+ All Categories
Home > Documents > sezione III civile; sentenza 4 settembre 1998, n. 8809; Pres. Giuliano, Est. U. Favara, P.M. Cafiero...

sezione III civile; sentenza 4 settembre 1998, n. 8809; Pres. Giuliano, Est. U. Favara, P.M. Cafiero...

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: vuthuan
View: 221 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
3
sezione III civile; sentenza 4 settembre 1998, n. 8809; Pres. Giuliano, Est. U. Favara, P.M. Cafiero (concl. diff.); Conticello (Avv. Magnano Di San Lio, Mauceri, Puglisi) c. La Falce e altri (Avv. Passanisi Spedalieri). Cassa App. Catania 20 novembre 1995 Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 171/172-173/174 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193033 . Accessed: 24/06/2014 20:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.60 on Tue, 24 Jun 2014 20:17:34 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sezione III civile; sentenza 4 settembre 1998, n. 8809; Pres. Giuliano, Est. U. Favara, P.M. Cafiero (concl. diff.); Conticello (Avv. Magnano Di San Lio, Mauceri, Puglisi) c. La Falce

sezione III civile; sentenza 4 settembre 1998, n. 8809; Pres. Giuliano, Est. U. Favara, P.M.Cafiero (concl. diff.); Conticello (Avv. Magnano Di San Lio, Mauceri, Puglisi) c. La Falce e altri(Avv. Passanisi Spedalieri). Cassa App. Catania 20 novembre 1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 171/172-173/174Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193033 .

Accessed: 24/06/2014 20:17

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.78.108.60 on Tue, 24 Jun 2014 20:17:34 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sezione III civile; sentenza 4 settembre 1998, n. 8809; Pres. Giuliano, Est. U. Favara, P.M. Cafiero (concl. diff.); Conticello (Avv. Magnano Di San Lio, Mauceri, Puglisi) c. La Falce

PARTE PRIMA

temporis, la presente controversia); né, d'altro canto, il princi

pio iura novit curia avrebbe potuto condurre il giudice ad una

diversa qualificazione dell'azione, costituendo limite del suo po tere interpretativo il rispetto del principio di corrispondenza della

pronunzia alla richiesta ed il divieto di sostituire una diversa

azione a quella formalmente proposta (giurisprudenza pacifica). In definitiva, il ricorso dev'essere rigettato, dovendosi dichia

rare la competenza del Pretore di Lecco.

II

Svolgimento del processo. — Con atto di sequestro presso terzi del 22 febbraio 1995 la Giel s.a.s. esponeva al Pretore di

Torino di aver ottenuto nei confronti di Cucco Mario, in data

10 gennaio 1995, un sequestro conservativo fino a lire cinque cento milioni; che il Cucco risultava creditore a titolo di canoni

di locazione della Zibetto s.a.s.

Pertanto citava quest'ultima a comparire per la dichiarazione

prescritta. Il difensore della Giel faceva istanza relativa all'accertamento

dell'obbligo del terzo.

Il pretore, preso atto di questa richiesta, rimetteva la relativa

causa al tribunale, competente per valore.

La causa veniva riassunta dalla Giel davanti al tribunale.

Il Tribunale di Torino, con ordinanza 3 giugno 1997, ritenu

to che si trattava di accertamento di somme relative ad un rap

porto locativo, rientrando, quindi la questione nella competen za funzionale del pretore a norma dell'art. 8, n. 3, c.p.c. richie

deva il regolamento di competenza. Il procuratore generale ha presentato le sue conclusioni a nor

ma dell'art. 375 c.p.c., con cui chiede che sia dichiarata la com

petenza del Pretore di Torino.

Motivi della decisione. — La richiesta è fondata.

Come è stato rilevato da questa corte (sez. un. 3 febbraio

1986, n. 663, Foro it., 1986, I, 1894; 13 luglio 1995, n. 7663,

id., Rep. 1995, voce Esecuzione per obbligazioni pecuniarie, n.

54; 23 marzo 1994, n. 2805, id., Rep. 1994, voce Lavoro e pre videnza (controversie), n. 58) in ipotesi di pignoramento presso terzo o di mancata o contestata dichiarazione di quest'ultimo, l'art. 548 c.p.c. — nello stabilire per il conseguente autonomo

giudizio di accertamento del credito del debitore esecutato che

11 pretore innanzi al quale il terzo è citato a comparire istruisce

la causa se non eccede i limiti della sua competenza, altrimenti

rimette le parti innanzi al tribunale competente — non detta

regole particolari di competenza e quindi il riferimento suddetto

non può ritenersi circoscritto alla sola competenza per valore, ma deve essere considerato comprensivo anche della competen za per materia.

Il principio, generalmente affermato allorché il credito del

debitore esecutato derivi da un rapporto di lavoro (con conse

guente competenza del pretore del lavoro) trova applicazione anche nel caso in cui il credito del debitore esecutato trovi origi ne in un rapporto di locazione, come nel caso di specie in cui detto credito è costituito dai canoni di un contratto di locazione.

Ne consegue che, assumendo rilievo in detto giudizio l'ogget to specifico della pretesa fatta valere, trattandosi di credito fon

dato su un rapporto di locazione, la competenza per materia

appartiene al pretore, a norma dell'art. 8, n. 3, c.p.c.

Il Foro Italiano — 1999.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 4 set

tembre 1998, n. 8809; Pres. Giuliano, Est. U. Favara, P.M.

Carerò (conci, diff.); Conticello (Aw. Magnano Di San Lio,

Mauceri, Puglisi) c. La Falce e altri (Avv. Passanisi Speda

lieri). Cassa App. Catania 20 novembre 1995.

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso

dall'abitazione — Vendita dell'immobile — Riscatto del con

duttore — Mancato pagamento del prezzo — Conseguenze

(Cod. civ., art. 1224, 1453; 1. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 39).

Il mancato pagamento del prezzo nel termine di tre mesi dal

passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto la do

manda di riscatto, fissato dal 3 0 comma dell'art. 391. 392/78, non comporta la decadenza del conduttore retraente dal dirit

to di riscatto, già legittimamente esercitato e giudizialmente

riconosciuto, né condiziona gli effetti della sentenza, ma fa soltanto sorgere in favore dell'acquirente retrattato il diritto

all'adempimento coattivo dell'obbligazione, con l'eventuale ri

sarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'adempimento

stesso, ai sensi dell'art. 1224 c.c. (1)

(1) La Cassazione conferma un principio già enunciato con la sen tenza 14 aprile 1992, n. 4535, Foro it., 1993, I, 166, con nota di richia mi (annotata anche da C. Petrucci, in Giur. it., 1994, I, 1, 1667), dove si esclude, altresì, la configurabilità nell'ipotesi considerata di un diritto dell'acquirente retrattato alla risoluzione ex art. 1453 c.c., atte nendo l'inadempimento ad un obbligo che trova la sua fonte non già nel contratto, bensì nella legge. Elementi fondanti di tale principio sono la mancanza — nella disciplina degli art. 38 e 39 1. 392/78 — di una

disposizione (prevista, invece, in tema di prelazione agraria) che faccia

dipendere il trasferimento della proprietà dell'immobile locato dall'av venuto versamento del prezzo e l'impossibilità di colmare tale lacuna facendo ricorso all'analogia, stante la tassatività delle ipotesi di decadenza.

Difformemente, per la decadenza dal diritto di riscatto nell'ipotesi in cui, non essendovi opposizione dell'acquirente retrattato, il condut tore retraente avrebbe dovuto provvedere al pagamento del prezzo en tro il termine di tre mesi decorrente dalla prima udienza del relativo

giudizio, v. App. Roma 21 gennaio 1997, Foro it., Rep. 1997, voce

Locazione, n. 257 (dalla cui motivazione, che può leggersi in Arch,

locazioni, 1997, 837, con nota di V. Santarsiere, risulta che nella fat

tispecie l'acquirente retrattato si era costituito in giudizio solo dopo la prima udienza, per eccepire, tra l'altro, l'intervenuta decadenza del

l'attore). Circa la decorrenza del termine trimestrale per il pagamento del prez

zo, l'orientamento prevalente è nel senso che la mancanza di opposizio ne del retrattato (che, ai sensi del 2° comma dell'art. 39 1. 392/78, determina la decorrenza del termine in questione dalla prima udienza del giudizio di riscatto, anziché dal passaggio in giudicato della senten za definitiva del giudizio, come previsto dal 3° comma) non deve neces sariamente concretizzarsi in una esplicita adesione alla pretesa del re

traente, potendo configurarsi anche nel caso in cui il retrattato ometta di comparire alla prima udienza o si costituisca senza una esplicita pre sa di posizione contro la pretesa del retraente (v. Cass. 17 luglio 1996, n. 6465, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 231; Trib. Udine 30 gennaio 1995, ibid., n. 233. Contra, peraltro, Trib. Napoli 19 aprile 1995, ibid., n. 232, e Giur. merito, 1996, 697, con nota di A. Grimetto, secondo la quale soltanto la tempestiva costituzione in giudizio del retrattato

convenuto, in prima udienza e senza sua opposizione al riscatto, con sente di far decorrere da tale udienza il termine per il pagamento del

prezzo). Si precisa, peraltro, che deve ritenersi sussistente l'opposizione al riscatto qualora il retrattato (che è l'unico soggetto legittimato ad

opporsi: nel senso dell'irrilevanza di una eventuale opposizione dell'a

lienante, v., quindi, Cass. 21 luglio 1995, n. 7966, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 230), pur aderendo formalmente all'esercizio del diritto di riscatto ex adverso fatto valere, non tenga una condotta processuale conseguente, rendendo quindi necessaria la pronunzia del giudice (v. Cass. 21 gennaio 1995, n. 702, id., Rep. 1995, voce cit., n. 291; 11 dicembre 1991, n. 13382, id., Rep. 1992, voce cit., n. 266, e 6 febbraio 1987, n. 1212, id., 1988,1, 1152, con riferimento al caso in cui il retrat tato reclami il rimborso da parte del retraente, oltre al prezzo risultante dal contratto di compravendita, anche di altri importi, come quelli atti nenti ad imposte e spese inerenti a quell'atto). In tema v., anche, Cass. 20 dicembre 1991, n. 13779, id., 1993, I, 167, secondo la quale la di chiarazione di non opporsi al riscatto e la successiva accettazione del l'offerta reale del relativo prezzo non privano il retrattato del potere di dedurre in giudizio la nullità del riscatto esercitato dal conduttore ai sensi dell'art. 39 1. 392/78, per carenza dei presupposti di legge.

Quanto al prezzo dovuto dal conduttore retraente, nel senso che esso comprende unicamente il prezzo risultante dall'atto di vendita, senza rivalutazione né interessi compensativi, v., da ultimo, Cass. 4 ottobre 1996, n. 8713, id., Rep. 1997, voce cit., n. 256.

This content downloaded from 195.78.108.60 on Tue, 24 Jun 2014 20:17:34 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sezione III civile; sentenza 4 settembre 1998, n. 8809; Pres. Giuliano, Est. U. Favara, P.M. Cafiero (concl. diff.); Conticello (Avv. Magnano Di San Lio, Mauceri, Puglisi) c. La Falce

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — Con citazione del 18 febbraio

1988 La Falce Maria Giovanna, Rossella e Giovanni conveniva

no dinanzi il Tribunale di Catania l'agenzia immobiliare Giorgi, in persona di Conticello Silvestro, esponendo che con sentenza

del 26 luglio 1985 era stato accertato il diritto di esso Conticello

ad esercitare, in qualità di locatario, il riscatto dell'appartamen to venduto ai La Falce condizionato al pagamento della somma

di lire 200 milioni da effettuare entro i tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Non essendo detta somma stata ver

sata, né depositata nei modi di legge i La Falce chiedevano che

il Conticello venisse dichiarato decaduto dal diritto al trasferi

mento dell'immobile. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva

il Conticello assumendo di avere tempestivamente offerto ex art.

1208 c.c. la somma prevista che era stata, però, rifiutata dai

La Falce. Chiedeva in via riconvenzionale i danni conseguenti alla costituzione di ipoteca sull'immobile, oltre il rimborso dei

canoni locativi. Con sentenza del 31 luglio 1993 il Tribunale

di Catania accoglieva la domanda proposta sul rilievo che poi ché al rifiuto dell'offerta non erano seguiti il deposito delle som

me e la relativa convalida, l'agenzia convenuta nella persona del Conticello non aveva diritto al trasferimento, stante il man

cato avverarsi della condizione prevista in sentenza. Rigettava la riconvenzionale. Proponeva appello il Conticello chiedendo

il rigetto delle domande avanzate dai La Falce, in subordine

non dovuta la somma di lire 200 milioni fino alla annotazione

della cancellazione dell'ipoteca. Resistevano gli appellati La Falce.

La Corte di appello di Catania con sentenza del 4 dicembre

1995 compensava le spese per la metà con riferimento ad en

trambi i gradi confermando nel resto l'impugnata decisione. Os

servava, tra l'altro, la corte che a parte la considerazione che

quando per la conservazione di un diritto è previsto il compi mento di una data attività in un tempo determinato ricorre una

ipotesi di decadenza, in concreto non può tuttavia prescindersi dal contenuto della prima pronuncia (1993/85), che ha ricono

sciuto il diritto di riscatto, nella quale è subordinato l'effetto

traslativo al pagamento in favore dei La Falce del prezzo di

lire 200 milioni entro tre mesi dal passaggio in giudicato della

sentenza, ciò ai sensi dell'art. 39 1. 392/78. Non può, pertanto, sostenersi che la norma applicata non preveda la sanzione della

decadenza, né può sostenersi che l'offerta di pagamento preclu da il verificarsi della decadenza, in quanto la semplice offerta

non può ritenersi equivalente a quel pagamento a cui è subordi

nato l'effetto traslativo. Né è giustificante l'asserito rifiuto del

pagamento e ciò perché il Conticello, in tale caso, avrebbe do

vuto effettuare il deposito della somma e richiedere la convali

da. I secondi giudici, da ultimo, affermavano che la circostanza

che i La Falce avessero consentito l'ipoteca sull'immobile non

legittimava il titolare dell'agenzia Giorgi Conticello a sospende re il pagamento fino alla cancellazione dell'ipoteca; inoltre, già

prima della citazione era stata autorizzata la cancellazione da

parte del creditore. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso

per cassazione il Conticello, quale titolare dell'agenzia Giorgi,

affidandolo a quattro motivi sostenuti da memoria. Hanno re

sistito con controricorso i La Falce.

Motivi della decisione. — Con il primo mezzo d'impugnazio ne il Conticello, denunziata la violazione degli art. 39 1. 392/78,

2909 c.c., nonché l'insufficiente motivazione della sentenza con

riferimento, rispettivamente, ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., censura la sentenza della corte territoriale per avere ritenuto

che il mancato pagamento del prezzo nel termine di tre mesi

di cui all'ultimo comma del citato art. 39, come stabilito dalla

sentenza del Tribunale di Catania 1993/85 che aveva disposto il retratto, comportasse decadenza dal diritto di riscatto verten

dosi in tema di condizione sospensiva dell'effetto traslativo per

cui il mancato avverarsi della condizione avrebbe precluso al

Conticello l'esercizio dello ius retrahendi. La censura è fondata.

Nel caso di mancato pagamento del prezzo nel termine previsto

dalla legge da parte del conduttore di immobile urbano destina

to ad uso non abitativo è controverso se tale evento produca

effetti sul riscatto o, al contrario, produca unicamente conse

guenze che sono proprie dell'inadempimento delle obbligazioni

non incidendo, pertanto, sul diritto di proprietà del retraente

già avvenuto o per dichiarazione del legittimato interessato o

per effetto del provvedimento del giudice. La giurisprudenza

di questa corte ha, ora, sul punto, affermato che in tema di

riscatto di immobili urbani per uso abitativo disciplinato dal

l'art. 39 1. 392/78, il mancato pagamento del prezzo nel previ

(l Foro Italiano — 1999.

sto termine di tre mesi (che ha natura dilatoria) dalla sentenza

che ha accolto la domanda di riscatto non comporta, in man

canza di un'espressa previsione, decadenza dal diritto legittima mente esercitato e giudizialmente riconosciuto, né condiziona

gli effetti della sentenza, ma concreta solo un inadempimento

dell'obbligazione pecuniaria del retraente, dal quale può deriva

re il diritto del retrattato all'adempimento coattivo ed al risarci

mento del danno ex art. 1224 c.c., ma non quello di chiedere

la risoluzione del rapporto che è rimedio non esperibile per le

obbligazioni nascenti dalla legge quale è quella del pagamento del prezzo in conseguenza dell'esercizio del diritto potestativo

spettante al retraente (Cass. 4535/92, Foro it., 1993, I, 166). La tesi seguita dalla giurisprudenza di legittimità e dalla quale non vi è motivo di dissentire, importa, quindi, come conseguen

za, che l'eventuale inadempienza del conduttore nel pagamento del prezzo non produce alcun effetto sul già avvenuto acquisto del diritto di proprietà da parte del conduttore retraente, ciò

trovando, peraltro, conferma nella legislazione vigente in tema

di locazione di immobili urbani nella quale non è stata ripro dotta la disposizione che in tema di prelazione agraria fa, inve

ce, dipendere il trasferimento del diritto dall'avvenuto versa

mento del prezzo (sul punto, art. 8 1. 590/65, come interpretato in modo autentico dalla 1. 2/79). D'altro canto, non può rite

nersi che l'inadempimento del conduttore possa integrare una

causa di decadenza, in quanto le disposizioni che prevedono cause di decadenza sono tassativamente elencate e non può, di

conseguenza, tale istituto trovare applicazione oltre i casi rego lati dal legislatore. Deve, quindi, affermarsi in via conclusiva

che l'esercizio del diritto di riscatto regolato dall'art. 39 1. 392/78

è validamente esercitato se vi siano le condizioni di cui al pre detto articolo. Tale diritto potestativo, qualora esercitato, ha,

come conseguenza, l'acquisto della proprietà del bene in capo al retraente che deve corrispondere il prezzo al retrattato acqui rente nei termini fissati dalla legge. Per il caso di inosservanza

di tale termine non vi è, tuttavia, decadenza da un diritto rico

nosciuto giudizialmente, il che importa, come corollario, che

il termine fissato dalla legge per il pagamento del prezzo costi

tuisce unicamente un termine dilatorio per l'adempimento che, se non osservato, ripetesi, non ha alcuna incidenza sul già avve

nuto trasferimento del diritto di proprietà per effetto della sen

tenza (costitutiva o dichiarativa) ma fa unicamente sorgere in

favore dell'acquirente retrattato il diritto a richiedere al condut

tore l'adempimento coattivo della obbligazione con l'eventuale

risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'adempimento stesso (art. 1224 c.c.). Nella motivazione della sentenza impu

gnata la corte etnea ha rilevato che il mancato pagamento del

prezzo da parte del conduttore retraente entro il termine fissato

comportasse decadenza dal diritto di riscatto. In tale modo ar

gomentando, la corte distrettuale non ha operato corretta appli cazione della giurisprudenza di legittimità non tenendo, in defi

nitiva, conto che la sentenza del tribunale 1993/85 ha accertato

che il diritto di riscatto è stato esercitato nei modi di legge, onde il mancato pagamento della somma nel termine (dilatorio) indicato non può in alcun modo incidere sul già avvenuto tra

sferimento di proprietà e che non vi può essere, quindi, deca

denza da un diritto già accertato in via giudiziaria, ma unica

mente diritto all'adempimento coattivo dell'obbligazione al quale il conduttore si è sottratto. La sentenza impugnata va, pertan

to, cassata sul punto con il conseguente rinvio della causa ad

altro giudice, che si indica in dispositivo, che tenendo presente le ragioni che hanno determinato l'annullamento della pronun

zia, sulla base dei rilievi esposti, si adeguerà all'enunciato prin

cipio di diritto.

This content downloaded from 195.78.108.60 on Tue, 24 Jun 2014 20:17:34 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended