sezione III penale; sentenza 4 luglio 2006; Pres. Lupo, Est. Squassoni, P.M. Izzo (concl. conf.); ric.P.m. in c. Bracchi e altro. Annulla Trib. Milano, ord. 9 marzo 2006Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 12 (DICEMBRE 2006), pp. 645/646-647/648Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201826 .
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GIURISPRUDENZA PENALE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 4 lu
glio 2006; Pres. Lupo, Est. Squassoni, P.M. Izzo (conci, conf.); ric. P.m. in c. Bracchi e altro. Annulla Trib. Milano, orci. 9 marzo 2006.
Diritti d'autore — Reti telematiche — Accesso ad un «server» — Informazioni tecniche — «Link» — Partita di
calcio — Visione — Reato — Concorso atipico — Fatti
specie (Cod. pen., art. 110; 1. 22 aprile 1941 n. 633, protezio ne del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo eserci
zio, art. 171).
La diffusione sulla rete Internet di informazioni tecniche, attra
verso la predisposizione di un link, che consente agli utenti la
installazione guidata sul proprio personal computer del soft
ware necessario alla connessione con un server, per la visio
ne di un evento sportivo, oggetto dell'altrui diritto esclusivo
di sfruttamento economico, integra, sotto il profilo concor
suale, in quanto condotta atipica ma causalmente efficace per la lesione de! bene tutelato, il reato di illecita immissione, in
un sistema di reti telematiche, di un 'opera dell 'ingegno pro tetta, così mettendola a disposizione del pubblico, di cui al
l'art. 171, 1° comma, lett. a bis), l.d.a. (nella specie, la Su
prema corte ha annullato l'ordinanza del giudice di merito, che aveva confermato la mancata convalida del sequestro
preventivo, già disposto dal pubblico ministero, di due portali web attraverso cui erano state trasmesse via Internet, in mo
dalità peer to peer, partite di campionato di calcio italiano, su
cui altri aveva il diritto di esclusiva, ciò non con l'elusione
delle misure tecnologiche predisposte dal titolare dell'esclu
siva, ma con la predisposizione di un link che permetteva il
collegamento degli utenti a server cinesi che avevano local
mente la facoltà di trasmettere quelle partite). (1)
( 1 ) La sentenza in rassegna, che ha suscitato vivaci polemiche, con dotte anche sulla rete Internet, è la prima, a quanto consta, a pronun ciarsi sul reato di cui all'art. 171, 1° comma, lett. a bis), l.d.a., che san ziona la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in
qualsiasi forma «mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa».
11 p.m. di Milano aveva disposto il sequestro preventivo di due por tali web, che consentivano — in sostanza — la visione di partite del
campionato di calcio italiano, oggetto di diritto di esclusiva di Sky. La peculiarità sta nel fatto che non vi era stata alcuna elusione delle
misure tecnologiche di protezione predisposte dall'avente diritto, ma solo la predisposizione di un link, che forniva le informazioni tecniche necessarie per la connessione ad un server cinese, che quelle partite tra smetteva legittimamente, ma — ovviamente — su scala solo locale.
11 g.i.p., con ord. 14 febbraio 2006 (Dir. informazione e informatica, 2006, 359) confermata dal Tribunale di Milano in sede di reclamo, non aveva pertanto confermato il sequestro, sul presupposto che gli imputati — contrariamente a quanto previsto dalla norma incriminatrice — non avevano affatto immesso in rete l'evento sportivo, già diffuso dal server cinese, ma avevano solo agevolato — a mezzo di un link —
l'accesso a quei siti, in un momento quindi successivo alla consuma zione del reato.
La Cassazione è andata di contrario avviso, affermando il principio di cui alla massima, in particolare richiamando la generale disciplina del concorso di persone nel reato: la condotta posta in essere dagli im
putati, pur non tipica, ha avuto efficacia causale rispetto alla lesione del bene tutelato, i diritti di esclusiva sull'opera dell'ingegno.
Sulle condotte concorsuali atipiche, ma causalmente rilevanti, cfr. Cass. 5 dicembre 2003, Misuraca, Foro it.. Rep. 2005, voce Concorso di persone nel reato, n. 4; sez. un. 30 ottobre 2003, Andreotti, id.. Rep. 2004, voce cit., n. 11 ; 3 giugno 1999. Bombaci, id., 2000, II. 86.
La sentenza in rassegna non prende invece posizione sulla questione, pur cruciale, della riconducibilità delle partite di calcio, in generale de
gli eventi sportivi — o piuttosto delle relative riprese televisive — alle
opere dell'ingegno protette. Spetterà al giudice di merito, attraverso la visione della registrazione delle partite concretamente trasmesse (da
qualificarsi documento) verificare se «le stesse costituivano, per le scelte tecniche degli operatori, una elaborazione creativa da considerar si opera dell'ingegno». In ogni caso — osserva la Cassazione — in se de di un'ammissibile mutatio libelli potrebbe configurarsi il reato di cui all'art. 171, lett. f), l.d.a., che tutela i programmi coperti dal diritto di esclusiva indipendentemente dalla loro qualificazione come opere del
l'ingegno. Cfr., sulla tutela delle riprese televisive, per ulteriori riferimenti,
Ubertazzi (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, Padova, 2004, spec. 1438 ss.
Sulle misure tecnologiche di elusione, cfr. Cass. 12 ottobre 2004,
Il Foro Italiano — 2006.
Motivi della decisione. — In data 26 gennaio 2006, il p.m.
presso il Tribunale di Milano (evidenziando la configurabilità del reato previsto dall'art. 171, 1° comma, lett. a bis, 1. 633/41 a
carico di Bracchi Tkachenok Juri e De Maio Luca) ha disposto di urgenza il sequestro preventivo di due portali web attraverso i
quali, secondo la tesi accusatoria, erano stati illecitamente diffu si e trasmessi via Internet in modalità peer to peer eventi sporti vi (partite di campionato di calcio italiano) rispetto ai quali la
Sky vantava un diritto di esclusiva.
Il g.i.p. non ha convalidato il sequestro, con ordinanza 8 feb
braio 2006, avverso la quale il p.m. ha proposto appello che è
stato respinto con il provvedimento in epigrafe precisato. A sostegno della conclusione, il tribunale ha ritenuto accer
tato in fatto che mediante una normale connessione via Internet
un numero imprecisato di utenti riuscisse a vedere le partite tra
smesse dalla Sky; ciò era consentito non attraverso l'elusione
delle misure tecnologiche predisposte dalla società, ma perché le partite erano immesse in rete da alcune emittenti cinesi che
avevano acquistato dalla Sky il diritto di trasmetterle localmen
te; gli indagati avevano facilitato l'accesso a tale prodotto con la
diffusione di informazioni e la predisposizione di un link che
permetteva il collegamento diretto ai server cinesi.
A parere dei giudici, non sussiste 1 'ipotizzabilità del conte
stato illecito in quanto la modalità con la quale deve avvenire la
diffusione dell'opera, affinchè' possa ritenersi integrata la fatti
specie incriminatrice, consiste nell'immissione in rete con una
connessione di qualsiasi genere; nel caso in esame, gli indagati si erano limitati a diffondere in via telematica un prodotto che
già altri avevano immesso e la condotta di agevolazione alla
consultazione dei siti avveniva in un momento successivo al
perfezionamento del reato.
Oltre a tali rilievi, i giudici hanno osservato che normalmente
la trasmissione di una partita calcistica, attività di mera docu
mentazione, non può considerarsi un'opera di ingegno e che tale
tema non poteva essere accertato perché la visione dei filmati
costituisce attività istruttoria preclusa al tribunale.
11 contratto di licenza, allegato dalla Sky alla denuncia
querela è stato considerato dai giudici inutilizzabile perché re
datto in lingua straniera.
Per l'annullamento dell'ordinanza, ha proposto ricorso in
Cassazione il procuratore della repubblica deducendo difetto di
motivazione e violazione di legge. Dopo avere sostenuto che la
trasmissione di un evento sportivo calcistico, per le tecniche
delle riprese, può considerarsi un'opera d'ingegno, ha negato che gli indagati si fossero limitati ad agire come un motore di
ricerca per indirizzare gli utenti in quanto avevano posto in es
sere un'azione causale determinante l'immissione delle trasmis
sioni nelle reti; ciò in quanto gli indagati avevano messo a di
sposizione degli utenti i mezzi tecnici necessari per la visione
dell'evento sportivo. Pertanto — ha concluso il ricorrente —
gli indagati avevano
tenuto una condotta di immissione che non è a forma vincolata e
può essere diretta o indiretta stante l'inciso, inserito nella norma
contestata, «mediante connessioni di qualsiasi genere». Le deduzioni sono meritevoli di accoglimento. Innanzi tutto, i giudici hanno evidenziato come non sia dimo
strato che gli emittenti cinesi, che vengono indicati dalla denun
ziarne quali responsabili dell'abusiva diffusione in rete delle
immagini coperte da esclusiva, avessero agito in violazione del
contratto di licenza; il tribunale ha reputato che il contratto (il cui esame era di fondamentale importanza per la risoluzione del
caso) fosse inutilizzabile perché redatto in inglese. Sul punto, si rileva come l'obbligo di usare la lingua italiana,
tranne che per le minoranze linguistiche, di cui all'art. 109
c.p.p. concerna solo gli atti da compiersi nel procedimento e
non gli atti già formati altrove ed acquisiti nel medesimo i quali, se redatti in lingua straniera, devono essere tradotti ai sensi del
l'art. 143, 2° comma, c.p.p. La nomina di un interprete avrebbe potuto essere effettuata
anche dal tribunale perché non rappresentava un'attività istrut
toria che gli era inibita per i suoi limiti cognitivi.
Stedile e altro. Foro it., 2005, II, 260, e, per il merito (con riferimento a diversa fattispecie criminosa). Trib. Bolzano 20 dicembre 2005 e 28
gennaio 2005, id., 2006, II, 398, nonché Trib. Bolzano 28 gennaio 2005, Trib. Bassano del Grappa 16 agosto 2005 e Trib. Bolzano 20 dicembre
2005, Dir. ind., 2006, 383, con nota di Spagnolo. [G. Casaburi]
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PARTE SECONDA
Il principio che i giudici, in sede di riesame o di appello, de
vono avere come referente solo gli elementi probatori offerti
dall'organo dell'accusa, da considerarsi così come esposti, non
esclude una valutazione dei documenti la cui traduzione è solo il
momento prodromico al loro esame.
Ugualmente non condivisibile è l'affermazione dei giudici secondo i quali era loro impedita la visione dei filmati degli eventi calcistici perché costituente un'attività istruttoria inam
missibile in un procedimento cartolare.
La conclusione non tiene conto della nozione di documento
fornita dall'art. 234, 1° comma, c.p.p. che, in relazione al dif
fondersi della tecnologia, è solo in parte sovrapponibile con
quella del diritto sostanziale. Essa comprende, oltre ai tradizio
nali documenti in senso stretto caratterizzati dalla scrittura, i
documenti in senso lato intesi come oggetti rappresentativi di un
fatto ed aventi l'attitudine a costituire il fondamento sia di una
prova storica sia di una prova critica; tra le cose preesistenti al
processo e considerate prove documentali acquisibili, l'art. 234.
1° comma, c.p.p. annovera le riprese cinematografiche. La diretta visione delle partite calcistiche (altro elemento in
dispensabile per la valutazione della tesi accusatoria) avrebbe
consentito di verificare, o di squalificare, la prospettazione del
p.m. secondo il quale le stesse costituivano, per le scelte tecni
che degli operatori, un'elaborazione creativa da considerarsi
opera di ingegno. Sull'argomento, le deduzioni del ricorrente
sono in astratto condivisibili ed i giudici del rinvio controlleran
no se sono di attualità nell'ipotesi concreta e verificheranno se,
qualora le trasmissioni non fossero da qualificare come opere di
ingegno, possa trovare applicazione l'ipotesi di reato di cui al
l'art. 171, lett. f), 1. 633/41. nell'interpretazione estensiva for
nita dalla giurisprudenza, che tutela i programmi coperti dal di
ritto di esclusiva indipendentemente dalla loro qualificazione come opere d'ingegno.
Una tale mutatio libelli è consentita al tribunale che, ai limi
tati fini del procedimento cautelare, può dare al materiale inve
stigativo raccolto dal p.m. autonome valutazioni in diritto.
11 problema ora da affrontare concerne il perfezionamento della contestata fattispecie di reato sotto il profilo dell'abusiva
«immissione» nella rete Internet; come correttamente eviden
ziato dai giudici di merito, «fra più condotte generiche suscetti
bili d'integrare la messa a disposizione di una serie indetermi
nata di soggetti, il legislatore ha inteso sanzionare penalmente soltanto la condotta specifica di immissione nella rete Internet
dell'opera protetta». Ora è pacifico, in punto di fatto, che gli indagati avevano
messo a disposizione degli utenti le informazioni ed i mezzi
tecnici attraverso i quali era possibile installare sul proprio per sonal computer tutto il software necessario alla visione delle
partite di calcio sulle quali la Sky vantava un diritto di esclusi
va; tale condotta è stata ritenuta dai giudici come posteriore al
l'immissione in rete delle opere protette e, di conseguenza, inse
rendosi in un momento successivo al perfezionamento del reato,
è stata considerata irrilevante ai fini penali. Tale conclusione merita un approfondimento. È innegabile che gli attuali indagati hanno agevolato, attra
verso un sistema di guida on line, la connessione e facilitato la
sincronizzazione con l'evento sportivo; senza l'attività degli in
dagati, non ci sarebbe stata, o si sarebbe verificata in misura
minore. la diffusione delle opere tutelate.
Le informazioni sul link e sulle modalità per la visione delle
partite in Italia, per raggiungere il loro obiettivo, devono essere
state inoltrate agli utenti in epoca antecedente all'immissione
delle trasmissioni in via telematica; tale rilievo, se puntuale in
fatto, comporta come conseguenza che, in base alle generali norme sul concorso nel reato, gli indagati, pur non avendo com
piuto l'azione tipica, hanno posto in essere una condotta consa
pevole avente efficienza causale sulla lesione del bene tutelato.
E appena il caso di ricordare come l'attività costitutiva del
concorso può essere individuata in qualsiasi comportamento che
fornisca un apprezzabile contributo all'ideazione, organizzazio ne ed esecuzione del reato; non è necessario un previo accordo
diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso
esplicarsi in una condotta estemporanea, sopravvenuta a soste
gno dell'azione di terzi anche all'insaputa degli altri agenti. Per le esposte considerazioni, la corte annulla l'ordinanza
impugnata con rinvio al Tribunale di Milano, per una nuova de
cisione sull'appello del p.m.
It Ko.-jo Italiano — 2006.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I penale; sentenza 15 giu
gno 2006; Pres. Fazzioli, Est. Pepino, P.M. Iacoviello
(conci, conf.); ric. Tartag. Conferma Trib. Salerno, orci 16
gennaio 2006.
Misure cautelari personali — Associazione con finalità di
terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine
democratico — Adesione ideologica — Insufficienza —
Progetto eversivo — Organizzazione — Necessità (Cod.
pen., art. 270 bis; cod. proc. pen., art. 273). Misure cautelari personali
— Associazione con finalità di
terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine
democratico — Indizi di colpevolezza — Elenchi di orga
nizzazioni delle Nazioni unite e dell'Unione europea —
Insufficienza (Cod. pen., art. 270 bis: cod. proc. pen., art.
273). Personalità dello Stato (delitti contro la) — Associazione con
finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell'ordine democratico — Partecipazione — Prova (Cod.
pen., art. 270 bis).
Ai fini dell'adozione di lina misura cautelare per il delitto di cui
all'art. 270 bis c.p., da considerarsi reato di pericolo pre sunto, non è sufficiente l'adesione a un'astratta ideologia, ma occorre la predisposizione di un concreto progetto di
azioni eversive, ancorché non realizzate, sorretto da una
struttura organizzata, con un programma comune tra i parte
cipanti. (1) Ai fini dell'adozione di una misura cautelare per il delitto di
cui all'art. 270 bis c.p., non possono desumersi elementi in
diziari della natura terroristica di un'organizzazione dalla
sua inclusione in elenchi di formazioni ritenute terroristi
che, elaborati da governi di singoli Stati o da organismi in
temazionali. (2) La prova della partecipazione al reato associativo di cui al
l'art. 270 bis c.p. non può essere tratta dalla adesione psico
logica o ideologica al programma criminale del gruppo, es
sendo necessario il concreto passaggio all'azione, sotto for ma di attività preparatorie rispetto all'esecuzione dei reati o
all'assunzione di un ruolo nell'organigramma criminale. (3)
(1-3) I. - La sentenza si colloca nel solco tracciato dalle più recenti
pronunce di legittimità in tema di associazione con finalità di terrori smo internazionale (Cass. 25 maggio 2006, Serai, Foro it., 2006, II,
541; 21 giugno 2005. Drissi, ibid., 343, con nota di G.M. Armone), ma se ne discosta sotto alcuni aspetti non trascurabili.
Se infatti la ricostruzione della fattispecie in termini di reato di peri colo presunto appare conforme ai precedenti in materia (Cass. 13 otto bre 2004, Laagoub e altro, id., 2005. Il, 218. con nota di G. Iuzzolino A. Pioletti). sì da condurre comunque a confermare nel caso esaminato le ordinanze applicative di misure cautelari, con i principi enunciati nella seconda e nella terza massima la Cassazione puntualizza alcuni
aspetti sui quali si erano in passato registrate affermazioni ispirate a minor garantismo.
II. - A proposito delle liste di gruppi terroristici predisposte dalle or
ganizzazioni internazionali, Cass. 21 giugno 2005. Drissi, cit., aveva ritenuto che l'inclusione nelle liste, pur di per sé non sufficiente a inte
grare gli estremi del reato associativo, costituisca «prova del fatto stori co che un organismo internazionale, la Comunità europea, ha adottato misure restrittive nei confronti di Osama Bin Laden e degli organismi a
questo associati nell'ambito dei provvedimenti diretti a combattere il terrorismo». La decisione in epigrafe nega invece al listing — fuori dalle misure di prevenzione — qualsiasi ruolo nel procedimento penale, per il rischio di introdurre nel sistema «una sorta di anomala prova le
gale» e trasformare l'art. 270 bis c.p. in una norma penale in bianco. In
dottrina, sul tema, con posizioni tendenzialmente critiche verso il primo orientamento, v. A. Pioletti, L'Oiui e la lista nera dei gruppi armati:
gli effetti previsti nei processi italiani, in Dir. e giustizia, 2006, fase. 4, 117; L. Bauccio, L'accertamento del fatto-reato di terrorismo interna
zionale, Milano. 2006, 286: E. Rosi, Quella lista nera dei predicatori d'odio. Se i diritti degli imputati sono a rischio, in Dir. e giustizia, 2005, fase. 44, 76.
Sul piano degli strumenti internazionali in materia di terrorismo non si registrano novità di carattere vincolante rispetto al quadro tracciato da G. Iuzzolino e A. Pioletti in nota a Cass. 13 ottobre 2004, Laagoub e altro, cit.; la lotta al terrorismo resta tuttavia una priorità del pro gramma dell'Aia (COM(2005) 184 def., consultabile all'indirizzo:
<http://eur-Iex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc7smartapi icelexplus! prod!DocNumber&lg=it&type__doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_doc= I84>) e il consiglio dell'Unione europea ha approvato nel dicembre
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