+ All Categories
Home > Documents > sezione III civile; sentenza 9 novembre 2005, n. 21684; Pres. Fiduccia, Est. Vivaldi, P.M. Iannelli...

sezione III civile; sentenza 9 novembre 2005, n. 21684; Pres. Fiduccia, Est. Vivaldi, P.M. Iannelli...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: phamhanh
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
sezione III civile; sentenza 9 novembre 2005, n. 21684; Pres. Fiduccia, Est. Vivaldi, P.M. Iannelli (concl. conf.); Soc. Hotel Felicioni (Avv. Pettinelli) c. Di Lecce e altro. Conferma App. Napoli 11 dicembre 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 6 (GIUGNO 2006), pp. 1807/1808-1809/1810 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23203432 . Accessed: 28/06/2014 08:29 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.191 on Sat, 28 Jun 2014 08:29:07 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sezione III civile; sentenza 9 novembre 2005, n. 21684; Pres. Fiduccia, Est. Vivaldi, P.M. Iannelli(concl. conf.); Soc. Hotel Felicioni (Avv. Pettinelli) c. Di Lecce e altro. Conferma App. Napoli 11dicembre 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 6 (GIUGNO 2006), pp. 1807/1808-1809/1810Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23203432 .

Accessed: 28/06/2014 08:29

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 141.101.201.191 on Sat, 28 Jun 2014 08:29:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE PRIMA

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 9 no

vembre 2005, n. 21684; Pres. Fiduccia, Est. Vivaldi, P.M.

Iannelli (conci, conf.); Soc. Hotel Felicioni (Avv. Pettinel

li) c. Di Lecce e altro. Conferma App. Napoli 11 dicembre

2000.

Responsabilità civile — Danni da cose in custodia — Carat

tere insidioso della «res» — Irrilevanza (Cod. civ., art.

2051). Responsabilità civile — Danni da cose in custodia — Norma

generale sulla responsabilità per fatto illecito — Inappli cabilità (Cod. civ., art. 2043, 2051).

Ai fini della responsabilità per danni cagionati da cose in cu

stodia, non occorre dimostrare il carattere insidioso della res

da cui deriva il pregiudizio. (1) La sussunzione di una fattispecie nell'alveo della norma spe

ciale sulla responsabilità per danni cagionati da cose in cu

stodia esclude l'applicabilità della norma generale in tema di

responsabilità per fatto illecito. (2)

Svolgimento del processo. — Grazia Di Lecce conveniva in

giudizio l'Hotel Felicioni s.n.c. in persona del legale rappre sentante ed il comune di Torre del Greco chiedendone la con

danna, in solido od in via alternativa, al risarcimento del danno

in suo favore nella misura da accertare in corso di causa, per es

(1) L'irrilevanza del carattere insidioso della cosa custodita discende dalla natura oggettiva de) regime di responsabilità di cui all'art. 2051

c.c., affermata dalla giurisprudenza maggioritaria: da ultimo, v. Cass. 3

agosto 2005, n. 16231, Foro it., 2006, I, 762, ove sono indicati in nota ulteriori precedenti conformi, cui adde Cass. 30 novembre 2005, n.

26086, id., Mass., 1994; 20 ottobre 2005, n. 20317, ibid., 1610; 26 lu

glio 2005, n. 15613, ibid.. 1013; 10 marzo 2005, n. 5326, ibid., 584; 10 febbraio 2005, n. 2706, ibid., 179, e, in extenso, Danno e resp., 2005, 837, con nota di M. Calabrese, La (doppia) natura della responsabilità del gestore di una pista da sci', 11 gennaio 2005, n. 376. Foro it., Mass., 27.

Talune pronunce si esprimono ancora in termini di presunzione di

colpa: cfr. Cass. 30 luglio 2004, n. 14606, id., Rep. 2004, voce Respon sabilità civile, n. 447; nonché, in una peculiare fattispecie dove la re

sponsabilità del datore di lavoro era configurata in virtù della concor rente applicazione degli art. 2051 e 2087 c.c., Cass. 14 agosto 2004, n.

15919, ibid., voce Lavoro (rapporto), n. 1409. Continua ad esservi divergenza di vedute circa l'applicabilità del

l'art. 2051 c.c. nell'ipotesi di beni custoditi dalla pubblica amministra zione: al riguardo, v. Cass. 19 luglio 2005, n. 15224, 1° dicembre 2004, n. 22592, 1° ottobre 2004, n. 19653, Trib. Catania 30 maggio 2005 e Trib. Roma 16 febbraio 2005, id.. 2006, I, 443, con osservazioni di A. Gandino e di A. Palmieri.

(2) Nel senso che le azioni di responsabilità per danni, di cui agli art. 2043 e 2051 c.c., implicano sul piano eziologico e probatorio accerta menti diversi e coinvolgono distinti temi d'indagine, v. Cass. 6 luglio 2004. n. 12329, Foro it.. Rep. 2004, voce Appello civile, n. 61 (ove si

puntualizza che, formulata domanda di risarcimento ex art. 2043, è inammissibile la domanda proposta ex art. 2051 per la prima volta in

grado di appello, considerato che su tale domanda non si è svolto il contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado); 5 luglio 2001, n. 9092, id., Rep. 2002, voce Responsabilità civile, n. 292, e 12 giugno 2001, n. 7938, ibid., n. 291 (in entrambe si afferma l'impossibilità per il danneggiato, che nelle fasi di merito abbia dedotto la responsabilità del convenuto a norma dell'art. 2043 c.c., di dedurre per la prima volta in sede di legittimità la questione di responsabilità del medesimo a norma dell'art. 2051 c.c., in quanto l'invocazione di tale norma postula che sia stato prospettato al giudice di merito, in fatto, almeno il potere di custodia sulla cosa che ha cagionato il danno e che, dunque, il con venuto sia stato messo in grado nelle fasi di merito di allegare e provare l'esistenza dell'eventuale caso fortuito ed il giudice di svolgere la va lutazione sulla sua ricorrenza).

Peraltro, secondo Cass. 16 novembre 1999, n. 12694, id., Rep. 1999, voce Sentenza civile, n. 35, non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e giudicato il giudice che, investito di una domanda di risar cimento ex art. 2043 c.c., fondi l'accoglimento della domanda sulla re

sponsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. Inoltre, va segnalato che Cass. 25 settembre 1998, n. 9597, id., Rep. 1998, voce Appello civile, n. 10, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello che aveva fondato la responsabilità sulla clausola generale dell'art. 2043 c.c., mentre in primo grado si era ritenuta sussistente una responsabilità per danno cagionato da cose in custodia a norma dell'art. 2051 c.c.

Sull'impossibilità di un concorso tra diversi criteri di imputazione della responsabilità a carico di un solo responsabile, v. M. Franzoni, L'illecito, Milano, 2004, 375.

Il Foro Italiano — 2006.

sere inciampata nella soglia di marmo della scala che accede

dall'area esterna al piano seminterrato dell'hotel convenuto.

Il tribunale rigettava la domanda.

Avverso la sentenza proponeva appello Grazia Di Lecce

chiedendone la riforma.

Si costituivano l'Hotel Felicioni s.n.c. ed il comune di Torre

del Greco chiedendo il rigetto della proposta impugnazione e

proponendo, a loro volta, appello incidentale.

La corte d'appello, con sentenza in data 11 dicembre 2000, così provvedeva:

— in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Di

Lecce nei confronti del comune di Torre del Greco, compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di primo grado e

dichiara altresì compensate tra le stesse parti quelle di secondo

grado; —

rigetta l'appello incidentale proposto dalla s.n.c. Hotel Fe

licioni nei confronti della Di Lecce; — in accoglimento dell'appello proposto dalla Di Lecce nei

confronti della s.n.c. Hotel Felicioni, condanna quest'ultimo al

pagamento, in favore della Di Lecce, della somma di lire

13.000.000, nonché al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione

l'Hotel Felicioni s.n.c. affidandosi a tre motivi.

La parte intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo la società ri

corrente denuncia la «violazione e falsa applicazione dell'art.

2051 c.c. e dell'art. 2697 stesso codice anche in combinato di

sposto ed in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.». Rileva l'erroneità della sentenza di merito che ha ritenuto che

la norma dell'art. 2051 c.c. configuri un'ipotesi di responsabi lità oggettiva, fondandosi tale responsabilità sul semplice rap

porto oggettivo del custode con la cosa custodita, a prescindere dal carattere insidioso di questa, o anche dalla imprevedibilità ed invisibilità della cosa dannosa.

Nel caso di specie è risultato accertato che la soglia in que stione non era rotta e non presentava, quindi, alcuna anomalia, e

che l'incidente si era verificato ben sei giorni dopo l'arrivo in

albergo dell'attrice, quando i luoghi erano ormai ben noti alla

stessa.

In tal senso rileva la ricorrente «deve la presunzione di colpa ritenersi giustamente vinta dalla prova desumibile dalle circo

stanze sopra indicate, e non possono pertanto trovare apprezza bile giustificazione le conclusioni alle quali è pervenuta la corte

d'appello, laddove la sentenza espressamente stabilisce che nel

caso di specie il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'e

vento risulterebbe dal solo fatto incontestato della caduta della

Di Lecce, inciampata sulla soglia posta sulla sommità della

scala dell'albergo di cui si è detto».

Il motivo è infondato.

In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose

in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'i

potesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'ap

plicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra

il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di cu

stodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è

esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un

comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'e

vento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte im

mediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'im

prevedibilità e dell'inevitabilità. Ne consegue l'inversione del

l'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sul

l'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesi

vo e sul convenuto la prova del caso fortuito (Cass. 10 marzo

2005, n. 5326, Foro it., Mass., 584; 11 gennaio 2005, n. 376,

ibid., 21). Inoltre, l'accertamento del nesso causale tra il fatto illecito e

l'evento dannoso rientra tra i compiti del giudice del merito ed è

sottratto al sindacato di legittimità della Suprema corte la quale, nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è legittimata al solo controllo

sull'idoneità delle ragioni addotte dal giudice del merito a fon

damento della propria decisione (Cass. 10 maggio 2005, n.

9754, ibid., 1046). Nella fattispecie concreta in esame, il giudice del merito ha

correttamente applicato — senza incorrere in alcuna violazione

— i principi sopra indicati, relativi all'art. 2051 c.c.

This content downloaded from 141.101.201.191 on Sat, 28 Jun 2014 08:29:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Ha, infatti, rilevato che «la responsabilità di cui all'art. 2051

c.c., si fonda sul rapporto oggettivo del custode con la cosa cu

stodita e prescinde, quindi, dal carattere insidioso di questa, os

sia dalla imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa, sicché il danneggiato non deve dimostrare tale carattere, come invece è

necessario se agisce, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per la generale

responsabilità da fatto illecito.

E una volta accertato il collegamento in termini di causalità, tra cosa in custodia e il danno subito, sorge, a carico del custo

de, la presunzione di responsabilità, per vincere la quale egli deve dimostrare il caso fortuito e in tal senso, quindi, deve esse

re distribuito l'onere della prova tra le parti». Ed ha concluso che «Nel caso di specie il nesso eziologico tra

la cosa in custodia e l'evento, sufficiente a far scattare la pre sunzione di colpa in capo al custode risulta dal fatto, inconte

stato, che la Di Lecce cadde inciampando in una soglia posta sulla sommità di una scala dell'albergo.

Spettava, quindi, alla convenuta provare che l'evento si era

verificato per la condotta della Di Lecce, idonea ad integrare il

caso fortuito».

Ha motivato, poi, tale convincimento in modo congruo, logi co e convincente rilevando che «Dalla deposizione di Fiele An

nunziata, risulta che l'evento si verificò perché l'attrice inciam

pò contro una soglia posta alla sommità di una delle scale che

portava a uno degli ingressi dell'albergo; che l'urtò e la conse

guente caduta fu determinata dal fatto che la soglia non era po sta a livello della restante superficie, ma, rispetto ad essa era ri

alzata di un dito, un dito e mezzo; che il rialzo era, rispetto alla

restante superficie, di colore uniforme e, quindi, non visibile; che nell'edificio vi erano altre scale che conducevano ad altre

entrate e che solo in quella utilizzata quel giorno dalla Di Lecce

vi era quel rialzo; che l'albergo era di buon aspetto generale e

non presentava rotture nelle scale di accesso»; aggiungendo che

«A nulla rileva che la soglia non fosse rotta, posto che il fatto

che fosse rialzata di circa un dito e mezzo rispetto alla rima

nente superficie, non trova spiegazione nelle normali tecniche di

costruzione e costituisce una vera e propria insidia soprattutto

per le persone anziane che utilizzano la struttura alberghiera per rilassarsi, legittimamente confidando nel fatto che essa non na

sconda particolari pericoli»; precisando, a confutazione della te

si difensiva dell'appellato, che «A nulla, del pari, rileva che la

Di Lecce fosse già da sei giorni nell'albergo, in quanto il dovere

di usare la cosa con la necessaria diligenza deve, nel caso di

specie, ritenersi essere stato osservato dalla Di Lecce, la quale,

per la condizione generale dei luoghi, aveva fatto legittimo affi

damento sulla assenza di quel pericolo e che ben poteva non es

sersi accorta, in precedenza, dell'esistenza di quell'insidia». Trattasi, come già detto, di motivazione, puntuale, precisa ed

aderente ai principi sopra esposti, come tale incensurabile in

questa sede.

Con il secondo motivo denuncia la «violazione e falsa appli cazione dell'art. 115 c.p.c. anche in relazione all'art. 2697 c.c.

Omessa e insufficiente contraddittoria motivazione circa un

punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rile

vabile d'ufficio in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.». Rileva di avere prodotto nel giudizio di merito certificazione,

non contestata, comprovante l'idoneità della struttura, come tale

priva di qualsiasi situazione di pericolo. Tali elementi non sono stati presi in considerazione dal giudi

ce del merito che è venuto meno all'obbligo che impone allo

stesso di porre alla base della propria decisione le prove propo ste dalle parti, nonché all'obbligo della motivazione secondo il

vizio rappresentato. Infatti:

«1) ha ritenuto di poter accedere in modo acritico alla tesi

prospettata dall'appellante, soltanto per il fatto che, siccome

non giustificata dalle normali tecniche di costruzione, il rialzo

della soglia sia pure di un solo centimetro, costituiva esso stesso

un'insidia; 2) trattandosi di soglia esterna non poteva invece la stessa

non essere rialzata rispetto al piano di campagna, assolvendo,

proprio secondo le normali tecniche di costruzione, alla funzio

ne di proteggere la struttura dagli agenti atmosferici esterni (la scala accedeva al piano seminterrato dell'albergo);

3) nel contrasto delle opinioni espresse, avrebbe dovuto di

sporsi c.t.u., come richiesto dall'hotel convenuto, al fine di ac

certare le reali condizioni dei luoghi e quindi l'eventuale esi

li. Foro Italiano — 2006.

stenza dell'insidia, oltre che la compatibilità della soglia e del

rialzo con le caratteristiche costruttive della scala normalmente

praticate, e non ritenute dalla corte senza alcun supporto proba torio, peraltro in contrasto con la prodotta certificazione».

Il motivo non merita accoglimento. Il giudice del merito, infatti, come già rilevato nell'esaminare

il primo motivo, ha puntualmente applicato i principi vigenti in

materia.

In particolare, ha posto alla base della motivazione adottata le

risultanze istruttorie, motivando con riferimento sia a quelle ri

tenute probanti, sia a quelle ritenute prive di significativa valen

za probatoria. Invero, il ricorrente con tale censura pare piuttosto volere ot

tenere una nuova disamina del materiale probatorio, già effet

tuata con motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici, dal giudice del merito.

Il giudice di merito, infatti, è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga

più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo

sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo

apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nel

l'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valuta

zione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, conside

rati nel loro complesso (Cass. 7 aprile 2003, n. 5434, id., Rep. 2003, voce Cassazione civile, n. 109).

Nel caso di specie — come già sottolineato nell'esaminare il

primo motivo al quale si rinvia — il giudice del merito ha cor

rettamente utilizzato il materiale probatorio fornendo adeguata motivazione del suo convincimento.

Da ultimo deve escludersi l'obbligo del giudice di merito di ricorrere alla c.t.u. — come vorrebbe la ricorrente — rientrando

la c.t.u. nella facoltà del giudice di merito e non costituendo

mezzo di prova. Con il terzo motivo denuncia la «violazione dell'art. 2697

c.c. anche in relazione all'art. 2043 stesso codice e dell'art. 360, n. 3, c.p.c.».

Rileva, a tal fine, che le attestazioni e le certificazioni della

pubblica amministrazione prodotte ed il fatto che la scala fosse

stata da poco realizzata e non presentasse nel suo sviluppo de

formazioni e rotture imputabili ad un inefficiente obbligo di cu

stodia avrebbero dovuto far ricomprendere la fattispecie nell'i

potesi disciplinata dall'art. 2043 c.c.

Conseguentemente non si sarebbe dovuto parlare di presun zione di responsabilità ex art. 2051 c.c., trattandosi di risarci

mento per fatto illecito ex art. 2043 c.c., con l'onere dell'attore

di dare la prova (non presunta) della colpa di colui che ha ca

gionato il danno.

Il motivo è infondato.

Come già detto, la fattispecie concreta in esame è riconduci

bile alla disposizione dell'art. 2051 c.c., in tema di responsabi lità civile per i danni cagionati da cose in custodia, norma spe ciale rispetto a quella dell'art. 2043 c.c., norma generale in tema

di responsabilità da fatto illecito (Cass. 6 luglio 2004, n. 12329,

id., Rep. 2004, voce Appello civile, n. 61).

L'applicazione della prima esclude l'applicabilità della se

conda.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

This content downloaded from 141.101.201.191 on Sat, 28 Jun 2014 08:29:07 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended