Sezione III civile; sentenza 6 aprile 1961, n. 720; Pres. Mastrapasqua P., Est. La Farina, P. M.Maccarone (concl. conf.); Marra (Avv. Baldassarri) c. Agostinelli (Avv. Boliva)Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 4 (1961), pp. 585/586-587/588Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151024 .
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585 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 586
più oneroso di una derivazione attuata mediante una con
duttura sotterranea ; in secondo luogo l'anzidetta osserva
zione sarebbe in ogni caso irrilevante, giacche, una volta
accertato che le due servitù hanno un contenuto ed una
natura diversi, non è nemmeno ipotizzabile che l'una possa
comprendere l'altra.
La sentenza non può, pertanto, sfuggire alla cassazione
e la corte di rinvio dovrà nuovamente decidere la causa, uniformandosi ai suesposti principi.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SDPREMÌ DI CASSAZIONE.
Sezione III civile ; sentenza 6 aprile 1961, n. 720 ; Pres.
Mastrapasqua P., Est. La Farina, P. M. Maccarone
(conci, conf.) ; Marra (Avv. Baldassarri) c. Agosti nelli (Avv. Boliva).
(Regolamento di competenza avverso Trib. Roma 21 aprile 1960)
Competenza e giurisdizione in materia civile — Va
lore — Domanda generica di risarcimento danni — Eccezione d'incompetenza del convenuto — De
terminazione della somma richiesta in comparsa conclusionale — Effetti — Fattispecie (Cod. proc.
civ., art. 9, 10, 14).
Proposta domanda generica; di risarcimento di danni dinanzi
al tribunale e contestatasi dal convenuto la competenza ratione valoris in forza del 2° comma dell'art. 14 cod.
proc. civ., il tribunale non può basare la declaratoria di
incompetenza sulla richiesta, contenuta nella comparsa conclusionale detrattore, di un risarcimento in misura
inferiore al limite massimo della competenza pretoria. (1)
(1) Non constano precedenti specifici in termini. La moti
vazione della sentenza contiene alcune affermazioni relative all'in
terpretazione dell'art. 14 cod. proc. civ., che così possono rias
sumersi :
а) Si rileva innanzitutto come il detto articolo costituisca
una deroga al principio generale contenuto nell'art. 38, 2° comma, codice di rito, sancendosi infatti in esso che l'incompetenza per valore nelle cause relative a beni mobili ed a somme di denaro, di cui non sia stato precisato l'esatto ammontare, può essere rile
vata solo nella prima risposta e con adeguata motivazione ; in
difetto di ciò, si afferma, la competenza viene a radicarsi nel
giudice adito. In senso conforme si sono pronunziate Cass. 19 novembre
1959, n. 3408, Foro it., Rep. 1959, voce Competenza civ., n. 311 ; 19 ottobre 1956, n. 3759, id., Rep. 1956, voce cit., n. 359 ; questa ultima sentenza sottolinea la necéssità di una contestazione
specifica, richiesta anche da Cass. 2 settembre 1960, n. 2414,
id., Mass., 530 ; 14 marzo 1958, n. 851, id., Rep. 1958, voce cit., n. 207 ; 19 giugno 1957, n. 2338, id., Rep. 1957, voce cit., n. 183.
Ancora recentemente si è posto in rilievo come, secondo i
principi generali, neppure le eventuali modifiche al contenuto
della domanda portate dall'attore nel corso del giudizio, effet
tuate allo scopo di superare l'eccezione di incompetenza solle
vata dal convenuto possano avere alcuna influenza sulla deter
minazione della competenza effettuata in base alla somma indi
cata in citazione. Così Cass. 4 agosto 1960, n. 2288, id., Mass., 500 ; 2 settembre 1960, n. 2415, ibid., 530 ; 30 luglio 1958, n.
2769, id., Rep. 1958, voce cit., n. 214 ; 19 ottobre 1957, n. 3965,
id., Rep. 1957, voce cit., n. 184. Ove invece manchi l'indicazione iniziale della somma ri
chiesta (si trattava nella specie di azione per risarcimento danni), è ammissibile, nonostante la presunzione di cui all'art. 14 cod.
proc. civ., una successiva determinazione da parte dell'attore,
sulla base degli accertamenti effettuati nel corso del giudizio, in somma eccedente la competenza del giudice adito, ed è am
missibile di conseguenza la richiesta da parte dell'attore di dichia
razione d'incompetenza del giudice adito. In argomento, con
sulta in dottrina Satta, Commentario, I, pag. 105, sub art. 14, che ricorda le più importanti decisioni in argomento della Su
prema corte.
б) Una seconda deroga, si afferma poi, è portata dal
l'articolo al principio generale, in ordine alla cognizione sulla
competenza provocata dalla tempestiva contestazione del con
La Corte, eoe. — Con il primo motivo del ricorso si as
sume che erroneamente il Tribunale avrebbe declinato la
propria competenza per il titolo del valore a favore del
Pretore. Si deduce, a questo riguardo, la violazione del
l'art. 10 cod. proc. civ., in relazione agli art. 9 e 14 dello
stesso codice, in quanto, non avendo l'attuale ricorrente
specificato nell'atto di citazione la somma oggetto della
domanda, doveva presumersi che la stessa rientrasse nella
competenza del giudice adito, nè tale presunzione era
venuta meno a seguito della contestazione del valore del
convenuto, giacché il Giudice istruttore aveva ritenuto
tale contestazione immotivata, e, comunque, infondata
in base all'esame degli elementi precostituiti. Si osserva, d'altra parte, che la successiva precisazione della somma, fatta nella comparsa conclusionale, non valeva a fare
degradare la competenza, spostandola a favore del giudice inferiore.
Il motivo è sostanzialmente fondato. A norma dell'art.
14, 1° comma, cod. proc. civ. nelle cause relative a somma
di denaro (quale che sia il titolo per cui queste siano ri
chieste) il valore si determina in base alla somma indicata
dall'attore, e, in mancanza di tale indicazione, la causa si
presume di competenza del giudice adito. Il 2° comma
dello stesso articolo prevede che il convenuto possa con
testare, ma soltanto nella prima fase, il valore come sopra
presunto, e che in tal caso il giudice debba decidere, ai
soli fini della competenza, in base a quanto risulta dagli atti e senza apposita istruzione. Pertanto, in deroga al
principio generale (art. 38, 2° comma, cod. proc. civ.),
per cui l'incompetenza per valore potrebbe essere rilevata
anche d'ufficio in ogni momento del giudizio di primo
grado, la contestazione, se non formulata tempestivamente nella prima risposta, o se non formulata con adeguata
motivazione, rende irrevocabile la fissazione della compe
tenza, che per il 1° comma è indicata solo in via presun tiva nel giudice adito. In deroga, poi, all'altro principio
venuto ; la decisione relativa può infatti basarsi solo su quanto
già risulti dagli atti, escludendosi l'assunzione di mezzi istruttori
o un esame delle prove precostituite, che vada al di là della sem
plice delibazione. In argomento, si consultino in conformità
Cass. 15 aprile 1955, n. 1055, Foro it., Rep. 1955, voce cit., n. 259 ; 4 aprile 1955, n. 1037, ibid,., n. 262 ; 26 maggio 1953, n. 1557, id., Rep. 1953, voce cit., nn. 261, 262 ; 30 aprile 1953, n. 1233, ibid., nn. 263, 264 ; 17 maggio 1950, n. 1281, id., Rep. 1950, voce cit., n. 179 ; 11 agosto 1943, n. 2183, id., Rep. 1943
45, voce cit., n. 131 ; 12 novembre 1942, n. 2649, id., Rep. 1942, voce cit., n. 155. Afferma l'eccezionalità della disposizione del
l'art. 14 cod. proc. civ. relativa alla sommarietà dell'istruzione
ai fini della decisione sulla competenza Cass. 14 luglio 1943, n. 1821, id., Rep. 1943-45, voce cit., n. 125.
Sui rilievi svolti dalla annotata sentenza in ordine all'appli cazione pratica dei principi relativi all'esame della competenza provocato dalla contestazione del convenuto e alla decisione
relativa nei giudizi dinanzi ai giudici collegiali, non constano
precedenti giurisprudenziali specifici. In dottrina, si consultino in argomento Andrioli, Com
mento, Is, pag. 80 e 81, sub art. 14 ; Satta, op. loc. cit., pàg. 107.
e) Azioni personali relative a somme di denaro sono
anche quelle in cui si chieda dall'attore una condanna generica al risarcimento dei danni, con riserva di liquidazione in separato giudizio : non si tratta dunque in tal caso di causa di valore
indeterminabile, Aevoluta alla competenza del tribunale. In
tal senso si veda anche Cass. 25 gennaio 1957, n. 253, Foro il
Rep. 1957, voce cit., n. 131. Per una definizione del concetto
di càusa di valore indeterminabile, si consultino ancora Cass.
8 settembre 1958, n. 2969, id., Rep. 1958, voce cit., n. 178 ; 12 luglio 1956, id., Rep. 1956, voce cit., n. 187 ; 16 giugno 1956, n. 2128, ibid., n. 185 ; 4 ottobre 1955, n. 2801, id., Rep. 1955, voce cit., n. 175, che escludono rientrare in tale ambito tutte
quelle cause in cui il valore, pur indeterminato e di difficile
valutazione, possa tuttavia accertarsi mediante conversione in
denaro del diritto per il quale si agisce. Anche secondo App. Trieste 3 febbraio 1956 (id., Rep. 1956, voce cit., n. 236) la do
manda di risarcimento danni, proposta senza indicazione del
valore, s'intende rientrare nella competenza del giudice adito.
Secondo Trib. Roma 22 giugno 1957, id., Rep. 1958, voce cit., n. 213, la competenza rimane radicata in tal caso anche in ordine
al quantum, ma solo ove non intervengano fatti nuovi tali da
far superare il limite di valore ai fini della competenza.
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587 PARTE PRIMA 588
generale ohe ammette la possibilità di apposita istruzione, anche ai soli fini di risolvere la questione pregiudiziale attinente alla competenza, la cognizione sulla competenza provocata dalla tempestiva contestazione del convenuto, è sommaria, nel senso che non possono essere assunti mezzi
istruttori, e che le prove precostituite debbono essere sol tanto delibate. Questi speciali criteri di determinazione della competenza per valore si applicano, secondo la opi nione dominante in dottrina e in giurisprudenza, non sol tanto alle domande tendenti congiuntamente all'accerta
mento, alla liquidazione e alla condanna rispetto ad ob
bligazioni aventi per oggetto somme di denaro, ma anche alle domande in cui l'attore si limiti a chiedere la condanna
generica, all'aw, con riserva di chiedere in separato giu dizio la liquidazione e la condanna specifica al pagamento di una somma di denaro. Si ritiene, infatti, che anche in tal caso si tratti di azioni personali relative a somme di
denaro, ciò in contrapposto all'opinione, di cui è traccia nella requisitoria del P. m., secondo cui dette cause do vrebbero ritenersi tutte di valore indeterminabile, e devo
lute, come tali (art. 2, 2° comma, cod. proc. civ.), in ogni caso, alla competenza del tribunale.
Ammesso, quindi, che, come ritenuto dal Tribunale, il
Marra, nel richiedere in citazione la condanna dell'Agosti nelli al risarcimento dei danni tutti subiti, avesse inteso limitare la domanda alla condanna generica, bene il con venuto aveva il potere, da lui tempestivamente esercitato, di contestare il valore presuntivamente eccedente la com
petenza del Pretore, e, correlativamente, l'organo giurisdi zionale aveva l'onere di determinare ai fini della compe tenza detto valore, soltanto in base agli atti e senza ap posita istruzione.
È innegabile, peraltro, che sorga qualche difficoltà
interpretativa circa il modo di concreta applicazione di tali norme nei giudizi collegiali. Fermo che se, per effetto di
quell'esame delibatorio, emerga l'incompetenza del giudice adito, la pronuncia relativa deve essere data con sentenza dal collegio, si afferma da taluni che, invece, il giudice istruttore possa e debba (come è avvenuto nella specie) dichiarare in linea preliminare con ordinanza l'infondatezza
dell'eccezione, nel quale caso il problema della compe tenza non potrebbe essere successivamente ripreso in esame dal collegio, nè formare materia di ricorso per regolamento di competenza al Supremo collegio (o, secondo i casi, di
ricorso ordinario per motivi attinenti alla competenza). Da altri si afferma invece, e sembra con migliore aderenza ai principi, che, ove la questione non sia stata devoluta immediatamente al collegio per essere decisa con sentenza,
l'opinione dell'istruttore possa e debba essere controllata dal collegio in sede di decisione del merito, e che la sentenza del collegio su questo punto sia suscettibile di controllo da parte della Cassazione ; salvo, poi, vedere se il collegio (e quindi, successivamente, la Suprema corte)T debbano controllare e rinnovare il giudizio delibatorio sulla sola base degli elementi estrinseci e precostituiti che l'istrut tore aveva potuto tenere presente (come sembra più orto dosso a limitare l'ambito dell'incidente di competenza e a mantenere incardinata, per quanto possibile, la competenza presso il giudice adito) ; o se, invece, possano e"debbano anche tenere conto degli ulteriori elementi successiva mente acquisiti nel corso dell'istruttoria della causa ai fini del merito. '
Comunque, nella specie, tali difficoltà interpretative non venivano in considerazione, giacché la sentenza del Tribunale sembra ritenere pacifico che al momento in cui il Giudice istruttore prendeva in esame l'eccezione di
incompetenza non risultassero elementi precostituiti tali da fare ritenere fondata l'eccezione stessa ; nè, d'altra
parte, il Tribunale ha basato affatto la propria declaratoria
d'incompetenza su eventuali emergenze della istruttoria di merito, le ragioni della dichiarazione d'incompetenza per valore il Tribunale le ha tratte, invece, esclusivamente dalla circostanza che nella comparsa conclusionale per il
collegio il Marra aveva precisato per la prima volta nella misura di lire 237.065 la somma da lui pretesa.
Ora, una tale decisione è sicuramente errata sotto un
duplice riflesso. In primo luogo, la determinazione e preci sazione della somma fatta per la prima volta dall'attore nella comparsa conclusionale per il Collegio, successiva
mente, cioè, alla precisazione delle conclusioni per il Col
legio stesso, avvenuta avanti al Giudice istruttore, appariva irrituale e tardiva.
È, infatti, noto, e risulta dalla piena interpretazione dottrinale e giurisprudenziale dell'art. 190, 2° comma, cod.
proc. civ., che con la precisazione delle conclusioni per il
collegio le domande delle parti rimangono inalterabilmente fissate nei loro limiti oggettivi, potendo nelle comparse conclusionali essere semplicemente svolte ed illustrate dette domande, contenute in comparsa, che tendono a modificare la situazione ormai così cristallizzata. In se condo luogo, tale precisazione nella specie era stata for mulata in modo da non implicare affatto rinuncia ad ogni pretesa di somma superiore alle lire 250.000. Ed invero, lo stesso attore aveva nella comparsa conclusionale messo in evidenza che la precisazione dei danni reclamati in lire 237.065 era puramente indicativa, in quanto egli si rimet teva al Collegio, ove questo avesse ritenuto, in base alle risultanze processuali, che l'entità dei danni patiti fosse
maggiore, e che quindi maggiore somma dovesse essere
assegnata a titolo di risarcimento.
Queste considerazioni, di carattere assorbente, permet tono di non attardarsi sul nucleo principale della censura
prospettata al Supremo collegio, che cioè, la decisione del Tribunale di Roma avrebbe violato il principio per cui i mutamenti della domanda intervenuti successivamente alla instaurazione del giudizio nel senso di riduzione quan titativa della stessa, anche se a seguito, di eccezione di
incompetenza da parte del convenuto non valgono a spo stare la competenza a favore del giudice inferiore. Appare inutile il problema se tale principio sia applicabile nella
ipotesi di precisazione successiva entro i limiti della com
petenza inferiore della somma richiesta originariamente in citazione in misura indeterminata, e quindi, presuntiva mente (art. 14, 1° comma) oltre il limite minimo di compe tenza per valore del giudice adito. Così pure, è superfluo indagare se i dati del problema vengano influenzati dalla circostanza che (come è avvenuto nella specie) tale preci sazione derivi dall'invito rivolto dal convenuto all'attore ad estendere la domanda dall'are al quantum. Resta, in
fatti, fermo che, quale che sia la soluzione predetta, non
potrebbe avere alcuna efficacia se intervenuta per la prima volta nella comparsa conclusionale per il collegio.
Devesi. pertanto, in accoglimento del primo motivo
della istanza, dichiarare la competenza per valore del Tri bunale a decidere sulla controversia in oggetto. Tale pro nuncia assorbe, ovviamente il secondo motivo del ricorso, con il quale si deduce la erronea designazione, da parte del Tribunale, del pretore territorialmente competente (quello di Roma), mentre l'incidente sarebbe avvenuto nel terri torio del mandamento di Castelnuovo di Porto.
Per questi motivi, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile, sentenza 23 marzo 1961, n. 658 ; Pres. Torrente P., Est. Bianchi d'Espinosa, P. M. Pedace
(conci, conf.) ; Cornetta (Avv. Lanzavecchia, Mon
tesano) c. Gallazzi e Pellegatta (Avv. Fornario), Banca Alto Milanese (Avv. Allorio, Carboni, Mar
cora), Soc. Conciaria Valle Olona e Cornelia (Avv. Bartoli, Molle), Fall. Società Calzaturificio Anny.
(Conferma App. Milano 24 aprile 1959)
Cassazione in materia civile — Parte totalmente vittoriosa — Domanda di correzione della moti vazione —- Ricorso incidentale — Inammissibi lità (Cod. proc. civ., art. 371, 384).
Fallimento — Creditori di massa Azione surro
gatoria — Inammissibilità (Cod. civ., art. 2900 ;
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