+ All Categories
Home > Documents > sezione III penale; sentenza 4 luglio 2006; Pres. Lupo, Est. Squassoni, P.M. Izzo (concl. conf.);...

sezione III penale; sentenza 4 luglio 2006; Pres. Lupo, Est. Squassoni, P.M. Izzo (concl. conf.);...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: dothien
View: 218 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
3
sezione III penale; sentenza 4 luglio 2006; Pres. Lupo, Est. Squassoni, P.M. Izzo (concl. conf.); ric. P.m. in c. Bracchi e altro. Annulla Trib. Milano, ord. 9 marzo 2006 Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 12 (DICEMBRE 2006), pp. 645/646-647/648 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201826 . Accessed: 25/06/2014 00:46 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.128 on Wed, 25 Jun 2014 00:46:46 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sezione III penale; sentenza 4 luglio 2006; Pres. Lupo, Est. Squassoni, P.M. Izzo (concl. conf.); ric. P.m. in c. Bracchi e altro. Annulla Trib. Milano, ord. 9 marzo 2006

sezione III penale; sentenza 4 luglio 2006; Pres. Lupo, Est. Squassoni, P.M. Izzo (concl. conf.); ric.P.m. in c. Bracchi e altro. Annulla Trib. Milano, ord. 9 marzo 2006Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 12 (DICEMBRE 2006), pp. 645/646-647/648Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201826 .

Accessed: 25/06/2014 00:46

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.44.77.128 on Wed, 25 Jun 2014 00:46:46 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sezione III penale; sentenza 4 luglio 2006; Pres. Lupo, Est. Squassoni, P.M. Izzo (concl. conf.); ric. P.m. in c. Bracchi e altro. Annulla Trib. Milano, ord. 9 marzo 2006

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 4 lu

glio 2006; Pres. Lupo, Est. Squassoni, P.M. Izzo (conci, conf.); ric. P.m. in c. Bracchi e altro. Annulla Trib. Milano, orci. 9 marzo 2006.

Diritti d'autore — Reti telematiche — Accesso ad un «server» — Informazioni tecniche — «Link» — Partita di

calcio — Visione — Reato — Concorso atipico — Fatti

specie (Cod. pen., art. 110; 1. 22 aprile 1941 n. 633, protezio ne del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo eserci

zio, art. 171).

La diffusione sulla rete Internet di informazioni tecniche, attra

verso la predisposizione di un link, che consente agli utenti la

installazione guidata sul proprio personal computer del soft

ware necessario alla connessione con un server, per la visio

ne di un evento sportivo, oggetto dell'altrui diritto esclusivo

di sfruttamento economico, integra, sotto il profilo concor

suale, in quanto condotta atipica ma causalmente efficace per la lesione de! bene tutelato, il reato di illecita immissione, in

un sistema di reti telematiche, di un 'opera dell 'ingegno pro tetta, così mettendola a disposizione del pubblico, di cui al

l'art. 171, 1° comma, lett. a bis), l.d.a. (nella specie, la Su

prema corte ha annullato l'ordinanza del giudice di merito, che aveva confermato la mancata convalida del sequestro

preventivo, già disposto dal pubblico ministero, di due portali web attraverso cui erano state trasmesse via Internet, in mo

dalità peer to peer, partite di campionato di calcio italiano, su

cui altri aveva il diritto di esclusiva, ciò non con l'elusione

delle misure tecnologiche predisposte dal titolare dell'esclu

siva, ma con la predisposizione di un link che permetteva il

collegamento degli utenti a server cinesi che avevano local

mente la facoltà di trasmettere quelle partite). (1)

( 1 ) La sentenza in rassegna, che ha suscitato vivaci polemiche, con dotte anche sulla rete Internet, è la prima, a quanto consta, a pronun ciarsi sul reato di cui all'art. 171, 1° comma, lett. a bis), l.d.a., che san ziona la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in

qualsiasi forma «mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa».

11 p.m. di Milano aveva disposto il sequestro preventivo di due por tali web, che consentivano — in sostanza — la visione di partite del

campionato di calcio italiano, oggetto di diritto di esclusiva di Sky. La peculiarità sta nel fatto che non vi era stata alcuna elusione delle

misure tecnologiche di protezione predisposte dall'avente diritto, ma solo la predisposizione di un link, che forniva le informazioni tecniche necessarie per la connessione ad un server cinese, che quelle partite tra smetteva legittimamente, ma — ovviamente — su scala solo locale.

11 g.i.p., con ord. 14 febbraio 2006 (Dir. informazione e informatica, 2006, 359) confermata dal Tribunale di Milano in sede di reclamo, non aveva pertanto confermato il sequestro, sul presupposto che gli imputati — contrariamente a quanto previsto dalla norma incriminatrice — non avevano affatto immesso in rete l'evento sportivo, già diffuso dal server cinese, ma avevano solo agevolato — a mezzo di un link —

l'accesso a quei siti, in un momento quindi successivo alla consuma zione del reato.

La Cassazione è andata di contrario avviso, affermando il principio di cui alla massima, in particolare richiamando la generale disciplina del concorso di persone nel reato: la condotta posta in essere dagli im

putati, pur non tipica, ha avuto efficacia causale rispetto alla lesione del bene tutelato, i diritti di esclusiva sull'opera dell'ingegno.

Sulle condotte concorsuali atipiche, ma causalmente rilevanti, cfr. Cass. 5 dicembre 2003, Misuraca, Foro it.. Rep. 2005, voce Concorso di persone nel reato, n. 4; sez. un. 30 ottobre 2003, Andreotti, id.. Rep. 2004, voce cit., n. 11 ; 3 giugno 1999. Bombaci, id., 2000, II. 86.

La sentenza in rassegna non prende invece posizione sulla questione, pur cruciale, della riconducibilità delle partite di calcio, in generale de

gli eventi sportivi — o piuttosto delle relative riprese televisive — alle

opere dell'ingegno protette. Spetterà al giudice di merito, attraverso la visione della registrazione delle partite concretamente trasmesse (da

qualificarsi documento) verificare se «le stesse costituivano, per le scelte tecniche degli operatori, una elaborazione creativa da considerar si opera dell'ingegno». In ogni caso — osserva la Cassazione — in se de di un'ammissibile mutatio libelli potrebbe configurarsi il reato di cui all'art. 171, lett. f), l.d.a., che tutela i programmi coperti dal diritto di esclusiva indipendentemente dalla loro qualificazione come opere del

l'ingegno. Cfr., sulla tutela delle riprese televisive, per ulteriori riferimenti,

Ubertazzi (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, Padova, 2004, spec. 1438 ss.

Sulle misure tecnologiche di elusione, cfr. Cass. 12 ottobre 2004,

Il Foro Italiano — 2006.

Motivi della decisione. — In data 26 gennaio 2006, il p.m.

presso il Tribunale di Milano (evidenziando la configurabilità del reato previsto dall'art. 171, 1° comma, lett. a bis, 1. 633/41 a

carico di Bracchi Tkachenok Juri e De Maio Luca) ha disposto di urgenza il sequestro preventivo di due portali web attraverso i

quali, secondo la tesi accusatoria, erano stati illecitamente diffu si e trasmessi via Internet in modalità peer to peer eventi sporti vi (partite di campionato di calcio italiano) rispetto ai quali la

Sky vantava un diritto di esclusiva.

Il g.i.p. non ha convalidato il sequestro, con ordinanza 8 feb

braio 2006, avverso la quale il p.m. ha proposto appello che è

stato respinto con il provvedimento in epigrafe precisato. A sostegno della conclusione, il tribunale ha ritenuto accer

tato in fatto che mediante una normale connessione via Internet

un numero imprecisato di utenti riuscisse a vedere le partite tra

smesse dalla Sky; ciò era consentito non attraverso l'elusione

delle misure tecnologiche predisposte dalla società, ma perché le partite erano immesse in rete da alcune emittenti cinesi che

avevano acquistato dalla Sky il diritto di trasmetterle localmen

te; gli indagati avevano facilitato l'accesso a tale prodotto con la

diffusione di informazioni e la predisposizione di un link che

permetteva il collegamento diretto ai server cinesi.

A parere dei giudici, non sussiste 1 'ipotizzabilità del conte

stato illecito in quanto la modalità con la quale deve avvenire la

diffusione dell'opera, affinchè' possa ritenersi integrata la fatti

specie incriminatrice, consiste nell'immissione in rete con una

connessione di qualsiasi genere; nel caso in esame, gli indagati si erano limitati a diffondere in via telematica un prodotto che

già altri avevano immesso e la condotta di agevolazione alla

consultazione dei siti avveniva in un momento successivo al

perfezionamento del reato.

Oltre a tali rilievi, i giudici hanno osservato che normalmente

la trasmissione di una partita calcistica, attività di mera docu

mentazione, non può considerarsi un'opera di ingegno e che tale

tema non poteva essere accertato perché la visione dei filmati

costituisce attività istruttoria preclusa al tribunale.

11 contratto di licenza, allegato dalla Sky alla denuncia

querela è stato considerato dai giudici inutilizzabile perché re

datto in lingua straniera.

Per l'annullamento dell'ordinanza, ha proposto ricorso in

Cassazione il procuratore della repubblica deducendo difetto di

motivazione e violazione di legge. Dopo avere sostenuto che la

trasmissione di un evento sportivo calcistico, per le tecniche

delle riprese, può considerarsi un'opera d'ingegno, ha negato che gli indagati si fossero limitati ad agire come un motore di

ricerca per indirizzare gli utenti in quanto avevano posto in es

sere un'azione causale determinante l'immissione delle trasmis

sioni nelle reti; ciò in quanto gli indagati avevano messo a di

sposizione degli utenti i mezzi tecnici necessari per la visione

dell'evento sportivo. Pertanto — ha concluso il ricorrente —

gli indagati avevano

tenuto una condotta di immissione che non è a forma vincolata e

può essere diretta o indiretta stante l'inciso, inserito nella norma

contestata, «mediante connessioni di qualsiasi genere». Le deduzioni sono meritevoli di accoglimento. Innanzi tutto, i giudici hanno evidenziato come non sia dimo

strato che gli emittenti cinesi, che vengono indicati dalla denun

ziarne quali responsabili dell'abusiva diffusione in rete delle

immagini coperte da esclusiva, avessero agito in violazione del

contratto di licenza; il tribunale ha reputato che il contratto (il cui esame era di fondamentale importanza per la risoluzione del

caso) fosse inutilizzabile perché redatto in inglese. Sul punto, si rileva come l'obbligo di usare la lingua italiana,

tranne che per le minoranze linguistiche, di cui all'art. 109

c.p.p. concerna solo gli atti da compiersi nel procedimento e

non gli atti già formati altrove ed acquisiti nel medesimo i quali, se redatti in lingua straniera, devono essere tradotti ai sensi del

l'art. 143, 2° comma, c.p.p. La nomina di un interprete avrebbe potuto essere effettuata

anche dal tribunale perché non rappresentava un'attività istrut

toria che gli era inibita per i suoi limiti cognitivi.

Stedile e altro. Foro it., 2005, II, 260, e, per il merito (con riferimento a diversa fattispecie criminosa). Trib. Bolzano 20 dicembre 2005 e 28

gennaio 2005, id., 2006, II, 398, nonché Trib. Bolzano 28 gennaio 2005, Trib. Bassano del Grappa 16 agosto 2005 e Trib. Bolzano 20 dicembre

2005, Dir. ind., 2006, 383, con nota di Spagnolo. [G. Casaburi]

This content downloaded from 185.44.77.128 on Wed, 25 Jun 2014 00:46:46 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sezione III penale; sentenza 4 luglio 2006; Pres. Lupo, Est. Squassoni, P.M. Izzo (concl. conf.); ric. P.m. in c. Bracchi e altro. Annulla Trib. Milano, ord. 9 marzo 2006

PARTE SECONDA

Il principio che i giudici, in sede di riesame o di appello, de

vono avere come referente solo gli elementi probatori offerti

dall'organo dell'accusa, da considerarsi così come esposti, non

esclude una valutazione dei documenti la cui traduzione è solo il

momento prodromico al loro esame.

Ugualmente non condivisibile è l'affermazione dei giudici secondo i quali era loro impedita la visione dei filmati degli eventi calcistici perché costituente un'attività istruttoria inam

missibile in un procedimento cartolare.

La conclusione non tiene conto della nozione di documento

fornita dall'art. 234, 1° comma, c.p.p. che, in relazione al dif

fondersi della tecnologia, è solo in parte sovrapponibile con

quella del diritto sostanziale. Essa comprende, oltre ai tradizio

nali documenti in senso stretto caratterizzati dalla scrittura, i

documenti in senso lato intesi come oggetti rappresentativi di un

fatto ed aventi l'attitudine a costituire il fondamento sia di una

prova storica sia di una prova critica; tra le cose preesistenti al

processo e considerate prove documentali acquisibili, l'art. 234.

1° comma, c.p.p. annovera le riprese cinematografiche. La diretta visione delle partite calcistiche (altro elemento in

dispensabile per la valutazione della tesi accusatoria) avrebbe

consentito di verificare, o di squalificare, la prospettazione del

p.m. secondo il quale le stesse costituivano, per le scelte tecni

che degli operatori, un'elaborazione creativa da considerarsi

opera di ingegno. Sull'argomento, le deduzioni del ricorrente

sono in astratto condivisibili ed i giudici del rinvio controlleran

no se sono di attualità nell'ipotesi concreta e verificheranno se,

qualora le trasmissioni non fossero da qualificare come opere di

ingegno, possa trovare applicazione l'ipotesi di reato di cui al

l'art. 171, lett. f), 1. 633/41. nell'interpretazione estensiva for

nita dalla giurisprudenza, che tutela i programmi coperti dal di

ritto di esclusiva indipendentemente dalla loro qualificazione come opere d'ingegno.

Una tale mutatio libelli è consentita al tribunale che, ai limi

tati fini del procedimento cautelare, può dare al materiale inve

stigativo raccolto dal p.m. autonome valutazioni in diritto.

11 problema ora da affrontare concerne il perfezionamento della contestata fattispecie di reato sotto il profilo dell'abusiva

«immissione» nella rete Internet; come correttamente eviden

ziato dai giudici di merito, «fra più condotte generiche suscetti

bili d'integrare la messa a disposizione di una serie indetermi

nata di soggetti, il legislatore ha inteso sanzionare penalmente soltanto la condotta specifica di immissione nella rete Internet

dell'opera protetta». Ora è pacifico, in punto di fatto, che gli indagati avevano

messo a disposizione degli utenti le informazioni ed i mezzi

tecnici attraverso i quali era possibile installare sul proprio per sonal computer tutto il software necessario alla visione delle

partite di calcio sulle quali la Sky vantava un diritto di esclusi

va; tale condotta è stata ritenuta dai giudici come posteriore al

l'immissione in rete delle opere protette e, di conseguenza, inse

rendosi in un momento successivo al perfezionamento del reato,

è stata considerata irrilevante ai fini penali. Tale conclusione merita un approfondimento. È innegabile che gli attuali indagati hanno agevolato, attra

verso un sistema di guida on line, la connessione e facilitato la

sincronizzazione con l'evento sportivo; senza l'attività degli in

dagati, non ci sarebbe stata, o si sarebbe verificata in misura

minore. la diffusione delle opere tutelate.

Le informazioni sul link e sulle modalità per la visione delle

partite in Italia, per raggiungere il loro obiettivo, devono essere

state inoltrate agli utenti in epoca antecedente all'immissione

delle trasmissioni in via telematica; tale rilievo, se puntuale in

fatto, comporta come conseguenza che, in base alle generali norme sul concorso nel reato, gli indagati, pur non avendo com

piuto l'azione tipica, hanno posto in essere una condotta consa

pevole avente efficienza causale sulla lesione del bene tutelato.

E appena il caso di ricordare come l'attività costitutiva del

concorso può essere individuata in qualsiasi comportamento che

fornisca un apprezzabile contributo all'ideazione, organizzazio ne ed esecuzione del reato; non è necessario un previo accordo

diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso

esplicarsi in una condotta estemporanea, sopravvenuta a soste

gno dell'azione di terzi anche all'insaputa degli altri agenti. Per le esposte considerazioni, la corte annulla l'ordinanza

impugnata con rinvio al Tribunale di Milano, per una nuova de

cisione sull'appello del p.m.

It Ko.-jo Italiano — 2006.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I penale; sentenza 15 giu

gno 2006; Pres. Fazzioli, Est. Pepino, P.M. Iacoviello

(conci, conf.); ric. Tartag. Conferma Trib. Salerno, orci 16

gennaio 2006.

Misure cautelari personali — Associazione con finalità di

terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine

democratico — Adesione ideologica — Insufficienza —

Progetto eversivo — Organizzazione — Necessità (Cod.

pen., art. 270 bis; cod. proc. pen., art. 273). Misure cautelari personali

— Associazione con finalità di

terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine

democratico — Indizi di colpevolezza — Elenchi di orga

nizzazioni delle Nazioni unite e dell'Unione europea —

Insufficienza (Cod. pen., art. 270 bis: cod. proc. pen., art.

273). Personalità dello Stato (delitti contro la) — Associazione con

finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione

dell'ordine democratico — Partecipazione — Prova (Cod.

pen., art. 270 bis).

Ai fini dell'adozione di lina misura cautelare per il delitto di cui

all'art. 270 bis c.p., da considerarsi reato di pericolo pre sunto, non è sufficiente l'adesione a un'astratta ideologia, ma occorre la predisposizione di un concreto progetto di

azioni eversive, ancorché non realizzate, sorretto da una

struttura organizzata, con un programma comune tra i parte

cipanti. (1) Ai fini dell'adozione di una misura cautelare per il delitto di

cui all'art. 270 bis c.p., non possono desumersi elementi in

diziari della natura terroristica di un'organizzazione dalla

sua inclusione in elenchi di formazioni ritenute terroristi

che, elaborati da governi di singoli Stati o da organismi in

temazionali. (2) La prova della partecipazione al reato associativo di cui al

l'art. 270 bis c.p. non può essere tratta dalla adesione psico

logica o ideologica al programma criminale del gruppo, es

sendo necessario il concreto passaggio all'azione, sotto for ma di attività preparatorie rispetto all'esecuzione dei reati o

all'assunzione di un ruolo nell'organigramma criminale. (3)

(1-3) I. - La sentenza si colloca nel solco tracciato dalle più recenti

pronunce di legittimità in tema di associazione con finalità di terrori smo internazionale (Cass. 25 maggio 2006, Serai, Foro it., 2006, II,

541; 21 giugno 2005. Drissi, ibid., 343, con nota di G.M. Armone), ma se ne discosta sotto alcuni aspetti non trascurabili.

Se infatti la ricostruzione della fattispecie in termini di reato di peri colo presunto appare conforme ai precedenti in materia (Cass. 13 otto bre 2004, Laagoub e altro, id., 2005. Il, 218. con nota di G. Iuzzolino A. Pioletti). sì da condurre comunque a confermare nel caso esaminato le ordinanze applicative di misure cautelari, con i principi enunciati nella seconda e nella terza massima la Cassazione puntualizza alcuni

aspetti sui quali si erano in passato registrate affermazioni ispirate a minor garantismo.

II. - A proposito delle liste di gruppi terroristici predisposte dalle or

ganizzazioni internazionali, Cass. 21 giugno 2005. Drissi, cit., aveva ritenuto che l'inclusione nelle liste, pur di per sé non sufficiente a inte

grare gli estremi del reato associativo, costituisca «prova del fatto stori co che un organismo internazionale, la Comunità europea, ha adottato misure restrittive nei confronti di Osama Bin Laden e degli organismi a

questo associati nell'ambito dei provvedimenti diretti a combattere il terrorismo». La decisione in epigrafe nega invece al listing — fuori dalle misure di prevenzione — qualsiasi ruolo nel procedimento penale, per il rischio di introdurre nel sistema «una sorta di anomala prova le

gale» e trasformare l'art. 270 bis c.p. in una norma penale in bianco. In

dottrina, sul tema, con posizioni tendenzialmente critiche verso il primo orientamento, v. A. Pioletti, L'Oiui e la lista nera dei gruppi armati:

gli effetti previsti nei processi italiani, in Dir. e giustizia, 2006, fase. 4, 117; L. Bauccio, L'accertamento del fatto-reato di terrorismo interna

zionale, Milano. 2006, 286: E. Rosi, Quella lista nera dei predicatori d'odio. Se i diritti degli imputati sono a rischio, in Dir. e giustizia, 2005, fase. 44, 76.

Sul piano degli strumenti internazionali in materia di terrorismo non si registrano novità di carattere vincolante rispetto al quadro tracciato da G. Iuzzolino e A. Pioletti in nota a Cass. 13 ottobre 2004, Laagoub e altro, cit.; la lotta al terrorismo resta tuttavia una priorità del pro gramma dell'Aia (COM(2005) 184 def., consultabile all'indirizzo:

<http://eur-Iex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc7smartapi icelexplus! prod!DocNumber&lg=it&type__doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_doc= I84>) e il consiglio dell'Unione europea ha approvato nel dicembre

This content downloaded from 185.44.77.128 on Wed, 25 Jun 2014 00:46:46 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended