina, v., su posizioni analoghe, M. Antinozzi, La prescrizione dell'azione di regresso (nota a Cass. 27 giugno 1975, n. 2540 [id., 1975, voce Prescrizione e decadenza, n. 71]), in Dir. e pratica assic., 1977, 102; M. Costanza, Pagamento parziale di obbligazione solidale e azione di regresso (nota a Cass. 19 gennaio 1984, n. 459 [Foro it.,
Rep. 1984, voce Obbligazioni in genere, n. 49]), in Giusi, civ., 1984,1, 1814; M. Franzoni, L'azione diretta, l'azione aquiliana ed il diritto di rivalsa nell'assicurazione dei veicoli a motore, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1984, 1039; A. Baratteri, Il problema della responsabilità solida le dei committenti e della ripartizione interna della obbligazione risar citoria (nota a Trib. Roma 9 luglio 1991 [Foro it., Rep. 1992, voce Re
sponsabilità civile, n. 131]), in Rass. giur. energia elettrica, 1992, 468; C. De Marco, La decorrenza della prescrizione del diritto al risarci mento del danno nei confronti dell 'assicuratore r. c. auto: la fine di un
falso problema (nota a Cass. 11 giugno 1992, n. 7194 [Foro it., 1992,1,
2079]), in Assicurazioni, 1993, II. 2, 53.
(3) Stante la facoltà, per il danneggiato, di pretendere la totalità della
prestazione anche da uno solo dei coobbligati, la diversa gravità delle
rispettive colpe e la diseguale efficienza causale delle stesse possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili e cioè ai fini dell'azione di regresso: così, da ultimo, Cass. 5 ottobre 2004, n. 19934, Foro it., Mass., 1497, che inoltre stabilisce come al giudice del merito, adito dal danneggiato, tocchi pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei con debitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o,
comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in fun
zione della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia
rinunziato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabi lità del coautore dell'illecito da lui non convenuto in giudizio (rinunzia non ravvisabile peraltro nel mero fatto di non aver agito anche contro
quest'ultimo) o abbia comunque rinunziato ad avvalersi della solida
rietà nei confronti del corresponsabile; 10 agosto 2004, n. 15428, ibid.,
1206, ove si precisa che i principi di solidarietà e regresso valgono, con
riferimento ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli coperti da
assicurazione per la responsabilità civile ai sensi della 1. n. 990 del
1969, anche per le compagnie assicuratrici che, nei limiti del massima
le, rispondono dell'intera obbligazione risarcitoria; 24 giugno 2002, n.
9167, id.. Rep. 2002, voce Responsabilità civile, n. 329; 14 giugno 1999, n. 5883, id., Rep. 2000, voce cit., n. 358, che ribadisce come, ai
li. Foro Italiano — 2005.
Svolgimento del processo. — Con citazione del 9 maggio
1989 C.I.G. e C.T. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribu nale di Treviso, D.Z.C., B.A. e la s.p.a. Lloyd Adriatico dedu
cendo: 1) il 26 luglio 1978, verso le 22,50, C.I.G., alla guida di un'alfetta di proprietà del padre T., alla velocità di 50 Km orari,
giunto in prossimità di una curva destrorsa, collideva con l'au
tovettura Ford Fiesta condotta da B.A., con a bordo D.Z.C., ferma sulla strada senza nessuna luce di posizione accesa, ed in
assenza di altri dispositivi di segnalazione; 2) in conseguenza della collisione D.Z.C, riportava gravi lesioni, di cui era stato
imputato C.I.G., ma il reato si era estinto per prescrizione e
quindi il danneggiato aveva citato essi attori in giudizio per il risarcimento dei danni. Concludevano pertanto in via principale
per l'attribuzione della responsabilità esclusiva del sinistro al B.
e conseguente condanna di costui e dell'assicurazione Lloyd al
risarcimento dei danni subiti dal D.Z. e da loro stessi, nella mi
sura da accertare in corso di causa; in via subordinata chiedeva
no di accertare il concorso prevalente della responsabilità del
B., con conseguente condanna del medesimo e della predetta as
sicurazione a risarcire nella corrispondente misura i danni subiti
dal D.Z. e da loro stessi, rimborsando loro altresì, ai sensi del
l'art. 2055 c.c., le somme eventualmente corrisposte al D.Z.
I convenuti B. e la Lloyd concludevano per il rigetto della
domanda in quanto la colpa esclusiva del sinistro era addebita
bile a C.I.G., che aveva violentemente tamponato la Ford men
tre effettuava una manovra di conversione a destra, ed eccepi vano la prescrizione del diritto.
II D.Z. confermava la responsabilità esclusiva del C. e co
munque concludeva per la condanna degli attori all'integrale ri
sarcimento del danno.
sensi del 2° comma dell'art. 2055 c.c., nel caso di fatto dannoso impu tabile a più persone, chi risarcisca il danno ha diritto di regresso nei confronti di ciascuno degli altri corresponsabili per la parte corrispon dente alla gravità della rispettiva colpa ed all'entità delle conseguenze derivatene, precisando che, qualora uno dei corresponsabili sia assicu rato ed il pagamento della somma risarcitoria sia stato fatto dal suo as sicuratore per suo conto, il diritto di regresso spetta in sua vece all'as sicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c., principio che trova applicazione anche qualora lo stesso assicuratore, discendendo la responsabilità del suo assicurato da fattispecie di responsabilità per danno da circolazione dei veicoli, abbia risarcito il danno per essere obbligato in solido con il suo assicurato in forza del contratto e della legge sull'assicurazione ob
bligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli.
Cfr., altresì, Cass. 4 ottobre 2000, n. 13169, ibid., voce Obbligazioni in genere, n. 63. ove si rimarca che la proposizione dell'azione giudi ziaria per il conseguimento dell'intero risarcimento, da parte del terzo
trasportato da uno dei mezzi, nei soli confronti del conducente dell'al tro mezzo, non implica rinuncia tacita alla solidarietà, gravante su en trambi i conducenti, riconosciuti corresponsabili dello scontro, non ri correndo nessuna dell'ipotesi previste dall'art. 1311 c.c. (secondo le
quali la presunzione di rinuncia alla solidarietà si verifica soltanto se il creditore rilasci quietanza «per la parte di lui», senza riserve per il cre dito residuo, ovvero se ha agito giudizialmente pro quota, con l'ade sione del debitore convenuto), con la conseguenza che il conducente, il
quale abbia risarcito il danneggiato, ha regresso nei riguardi dell'altro
conducente nella misura del corrispondente grado di colpa; negli stessi termini. Cass. 17 maggio 1990, n. 4280, Rep. 1990, voce Responsabi lità civile, n. 93.
La giurisprudenza ha chiarito che l'esistenza di un vincolo di solida rietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c. tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli a motore non genera mai litisconsorzio necessario, avendo il creditore titolo per valersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente pos sibilità di scissione del rapporto processuale, che può utilmente svol
gersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati: così Cass. 11
aprile 2000, n. 4602, id., 2001, I, 602, con nota di A. Fortini, che con
seguentemente non ritiene configurabile, sul piano processuale, l'in
scindibilità delle cause in appello neppure nell'ipotesi in cui i conve
nuti si siano difesi in primo grado addossandosi reciprocamente la re
sponsabilità esclusiva dell'incidente (e perciò del danno), salvo che la
disputa tra i convenuti in ordine all'individuazione del responsabile non
dia origine ad un'altra causa, che può prospettarsi come dipendente da
quella introdotta dall'attore soltanto quando sia stata introdotta, da uno
dei convenuti nei confronti degli altri, una domanda intesa ad accertare
la responsabilità esclusiva di costoro, ovvero, presupponendo la corre
sponsabilità affermata dall'attore, intesa all'azione in via di regresso. In dottrina, v. M. Giorgianni, Obbligazione solidale e parziaria, Na
poli, 1988, 602; nonché, per un dettagliato esame dell'evoluzione giu
risprudenziale e dottrinale in materia, A. Fortini, op. cit., 603.
This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 16:57:20 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
1407 PARTE PRIMA 1408
La controversia veniva transatta tra queste ultime parti. Il Tribunale di Treviso, con sentenza del 7 dicembre 1995,
dichiarata l'estinzione del rapporto processuale tra dette parti,
respingeva la domanda degli attori nei confronti di B.A. e la so
cietà assicuratrice per prescrizione sia biennale che quinquen nale, ai sensi dell'art. 2947 c.c., e condannava gli attori, in soli
do tra loro, a rimborsare al B. le spese, liquidate per due volte
nell'importo di lire 5.400.000, senza nulla liquidare all'assicu
razione.
Interponevano appello principale i C. ed incidentale la Lloyd Adriatico s.p.a.
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 10 maggio 2000, rigettava l'appello principale
— ed accoglieva quello in
cidentale della Lloyd sulle spese — sulle seguenti considerazio
ni: 1) il tribunale aveva rigettato la domanda principale degli attori ed omesso di esaminare quella subordinata, in particolare
quella di regresso, basata sull'art. 2055 c.c., sì che la prescrizio ne dichiarata era riferibile soltanto alla prima domanda; 2) gli
appellanti principali avevano invece lamentato l'erronea pre scrizione del diritto di regresso fatto valere nei confronti del B.
e della società assicuratrice a norma dell'art. 2935 c.c., avendo
transatto il debito solidale nel corso del giudizio, senza neppure menzionare l'omessa pronuncia del tribunale sulla corresponsa bilità del sinistro né censurare il rigetto della loro domanda
principale di declaratoria di responsabilità esclusiva del B.: 3)
pertanto, a norma dell'art. 346 c.p.c., doveva ritenersi rinunciata
la domanda subordinata di declaratoria di corresponsabilità, che
presuppone logicamente e giuridicamente l'esclusione della re
sponsabilità dell'attore C.I.G. e l'attribuzione al B., ed è perciò
incompatibile con il rigetto della domanda principale di respon sabilità esclusiva di costui; 4) infatti, ai sensi dell'art. 2055 c.c., il regresso di un condebitore verso l'altro presupponeva l'im
putabilità a questi del debito, mentre non spettava a colui che
adempiva un debito derivante esclusivamente da fatto proprio;
pertanto l'azione di regresso era infondata e l'impugnazione, volta ad ottenere la ripartizione di un debito solidale che non
esisteva, doveva esser respinta; 5) la censura concernente il re
golamento delle spese di primo grado era infondata perché non
erano ravvisabili i giusti motivi per compensarle. Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione C.T. e
C.I.G. per sette motivi cui resistono B.A. e la s.p.a. Lloyd Adriatico.
Motivi della decisione. — 1. - Il primo, il secondo ed il
quarto motivo possono trattarsi congiuntamente perché sono
connessi.
2. - Con il primo motivo i ricorrenti deducono «omessa, in
sufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto deci
sivo della controversia».
La ricostruzione della fattispecie processuale è priva di fon
damento perché sia il B. che la Lloyd hanno sollevato l'ecce zione di prescrizione del diritto degli attori ed il tribunale l'ha
accolta, respingendo perciò le domande attoree di risarcimento
dei danni fondate l'una sull'esclusiva responsabilità del B., l'altra sul suo concorso di colpa, per cui non vi è ragione di ri
tenere che la fattispecie estintiva sia da riferire ad una soltanto
delle quattro domande attoree anziché a tutte, altrimenti il tribu
nale sarebbe incorso nella violazione tra il chiesto e il pronun ciato, e sul punto la motivazione dei giudici d'appello è insuffi
ciente.
3. - Con il secondo motivo i ricorrenti deducono «omessa, in
sufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto deci
sivo della controversia».
La motivazione secondo la quale il rigetto della domanda
principale presuppone logicamente e giuridicamente l'accerta
mento implicito che nessuna responsabilità era imputabile al B.
è erronea ed insufficiente perché il rigetto della domanda di
esclusiva responsabilità di costui non comportava necessaria mente anche il rigetto di quella subordinata di corresponsabilità del medesimo; in ogni caso il tribunale non aveva accertato il merito delle domande, essendosi limitato a dichiararle prescrit te.
4. - Con il quarto motivo deducono «error in procedendo per omessa pronuncia o omessa, insufficiente e/o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia».
Erroneamente la corte d'appello ha applicato l'art. 346 c.p.c.
Il Foro Italiano — 2005.
perché, per quanto suesposto, non è vero che gli appellanti ave
vano impugnato una domanda neppure valutata dal giudice di
primo grado e perciò la corte è incorsa nel vizio di omessa pro
nuncia, censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. 5.1. -1 motivi sono fondati.
La denuncia di vizio di attività del giudice impone di esami nare gli atti processuali.
Con la domanda principale gli attori hanno chiesto al tribu
nale di accertare (a e b) che le lesioni subite dal D.Z. erano state
causate dall'esclusiva responsabilità del B. e conseguentemente di condannarlo, con la sua assicurazione, a risarcire i danni e,
accertata (c) la responsabilità anche per i danni subiti dagli atto
ri, condannarli nella corrispondente misura al risarcimento.
Con le domande subordinate gli attori hanno chiesto di ac
certare (d) la responsabilità del B. nella misura di due terzi sia
per le conseguenze dannose derivate a loro stessi, sia al D.Z., con conseguente rimborso, ai sensi dell'art. 2055 c.c., delle
somme eventualmente dovute a questi e, in via ulteriormente
subordinata, di accertare (g) il grado di colpa di C. e B., con
particolare riferimento alle lesioni subite dal D.Z., condannando
nella corrispondente misura il B. e la sua assicurazione, con
esclusione del vincolo della solidarietà con loro attori.
Il tribunale, dopo aver specificato in epigrafe e riassunto nella
parte motiva tali domande e le difese dei convenuti, tra cui
quella del D.Z., che aveva concluso per la condanna dei C. al
l'integrale risarcimento del danno anche nel caso di colpa con
corrente del conducente su cui era trasportato, nella parte deci
siva, dato atto dell'intervenuta transazione tra dette parti, pre messo che «pertanto residuava la domanda» tra gli attori ed il B. — nonché con l'assicurazione di questi
— l'ha respinta per estinzione del relativo diritto ai sensi dell'art. 2947 c.c., anche
in ipotesi di decorso della prescrizione quinquennale, perché la
prima richiesta risarcitoria degli attori era del 7 novembre 1983, mentre l'incidente del 26 luglio 1978.
5.2. - Con l'appello i C., dopo avere nell'esposizione dei fatti
processuali richiamato le domande subordinate di accertamento
del concorso di colpa del B. e della sua conseguente condanna
al rimborso dell'eventuale risarcimento al D.Z., ai sensi dell'art.
2055 c.c., al punto 5) hanno lamentato l'omesso accoglimento «delle domande di merito», soffermandosi su quella fondata sul
non superamento, da parte del B., della presunzione di corre
sponsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c., anche alla luce del
l'espletata c.t.u., in ordine alla quale i C., avendo risarcito il
D.Z. «avevano esperito azione di regresso» aggiungendo: «L'art. 2055, n. 2, c.c. consente l'esperimento di tale azione nei
confronti anche del debitore solidale s.p.a. Lloyd Adriatico.
L'art. 2055, n. 3, c.c. assume che nel dubbio le singole colpe si
presumono uguali» ... «Poiché allo stato nessuna delle parti in
causa aveva superato la presunzione di colpa di cui all'art. 2054
c.c. il tribunale (ora lo può fare la Corte d'appello di Venezia) doveva accogliere la domanda di regresso».
5.3. - Dall'esame degli atti del processo è perciò risultato che, mentre il tribunale aveva dichiarato prescritto il diritto degli at
tori, e rigettato sia la domanda di risarcimento dei danni a loro
direttamente causati dal B., sia la domanda di regresso verso lo
stesso B., per quanto avevano dovuto pagare al D.Z., gli attori,
impugnando la sentenza di primo grado, avevano chiesto, sulla
seconda domanda, una pronuncia di accoglimento ed avevano
sostenuto che il diritto di regresso non avrebbe potuto esser con
siderato prescritto. 5.4. -
Dunque, diversamente da quanto affermato dalla corte
d'appello, gli attori, impugnando la sentenza di primo grado, hanno fatto quanto era necessario per determinare il dovere del
giudice di secondo grado di tornare a decidere sul merito della
domanda di regresso. Ed invero, due erano le ipotesi: il tribunale aveva semplice
mente mancato di pronunciarsi sulla domanda, ed allora, per ottenere su di essa una decisione del giudice di secondo grado, non altro gli attori erano tenuti a fare se non riproporla con
l'appello, senza dover svolgere alcuna critica; il tribunale non
aveva mancato di pronunciare sulla domanda, bensì l'aveva ri
gettata, ma allora tale decisione avrebbe potuto essere impu
gnata solo sul modo in cui era stata risolta la questione di pre scrizione, e su questo punto gli attori avevano svolto la perti nente critica.
This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 16:57:20 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Questa critica, d'altra parte, si doveva incentrare sul modo in
cui la questione di prescrizione era stata decisa in rapporto al di
ritto di regresso, non sulla questione della responsabilità del B.
e del concorso della sua colpa nei danni subiti dal D.Z.
E su questo punto sono altresì fondate le censure di errori di
diritto e vizio di motivazione concernenti l'affermazione —
contraddittoria — contenuta nella sentenza di appello secondo
la quale da un lato il tribunale non ha pronunciato sulla doman
da di regresso; dall'altro comunque l'ha implicitamente respinta
rigettando la domanda principale dei C. — e cioè l'accerta
mento della responsabilità esclusiva del B. (statuizione non im
pugnata dagli appellanti) —
implicante l'accertamento della re
sponsabilità esclusiva di C.I.G., ragion per cui non vi era alcun
fatto illecito addebitabile al B., presupposto dell'azione di re
gresso contro di lui.
Innanzi tutto, come emerge dalla narrativa, i giudici di primo
grado hanno rigettato la domanda principale perché prescritta —
ed infatti hanno conteggiato il periodo di prescrizione dall'e
vento dannoso — senza accertare né presumere la responsabilità esclusiva di C.l.G. Né una diversa interpretazione della sentenza
può esser indotta dal richiamo contenuto nella parte narrativa di
essa alla sentenza penale del pretore — non passata in giudicato
— affermativa della penale responsabilità di C.l.G. per lesioni
colpose gravi, non soltanto perché non vi è alcuna correlazione
con il decisum, fondato sulla predetta eccezione preliminare di
merito — la prescrizione del diritto — ma anche perché, anche
in tal caso, l'accertamento in concreto della colpa del C. non
implicava che fosse anche causa esclusiva dell'incidente, come
invece erroneamente ritenuto dai giudici d'appello. Infatti costituisce principio assolutamente pacifico, a cui il
giudice del rinvio dovrà adeguarsi, quello secondo cui la colpa
concreta di uno dei conducenti di un veicolo venuto a collisione
con altro conducente non determina il superamento della pre
sunzione di colpa gravante a carico di quest'ultimo (art. 2054,
2° comma, c.c.), permanendo invece l'onere di questi di fornire
la prova liberatoria di essersi uniformato alle norme sulla cir
colazione e di comune prudenza e di essere stato messo in con
dizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro. Inol
tre, poiché il concorso di colpa non è escluso se per un soggetto
la colpa è accertata in concreto e per un altro è presunta, ne de
riva che anche in questo caso possono esser entrambi solidal
mente corresponsabili del danno cagionato dalla loro rispettiva
condotta ad un terzo, nella corrispondente proporzione — e cioè
nella misura della colpa concreta e nella restante parte per
quella presunta — sì che, se soltanto uno di loro risarcisce il
danneggiato, egli ha diritto di agire per la corrispondente quota
in regresso ai sensi del 2° comma dell'art. 2055 c.c. nei con
fronti dell'altro.
Pertanto se la corresponsabilità costituisce l'indefettibile pre
supposto dell'azione di regresso, e la risoluzione della relativa
questione di fatto costituisce la necessaria premessa logico
giuridica della decisione sulla relativa domanda, essa non può
ritenersi assorbita o implicitamente rigettata con il rigetto della
domanda di responsabilità esclusiva di uno dei soggetti coautori
del fatto illecito — come tautologicamente ritenuto dai giudici di appello
— perché tale decisione non implica né logicamente
né giuridicamente l'accertamento dell'esclusione di ogni corre
sponsabilità di costoro, né correlativamente l'accertamento della
responsabilità esclusiva dell'attore.
Dunque, se è possibile accertare la gravità delle rispettive
colpe dei coautori di un medesimo fatto dannoso, le conseguen
ze dannose provocate al terzo saranno ripartite nella corrispon dente misura, ai sensi del 2° comma dell'art. 2055 c.c. Altri
menti, se l'indagine rivolta ad accertare in concreto le singole
colpe sia approdata a risultati dubbi, tali da non consentire di
stabilire neppure approssimativamente il grado d'incidenza
delle singole responsabilità, tutte le condotte concorrenti debbo
no essere considerate concause dell'evento e le singole colpe
dei corresponsabili del fatto si presumono eguali, ai sensi del
l'art. 2055, ultimo comma, c.c. in applicazione del principio di
equivalenza delle cause (art. 40 e 41 c.p.), di cui l'art. 2054, 2°
comma, c.c. costituisce applicazione in caso di collisione tra
veicoli. Anche ai suesposti principi di diritto deve adeguarsi il giudice
del rinvio. 5.5. - Altro consolidato principio, violato dai giudici d'ap
II Foro Italiano — 2005.
pello, e che dovrà esser applicato dal giudice di rinvio, è quello secondo il quale la prescrizione dell'azione di regresso decorre
dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dan
noso in quanto, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il diritto al regresso non può essere fatto valere prima dell'evento estintivo dell'ob
bligazione, con il rilievo — d'ufficio, attenendo alla legittima zione passiva
— che l'azione di rivalsa proposta da un coobbli
gato nei confronti dell'assicuratore dell'altro è improponibile in
quanto è rivolta ad un soggetto nei riguardi del quale l'azione
diretta è attribuita dalla legge sull'assicurazione obbligatoria solo al danneggiato (Cass. 7019/99, Foro it., Rep. 1999, voce
Assicurazione (contratto), n. 187).
Concludendo al riguardo, poiché è pacifico che i C. hanno
proposto nei confronti del B. domanda di gradazione della rela
tiva responsabilità e azione di regresso, e che con i pagamenti del 21 aprile 1989 e del 23 dicembre 1992 hanno estinto l'intero
credito azionato D.Z., i motivi esaminati vanno accolti in quanto
l'eccezione di prescrizione non poteva in nessun caso trovare
accoglimento ed è pertanto irrilevante, ai fini della decisione,
stabilire se deve operare, nella fattispecie, la prescrizione bien
nale o quinquennale, ovvero decennale, problema la cui solu
zione dipende dalla complessa questione giuridica della natura
dell'obbligazione di regresso (se si tratta, cioè, sempre della
medesima obbligazione, con identico regime giuridico, oppure
di un'obbligazione diversa ed autonoma rispetto a quella soli
dale che è stata estinta (Cass. 9784/91, id.. Rep. 1991, voce Re
sponsabilità civile, n. 140).
6. - Con il terzo motivo i ricorrenti deducono «omessa, insuf
ficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia».
Con l'appello i C. hanno riproposto ogni domanda già svolta
in primo grado e quindi hanno impugnato la sentenza del tribu
nale anche sulla responsabilità del sinistro. Infatti, mentre i pri
mi quattro punti dell'appello concernono la dichiarata ed infon
data prescrizione del diritto di regresso, al punto cinque è stata
lamentata l'omessa decisione in punto di responsabilità ed è
stato chiesto l'accoglimento delle domande di merito ed istrut
torie formulate in primo grado ed anche in comparsa conclusio
nale è stata ribadita la responsabilità del sinistro del B., in via
esclusiva o a titolo di concorso, quanto meno in base al mancato
superamento della presunzione ai sensi dell'art. 2054 c.c. e pro
prio per accertare tale corresponsabilità era stata chiesta prova
testimoniale.
Il motivo non è fondato.
Della domanda di regresso e della questione relativa all'avere
il B. concorso con la sua colpa a cagionare i danni patiti dal
D.Z. si è già detto. Quanto all'altra domanda, quella di risarcimento per i danni
che gli attori avevano lamentato fossero stati anche a loro pro
vocati da B., e su cui il tribunale si era pronunciato dichiarando
che il diritto s' era prescritto, i giudici d'appello hanno affer
mato che non vi era stata impugnazione da parte dei C.
Orbene, la decisione resa sul punto dalla corte d'appello resi
ste alla critica svolta nel motivo.
Invero, questo punto della decisione di primo grado avrebbe
dovuto esser impugnato non con argomenti incentrati sulla col
pa di B., di cui il tribunale non aveva avuto ragione di occupar
si, ma sul modo in cui era stata risolta la questione di prescri zione.
7. - Con il quinto motivo i ricorrenti deducono «violazione o
falsa applicazione dell'art. 2055 c.c.».
Secondo i giudici d'appello il regresso di un condebitore ver
so l'altro postula, secondo l'art. 2055 c.c., l'imputabilità a que
sti del fatto costitutivo del debito. Invece l'azione di regresso è
esercitabile nel caso di colpe concorrenti e non solo quando le
colpe sono accertate, ma anche quando sono presunte per legge,
sì che la solidarietà nel debito sorge ex lege. Il rigetto della do
manda di declaratoria di esclusiva responsabilità del B. non pre
suppone il superamento da parte dello stesso della presunzione
di cui all'art. 2054 c.c. e comunque il rigetto è avvenuto per
prescrizione, senza esame di merito della responsabilità. 8. - Con il sesto motivo i ricorrenti deducono «violazione e/o
falsa applicazione degli art. 1203 e/o 2947 c.c. e/o omessa, in
sufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto deci
sivo della controversia».
L'affermazione dei giudici d'appello secondo la quale l'ac
This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 16:57:20 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE PRIMA
certamento dell'insussistenza della responsabilità del B. rende
ingiustificata ed infondata l'azione di regresso, è contraddittoria
perché o il tribunale ha omesso la valutazione di tale responsa
bilità, come affermato nella precedente parte della motivazione
della stessa sentenza impugnata, ovvero tale valutazione è stata
effettuata indirettamente, ma è stata effettuata, attraverso il ri
getto della domanda principale per prescrizione. In realtà il giu dice di primo grado ha respinto tutte e tre le domande attoree,
ritenute prescritte, mentre è pacifico che la domanda di regresso non lo era perché i pagamenti al danneggiato sono stati effet
tuati il 27 aprile 1989 e il 23 dicembre 1992, e dunque la pre scrizione non poteva decorrere dall'evento dannoso. Anzi nep
pure le altre azioni potevano ritenersi prescritte perché la prima interruzione era avvenuta il 7 novembre 1983 e le successive il
15 ottobre 1985 e F8 settembre 1987, mentre la citazione era
del 9 maggio 1989 e la domanda giudiziale nei confronti di un
compartecipe del fatto illecito — quella del D.Z. contro i C. —
aveva effetto interruttivo nei confronti degli altri — B. e la
Lloyd — anche, per i danni da questi riportati, per effetto del
l'art. 1310 c.c., avendo essi esercitato l'azione di regresso.
Qualora invece si ritenesse che i ricorrenti si siano avvalsi
della surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203, n. 3, c.c., poi ché in tal caso sono subentrati al D.Z., con i diritti e le azioni
sono trasferite anche le prescrizioni e poiché questi si era costi
tuito parte civile nel processo penale e aveva intrapreso il pro cesso civile, aveva interrotto il corso della prescrizione del suo
diritto al risarcimento del danno. Contrastata l'eccezione di pre
scrizione, la domanda attorea era da accogliere perché il B. non
aveva superato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. e quindi era corresponsabile.
9. - Con il settimo motivo deducono «omessa, insufficiente
e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia».
Priva di motivazione è la statuizione d'appello sul rigetto della censura concernente l'omesso accoglimento, da parte del
giudice di primo grado, della compensazione delle spese in
quanto i C. avevano prospettato i giusti motivi, consistenti nelle
eccezioni, quali quella d'incompetenza, meramente defatigato rie sollevate da B. e Lloyd.
Questi ultimi tre motivi sono assorbiti.
10. - Deriva dall'accoglimento dei motivi primo, secondo e
quarto, che. per la decisione da rendere sulla domanda di regres
so, il giudice di rinvio dovrà esaminare la questione di prescri zione e quella relativa all'avere anche il B. concorso, insieme
agli attori e con la sua colpa, a produrre i danni subiti dal D.Z.;
dal fatto che il terzo motivo è stato rigettato, deriva invece che
sul diritto degli attori al risarcimento del danno verso B. si è
formato un giudicato negativo; siccome l'esito del processo è
stato rimesso, sia pure in parte, in discussione, sul diritto alle
spese del giudizio di primo grado dovrà tornare a pronunciarsi il
giudice di rinvio in base a quello che sarà l'esito definitivo del
giudizio. 11. - In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e rin
viata alla Corte d'appello di Venezia per nuovo esame alla luce
dei principi di diritto innanzi richiamati.
Il Foro Italiano — 2005.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 26
ottobre 2004, n. 20750; Pres. ed est. Lupo, P.M. Uccella
(conci, parz. diff.); Soc. Tirrena compagnia di assicurazioni
(Avv. Lotti) c. L. e altri; L. e altri (Avv. Lungarini) c. Soc.
Tirrena compagnia di assicurazioni e altro. Cassa senza rinvio
App. Roma 13 settembre 2000.
Procedimento civile — Ordinanza successiva alla chiusura
dell'istruzione — Mancata pronuncia sull'intero oggetto dell'istanza — Conseguenze (Cod. proc. civ., art. 186 qua
ter). Procedimento civile — Ordinanza successiva alla chiusura
dell'istruzione — Rinuncia alla pronuncia della sentenza — Impugnazione
— Termini — Decorrenza (Cod. proc.
civ., art. 186 quaìer, 325, 326, 327). Procedimento civile — Ordinanza successiva alla chiusura
dell'istruzione — Rinuncia alla pronuncia della sentenza — Legittimazione
— Difensore (Cod. proc. civ., art. 84, 186
qua ter).
L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione pronun ciata solo su parte della relativa istanza, ove intervenga la
rinuncia dell'intimato, acquista l'efficacia della sentenza su
tutto l'oggetto dell'istanza stessa, dovendosi intendere che
sulla parte dell'istanza su cui il provvedimento non ha pro nunciato c'è stato rigetto implicito. (1)
Pronunciata l'ordinanza di condanna ex art. 186 quater c.p.c., se la parte intimata rinuncia alla sentenza con atto notificato alla controparte e depositato in cancelleria, dalla data di de
posito dell'atto di rinuncia decorre soltanto il termine an
nuale di impugnazione. (2) In caso di pronuncia di ordinanza successiva alla chiusura del
( 1 ) Conforme, Cass. 13 febbraio 2002, n. 2079, Foro it., 2002, I,
1378, con nota di Cea, La Cassazione e l'ordinanza ex art. 186 quater
c.p.c. nei processi cumulativi: storia di un contrasto subito sedato. Nel
caso, però, sfociato in Cass. 2079/02 era chiaro che l'istanza ex art. 186
quater c.p.c. era stata proposta con riferimento all'intera domanda ri
sarcitoria, mentre era stato il giudice a limitare la pronuncia ad alcune
soltanto delle voci di danno; invece, nell'ipotesi scrutinata dalla sen
tenza riportata in epigrafe era proprio sub iudice il contenuto dell'istan
za ex art. 186 quater, tant'è che il giudice d'appello (con la decisione
successivamente cassata) aveva ritenuto che, essendo stata l'istanza di
provvedimento anticipatorio limitata soltanto ad alcune voci di danno, correttamente non doveva ritenersi esaurito il giudizio di primo grado, di tal che ritualmente era intervenuta la sentenza su quelle voci non co
perte dall'ordinanza postistruttoria. Al principio riassunto in massima, Cass. 20750/04 è giunta attraverso
il seguente iter: a) la domanda risarcitoria (da circolazione stradale) è
unica e non è frazionabile; b) l'istanza ex art. 186 quater, che sia limi
tata soltanto ad alcune voci di danno, è inidonea ad attivare il potere dovere decisorio del giudice; c) pertanto, per essere ammissibile (e,
quindi, utilmente proposta) l'istanza ex art. 186 quater deve riferirsi al
l'intera domanda risarcitoria; d) in caso di ordinanza che accolga solo
parte dell'istanza (sia, cioè, limitata soltanto ad alcune voci di danno), deve ritenersi che sulla parte su cui non è intervenuta pronuncia ci sia
stato rigetto; e) di tal che, se interviene rinuncia dell'intimato (ovvia mente ci si riferisce all'ipotesi in cui almeno parte dell'istanza sia stata
accolta), da un lato, con la trasformazione dell'ordinanza in sentenza, si
esaurisce l'intero giudizio di primo grado (ovviamente nel caso in cui
oggetto del giudizio sia soltanto la domanda risarcitoria proposta dal
l'attore); f) dall'altro, la parte istante è gravata dall'onere di impugna zione avverso il rigetto implicito di parte dell'istanza.
Sul problema della frazionabilità della domanda (postosi nei casi di
domanda avente ad oggetto somme di denaro), per tutte, v. Cass. 4
marzo 2003, n. 3187, id., 2003, I. 3084; sez. un. 10 aprile 2000, n.
108/SU, id.. Rep. 2000, voce Obbligazioni in genere, n. 16, e, per este
so, Giust. civ., 2000, I, 2265, con nota di Marengo, e Guida al dir., 2000, fase. 17, 46, con nota di Sacchettini; 14 aprile 1995, n. 4277, Foro it.. Rep. 1995, voce Danni civili, n. 295; 2 marzo 1994, n. 2059,
id., Rep. 1994, voce Procedimento civile, n. 34; in dottrina, anche per ulteriori ragguagli sul dibattito scientifico sul punto, si rinvia, per tutti, a Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, 4J ed., Napoli, 2002, 68-70; Carratta, in Giur. it., 2001, 1143, nonché' a Menchini, in
Foro it., 1994,1, 1445.
(2) In senso conforme, Cass. 15 luglio 2004, n. 13113, Foro it.,
2004, I, 3030, con nota di Cea, Osservazioni sul deposito della rinun
cia alla sentenza ex art. 186 quater c.p.c.: 30 gennaio 2004, n. 1692, ibid., 1437; App. Brescia 14 aprile 2000, id., 2000, I, 2506, con osser vazioni di Cea, e Giur. it.. 2000, 2067, con osservazioni di Dominici.
This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 16:57:20 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions