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Sezione III penale; sentenza 19 ottobre 1962; Pres. Sigurani P., Est. Guadagno, P. M. Dettori...

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Sezione III penale; sentenza 19 ottobre 1962; Pres. Sigurani P., Est. Guadagno, P. M. Dettori (concl. conf.); Setti (Avv. De Feo) Author(s): G. P. Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 323/324-325/326 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153394 . Accessed: 25/06/2014 06:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.25 on Wed, 25 Jun 2014 06:58:37 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione III penale; sentenza 19 ottobre 1962; Pres. Sigurani P., Est. Guadagno, P. M. Dettori (concl. conf.); Setti (Avv. De Feo)

Sezione III penale; sentenza 19 ottobre 1962; Pres. Sigurani P., Est. Guadagno, P. M. Dettori(concl. conf.); Setti (Avv. De Feo)Author(s): G. P.Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 323/324-325/326Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153394 .

Accessed: 25/06/2014 06:58

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323 PARTE SEGONDA 324

ufficiale giudiziario, la notification© doveva essere ese

guita con le modality indicate nell'ultimo comma dell'art.

169 cod. proo. penale. Per questi motivi, annulla senza rinvio, ecc.

CBRTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III penale; sentenza 19 ottobre 1962 ; Pres.

Sigurani P., Est. Guadagno, P. M. Dettoki (concl.

conf.) ; Setti (Aw. De Feo).

(Oonferma Trib. Beggio Emilia 23 ottobre 1961) *•

Appropriazione indebita — Mezzadria -— Consegna dei prodotti ai concedente — Riliuto per sciopero — Esercizio del diritto — Esclusione (Costituzione della Eepubblica, art. 40; cod. pen., art. 52, 61,

n. 11, 646).

Il rifiuto opposto dal mezzadro a consegnare ai concedente

i prodotti spettantigli non puö giustificarsi quale eser

cizio del diritto di sciopero, bensi integra gli estremi

del delitto di appropriazione indebita aggravata. (1)

(1) Con questa sentenza la Cassazione pronuncia aneora una

volta, alquanto sbrigativamente e con una motivazione talora

poco comprensibile, sul diseusso problema della ammissibilitä,

o no dello sciopero dei mezzadri, o meglio, sulle forme parti colari con le quali, da parte delle organizzazioni sindacali dei

lavoratori, ed in considerazione della peculiare struttura del rap

porto, si pretende di esercitare questo diritto. Nella realta, infatti, i mezzadri non hanno mai, a quanto consta, esercitato il

diritto di sciopero nell'accezione comunemente ritenuta di questa forma di lotta sindacale, e cioe con l'astensione integrale e com

pleta dal lavoro, per 1'ovvia ragione ehe 1'ipotetica astensione

colpirebbe anche gli interessi del mezzadro ehe non puõ certo per mettersi di mandare in malora i raccolti o di far morire d'inedia il

bestiame. Per questo si b sempre preteso di esercitare il diritto

di sciopero in forme del tutto peculiari, astenendosi dalle atti

vitä neile quali non 6 piü in giuoco 1'interesse comune delle due parti, ma solo 1'interesse del concedente, e si ü spesso pre teso di non consegnare ai concedente la parte dei prodotti, a

quest'ultimo spettanti o di accantonare la parte padronale del

ricavato della vendita del bestiame, onde costringere con simili

comportamenti la controparte all'accettazione della pretesa sindacale. Il problema, quindi, non 6 tanto quello generale ed

astratto dell'ammissibilita dello sciopero nel particolare rap

porto, bensi quello specifico di vedere se queste forme di agita zioni sono o no riconducibili alla nozione di sciopero ed in quanto tali legittime (per una impostazione in questo senso e per la

conclusione ehe le indicate forme di agitazione non possono qualificarsi sciopero, v. Pera, Problemi cost, del dir. sindacale it., 1960, pagg. 189-192).

Nella sostanza la giurisprudenza ha dovuto porsi il pro blema nei termini indicati. Cosl Trib. Firenze 14 luglio 1961, Foro it., 1962, II, 159, affermõ ehe non commettono il delitto

di istigazione a delinquere i dirigenti sindacali ehe esortano i mezzadri in sciopero a non consegnare grano ne denaro ai con

cedenti e ad accantonare la parte padronale del ricavato della vendita del bestiame fino alla conclusione della vertenza sinda cale in corso. Nella nota redazionale alla sentenza sono ampia mente richiamati i precedenti giurisprudenziali e dottrinali della

questione, ai quali adde App. Firenze 6 giugno 1960, id., Rep. 1961, voce Contratti agrari, n. 58 ; Pret. Monsummano Terme 29 febbraio 1956, id., Rep. 1956, voce Scio-pero, n. 20 : in am

bedue le sentenze si nega sic et simpliciter il diritto di sciopero ai mezzadri per la natura associativa del rapporto.

La sentenza eitata del Trib. Firenze sul particolare caso di istigazione a delinquere venne riformata da App. Firenze 8 settembre 1961, id., 1962, II, 205. Le due sentenze, di primo grado e di appello, sono state commentate, in senso favorevole

per lo sciopero dei mezzadri, da Justds, Il triste sciopero del

mezzadro, in Riv. giur. lav., 1962, II, 108. Sul problema, v. anche la rassegna di giurisprudenza di

F. Saffirio, in Dir. economia, 1960, 803 e da ultimo, in dottrina, la nota di M. Conti, in Giur. eost., 1961, 1508 ; Montuschi, Osservazioni in tema di legittimitä dello sciopero mezzadrile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1962, 1677.

Per chiarire i termini concreti della controversia š inte

La Corte, ecc. — Fatto e diritto. — I] mezzadro Setti

Arus, in adesione alia forma di soiopero indetto nella

zona dalle C.g.i.l., C.i.s.l. e U.i.l., diretta ad ottenere il

rinnovo dei patti tra concedenti e mezzadri, ed all'invito

rivolto dalle stesse organizzazioni a sospendere la di

visione e la consegna dei prodotti, rifiutava il 21 luglio 1960 di consegnare a Dedini Marino la parte dei prodotti

agrari a questi spettante ed altro rifiuto opponeva allorcbe

il 23 successivo era stato invitato dai carabinieri.

II Pretore di Reggio Emilia, avanti il quale il Setti

venne tratto per rispondere del delitto di cui agli art. 646

e 61, n. 11, cod. pen. rilevava che in base alle risultanze

predette, risultate pacifiebe, fosse da escludersi nel ri

fiuto della consegna del prodotto l'azione tipica dell'ap

propriazione indebita e che l'intenzione del Setti era solo

quella di uniformarsi alle decisioni sindacali in ordine

alia sospensione della consegna del prodotto stesso. Per

tanto assolveva l'imputato perche il fatto non costituisce

reato.

Avverso detta decisione proponeva appello il Procuratore

della Repubblica sostenendo che il profitto del reato di

appropriazione non poteva essere escluso, sotto il profilo subiettivo, per l'intervento di probability di modifica

zioni dello stato di diritto a favore dell'interessato, e

cbe non poteva valere la causa di giustificazione di cui

all'art. 52 cod. pen. in rapporto al diritto di sciopero, per cbe l'esercizio di tale diritto non potrebbe consistere in

una condotta positiva come nella specie. Il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza 23 ottobre

1961 riteneva il Setti colpevole del reato ascrittogli e con le attenuanti di cui agli art. 62, n. 4, e 62 bis, ritenute

prevalenti sull'aggravante, lo condannava alla pena di

giorni 20 di reclusione e lire 10.000 di multa, nonche alle

spese ed ai danni a favore della parte civile. E rilevava cbe il fatto di aver trattenuto la quota dei prodotti giä costituiva atto di disposizione da parte del mezzadro sotto il profilo oggettivo, mentre la finality della rivendicazione sindacale non poteva avere rilevanza nella specie. Non era da riscontrarsi, neppure dal punto di vista subiettivo, una forma di esercizio del diritto poicM l'adesione alio

sciopero, se poteva autorizzare il Setti dall'astenersi dal

trebbiare, dall'astenersi dal trasportare dai magazzini del concedente la quota a questo assegnato, non lo auto rizzava a trattenere la parte di propriety del concedente,

operando in tal guisa una ritenzione, disponendo una cosa non sua.

Ricorre per cassazione l'imputato cbe, nel denunziare la violazione dell'art. 51 cod. pen. in relazione all'art. 40 della Costituzione, rileva cbe la permanenza ulteriore del

grano sull'aia e sul fienile della casa colonica, costitutiva, secondo il Griudice di appello, dell'atto della indebita riten zione del prodotto, non era altro cbe l'effetto della sospen sionedi alcune delle attivitä cbe, in quanto contemplate tutte dallo stesso art. 2155 cod. civ., non possono ebe essere valutate sullo stesso piano e non attraverso una arbitraria distinzione di mero ordine cronologico.

Resiste la parte civile con memoria, rilevando cbe il rifiuto della consegna della parte padronale riguardava il prodotto giä pronto per la consegna, per cui nessuna rilevanza poteva avere lo sciopero in atto cbe rifletteva

ressante ricordare che in data 27 maggio 1961 Romagnoli, Foa ed altri della C.g.i.l. presentarono alia Camera dei deputati la proposta di legge, n. 3049, « per l'esercizio delle liberty sin dacali per i mezzadri, coloni, compartecipanti e affittuari col tivatori diretti». Secondo questa proposta, motivata appunto per il fatto che nei particolari rapporti agricoli lo sciopero non

puõ esercitarsi in forma di astensione integrale dal lavoro, ai mezzadri e ai lavoratori affini dovrebbe riconoscersi il di ritto, in caso di conflitto sindacale, di sospendere le presta zioni previste per legge o per contratto e di trattenere in custodia una quota dei prodotti ed utili di spettanza del concedente e

agli affittuari coltivatori diretti il diritto di trattenere in tutto o in parte il canone dovuto al locatore. La proposta e stata com mentata da Pera, in Dir. lav., 1961, I, 291.

G. P.

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325 GIURISPRUDENZA PENALE 326

soltanto la trebbiatura e nessuna ulteriore attivita lavorativa

era da esplicarsi; ohe perciõ il delitto di appropriation© indebita ricorreva in tutti i suoi estremi obiettivi e psi

cologici, tanto piu che nel caso del mezzadro il rifiuto

alia consegna del prodotto importa l'inversione del titolo

del possesso. Il ricorso ö privo di fondamento giuridico e va rigettato. La tesi sostenuta dal rioorrente urta contro quelli elie

sono i principi, che, sia pure con carattere di provvisorietä

(in attesa cioe della necessaria disciplina normativa), re

golano lo sciopero per fini contrattuali ed insieme e in

contrasto con la interpretazione data dalla giurisprudenza di questa Corte all'art. 646 e 61, n. 11, in tema di appro

priazione indebita del mezzadro. Sotto il primo profilo, avuto riguardo a quello che era l'oggetto dello sciopero e cioö la sospensione della trebbiatura (cfr. deposiz.one

segretario Federterra), risulta che l'esplicazione del diritto

di sciopero incontrava un limite per tutto quanto esulava

dai lavori di trebbiatura. E, trattandosi evidentemente di

esercizio di un diritto, esso incontra la sua tutela dall'or

dinamento giuridico entro i limiti comuni a tutte le altre

cause di giustificazione. E ciõ tanto piu che le operazioni inerenti alla raccolta e divisione del prodotto, con i cor

rispondenti obblighi del mezzadro nei confronti del con

cedente, sono ben distinte ed il rifiuto opposto al conce

dente non si riferiva alia operazione della trebbiatura ma

alia consegna della quota del prodotto al concedente

spettante. Ia detto rifiuto e nella conseguente mancata consegna

della parte del prodotto vi 6 inversione del titolo del pos

sesso, costitutivo del delitto di appropriazione indebita,

mentre l'aggravante dell'art. 61, n. 11, (i ben ravvisabile,

in quanto comprensiva di tutte quelle ipotesi sulle quali

si abbia un obbligo di svolgere una determinata attivita

e si abusi di tale circostanza. Ed invero, nonostante che

il contratto di mezzadria abbia natura associativa, esso

implica pure un rapporto di fiducia tra concedente e

mezzadro.

Con il rigetto del ricorso segue la condanna alle spese

del ricorrente, tenuto altresi al pagamento delle spese a favore della costituita parte civile che si liquidano in

lire 115.800, comprensive di onorario difensivo.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione iii penale ; sentenza 12 ottobre 1962 ; Pres. Po

limeno P., Est. Grieco, P. M. Peluso (eoncl. conf.);

ric. De Masi (Avv. Valensise).

(Oonferma App. Torino 27 aprile 1959)

Calunnia — Deposizione testimonial»' — Sussistenza

del reato (Cod. pen., art. 368). Calunnia —Falsa testimonianza — Concorso di rcati

— Coniigurabilita (Cod. pen., art. 81, 368, 372).

Bisponde del delitto di calunnia il testimone ehe, deponendo il falso, incolpa di un reato taluno ehe egli sa innoeente. (1)

(1) Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, per la sussistenza del delitto di calunnia non occorre che la enuncia

zione dell'accusa sia contenuta in una formale denuncia che abbia

i requisiti stabiliti dall'art. 8 cod. proc. pen., essendo sufficiente

che l'incolpazione sia portata a conoscenza dell'autorita con qual siasi mezzo ed in qualsiasi modo, purchö l'uno e l'altro siano

idonei a creare le condizioni per dare inizio ad un procedimento

penale nei confronti di una persona innoeente : Cass. 20 febbraio

1959, Dessi, Foroit., Eep. 1960, voce Calunnia, n. 3 ; 18 febbraio

1957, Brescianini, id., Rep. 1957, voce cit., n. 17 ; 15 maggio

1955, Tomellieri, id., Rep. 1956, voce cit., n. 20. Sul caso di

specie della sussistenza del reato di calunnia, qualora la falsa

Nel caso di calunnia commessa mediante deposizione testi

moniale, e configurable il concorso formale fra il reato

di calunnia e quello di falsa testiinonianza. (2)

La Corte, ecc. — (Omissis). Nei confronti del De Masi

il ricorso deve essere respinto : il primo motivo ö infondato

perehc il reato di calunnia si puõ ooncretare anche in una

deposizione testimoniale, nella quale si contenga la incolpa zione di un reato a carico di persona che si sa essere in

nocente. In questo caso il reato di falsa testiinonianza

e quello di calunnia concorrono a norma dell'art. 81, per il quale clii, con una sola azione od omissione, viola di

verse disposizioni di legge 6 punito come se avesse violato

le diverse disposizioni con distinte azioni od omissioni.

£ il fenomeno conosciuto in dottrina col nome di cumulo

eterogeneo di reati, che si ha quando ad una sola azione

corrispondono piu danni qualitativamente diversi. La

norma che punisce la falsa testimonianza 6 diversa da quella che punisce la calunnia perchõ la prima b diretta a colpire la violazione del dovere incombente al testimone di dire

la veritä, e l'altra õ diretta a colpire la violazione del do

vere di non incolpare di un reato persone di cui si conosce

l'innocenza.

II cumulo eterogeneo puõ venir meno solo in determinati

casi: quando vi sia concorso apparente di norme e siano

di conseguenza applicabili il principio di speciality od il

principio di progressione oppure quando i due reati si

compenetrino per dar vita ad un reato complesso. Ben

vero che nel significato generico del termine « denuncia »

puõ rientrare l'esame testimoniale, ma õ anche vero che

tale ultimo atto non e necessario alia conffgurazione della

calunnia, potendo questa assumere numerose altre forme

diverse da quella della falsa testimonianza. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

denunzia sia contenuta in una deposizione testimoniale, cons,

in senso conforme : Cass. 10 gennaio 1957, Eleuteri, id., Rep.

1957, voce cit., n. 20, la quale ha precisato che trattasi di calunnia

formale e non reale ; 5 novembre 1955, Camassa, id., Rep. 1950, voce cit., n. 24 ; 29 settembre 1942, Ginanneschi, id., Rep. 1942,

voce cit., nn. 7-9 ; 7 maggio 1937, Arcidiacono, id., Rep. 1938,

voce cit., nn. 7-9. Ifl stato ritenuto sussistente il reato di calunnia, anche se la falsa incolpazione sia contenuta in una memoria

difensiva (Cass. 23 novembre 1953, Vanzan, id., Rep. 1954,

voce cit., n. 13) o sia fatta da chi 6 interrogato dall'autorit&

giudiziaria in quality di imputato (Cass. 25 maggio 1960, Carullo,

id., Rep. 1961, voce cit., n. 13 ; 18 febbraio 1957, Lodato, id.,

Rep. 1957, voce cit., n. 22 ; 17 ottobre 1955, Giorgini, id., Rep.

1956, voce cit., n. 19 ; 16 dicembre 1954, Concordia, ibid., n. 21).

Anche la dottrina ritiene che, ai fini del reato di calunnia, la

denunzia non <5 legata a forme speciali, dev'essere volontaria,

ma non occorre che sia spontanea, talchd puõ aver luogo in

sede di interrogatorio o di esame testimoniale : Manzini, Dir.

pen. it., 1950, V, pag. 715 ; Maggiore, Dir. pen., 1958, II, I,

parte speciale, pag. 265 ; Antolisei, Man. dir. pen., 1960, parte

speciale, II, pag. 732 ; Pannain, Calunnia e autocalunnia, voce

del Novissimo digesto it., 1958, II, pagg. 684, 685.

(2) In senso conforme : Cass. 20 novembre 1961, Creton, Foro it., Rep. 1962, voce Calunnia, n. 12, la quale ha ritenuto

che nel caso di testimone che incolpi altri che sa innocente, il

proscioglimento per ritrattazione dal reato di falsa testimo

nianza, non elimina il reato di calunnia concorrente con il primo ;

19 dicembre 1958, Lussu, id., Rep. 1959, voce Concorso di reati,

nn. 12-14 ; 25 giugno 1957, Pranceschetto, id., Rep. 1958, voce

Calunnia, n. 15 ; 13 dicembre 1954, Paolucci, id., Rep. 1956,

voce cit., nn. 16, 17 ; 31 maggio 1947, Recchia, id., Rep. 1948,

voce Concorso di reati, n. 6 ; 29 aprie 1937, Cristallini, id.. Rep.

1937, voce cit., n. 18. In dottrina cons. suH'argomento : Mon

talbano, Profili dommatici del delitto di calunnia, in Riv. pen.,

1962, I, 29 ; Boscaret.li, II delitto di calunnia verbale - Oggetto

della tutela e informazione calunniosa, 1961 ; Paoltaro, Sul

delitto di calunnia, 1961 ; L. Gullo, La consapevolezza dell'in

nocenza altrui nel delitto di falsa testimonianza • Calunnia e falsa

testimonianza, in Giust. pen., 1948, II, 35 ; G. Vassalli, Osser

vazioni in tema di calunnia, id., 1942, II, 634.

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