+ All Categories
Home > Documents > sezione III penale; sentenza 4 febbraio 2004; Pres. Savignano, Est. Lombardi, P.M. Iacoviello...

sezione III penale; sentenza 4 febbraio 2004; Pres. Savignano, Est. Lombardi, P.M. Iacoviello...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: hakien
View: 217 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
4
sezione III penale; sentenza 4 febbraio 2004; Pres. Savignano, Est. Lombardi, P.M. Iacoviello (concl. conf.); ric. Consoletti e altri. Conferma App. Bari 14 gennaio 2003 Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 10 (OTTOBRE 2004), pp. 543/544-547/548 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199089 . Accessed: 28/06/2014 18:22 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 18:22:17 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sezione III penale; sentenza 4 febbraio 2004; Pres. Savignano, Est. Lombardi, P.M. Iacoviello (concl. conf.); ric. Consoletti e altri. Conferma App. Bari 14 gennaio 2003

sezione III penale; sentenza 4 febbraio 2004; Pres. Savignano, Est. Lombardi, P.M. Iacoviello(concl. conf.); ric. Consoletti e altri. Conferma App. Bari 14 gennaio 2003Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 10 (OTTOBRE 2004), pp. 543/544-547/548Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199089 .

Accessed: 28/06/2014 18:22

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 18:22:17 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sezione III penale; sentenza 4 febbraio 2004; Pres. Savignano, Est. Lombardi, P.M. Iacoviello (concl. conf.); ric. Consoletti e altri. Conferma App. Bari 14 gennaio 2003

PARTE SECONDA

so diverso dalle percosse o dalle lesioni, nel quale diverso caso si realizza —

appunto — la preterintenzionalità. Deve essere disatteso anche il terzo ed ultimo motivo, perché

implica valutazioni (peraltro prospettate anche in modo generi co) alternative di fatto, rispetto a quelle operate plausibilmente e

quindi insindacabilmente dal giudice del merito, per il quale nessun elemento consente di ravvisare a favore dell'imputato una condizione di grave e attuale pericolo che potesse averlo

posto nell'invocata situazione di legittima difesa, ovvero ele menti di fatto che possano avere indotto il predetto all'erroneo convincimento di versare in quella grave condizione.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 4 febbraio 2004; Pres. Savignano, Est. Lombardi, P.M. Iaco viello (conci, conf.); ric. Consoletti e altri. Conferma App. Bari 14 gennaio 2003.

Edilizia e urbanistica — Lottizzazione abusiva — Confìsca dei terreni — Delibera comunale programmatica — Irri levanza (L. 28 febbraio 1985 n. 47, norme in materia di con trollo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, art. 19, 20).

La confisca dei terreni abusivamente lottizzati, disposta dal

giudice penale ai sensi dell'art. 19 l. 28 febbraio 1985 n. 47, non è incompatibile con la delibera comunale di approvazio ne di un documento solo programmatico preordinato alla successiva variante del piano regolatore generale destinata al

recupero urbanistico della zona oggetto di interventi di lottiz zazione abusiva (nella specie, la corte ha ritenuto che potrà assumere rilevanza solo la definitiva approvazione del piano di recupero e/o della successiva autorizzazione a lottizza

re). (1)

( 1 ) I. - La sentenza in epigrafe conferma la legittimità della confisca dei terreni lottizzati senza la prescritta autorizzazione, disposta dal giu dice penale, nonostante la dichiarazione di prescrizione del reato di lot tizzazione abusiva e pur in presenza di una delibera comunale di avvio dell'iter procedimentale volto al recupero urbanistico della zona og getto d'interventi di urbanizzazione abusiva.

La decisione richiama i diversi orientamenti emersi, all'interno della sezione, in ordine alla rilevanza, sulla disposta confisca, della successi va autorizzazione a lottizzare ovvero dell'approvazione del piano di re cupero dell'area abusivamente lottizzata senza prendere posizione in quanto, nella fattispecie, era stato accertato che non risultava adottato né l'uno né l'altro dei provvedimenti astrattamente idonei ad incidere sulla perdurante legittimità della confisca.

II. - Le affermazioni contenute in sentenza meritano un approfondi mento da parte della stessa Cassazione in relazione alla natura giuridica della confisca prevista dall'art. 19 1. n. 47 del 1985 (oggi riproposta dall'art. 44 d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, t.u. dell'edilizia: misura di si curezza patrimoniale o sanzione amministrativa).

Nei precedenti della Cassazione, richiamati anche nella sentenza in rassegna e nelle pronunce dei giudici di merito, non sempre, infatti, è posta in evidenza la differenza che discende, in tema di irrevocabilità della confisca (ai sensi del combinato disposto degli art. 207, 236 e 240 c.p.), dal riconoscimento della natura di misura di sicurezza patrimo niale al provvedimento ablatorio previsto in tema di lottizzazione abu siva.

Secondo Cass. 8 novembre 2000, Petrachi, Foro it., Rep. 2001, voce Edilizia e urbanistica, nn. 479, 480, la confisca ex art. 19 1. n. 47 del 1985 va qualificata come «sanzione amministrativa» irrogata dal giudi ce penale e trova applicazione anche in presenza di una sentenza di

Il Foro Italiano — 2004.

Svolgimento del processo. — Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha emesso pronuncia di non doversi

procedere nei confronti di Consoletti Immacolata in ordine al

reato di cui all'art. 483 c.p., nonché della imputata non ricor rente Piserchia Carmela in ordine al reato di cui all'art. 349 c.p., per essere detti reati estinti per prescrizione, mentre ha confer

mato l'ordine di confisca del terreno lottizzato e delle opere realizzate abusivamente, già oggetto del reato di cui agli art. 18,

proscioglimento, esclusa soltanto l'ipotesi di assoluzione perché il fatto non sussiste, giacché anche la carenza dell'elemento psicologico com

porta l'accertamento dell'esistenza di una lottizzazione abusiva; mentre Cass. 18 maggio 1999, Negro, id., Rep. 1999, voce cit., n. 576, precisa che il giudice dell'esecuzione non può applicare d'ufficio la confisca di cui all'art. 19 !. 28 febbraio 1985 n. 47, e ciò in quanto tale misura —

che ha natura di «sanzione amministrativa obbligatoria», automatica ed accessoria all'accertamento, anche pattizio, di una lottizzazione abusiva — non è assimilabile all'omonima misura di sicurezza patrimoniale cui si riferisce l'art. 676 c.p.p., il quale indica in modo tassativo le compe tenze del giudice dell'esecuzione per le quali è consentito il procedi mento de plano, nella cui stessa natura è implicita la procedibilità d'uf ficio; cfr. anche Cass. 20 marzo 1998, Stea, ibid., n. 567, e 18 novem bre 1997, Farano, id., Rep. 1998, voce cit., n. 641, che ritiene che la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, prevista dall'art. 19 1. 47/85, è una «sanzione amministrativa» che consegue alla sentenza definitiva contenente l'accertamento dell'e sistenza della lottizzazione abusiva, a prescindere dalla pronuncia di condanna ed è, quindi, compatibile con la sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Sulla speciale natura amministrativa della confisca per il reato di lot tizzazione abusiva, v. Lattanzi-Lupo, Codice penale. Rassegna di giu risprudenza e dottrina, Milano, 2000, II, sub art. 240, 879.

III. - Sul rapporto tra la confisca dell'area lottizzata e la sanatoria amministrativa, cfr. Cass. 20 novembre 1998, Iorio Gnisci Ascoltato, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 577, secondo cui la confisca dei terreni abusivamente lottizzati, irrogabile dal giudice penale in virtù della di

sposizione dell'art. 19 1. 28 febbraio 1985 n. 47, si applica indipenden temente da una sentenza di condanna — a differenza di quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, 1. cit. — sulla base dell'accertata, effettiva esistenza della lottizzazione, salvo che sussista un provvedimento am ministrativo in senso contrario, quale l'autorizzazione in sanatoria a lottizzare, con esclusione della sola ipotesi dell'assoluzione per insussi stenza del reato (nella specie, la Suprema corte ha disposto il manteni mento della pronuncia di confisca dei terreni abusivamente lottizzati

pur avendo annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione); 9 novembre 2000, Lanza, id., Rep. 2001, voce cit., n. 478, citata in motivazione, secondo cui l'ordine di confi sca, imposto dall'art. 19 1. 28 febbraio 1985 n. 47, si applica indipen dentemente da una sentenza di condanna, stante la sua natura di «misu ra di sicurezza patrimoniale obbligatoria» connessa all'oggettiva illi ceità del bene, con la conseguente sua irrevocabilità in assenza di un

esplicito provvedimento adottato dall'autorità competente ed autoriz zatorio della lottizzazione. In senso conforme, Cass. 20 marzo 1998, Stea, cit., secondo cui qualora l'autorità amministrativa, cui compete istituzionalmente il governo del territorio, nell'autonomo esercizio del potere ad essa devoluto dalla legge, ritenga di dover autorizzare succes sivamente un intervento lottizzatorio, un provvedimento «sanante» di tal genere, pur non valendo ad estinguere il reato di lottizzazione abusi va, non può essere impedito né vanificato da una sanzione amministra tiva con esso incompatibile quale è la confisca disposta dal giudice pe nale ai sensi dell'art. 19 1. n. 47 del 1985, sicché in sede esecutiva tale misura sanzionatoria dovrà essere revocata, e Cass. 31 gennaio 1997, Sucato, id., Rep. 1997, voce cit., n. 633, secondo cui in tema di lottiz zazione abusiva, la confisca può essere disposta nei confronti di alcuni dei comproprietari, poiché essa è connessa con l'«oggettiva illiceità della cosa» e colpisce i beni anche in capo ai terzi possessori.

Mentre per Cass. 5 dicembre 2001, Venuti, id., Rep. 2002, voce cit., n. 450, la successiva adozione di un piano di recupero urbanistico del l'area abusivamente lottizzata da parte del consiglio comunale o la suc cessiva autorizzazione a lottizzare, anche se atti non idonei ad incidere sulla penale responsabilità dei soggetti coinvolti, impedisce che con la sentenza di condanna venga disposta la confisca prevista dall'art. 19 1. 28 febbraio 1985 n. 47 e, se la confisca sia stata disposta, ne impone la revoca, atteso che diversamente il provvedimento giurisdizionale si renderebbe incompatibile con l'esercizio dei poteri legislativamente at tribuiti alla pubblica amministrazione; ed ancor prima Cass. 15 ottobre 1997, Sapuppo, id., Rep. 1998, voce cit., n. 642, che ritiene che la con fisca delle costruzioni realizzate sul terreno abusivamente lottizzato —

obbligatoria ai sensi dell'art. 19 1. 47/85 — può essere revocata dal giudice dell'esecuzione solo per le opere oggetto di sanatoria edilizia.

In senso decisamente contrario alla possibilità di revoca della confi

This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 18:22:17 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sezione III penale; sentenza 4 febbraio 2004; Pres. Savignano, Est. Lombardi, P.M. Iacoviello (concl. conf.); ric. Consoletti e altri. Conferma App. Bari 14 gennaio 2003

GIURISPRUDENZA PENALE

19 e 20, lett. c), 1. 47/85, contestato a tutti gli imputati e dichia

rato estinto per prescrizione dal giudice di primo grado. Per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità, la sen

tenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante Consoletti Leonardo aveva dedotto che il terreno da lui acqui stato era stato destinato ad orto e tutti gli imputati avevano af fermato l'incompatibilità del provvedimento con il piano di re

cupero della zona predisposto dal comune di Foggia. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli

imputati di cui in epigrafe, che la denunciano per violazione di

legge. Motivi della decisione. — Con un unico motivo di impugna

zione il ricorrente Consoletti Leonardo denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 18, 19 e 20 1. 47/85 e vizi della

motivazione della sentenza.

Si deduce che i giudici di merito, avendo accertato che l'im

putato aveva effettivamente destinato ad orto il terreno acqui stato, avrebbero dovuto assolverlo con formula piena dal reato

sca per effetto di successivo mutamento della disciplina urbanistica dell'area abusivamente lottizzata, cfr. Cass. 8 febbraio 2002, Montalto, id., Rep. 2002, voce cit., n. 451, e, per esteso, Questione giustizia, 2002, 936, secondo cui i provvedimenti amministrativi che, dopo il

passaggio in giudicato della sentenza contenente il provvedimento di

confisca, mutano la destinazione delle aree o comunque consentono ciò che anteriormente era vietato, non solo non elidono l'illiceità della condotta oggetto della condanna, ma non possono incidere sull'esecu zione del trasferimento di proprietà del bene che costituisce conseguen za indefettibile della confisca ex art. 19 1. 28 febbraio 1985 n. 47.

La fattispecie — come evidenziato nella stessa motivazione della sentenza da ultimo richiamata — si differenzia da precedenti decisioni

(Cass. 16 novembre 1995, Besana, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n.

265, e, per esteso, Riv. giur. edilizia, 1996, I, 399, e 5 dicembre 2001, Venuti, cit.) poiché ha ad oggetto l'istanza di revoca della confisca,

presentata al giudice dell'esecuzione, da parte dei proprietari dei beni immobili confiscati a seguito della modificazione della disciplina urba nistica intervenuta in epoca di molto successiva al passaggio in giudi cato della sentenza che aveva disposto la confisca delle aree.

L'indicata sentenza è annotata in senso favorevole da A. Padalino

Morichini, Tutela dell'ambiente e confisca, in Questione giustizia, 2002, 930, che offre approfondimenti sulla natura e sulle peculiari ca ratteristiche della confisca delle aree lottizzate abusivamente e pro spetta l'opportunità di un ripensamento dell'orientamento giurispru denziale che vuole la confisca revocabile in caso di sentenza che non sia ancora passata in giudicato.

In senso conforme all'impossibilità per il giudice dell'esecuzione di ordinare la restituzione delle cose confiscate, pur se con motivazioni diverse legate al non riconoscimento al giudice dell'esecuzione del po tere di vanificare il giudicato, v. Cass. 20 aprile 2000, E1 Yamini, Foro it.. Rep. 2000, voce Confisca, n. 8, che ritiene che allorché la confisca sia stata disposta con sentenza irrevocabile, il giudice dell'esecuzione non può ordinare la restituzione delle cose confiscate al condannato che ne vanta la proprietà, non potendo la relativa statuizione essere più po sta in discussione a causa della preclusione del giudicato; in sede ese cutiva può farsi questione sulla formazione del titolo esecutivo, sul

l'applicazione della confisca obbligatoria non disposta in sede di meri to, sulla proprietà delle cose confiscate se non appartenenti al condan nato o se rivendicate da un terzo, sull'estensione e modalità esecutive della confisca stessa, ma non può riconoscersi al giudice dell'esecuzio ne il potere di vanificare il giudicato stesso rimuovendo, in favore del

condannato, il provvedimento di confisca non più soggetto a impugna zione.

IV. - Sull'oggetto della confisca in tema di lottizzazione abusiva, Cass. 8 novembre 2000, Petrachi, cit., e, per esteso, Riv. giur. edilizia, 2001,1, 529, ritiene che la confisca dei terreni lottizzati ex art. 19 1. 28 febbraio 1985 n. 47 deve ricomprendere tutta l'area interessata dall'in tervento lottizzatorio, ivi compresi i lotti non ancora alienati al mo mento di accertamento del reato; ciò in quanto anche tale residua parte è venuta a perdere la propria originaria vocazione e destinazione a se

guito dell'intervenuta lottizzazione del comprensorio interessato alla

ripartizione abusiva, nel cui progetto generale comunque rientravano. Cass. 2 aprile 2003, Matarrese, Ced Cass., rv. 225308, ritiene che

con il passaggio in giudicato della sentenza che, all'esito del procedi mento per lottizzazione abusiva, ha disposto, ex art. 19 1. 28 febbraio 1985 n. 47, la confisca dei terreni, questi transitano ipso iure nel patri monio del comune senza la necessità, a differenza di quanto avviene con il provvedimento ex art. 7 stessa legge, di una fase esecutiva, atteso che l'efficacia traslativa coattiva è prodotta, per espresso dettato nor

mativo, dalla sentenza che la contiene. [R. Fuzio]

Il Foro Italiano — 2004.

di cui alla contestazione, in considerazione della buona fede del

Consoletti, che peraltro aveva acquistato il predetto terreno tra

mite un notaio.

A sua volta la ricorrente Consoletti Immacolata denuncia la

violazione delle medesime disposizioni di legge, osservando che

l'impugnata sentenza ha pressoché omesso di motivare in ordine

alla dedotta sanatoria del reato di lottizzazione abusiva, in con

seguenza della delibera del consiglio comunale di Foggia n. 378

del 1° giugno 2001. Si osserva che il provvedimento citato non

costituisce una mera dichiarazione di intenti, come ritenuto dai

giudici di merito, in quanto si tratta di un piano di recupero adottato ai sensi dell'art. 29 1. 47/85, che ha determinato la sa

natoria delle opere abusive.

Con un unico mezzo di annullamento la ricorrente Parisi de

nuncia, a sua volta, la violazione delle medesime disposizioni di

legge, osservando che il citato piano di recupero Salice, adottato

dal comune di Foggia ai sensi dell'art. 29 1. 47/85, è specifica mente finalizzato al risanamento urbanistico del comparto ter

ritoriale al quale si riferisce, di talché lo stesso è destinato a

giovare agli immobili appartenenti ai privati che insistono su

tale territorio; che inoltre il provvedimento esprime l'univoca

volontà dell'ente locale di urbanizzare l'area territoriale di cui

si tratta; che il provvedimento di confisca adottato dal giudice ordinario costituisce un insormontabile ostacolo all'iter del re

cupero urbanistico previsto dalla delibera ed è, pertanto, in con

trasto con l'autonomia della pubblica amministrazione in mate

ria urbanistica.

I ricorsi non sono fondati.

Osserva la corte in ordine all'unico motivo di gravame di

Consoletti Leonardo che nel caso in esame risulta chiaramente

essere stato ascritto agli imputati il reato di lottizzazione abusi

va negoziale, cui ha fatto seguito per alcuni di essi anche l'ese

cuzione di opere edificatorie.

Orbene, è noto che «ai fini della sussistenza del reato di lot

tizzazione abusiva non è necessario che si verifichino iniziative

di tipo edificatorio; è sufficiente invece anche la c.d. lottizza

zione negoziale che si verifica quando la trasformazione urbani

stica dei terreni avvenga: 1) attraverso il frazionamento degli stessi; 2) attraverso la vendita dei suoli; 3) attraverso atti equi valenti alla vendita. Ed a tal fine è sufficiente anche la vendita

di un solo lotto» (sez. Ili 8 febbraio 1994, Pene e altri, Foro it.,

Rep. 1994, voce Edilizia e urbanistica, n. 659). E stato, peraltro, più di recente ribadito da questa corte che

«per configurare il reato di lottizzazione abusiva non sono ne

cessarie iniziative di tipo edificatorio, essendo sufficiente il tra

sferimento di appezzamenti di superficie pari o superiore a die

cimila metri quadrati (c.d. lottizzazione negoziale)» (sez. Ili 20

novembre 1998, Iorio Gnisci Ascoltato, id., Rep. 1999, voce

cit., n. 559). L'argomento difensivo del ricorrente afferente all'accerta

mento in punto di fatto che egli ha destinato il terreno oggetto della lottizzazione negoziale ad orto non si palesa, pertanto, idoneo ad escludere la sussistenza del reato.

Né è deducibile in sede di legittimità il motivo di contesta zione con il quale è stata affermata la buona fede dell'imputato, mediante l'indicazione di elementi di fatto già valutati dai giu dici di merito.

Peraltro, l'accertamento dell'elemento psicologico del reato, con riferimento al predetto imputato, ha costituito oggetto di

puntuale motivazione nella sentenza di primo grado — che per l'uniformità del giudicato integra quella di appello —, che ne ha

ravvisato la sussistenza con adeguata motivazione in considera

zione dell'evidente destinazione a scopo urbanistico dell'acqui sto del terreno, risultante dagli accertati elementi di riscontro di

cui alla contestazione, costituiti dalla vicinanza alla strada dei

singoli lotti, dalla professione non agricola degli acquirenti, dal

prezzo di vendita ed altri.

Anche i motivi di ricorso, sostanzialmente analoghi, delle al

tre due ricorrenti sono infondati.

E stato affermato dalla prevalente giurisprudenza di questa corte che «in caso di lottizzazione abusiva l'ordine di confisca,

imposto dall'art. 19 1. 28 febbraio 1985 n. 47, si applica indi pendentemente da una sentenza di condanna, stante la sua natu

ra di misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria connessa al

This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 18:22:17 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: sezione III penale; sentenza 4 febbraio 2004; Pres. Savignano, Est. Lombardi, P.M. Iacoviello (concl. conf.); ric. Consoletti e altri. Conferma App. Bari 14 gennaio 2003

PARTE SECONDA

l'oggettiva illiceità del bene, con la conseguente sua irrevocabi

lità in assenza di un esplicito provvedimento adottato dall'auto

rità competente ed autorizza'torio della lottizzazione (nella spe

cie, la corte ha ritenuto legittima la confisca disposta in presen za di un piano di recupero previsto dall'art. 29 1. n. 47 e delibe

rato dal consiglio comunale, evidenziando come anche la modi

fica del piano regolatore sia subordinata all'approvazione da

parte della regione e ritenendo sino a tale approvazione non ri

levante il deliberato comunale)» (sez. Ili 9 novembre 2000,

Lanza e altri, id., Rep. 2001, voce cit., n. 478).

E, infatti, in precedenza era stato dichiarato «inammissibile,

per difetto d'interesse a impugnare, il ricorso per cassazione av

verso l'ordinanza della corte d'appello di rigetto dell'istanza di

revoca del provvedimento, dalla stessa emesso, di confisca di

terreni abusivamente lottizzati, motivata dal cambio di destina

zione della zona, da agricola a espansione residenziale, allorché

tale destinazione non sia definitiva perché la relativa modifica

del piano regolatore è in corso di elaborazione e subordinata alla

successiva approvazione da parte della regione, mancando per tale ragione una lottizzazione convenzionata quale presupposto

per ottenere la concessione in sanatoria» (sez. Ili 25 maggio

1999, Licciardello e altri, id., Rep. 2000, voce cit., n. 584). Orbene, la sentenza impugnata ha esattamente rigettato il

motivo di appello, con il quale era stata contestata la legittimità della disposta confisca per incompatibilità con i provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione, avendo accertato che

«la delibera del comune di Foggia esibita dagli imputati contie

ne una preliminare dichiarazione di intenti in ordine all'even

tuale recupero della zona 'Salice', ma non implica in alcun

modo la sanatoria dell'abusiva lottizzazione oggetto del pre sente giudizio».

La citata valutazione di merito, peraltro, si palesa del tutto ri

spondente al valore giuridico del provvedimento amministrativo

di cui si tratta (delibera n. 378 del 1° giugno 2001), risultando

che lo stesso costituisce solo l'atto iniziale (documento pro

grammatico preliminare preordinato alla variante al piano rego latore generale) dell' iter amministrativo che dovrebbe conclu

dersi con l'approvazione di una variante del piano regolatore

generale, destinata al recupero urbanistico della zona oggetto d'interventi di urbanizzazione abusiva, di talché la pronuncia di

merito non si pone neppure in contrasto con l'indirizzo inter

pretativo più favorevole di questa corte (sez. Ili 5 dicembre

2001, Venuti e altri, id., Rep. 2002, voce cit., n. 450), secondo il

quale la confisca deve ritenersi incompatibile con la successiva

«adozione di un piano di recupero urbanistico dell'area abusi

vamente lottizzata da parte del consiglio comunale o con la suc

cessiva autorizzazione a lottizzare»; provvedimenti che nella

specie tuttora non risultano essere stati adottati.

I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati.

Il Foro Italiano — 2004.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione VI penale; sentenza 27

gennaio 2004; Pres. Sansone, Est. Ambrosini, P.M. D'Ange

lo (conci, conf.); ric. Proc. gen. App. Catanzaro in c. Bruno e

altri. Annulla App. Catanzaro 28 agosto 2002.

Abuso di poteri e violazione dei doveri d'ufficio — Rifiuto di atti di ufficio — Momento consumativo — Reato istan

taneo (Cod. pen., art. 328). Abbandono di minori o incapaci e di neonato per causa di

onore — Abbandono di incapaci — Reato permanente

(Cod. pen., art. 591).

Il reato di rifiuto di atti di ufficio, previsto dall'art. 328, 1°

comma, c.p., è reato istantaneo, in quanto il momento consu

mativo coincide col rifiuto; per stabilire quando quest'ultimo si realizzi, pur essendo necessario prendere in considerazione

le diverse situazioni che in concreto si verificano, è ragione vole assumere come possibile termine di riferimento quello del silenzio-rifiuto, ossia i novanta giorni a cominciare dal

giorno in cui si è verificata la situazione che imponeva il

compimento dell'atto. (1) Il reato di abbandono di persone incapaci è reato permanente,

per cui la condotta penalmente rilevante perdura fino a

quando gli autori non fanno cessare le situazioni che non

consentono un'assistenza o una cura adeguata (o le situazio

ni di questo tipo cessano per intervento esterno). (2)

Motivi della decisione. — 1. - Il reato di rifiuto di atti di uffi cio, previsto dal 1° comma dell'art. 328 c.p.

— contrariamente a

quanto affermato dal p.g. nel suo ricorso — è reato istantaneo,

come ritenuto da questa sezione della Suprema corte (24 giugno

1998, Fusco, Foro it., Rep. 1998, voce Abuso di poteri, n. 116), in quanto il momento consumativo si realizza con il rifiuto (o con l'omissione).

2. - E di tutta evidenza, peraltro, che è necessario stabilire

quando il momento consumativo si realizza. Ciò deve farsi in

relazione alle situazioni che in concreto si verificano, ossia deve

essere preso in considerazione il momento a cominciare dal

quale viene posta in essere la situazione di pericolo conseguente al rifiuto (o all'omissione).

Nella maggior parte dei casi vi è immediatezza tra rifiuto e

pericolo, ma ciò non accade necessariamente in quanto si pre sentano situazioni nelle quali il pubblico ufficiale non è nel

l'oggettiva possibilità di compiere «immediatamente» l'atto do

vuto, in quanto questo comporta procedure e attività ammini

strative complesse.

(1 ) Per la qualificazione del reato di cui all'art. 328, 1° comma, c.p. come illecito istantaneo, per cui la consumazione si verifica nel mo

mento stesso in cui è stato opposto il rifiuto, cfr. già Cass. 24 giugno 1998, Fusco, Foro it., Rep. 1998, voce Abuso di poteri, n. 116: la sen tenza in epigrafe, dal canto suo, aggiunge il possibile riferimento ai sensi del silenzio-rifiuto.

Quanto alla precisa determinazione del momento consumativo, con

riguardo a una fattispecie concreta di mancata emanazione da parte di un sindaco di un provvedimento conseguente ad una decisione del tri bunale amministrativo, la Cassazione ha affermato che il reato si con suma quando l'adempimento in questione, in assenza di un termine sta bilito dal tribunale, venga procrastinato dopo il decorso dei termini per l'eventuale impugnazione; tempi, nel complesso, da ritenere ragione volmente esauribili in centottanta giorni: v. Cass. 26 maggio 1999, Aresu, Riv. pen., 1999, 990, annotata criticamente da Di Pietropaolo, in Cass. pen., 2000, 2645, e Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 154.

Rispetto alla riconducibilità alla figura criminosa in questione della condotta del giudice che depositi fuori termine la motivazione dei

provvedimenti, cfr., più di recente, Cass. 9 dicembre 2002, Masi, id.,

Rep. 2003, voce cit., n. 47. Sulla natura istantanea del reato, v., in dottrina, Putinati, Omissione.

Rifiuto di atti di ufficio, voce del Digesto pen., Torino, 1994, Vili, 570

ss.; Pagliaro, Principi di diritto penale, parte speciale, Milano, 1998, 296.

(2) Circa la natura istantanea o permanente del reato previsto dal l'art. 591 c.p., si registrano orientamenti discordanti: in dottrina, nel

primo senso, cfr. Mantovani, Diritto penale. Delitti contro la persona, Padova, 1995, 231; Fierro Cenderelli, Abbandono di persone minori o

incapaci, voce del Digesto pen., Torino, 1987, I, 8; nel senso che si tratta di reato eventualmente permanente, v., invece, Manzini, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1985, VIII, 343; Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, Milano, 2002,1, 122.

This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 18:22:17 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended