sezione III civile; sentenza 4 settembre 1998, n. 8809; Pres. Giuliano, Est. U. Favara, P.M.Cafiero (concl. diff.); Conticello (Avv. Magnano Di San Lio, Mauceri, Puglisi) c. La Falce e altri(Avv. Passanisi Spedalieri). Cassa App. Catania 20 novembre 1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 171/172-173/174Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193033 .
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PARTE PRIMA
temporis, la presente controversia); né, d'altro canto, il princi
pio iura novit curia avrebbe potuto condurre il giudice ad una
diversa qualificazione dell'azione, costituendo limite del suo po tere interpretativo il rispetto del principio di corrispondenza della
pronunzia alla richiesta ed il divieto di sostituire una diversa
azione a quella formalmente proposta (giurisprudenza pacifica). In definitiva, il ricorso dev'essere rigettato, dovendosi dichia
rare la competenza del Pretore di Lecco.
II
Svolgimento del processo. — Con atto di sequestro presso terzi del 22 febbraio 1995 la Giel s.a.s. esponeva al Pretore di
Torino di aver ottenuto nei confronti di Cucco Mario, in data
10 gennaio 1995, un sequestro conservativo fino a lire cinque cento milioni; che il Cucco risultava creditore a titolo di canoni
di locazione della Zibetto s.a.s.
Pertanto citava quest'ultima a comparire per la dichiarazione
prescritta. Il difensore della Giel faceva istanza relativa all'accertamento
dell'obbligo del terzo.
Il pretore, preso atto di questa richiesta, rimetteva la relativa
causa al tribunale, competente per valore.
La causa veniva riassunta dalla Giel davanti al tribunale.
Il Tribunale di Torino, con ordinanza 3 giugno 1997, ritenu
to che si trattava di accertamento di somme relative ad un rap
porto locativo, rientrando, quindi la questione nella competen za funzionale del pretore a norma dell'art. 8, n. 3, c.p.c. richie
deva il regolamento di competenza. Il procuratore generale ha presentato le sue conclusioni a nor
ma dell'art. 375 c.p.c., con cui chiede che sia dichiarata la com
petenza del Pretore di Torino.
Motivi della decisione. — La richiesta è fondata.
Come è stato rilevato da questa corte (sez. un. 3 febbraio
1986, n. 663, Foro it., 1986, I, 1894; 13 luglio 1995, n. 7663,
id., Rep. 1995, voce Esecuzione per obbligazioni pecuniarie, n.
54; 23 marzo 1994, n. 2805, id., Rep. 1994, voce Lavoro e pre videnza (controversie), n. 58) in ipotesi di pignoramento presso terzo o di mancata o contestata dichiarazione di quest'ultimo, l'art. 548 c.p.c. — nello stabilire per il conseguente autonomo
giudizio di accertamento del credito del debitore esecutato che
11 pretore innanzi al quale il terzo è citato a comparire istruisce
la causa se non eccede i limiti della sua competenza, altrimenti
rimette le parti innanzi al tribunale competente — non detta
regole particolari di competenza e quindi il riferimento suddetto
non può ritenersi circoscritto alla sola competenza per valore, ma deve essere considerato comprensivo anche della competen za per materia.
Il principio, generalmente affermato allorché il credito del
debitore esecutato derivi da un rapporto di lavoro (con conse
guente competenza del pretore del lavoro) trova applicazione anche nel caso in cui il credito del debitore esecutato trovi origi ne in un rapporto di locazione, come nel caso di specie in cui detto credito è costituito dai canoni di un contratto di locazione.
Ne consegue che, assumendo rilievo in detto giudizio l'ogget to specifico della pretesa fatta valere, trattandosi di credito fon
dato su un rapporto di locazione, la competenza per materia
appartiene al pretore, a norma dell'art. 8, n. 3, c.p.c.
Il Foro Italiano — 1999.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 4 set
tembre 1998, n. 8809; Pres. Giuliano, Est. U. Favara, P.M.
Carerò (conci, diff.); Conticello (Aw. Magnano Di San Lio,
Mauceri, Puglisi) c. La Falce e altri (Avv. Passanisi Speda
lieri). Cassa App. Catania 20 novembre 1995.
Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso
dall'abitazione — Vendita dell'immobile — Riscatto del con
duttore — Mancato pagamento del prezzo — Conseguenze
(Cod. civ., art. 1224, 1453; 1. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 39).
Il mancato pagamento del prezzo nel termine di tre mesi dal
passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto la do
manda di riscatto, fissato dal 3 0 comma dell'art. 391. 392/78, non comporta la decadenza del conduttore retraente dal dirit
to di riscatto, già legittimamente esercitato e giudizialmente
riconosciuto, né condiziona gli effetti della sentenza, ma fa soltanto sorgere in favore dell'acquirente retrattato il diritto
all'adempimento coattivo dell'obbligazione, con l'eventuale ri
sarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'adempimento
stesso, ai sensi dell'art. 1224 c.c. (1)
(1) La Cassazione conferma un principio già enunciato con la sen tenza 14 aprile 1992, n. 4535, Foro it., 1993, I, 166, con nota di richia mi (annotata anche da C. Petrucci, in Giur. it., 1994, I, 1, 1667), dove si esclude, altresì, la configurabilità nell'ipotesi considerata di un diritto dell'acquirente retrattato alla risoluzione ex art. 1453 c.c., atte nendo l'inadempimento ad un obbligo che trova la sua fonte non già nel contratto, bensì nella legge. Elementi fondanti di tale principio sono la mancanza — nella disciplina degli art. 38 e 39 1. 392/78 — di una
disposizione (prevista, invece, in tema di prelazione agraria) che faccia
dipendere il trasferimento della proprietà dell'immobile locato dall'av venuto versamento del prezzo e l'impossibilità di colmare tale lacuna facendo ricorso all'analogia, stante la tassatività delle ipotesi di decadenza.
Difformemente, per la decadenza dal diritto di riscatto nell'ipotesi in cui, non essendovi opposizione dell'acquirente retrattato, il condut tore retraente avrebbe dovuto provvedere al pagamento del prezzo en tro il termine di tre mesi decorrente dalla prima udienza del relativo
giudizio, v. App. Roma 21 gennaio 1997, Foro it., Rep. 1997, voce
Locazione, n. 257 (dalla cui motivazione, che può leggersi in Arch,
locazioni, 1997, 837, con nota di V. Santarsiere, risulta che nella fat
tispecie l'acquirente retrattato si era costituito in giudizio solo dopo la prima udienza, per eccepire, tra l'altro, l'intervenuta decadenza del
l'attore). Circa la decorrenza del termine trimestrale per il pagamento del prez
zo, l'orientamento prevalente è nel senso che la mancanza di opposizio ne del retrattato (che, ai sensi del 2° comma dell'art. 39 1. 392/78, determina la decorrenza del termine in questione dalla prima udienza del giudizio di riscatto, anziché dal passaggio in giudicato della senten za definitiva del giudizio, come previsto dal 3° comma) non deve neces sariamente concretizzarsi in una esplicita adesione alla pretesa del re
traente, potendo configurarsi anche nel caso in cui il retrattato ometta di comparire alla prima udienza o si costituisca senza una esplicita pre sa di posizione contro la pretesa del retraente (v. Cass. 17 luglio 1996, n. 6465, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 231; Trib. Udine 30 gennaio 1995, ibid., n. 233. Contra, peraltro, Trib. Napoli 19 aprile 1995, ibid., n. 232, e Giur. merito, 1996, 697, con nota di A. Grimetto, secondo la quale soltanto la tempestiva costituzione in giudizio del retrattato
convenuto, in prima udienza e senza sua opposizione al riscatto, con sente di far decorrere da tale udienza il termine per il pagamento del
prezzo). Si precisa, peraltro, che deve ritenersi sussistente l'opposizione al riscatto qualora il retrattato (che è l'unico soggetto legittimato ad
opporsi: nel senso dell'irrilevanza di una eventuale opposizione dell'a
lienante, v., quindi, Cass. 21 luglio 1995, n. 7966, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 230), pur aderendo formalmente all'esercizio del diritto di riscatto ex adverso fatto valere, non tenga una condotta processuale conseguente, rendendo quindi necessaria la pronunzia del giudice (v. Cass. 21 gennaio 1995, n. 702, id., Rep. 1995, voce cit., n. 291; 11 dicembre 1991, n. 13382, id., Rep. 1992, voce cit., n. 266, e 6 febbraio 1987, n. 1212, id., 1988,1, 1152, con riferimento al caso in cui il retrat tato reclami il rimborso da parte del retraente, oltre al prezzo risultante dal contratto di compravendita, anche di altri importi, come quelli atti nenti ad imposte e spese inerenti a quell'atto). In tema v., anche, Cass. 20 dicembre 1991, n. 13779, id., 1993, I, 167, secondo la quale la di chiarazione di non opporsi al riscatto e la successiva accettazione del l'offerta reale del relativo prezzo non privano il retrattato del potere di dedurre in giudizio la nullità del riscatto esercitato dal conduttore ai sensi dell'art. 39 1. 392/78, per carenza dei presupposti di legge.
Quanto al prezzo dovuto dal conduttore retraente, nel senso che esso comprende unicamente il prezzo risultante dall'atto di vendita, senza rivalutazione né interessi compensativi, v., da ultimo, Cass. 4 ottobre 1996, n. 8713, id., Rep. 1997, voce cit., n. 256.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Svolgimento del processo. — Con citazione del 18 febbraio
1988 La Falce Maria Giovanna, Rossella e Giovanni conveniva
no dinanzi il Tribunale di Catania l'agenzia immobiliare Giorgi, in persona di Conticello Silvestro, esponendo che con sentenza
del 26 luglio 1985 era stato accertato il diritto di esso Conticello
ad esercitare, in qualità di locatario, il riscatto dell'appartamen to venduto ai La Falce condizionato al pagamento della somma
di lire 200 milioni da effettuare entro i tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Non essendo detta somma stata ver
sata, né depositata nei modi di legge i La Falce chiedevano che
il Conticello venisse dichiarato decaduto dal diritto al trasferi
mento dell'immobile. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva
il Conticello assumendo di avere tempestivamente offerto ex art.
1208 c.c. la somma prevista che era stata, però, rifiutata dai
La Falce. Chiedeva in via riconvenzionale i danni conseguenti alla costituzione di ipoteca sull'immobile, oltre il rimborso dei
canoni locativi. Con sentenza del 31 luglio 1993 il Tribunale
di Catania accoglieva la domanda proposta sul rilievo che poi ché al rifiuto dell'offerta non erano seguiti il deposito delle som
me e la relativa convalida, l'agenzia convenuta nella persona del Conticello non aveva diritto al trasferimento, stante il man
cato avverarsi della condizione prevista in sentenza. Rigettava la riconvenzionale. Proponeva appello il Conticello chiedendo
il rigetto delle domande avanzate dai La Falce, in subordine
non dovuta la somma di lire 200 milioni fino alla annotazione
della cancellazione dell'ipoteca. Resistevano gli appellati La Falce.
La Corte di appello di Catania con sentenza del 4 dicembre
1995 compensava le spese per la metà con riferimento ad en
trambi i gradi confermando nel resto l'impugnata decisione. Os
servava, tra l'altro, la corte che a parte la considerazione che
quando per la conservazione di un diritto è previsto il compi mento di una data attività in un tempo determinato ricorre una
ipotesi di decadenza, in concreto non può tuttavia prescindersi dal contenuto della prima pronuncia (1993/85), che ha ricono
sciuto il diritto di riscatto, nella quale è subordinato l'effetto
traslativo al pagamento in favore dei La Falce del prezzo di
lire 200 milioni entro tre mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza, ciò ai sensi dell'art. 39 1. 392/78. Non può, pertanto, sostenersi che la norma applicata non preveda la sanzione della
decadenza, né può sostenersi che l'offerta di pagamento preclu da il verificarsi della decadenza, in quanto la semplice offerta
non può ritenersi equivalente a quel pagamento a cui è subordi
nato l'effetto traslativo. Né è giustificante l'asserito rifiuto del
pagamento e ciò perché il Conticello, in tale caso, avrebbe do
vuto effettuare il deposito della somma e richiedere la convali
da. I secondi giudici, da ultimo, affermavano che la circostanza
che i La Falce avessero consentito l'ipoteca sull'immobile non
legittimava il titolare dell'agenzia Giorgi Conticello a sospende re il pagamento fino alla cancellazione dell'ipoteca; inoltre, già
prima della citazione era stata autorizzata la cancellazione da
parte del creditore. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso
per cassazione il Conticello, quale titolare dell'agenzia Giorgi,
affidandolo a quattro motivi sostenuti da memoria. Hanno re
sistito con controricorso i La Falce.
Motivi della decisione. — Con il primo mezzo d'impugnazio ne il Conticello, denunziata la violazione degli art. 39 1. 392/78,
2909 c.c., nonché l'insufficiente motivazione della sentenza con
riferimento, rispettivamente, ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., censura la sentenza della corte territoriale per avere ritenuto
che il mancato pagamento del prezzo nel termine di tre mesi
di cui all'ultimo comma del citato art. 39, come stabilito dalla
sentenza del Tribunale di Catania 1993/85 che aveva disposto il retratto, comportasse decadenza dal diritto di riscatto verten
dosi in tema di condizione sospensiva dell'effetto traslativo per
cui il mancato avverarsi della condizione avrebbe precluso al
Conticello l'esercizio dello ius retrahendi. La censura è fondata.
Nel caso di mancato pagamento del prezzo nel termine previsto
dalla legge da parte del conduttore di immobile urbano destina
to ad uso non abitativo è controverso se tale evento produca
effetti sul riscatto o, al contrario, produca unicamente conse
guenze che sono proprie dell'inadempimento delle obbligazioni
non incidendo, pertanto, sul diritto di proprietà del retraente
già avvenuto o per dichiarazione del legittimato interessato o
per effetto del provvedimento del giudice. La giurisprudenza
di questa corte ha, ora, sul punto, affermato che in tema di
riscatto di immobili urbani per uso abitativo disciplinato dal
l'art. 39 1. 392/78, il mancato pagamento del prezzo nel previ
(l Foro Italiano — 1999.
sto termine di tre mesi (che ha natura dilatoria) dalla sentenza
che ha accolto la domanda di riscatto non comporta, in man
canza di un'espressa previsione, decadenza dal diritto legittima mente esercitato e giudizialmente riconosciuto, né condiziona
gli effetti della sentenza, ma concreta solo un inadempimento
dell'obbligazione pecuniaria del retraente, dal quale può deriva
re il diritto del retrattato all'adempimento coattivo ed al risarci
mento del danno ex art. 1224 c.c., ma non quello di chiedere
la risoluzione del rapporto che è rimedio non esperibile per le
obbligazioni nascenti dalla legge quale è quella del pagamento del prezzo in conseguenza dell'esercizio del diritto potestativo
spettante al retraente (Cass. 4535/92, Foro it., 1993, I, 166). La tesi seguita dalla giurisprudenza di legittimità e dalla quale non vi è motivo di dissentire, importa, quindi, come conseguen
za, che l'eventuale inadempienza del conduttore nel pagamento del prezzo non produce alcun effetto sul già avvenuto acquisto del diritto di proprietà da parte del conduttore retraente, ciò
trovando, peraltro, conferma nella legislazione vigente in tema
di locazione di immobili urbani nella quale non è stata ripro dotta la disposizione che in tema di prelazione agraria fa, inve
ce, dipendere il trasferimento del diritto dall'avvenuto versa
mento del prezzo (sul punto, art. 8 1. 590/65, come interpretato in modo autentico dalla 1. 2/79). D'altro canto, non può rite
nersi che l'inadempimento del conduttore possa integrare una
causa di decadenza, in quanto le disposizioni che prevedono cause di decadenza sono tassativamente elencate e non può, di
conseguenza, tale istituto trovare applicazione oltre i casi rego lati dal legislatore. Deve, quindi, affermarsi in via conclusiva
che l'esercizio del diritto di riscatto regolato dall'art. 39 1. 392/78
è validamente esercitato se vi siano le condizioni di cui al pre detto articolo. Tale diritto potestativo, qualora esercitato, ha,
come conseguenza, l'acquisto della proprietà del bene in capo al retraente che deve corrispondere il prezzo al retrattato acqui rente nei termini fissati dalla legge. Per il caso di inosservanza
di tale termine non vi è, tuttavia, decadenza da un diritto rico
nosciuto giudizialmente, il che importa, come corollario, che
il termine fissato dalla legge per il pagamento del prezzo costi
tuisce unicamente un termine dilatorio per l'adempimento che, se non osservato, ripetesi, non ha alcuna incidenza sul già avve
nuto trasferimento del diritto di proprietà per effetto della sen
tenza (costitutiva o dichiarativa) ma fa unicamente sorgere in
favore dell'acquirente retrattato il diritto a richiedere al condut
tore l'adempimento coattivo della obbligazione con l'eventuale
risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'adempimento stesso (art. 1224 c.c.). Nella motivazione della sentenza impu
gnata la corte etnea ha rilevato che il mancato pagamento del
prezzo da parte del conduttore retraente entro il termine fissato
comportasse decadenza dal diritto di riscatto. In tale modo ar
gomentando, la corte distrettuale non ha operato corretta appli cazione della giurisprudenza di legittimità non tenendo, in defi
nitiva, conto che la sentenza del tribunale 1993/85 ha accertato
che il diritto di riscatto è stato esercitato nei modi di legge, onde il mancato pagamento della somma nel termine (dilatorio) indicato non può in alcun modo incidere sul già avvenuto tra
sferimento di proprietà e che non vi può essere, quindi, deca
denza da un diritto già accertato in via giudiziaria, ma unica
mente diritto all'adempimento coattivo dell'obbligazione al quale il conduttore si è sottratto. La sentenza impugnata va, pertan
to, cassata sul punto con il conseguente rinvio della causa ad
altro giudice, che si indica in dispositivo, che tenendo presente le ragioni che hanno determinato l'annullamento della pronun
zia, sulla base dei rilievi esposti, si adeguerà all'enunciato prin
cipio di diritto.
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