+ All Categories
Home > Documents > sezione III penale; sentenza 9 febbraio 2005; Pres. Savignano, Est. Lombardi, P.M. Passacantando...

sezione III penale; sentenza 9 febbraio 2005; Pres. Savignano, Est. Lombardi, P.M. Passacantando...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: lenhan
View: 217 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
3
sezione III penale; sentenza 9 febbraio 2005; Pres. Savignano, Est. Lombardi, P.M. Passacantando (concl. diff.); ric. Proietti. Annulla Trib. Roma 15 aprile 2004 Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 463/464-465/466 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23202143 . Accessed: 28/06/2014 09:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.109.6.2 on Sat, 28 Jun 2014 09:23:38 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sezione III penale; sentenza 9 febbraio 2005; Pres. Savignano, Est. Lombardi, P.M. Passacantando (concl. diff.); ric. Proietti. Annulla Trib. Roma 15 aprile 2004

sezione III penale; sentenza 9 febbraio 2005; Pres. Savignano, Est. Lombardi, P.M. Passacantando(concl. diff.); ric. Proietti. Annulla Trib. Roma 15 aprile 2004Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 463/464-465/466Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23202143 .

Accessed: 28/06/2014 09:23

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 62.109.6.2 on Sat, 28 Jun 2014 09:23:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sezione III penale; sentenza 9 febbraio 2005; Pres. Savignano, Est. Lombardi, P.M. Passacantando (concl. diff.); ric. Proietti. Annulla Trib. Roma 15 aprile 2004

463 PARTE SECONDA

quanto tale dalle autorità di uno Stato membro nei confronti di

imputati nell'ambito di procedimenti penali, poiché una diretti

va non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da

una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attua

zione, di determinare o aggravare la responsabilità penale degli

imputati» (par. 78 e dispositivo). Basti rilevare in proposito che, nel caso esaminato dalla corte

europea, né gli originari art. 2621 e 2622 c.c., che prevedevano un trattamento sanzionatorio più severo, e sotto la vigenza dei

quali erano stati commessi i reati contestati, né i nuovi art. 2621

e 2622 c.c., che hanno introdotto un trattamento penale più mite,

costituiscono attuazione di direttive comunitarie; sicché si com

prende l'affermazione secondo cui una direttiva comunitaria,

per stessa e senza la mediazione di leggi nazionali di attuazione,

non possa determinare o aggravare una responsabilità penale nella soggetta materia. Mentre nel caso della disciplina sui ri

fiuti, la direttiva comunitaria è stata trasposta nell'ordinamento

nazionale attraverso il d.leg. 22/97, che ha previsto in aggiunta un sistema sanzionatorio a presidio della disciplina stessa, sic

ché né la previsione della responsabilità penale, né la sua limi

tazione derivano direttamente dalla direttiva comunitaria, es

sendo, invece, state introdotte, la prima dall'art. 51 d.leg. 22/97,

e la seconda all'art. 1, 19° comma, 1. 426/98.

Nella presente vicenda processuale, quindi, non può farsi ri

corso al principio statuito nella suddetta sentenza comunitaria

del 3 maggio 2005, proprio perché presupposto di questo prin

cipio è la mancanza di norme nazionali attuative della direttiva

comunitaria.

10. - Infine, la rilevanza e ammissibilità della questione di le

gittimità costituzionale del testo novellato dell'art. 34, 4° com

ma, d.leg. 22/97 trova conforto in numerose sentenze di codesta

corte, che, proprio in materia di rifiuti, hanno dichiarato l'ille

gittimità costituzionale di varie leggi regionali che avevano de

penalizzato lo stoccaggio provvisorio non espressamente auto

rizzato di rifiuti tossici e nocivi (306/92, id., 1993, I, 332; 437/92, ibid., 331; 194/93, id., 1994, I, 3578) o l'accumulo temporaneo di rifiuti tossici e nocivi (sent. 213/91, id., 1991, I,

2993), o che avevano escluso dagli impianti di smaltimento di

rifiuti gli impianti di depurazione per conto terzi di rifiuti liqui di, così esonerando la loro gestione dall'obbligo di autorizza

zione (sent. 173/98, id., 1998,1, 2345). In questi casi la caducazione delle norme legislative regionali

per contrasto con fonti normative gerarchicamente superiori, co

stituzionali e comunitarie, è perfettamente sovrapponibile alla

richiesta caducazione del testo novellato del richiamato art. 30

per contrasto col diritto comunitario; ed ha gli stessi effetti sul

trattamento penale degli imputati nell'ambito dei processi prin

cipali. Per tutte queste ragioni non sembra potersi dubitare della ri

levanza della questione.

Il Foro Italiano — 2006.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 9

febbraio 2005; Pres. Savignano, Est. Lombardi, P.M. Passa

cantando (conci, diff.); ric. Proietti. Annulla Trib. Roma 15

aprile 2004.

Animali e vegetali (protezione degli) — Animali pericolosi — Divieto di detenzione — Autorizzazione — Necessaria

anteriorità rispetto alla data di acquisto — Fattispecie (L. 7 febbraio 1992 n. 150, disciplina dei reati relativi all'appli cazione in Italia della convenzione sul commercio internazio

nale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, fir

mata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla 1. 19 dicembre

1975 n. 874, e del regolamento Cee 3626/82 e successive mo

dificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la

detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che posso no costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, art. 1, 6).

Il divieto di detenzione di un animale appartenente ad una delle

specie ritenute pericolose per la salute e l'incolumità pubbli ca viene meno solo in caso di eventuale autorizzazione che

deve essere comunque precedente all'acquisto dell'animale

(nella specie, è stato ritenuto sussistente il divieto di deten

zione di un istrice europeo in quanto l'acquisto risulta suc

cessivo all'inclusione di tale esemplare nell'elenco ministe

riale delle specie ritenute pericolose per la salute e l'incolu

mità pubblica). (1)

Svolgimento del processo. — Con la sentenza impugnata il

Tribunale di Roma ha affermato la colpevolezza di Proietti

Mauro in ordine ai reati: c) di cui all'art. 1 1. 150/92; d) di cui

all'art. 6, 1° comma, 1. 150/92, ascrittigli per aver detenuto un

Hystrix cristata (istrice europeo), animale incluso nell'allegato

a) appendice III GH del regolamento Ce n. 3626 del 1982, non

ché nell'elenco degli animali pericolosi per la salute e l'incolu

mità pubblica, di cui al decreto del ministro dell'ambiente del

19 aprile 1996, senza la prescritta autorizzazione e documenta

zione. Per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità va

rilevato che la sentenza ha applicato all'imputato, in relazione al

reato di cui al capo c), le disposizioni di cui all'art. 1 1. 150/92,

prima delle modifiche introdotte dal d.leg. 275/01, affermando

(1) Con la decisione in epigrafe la Corte di cassazione affronta la

questione relativa all'ambito di applicazione della fattispecie riguar dante la detenzione di animali pericolosi con riferimento all'individua zione degli elementi in presenza dei quali si può ottenere l'autorizza zione alla continuazione di tale detenzione. Secondo la Suprema corte è necessario verificare, in primo luogo, l'inclusione dell'animale posse duto nell'elenco predisposto dal ministero competente e relativo all'in dividuazione delle diverse specie animali tra quelle pericolose per la salute e l'incolumità pubblica. In secondo luogo, si valuta come decisi

vo, il momento della presentazione dell'autorizzazione alla detenzione dell'animale che deve essere preventiva rispetto al suo acquisto.

In merito alla qualificazione della fattispecie relativa al divieto di detenzione di animali pericolosi già si era espressa Cass. 11 febbraio

2004, Chiarotti, Foro it., 2004, II, 489, con nota di richiami, afferman do che tale divieto sussiste a prescindere da ogni valutazione sulle mo dalità di custodia degli animali. Nello stesso senso, con riguardo ad una

parte di esemplare di animale (nella specie, una zanna di elefante) ap partenente a specie protetta, v. Cass. 24 ottobre 2003, Carlessi, ibid., 210, con nota di richiami, e, con riferimento a prodotti derivati da

esemplari di fauna selvatica minacciati di estinzione (nella specie, ipo tesi relativa alla detenzione di manufatti in avorio ricavati da elefante africano o asiatico), v. Cass. 8 ottobre 2003, Shig Kee Chan, id., Rep. 2004, voce Animali (protezione), nn. 12, 15.

Sul rapporto esistente tra identificazione delle specie protette e di vieto di detenzione, v. Cass. 21 gennaio 2005. Tomasini, Riv. pen., 2005, 985.

In merito alla non sanzionabilità penale di alcuni comportamenti connessi alla detenzione di animali regolarmente detenuti, v. Cass. 10 dicembre 2003, Sarra, Foro it., 2004, II, 352, con nota di richiami.

Più in generale, con specifico riguardo alla qualificazione del reato di maltrattamento di animali, Cass. 4 maggio 2004, Brao, id., 2005, II, 295, con nota di richiami e nota di Perez Monguio, ha chiarito che la

fattispecie criminosa di cui all'art. 727 c.p. è integrata non solo da

quelle condotte che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali, ma anche da quelle che, in modo ingiustificato, inci dono sulla sensibilità degli stessi e sono determinate dalle condizioni

oggettive con cui questi vengono tenuti.

This content downloaded from 62.109.6.2 on Sat, 28 Jun 2014 09:23:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sezione III penale; sentenza 9 febbraio 2005; Pres. Savignano, Est. Lombardi, P.M. Passacantando (concl. diff.); ric. Proietti. Annulla Trib. Roma 15 aprile 2004

GIURISPRUDENZA PENALE

che il fatto ascritto al Proietti, e commesso in data 13 dicembre

2000, era previsto come reato anche ai sensi della formulazione

originaria della norma citata.

Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'im

putato, che la denuncia con tre motivi di gravame e l'impugna zione è stata trasmessa a questa corte ai sensi dell'art. 568, ul timo comma, c.p.p.

Motivi della decisione. — Con il primo mezzo di annulla mento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 1 1. 150/92.

Si osserva che l'art. 1 1. 150/92, ritenuto dal giudice di merito

norma più favorevole rispetto alla fattispecie novellata dal d.leg. 275/01, puniva solo la condotta di colui che detenesse, senza la

prescritta documentazione, gli esemplari indicati nell'appendice I dell'allegato A, ovvero nell'allegato C, parte I, del regola mento Ce n. 3626 del 1982, di talché la mera detenzione degli

esemplari indicati nelle appendici II e III del regolamento Ce

non costituiva una condotta penalmente rilevante, essendo pe raltro richiesta la detenzione per la vendita; che solo in seguito alla riforma introdotta dal d.leg. 275/01 è stata prevista come

reato la detenzione, senza la prescritta documentazione, degli animali elencati nell'allegato A del citato regolamento, di talché

non sussiste più alcuna distinzione tra le varie appendici. Si deduce, quindi che il giudice di merito ha erroneamente af

fermato la colpevolezza del Proietti per un fatto che all'epoca in

cui fu commesso non costituiva reato. In proposito si aggiunge che la sentenza fa erroneamente riferimento ad un non meglio

precisato richiamo intercorrente tra appendice I e III, che non

sussiste e, in ogni caso, esplica l'esclusiva funzione di indicare

l'esistenza di un'altra specie simile.

Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente censura la

mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo d), affermando che la fattispecie criminosa non sussiste.

Con il motivo di impugnazione si censura il riferimento della

sentenza al fatto che l'imputato non rientra tra i soggetti di cui

all'ultimo comma dell'art. 6 1. 150/92, circostanza di cui non vi

è menzione nel capo di imputazione e si osserva che nella moti

vazione non si è neppure dato conto delle risultanze istruttorie.

Si osserva inoltre che la detenzione degli animali pericolosi di

cui al d.m. del 1996 è consentita, oltre che ai soggetti indicati

nel citato ultimo comma dell'art. 6, anche ai soggetti che siano

espressamente autorizzati dagli enti territoriali competenti, in

quanto l'art. 6, 1° comma, 1. 150/92 fa salvo quanto previsto dalla 1. 11 febbraio 1992 n. 157; che, pertanto, possono detenere

animali pericolosi sia coloro che siano espressamente autoriz

zati dagli enti locali all'allevamento di fauna selvatica a fine

amatoriale o ornamentale (art. 17 1. 157/92), sia chiunque abbia

acquistato i predetti animali presso allevamenti regolarmente autorizzati (art. 2, 17 e 21 1. 157/92). Si deduce, quindi, che

l'imputato aveva prodotto al giudice di merito la documentazio

ne attestante che l'istrice era stato acquistato presso un centro

regolarmente autorizzato, aveva inoltrato una richiesta di auto

rizzazione presso l'ente locale, secondo le prescrizioni della 1.

157/92, nonché della 1. reg. Lazio 17/95, ed aveva inoltrato le

ulteriori comunicazioni alla Usi e al prefetto, di talché il Proietti

doveva essere assolto perché il fatto non sussiste o non costitui

sce reato.

Con l'ultimo mezzo di annullamento il ricorrente censura, in

fine, l'entità della pena inflitta, deducendo che il giudice di me

rito ha irrogato una pena pari al doppio di quella minima edit

tale senza fornire un'adeguata motivazione al riguardo e senza

tener conto della tenuità del fatto contestato anche alla luce del

l'effettivo comportamento dell'imputato. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Osserva la corte che il giudice di merito ha correttamente ap

plicato all'imputato la disciplina di cui all'art. 1 1. 150/92, come

sostituito dall'art. 1 d.l. 13 gennaio 1993 n. 2, convertito in 1.

59/93, e, quindi, nel testo antecedente alla riforma di cui al

d.leg. 18 maggio 2001 n. 275, in quanto normativa più favore

vole vigente alla data del fatto.

Orbene, il 1° comma dell'articolo citato disponeva: «Chiun

que in violazione di quanto previsto dal decreto del ministro del

commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 64 del 5 marzo

1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doga nale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre

II Foro Italiano — 2006.

in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene

esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nel

l'allegato C, parte I, del regolamento (Cee) 3626/82 del consi

glio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni (...)».

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente anche ai sensi della disposizione sopra riportata, prima della novella di

cui al d.leg. 275/01, era prevista come reato la mera detenzione

degli animali in cui agli elenchi citati nell'art. 1.

Detto articolo, però, fa riferimento esclusivamente all'appen dice I dell'allegato A e non anche all'appendice III, mentre il te

sto novellato fa riferimento genericamente agli esemplari ap

partenenti alle specie elencate nell'allegato A del regolamento,

peraltro indicando il successivo regolamento Ce 338/97 del con

siglio del 9 dicembre 1996. Erroneamente, pertanto, il giudice di merito ha esteso la pu

nibilità della detenzione senza la prescritta documentazione, al

l'istrice, la cui specie risultava elencata nell'appendice III, do

vendosi ritenere peraltro irrilevanti, a fronte del chiaro dettato

normativo, per l'esigenza di tipicità della fattispecie penale, gli eventuali collegamenti previsti per determinate sottospecie dalle

varie appendici. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza

rinvio in ordine all'imputazione di cui al capo c) perché il fatto

non era previsto dalla legge come reato.

E, invece, infondato il secondo motivo di gravame. Risulta evidente che il riferimento dell'impugnata sentenza ai

soggetti indicati nell'art. 6, 6° comma, 1. 150/92 ha il solo signi ficato di escludere che all'imputato non fosse applicabile il di

vieto di detenere animali che costituiscano un pericolo per la

salute e per l'incolumità pubblica imposto dal 1° comma dello

stesso articolo.

Ciò precisato, osserva la corte che ai sensi del 3° comma del

citato art. 6 sono obbligati a denunciare alla prefettura territo

rialmente competente la detenzione di animali pericolosi e pos sono ottenere l'autorizzazione a continuare a detenerli esclusi

vamente coloro che ne fossero già in possesso alla data della

pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto con il quale il

ministero competente stabilisce «i criteri da applicare nell'indi

viduazione della specie di cui al 1° comma e predispone di con

seguenza l'elenco di tali esemplari». In ogni altro caso l'autorizzazione alla detenzione «di fauna

selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed

amatoriale», eventualmente ottenibile ai sensi dell'art. 17 1. 11

febbraio 1992 n. 157, per l'espressa riserva contenuta nel 1°

comma dell'art. 6 1. 150/92, deve precedere l'acquisto dell'ani

male appartenente ad una delle specie ritenute pericolose per la

salute e l'incolumità pubblica. Orbene, nel caso in esame, il giudice di merito ha accertato

che il Proietti ha acquistato l'istrice il 27 settembre 1996, men

tre il decreto ministeriale, nel quale sono incluse tutte le specie di istrice, è del 19 aprile 1996, di talché l'imputato deteneva il

predetto animale in violazione del divieto di cui al citato art. 6, 1° comma, 1. 150/92, avendolo acquistato dopo l'inclusione

dello stesso nell'elenco di cui al citato decreto ministeriale sen

za essersi preventivamente munito di alcuna autorizzazione. Poiché il giudice di merito ha ritenuto la continuazione tra i

reati di cui all'affermazione della colpevolezza dell'imputato ed

ha determinato la pena in base alla fattispecie criminosa, rite

nuta più grave, di cui al capo c), la sentenza impugnata deve es

sere altresì annullata con rinvio per la sola determinazione della

pena relativa al reato di cui al capo d).

L'accoglimento del primo motivo di ricorso è assorbente, per le anzidette ragioni afferenti alla necessità di una nuova deter

minazione della pena, del terzo motivo, che peraltro si configura

quale mera censura di merito.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato nel resto.

This content downloaded from 62.109.6.2 on Sat, 28 Jun 2014 09:23:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended