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sezione III; sentenza 10 marzo 1986, n. 824; Pres. Moschini, Est. Buonvino; Cappelli ed altri (Avv....

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sezione III; sentenza 10 marzo 1986, n. 824; Pres. Moschini, Est. Buonvino; Cappelli ed altri (Avv. Valensise) c. I.n.a.i.l. (Avv. Ferrari, Scognamiglio) Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 617/618-619/620 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179524 . Accessed: 28/06/2014 12:43 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.139 on Sat, 28 Jun 2014 12:43:17 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione III; sentenza 10 marzo 1986, n. 824; Pres. Moschini, Est. Buonvino; Cappelli ed altri(Avv. Valensise) c. I.n.a.i.l. (Avv. Ferrari, Scognamiglio)Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 617/618-619/620Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179524 .

Accessed: 28/06/2014 12:43

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

legge affidati alla Federazione della caccia, ebbe a ritenere che

essa, lungi dall'assicurare la vigilanza sull'attività venatoria, si

limitava in sostanza ad «inquadrare» obbligatoriamente i caccia

tori e a presiedere alla loro attività. Ma tale compiti, proprio

perché in contrasto con l'art. 18 Cost., son venuti meno per ef

fetto della dichiarata incostituzionalità delle norme relative.

La federazione è quindi divenuta (anche in base alle norme

della 1. n. 799/67 e della 1. 27 dicembre 1977 n. 968) un'associa

zione venatoria in tutto simile, quanto alle attività, alle altre del

settore.

Né gli attuali ricorrenti hanno saputo individuare un qualche

residuo di funzione pubblica in capo alla federazione, se non quella

di gestire con norme di diritto pubblico il proprio personale.

Del tutto conseguenziale rispetto alla situazione reale appare,

quindi, il d.m. impugnato allorché si limita a disporre, per la

Federazione della caccia, la perdita della personalità di diritto

pubblico — che ormai rappresentava una pura singolarità — sen

za disporre o prevedere alcun trasferimento di funzioni pubbliche

alle regioni o agli enti locali.

Giova, in proposito, solo ricordare che la vigilanza sull'attività

della caccia già era funzione propria delle amministrazioni pro

vinciali e dei comitati provinciali della caccia.

Da tutto ciò l'ulteriore conseguenza che non è applicabile nel

caso l'art. 122 d.p.r. n. 616/77; questa norma, infatti, collega

la messa a disposizione delle regioni del personale degli enti «le

cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni»; e la volontà,

oltre che la ratio della norma, è ancor più resa palese dal fatto

che deve trattarsi di personale «strettamente indispensabile all'e

sercizio delle funzioni medesime». Nel sistema, quindi, del d.p.r.

n. 616, il trasferimento di funzioni pubbliche costituisce il pre

supposto per il trasferimento del personale (e dei beni) al fine

di consentire il loro esercizio nel nuovo ente.

In conclusione, il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

Il che ha consentito di non dover pregiudizialmente esaminare

le eccezioni in rito, avanzate dalla resistente Federazione della

caccia, mentre, per quanto riguarda la questione di costituziona

lità avanzata dai ricorrenti, basta dire che essa è inconfigurabile,

in quanto proposta nei confronti di atto generale amministrativo

e non di atto normativo.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA

ZIO; sezione III; sentenza 10 marzo 1986, n. 824; Pres. Mo

schini, Est. Buonvino; Cappelli ed altri (Avv. Valensise) c.

I.n.a.i.l. (Aw. Ferrari, Scognamiglio).

Impiegato dello Stato e pubblico — Retribuzione — Correspon

sione tardiva — Diritto alla rivalutazione e agli interessi — Pre

tese azionate «ex se» — Fattispecie (Cod. civ., art. 1218, 1224;

cod. proc. civ., art. 429; disp. att. cod. proc. civ., art. 150;

d.p.r. 26 maggio 1976 n. 411, disciplina del rapporto di lavoro

del personale degli enti pubblici di cui alla 1. 20 marzo 1975

n. 70). Prescrizione e decadenza — Credito principale — Pagamento —

Interruzione della prescrizione del credito accessorio (Cod. civ.,

art. 2940, 2944, 2948).

Il pubblico dipendente può chiedere ed ottenere la rivalutazione

monetaria e gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle som

me tardivamente percepite a titolo di conguaglio per lavoro

straordinario prestato. (1)

Il pagamento spontaneo del credito principale entro il termine

di prescrizione costituisce fatto interruttivo della prescrizione

che si estende anche al credito accessorio. (2)

(1) La pronuncia, sulla scia di un principio ormai saldamente acquisito

dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Cassazione come giudice del

la giurisdizione, ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione monetaria au

tomatica e agli interessi corrispettivi sul credito del pubblico dipendente

non soddisfatto tempestivamente dall'amministrazione, e ha confermato

implicitamente l'ammissibilità dell'autonoma azionabilità del diritto alla

rivalutazione ed interessi.

I. — Sul diritto alla rivalutazione monetaria automatica e agli interessi

corrispettivi v., di recente, ad. plen. 15 aprile 1985, n. 13, Foro it., 1985,

III, 237, con nota di richiami, la quale, sebbene in modo non esplicito, ha

Il Foro Italiano — 1987.

Diritto. — I ricorrenti, tutti dipendenti dell'I.n.a.i.l., agiscono in giudizio perché sia riconosciuto il loro diritto ad ottenere la

rivalutazione monetaria e gli interessi corrispettivi al tasso legale, sulle somme che essi asseriscono aver tardivamente percepito a

titolo di conguaglio per il lavoro straordinario prestato dal 31

dicembre 1975 al 30 giugno 1976, in forza della deliberazione

dell'ente n. 125 del 15 giugno 1981.

dichiarato di applicare l'art. 429, 3° comma, c.p.c. ai crediti di lavoro

dei pubblici dipendenti. Tale decisione si è discostata da ad. plen. 28

gennaio 1985, n. 1, ibid., 142, con nota di richiami, che ha invece sancito

l'inapplicabilità dell'articolo in questione ai dipendenti statali nonché a

tutti i dipendenti pubblici sottoposti alla giurisdizione esclusiva del giudi ce amministrativo senza tuttavia imboccare la strada dell'applicabilità del

l'art. 1224 c.c. — che ha portato altre volte l'adunanza plenaria a ricono

scere il diritto alla rivalutazione ed interessi — per la mancata formula

zione di una rituale e tempestiva domanda al riguardo. Per la giurisprudenza successiva, v. Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio

1986, n. 132, id., Rep. 1986, voce Impiegato dello Stato, n. 1126, che

ha riconosciuto l'applicabilità del principio deducibile dall'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att. c.p.c.; sez. VI 24 aprile 1986, n. 332, ibid.,

750, che in un caso di ricostruzione di carriera ha riconosciuto al dipen dente il diritto alla rivalutazione e agli interessi legali in base agli indici

del costo della vita elaborati per la determinazione dell'indennità integra tiva speciale, attribuendogli decorrenza identica a quella dei singoli ratei

di stipendio spettanti per le qualifiche attribuite al dipendente medesimo

ora per allora e fino alla data di effettiva corresponsione delle somme;

sez. VI 9 giugno 1986, n. 428, ibid., n. 751, che ha ritenuto si debbano

corrispondere, in applicazione del principio di cui all'art. 429 c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria automatica sull'indennità di

maternità — cui è stata riconosciuta natura retributiva — dovuta alle

lavoratrici madri durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.

Di recente Corte cost. 24 marzo 1986, n. 52, id., 1986, I, 857, con

nota di C.M. Barone, discostandosi da quanto era stato deciso con le

precedenti sentenze 20 gennaio 1977, n. 43, id., 1977, I, 257 e 26 maggio

1981, n. 71, id., 1981, I, 1984, con note di richiami, ha dichiarato infon

data la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, 3° comma,

c.p.c., in riferimento agli art. I, 3, 4, 34, 35, 36 e 97 Cost., sul rilievo

che l'indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato e della Cassazione

ha dato vita ad un diritto «vivente» che sostanzialmente assicura ai lavo

ratori pubblici la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro in caso

di inadempimento o di ritardo nell'adempimento delle pubbliche ammini

strazioni debitrici. Per gli sviluppi della questione dell'applicabilità o meno dell'art. 429,

3° comma, c.p.c. ai crediti di lavoro dei pubblici dipendenti, alla luce

degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza amministrativa e civile,

v. l'esauriente nota a Corte cost. n. 52, cit.

Il diritto alla rivalutazione monetaria automatica e agli interessi corri

spettivi dei crediti spettanti ai pubblici dipendenti o agli ex pubblici di

pendenti è stato riconosciuto solo per quei crediti che abbiano natura

retributiva. V. sul punto Cons. Stato, sez. VI, 30 ottobre 1985, n. 566,

id., 1986, III, 159, con nota di richiami. Di recente, peraltro, Corte con

ti, sez. riun., 27 gennaio 1987, n. 525, Riv. giur. lav., 1987, III, 191,

con nota di Maffei, ha riconosciuto la rivalutazione automatica e gli

interessi legali sui crediti di pensione a carico dello Stato, con esclusione

delle pensioni di guerra e di quelle privilegiate ordinarie per i militari

di leva, sull'assunto che nei confronti della pensione ordinaria dei pubbli ci dipendenti sarebbe privo di consistenza il rilievo — pertinente solo

in riferimento al rapporto di lavoro privato ed all'assicurazione generale

obbligatoria i.v.s. gestita dall'I.n.p.s. — secondo cui il rapporto previ denziale si stabilisce direttamente con l'istituto erogatore facendo assu

mere al rapporto di lavoro il carattere di solo antecedente necessario.

Un caso molto frequente è quello della indennità di buonuscita che

l'E.n.p.a.s. corrisponde ai dipendenti dello Stato all'atto della loro cessa

zione dal servizio, la cui rivalutabilità è stata negata, tra l'altro, da ad.

plen. 28 gennaio 1985, n. 1, Foro it., 1985, III, 142, con nota di richiami,

perché la sua spettanza al dipendente non è automatica, ma condizionata

a varie circostanze. La rivalutazione monetaria non è però applicabile a quei crediti che,

ancorati alle oscillazioni del corso dei cambi in quanto espressi in valuta

estera, prescindono dal meccanismo di rilevazione dell'ISTAT. V. in tal

senso, Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 1986, n. 554, id., Rep. 1986, voce

cit., n. 733. La rivalutazione è stata poi negata nei confronti dell'equo

indennizzo, tra le altre, da Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 1987, n.

70, id., 1987, III, 182, con nota di richiami; per le somme non percepite

dal pubblico dipendente sospeso dal servizio per pendenza di procedimen

to penale, e poi riammesso in seguito alla chiusura di questo con pronun

cia di amnistia, da T.A.R. Campania, sez. I, 5 ottobre 1983, n. 926,

id., 1985, III, 79, con nota di richiami; per le somme che l'amministra

zione abbia ripetuto illegittimamente dal pubblico dipendente, da Cons.

Stato, sez. VI, 19 gennaio 1985, n. 6, ibid., 148, con nota di richiami.

Secondo ad. plen. 15 aprile 1985, n. 13, ibid., 237, il credito del pub

blico dipendente può essere rivalutato d'ufficio anche in grado d'appello.

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PARTE TERZA

La pretesa è fondata. La tardività del pagamento delle diffe

renze del corrispettivo per il lavoro straordinario prestato nel pe riodo di cui sopra non è contestabile, ove si consideri che il d.p.r. n. 411/76, recante le nuove tabelle di retribuzione aventi decor

renza dal 30 dicembre 1975, è entrato in vigore il 15 giugno 1976

e che l'ente si è risolto a disporre la corresponsione dei congua

gli, in applicazione di tali tabelle, soltanto con deliberazione del

15 giugno 1981, avendo fino a quel momento illegittimamente rifiutato il riconoscimento delle somme spettanti a tale titolo.

Va, di conseguenza, riconosciuto il diritto degli istanti alla ri

valutazione delle somme di cui è causa, da calcolarsi dal 10 luglio

1976, primo giorno del mese successivo a quello di entrata in

vigore del d.p.r. n. 411/76 al momento in cui le somme stesse

sono state effettivamente pagate nel giugno 1981, sulla base degli indici dei prezzi rilevati dall'ISTAT per la scala mobile dei lavo

ratori dell'industria.

Sugli importi rivalutati va, altresì, calcolato l'interesse nella mi

sura legale del cinque per cento con la decorrenza della rivaluta

zione.

Va, in proposito, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata

dall'ente resistente, sul rilievo del periodo ultraquinquennale tra

scorso tra la data di maturazione del credito di cui trattasi (che dovrebbe farsi risalire allo stesso momento di insorgenza di quel lo principale e, quindi, al giugno 1976) e la data di effettiva ri

chiesta giudiziale, ascrivibile al giugno 1984.

Deve essere osservato, al riguardo, che l'accessorietà del credi

to di cui si discute impedisce una sua autonoma valutazione, sot

La decisione ha composto il contrasto tra due opposti orientamenti, l'u no nel senso che l'incidenza della svalutazione va calcolata anche in man canza di una specifica domanda dell'interessato, l'altro che non solo esclude tale possibilità ma dichiara inammissibile la stessa domanda di liquidazio ne degli interessi legali e della svalutazione proposta per la prima volta in appello.

Nel senso dell'automaticità, tra le altre, v. Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 1984, n.718, id., Rep. 1985, voce cit., n. 656; 31 ottobre 1984, n. 628, id., Rep. 1984, voce cit., n. 900; nel senso opposto, tra le altre, v. Cons. Stato, sez. IV, 23 ottobre 1984, n. 783, ibid., n. 679; sez. VI 29 luglio 1983, n. 616, id., Rep. 1983, voce cit., n. 719; 16 luglio 1983, n. 590, ibid., n. 720; 15 novembre 1982, n. 589, ibid., n. 718. Que sto contrasto giurisprudenziale coincide con quello concernente l'ap plicabilità o meno dell'art. 429 c.p.c. al giudizio amministrativo avente

per oggetto il credito del pubblico impiegato; l'applicazione del meccani smo previsto da tale articolo, riconosciuto come automatico in quanto «opera una quantificazione di valori ontologicamente e funzionalmente coincidenti con i momenti originari di maturazione del diritto alla retri buzione», comporta il riconoscimento della svalutazione monetaria mal grado la mancanza di esplicita domanda in tal senso; la mancata applica zione di esso, ed il conseguente riferimento al modulo risarcitorio deli neato dall'art. 1224 c.c., comporta, viceversa, la necessità di specifica domanda da parte del ricorrente per il riconoscimento del fenomeno sva lutativo.

La rivalutazione automatica può essere pronunciata anche dal giudice amministrativo dell'ottemperanza in quanto costituisce uno degli strumenti di determinazione del petitum originario. V., in proposito, ad. plen. 8 ottobre 1985, n. 19, id., 1985, III, 413, con nota di richiami; sez. V 19 settembre 1985, n. 297, id., Rep. 1985, voce Giustizia amministrativa, n. 652; sez. VI 17 dicembre 1985, n. 697, id., Rep. 1986, voce cit., n. 900; T.A.R. Lazio, sez. Ili, 5 giugno 1986, n. 1985, Trib. amm. reg., 1986, I, 2103.

II. - Per la proponibilità di una domanda autonoma di rivalutazione di crediti già soddisfatti nel loro importo originario, v. Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 1986, n. 927, Cons. Stato, 1986, I, 1945, la quale, nel presupposto che la natura dell'indennizzo da svalutazione non costituisce un'ulteriore pretesa rispetto alla domanda principale nei confronti della quale viene a costituire un puro e semplice accessorio, ha ritenuto non possa essere preclusiva all'accoglimento della domanda di indennizzo per svalutazione la pronuncia di cessazione della materia del contendere sulla domanda principale in conseguenza del soddisfacimento dell'interesse del ricorrente; Cons. Stato, sez. VI, 7 luglio 1986, n. 494, Foro it., Rep.

to il profilo prescrizionale, rispetto al credito principale. Con la conseguenza che ogni fatto interruttivo della prescrizio

ne riguardante il credito principale si estende anche a quello ac

cessorio.

Nel caso che interessa, nel quale l'interruzione della prescrizio ne del credito principale è avvenuta per il fatto satisfattivo del

pagamento di esso, è solo da tale momento che incomincia a cor

rere un nuovo termine prescrizionale per azionare la pretesa alla

integrazione di tale credito per rivalutazione e interessi.

Ovviamente, a diversa conclusione si sarebbe dovuto giungere, ove il pagamento spontaneo del credito principale fosse avvenuto

successivamente alla sua prescrizione. In questo caso, infatti, l'a

dempimento non avrebbe avuto valore di riconoscimento di debi

to ex art. 2944 c.c., come tale interruttivo della prescrizione, ben

sì si sarebbe atteggiato come pagamento di un debito ormai pre

scritto, irripetibile ai sensi dell'art. 2940 c.c., ma non idoneo a

fondare il diritto ad una ulteriore integrazione.

Senonché, nel caso di specie, la deliberazione di pagamento dei conguagli per lavoro straordinario è intervenuta proprio l'ul

timo giorno del periodo quinquennale del maturarsi del diritto

(15 giugno 1976 - 15 giugno 1981), onde tale deliberazione ha

impedito il compiersi della prescrizione, facendo iniziare un nuo

vo periodo quinquennale, per azionare la pretesa alla rivalutazio

ne e agli interessi, non ancora compiuto alla data di notifica del

presente ricorso.

Il gravame, in conclusione, va accolto.

1986, voce Impiegato dello Stato,, n. 768; sez. IV 8 febbraio 1986, n.

98, ibid., nn. 742, 761, secondo cui la richiesta di rivalutazione e di inte ressi corrispettivi se può essere utilmente proposta per la prima volta in sede di esecuzione del giudicato, in quanto diretta alla migliore determi nazione del petitum originario, senza trovare preclusione nella sentenza di cui è stato chiesto l'adempimento, a fortiori, non può trovare impedi mento in altra precedente decisione che abbia riconosciuto la spettanza di crediti retributivi del pubblico dipendente.

Per quanto concerne, invece, l'autonoma azionabilità del diritto alla rivalutazione e interessi sul credito nascente dal rapporto di lavoro, v.

Cass., sez. un., 16 febbraio 1984, n. 1148, id., 1984, I, 383, con nota di C.M. Barone, le quali hanno composto il contrasto delineatosi nel l'ambito della sezione lavoro a proposito dell'autonoma azionabilità del

maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 429, 3" comma, c.p.c. (per la soluzione affermativa v., da ultimo, Cass. 10 maggio 1980, n.

3090, id., 1980, I, 1606, con osservazioni critiche di C.M. Barone, ripor tata, con nota favorevole di A. Di Majo, in Giur. it., 1980, I, 1, 1133; per la tesi opposta, v., da ultimo, Cass. 13 aprile 1981, n. 2202, id., 1981, I, 1926, con nota di richiami).

Successivamente a Cass., sez. un., 16 febbraio 1984, cit., per la solu zione affermativa, v., tra le altre, Cass. 10 ottobre 1985, n. 4931, id., Rep. 1985, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 296; 25 giugno 1985, n. 3802, ibid., n. 297; 21 giugno 1985, n. 3751, ibid., n. 299; 15

giugno 1985, n. 3622, ibid., n. 298; 21 febbraio 1985, n. 1579, ibid., n. 300; per la giurisprudenza di merito v. Trib. Milano 4 maggio 1984, id., Rep. 1984, voce cit., n. 293.

(2) Non constano precedenti in termini. Va tuttavia segnalata Cass. 13 febbraio 1982, n. 916, Foro it., Rep.

1982, voce Prescrizione e decadenza, n. 176, la quale ha affermato che

gli interessi dovuti per ritardato versamento di una somma di denaro costituente corrispettivo di una prestazione lavorativa, in quanto credito accessorio rispetto a quello per prestazione lavorativa, segue la sorte del titolo principale. In senso conforme: Cass. 17 giugno 1981, n. 3855. id., Rep. 1981, voce cit., n. 93.

Il principio secondo cui il connotato dell'accessorietà dell'obbligazione per interessi, una volta che questi siano maturati, non possa ritenersi limitato al solo momento genetico, è stato accolto anche dalla giurispru denza di merito. In tal senso, cfr. Pret. Roma 23 dicembre 1983, id., Rep. 1985, voce cit., n. 93, e in Dir. lav., 1985, II, 3, con nota di A. Maresca.

Per una fattispecie analoga v. T.A.R. Molise 23 settembre 1986, n. 100, Trib. amm. reg., 1986, I, 3769.

Il Foro Italiano — 1987.

FINE DELLA PARTE TERZA

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