+ All Categories
Home > Documents > sezione III civile; sentenza 7 luglio 2003, n. 10683; Pres. Nicastro, Est. Segreto, P.M. Nardi...

sezione III civile; sentenza 7 luglio 2003, n. 10683; Pres. Nicastro, Est. Segreto, P.M. Nardi...

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: dodan
View: 216 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
4
sezione III civile; sentenza 7 luglio 2003, n. 10683; Pres. Nicastro, Est. Segreto, P.M. Nardi (concl. conf.); Corsaro (Avv. Libertini, Alì) c. Consiglio notarile di Catania (Avv. Monaco Crea). Conferma Trib. Catania 7 giugno 2002 Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 12 (DICEMBRE 2003), pp. 3353/3354-3357/3358 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199717 . Accessed: 28/06/2014 17:41 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.34 on Sat, 28 Jun 2014 17:41:01 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sezione III civile; sentenza 7 luglio 2003, n. 10683; Pres. Nicastro, Est. Segreto, P.M. Nardi(concl. conf.); Corsaro (Avv. Libertini, Alì) c. Consiglio notarile di Catania (Avv. Monaco Crea).Conferma Trib. Catania 7 giugno 2002Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 12 (DICEMBRE 2003), pp. 3353/3354-3357/3358Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199717 .

Accessed: 28/06/2014 17:41

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.31.195.34 on Sat, 28 Jun 2014 17:41:01 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

aprile 1998, con la quale l'ufficio tecnico ecologia comunale

aveva disposto «l'immediata sospensione dell'attività estrattiva

nel cantiere per quanto non esplicitamente abilitato dal provve dimento autorizzativo», avendo «verificato che i lavori segnalati sono quanto meno difformi dal provvedimento abilitativo».

Osserva il collegio che tale documento non appare decisivo al

fine della prova dell'intempestività della contestazione dell'in

frazione, risultando da questo soltanto l'esistenza di una generi ca segnalazione dell'effettuazione di scavi di materiale in dif

formità dal provvedimento abilitativo, senza che da tale segna lazione si possa rilevare che l'autorità amministrativa compe tente avesse completato, alla data summenzionata, le indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, integranti l'infrazione, di cui all'art. 34, 1° comma, 1. reg. Lombardia 30 marzo 1982 n. 18, contestata alla società

ricorrente.

Nel caso in cui, come previsto per la violazione summenzio

nata, l'infrazione è punita con una sanzione pecuniaria commi

surata alla quantità del materiale abusivamente estratto, l'ac

certamento del fatto materiale integrante tale infrazione non può ritenersi completato con la generica constatazione dell'abusiva

estrazione di materiale, ma soltanto con l'esatta quantificazione del materiale estratto ed il deposito presso il soggetto compe tente all'irrogazione della sanzione della definitiva relazione del

tecnico incaricato dell'accertamento. Soltanto in questo mo

mento la pubblica amministrazione ha la possibilità di contesta

re al trasgressore gli estremi dell'infrazione commessa, avendo

acquisito tutti gli elementi necessari per dare al fatto, costituente

illecito amministrativo, l'esatta qualificazione giuridica e valu

tarlo in tutta la sua gravità. Soltanto da questo momento, quindi, può decorrere il termine

di novanta giorni (dall'accertamento), di cui all'art. 14 1. n. 689

del 1981, per la contestazione al trasgressore dell'infrazione.

renza di quanto accade in sede penale (cfr. art. 405 ss. c.p.p.), ma solo un termine per la contestazione dell'illecito già compiutamente accer

tato; ciò non significa però che l'amministrazione possa «dilatare» in definitamente le attività, previste dall'art. 13 1. 689/81, rivolte all'ac certamento: questo deve comunque compiersi entro un termine ragio nevolmente congruo — secondo il prudente apprezzamento del giudice — (Cass. 2 febbraio 1999, n. 865, id., Rep. 1999, voce cit., n. 121; 11 dicembre 1998, n. 12490, id., Rep. 1998, voce cit., n. 53). Pertanto non

può rappresentare un'idonea giustificazione del ritardo nella notifica zione l'arretrato accumulato dall'amministrazione procedente (Cass. 12 novembre 1994, n. 9544, id., Rep. 1994, voce cit., n. 60). Inoltre, nel caso in cui gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione siano im mediatamente apprezzabili per l'evidenza e la semplicità che li conno

tano, il termine inizia a decorrere anche se il ritardo dell'amministra zione sia dovuto alla difficoltà di individuare la norma violata, in

quanto si tratta di elemento ulteriore rispetto all'accertamento ed al

l'apprezzamento del fatto materiale che integra la violazione (Cass. 7

agosto 2000, n. 10355, id., Rep. 2000, voce cit., n. 53). Questione diversa, sebbene connessa, è quella relativa alla necessità

— ai fini della decorrenza del termine — che il fatto illecito sia cono sciuto da un organo competente all'accertamento: poiché i novanta

giorni rappresentano un termine per la contestazione di quanto già compiutamente accertato, tale termine può iniziare a decorrere solo

quando un organo competente per legge all'accertamento abbia avuto conoscenza dell'illecito medesimo. In questo senso è stato affermato che il termine decorre non dal momento in cui l'organo preposto al l'accertamento (nel caso di specie la Consob) abbia assunto le notizie

per il tramite di propri funzionari, bensì dal giorno in cui risulta che

l'organo di vigilanza si è riunito per esaminare gli esiti dell'ispezione (App. Venezia 19 dicembre 1998, id., Rep. 1999, voce cit., n. 66), e cioè dal momento in cui la Consob, in composizione collegiale, abbia avuto a disposizione i risultati dell'indagine svolta dai propri organi

ispettivi (cfr. Cass. 18 giugno 2001, n. 8257, id., Rep. 2001, voce cit., n. 65; 25 maggio 2001, n. 7143, ibid., voce Intermediazione finanzia ria, n. 102); analogo ragionamento è stato seguito nel caso di segnala zione da parte di un organo non competente (ispettori dell'Inps) al

l'amministrazione competente (ispettorato del lavoro) della violazione

relativa alla disciplina del collocamento (Cass. 27 febbraio 1996, n.

1502, id., Rep. 1996, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 86; la situazione è ovviamente diversa allorquando l'ispezione sia ef fettuata direttamente dagli organi competenti per legge all'accerta mento: cfr. Cass. 11 febbraio 1997, n. 1241, id., Rep. 1997, voce cit., n.

102), o nel caso di accertamento che si fondi su operazioni tecniche

compiute da ausiliari privati dell'organo accertatore dotati di particolari

competenze tecniche (Cass. 30 agosto 1999, n. 9116, id., Rep. 2000, voce cit., n. 59). [P. Cerbo]

Il Foro Italiano — 2003.

Il giudice a quo ha evidenziato, in base alla documentazione

versata in atti, che solo in data 18 settembre 1998 era pervenuta al comune di Montichiari la relazione definitiva, con conteggio dei volumi cavati e della relativa sanzione, da parte del geologo incaricato; che, quindi, solo in tale data poteva considerarsi de

finitivamente compiuta l'attività amministrativa volta a verifica

re l'esistenza e l'entità dell'infrazione.

Correttamente ha, quindi, affermato che la notifica degli estremi dell'infrazione, avvenuta il 16 novembre 1998, vale a

dire prima della scadenza del termine legale di novanta giorni dall'accertamento (per il quale erano stati necessari tre mesi, dall'11 giugno 1998 al 18 settembre 1998, nel corso dei quali il

geologo, cui l'indagine era stata affidata, aveva dovuto effettua

re rilievi topografici, procedere allo studio della delibera auto

rizzativa, alla quantificazione del materiale cavato ed al calcolo

della sanzione), doveva ritenersi tempestiva. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 7 lu

glio 2003, n. 10683; Pres. Nicastro, Est. Segreto, P.M.

Nardi (conci, conf.); Corsaro (Avv. Libertini, Alì) c. Consi

glio notarile di Catania (Avv. Monaco Crea). Conferma Trib.

Catania 7 giugno 2002.

Notaio — Illecito disciplinare — Valutazione del giudice di merito — Sindacabilità in Cassazione — Limiti — Fatti specie (Cost., art. Ill; 1. 16 febbraio 1913 n. 89, ordinamento

del notariato e degli archivi notarili, art. 147).

Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che sotto il pro

filo della totale mancanza, della mera apparenza, o dell'as

soluta incoerenza logica della motivazione, la valutazione

compiuta dal giudice del merito, relativamente alla configu rabilità come illecito disciplinare di comportamenti tenuti da

un notaio nella vita pubblica o privata (consistiti, nella spe cie, nell'essersi il professionista inserito in una struttura im

prenditoriale destinata al collocamento di polizze assicurati

ve), considerati lesivi della sua dignità e reputazione e del

decoro e prestigio della classe notarile. (1)

(1) Conf., da ultimo, con specifico riferimento ai notai, Cass. 17 marzo 2000, n. 3143, Foro it.. Rep. 2000, voce Notaio, n. 88, nonché, relativamente ad altre professioni, per le quali ugualmente il ricorso per cassazione contro le pronunce adottate in sede disciplinare è consentito soltanto per violazione di legge, Cass. 7 febbraio 2002, n. 1732, id.,

Rep. 2002, voce Avvocato, n. 152; 30 luglio 2001, n. 10389, id.. Rep. 2001, voce Professioni intellettuali, n. 172; 12 luglio 1999, n. 7342, id.,

Rep. 1999, voce cit., n. 202; 2 giugno 1997, n. 4911, id., Rep. 1997, voce cit., n. 205, rispettivamente in tema di provvedimenti del Consi

glio nazionale forense, della Commissione centrale per gli esercenti le

professioni sanitarie, del Consiglio nazionale degli architetti, del Con

siglio nazionale degli ingegneri. Consultando i repertori di giurisprudenza, piuttosto raramente si rin

vengono massime di sentenze riguardanti, come quella in rassegna, comportamenti tenuti da un notaio nella vita pubblica o privata, consi derati lesivi della sua dignità e reputazione e del decoro e prestigio della classe notarile, secondo la generale previsione della prima parte dell'art. 147 1. not. Inoltre si tratta, per lo più, di decisioni (salvo Cass. 16 giugno 1977, n. 2507, id., Rep. 1977, voce Notaio, n. 54, attinente a

episodi di emissione di assegni a vuoto) che concernono infrazioni co

munque connesse all'esercizio della professione e «tipizzate» nel codi

ce di deontologia emanato dal Consiglio nazionale del notariato il 24

febbraio 1994: affidamento ad altri di compiti propri del notaio, che

egli è tenuto a svolgere personalmente (Cass. 8 luglio 1971, n. 2187,

id., 1971, I, 2177; 11 dicembre 1985, n. 6271, id., 1988, I, 554; 18

maggio 1994, n. 4866, id., Rep. 1994, voce cit., n. 30; Trib. Roma 21

giugno 1995, id., Rep. 1996, voce cit., n. 68), cooperazione con le parti al perseguimento di un risultato di elusione fiscale (Cass. 24 luglio 1996, n. 6680, id., Rep. 1997, voce cit., n. 48), inosservanza delle pre scrizioni e dei pareri del consiglio notarile in tema di onorari (Cass. 9

This content downloaded from 185.31.195.34 on Sat, 28 Jun 2014 17:41:01 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

3355 PARTE PRIMA 3356

Svolgimento del processo. — Il Tribunale di Catania, con

sentenza depositata il 7 giugno 2002, rigettava l'appello propo sto dal notaio Daniela Corsaro avverso la decisione del 5 di

cembre 2001, con cui il Consiglio dell'ordine notarile di Cata

nia le aveva inflitto la sanzione della censura per aver violato

l'art. 147 1. not. e le norme del codice deontologico (A. 1.2) per aver accettato il ruolo di procacciatore d'affari o collocatore di

polizze assicurative, compromettendo la propria dignità profes sionale ed arrecando grave pregiudizio al decoro ed al prestigio della classe notarile.

luglio 1968, n. 2388, id., Rep. 1968, voce cit., n. 42; 11 novembre 1975, n. 3792, id., Rep. 1976, voce cit., n. 17), rifiuto dell'invio al cliente, che ne aveva fatto ripetutamente richiesta, di note dettagliate dei compensi percepiti (Cass. 5 luglio 1989, n. 3204, id., Rep. 1989, voce cit., n. 26), omissione di formalità non prescritte dalla legge, ma richieste per taluni atti dalle norme deontologiche (Cass. 26 settembre

1997, n. 9475. id.. Rep. 1998, voce cit., n. 63), mancata trasmissione di informazioni e documenti al consiglio notarile, con conseguente elusio ne del potere di sorveglianza demandato a tale organo (Cass. 15 luglio 1998, n. 6908. id.. Rep. 1999, voce cit., n. 56; Trib. Sondrio 13 maggio 1996, id.. Rep. 1997, voce cit., n. 54; Trib. Torino 18 febbraio 2000, id.. Rep. 2001, voce cit., n. 73), presentazione allo stesso consiglio di un esposto disdicevole, per il contenuto, la forma e le particolarità del caso (Cass. 8 novembre 1999, n. 12428, id.. Rep. 2000, voce cit., n.

80). Diversamente che per gli illeciti disciplinari «a forma libera» (e per

le violazioni «codificate» dalle norme deontologiche), sono abbastanza numerose le sentenze relative alle infrazioni specificamente previste e sanzionate dagli art. 137. 138, 142, 143 e dalla seconda parte del già citato art. 147 1. not.: commissione di reati comportanti impedimento alla nomina a notaio (Cass. 21 dicembre 1962, n. 3408, id., 1963, I, 356; 24 aprile 1987. n. 4034, id., 1988, I. 1222), esercizio della profes sione nel periodo di sospensione o inabilitazione (Cass. 7 agosto 1974, n. 2386, id.. Rep. 1974, voce cit.. nn. 23, 24), ricezione di atti proibiti dalla legge (Cass. 20 aprile 1963, n. 977, id.. 1963, 1. 1721; 11 giugno 1969, n. 2067, id.. Rep. 1969, voce cit., n. 46; 3 luglio 1969, n. 2433, ibid., nn. 39-41, 43; 11 marzo 1972, n. 713, id.. Rep. 1972, voce cit., n. 34; 21 aprile 1983, n. 2744, id.. Rep. 1983, voce cit.. n. 40; 21 aprile (983, n. 2745, ibid., n. 41; 4 maggio 1989, n. 2084. id., Rep. 1989, vo ce cit., n. 21 ; 22 ottobre 1990, n. 10256, id.. Rep. 1991, voce cit., n. 18; 23 ottobre 1992, n. 11568, id., 1993, I, 326; 10 novembre 1992, n. 12081. id.. Rep. 1993, voce cit., n. 30; 19 novembre 1993, n. 11404, id.. Rep. 1994. voce cit., n. 39; 4 novembre 1997, n. 10799, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 56; 7 aprile 1998, n. 3560, ibid., n. 66; 4 maggio 1998. n. 4441, ibid., n. 57; 12 aprile 2000, n. 4657, id.. Rep. 2000, voce cit., n. 91; 12 gennaio 2001. n. 383. id.. Rep. 2001, voce cit., n. 66; 1° febbraio 2001, n. 1394, ibid., n. 63; Trib. Palermo 28 aprile 1979, id., 1980, 1. 244; Trib. Matera 5 maggio 1980, id., Rep. 1981, voce cit., n. 25; Trib. Reggio Emilia 3 dicembre 1980, id.. Rep. 1982, voce cit., n. 30; App. Firenze 25 giugno 1981. ibid., n. 27; Trib. Padova 10 marzo 1983. id.. Rep. 1984, voce cit., n. 48; Trib. Napoli 5 aprile 1984, id..

Rep. 1985. voce cit.. n. 43; Trib. Urbino 16 agosto 1985, id.. Rep. 1987, voce cit., n. 32; Trib. Napoli 4 aprile 1986. id.. Rep. 1986, voce cit., n. 39; App. Napoli 11 luglio 1986, id.. Rep. 1987, voce cit., n. 33; Trib. Termini Imerese 20 gennaio 1987. ibid., n. 29; Trib. Taranto 9

maggio 1988, id.. Rep. 1989, voce cit.. n. 22; 12 maggio 1988, ibid., n. 24; App. Lecce 26 settembre 1988, ibid., n. 28; Trib. Mantova 11 mar zo 1989, ibid., n. 27; App. Palermo 5 novembre 1991, id.. Rep. 1992, voce cit., n. 15; Trib. Bergamo 7 novembre 1994, id.. Rep. 1995, voce cit., n. 68; App. Milano 27 febbraio 1998, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 71), ricezione di atti in cui il notaio o un suo prossimo congiunto ha interesse (Cass. 1° settembre 2000, n. 11497, id.. Rep. 2001, voce cit.. n. 64; 23 maggio 2001. n. 7028, ibid., n. 62; App. Firenze 2 luglio 1982, id.. Rep. 1984. voce cit., n. 47; App. Ancona 27 novembre 1995, id., Rep. 1996, voce cit., n. 63), omissione di formalità prescritte dalla

legge (Cass. 16 febbraio 1977, n. 692, id., 1977, I, 2514; 23 ottobre

1992, n. 11569. id.. Rep. 1993, voce cit.. n. 28; 4 novembre 1997, n. 10799, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 56; 11 novembre 1997, n. 11128, ibid., nn. 77, 78; 4 agosto 1998, n. 7663, id., Rep. 1999, voce cit., n. 61; 7 gennaio 2002. n. 108, id., Rep. 2002, voce cit.. n. 44; 29 marzo 2003. n. 4844, id., Mass., 413; Trib. Firenze 10 febbraio 1981. id.. Rep. 1982, voce cit., nn. 28, 29; App. Brescia 10 maggio 2000, id., Rep. 2001, vo ce cit., n. 39; App. Brescia 6 luglio 2000, ibid., n. 40; Trib. Foggia 19 dicembre 2000, id.. Rep. 2002, voce cit., n. 49; Trib. Milano 16 ottobre 2001. ibid., n. 80), irregolarità nella conservazione degli atti (Cass. 15 marzo 1968, n. 851, id.. Rep. 1968, voce cit., n. 33). violazione delle

disposizioni sulla tenuta e l'uso dei repertori (Cass. 18 febbraio 1994, n. 1608, id., Rep. 1995, voce cit., n. 67; 6 febbraio 1-995. n. 1372, ibid., n. 70; 4 agosto 1998, n. 7662, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 76; 23 di cembre 1998, n. 12835, id.. Rep. 1999, voce cit., n. 65; 29 gennaio 1999, n. 795, ibid., n. 70; 9 aprile 1999. n. 3477, ibid., n. 75; 1° giugno

Il Foro Italiano — 2003.

Riteneva il tribunale che il notaio aveva sottoscritto un con

tratto di collaborazione con la Star service internazionale s.r.l., la cui attività era l'intermediazione di prodotti assicurativi; che

aveva partecipato ad un seminario di informazione l'8 e 9 gen naio 2000; che tale contratto aveva ad oggetto la prestazione di

attività da parte del notaio di commercializzazione del prodotto assicurativo dietro corrispettivo; che era a tempo indeterminato; che il collaboratore era inserito in una struttura piramidale e ge rarchica della società, sottoposto ad un superiore; che già la

sottoscrizione di detto contratto e la partecipazione al seminario

informativo costituivano attività lesiva del decoro e del presti

gio della professione notarile; che il contratto in questione ave

va avuto esecuzione, pur se per un periodo limitato di due mesi, avendo il notaio promosso la conclusione di sette contratti.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il

notaio Daniela Corsaro, che ha presentato anche memoria.

Resiste con controricorso il Consiglio dell'ordine notarile di

Catania, che ha presentato memoria.

Motivi della decisione. — (Omissis). 3. - Con il secondo mo

tivo di ricorso la ricorrente lamenta il difetto di motivazione

sotto il profilo della determinazione dei criteri di valutazione

della contrarietà al decoro ed al prestigio della professione, in

relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Ritiene la ricorrente che i concetti di decoro e prestigio della

professione non possono essere considerati come elementi me

ramente fattuali, ma vanno contemperati con i criteri normativi,

per cui stante il principio della libertà di iniziativa economica, non è precluso al notaio di svolgere altre attività economiche,

purché compatibili con l'esercizio pieno e corretto della profes sione; che in ogni caso nella fattispecie l'attività svolta dalla

Corsaro non comportava alcuna lesione del decoro e prestigio della professione, né vi era interferenza tra professione ed affari.

4. - Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il di

fetto di motivazione sotto il profilo dell'accertamento della con

creta lesività dei comportamenti contestati, ai sensi dell'art.

360, n. 5, c.p.c. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata non ha ac

1999, n. 5296, ibid., n. 76; 5 luglio 1999, n. 6934, id., Rep. 2000, voce cit.. n. 78; 17 dicembre 1999, n. 14238, id., Rep. 1999, voce cit., n. 81; 13 ottobre 2000. n. 13666, id., 2001,1, 103; Trib. Reggio Emilia 14 no vembre 1980, id.. Rep. 1981, voce cit., n. 24; Trib. Torino 7 giugno 1996, id., Rep. 1997, voce cit., n. 53; Trib. Perugia 11 gennaio 1998, id.. Rep. 2002, voce cit., n. 73; Trib. Reggio Emilia 5 ottobre 2000, id.,

Rep. 2001, voce cit.. n. 70), ritardo nella trasmissione all'archivio nota rile di copie degli annoiamenti mensili (Trib. Napoli 22 gennaio 1983. id.. Rep. 1983, voce cit., n. 37), sottoposizione di atti alla registrazione senza il pagamento dell'imposta (Trib. Torino 4 febbraio 1985, id., Rep. 1985, voce cit., il. 45), compimento di concorrenza illecita, nelle forme della riduzione di onorari e diritti accessori (Cass. 5 marzo 1979, n. 1370, id.. Rep. 1979, voce cit., n. 32; 18 maggio 1994, n. 4866. id.. Rep. 1994, voce cit., n. 29; 27 giugno 2001, n. 8803, id.. Rep. 2002, voce cit., n. 57), dell'impiego di procacciatori di affari (Cass. 10 agosto 1963, n. 2274, id., Rep. 1963, voce cit., n. 18; 29 novembre 1991, n. 12883, id.. Rep. 1991, voce cit., n. 22; 24 luglio 1996, n. 6679, id..

Rep. 1997, voce cit., n. 47), della stabile costituzione di uno studio fuo ri della sede assegnata o della irregolare gestione del «recapito» (Cass. 11 febbraio 1967, n. 355, id., 1967, I, 2595; 19 febbraio 1985, n. 1451, id., 1985, I, 1335; 20 dicembre 1985, n. 6545, id.. Rep. 1986, voce cit.. n. 40; 21 giugno 1989, n. 2947, id.. Rep. 1990, voce cit.. n. 22; 29 mar zo 1990. n. 2583, ibid., n. 26; 8 marzo 1993, n. 2772, id.. Rep. 1993, voce cit., il. 31; 16 febbraio 1995, n. 1698, id.. Rep. 1995, voce cit., n. 64; 24 marzo 1995, n. 3427, ibid., n. 65; 30 marzo 1995, n. 3816, id.. Rep. 1996, voce cit.. n. 60; 12 novembre 1997, n. 11168, id., Rep. 1998, voce cit., n. 79; 4 gennaio 2000. n. 19, id., Rep. 2000, voce cit., n. 81; 4 dicembre 2002. n. 17202, id., 2003, I, 798; Trib. Siena 7 marzo

1981, id., Rep. 1984, voce cit., n. 23; Trib. Bergamo 2 novembre 1984, id., Rep. 1985, voce cit., n. 29; App. Firenze 27 febbraio 1984, id., 1984, I. 1672; Trib. Milano 27 aprile 1993, id.. Rep. 1994, voce cit., n. 44; Trib. Matera 15 settembre 1998, id.. Rep. 1999, voce cit., n. 82), dell'uso di mezzi pubblicitari (Cass. 9 aprile 1999, n. 3472, ibid., n.

73), dello scorretto accaparramento di clientela (Trib. Torino 29 marzo 1993, id.. Rep. 1994, voce cit., n. 46).

Sulle varie particolarità di carattere processuale, che caratterizzano i

giudizi disciplinari nei confronti dei notai, v. le note a Cass. 3 febbraio 1999, n. 908, id., 1999, I, 1863, e 5 aprile 2002, n. 4903. id., 2003, I, 1226.

In dottrina, v. Protettì-Di Zenzo, La leqge notarile, Milano, 2003. 375 ss.

This content downloaded from 185.31.195.34 on Sat, 28 Jun 2014 17:41:01 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

certato la verificazione in concreto dell'effetto lesivo del com

portamento denunziato, in quanto la sola sottoscrizione del

contratto non determinava una rilevanza sociale dell'accaduto.

4.1. - Ritiene questa corte che i due motivi, essendo stretta

mente connessi, vadano esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati. Osserva preliminarmente questa corte, quanto alla prima cen

sura, che l'art. 147 1. 89/13 prevede due forme alternative di il

lecito: la prima a forma libera, consistente nella compromissio ne della dignità e reputazione di notaio e del decoro e prestigio della classe notarile, in qualunque modo, con la sua condotta

nella vita pubblica e privata, la seconda concerne l'illecita con

correnza.

Non vi è dubbio che, stante detta struttura dell'elemento ma

teriale dell'illecito disciplinare, essenziale al perfezionamento è

la realizzazione dell'evento, consistente nella compromissione della dignità e reputazione del notaio e del decoro e prestigio della classe notarile.

L'art. 147 1. not., individuando con chiarezza l'evento che si

deve evitare e quindi l'interesse tutelato (salvaguardia della di

gnità e reputazione del notaio, nonché il decoro e prestigio della

classe notarile), determina la condotta punibile, per quanto in

forma libera, in quella idonea a compromettere l'interesse tute

lato, condotta il cui contenuto, se pur non individuato nel suo

specifico atteggiarsi, è integrato dalle norme di etica professio nale e, quindi, dal complesso di quei principi di deontologia che

sono oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato

momento storico, nonché dai «principi di deontologia profes sionale dei notai», emanati dal Consiglio nazionale del notariato

in data 24 febbraio 1994.

Detti principi costituiscono regole di condotta volte a con

formare il comportamento del notaio alle norme dell'etica pro fessionale, la cui enunciazione è istituzionalmente rimessa al

l'autonomia del consiglio notarile, ai sensi della 1. 27 giugno 1991 n. 220.

Come tale la norma menzionata è del tutto rispettosa del prin

cipio di legalità (Cass. 24 luglio 1996, n. 6680, Foro it., Rep. 1997, voce Notaio, n. 66).

La prima norma del codice deontologico (A) stabilisce che il

notaio deve conformare la propria condotta professionale ai

principi della indipendenza ed imparzialità, evitando ogni inter

ferenza di carattere personale sul suo operare ed ogni interfe

renza tra professione ed affari. Egualmente egli deve nella vita

privata evitare situazioni che possano pregiudicare il rispetto dei

suddetti principi. La professione del notaio non può considerarsi semplice

mente una libera e privata professione finalizzata al persegui mento di interessi di natura personale, ma costituisce anche

esercizio di una funzione pubblica, connotata dalla terzietà e

dall'imparzialità rispetto agli interessi dei soggetti che si rivol

gono al notaio, perché la stesso renda un atto del suo ufficio, dall'assoluta indipendenza e da una tendenziale esclusività delle

funzioni svolte, al fine di evitare che la particolare funzione del

notaio sia in qualche modo fuorviata o condizionata dall'eserci

zio di attività estranee che possano, per così dire, turbare l'eser

cizio della pubblica funzione affidatagli. Né tali limitazioni allo svolgimento di altre attività da parte

del notaio, sia relative ad attività incompatibili per espressa pre visione di legge (art. 2 1. 89/13) sia relative ad attività che leda

no il decoro e prestigio della professione notarile, urtano contro

il principio della libera iniziativa economica di cui all'art. 41

Cost.

Infatti la libertà di iniziativa economica comporta che, allor

ché essa è esercitata con la scelta di una determinata professio ne, il soggetto rispetti poi le limitazioni imposte dalla normativa

di settore, tra cui, per quanto qui interessa, quelle attinenti ad

una condotta, anche nella vita privata, che non leda il decoro ed

il prestigio della professione esercitata.

4.2. - Il tribunale ha fatto esatta applicazione dei suddetti

principi. Il giudice d'appello si è posto il problema se la condotta del

notaio fosse lesiva del decoro e del prestigio della classe nota

rile e se detto evento vi era stato, dando egualmente risposta af

fermativa ai due punti. 4.3. - Diversa questione è se sia immune da censure la moti

vazione dell'impugnata sentenza a sostegno di dette sue conclu

II Foro Italiano — 2003.

sioni in merito alla ricostruzione dell'elemento oggettivo del

l'infrazione disciplinare. Ciò attiene al vizio di motivazione della sentenza, pur pro

spettato dalla ricorrente nei due suddetti motivi di ricorso.

Va, a tal fine, premesso che, poiché l'art. 156 1. 89/13 preve de il ricorso in Cassazione avverso le sentenze disciplinari della

corte d'appello nei confronti del notaio soltanto per incompe tenza e violazione — o falsa applicazione

— di legge, il vizio di

motivazione è deducibile nei limiti in cui costituisce violazione

dell'art. Ili, 1° e 2° comma, Cost, (obbligo di motivazione ed

applicazione della legge anche processuale), ossia se manca, ovvero è apparente, l'esposizione concisa dei motivi in fatto e

delle ragioni giuridiche della decisione (art. 132, n. 4, c.p.c. e

118 disp. att. c.p.c.), mentre è escluso il più articolato vizio di

motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Infatti l'inosservanza dell'obbligo della motivazione su que

stioni di fatto integra violazione di legge, e come tale è denun

ciarle con ricorso per cassazione a norma dell'art. Ili, 2°

comma. Cost., quando si traduca in una mancanza di motivazio

ne stessa (con conseguente nullità della pronunzia per difetto di

un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei ca

si di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in ar

gomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (c.d. mo

tivazione apparente), o fra loro logicamente incompatibili o

obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi

emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la ricondu

cibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e ra

zionalità della motivazione medesima in raffronto con le risul

tanze probatorie (Cass., sez. un., 16 masgio 1992, n. 5888, id..

1992, I, 1737; 8 marzo 1993, n. 2754, id., Rep. 1993, voce Ac

que pubbliche, n. 165; 4 settembre 1996, n. 8064, id., Rep.

1996, voce Cassazione civile, n. 38). 5. - Nella fattispecie la sentenza impugnata è immune dai la

mentati vizi di motivazione, nei limiti suddetti in cui essi sono

rilevabili in questa sede di sindacato di legittimità. Infatti il giudice di merito ha accertato che il notaio aveva

stipulato con la Star service internazionale s.r.l. un contratto di

collaborazione ed aveva partecipato ad un seminario di infor

mazione per l'intermediazione di prodotti assicurativi; che tale

contratto prevedeva il pagamento di un corrispettivo per il no

taio per ogni prodotto collocato; che il contratto fa riferimento

alla gerarchia della società, con l'inserimento di un collaborato

re in una struttura piramidale di carriera costruita sul numero

dei contratti conclusi, sottoposto alla figura di un superiore; che

il contratto in oggetto aveva avuto regolare esecuzione, avendo

il notaio promosso nell'ambito di due mesi la conclusione di

sette contratti.

Il tribunale, con valutazione di merito rientrante nei suoi po teri esclusivi, ha ritenuto che detta attività del notaio avesse leso

il prestigio ed il decoro della classe notarile, in quanto l'inseri

mento di un notaio, anche se come semplice collaboratore, in

una struttura aziendale finalizzata alla conclusione di un rile

vante numero di contratti, costituisce compromissione del deco

ro e prestigio dell'intera classe notarile, contrastando aperta mente con la communis opinio in ordine al ruolo del notaio il

fatto che costui svolga attività di promozione e vendita di un

prodotto finanziario nell'interesse esclusivo del soggetto che

tale prodotto commercializza. (Omissis)

This content downloaded from 185.31.195.34 on Sat, 28 Jun 2014 17:41:01 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended