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Sezione III civile; sentenza 6 aprile 1961, n. 720; Pres. Mastrapasqua P., Est. La Farina, P. M....

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Sezione III civile; sentenza 6 aprile 1961, n. 720; Pres. Mastrapasqua P., Est. La Farina, P. M. Maccarone (concl. conf.); Marra (Avv. Baldassarri) c. Agostinelli (Avv. Boliva) Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 4 (1961), pp. 585/586-587/588 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23151024 . Accessed: 25/06/2014 04:15 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.245 on Wed, 25 Jun 2014 04:15:57 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione III civile; sentenza 6 aprile 1961, n. 720; Pres. Mastrapasqua P., Est. La Farina, P. M. Maccarone (concl. conf.); Marra (Avv. Baldassarri) c. Agostinelli (Avv. Boliva)

Sezione III civile; sentenza 6 aprile 1961, n. 720; Pres. Mastrapasqua P., Est. La Farina, P. M.Maccarone (concl. conf.); Marra (Avv. Baldassarri) c. Agostinelli (Avv. Boliva)Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 4 (1961), pp. 585/586-587/588Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151024 .

Accessed: 25/06/2014 04:15

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585 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 586

più oneroso di una derivazione attuata mediante una con

duttura sotterranea ; in secondo luogo l'anzidetta osserva

zione sarebbe in ogni caso irrilevante, giacche, una volta

accertato che le due servitù hanno un contenuto ed una

natura diversi, non è nemmeno ipotizzabile che l'una possa

comprendere l'altra.

La sentenza non può, pertanto, sfuggire alla cassazione

e la corte di rinvio dovrà nuovamente decidere la causa, uniformandosi ai suesposti principi.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SDPREMÌ DI CASSAZIONE.

Sezione III civile ; sentenza 6 aprile 1961, n. 720 ; Pres.

Mastrapasqua P., Est. La Farina, P. M. Maccarone

(conci, conf.) ; Marra (Avv. Baldassarri) c. Agosti nelli (Avv. Boliva).

(Regolamento di competenza avverso Trib. Roma 21 aprile 1960)

Competenza e giurisdizione in materia civile — Va

lore — Domanda generica di risarcimento danni — Eccezione d'incompetenza del convenuto — De

terminazione della somma richiesta in comparsa conclusionale — Effetti — Fattispecie (Cod. proc.

civ., art. 9, 10, 14).

Proposta domanda generica; di risarcimento di danni dinanzi

al tribunale e contestatasi dal convenuto la competenza ratione valoris in forza del 2° comma dell'art. 14 cod.

proc. civ., il tribunale non può basare la declaratoria di

incompetenza sulla richiesta, contenuta nella comparsa conclusionale detrattore, di un risarcimento in misura

inferiore al limite massimo della competenza pretoria. (1)

(1) Non constano precedenti specifici in termini. La moti

vazione della sentenza contiene alcune affermazioni relative all'in

terpretazione dell'art. 14 cod. proc. civ., che così possono rias

sumersi :

а) Si rileva innanzitutto come il detto articolo costituisca

una deroga al principio generale contenuto nell'art. 38, 2° comma, codice di rito, sancendosi infatti in esso che l'incompetenza per valore nelle cause relative a beni mobili ed a somme di denaro, di cui non sia stato precisato l'esatto ammontare, può essere rile

vata solo nella prima risposta e con adeguata motivazione ; in

difetto di ciò, si afferma, la competenza viene a radicarsi nel

giudice adito. In senso conforme si sono pronunziate Cass. 19 novembre

1959, n. 3408, Foro it., Rep. 1959, voce Competenza civ., n. 311 ; 19 ottobre 1956, n. 3759, id., Rep. 1956, voce cit., n. 359 ; questa ultima sentenza sottolinea la necéssità di una contestazione

specifica, richiesta anche da Cass. 2 settembre 1960, n. 2414,

id., Mass., 530 ; 14 marzo 1958, n. 851, id., Rep. 1958, voce cit., n. 207 ; 19 giugno 1957, n. 2338, id., Rep. 1957, voce cit., n. 183.

Ancora recentemente si è posto in rilievo come, secondo i

principi generali, neppure le eventuali modifiche al contenuto

della domanda portate dall'attore nel corso del giudizio, effet

tuate allo scopo di superare l'eccezione di incompetenza solle

vata dal convenuto possano avere alcuna influenza sulla deter

minazione della competenza effettuata in base alla somma indi

cata in citazione. Così Cass. 4 agosto 1960, n. 2288, id., Mass., 500 ; 2 settembre 1960, n. 2415, ibid., 530 ; 30 luglio 1958, n.

2769, id., Rep. 1958, voce cit., n. 214 ; 19 ottobre 1957, n. 3965,

id., Rep. 1957, voce cit., n. 184. Ove invece manchi l'indicazione iniziale della somma ri

chiesta (si trattava nella specie di azione per risarcimento danni), è ammissibile, nonostante la presunzione di cui all'art. 14 cod.

proc. civ., una successiva determinazione da parte dell'attore,

sulla base degli accertamenti effettuati nel corso del giudizio, in somma eccedente la competenza del giudice adito, ed è am

missibile di conseguenza la richiesta da parte dell'attore di dichia

razione d'incompetenza del giudice adito. In argomento, con

sulta in dottrina Satta, Commentario, I, pag. 105, sub art. 14, che ricorda le più importanti decisioni in argomento della Su

prema corte.

б) Una seconda deroga, si afferma poi, è portata dal

l'articolo al principio generale, in ordine alla cognizione sulla

competenza provocata dalla tempestiva contestazione del con

La Corte, eoe. — Con il primo motivo del ricorso si as

sume che erroneamente il Tribunale avrebbe declinato la

propria competenza per il titolo del valore a favore del

Pretore. Si deduce, a questo riguardo, la violazione del

l'art. 10 cod. proc. civ., in relazione agli art. 9 e 14 dello

stesso codice, in quanto, non avendo l'attuale ricorrente

specificato nell'atto di citazione la somma oggetto della

domanda, doveva presumersi che la stessa rientrasse nella

competenza del giudice adito, nè tale presunzione era

venuta meno a seguito della contestazione del valore del

convenuto, giacché il Giudice istruttore aveva ritenuto

tale contestazione immotivata, e, comunque, infondata

in base all'esame degli elementi precostituiti. Si osserva, d'altra parte, che la successiva precisazione della somma, fatta nella comparsa conclusionale, non valeva a fare

degradare la competenza, spostandola a favore del giudice inferiore.

Il motivo è sostanzialmente fondato. A norma dell'art.

14, 1° comma, cod. proc. civ. nelle cause relative a somma

di denaro (quale che sia il titolo per cui queste siano ri

chieste) il valore si determina in base alla somma indicata

dall'attore, e, in mancanza di tale indicazione, la causa si

presume di competenza del giudice adito. Il 2° comma

dello stesso articolo prevede che il convenuto possa con

testare, ma soltanto nella prima fase, il valore come sopra

presunto, e che in tal caso il giudice debba decidere, ai

soli fini della competenza, in base a quanto risulta dagli atti e senza apposita istruzione. Pertanto, in deroga al

principio generale (art. 38, 2° comma, cod. proc. civ.),

per cui l'incompetenza per valore potrebbe essere rilevata

anche d'ufficio in ogni momento del giudizio di primo

grado, la contestazione, se non formulata tempestivamente nella prima risposta, o se non formulata con adeguata

motivazione, rende irrevocabile la fissazione della compe

tenza, che per il 1° comma è indicata solo in via presun tiva nel giudice adito. In deroga, poi, all'altro principio

venuto ; la decisione relativa può infatti basarsi solo su quanto

già risulti dagli atti, escludendosi l'assunzione di mezzi istruttori

o un esame delle prove precostituite, che vada al di là della sem

plice delibazione. In argomento, si consultino in conformità

Cass. 15 aprile 1955, n. 1055, Foro it., Rep. 1955, voce cit., n. 259 ; 4 aprile 1955, n. 1037, ibid,., n. 262 ; 26 maggio 1953, n. 1557, id., Rep. 1953, voce cit., nn. 261, 262 ; 30 aprile 1953, n. 1233, ibid., nn. 263, 264 ; 17 maggio 1950, n. 1281, id., Rep. 1950, voce cit., n. 179 ; 11 agosto 1943, n. 2183, id., Rep. 1943

45, voce cit., n. 131 ; 12 novembre 1942, n. 2649, id., Rep. 1942, voce cit., n. 155. Afferma l'eccezionalità della disposizione del

l'art. 14 cod. proc. civ. relativa alla sommarietà dell'istruzione

ai fini della decisione sulla competenza Cass. 14 luglio 1943, n. 1821, id., Rep. 1943-45, voce cit., n. 125.

Sui rilievi svolti dalla annotata sentenza in ordine all'appli cazione pratica dei principi relativi all'esame della competenza provocato dalla contestazione del convenuto e alla decisione

relativa nei giudizi dinanzi ai giudici collegiali, non constano

precedenti giurisprudenziali specifici. In dottrina, si consultino in argomento Andrioli, Com

mento, Is, pag. 80 e 81, sub art. 14 ; Satta, op. loc. cit., pàg. 107.

e) Azioni personali relative a somme di denaro sono

anche quelle in cui si chieda dall'attore una condanna generica al risarcimento dei danni, con riserva di liquidazione in separato giudizio : non si tratta dunque in tal caso di causa di valore

indeterminabile, Aevoluta alla competenza del tribunale. In

tal senso si veda anche Cass. 25 gennaio 1957, n. 253, Foro il

Rep. 1957, voce cit., n. 131. Per una definizione del concetto

di càusa di valore indeterminabile, si consultino ancora Cass.

8 settembre 1958, n. 2969, id., Rep. 1958, voce cit., n. 178 ; 12 luglio 1956, id., Rep. 1956, voce cit., n. 187 ; 16 giugno 1956, n. 2128, ibid., n. 185 ; 4 ottobre 1955, n. 2801, id., Rep. 1955, voce cit., n. 175, che escludono rientrare in tale ambito tutte

quelle cause in cui il valore, pur indeterminato e di difficile

valutazione, possa tuttavia accertarsi mediante conversione in

denaro del diritto per il quale si agisce. Anche secondo App. Trieste 3 febbraio 1956 (id., Rep. 1956, voce cit., n. 236) la do

manda di risarcimento danni, proposta senza indicazione del

valore, s'intende rientrare nella competenza del giudice adito.

Secondo Trib. Roma 22 giugno 1957, id., Rep. 1958, voce cit., n. 213, la competenza rimane radicata in tal caso anche in ordine

al quantum, ma solo ove non intervengano fatti nuovi tali da

far superare il limite di valore ai fini della competenza.

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587 PARTE PRIMA 588

generale ohe ammette la possibilità di apposita istruzione, anche ai soli fini di risolvere la questione pregiudiziale attinente alla competenza, la cognizione sulla competenza provocata dalla tempestiva contestazione del convenuto, è sommaria, nel senso che non possono essere assunti mezzi

istruttori, e che le prove precostituite debbono essere sol tanto delibate. Questi speciali criteri di determinazione della competenza per valore si applicano, secondo la opi nione dominante in dottrina e in giurisprudenza, non sol tanto alle domande tendenti congiuntamente all'accerta

mento, alla liquidazione e alla condanna rispetto ad ob

bligazioni aventi per oggetto somme di denaro, ma anche alle domande in cui l'attore si limiti a chiedere la condanna

generica, all'aw, con riserva di chiedere in separato giu dizio la liquidazione e la condanna specifica al pagamento di una somma di denaro. Si ritiene, infatti, che anche in tal caso si tratti di azioni personali relative a somme di

denaro, ciò in contrapposto all'opinione, di cui è traccia nella requisitoria del P. m., secondo cui dette cause do vrebbero ritenersi tutte di valore indeterminabile, e devo

lute, come tali (art. 2, 2° comma, cod. proc. civ.), in ogni caso, alla competenza del tribunale.

Ammesso, quindi, che, come ritenuto dal Tribunale, il

Marra, nel richiedere in citazione la condanna dell'Agosti nelli al risarcimento dei danni tutti subiti, avesse inteso limitare la domanda alla condanna generica, bene il con venuto aveva il potere, da lui tempestivamente esercitato, di contestare il valore presuntivamente eccedente la com

petenza del Pretore, e, correlativamente, l'organo giurisdi zionale aveva l'onere di determinare ai fini della compe tenza detto valore, soltanto in base agli atti e senza ap posita istruzione.

È innegabile, peraltro, che sorga qualche difficoltà

interpretativa circa il modo di concreta applicazione di tali norme nei giudizi collegiali. Fermo che se, per effetto di

quell'esame delibatorio, emerga l'incompetenza del giudice adito, la pronuncia relativa deve essere data con sentenza dal collegio, si afferma da taluni che, invece, il giudice istruttore possa e debba (come è avvenuto nella specie) dichiarare in linea preliminare con ordinanza l'infondatezza

dell'eccezione, nel quale caso il problema della compe tenza non potrebbe essere successivamente ripreso in esame dal collegio, nè formare materia di ricorso per regolamento di competenza al Supremo collegio (o, secondo i casi, di

ricorso ordinario per motivi attinenti alla competenza). Da altri si afferma invece, e sembra con migliore aderenza ai principi, che, ove la questione non sia stata devoluta immediatamente al collegio per essere decisa con sentenza,

l'opinione dell'istruttore possa e debba essere controllata dal collegio in sede di decisione del merito, e che la sentenza del collegio su questo punto sia suscettibile di controllo da parte della Cassazione ; salvo, poi, vedere se il collegio (e quindi, successivamente, la Suprema corte)T debbano controllare e rinnovare il giudizio delibatorio sulla sola base degli elementi estrinseci e precostituiti che l'istrut tore aveva potuto tenere presente (come sembra più orto dosso a limitare l'ambito dell'incidente di competenza e a mantenere incardinata, per quanto possibile, la competenza presso il giudice adito) ; o se, invece, possano e"debbano anche tenere conto degli ulteriori elementi successiva mente acquisiti nel corso dell'istruttoria della causa ai fini del merito. '

Comunque, nella specie, tali difficoltà interpretative non venivano in considerazione, giacché la sentenza del Tribunale sembra ritenere pacifico che al momento in cui il Giudice istruttore prendeva in esame l'eccezione di

incompetenza non risultassero elementi precostituiti tali da fare ritenere fondata l'eccezione stessa ; nè, d'altra

parte, il Tribunale ha basato affatto la propria declaratoria

d'incompetenza su eventuali emergenze della istruttoria di merito, le ragioni della dichiarazione d'incompetenza per valore il Tribunale le ha tratte, invece, esclusivamente dalla circostanza che nella comparsa conclusionale per il

collegio il Marra aveva precisato per la prima volta nella misura di lire 237.065 la somma da lui pretesa.

Ora, una tale decisione è sicuramente errata sotto un

duplice riflesso. In primo luogo, la determinazione e preci sazione della somma fatta per la prima volta dall'attore nella comparsa conclusionale per il Collegio, successiva

mente, cioè, alla precisazione delle conclusioni per il Col

legio stesso, avvenuta avanti al Giudice istruttore, appariva irrituale e tardiva.

È, infatti, noto, e risulta dalla piena interpretazione dottrinale e giurisprudenziale dell'art. 190, 2° comma, cod.

proc. civ., che con la precisazione delle conclusioni per il

collegio le domande delle parti rimangono inalterabilmente fissate nei loro limiti oggettivi, potendo nelle comparse conclusionali essere semplicemente svolte ed illustrate dette domande, contenute in comparsa, che tendono a modificare la situazione ormai così cristallizzata. In se condo luogo, tale precisazione nella specie era stata for mulata in modo da non implicare affatto rinuncia ad ogni pretesa di somma superiore alle lire 250.000. Ed invero, lo stesso attore aveva nella comparsa conclusionale messo in evidenza che la precisazione dei danni reclamati in lire 237.065 era puramente indicativa, in quanto egli si rimet teva al Collegio, ove questo avesse ritenuto, in base alle risultanze processuali, che l'entità dei danni patiti fosse

maggiore, e che quindi maggiore somma dovesse essere

assegnata a titolo di risarcimento.

Queste considerazioni, di carattere assorbente, permet tono di non attardarsi sul nucleo principale della censura

prospettata al Supremo collegio, che cioè, la decisione del Tribunale di Roma avrebbe violato il principio per cui i mutamenti della domanda intervenuti successivamente alla instaurazione del giudizio nel senso di riduzione quan titativa della stessa, anche se a seguito, di eccezione di

incompetenza da parte del convenuto non valgono a spo stare la competenza a favore del giudice inferiore. Appare inutile il problema se tale principio sia applicabile nella

ipotesi di precisazione successiva entro i limiti della com

petenza inferiore della somma richiesta originariamente in citazione in misura indeterminata, e quindi, presuntiva mente (art. 14, 1° comma) oltre il limite minimo di compe tenza per valore del giudice adito. Così pure, è superfluo indagare se i dati del problema vengano influenzati dalla circostanza che (come è avvenuto nella specie) tale preci sazione derivi dall'invito rivolto dal convenuto all'attore ad estendere la domanda dall'are al quantum. Resta, in

fatti, fermo che, quale che sia la soluzione predetta, non

potrebbe avere alcuna efficacia se intervenuta per la prima volta nella comparsa conclusionale per il collegio.

Devesi. pertanto, in accoglimento del primo motivo

della istanza, dichiarare la competenza per valore del Tri bunale a decidere sulla controversia in oggetto. Tale pro nuncia assorbe, ovviamente il secondo motivo del ricorso, con il quale si deduce la erronea designazione, da parte del Tribunale, del pretore territorialmente competente (quello di Roma), mentre l'incidente sarebbe avvenuto nel terri torio del mandamento di Castelnuovo di Porto.

Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile, sentenza 23 marzo 1961, n. 658 ; Pres. Torrente P., Est. Bianchi d'Espinosa, P. M. Pedace

(conci, conf.) ; Cornetta (Avv. Lanzavecchia, Mon

tesano) c. Gallazzi e Pellegatta (Avv. Fornario), Banca Alto Milanese (Avv. Allorio, Carboni, Mar

cora), Soc. Conciaria Valle Olona e Cornelia (Avv. Bartoli, Molle), Fall. Società Calzaturificio Anny.

(Conferma App. Milano 24 aprile 1959)

Cassazione in materia civile — Parte totalmente vittoriosa — Domanda di correzione della moti vazione —- Ricorso incidentale — Inammissibi lità (Cod. proc. civ., art. 371, 384).

Fallimento — Creditori di massa Azione surro

gatoria — Inammissibilità (Cod. civ., art. 2900 ;

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