Sezione III penale; sentenza 5 febbraio 1963; Pres. Auriemma P., Est. Grieco, P. M. Moscarini(concl. conf.); ric. MarcottiSource: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 5 (1963), pp. 177/178-179/180Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152619 .
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177 GIURISPRUDENZA PENALE 178
CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE.
Sezione III penale ; sentenza 5 febbraio 1963 ; Pres. Au
eiemma P., Est. Geieco, P. M. Moscabini (concl.
conf.); rie. Marcotti.
(Gassa Trib. Piacenza 20 maggio 1960)
Spergiuro — Giuramento prestato in diiformitä
della formula ■—• Kisposta falsa — Insussistenza
del reato (Cod. pen., art. 37 ; cod. civ., art. 2736 ; cod.
proc. civ., art. 233).
Ai fini del reato di spergiuro, la falsitä deve essere accertata
con riferimento alia formula articolata dal deferente, e
non con riguardo alia risposta data dal delato in diffor mitä della formula. (1)
(1) La decisione aderisce al principio della immutability
della formula del giuramento, escludendo ehe il giurante abbia il
potere dovere di apportarvi le variazioni imposte dal rispetto della verit a. Nello stesso senso : Cass. 3 marzo 1951, Regna, Foro it., Rep. 1952, voce Spergiuro, nn. 2, 3 ; 28 giugno 1949,
Tontodonati, id., Rep. 1949, voce Giuramento civ., n. 43, la quale ha escluso il reato di spergiuro nel caso ehe uu certo fatta, seb
bene non avvenuto nella data indicata nella formula, si era pero verificato in una data diversa ; 23 febbraio 1939, Di Buono, id.,
Rep. 1939, voce Spergiuro, n. 1 ; 6 maggio 1935, Riglia, id.,
1935, II, 338, la quale ha ritenuto insussistente il reato previsto dall'art. 371 cod. pen. nel caso di giuramento sulla inesistenza
di un debito, risultato provato, in sede penale, per un ammontare
inferiore a quello indicato nella formula.
In altre decisioni la Corte di cassazione ha seguito un diverso
orientamento, affermando che la immutability della formula
del giuramento decisorio riguarda il contenuto sostanziale della
stessa, non giä, le circostanze attinenti al fatto che forma oggetto della controversia, le quali valgano a precisare e a chiarire
la formula, onde il potere dovere del giurante di apporvi le
variazioni imposte dal rispetto della veritži: Cass. 23 giugno
1956, Imbrasciani, id., Rep. 1956, voce cit., n. 2 ; 15 novembre
1954, Imbrasciani, ibid., n. 7 ; 5 luglio 1939, Delfino, id., Rep. 1940, voce cit., n. 2, riguardante la sussistenza di un debito di
ammontare inferiore a quello indicato nella formula.
La dottrina 0 prevalentemente orientata in que3t'ultimo senso: Manzini, Dir. pen. it., 1950, V, pag. 747 ; Pannain, Giuramento (falsitä, di), voce del Novissimo digestoit., 1961, VII.
Per una tesi intermedia, cons. Cass. 28 marzo 1956, Ambrosiolo, Foro it., Rep. 1956, voce cit., nn. 4, 5.
giurisprudenza costante che ai fini della sussistenza del
reato di spergiuro, õ irrilevante qualsiasi indagine sulla ammis
sibilitä, pertinenza e decisorietk della formula del giuramento, salvo che il rapporto processuale civile e lo stesso giuramento debbano considerarsi giuridicamente inesistenti: Cass. 22 feb
braio 1961, Frezza, id., Rep. 1961, voce cit., n. 2 ; 16 febbraio
1959, Ricossa, id., Rep. 1959, voce cit., n. 2 ; 30 ottobre 1958, Del Piume, ibid., n. 5 ; 23 giugno 1958, Porcu, ibid., n. 3 ; 24
aprile 1958, Salis, id., Rep. 1958, voce cit., n. 2.
Del pari costante e la giurisprudenza nel senso che il divieto
di ammissione della prova contraria al giuramento della parte, non opera nel giudizio penale, ove non sussistano limiti alia
indagine diretta ad accertare la falsitk del giuramento, t:alchc
il giudice penale puõ utilizzare anche le prove emerse in sede civile, che siano state legalmente acquisite nel giudizio penale : Cass.
9 giugno 1956, Sego, id., Rep. 1956, voce cit., n. 10 ; 16 dicembre
1954, Rolandelli, ibid., n. 9.
Sul punto relativo alle variazioni apportate dal giurante alia formula del giuramento decisorio, seguono la tesi del carat
tere strettamente formale della formula e quindi della irrile
vanza delle aggiunte e dei chiarimenti fatti dal giurante : Cass.
16 novembre 1954, Pilippi, id., Rep. 1955, voce cit., n. 5 ; 28
ottobre 1954, Mottura, ibid., nn. 2, 3. Secondo altre decisioni, affinchž il giuramento decisorio possa ritenersi non prestato in
dipendenza di aggiunte o varianti apportate alia formula dal
giurante, õ necessario che esse siano tali da alterarne la sostanza
in maniera da rivelare il rifiuto a giurare, mentre il giuramento stesso deve ritenersi prestato se le aggiunte o varianti costi
tuiscano un mero chiarimento della formula : Cass. 26 luglio
1961, n. 1820, id., Rep. 1961, voce Giuramento civ., n. 27 ; 11
giugno 1958, n. 1931, id., Rep. 1958, voce cit., n. 50 ; 20 gennaio
1955, n. 142, id., Rep. 1955, voce cit., n. 55 ; 3 luglio 1954, n. 2299,
id., Rep. 1954, voce cit., n. 55.
La Corte, ecc. —he doglianze del ricorrente so no fon
(late. Si legge nella sentenza impugnata « £ assodato che
il Marcotti Giuseppe 11011 aveva dato al figlio la somma di
lire 450 mila in due soluzioni a titolo di prestito : la somma
stessa, invece, era stata rinvenuta in casa dopo la morte
della madre e trattenuta in deposito dal Marcotti Ettore. . .
nessuna prova e emersa in ordine alia proprieta della somma
rinventita. . . Appare evidente, perõ, che l'imputato ha
negato il vero su una cireostanza riflettente una situazione
di fatto a lui non ignota. II teste avvocato C. Y. Rosea
afferma il contrario di quello cbe il Marcotti giurõ. . .
Non pare al Collegio che vi sia un sostanziale contrasto
tra i capi 1 e 2 ed il capo III del deferito giuramento ; nei
primi due capitoli si sostiene che il Marcotti Ettore era de
bitore di lire 200 mila e nel terzo si sostiene che lo stesso
Marcotti aveva riconosciuto il debito. La sostanziale dif
ferenza si riferisce al titolo. II prevenuto ha giurato il vero
che non doveva tale somma per prestito avuto; ha giurato il falso negando che egli aveva definito i rapporti con il
padre, riconoscendo il debito dilire 200 mila e promettendo il pagamento dopo pochi giorni».
Evidentemente il Tribunale non tenne presente che
il giurante non puõ introdurre variazioni nella formula
dedotta, ne modifiche nella formula stessa possono essere
introdotte dal giudice, tanto che la parte puõ revocare il
deferito giuramento ove il giudice abbia modificato la
formula da essa proposta. La parte chiamata a giurare ha due vie : dichiarare di essere pronta a giurare sulla
formula dall'avversario proposta; riferire il giuramento all'avversario sulla medesima formula; una volta, perõ, che abbia dichiarato di essere pronta a giurare, non puõ che giurare su quella formula, senza introdurre nella stessa
variazioni che possono comunque influire sulla decisione
della lite. Ove tali variazioni fossero consentite, la prova
legale, quale risulta dal giuramento prestato, sarebbe di
versa dalla prova legale quale sarebbe risultata se il giurante avesse rispettato la formula proposta dalla parte o quella modificata dal giudice senza che dalla parte fosse inter
venuta revoca.
II giuramento, pertanto, prestato diversamente dalla
formula accettata, deve ritenersi non prestato, con la con
seguenza che se ciõ che la parte ha giurato, pur con le mo
difiche nella formula introdotta, non risponde a veritä, il giuramento, agli effetti penali, non puõ ritenersi falso, non essendo quello il giuramento alia cui tutela õ diretto
l'art. 371.
Nella specie i capi nei quali il giuramento era stato arti
colato, erano in dipendenza l'uno dall'altro, il secondo dal
primo ed il terzo dal secondo e dal primo. Allorche il Mar
cotti Ettore negõ di avere, in presenza deH'avvoeato Tosca,
riconosciuto di avere ricevuto la somma di lire 450 mila e
di dovere restituire ancora la somma di lire 200 mila, disse
il vero, perche la questione che costituiva l'oggetto del giu
ramento, era quella sul se il convenuto, cioe il giurante, avesse chiesto ed ottenuto in mutuo dal padre la somma di
450 mila lire, e sul se di questa somma avesse restituito una
parte, e precisamente 250 mila, onde, allorquando il conve
nuto stesso, giurando, negõ di avere riconosciuto, presente l'avvocato Tosca, di avere ottenuto in prestito la somma di
lire 450 mila e di doverne ancora restituire 200 mila, non
giurõ affatto falso come erroneamente il Tribunale ritenne,
Dal fatto che dinanzi all'avvocato Tosca il convenuto avesse
riconosciuto di essere debitore del padre di 200 mila lire a
In ordine all'aspetto civilistico della questione, cons., per
tutti, in dottrina : Andkioli, Giuramento (dir. civ. e dir. proc.
civ.), voce del Novissimo digesto it., 1961, VII, pag. 943 segg. Sul reato di spergiuro, cons., inoltre, Pisani, La tutela
penale del giuramento probatorio, in Jtiv. it. dir. pen., 1957, 697 ; Mazzanti, Sul falso giuramento della parte e sulla prova di tale
reato, in Giust. pen., 1957, II, 12 ; E. Battaglini, Spergiuro e
validild del giuramento, id., 1953, II, 33 ; In tema di spergiuro,
id., 1935, II, 1247 ; De Peppo, L'oggetto della tutela penale nel
delitto di spergiuro, in Giur. Cass, pen., 1954, 6° bim., 242 ; Lo
nardo, In tema di spergiuro, id., 1945, 302.
Xl Foro Italiano — Volume LXXXV1 — Parte 11-13.
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179 PARTE SECONDA 180
seguito di conteggi inerenti alla gestione dell'azienda co
mune, non consegue clio il convonuto stesso, giurando nega tivamente sul terzo capitolo, abbia giurato il falso ; anche
il terzo capitolo, infatti, si riferiva ai mutuo, ebe il Tribu nale stesso riconosce ne mai fatto 116 mai chiesto.
Clie un debito effettivamente gravasse sul figlio nei
confronti del padre non ba rilevanza ai fini del reato in
oggetto, perche trattavasi di debito avente causa diversa da quella costituente l'oggetto del giuramento. Se il Mar cotti Ettore avesse giurato di essere debitore del padre per tale diverso titolo, non avrebbe rispettato la formula, e,
pertanto, la causa sarebbe stata decisa favorevolmente
all'attore, cbe avrebbe avuto il diritto di pretendere dal
figlio la somma di lire 200 mila a titolo di prestito. II problema non e certamente nuovo, essendo analogo,
non eguale, a quello di cbi, chiamato a giurare sulla esi stenza di un debito, per una determinata somma, oppure su di un fatto che si assume avvenuto in un determinato
giorno, giuri negativamente, pur essendo debitore, ma di somma inferiore o pure essendo quel fatto avvenuto, ma in
giorno diverso, problema risoluto da questa Corte col ne
gare la esistenza del reato. II giuramento decisorio ba ca rattere strettamente formale onde, alia stregua della for mula deferita, deve essere esaminato se il giurante abbia o meno giurato il falso.
Per questi motivi, annulla senza rinvio, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione IV penale ; sentenza 30 gennaio 1963 ; Pres. Duni
P., Est. Lapicgieella, P. M. De Gennaro (concl. conf.); ric. Adriano.
(Oassa Trib. Sanremo 7 giugno 1962)
Circolazione stradale — Proscioglimento dell'im
putato dal reato di lesioni colpose lievi — Suc cessiva sospensione della patente da parte del
preletto per la gravitä delle lesioni — Illegittimitä —- Circolazione prima della rcvoca della sospen sione — Reato eoniigurabile (D. pres. 15 giugno 1959 n. 393, t. u. delle norme sulla circolazione stradale, art. 80, 90, 91).
Se il prefetto ha illegittimamente disposto la sospensione della
patente di guida per la gravitä delle lesioni sofferte dal
I'investito, malgrado il giä pronunciato proscioglimento delVimputato dal delitto di lesioni eolpose lievi per difetto di querela, il conducente sorpreso a circolare prima della revoca del provvedimento di sospensione non eommette il reato di guida senza patente previsto dall'art. 80 codice
stradale, sibbene Valtro di eui alVart. 90 stesso codice. (1)
(l)~Non risultano precedenti editi in termini. La giurisprudenza ritiene costantemente che chi circola
alia guida di autoveicoli dopo ehe la patente gli sia stata legit timamente ritirata, sospesa o re võrata dal i 'autorita competente, eommette il reato previsto dall'art. 80, 9° comma, codice stra dale, come se non avesse mai conseguito la patente : Oass. 31 gennaio 1961, Molteni, Foro it., Eep. 1961, voce Circolazione stradale, n. 251 ; 11 luglio 1961, Tagliabue, ibid., n. 253 ; 13
giugno 1961, Mauro, ibid., n. 254 ; 5 giugno 1961, Vella, ibid., n, 257 ; 5 ottobre 1960, Morvalli, ibid., n. 250 ; 5 ottobre 1960, Bassi, ibid., n. 252 ; 7 giugno 1960, Domina, ibid., nn. 255, 256; 15 marzo 1960, Scoccimarra, id., Rep. 1960, voce cit., nn. 479-482. Secondo Oass. 16 dicembre 1960, Alseni, id., Kep. 1961, voce cit., nn. 302, 303, il provvedimento prefettizio di revoca o sospensione della patente produce i suoi effetti dal momento in cui viene comunicato, in qualsiasi forma idonea, al conducente
interessato, essendo sufficiente che questi abbia avuto cono scenza del provvedimento amministrativo. Pertanto, costituisce valida comunicazione l'esecuzione dell'atto ad opera dei cara binieri che ritirano materialmente la patente al conducente. La Oass. 14 luglio 1960, n. 1920, id., 1960, I, 1473 ha ritenuto,
La Corte, eco. — Fatto. — II 22 maggio 1960 Adriauo
Giuseppe alla guida di una autovettura cagionõ uu inci dente stradale uel quale una persona riportõ delle lesioni : eon sentenza istruttoria in data 1° ottobre 1960 il Pretore
di Sanremo lo proscioglie dal delitto di lesioni colpose lievi
per manoanza di querela. Successivamente, con ordinanza in data 25 novembre 1960, il Prefetto di Imperia, il quale aveva avuto notizia dell'incidente ma non del prosciogli mento, ordinõ la sospensione della patente per dodici mesi, e il prowedimento fu eseguito il 5 gennaio 1961.
L'll aprile 1961 l'Adriano fu sorpreso a guidare senza
patente. Denuuciato all'autoritA giudiziaria, il Pretore di
Sanremo, con sentenza in data 19 maggio 1961, lo diclxiarõ
colpevole della contravvenzione di cui all'art. 80 del codice
stradale con le attenuanti generiche e lo condannõ alia,
pena di 2 mesi di arresto e di 8.000 lire di ammenda; nel
frattempo, il Prefetto aveva revocato la sospensione della
patente, non sussistendone gli estremi indicati nelFart. 91, 5° comma, del codice stradale, con ordinanza in data 24
aprile 1961.
L'imputato propose appello, ma la condanna fu confer mata dal Tribunale di Sanremo all'udienza del 7 giugno 1962.
Avverso questa pronuncia l'Adriano ha proposto ri corso per cassazione lamentando, con unico motivo di
gravame, la violazione dell'art. 80 in relazione all'art. 91
del codice stradale.
Diritto. — Il ricorso õ fondato. Il Tribunale di Sanremo, nella motivazione della sua
sentenza, ha affermato che il prowedimento di sospensione cautelare della patente di competenza del prefetto 6 legit timo quando, dalla valutazione discrezionale del rapporto a lui trasmesso, risultino i presupposti di fatto che impon
gano tale misura ; la successiva revoca, disposta quando l'autorita giudiziaria accerti « che sono venuti a mancare i motivi della sospensione », ha effetto ex nunc, di guisa che sino a che la revoca non b avvenuta la patente e priva di efficacia giuridica.
Ma la singolaritä della fattispecie oggetto del presente
giudizio consiste in questo, che il prowedimento fu emesso
per la gravitä delle lesioni derivate dall'investimento, e
fu emesso quando giä era stata pronunciata la sentenza
con riferimento al codice stradale previgente, che il giudice ordinario & competente a conoscere della domanda di risarci mento danni che si assumano derivati da un prowedimento di revoca della patente di guida di autoveicoli, emanato fuori delle ipotesi previste dagli art. 94 e 95 r. decreto 8 dicembre 1933 n. 1740.
Sulla natura della revoca o sospensione della patente di
sposta dal giudice e sulle ipotesi in cui tale prowedimento giu diziale puõ essere emesso, cons. : Cass. 27 ottobre 1961, Grossi, id., 1962, II, 64 ; 17 ottobre 1961, Palassio, ibid., 21.
La sentenza della Corte costituzionale 14 febbraio 1962, n. 6, eitata nel testo, la quale ha ritenuto infondata la questione di incostituzionalitä dell'art. 91, 5° comma, decreto pres. 15 giu gno 1959 n. 393, puõ leggersi in questa rivista, 1962, I, 398, con nota di richiami.
Sul prowedimento prefettizio di revoca o sospensione della
patente di guida, cons. : circ. Min. trasp. 2 febbraio 1961, n. 18/ 13311/CA. 91, Circolaz. e trasp., 1961, 231 ; 20 gennaio 1960, n. 14/21811/CA. 91/A, Arch, circolaz., 1961, 352 ; 5 gennaio 1960, n. 4960/2816, ibid., 350. In dottrina, cons., sull'argomento :
Duni, Cassone, Garri, Tratt. dir. circ. sir ad., 1961, II, pag. 1314 segg. ; Guarneri, Sospensione e revoca della patente di guida, in Corti Brescia, Venezia e Trieste, 1961, 265 ; Rosso,
Sospensione e revoca della patente, in Arch, circolaz., 1961, 275 ; Duni, Circolazione di un veicolo dopo il ritiro della patente di
guida e della carta di circolazione ad opera di un agente di poli zia, in Circolaz. e trasp., 1960, 244 ; Franco e Orza, Osservazioni sul 5° comma dell'art. 91 del vigente cod. strad., in Scuola pos., 1960, 437 ; Agrifoglio, Sospensione e revoca della patente di
guida nel nuovo cod. strad., in Arch, circolaz., 1960, 1237 ; Garre, Considerazioni in tema di sospensione e revoca della patente di
guida, in Rass. lav. pubbl., 1960, 365 ; Laporta, Sospensione e revoca della patente di guida, Corso circolaz. strad., 1959, pag. 85 ; Pali,AMINO, La sospensione e la revoca della patente di abi litazione alia guida nel nuovo codice della strada, in Corti Brescia e Venezia, 1959, 228.
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