+ All Categories
Home > Documents > Sezıone III civile; sentenza 30 gennaio 1982, n. 588; Pres. Tamburrino, Est. Visalli, P. M. Sgroi...

Sezıone III civile; sentenza 30 gennaio 1982, n. 588; Pres. Tamburrino, Est. Visalli, P. M. Sgroi...

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: ngodat
View: 214 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
4
Sezıone III civile; sentenza 30 gennaio 1982, n. 588; Pres. Tamburrino, Est. Visalli, P. M. Sgroi V. (concl. conf.); Pattis (Avv. Manzi, Camper) c. Cassa di risparmio della provincia di Bolzano (Avv. Angelini). Cassa App. Trento 22 gennaio 1979 Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 5 (MAGGIO 1983), pp. 1393/1394-1397/1398 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23175528 . Accessed: 28/06/2014 08:48 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.48 on Sat, 28 Jun 2014 08:48:37 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sezıone III civile; sentenza 30 gennaio 1982, n. 588; Pres. Tamburrino, Est. Visalli, P. M. Sgroi V. (concl. conf.); Pattis (Avv. Manzi, Camper) c. Cassa di risparmio della provincia

Sezıone III civile; sentenza 30 gennaio 1982, n. 588; Pres. Tamburrino, Est. Visalli, P. M. SgroiV. (concl. conf.); Pattis (Avv. Manzi, Camper) c. Cassa di risparmio della provincia di Bolzano(Avv. Angelini). Cassa App. Trento 22 gennaio 1979Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 5 (MAGGIO 1983), pp. 1393/1394-1397/1398Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175528 .

Accessed: 28/06/2014 08:48

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.31.195.48 on Sat, 28 Jun 2014 08:48:37 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezıone III civile; sentenza 30 gennaio 1982, n. 588; Pres. Tamburrino, Est. Visalli, P. M. Sgroi V. (concl. conf.); Pattis (Avv. Manzi, Camper) c. Cassa di risparmio della provincia

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

non incida su un rapporto giuridico unitario e consti invece di

più capi distinti e indipendenti che si riferiscono ad oggetti diversi ed interessino rispettivamente solo alcune delle parti in

causa. Peraltro, pur nella ipotesi di litisconsorzio facoltativo e di

cause scindibili, il soccombente, cui la sentenza sia stata notifica

ta da uno dei litisconsorti vittoriosi e che intenda impugnarla sia contro il notificante sia contro gli altri, deve pur sempre

proporre il gravame con la osservanza del termine breve di cui

all'art. 325, che decorre, nei confronti del notificante, dalla data

di notificazione della sentenza e, nei confronti degli altri litis

consorti vittoriosi, quanto meno dalla data in cui sia stata

proposta l'impugnazione contro il primo, in ossequio al principio della concentrazione delle impugnazioni, allorché l'impugnante, avendo avuto legale conoscenza della sentenza, sia in grado

d'impugnarla contro tutte le controparti vittoriose.

Tuttavia, pur nel quadro dei suesposti principi di portata

generale, questa corte, riferendosi ad ipotesi caratterizzate dalla

unitarietà del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, ha precisato che la notificazione di una sentenza recante una

pronunzia di assoluzione di più soggetti chiamati a rispondere come condebitori solidali, ancorché eseguita all'unico soccomben

te ad iniziativa di uno solo dei soggetti vittoriosi, vale a far

decorrere il termine per proporre l'impugnazione anche contro

tutte le altre parti, trattandosi di pronunzia che, sebbene rifletta

soggetti diversi, si riferisce ad una domanda sostanzialmente

unica (Cass. 22 maggio 1958, n. 1719, id., 1959, I, 446; 27

agosto 1969, n. 3050, id., Rep. 1969, voce Impugnazioni civ., n. 90; 1" giugno 1976, n. 1974, id., Rep. 1976, voce cit., n. 29).

Tali considerazioni si giustificano anche per l'ipotesi qui esa

minata, che è caratterizzata da comunanza di causa per l'obietti

va connessione esistente fra il rapporto di debito e quello di

garanzia personale, per i quali era stata proposta una domanda

sostanzialmente unica e la decisione, negando l'esistenza del

debito e non investendo quindi situazioni particolari afferenti

all'uno o all'altro dei soggetti obbligati, assume carattere neces

sariamente unitario.

Nessun rilievo, nel caso, può attribuirsi alla diversa fonte

dell'obbligazione di debito e di quella di garanzia. La giustifica zione del principio sopra affermato è stata, infatti, ravvisata

essenzialmente nelle implicazioni della natura solidale delle ob

bligazioni, che deriverebbero a carico dei litisconsorti convenuti.

Infatti, il vincolo di solidarietà — che presuppone una plurali tà di rapporti e non già un rapporto unico — comporta che, decorso inutilmente il termine per proporre l'impugnazione con

tro colui che ha notificato la sentenza, la pronunzia assolutoria

acquista efficacia di giudicato nei confronti del medesimo; e tale

giudicato fa stato — a norma del 2° comma dell'art. 1306 c. c. — anche a favore dei litisconsorti vittoriosi, qualora la decisione

sia basata, come nel caso concreto, sulla radicale negazione del

rapporto obbligatorio e non su ragioni personali del litisconsorte

notificante.

In realtà, il principio anzidetto è ancorato alia speciale disci

plina delle obbligazioni solidali, nell'ipotesi di pronunzia di asso

luzione, disciplina che prevede l'estensione degli effetti favorevoli

a tutti i soggetti passivi del rapporto solidale. Nell'ipotesi di

pronunzia di assoluzione, pertanto, il decorso del termine nei

confronti di uno dei pretesi condebitori solidali risulta efficace

anche a favore degli altri, analogamente a quanto si verifica per le cause inscindibili. Infatti, se è vero che la posizione di

coobbligato solidale del fideiussore non dà luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario con il debitore principale nel giudizio instaurato dal creditore, tuttavia una volta creatosi in un unico

processo il cumulo delle cause contro i due obbligati, il caratte

re logicamente pregiudiziale dell'accertamento del credito nei

confronti del debitore principale, rispetto alle pretese rivolte

contro il fideiussore, determina, fra le due cause, una connessio

ne analoga a quella per cui, in fase d'impugnazione, si profila il

concetto di dipendenza tra cause cumulate in un unico processo, ancorché astrattamente scindibili, che ricade sotto la disciplina dell'art. 331 c.p.c. (Cass. 8 febbraio 1963, n. 221, id., 1963, I,

1774). In applicazione della norma ora citata (che colloca la fattispe

cie fuori dall'ambito dell'art. 326, 2° comma, riferita alle situa

zioni di cui all'art. 332 c. p. c.), se il ricorso si ritenesse proposto

tempestivamente nei confronti della parte vittoriosa non no

tificante, occorrerebbe integrare il contraddittorio nei confronti

dell'altra parte (notificante), per la quale, però, la sentenza è

sicuramente passata in giudicato, con inaccettabili conseguenze di

carattere sia sostanziale sia processuale. Né vale richiamare in contrario l'indirizzo giurisprudenziale,

secondo il quale il condebitore solidale può giovarsi della sen

tenza favorevole pronunziata nei confronti di altro condebitore

solo quando sia rimasto estraneo al giudizio. Tale principio, con il quale si è voluto coordinare la disciplina dell'art. 1306 c. c. con la regola della intangibilità del giudicato, riguarda l'ipotesi in cui un condebitore, che abbia partecipato al giudizio e sia rimasto soccombente nella fase di primo grado, non abbia pro posto appello. Questi non può giovarsi della pronunzia favorevo le del giudizio di secondo grado sul gravame proposto da altri

condebitori, ma ciò dipende da una preclusione che non discen de dall'art. 1306, sibbene dal giudicato formatosi nei confronti del condebitore non impugnante. Per contro, l'ipotesi ricorrente nel caso concreto (inversa a quella sopra considerata) non è

soggetta alla condizione della non partecipazione al giudizio del

condebitore che voglia giovarsi della pronunzia favorevole, poi ché la sentenza ha negato, nei confronti di tutti, la esistenza del debito ed è stata impugnata dal creditore soccombente nei con fronti di una sola delle parti vittoriose, la quale, chiedendo di

giovarsi del giudicato formatosi nei confronti dell'altro, non in contra ostacoli che possono derivare da un contrario giudicato formatosi nei suoi confronti.

In sostanza, quindi, l'unicità del rapporto — che, come già accennato, nell'ipotesi di condanna in solido di più soggetti non vale ad escludere la scindibilità delle cause e l'applicazione della relativa disciplina anche per quanto concerne l'autonoma decor renza dei termini per l'impugnazione — assume rilevanza, in funzione dell'art. 1306, nel caso di pronunzia di assoluzione,

rispetto alla quale il decorso del termine nei confronti di uno dei pretesi condebitori solidali risulti efficace anche a favore

degli altri, analogamente a quanto si verifica per le cause in scindibili.

Pertanto, il ricorso notificato il 24 gennaio 1981 oltre il ses santesimo giorno dalla notificazione della sentenza, dev'essere dichiarato inammissibile.

In conseguenza della inammissibilità del ricorso principale il ricorso incidentale proposto dalla Banca commerciale italiana dev'essere dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 334, 2° comma, c. p. c. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione 111 civile; sentenza 30

gennaio 1982, n. 588; Pres. Tamburrino, Est. Visalli, P. M.

Sgroi V. (conci, conf.); Pattis (Avv. Manzi, Camper) c.

Cassa di risparmio della provincia di Bolzano (Aw. Angeli

ni). Cassa App. Trento 22 gennaio 1979.

Mandato — Revoca — Obblighi del mandatario — Comunica

zioni circa la prescrizione del diritto oggetto del mandato —

Fattispecie (Cod. civ., art. 1708, 1710, 1722).

Il mandatario cui venga revocato il mandato è responsabile in

via contrattuale ove non informi il mandante che il diritto, og

getto del mandato, sta per prescriversi (nella specie, l'istituto

di credito incaricato della riscossione di una vincita al lotto si

era visto revocare il relativo mandato all'approssimarsi del ter

mine di prescrizione stabilito dalla legge per il pagamento delle

vincite e non aveva informato il mandante della circostanza). (1)

(1) Non constano precedenti specifici in termini. La particolarità del caso di specie risiede nell'applicazione dei

principi previsti in tema di diligenza del mandatario nell'esecuzione del contratto, anche in ipotesi di intervenuta revoca del mandato. La

corte, con un'accorta operazione ricostruttiva, ha collegato l'estensione del mandato a tutti gli atti necessari per il compimento del contratto

(cfr., in generale, Cass. 27 marzo 1972, n. 963, Foro it., Rep. 1972, voce Mandato, n. 7; 30 dicembre 1971, n. 3784, id., Rep. 1971, voce

cit., n. 7) con il dovere di diligenza imposto al mandatario dall'art. 1710 c. c., che si concreta, tra l'altro, nell'obbligo di comunicare al mandante le circostanze che possono importare la modificazione o la revoca del mandato (art. 1710, 2° comma) (per l'ipotesi dell'imminen te prescrizione del diritto oggetto del mandato, cfr. Cass. 6 luglio 1973, n. 1911, id., 1973, I, 3346; circa l'obbligo di comunicare

l'impossibilità di esecuzione del mandato, v. App. Palermo 27 maggio 1966, id., Rep. 1966, voce cit., n. 20); e, messa in luce l'accertata

inadempienza del mandatario nel non avere preso cognizione delle

regole che disciplinavano l'esecuzione dell'incarico affidato, ne ha esteso « temporalmente » gli effetti in base alla considerazione che « la revoca (...), se esclude la responsabilità del mandatario per la

mancata prosecuzione dell'affare, non impedisce che costui debba

rispondere per l'inosservanza di quei doveri, che dovevano essere

adempiuti prima della revoca stessa». Anche la dottrina non sembra si sia interessata direttamente della

responsabilità del mandatario, ex art. 1710, successivamente alla re

voca; v., comunque, sulla diligenza del mandatario in relazione agli

obblighi di informazione, Bavetta, Mandato (dir. priv.), voce del

This content downloaded from 185.31.195.48 on Sat, 28 Jun 2014 08:48:37 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezıone III civile; sentenza 30 gennaio 1982, n. 588; Pres. Tamburrino, Est. Visalli, P. M. Sgroi V. (concl. conf.); Pattis (Avv. Manzi, Camper) c. Cassa di risparmio della provincia

1395 PARTE PRIMA 1396

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato il

26 marzo 1975 Johann Pattis, premesso: che in data 21 luglio 1973 aveva vinto — con la bolletta tipo E da lire 5.000 — al

gioco del lotto n. 273 di Bolzano la somma di lire 17.250.000;

che aveva consegnato tale bolletta per l'incasso all'agenzia n. 1

della Cassa di rirsparmio della provincia di Bolzano; che il 17

agosto 1973 era stato invitato dalla stessa agenzia a presentarsi allo sportello per riscuotere la somma; che, presentatosi, era

stato inviato alla sede centrale della cassa e da qui era stato

accompagnato da un impiegato alla Banca d'Italia presso la

quale avrebbe dovuto riscuotere l'importo della vincita; che la

Banca d'Italia gli aveva comunicato che non vi era alcun man

dato di pagamento in suo favore e l'aveva assicurato che, appe na pervenuto il mandato, avrebbe riscosso il relativo importo mediante la cassa di risparmio; che successivamente l'intendenza

di finanza di Verona lo aveva informato che non poteva corri

spondere tale importo, essendo stata presentata la bolletta fuori

termine; che la mancata riscossione della vincita doveva, in

conseguenza, addebitarsi alla Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, conveniva quest'ultima davanti al Tribunale di Bol

zano, chiedendo la condanna al pagamento della somma predet ta.

Costituitesi le parti, la convenuta contestava il fondamento

della domanda, deducendo che il 17 agosto 1973 l'attore —

accompagnato da un suo funzionario — si era recato alla Banca

d'Italia, dove aveva appreso che i vincitori del gioco del lotto

dovevano presentare la bolletta vincente, direttamente o per mezzo del ricevitore, all'intendenza di finanza; che il Pattis, in

seguito a tali informazioni, non aveva considerato più necessaria

la collaborazione della cassa e aveva chiesto la restituzione della

bolletta, dichiarando che avrebbe provveduto direttamente all'in

casso della somma a lui dovuta.

Il tribunale adito, ammessa la prova testimoniale dedotta dalle

parti, con sentenza 1° luglio 1977, riteneva che il mancato

incasso della vincita fosse imputabile a colpa concorrente dell'at

tore e della convenuta nella misura di due terzi a carico di

quest'ultima e di un terzo a carico del primo e condannava la

cassa di risparmio al pagamento della somma di lire 20.700.000.

Su gravame principale della soccombente e incidentale del

Pattis la Corte d'appello di Trento con sentenza in data 22

gennaio 1979, in totale riforma della decisione impugnata, riget tava la domanda.

Contro questa sentenza ha proposto ricorso il Pattis in base a

tre motivi di cassazione. Resiste con controricorso la Cassa di

risparmio della provincia di Bolzano. Entrambe le parti hanno

presentato memorie.

Motivi della decisione. — Vanno esaminati congiuntamente i

tre motivi del ricorso il cui contenuto può cosi riassumersi:

nonostante la revoca del mandato ad incassare, conferito dal

ricorrente alla cassa di. risparmio, questa avrebbe potuto eseguire l'incarico — anche se privata del possesso della bolletta —

provvedento alla denunzia della vincita o, quanto meno, infor

mando il Pattis dell'imminente scadenza del termine di prescri zione. La cassa era incorsa in grave negligenza, perché a distan za di quasi un mese dal conferimento dell'incarico non si era

curata di informarsi delle modalità stabilite dalla legge per la

riscossione della vincita al lotto. Si doveva ritenere che dopo la

revoca del mandato, avvenuta il 17 agosto 1973, la cassa —

stante tale negligenza — in concreto non era in grado di infor marsi delle modalità richieste per la riscossione e di impedire che il ricorrente incorresse nella prescrizione, in quanto manca

vano solo tre giorni per il maturare della stessa, due dei quali non erano utilizzabili per il mancato funzionamento degli uffici

competenti. La cassa — essendo rimasta inadempiente — non

poteva invocare né l'impossibilità di eseguire la prestazione a

l'Enciclopedia del diritto, Milano, 1975, XXV, 321, 356 ss., a cui dire, accanto ai casi previsti dall'articolo in questione, « altri ve ne possono essere, non indicaii in maniera espressa dalla legge, in cui, in relazione alla presenza dell'interesse obiettivo del mandante, deve parimenti ritenersi sussistente l'anzidetto obbligo di comunicazione, indipendentemente da una (espressa e formale) richiesta del mandante medesimo »; Gaddi-(Paolicelli-Gagliardi), Del mandato - Del se questro convenzionale, in Commentario teorico-pratico, diretto da De Martino, Roma, 1971, sub art. 1710, 102 ss.; Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato, diretto da Vassalli, Tori no, 1954, 50, che intende il riferimento alle circostanze sopravvenute, di cui all'art. 1710, in modo estensivo e cioè anche come circostanze già esistenti al momento del conferimento del mandato, ma ignote ai contraenti. Sul collegamento tra la previsione dell'art. 1710, 2° com ma, ed il principio di buona fede cfr. Segni, Diligenza e buona fede nell'esecuzione del mandato, in Giur. it., 1964, I, 1, 1189, 1196, nota 10.

causa della revoca del mandato, né l'art. 1217 c.c., in quanto non aveva intimato al ricorrente di compiere gli atti necessari

a rendere possibile la prestazione medesima, ossia la denunzia

della vincita. Pertanto non si poteva considerare insussistente il

nesso eziologico fra il comportamento omissivo della cassa e il

danno sofferto dal Pattis.

11 ricorso merita accoglimento nei limiti di cui si dirà. Rileva

si preliminarmente che — secondo i giudici di appello — era

rimasto accertato che nella data menzionata il Pattis, recatosi

alla Banca d'Italia e resosi conto dell'impossibilità di ottenere il

pagamento della vincita, aveva revocato il mandato ad incassare,

conferito alla cassa di risparmio, e contemporaneamente aveva

dichiarato di volersi occupare personalmente della riscossione

della vincita. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non

si può ritenere che anche dopo la revoca del mandato la cassa

di risparmio fosse tenuta ad eseguire l'incarico ricevuto, dato

che non vi aveva provveduto in precedenza. Infatti, tale revoca, a norma dell'art. 1722 c. c., estingue il mandato ed impedisce al

mandatario di continuare a gestire l'affare de> dominus, cosicché

non si può ravvisare alcuna responsabilità contrattuale del primo nei confronti del secondo per tale mancata gestione. Ai fini che

qui interessano, occorre stabilire se il mandatario, nonostante la

revoca del mandato, sia tenuto ad informare il dominus che il

diritto — inerente al compimento dell'affare — sta per prescri

versi, onde impedire che questi per inerzia incorra nell'estinzione

del diritto stesso. Per rispondere a questo interrogativo vanno

individuati gli obblighi del mandatario attinenti alle attività ac

cessorie, necessarie alla esecuzione del mandato.

Com'è noto, tali attività — che costui è abilitato a svolgere —

possono consistere, oltre che nel compimento di atti giuridici, anche nell'esecuzione di attività materiali. Infatti, l'ambito del

mandato, ai sensi dell'art. 1708 c. c., non deve ritenersi limitato

semplicemente all'atto per il quale è stato conferito, ma deve

intendersi esteso a tutti quegli atti che sono necessari al suo

compimento, costituendone l'ulteriore necessario svolgimento (cfr. sent. 6 luglio 1973, n. 1911, Foro it., 1973, I, 3346; 27 marzo

1972, n. 963, id., Rep. 1972, voce Mandato, n. 7; 30 dicembre

1971, n. 3784, id., Rep. 1971, voce cit., n. 7). Pertanto rientrano in tale ambito, oltre alle attività che rap

presentano la necessaria conseguenza di quanto è stato già com

piuto dal mandatario per l'esecuzione del mandato, anche gli atti

che costituiscono l'indispensabile presupposto dell'esecuzione del

l'incarico.

Ai sensi dell'art. 1710, 1° comma, c.c. il mandatario è tenuto

ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di

famiglia. Il fondamento della norma — che riafferma il principio generale di responsabilità e l'obbligo di diligenza nel compimen to della prestazione dovuta, già stabilito per le obbligazioni in

generale dall'art. 1176 c.c. — va individuato non tanto nella necessità di ribadire il valore di tali principi in relazione al

mandato — per la particolare delicatezza della prestazione del

mandatario —, quanto all'esigenza di stabilire l'attenuazione di detta responsabilità in caso di mandato gratuito, in conformità a

quanto dispone per il deposito l'art. 1768 c. c. La diligenza del buon padre di famiglia alla quale è tenuto il mandatario, deve

essere, quindi, commisurata tenendo conto non solo delle qualità dell'uomo medio in generale, ma anche della natura del rapporto — oggetto dell'incarico — e delle circostanze in cui esso si

svolge. Tale diligenza — anche in relazione al disposto dell'art. 1176 c.c. — ha comunque il suo limite nel criterio della nonna ie prevedibilità relativamente a quanto può ostacolare o impedire l'adempimento dell'obbligazione assunta, ossia l'esecuzione del

mandato.

Poiché l'ambito di quest'ultimo, come si è detto, comprende non solo l'atto per cui è stato conferito l'incarico, ma anche tutte le attività accessorie, necessarie al compimento del medesi

mo, ne deriva che il menzionato criterio dell'osservanza della

diligenza del buon padre di famiglia si estendeva a tali attività accessorie. Pertanto, in base al combinato disposto dagli art. 1708 e 1710 c.c., il mandatario è tenuto ad osservare la diligenza in ar

gomento anche in ordine agli atti che sono preparatori e strumen tali all'esecuzione del mandato.

Fra questi atti, ove sia conferito l'incarico di gestire un affare

per il cui compimento si richiede l'esplicazione di un'attività vincolata da norme giuridiche — come l'incasso della vincita al

gioco del lotto — rientra indubbiamente — ai fini dell'osservan za della diligenza del buon padre di famiglia — la tempestiva informazione da parte del mandatario della procedura da segui re. Infatti tale informazione è indispensabile per il diligente compimento dell'affare, non essendo estranea alla normale preve dibilità — in base alle regole di comune esperienza — la circostanza che nella materia de qua sono frequenti le norme le

This content downloaded from 185.31.195.48 on Sat, 28 Jun 2014 08:48:37 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: Sezıone III civile; sentenza 30 gennaio 1982, n. 588; Pres. Tamburrino, Est. Visalli, P. M. Sgroi V. (concl. conf.); Pattis (Avv. Manzi, Camper) c. Cassa di risparmio della provincia

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

quali stabiliscono preclusioni o termini di prescrizione. Pertanto la diligenza, cui è tenuto il mandatario, comprende anche l'ob

bligo di siffatta informativa. È correlativo a tale obbligo quello di comunicare al mandante tutte le circostanze risultanti dalle norme considerate — quali la scadenza di termini di prescrizio ne — che possono impedire l'ulteriore svolgimento dell'affare, anche in caso di revoca del mandato, specie quando, per la

prossima scadenza di tali termini, il mandatario corre facilmente il rischio di non potere far valere utilmente il proprio diritto.

Quest'ultimo obbligo trova, peraltro, il suo fondamento nell'art. 1375 c. c., il quale stabilisce che il contratto deve essere eseguito in buona fede, per cui ciascun contraente è tenuto nei confronti dell'altro a un comportamento improntato alla schiettezza, alla

diligente correttezza e al senso di solidarietà sociale, requisiti questi che integrano, appunto, il contenuto della buona fede

(cfr. sent. 21 maggio 1973, n. 1460, id., Rep. 1973, voce Obbliga zioni in genere, n. 4; 5 gennaio 1966, n. 89, id., Rep. 1969, voce

Obbligazioni e contratti, n. 171). Poiché rientra nell'ambito del mandato anche il compimento degli atti preparatori e stru mentali alla sua esecuzione, appare evidente l'esistenza del

l'obbligo menzionato, nel senso che il mandatario deve comuni care tempestivamente al mandante ciò che costituisce il risultato della sua doverosa informativa nei limiti indicati.

Tale obbligo di comunicazione, peraltro, è giustificato dall'affi damento del mandante — che ha incaricato altri, disinteressan dosi di provvedere personalmente al compimento dell'affare —

nella diligente esecuzione dell'incarico. D'altra parte, la revoca di

quest'ultimo, se esclude la responsabilità del mandatario per la mancata prosecuzione della gestione dell'affare, non impedisce che costui debba rispondere per l'inosservanza di quei doveri, che dovevano essere adempiuti prima della revoca stessa.

Sotto tale profilo appare inesatto il criterio adottato dalla sentenza impugnata, la quale, pur avendo accertato in fatto che la negligenza della cassa di risparmio nell'assolvimento dell'inca rico ad essa affidato appariva evidente fino alla revoca del mandato — per non avere la medesima preso cognizione tempe stivamente delle norme che disciplinano la riscossione delle vin cite al gioco del lotto e precisamente degli art. 26 e 34 r. d. 1. 19 ottobre 1938 n. 1933, sostituita quest'ultima norma dall'art. 1 1. 24 dicembre 1969 n. 1033, i quali impongono o la denunzia della vincita entro trenta giorni o la presentazione della bolletta alla ricevitoria del lotto ove è avvenuta la giocata o all'inten denza di finanza del capoluogo nello stesso termine, salvo nel

primo caso l'obbligo di presentazione della bolletta nei sessanta

giorni successivi alla scadenza del termine medesimo, con la sanzione dell'estinzione del diritto di riscossione per prescrizione — escludeva ogni responsabilità della cassa per i danni sofferti dal Pattis.

Tale conclusione non si poteva fondare sulla duplice conside

razione, messa in evidenza dai giudici di appello, che costui —

revocando il mandato e facendosi consegnare la bolletta quando era ancora possibile riscuotere l'importo della vincita entro il 20

agosto 1973 — si era assunto il compito di provvedere perso nalmente al riguardo ed aveva tolto all'istituto di credito ogni possibilità di agire nel suo interesse; che conseguentemente la mancata riscossione della vincita era imputabile al ricorrente, il

quale, pur avendo a sua disposizione un termine sufficiente per compiere le operazioni necessarie per interrompere la prescrizio ne, si era curato di ciò tardivamente.

In buona sostanza non si poteva escludere la responsabilità della cassa di risparmio per i danni sofferti dal Pattis in base al rilievo assorbente — di cui alla sentenza impugnata — che al momento della revoca del mandato non era ancora scaduto il termine utile a disposizione della mandataria per l'esecuzione dell'incarico affidatole.

Per l'anzidetto, la corte del merito non avrebbe dovuto accer tare se la cassa di risparmio si poteva considerare inadempiente

per non avere concluso l'affare ad essa affidato prima della

revoca del mandato, ma avrebbe dovuto affrontare e risolvere il

diverso problema inteso a stabilire se al momento della revoca, l'istituto di credito fosse già inadempiente agli obblighi assunti,

per non avere avvisato il Pattis della prossima scadenza del

termine di prescrizione.

Impostato cosi il problema, non vi è dubbio che la cassa di

risparmio si doveva considerare inadempiente agli obblighi con

trattuali di tempestiva informazione delle norme, che regolano la

vincita al gioco del lotto, e di successiva comunicazione delle

medesime al Pattis, tanto più che essa con la sua prolungata

negligenza aveva posto costui in una situazione tale da rischiare

di non potere riscuotere la vincita. Dopo avere accertato che da

parte della cassa di risparmio vi era stata inosservanza di de

terminati obblighi contrattuali, era compito dei giudici di merito

— trattandosi di un giudizio di fatto — stabilire, ai fini della

pretesa risarcitoria, la precisa rilevanza causale — in relazione

all'evento dannoso lamentato — di detta inosservanza e cioè

determinare se questa fosse stata sufficiente da sola a produrre tale evento o se il medesimo fosse ricollegabile, sotto il profilo

eziologico, in tutto o in parte al comportamento del ricorrente, il quale aveva omesso di compiere gli atti idonei ad interrompe re la prescrizione.

L'accoglimento del ricorso nei limiti indicati comporta la cas

sazione della sentenza denunziata ed il rinvio della causa ad

altra corte d'appello per il nuovo esame, da eseguire in aderenza

alle considerazioni sopra svolte. (Omissis)

I

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione lavoro; sentenza 4 dicem

bre 1981, n. 6442; Pres. Renda, Est. Onnis, P. M. Catelani

(conci, conf.); Mati ed altri (Avv. Cassola) c. Giuntoli ed

altri (Aw. Agostini, Bellotti). Cassa Trib. Pistoia 17 di

cembre 1979.

Lavoro (rapporto) — Indennità di anzianità — Scatti di anzianità — Aumenti della indennità di contingenza maturati a partire dal 1° febbraio 1977 — Computabilità — Esclusione (Cod. civ., art. 2120, 2121; d. 1. 1° febbraio 1977 n. 12, norme per l'appli cazione dell'indennità di contingenza; 1. 31 marzo 1977 n. 91,

conversione in legge, con modificazioni, del d. 1. 1° febbraio

1977 n. 12, art. 1). Lavoro (rapporto — Festività soppresse — Lavoratori non retri

buiti in misura fissa — Trattamento economico per le festività — Spettanza — Esclusione (L. 5 marzo 1977 n. 54, disposi zioni in materia di giorni festivi, art. 1, 2).

Gli aumenti dell'indennità di contingenza, maturati successiva

mente al 1° febbraio 1977 non possono incidere, ai sensi del

d. 1. 1° febbraio 1977 n. 12 convertito in l. 31 marzo 1977 n. 91,

sugli scatti di anzianità che concorrono a formare la retribuzio

ne imponibile ai fini della determinazione dell'indennità di an

zianità. (1) Ai lavoratori a tempo indeterminato retribuiti non in misura fis

sa, ma in base alle giornate di effettiva prestazione, non spetta alcun trattamento economico in relazione alle festività soppres

se, qualora di fatto non prestino la loro opera in dette gior nate. (2)

(1, 3-4, 6) Nonostante la presa di posizione negativa della Cassa

zione (qui riportata), permane il contrasto giurisprudenziale sulla

questione della computabilità totale degli scatti di anzianità, compren sivi dell'indennità di contingenza, sulla base di calcolo dell'indennità

di anzianità, dopo l'intervento del d.l. 1° febbraio 1977 n. 12

contenente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza,

convertito, con modifiche, in 1. 31 marzo 1977 n. 91.

Aderiscono all'orientamento della corte, secondo cui, a partire dal

1° febbraio 1977 «gli aumenti della contingenza successivi a quella data sono insuscettibili di incidere non solo direttamente, ma anche

indirettamente, sulla base di computo dell'indennità di fine rapporto», Trib. Milano 15 ottobre 1982, Lavoro 80, 1983, 181; Pret. Milano 22

ottobre 1982, ibid.; Pret. Roma 28 ottobre 1981, giud. Urban, De Rus

sis e altri c. Soc. S.i.p., Pret. Genova, giud. Cenni, 27 gennaio 1981,

Cinti e altri c. Amga, e 20 gennaio 1981, giud. 'Russo, Sartori e altri c.

Amga, tutte inedite, Pret. Mantova 10 gennaio 1981, Foro it., 1981,

I, 2885, con nota di richiami di M. De Luca; Pret. Almenno S.

Salvatore 20 maggio 1980, id., Rep. 1980, voce Lavoro (rapporto), n.

978; Trib. Milano 13 giugno 1979, ibid., n. 923; Pret. Milano 25

gennaio 1979, id., 1980, I, 1464, con nota di richiami ed osservazioni

di O. Mazzotta. In tutte le menzionate decisioni, che si collocano nell'ambito del

l'interpretazione c.d. « massimizzante » della normativa in que

stione, viene dato particolare rilievo al meccanismo « perverso ».

vanificatore degli obiettivi di contenimento propri dei provvedimenti di riduzione del costo del lavoro, insito nell'opposta interpretazione.

In tale prospettiva, pur senza espressa presa di posizione sul punto, si è sostenuto che la compressione di automatismi indotti costituisce

un incentivo ed in definitiva una valorizzazione della contrattazione

collettiva, cui dovrebbero essere affidati, secondo le stesse indicazioni

di Corte cost. 30 luglio 1980, n. 141 e n. 142, id., 1980, I, 2641, con nota di O. Mazzotta, Le norme sulla riduzione del costo del lavoro davanti alla Corte costituzionale (annotata anche da R. Greco, Di

ritto del lavoro dell'emergenza e libertà dell'azione sindacale. Note

per una valutazione di costituzionalità dopo l'intervento della Corte costituzionale sulla normativa 1977/1978, id., 1981, I, 9) eventuali « compensazioni » contrattualmente definite al di fuori di tali automa

tismi. Cosi Dell'Olio, Emergenza e costituzionalità (le sentenze sulla

This content downloaded from 185.31.195.48 on Sat, 28 Jun 2014 08:48:37 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended