Sezione III penale; sentenza 19 ottobre 1962; Pres. Sigurani P., Est. Guadagno, P. M. Dettori(concl. conf.); Setti (Avv. De Feo)Author(s): G. P.Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 323/324-325/326Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153394 .
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323 PARTE SEGONDA 324
ufficiale giudiziario, la notification© doveva essere ese
guita con le modality indicate nell'ultimo comma dell'art.
169 cod. proo. penale. Per questi motivi, annulla senza rinvio, ecc.
CBRTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III penale; sentenza 19 ottobre 1962 ; Pres.
Sigurani P., Est. Guadagno, P. M. Dettoki (concl.
conf.) ; Setti (Aw. De Feo).
(Oonferma Trib. Beggio Emilia 23 ottobre 1961) *•
Appropriazione indebita — Mezzadria -— Consegna dei prodotti ai concedente — Riliuto per sciopero — Esercizio del diritto — Esclusione (Costituzione della Eepubblica, art. 40; cod. pen., art. 52, 61,
n. 11, 646).
Il rifiuto opposto dal mezzadro a consegnare ai concedente
i prodotti spettantigli non puö giustificarsi quale eser
cizio del diritto di sciopero, bensi integra gli estremi
del delitto di appropriazione indebita aggravata. (1)
(1) Con questa sentenza la Cassazione pronuncia aneora una
volta, alquanto sbrigativamente e con una motivazione talora
poco comprensibile, sul diseusso problema della ammissibilitä,
o no dello sciopero dei mezzadri, o meglio, sulle forme parti colari con le quali, da parte delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori, ed in considerazione della peculiare struttura del rap
porto, si pretende di esercitare questo diritto. Nella realta, infatti, i mezzadri non hanno mai, a quanto consta, esercitato il
diritto di sciopero nell'accezione comunemente ritenuta di questa forma di lotta sindacale, e cioe con l'astensione integrale e com
pleta dal lavoro, per 1'ovvia ragione ehe 1'ipotetica astensione
colpirebbe anche gli interessi del mezzadro ehe non puõ certo per mettersi di mandare in malora i raccolti o di far morire d'inedia il
bestiame. Per questo si b sempre preteso di esercitare il diritto
di sciopero in forme del tutto peculiari, astenendosi dalle atti
vitä neile quali non 6 piü in giuoco 1'interesse comune delle due parti, ma solo 1'interesse del concedente, e si ü spesso pre teso di non consegnare ai concedente la parte dei prodotti, a
quest'ultimo spettanti o di accantonare la parte padronale del
ricavato della vendita del bestiame, onde costringere con simili
comportamenti la controparte all'accettazione della pretesa sindacale. Il problema, quindi, non 6 tanto quello generale ed
astratto dell'ammissibilita dello sciopero nel particolare rap
porto, bensi quello specifico di vedere se queste forme di agita zioni sono o no riconducibili alla nozione di sciopero ed in quanto tali legittime (per una impostazione in questo senso e per la
conclusione ehe le indicate forme di agitazione non possono qualificarsi sciopero, v. Pera, Problemi cost, del dir. sindacale it., 1960, pagg. 189-192).
Nella sostanza la giurisprudenza ha dovuto porsi il pro blema nei termini indicati. Cosl Trib. Firenze 14 luglio 1961, Foro it., 1962, II, 159, affermõ ehe non commettono il delitto
di istigazione a delinquere i dirigenti sindacali ehe esortano i mezzadri in sciopero a non consegnare grano ne denaro ai con
cedenti e ad accantonare la parte padronale del ricavato della vendita del bestiame fino alla conclusione della vertenza sinda cale in corso. Nella nota redazionale alla sentenza sono ampia mente richiamati i precedenti giurisprudenziali e dottrinali della
questione, ai quali adde App. Firenze 6 giugno 1960, id., Rep. 1961, voce Contratti agrari, n. 58 ; Pret. Monsummano Terme 29 febbraio 1956, id., Rep. 1956, voce Scio-pero, n. 20 : in am
bedue le sentenze si nega sic et simpliciter il diritto di sciopero ai mezzadri per la natura associativa del rapporto.
La sentenza eitata del Trib. Firenze sul particolare caso di istigazione a delinquere venne riformata da App. Firenze 8 settembre 1961, id., 1962, II, 205. Le due sentenze, di primo grado e di appello, sono state commentate, in senso favorevole
per lo sciopero dei mezzadri, da Justds, Il triste sciopero del
mezzadro, in Riv. giur. lav., 1962, II, 108. Sul problema, v. anche la rassegna di giurisprudenza di
F. Saffirio, in Dir. economia, 1960, 803 e da ultimo, in dottrina, la nota di M. Conti, in Giur. eost., 1961, 1508 ; Montuschi, Osservazioni in tema di legittimitä dello sciopero mezzadrile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1962, 1677.
Per chiarire i termini concreti della controversia š inte
La Corte, ecc. — Fatto e diritto. — I] mezzadro Setti
Arus, in adesione alia forma di soiopero indetto nella
zona dalle C.g.i.l., C.i.s.l. e U.i.l., diretta ad ottenere il
rinnovo dei patti tra concedenti e mezzadri, ed all'invito
rivolto dalle stesse organizzazioni a sospendere la di
visione e la consegna dei prodotti, rifiutava il 21 luglio 1960 di consegnare a Dedini Marino la parte dei prodotti
agrari a questi spettante ed altro rifiuto opponeva allorcbe
il 23 successivo era stato invitato dai carabinieri.
II Pretore di Reggio Emilia, avanti il quale il Setti
venne tratto per rispondere del delitto di cui agli art. 646
e 61, n. 11, cod. pen. rilevava che in base alle risultanze
predette, risultate pacifiebe, fosse da escludersi nel ri
fiuto della consegna del prodotto l'azione tipica dell'ap
propriazione indebita e che l'intenzione del Setti era solo
quella di uniformarsi alle decisioni sindacali in ordine
alia sospensione della consegna del prodotto stesso. Per
tanto assolveva l'imputato perche il fatto non costituisce
reato.
Avverso detta decisione proponeva appello il Procuratore
della Repubblica sostenendo che il profitto del reato di
appropriazione non poteva essere escluso, sotto il profilo subiettivo, per l'intervento di probability di modifica
zioni dello stato di diritto a favore dell'interessato, e
cbe non poteva valere la causa di giustificazione di cui
all'art. 52 cod. pen. in rapporto al diritto di sciopero, per cbe l'esercizio di tale diritto non potrebbe consistere in
una condotta positiva come nella specie. Il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza 23 ottobre
1961 riteneva il Setti colpevole del reato ascrittogli e con le attenuanti di cui agli art. 62, n. 4, e 62 bis, ritenute
prevalenti sull'aggravante, lo condannava alla pena di
giorni 20 di reclusione e lire 10.000 di multa, nonche alle
spese ed ai danni a favore della parte civile. E rilevava cbe il fatto di aver trattenuto la quota dei prodotti giä costituiva atto di disposizione da parte del mezzadro sotto il profilo oggettivo, mentre la finality della rivendicazione sindacale non poteva avere rilevanza nella specie. Non era da riscontrarsi, neppure dal punto di vista subiettivo, una forma di esercizio del diritto poicM l'adesione alio
sciopero, se poteva autorizzare il Setti dall'astenersi dal
trebbiare, dall'astenersi dal trasportare dai magazzini del concedente la quota a questo assegnato, non lo auto rizzava a trattenere la parte di propriety del concedente,
operando in tal guisa una ritenzione, disponendo una cosa non sua.
Ricorre per cassazione l'imputato cbe, nel denunziare la violazione dell'art. 51 cod. pen. in relazione all'art. 40 della Costituzione, rileva cbe la permanenza ulteriore del
grano sull'aia e sul fienile della casa colonica, costitutiva, secondo il Griudice di appello, dell'atto della indebita riten zione del prodotto, non era altro cbe l'effetto della sospen sionedi alcune delle attivitä cbe, in quanto contemplate tutte dallo stesso art. 2155 cod. civ., non possono ebe essere valutate sullo stesso piano e non attraverso una arbitraria distinzione di mero ordine cronologico.
Resiste la parte civile con memoria, rilevando cbe il rifiuto della consegna della parte padronale riguardava il prodotto giä pronto per la consegna, per cui nessuna rilevanza poteva avere lo sciopero in atto cbe rifletteva
ressante ricordare che in data 27 maggio 1961 Romagnoli, Foa ed altri della C.g.i.l. presentarono alia Camera dei deputati la proposta di legge, n. 3049, « per l'esercizio delle liberty sin dacali per i mezzadri, coloni, compartecipanti e affittuari col tivatori diretti». Secondo questa proposta, motivata appunto per il fatto che nei particolari rapporti agricoli lo sciopero non
puõ esercitarsi in forma di astensione integrale dal lavoro, ai mezzadri e ai lavoratori affini dovrebbe riconoscersi il di ritto, in caso di conflitto sindacale, di sospendere le presta zioni previste per legge o per contratto e di trattenere in custodia una quota dei prodotti ed utili di spettanza del concedente e
agli affittuari coltivatori diretti il diritto di trattenere in tutto o in parte il canone dovuto al locatore. La proposta e stata com mentata da Pera, in Dir. lav., 1961, I, 291.
G. P.
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325 GIURISPRUDENZA PENALE 326
soltanto la trebbiatura e nessuna ulteriore attivita lavorativa
era da esplicarsi; ohe perciõ il delitto di appropriation© indebita ricorreva in tutti i suoi estremi obiettivi e psi
cologici, tanto piu che nel caso del mezzadro il rifiuto
alia consegna del prodotto importa l'inversione del titolo
del possesso. Il ricorso ö privo di fondamento giuridico e va rigettato. La tesi sostenuta dal rioorrente urta contro quelli elie
sono i principi, che, sia pure con carattere di provvisorietä
(in attesa cioe della necessaria disciplina normativa), re
golano lo sciopero per fini contrattuali ed insieme e in
contrasto con la interpretazione data dalla giurisprudenza di questa Corte all'art. 646 e 61, n. 11, in tema di appro
priazione indebita del mezzadro. Sotto il primo profilo, avuto riguardo a quello che era l'oggetto dello sciopero e cioö la sospensione della trebbiatura (cfr. deposiz.one
segretario Federterra), risulta che l'esplicazione del diritto
di sciopero incontrava un limite per tutto quanto esulava
dai lavori di trebbiatura. E, trattandosi evidentemente di
esercizio di un diritto, esso incontra la sua tutela dall'or
dinamento giuridico entro i limiti comuni a tutte le altre
cause di giustificazione. E ciõ tanto piu che le operazioni inerenti alla raccolta e divisione del prodotto, con i cor
rispondenti obblighi del mezzadro nei confronti del con
cedente, sono ben distinte ed il rifiuto opposto al conce
dente non si riferiva alia operazione della trebbiatura ma
alia consegna della quota del prodotto al concedente
spettante. Ia detto rifiuto e nella conseguente mancata consegna
della parte del prodotto vi 6 inversione del titolo del pos
sesso, costitutivo del delitto di appropriazione indebita,
mentre l'aggravante dell'art. 61, n. 11, (i ben ravvisabile,
in quanto comprensiva di tutte quelle ipotesi sulle quali
si abbia un obbligo di svolgere una determinata attivita
e si abusi di tale circostanza. Ed invero, nonostante che
il contratto di mezzadria abbia natura associativa, esso
implica pure un rapporto di fiducia tra concedente e
mezzadro.
Con il rigetto del ricorso segue la condanna alle spese
del ricorrente, tenuto altresi al pagamento delle spese a favore della costituita parte civile che si liquidano in
lire 115.800, comprensive di onorario difensivo.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione iii penale ; sentenza 12 ottobre 1962 ; Pres. Po
limeno P., Est. Grieco, P. M. Peluso (eoncl. conf.);
ric. De Masi (Avv. Valensise).
(Oonferma App. Torino 27 aprile 1959)
Calunnia — Deposizione testimonial»' — Sussistenza
del reato (Cod. pen., art. 368). Calunnia —Falsa testimonianza — Concorso di rcati
— Coniigurabilita (Cod. pen., art. 81, 368, 372).
Bisponde del delitto di calunnia il testimone ehe, deponendo il falso, incolpa di un reato taluno ehe egli sa innoeente. (1)
(1) Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, per la sussistenza del delitto di calunnia non occorre che la enuncia
zione dell'accusa sia contenuta in una formale denuncia che abbia
i requisiti stabiliti dall'art. 8 cod. proc. pen., essendo sufficiente
che l'incolpazione sia portata a conoscenza dell'autorita con qual siasi mezzo ed in qualsiasi modo, purchö l'uno e l'altro siano
idonei a creare le condizioni per dare inizio ad un procedimento
penale nei confronti di una persona innoeente : Cass. 20 febbraio
1959, Dessi, Foroit., Eep. 1960, voce Calunnia, n. 3 ; 18 febbraio
1957, Brescianini, id., Rep. 1957, voce cit., n. 17 ; 15 maggio
1955, Tomellieri, id., Rep. 1956, voce cit., n. 20. Sul caso di
specie della sussistenza del reato di calunnia, qualora la falsa
Nel caso di calunnia commessa mediante deposizione testi
moniale, e configurable il concorso formale fra il reato
di calunnia e quello di falsa testiinonianza. (2)
La Corte, ecc. — (Omissis). Nei confronti del De Masi
il ricorso deve essere respinto : il primo motivo ö infondato
perehc il reato di calunnia si puõ ooncretare anche in una
deposizione testimoniale, nella quale si contenga la incolpa zione di un reato a carico di persona che si sa essere in
nocente. In questo caso il reato di falsa testiinonianza
e quello di calunnia concorrono a norma dell'art. 81, per il quale clii, con una sola azione od omissione, viola di
verse disposizioni di legge 6 punito come se avesse violato
le diverse disposizioni con distinte azioni od omissioni.
£ il fenomeno conosciuto in dottrina col nome di cumulo
eterogeneo di reati, che si ha quando ad una sola azione
corrispondono piu danni qualitativamente diversi. La
norma che punisce la falsa testimonianza 6 diversa da quella che punisce la calunnia perchõ la prima b diretta a colpire la violazione del dovere incombente al testimone di dire
la veritä, e l'altra õ diretta a colpire la violazione del do
vere di non incolpare di un reato persone di cui si conosce
l'innocenza.
II cumulo eterogeneo puõ venir meno solo in determinati
casi: quando vi sia concorso apparente di norme e siano
di conseguenza applicabili il principio di speciality od il
principio di progressione oppure quando i due reati si
compenetrino per dar vita ad un reato complesso. Ben
vero che nel significato generico del termine « denuncia »
puõ rientrare l'esame testimoniale, ma õ anche vero che
tale ultimo atto non e necessario alia conffgurazione della
calunnia, potendo questa assumere numerose altre forme
diverse da quella della falsa testimonianza. (Omissis) Per questi motivi, ecc.
denunzia sia contenuta in una deposizione testimoniale, cons,
in senso conforme : Cass. 10 gennaio 1957, Eleuteri, id., Rep.
1957, voce cit., n. 20, la quale ha precisato che trattasi di calunnia
formale e non reale ; 5 novembre 1955, Camassa, id., Rep. 1950, voce cit., n. 24 ; 29 settembre 1942, Ginanneschi, id., Rep. 1942,
voce cit., nn. 7-9 ; 7 maggio 1937, Arcidiacono, id., Rep. 1938,
voce cit., nn. 7-9. Ifl stato ritenuto sussistente il reato di calunnia, anche se la falsa incolpazione sia contenuta in una memoria
difensiva (Cass. 23 novembre 1953, Vanzan, id., Rep. 1954,
voce cit., n. 13) o sia fatta da chi 6 interrogato dall'autorit&
giudiziaria in quality di imputato (Cass. 25 maggio 1960, Carullo,
id., Rep. 1961, voce cit., n. 13 ; 18 febbraio 1957, Lodato, id.,
Rep. 1957, voce cit., n. 22 ; 17 ottobre 1955, Giorgini, id., Rep.
1956, voce cit., n. 19 ; 16 dicembre 1954, Concordia, ibid., n. 21).
Anche la dottrina ritiene che, ai fini del reato di calunnia, la
denunzia non <5 legata a forme speciali, dev'essere volontaria,
ma non occorre che sia spontanea, talchd puõ aver luogo in
sede di interrogatorio o di esame testimoniale : Manzini, Dir.
pen. it., 1950, V, pag. 715 ; Maggiore, Dir. pen., 1958, II, I,
parte speciale, pag. 265 ; Antolisei, Man. dir. pen., 1960, parte
speciale, II, pag. 732 ; Pannain, Calunnia e autocalunnia, voce
del Novissimo digesto it., 1958, II, pagg. 684, 685.
(2) In senso conforme : Cass. 20 novembre 1961, Creton, Foro it., Rep. 1962, voce Calunnia, n. 12, la quale ha ritenuto
che nel caso di testimone che incolpi altri che sa innocente, il
proscioglimento per ritrattazione dal reato di falsa testimo
nianza, non elimina il reato di calunnia concorrente con il primo ;
19 dicembre 1958, Lussu, id., Rep. 1959, voce Concorso di reati,
nn. 12-14 ; 25 giugno 1957, Pranceschetto, id., Rep. 1958, voce
Calunnia, n. 15 ; 13 dicembre 1954, Paolucci, id., Rep. 1956,
voce cit., nn. 16, 17 ; 31 maggio 1947, Recchia, id., Rep. 1948,
voce Concorso di reati, n. 6 ; 29 aprie 1937, Cristallini, id.. Rep.
1937, voce cit., n. 18. In dottrina cons. suH'argomento : Mon
talbano, Profili dommatici del delitto di calunnia, in Riv. pen.,
1962, I, 29 ; Boscaret.li, II delitto di calunnia verbale - Oggetto
della tutela e informazione calunniosa, 1961 ; Paoltaro, Sul
delitto di calunnia, 1961 ; L. Gullo, La consapevolezza dell'in
nocenza altrui nel delitto di falsa testimonianza • Calunnia e falsa
testimonianza, in Giust. pen., 1948, II, 35 ; G. Vassalli, Osser
vazioni in tema di calunnia, id., 1942, II, 634.
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