sezione III civile; sentenza 7 luglio 2003, n. 10683; Pres. Nicastro, Est. Segreto, P.M. Nardi(concl. conf.); Corsaro (Avv. Libertini, Alì) c. Consiglio notarile di Catania (Avv. Monaco Crea).Conferma Trib. Catania 7 giugno 2002Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 12 (DICEMBRE 2003), pp. 3353/3354-3357/3358Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199717 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
aprile 1998, con la quale l'ufficio tecnico ecologia comunale
aveva disposto «l'immediata sospensione dell'attività estrattiva
nel cantiere per quanto non esplicitamente abilitato dal provve dimento autorizzativo», avendo «verificato che i lavori segnalati sono quanto meno difformi dal provvedimento abilitativo».
Osserva il collegio che tale documento non appare decisivo al
fine della prova dell'intempestività della contestazione dell'in
frazione, risultando da questo soltanto l'esistenza di una generi ca segnalazione dell'effettuazione di scavi di materiale in dif
formità dal provvedimento abilitativo, senza che da tale segna lazione si possa rilevare che l'autorità amministrativa compe tente avesse completato, alla data summenzionata, le indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, integranti l'infrazione, di cui all'art. 34, 1° comma, 1. reg. Lombardia 30 marzo 1982 n. 18, contestata alla società
ricorrente.
Nel caso in cui, come previsto per la violazione summenzio
nata, l'infrazione è punita con una sanzione pecuniaria commi
surata alla quantità del materiale abusivamente estratto, l'ac
certamento del fatto materiale integrante tale infrazione non può ritenersi completato con la generica constatazione dell'abusiva
estrazione di materiale, ma soltanto con l'esatta quantificazione del materiale estratto ed il deposito presso il soggetto compe tente all'irrogazione della sanzione della definitiva relazione del
tecnico incaricato dell'accertamento. Soltanto in questo mo
mento la pubblica amministrazione ha la possibilità di contesta
re al trasgressore gli estremi dell'infrazione commessa, avendo
acquisito tutti gli elementi necessari per dare al fatto, costituente
illecito amministrativo, l'esatta qualificazione giuridica e valu
tarlo in tutta la sua gravità. Soltanto da questo momento, quindi, può decorrere il termine
di novanta giorni (dall'accertamento), di cui all'art. 14 1. n. 689
del 1981, per la contestazione al trasgressore dell'infrazione.
renza di quanto accade in sede penale (cfr. art. 405 ss. c.p.p.), ma solo un termine per la contestazione dell'illecito già compiutamente accer
tato; ciò non significa però che l'amministrazione possa «dilatare» in definitamente le attività, previste dall'art. 13 1. 689/81, rivolte all'ac certamento: questo deve comunque compiersi entro un termine ragio nevolmente congruo — secondo il prudente apprezzamento del giudice — (Cass. 2 febbraio 1999, n. 865, id., Rep. 1999, voce cit., n. 121; 11 dicembre 1998, n. 12490, id., Rep. 1998, voce cit., n. 53). Pertanto non
può rappresentare un'idonea giustificazione del ritardo nella notifica zione l'arretrato accumulato dall'amministrazione procedente (Cass. 12 novembre 1994, n. 9544, id., Rep. 1994, voce cit., n. 60). Inoltre, nel caso in cui gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione siano im mediatamente apprezzabili per l'evidenza e la semplicità che li conno
tano, il termine inizia a decorrere anche se il ritardo dell'amministra zione sia dovuto alla difficoltà di individuare la norma violata, in
quanto si tratta di elemento ulteriore rispetto all'accertamento ed al
l'apprezzamento del fatto materiale che integra la violazione (Cass. 7
agosto 2000, n. 10355, id., Rep. 2000, voce cit., n. 53). Questione diversa, sebbene connessa, è quella relativa alla necessità
— ai fini della decorrenza del termine — che il fatto illecito sia cono sciuto da un organo competente all'accertamento: poiché i novanta
giorni rappresentano un termine per la contestazione di quanto già compiutamente accertato, tale termine può iniziare a decorrere solo
quando un organo competente per legge all'accertamento abbia avuto conoscenza dell'illecito medesimo. In questo senso è stato affermato che il termine decorre non dal momento in cui l'organo preposto al l'accertamento (nel caso di specie la Consob) abbia assunto le notizie
per il tramite di propri funzionari, bensì dal giorno in cui risulta che
l'organo di vigilanza si è riunito per esaminare gli esiti dell'ispezione (App. Venezia 19 dicembre 1998, id., Rep. 1999, voce cit., n. 66), e cioè dal momento in cui la Consob, in composizione collegiale, abbia avuto a disposizione i risultati dell'indagine svolta dai propri organi
ispettivi (cfr. Cass. 18 giugno 2001, n. 8257, id., Rep. 2001, voce cit., n. 65; 25 maggio 2001, n. 7143, ibid., voce Intermediazione finanzia ria, n. 102); analogo ragionamento è stato seguito nel caso di segnala zione da parte di un organo non competente (ispettori dell'Inps) al
l'amministrazione competente (ispettorato del lavoro) della violazione
relativa alla disciplina del collocamento (Cass. 27 febbraio 1996, n.
1502, id., Rep. 1996, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 86; la situazione è ovviamente diversa allorquando l'ispezione sia ef fettuata direttamente dagli organi competenti per legge all'accerta mento: cfr. Cass. 11 febbraio 1997, n. 1241, id., Rep. 1997, voce cit., n.
102), o nel caso di accertamento che si fondi su operazioni tecniche
compiute da ausiliari privati dell'organo accertatore dotati di particolari
competenze tecniche (Cass. 30 agosto 1999, n. 9116, id., Rep. 2000, voce cit., n. 59). [P. Cerbo]
Il Foro Italiano — 2003.
Il giudice a quo ha evidenziato, in base alla documentazione
versata in atti, che solo in data 18 settembre 1998 era pervenuta al comune di Montichiari la relazione definitiva, con conteggio dei volumi cavati e della relativa sanzione, da parte del geologo incaricato; che, quindi, solo in tale data poteva considerarsi de
finitivamente compiuta l'attività amministrativa volta a verifica
re l'esistenza e l'entità dell'infrazione.
Correttamente ha, quindi, affermato che la notifica degli estremi dell'infrazione, avvenuta il 16 novembre 1998, vale a
dire prima della scadenza del termine legale di novanta giorni dall'accertamento (per il quale erano stati necessari tre mesi, dall'11 giugno 1998 al 18 settembre 1998, nel corso dei quali il
geologo, cui l'indagine era stata affidata, aveva dovuto effettua
re rilievi topografici, procedere allo studio della delibera auto
rizzativa, alla quantificazione del materiale cavato ed al calcolo
della sanzione), doveva ritenersi tempestiva. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 7 lu
glio 2003, n. 10683; Pres. Nicastro, Est. Segreto, P.M.
Nardi (conci, conf.); Corsaro (Avv. Libertini, Alì) c. Consi
glio notarile di Catania (Avv. Monaco Crea). Conferma Trib.
Catania 7 giugno 2002.
Notaio — Illecito disciplinare — Valutazione del giudice di merito — Sindacabilità in Cassazione — Limiti — Fatti specie (Cost., art. Ill; 1. 16 febbraio 1913 n. 89, ordinamento
del notariato e degli archivi notarili, art. 147).
Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che sotto il pro
filo della totale mancanza, della mera apparenza, o dell'as
soluta incoerenza logica della motivazione, la valutazione
compiuta dal giudice del merito, relativamente alla configu rabilità come illecito disciplinare di comportamenti tenuti da
un notaio nella vita pubblica o privata (consistiti, nella spe cie, nell'essersi il professionista inserito in una struttura im
prenditoriale destinata al collocamento di polizze assicurati
ve), considerati lesivi della sua dignità e reputazione e del
decoro e prestigio della classe notarile. (1)
(1) Conf., da ultimo, con specifico riferimento ai notai, Cass. 17 marzo 2000, n. 3143, Foro it.. Rep. 2000, voce Notaio, n. 88, nonché, relativamente ad altre professioni, per le quali ugualmente il ricorso per cassazione contro le pronunce adottate in sede disciplinare è consentito soltanto per violazione di legge, Cass. 7 febbraio 2002, n. 1732, id.,
Rep. 2002, voce Avvocato, n. 152; 30 luglio 2001, n. 10389, id.. Rep. 2001, voce Professioni intellettuali, n. 172; 12 luglio 1999, n. 7342, id.,
Rep. 1999, voce cit., n. 202; 2 giugno 1997, n. 4911, id., Rep. 1997, voce cit., n. 205, rispettivamente in tema di provvedimenti del Consi
glio nazionale forense, della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie, del Consiglio nazionale degli architetti, del Con
siglio nazionale degli ingegneri. Consultando i repertori di giurisprudenza, piuttosto raramente si rin
vengono massime di sentenze riguardanti, come quella in rassegna, comportamenti tenuti da un notaio nella vita pubblica o privata, consi derati lesivi della sua dignità e reputazione e del decoro e prestigio della classe notarile, secondo la generale previsione della prima parte dell'art. 147 1. not. Inoltre si tratta, per lo più, di decisioni (salvo Cass. 16 giugno 1977, n. 2507, id., Rep. 1977, voce Notaio, n. 54, attinente a
episodi di emissione di assegni a vuoto) che concernono infrazioni co
munque connesse all'esercizio della professione e «tipizzate» nel codi
ce di deontologia emanato dal Consiglio nazionale del notariato il 24
febbraio 1994: affidamento ad altri di compiti propri del notaio, che
egli è tenuto a svolgere personalmente (Cass. 8 luglio 1971, n. 2187,
id., 1971, I, 2177; 11 dicembre 1985, n. 6271, id., 1988, I, 554; 18
maggio 1994, n. 4866, id., Rep. 1994, voce cit., n. 30; Trib. Roma 21
giugno 1995, id., Rep. 1996, voce cit., n. 68), cooperazione con le parti al perseguimento di un risultato di elusione fiscale (Cass. 24 luglio 1996, n. 6680, id., Rep. 1997, voce cit., n. 48), inosservanza delle pre scrizioni e dei pareri del consiglio notarile in tema di onorari (Cass. 9
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3355 PARTE PRIMA 3356
Svolgimento del processo. — Il Tribunale di Catania, con
sentenza depositata il 7 giugno 2002, rigettava l'appello propo sto dal notaio Daniela Corsaro avverso la decisione del 5 di
cembre 2001, con cui il Consiglio dell'ordine notarile di Cata
nia le aveva inflitto la sanzione della censura per aver violato
l'art. 147 1. not. e le norme del codice deontologico (A. 1.2) per aver accettato il ruolo di procacciatore d'affari o collocatore di
polizze assicurative, compromettendo la propria dignità profes sionale ed arrecando grave pregiudizio al decoro ed al prestigio della classe notarile.
luglio 1968, n. 2388, id., Rep. 1968, voce cit., n. 42; 11 novembre 1975, n. 3792, id., Rep. 1976, voce cit., n. 17), rifiuto dell'invio al cliente, che ne aveva fatto ripetutamente richiesta, di note dettagliate dei compensi percepiti (Cass. 5 luglio 1989, n. 3204, id., Rep. 1989, voce cit., n. 26), omissione di formalità non prescritte dalla legge, ma richieste per taluni atti dalle norme deontologiche (Cass. 26 settembre
1997, n. 9475. id.. Rep. 1998, voce cit., n. 63), mancata trasmissione di informazioni e documenti al consiglio notarile, con conseguente elusio ne del potere di sorveglianza demandato a tale organo (Cass. 15 luglio 1998, n. 6908. id.. Rep. 1999, voce cit., n. 56; Trib. Sondrio 13 maggio 1996, id.. Rep. 1997, voce cit., n. 54; Trib. Torino 18 febbraio 2000, id.. Rep. 2001, voce cit., n. 73), presentazione allo stesso consiglio di un esposto disdicevole, per il contenuto, la forma e le particolarità del caso (Cass. 8 novembre 1999, n. 12428, id.. Rep. 2000, voce cit., n.
80). Diversamente che per gli illeciti disciplinari «a forma libera» (e per
le violazioni «codificate» dalle norme deontologiche), sono abbastanza numerose le sentenze relative alle infrazioni specificamente previste e sanzionate dagli art. 137. 138, 142, 143 e dalla seconda parte del già citato art. 147 1. not.: commissione di reati comportanti impedimento alla nomina a notaio (Cass. 21 dicembre 1962, n. 3408, id., 1963, I, 356; 24 aprile 1987. n. 4034, id., 1988, I. 1222), esercizio della profes sione nel periodo di sospensione o inabilitazione (Cass. 7 agosto 1974, n. 2386, id.. Rep. 1974, voce cit.. nn. 23, 24), ricezione di atti proibiti dalla legge (Cass. 20 aprile 1963, n. 977, id.. 1963, 1. 1721; 11 giugno 1969, n. 2067, id.. Rep. 1969, voce cit., n. 46; 3 luglio 1969, n. 2433, ibid., nn. 39-41, 43; 11 marzo 1972, n. 713, id.. Rep. 1972, voce cit., n. 34; 21 aprile 1983, n. 2744, id.. Rep. 1983, voce cit.. n. 40; 21 aprile (983, n. 2745, ibid., n. 41; 4 maggio 1989, n. 2084. id., Rep. 1989, vo ce cit., n. 21 ; 22 ottobre 1990, n. 10256, id.. Rep. 1991, voce cit., n. 18; 23 ottobre 1992, n. 11568, id., 1993, I, 326; 10 novembre 1992, n. 12081. id.. Rep. 1993, voce cit., n. 30; 19 novembre 1993, n. 11404, id.. Rep. 1994. voce cit., n. 39; 4 novembre 1997, n. 10799, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 56; 7 aprile 1998, n. 3560, ibid., n. 66; 4 maggio 1998. n. 4441, ibid., n. 57; 12 aprile 2000, n. 4657, id.. Rep. 2000, voce cit., n. 91; 12 gennaio 2001. n. 383. id.. Rep. 2001, voce cit., n. 66; 1° febbraio 2001, n. 1394, ibid., n. 63; Trib. Palermo 28 aprile 1979, id., 1980, 1. 244; Trib. Matera 5 maggio 1980, id., Rep. 1981, voce cit., n. 25; Trib. Reggio Emilia 3 dicembre 1980, id.. Rep. 1982, voce cit., n. 30; App. Firenze 25 giugno 1981. ibid., n. 27; Trib. Padova 10 marzo 1983. id.. Rep. 1984, voce cit., n. 48; Trib. Napoli 5 aprile 1984, id..
Rep. 1985. voce cit.. n. 43; Trib. Urbino 16 agosto 1985, id.. Rep. 1987, voce cit., n. 32; Trib. Napoli 4 aprile 1986. id.. Rep. 1986, voce cit., n. 39; App. Napoli 11 luglio 1986, id.. Rep. 1987, voce cit., n. 33; Trib. Termini Imerese 20 gennaio 1987. ibid., n. 29; Trib. Taranto 9
maggio 1988, id.. Rep. 1989, voce cit.. n. 22; 12 maggio 1988, ibid., n. 24; App. Lecce 26 settembre 1988, ibid., n. 28; Trib. Mantova 11 mar zo 1989, ibid., n. 27; App. Palermo 5 novembre 1991, id.. Rep. 1992, voce cit., n. 15; Trib. Bergamo 7 novembre 1994, id.. Rep. 1995, voce cit., n. 68; App. Milano 27 febbraio 1998, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 71), ricezione di atti in cui il notaio o un suo prossimo congiunto ha interesse (Cass. 1° settembre 2000, n. 11497, id.. Rep. 2001, voce cit.. n. 64; 23 maggio 2001. n. 7028, ibid., n. 62; App. Firenze 2 luglio 1982, id.. Rep. 1984. voce cit., n. 47; App. Ancona 27 novembre 1995, id., Rep. 1996, voce cit., n. 63), omissione di formalità prescritte dalla
legge (Cass. 16 febbraio 1977, n. 692, id., 1977, I, 2514; 23 ottobre
1992, n. 11569. id.. Rep. 1993, voce cit.. n. 28; 4 novembre 1997, n. 10799, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 56; 11 novembre 1997, n. 11128, ibid., nn. 77, 78; 4 agosto 1998, n. 7663, id., Rep. 1999, voce cit., n. 61; 7 gennaio 2002. n. 108, id., Rep. 2002, voce cit.. n. 44; 29 marzo 2003. n. 4844, id., Mass., 413; Trib. Firenze 10 febbraio 1981. id.. Rep. 1982, voce cit., nn. 28, 29; App. Brescia 10 maggio 2000, id., Rep. 2001, vo ce cit., n. 39; App. Brescia 6 luglio 2000, ibid., n. 40; Trib. Foggia 19 dicembre 2000, id.. Rep. 2002, voce cit., n. 49; Trib. Milano 16 ottobre 2001. ibid., n. 80), irregolarità nella conservazione degli atti (Cass. 15 marzo 1968, n. 851, id.. Rep. 1968, voce cit., n. 33). violazione delle
disposizioni sulla tenuta e l'uso dei repertori (Cass. 18 febbraio 1994, n. 1608, id., Rep. 1995, voce cit., n. 67; 6 febbraio 1-995. n. 1372, ibid., n. 70; 4 agosto 1998, n. 7662, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 76; 23 di cembre 1998, n. 12835, id.. Rep. 1999, voce cit., n. 65; 29 gennaio 1999, n. 795, ibid., n. 70; 9 aprile 1999. n. 3477, ibid., n. 75; 1° giugno
Il Foro Italiano — 2003.
Riteneva il tribunale che il notaio aveva sottoscritto un con
tratto di collaborazione con la Star service internazionale s.r.l., la cui attività era l'intermediazione di prodotti assicurativi; che
aveva partecipato ad un seminario di informazione l'8 e 9 gen naio 2000; che tale contratto aveva ad oggetto la prestazione di
attività da parte del notaio di commercializzazione del prodotto assicurativo dietro corrispettivo; che era a tempo indeterminato; che il collaboratore era inserito in una struttura piramidale e ge rarchica della società, sottoposto ad un superiore; che già la
sottoscrizione di detto contratto e la partecipazione al seminario
informativo costituivano attività lesiva del decoro e del presti
gio della professione notarile; che il contratto in questione ave
va avuto esecuzione, pur se per un periodo limitato di due mesi, avendo il notaio promosso la conclusione di sette contratti.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
notaio Daniela Corsaro, che ha presentato anche memoria.
Resiste con controricorso il Consiglio dell'ordine notarile di
Catania, che ha presentato memoria.
Motivi della decisione. — (Omissis). 3. - Con il secondo mo
tivo di ricorso la ricorrente lamenta il difetto di motivazione
sotto il profilo della determinazione dei criteri di valutazione
della contrarietà al decoro ed al prestigio della professione, in
relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Ritiene la ricorrente che i concetti di decoro e prestigio della
professione non possono essere considerati come elementi me
ramente fattuali, ma vanno contemperati con i criteri normativi,
per cui stante il principio della libertà di iniziativa economica, non è precluso al notaio di svolgere altre attività economiche,
purché compatibili con l'esercizio pieno e corretto della profes sione; che in ogni caso nella fattispecie l'attività svolta dalla
Corsaro non comportava alcuna lesione del decoro e prestigio della professione, né vi era interferenza tra professione ed affari.
4. - Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il di
fetto di motivazione sotto il profilo dell'accertamento della con
creta lesività dei comportamenti contestati, ai sensi dell'art.
360, n. 5, c.p.c. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata non ha ac
1999, n. 5296, ibid., n. 76; 5 luglio 1999, n. 6934, id., Rep. 2000, voce cit.. n. 78; 17 dicembre 1999, n. 14238, id., Rep. 1999, voce cit., n. 81; 13 ottobre 2000. n. 13666, id., 2001,1, 103; Trib. Reggio Emilia 14 no vembre 1980, id.. Rep. 1981, voce cit., n. 24; Trib. Torino 7 giugno 1996, id., Rep. 1997, voce cit., n. 53; Trib. Perugia 11 gennaio 1998, id.. Rep. 2002, voce cit., n. 73; Trib. Reggio Emilia 5 ottobre 2000, id.,
Rep. 2001, voce cit.. n. 70), ritardo nella trasmissione all'archivio nota rile di copie degli annoiamenti mensili (Trib. Napoli 22 gennaio 1983. id.. Rep. 1983, voce cit., n. 37), sottoposizione di atti alla registrazione senza il pagamento dell'imposta (Trib. Torino 4 febbraio 1985, id., Rep. 1985, voce cit., il. 45), compimento di concorrenza illecita, nelle forme della riduzione di onorari e diritti accessori (Cass. 5 marzo 1979, n. 1370, id.. Rep. 1979, voce cit., n. 32; 18 maggio 1994, n. 4866. id.. Rep. 1994, voce cit., n. 29; 27 giugno 2001, n. 8803, id.. Rep. 2002, voce cit., n. 57), dell'impiego di procacciatori di affari (Cass. 10 agosto 1963, n. 2274, id., Rep. 1963, voce cit., n. 18; 29 novembre 1991, n. 12883, id.. Rep. 1991, voce cit., n. 22; 24 luglio 1996, n. 6679, id..
Rep. 1997, voce cit., n. 47), della stabile costituzione di uno studio fuo ri della sede assegnata o della irregolare gestione del «recapito» (Cass. 11 febbraio 1967, n. 355, id., 1967, I, 2595; 19 febbraio 1985, n. 1451, id., 1985, I, 1335; 20 dicembre 1985, n. 6545, id.. Rep. 1986, voce cit.. n. 40; 21 giugno 1989, n. 2947, id.. Rep. 1990, voce cit.. n. 22; 29 mar zo 1990. n. 2583, ibid., n. 26; 8 marzo 1993, n. 2772, id.. Rep. 1993, voce cit., il. 31; 16 febbraio 1995, n. 1698, id.. Rep. 1995, voce cit., n. 64; 24 marzo 1995, n. 3427, ibid., n. 65; 30 marzo 1995, n. 3816, id.. Rep. 1996, voce cit.. n. 60; 12 novembre 1997, n. 11168, id., Rep. 1998, voce cit., n. 79; 4 gennaio 2000. n. 19, id., Rep. 2000, voce cit., n. 81; 4 dicembre 2002. n. 17202, id., 2003, I, 798; Trib. Siena 7 marzo
1981, id., Rep. 1984, voce cit., n. 23; Trib. Bergamo 2 novembre 1984, id., Rep. 1985, voce cit., n. 29; App. Firenze 27 febbraio 1984, id., 1984, I. 1672; Trib. Milano 27 aprile 1993, id.. Rep. 1994, voce cit., n. 44; Trib. Matera 15 settembre 1998, id.. Rep. 1999, voce cit., n. 82), dell'uso di mezzi pubblicitari (Cass. 9 aprile 1999, n. 3472, ibid., n.
73), dello scorretto accaparramento di clientela (Trib. Torino 29 marzo 1993, id.. Rep. 1994, voce cit., n. 46).
Sulle varie particolarità di carattere processuale, che caratterizzano i
giudizi disciplinari nei confronti dei notai, v. le note a Cass. 3 febbraio 1999, n. 908, id., 1999, I, 1863, e 5 aprile 2002, n. 4903. id., 2003, I, 1226.
In dottrina, v. Protettì-Di Zenzo, La leqge notarile, Milano, 2003. 375 ss.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
certato la verificazione in concreto dell'effetto lesivo del com
portamento denunziato, in quanto la sola sottoscrizione del
contratto non determinava una rilevanza sociale dell'accaduto.
4.1. - Ritiene questa corte che i due motivi, essendo stretta
mente connessi, vadano esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati. Osserva preliminarmente questa corte, quanto alla prima cen
sura, che l'art. 147 1. 89/13 prevede due forme alternative di il
lecito: la prima a forma libera, consistente nella compromissio ne della dignità e reputazione di notaio e del decoro e prestigio della classe notarile, in qualunque modo, con la sua condotta
nella vita pubblica e privata, la seconda concerne l'illecita con
correnza.
Non vi è dubbio che, stante detta struttura dell'elemento ma
teriale dell'illecito disciplinare, essenziale al perfezionamento è
la realizzazione dell'evento, consistente nella compromissione della dignità e reputazione del notaio e del decoro e prestigio della classe notarile.
L'art. 147 1. not., individuando con chiarezza l'evento che si
deve evitare e quindi l'interesse tutelato (salvaguardia della di
gnità e reputazione del notaio, nonché il decoro e prestigio della
classe notarile), determina la condotta punibile, per quanto in
forma libera, in quella idonea a compromettere l'interesse tute
lato, condotta il cui contenuto, se pur non individuato nel suo
specifico atteggiarsi, è integrato dalle norme di etica professio nale e, quindi, dal complesso di quei principi di deontologia che
sono oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato
momento storico, nonché dai «principi di deontologia profes sionale dei notai», emanati dal Consiglio nazionale del notariato
in data 24 febbraio 1994.
Detti principi costituiscono regole di condotta volte a con
formare il comportamento del notaio alle norme dell'etica pro fessionale, la cui enunciazione è istituzionalmente rimessa al
l'autonomia del consiglio notarile, ai sensi della 1. 27 giugno 1991 n. 220.
Come tale la norma menzionata è del tutto rispettosa del prin
cipio di legalità (Cass. 24 luglio 1996, n. 6680, Foro it., Rep. 1997, voce Notaio, n. 66).
La prima norma del codice deontologico (A) stabilisce che il
notaio deve conformare la propria condotta professionale ai
principi della indipendenza ed imparzialità, evitando ogni inter
ferenza di carattere personale sul suo operare ed ogni interfe
renza tra professione ed affari. Egualmente egli deve nella vita
privata evitare situazioni che possano pregiudicare il rispetto dei
suddetti principi. La professione del notaio non può considerarsi semplice
mente una libera e privata professione finalizzata al persegui mento di interessi di natura personale, ma costituisce anche
esercizio di una funzione pubblica, connotata dalla terzietà e
dall'imparzialità rispetto agli interessi dei soggetti che si rivol
gono al notaio, perché la stesso renda un atto del suo ufficio, dall'assoluta indipendenza e da una tendenziale esclusività delle
funzioni svolte, al fine di evitare che la particolare funzione del
notaio sia in qualche modo fuorviata o condizionata dall'eserci
zio di attività estranee che possano, per così dire, turbare l'eser
cizio della pubblica funzione affidatagli. Né tali limitazioni allo svolgimento di altre attività da parte
del notaio, sia relative ad attività incompatibili per espressa pre visione di legge (art. 2 1. 89/13) sia relative ad attività che leda
no il decoro e prestigio della professione notarile, urtano contro
il principio della libera iniziativa economica di cui all'art. 41
Cost.
Infatti la libertà di iniziativa economica comporta che, allor
ché essa è esercitata con la scelta di una determinata professio ne, il soggetto rispetti poi le limitazioni imposte dalla normativa
di settore, tra cui, per quanto qui interessa, quelle attinenti ad
una condotta, anche nella vita privata, che non leda il decoro ed
il prestigio della professione esercitata.
4.2. - Il tribunale ha fatto esatta applicazione dei suddetti
principi. Il giudice d'appello si è posto il problema se la condotta del
notaio fosse lesiva del decoro e del prestigio della classe nota
rile e se detto evento vi era stato, dando egualmente risposta af
fermativa ai due punti. 4.3. - Diversa questione è se sia immune da censure la moti
vazione dell'impugnata sentenza a sostegno di dette sue conclu
II Foro Italiano — 2003.
sioni in merito alla ricostruzione dell'elemento oggettivo del
l'infrazione disciplinare. Ciò attiene al vizio di motivazione della sentenza, pur pro
spettato dalla ricorrente nei due suddetti motivi di ricorso.
Va, a tal fine, premesso che, poiché l'art. 156 1. 89/13 preve de il ricorso in Cassazione avverso le sentenze disciplinari della
corte d'appello nei confronti del notaio soltanto per incompe tenza e violazione — o falsa applicazione
— di legge, il vizio di
motivazione è deducibile nei limiti in cui costituisce violazione
dell'art. Ili, 1° e 2° comma, Cost, (obbligo di motivazione ed
applicazione della legge anche processuale), ossia se manca, ovvero è apparente, l'esposizione concisa dei motivi in fatto e
delle ragioni giuridiche della decisione (art. 132, n. 4, c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c.), mentre è escluso il più articolato vizio di
motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Infatti l'inosservanza dell'obbligo della motivazione su que
stioni di fatto integra violazione di legge, e come tale è denun
ciarle con ricorso per cassazione a norma dell'art. Ili, 2°
comma. Cost., quando si traduca in una mancanza di motivazio
ne stessa (con conseguente nullità della pronunzia per difetto di
un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei ca
si di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in ar
gomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (c.d. mo
tivazione apparente), o fra loro logicamente incompatibili o
obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi
emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la ricondu
cibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e ra
zionalità della motivazione medesima in raffronto con le risul
tanze probatorie (Cass., sez. un., 16 masgio 1992, n. 5888, id..
1992, I, 1737; 8 marzo 1993, n. 2754, id., Rep. 1993, voce Ac
que pubbliche, n. 165; 4 settembre 1996, n. 8064, id., Rep.
1996, voce Cassazione civile, n. 38). 5. - Nella fattispecie la sentenza impugnata è immune dai la
mentati vizi di motivazione, nei limiti suddetti in cui essi sono
rilevabili in questa sede di sindacato di legittimità. Infatti il giudice di merito ha accertato che il notaio aveva
stipulato con la Star service internazionale s.r.l. un contratto di
collaborazione ed aveva partecipato ad un seminario di infor
mazione per l'intermediazione di prodotti assicurativi; che tale
contratto prevedeva il pagamento di un corrispettivo per il no
taio per ogni prodotto collocato; che il contratto fa riferimento
alla gerarchia della società, con l'inserimento di un collaborato
re in una struttura piramidale di carriera costruita sul numero
dei contratti conclusi, sottoposto alla figura di un superiore; che
il contratto in oggetto aveva avuto regolare esecuzione, avendo
il notaio promosso nell'ambito di due mesi la conclusione di
sette contratti.
Il tribunale, con valutazione di merito rientrante nei suoi po teri esclusivi, ha ritenuto che detta attività del notaio avesse leso
il prestigio ed il decoro della classe notarile, in quanto l'inseri
mento di un notaio, anche se come semplice collaboratore, in
una struttura aziendale finalizzata alla conclusione di un rile
vante numero di contratti, costituisce compromissione del deco
ro e prestigio dell'intera classe notarile, contrastando aperta mente con la communis opinio in ordine al ruolo del notaio il
fatto che costui svolga attività di promozione e vendita di un
prodotto finanziario nell'interesse esclusivo del soggetto che
tale prodotto commercializza. (Omissis)
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