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sezione IV; decisione 27 novembre 2000, n. 6315; Pres. De Lise, Est. Poli; Cosentini e altri (Avv....

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sezione IV; decisione 27 novembre 2000, n. 6315; Pres. De Lise, Est. Poli; Cosentini e altri (Avv. Prosperetti) c. Min. lavori pubblici (Avv. dello Stato Cosentino) e altro. Conferma Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 10 marzo 2000, n. 211 Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 3 (MARZO 2001), pp. 125/126-129/130 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196505 . Accessed: 25/06/2014 00:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.185 on Wed, 25 Jun 2014 00:55:05 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione IV; decisione 27 novembre 2000, n. 6315; Pres. De Lise, Est. Poli; Cosentini e altri (Avv.Prosperetti) c. Min. lavori pubblici (Avv. dello Stato Cosentino) e altro. Conferma Tar Calabria,sez. Reggio Calabria, 10 marzo 2000, n. 211Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 3 (MARZO 2001), pp. 125/126-129/130Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196505 .

Accessed: 25/06/2014 00:55

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 27 novembre

2000, n. 6315; Pres. De Lise, Est. Poli; Cosentini e altri (Avv.

Prosperetti) c. Min. lavori pubblici (Avv. dello Stato Cosen

tino) e altro. Conferma Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 10 marzo 2000, n. 211.

Giustizia amministrativa — Giudice originariamente sforni to di giurisdizione — «Ius superveniens» — Rilevanza

(Cod. proc. civ., art. 5; 1. 26 novembre 1990 n. 353, provve dimenti urgenti per il processo civile, art. 2; d.leg. 31 marzo

1998 n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e

di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giu risdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione am

ministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, 4° comma, 1.

15 marzo 1997 n. 59, art. 33; 1. 21 luglio 2000 n. 205, dispo sizioni in materia di giustizia amministrativa, art. 7).

Opere pubbliche — Commissione di collaudo — Componen ti — Controversia relativa al pagamento di onorari pro fessionali — Giurisdizione amministrativa — Esclusione (Cod. civ., art. 1665, 2237; d.leg. 17 marzo 1995 n. 157, at tuazione della direttiva 92/50/Cee in materia di appalti pub blici di servizi; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, art. 33; d.leg. 25 febbraio 2000 n. 65, attuazione delle direttive 97/52/Ce e

98/4/Ce, che modificano ed integrano, rispettivamente, le di

rettive 92/50/Cee, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/Cee, limitatamente ai concorsi di progettazione; 1. 21 luglio 2000 n. 205, art. 6).

Nonostante la riforma dell'art. 5 c.p.c., introdotta dall'art. 2 l.

26 novembre 1990 n. 353, il principio generale da questo enucleabile è quello secondo cui nel corso del processo è

ammessa la c.d. convalidazione della giurisdizione dallo ius

superveniens. (1) La controversia originata dalla richiesta di pagamento degli

onorari professionali avanzata dai componenti della commis

sione di collaudo nei confronti di un consorzio non rientra

nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (2)

(1) Il Consiglio di Stato affronta il delicato problema dell'effetto «convalidante» prodotto dalla 1. n. 205 del 2000 in ordine ai processi pendenti dinanzi al giudice amministrativo sfornito di giurisdizione esclusiva a seguito della sent. n. 292 del 2000 della Corte costituziona le: al fine di meglio comprendere i termini del problema giova ricordare

che la giurisdizione esclusiva, fondata sull'art. 33 d.leg. 80/98, è venuta meno in forza di Corte cost. 17 luglio 2000, n. 292, Foro it., 2000, I, 2393, con osservazioni di A. Barone e nota di A. Travi, Giurisdizione esclusiva e legittimità costituzionale, per essere da ultimo confermata dalla 1. n. 205 cit., la quale ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dell'art. 33 d.leg. 80/98 dichiarato incostituzionale con sentenza

(avente efficacia retroattiva) pubblicata prima dell'entrata in vigore della 1. n. 205 medesima.

Il problema attiene alla sorte delle controversie pendenti dinanzi al

giudice amministrativo, atteso che la 1. 205/00 nulla dispone al riguardo e che l'art. 5 c.p.c., letteralmente interpretato, parrebbe escludere la ri

levanza della normativa sopravvenuta in tema di giurisdizione. La pro nuncia in epigrafe (come era prevedibile: v., sul punto, F. Fracchia, La

giurisdizione esclusiva, in F. Caringella-M. Protto (a cura di), Il nuo vo processo amministrativo, Milano, 2001, par. 9), sposa la tesi secondo cui il giudice giurisdizionalmente incompetente al momento dell'in staurazione del giudizio non deve dichiarare il difetto di giurisdizione, ma decidere nel merito ove sopravvenga per effetto di una nuova legge un criterio di collegamento tra la controversia e l'ufficio giudiziario a dìto. Per l'affermazione secondo cui il processo deve continuare da

vanti al giudice adito quando questi, originariamente incompetente «di venti competente per una sopravvenuta modifica legislativa», v. Cons.

Stato, sez. V, ord. 28 settembre 2000, n. 4829, Giust. it.,

http://www.giust.it (l'ordinanza richiama Corte cost., ord. 10 maggio 2000, n. 134, Cons. Stato, 2000, II, 828, la quale, con riferimento alla

competenza, appunto afferma il principio sopra menzionato «a tutela

dell'economicità dei giudizi»). V. altresì A. Travi, Giurisdizione esclu

siva e legittimità costituzionale, cit., 2403 s.; A. Barone, in nota a

Corte cost. 292/00, cit., e L. Carrozza-F. Fracchia, Controversie in

tema di concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici: quale

giurisdizione? (nota a Cass., sez. un., 18 maggio 2000, n. 366/SU, 3

aprile 2000, n. 88/SU, e 1° aprile 2000, n. 73/SU), in Foro it., 2001, I,

208, ove si analizza l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in

relazione alle controversie attinenti alle opere pubbliche. Il principio della rilevanza dello ius superveniens ai fini della «con

valida» della giurisdizione è stato in generale affermato da Cass., sez.

un., 27 luglio 1999, n. 516/SU, id., Rep. 1999, voce Giurisdizione civi

II Foro Italiano — 2001.

Diritto. — 1. - L'appello è infondato e deve essere respinto.

2. - Gli appellanti sono tutti componenti della commissione di

collaudo dei lavori di sistemazione del sedime della seconda

zona industriale nell'agglomerato di Gioia Tauro, nominati con

nota dell'ex agenzia per la programmazione e lo sviluppo del

Mezzogiorno del 15 febbraio 1988.

Con l'impugnata sentenza — 10 marzo 2000, n. 211 — il Tar

Calabria, sezione di Reggio Calabria: a) nel presupposto dell'inapplicabilità, alla fattispecie, del

l'art. 33 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, ha declinato la giurisdizio

le, n. 164; 12 giugno 1997, n. 5299, 22 aprile 1997, n. 3474, e App. Ba ri 7 febbraio 1997, id., 1997,1, 2879, con nota di S. Boccagna, In tema di giurisdizione e competenza sopravvenute (anche con riferimento al

l'arbitrato). (2) Con riferimento al quadro normativo delineato dal d.leg. 80/98,

sulla nozione di servizio pubblico ai fini dell'applicazione dell'art. 33

d.leg. 80/98 (norma attributiva della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo) va registrata la divergenza — almeno a livello di prin cipi — tra l'atteggiamento favorevole ad una interpretazione estensiva della categoria, assunto da Cons. Stato, ad. plen., ord. 30 marzo 2000, n. 1, Foro it., 2000, III, 365, con nota di F. Fracchia, Giurisdizione esclusiva, servizio pubblico e specialità del diritto amministrativo, e la

più restrittiva posizione della Suprema corte (Cass., sez. un., 30 marzo

2000, nn. 71/SU e 72/SU, ibid., I, 2210, con nota di D. Dalfino), ad avviso della quale (in questo senso, in particolare, la sent. n. 71/SU, cit.) il servizio pubblico sarebbe «caratterizzato da un elemento funzio nale (soddisfacimento diretto di bisogni di interesse sociale) che non si rinviene nell'attività privata imprenditoriale, anche se indirizzata e co ordinata a fini sociali».

Qualche analogia con la fattispecie di cui si occupa la pronuncia in

epigrafe si può cogliere in Cass., sez. un., 12 giugno 1999, n. 330/SU, id.,

Rep. 1999, voce Contratti della p.a., n. 162, secondo cui, ove l'ammi nistrazione abbia conferito ad un professionista la gestione di propri immobili, non è configurabile un rapporto di natura concessoria, ma una prestazione d'opera intellettuale, sicché rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia instaurata dal professionista al fine di ottenere la declaratoria d'illegittimità della revoca dell'incarico, la

reintegrazione nello stesso e il risarcimento del danno, trattandosi di attività privata della pubblica amministrazione e non venendo in consi derazione la previsione di cui all'art. 5 1. n. 1034 del 1971.

Circa la natura del rapporto che corre tra amministrazione e compo nenti di commissioni di collaudo, nel senso che il provvedimento col

quale l'amministrazione nomina propri dipendenti membri di una commissione di collaudo instaura un rapporto estraneo alle funzioni istituzionali dei funzionari statali, ponendo in essere un rapporto auto nomo rispetto al preesistente rapporto di pubblico impiego, sicché le relative controversie rientrano nella giurisdizione generale di legittimi tà, v. Tar Lazio, sez. Ili, 28 giugno 1982, n. 666, id., Rep. 1983, voce

Opere pubbliche, n. 340 (fattispecie comunque maturata prima della c.d. privatizzazione del rapporto di impiego presso le amministrazioni

pubbliche). Va ancora notato che, al fine di identificare esattamente la fisionomia

della fattispecie da cui aveva tratto origine la controversia (e di indivi duare nel diritto soggettivo la situazione giuridica lesa, operazione que sta che deve precedere l'indagine circa l'eventuale configurabilità della

giurisdizione esclusiva), la pronuncia in epigrafe richiama Cass., sez.

un., 22 dicembre 1999, n. 931/SU, id., Rep. 1999, voce Edilizia popo lare, n. 114, secondo cui, quando sia chiesta in giudizio l'esecuzione di un contratto privatistico ad evidenza pubblica e l'amministrazione ec

cepisca il già intervenuto annullamento d'ufficio dell'atto amministra tivo alla base della conclusione del contratto, si pone una questione re lativa non già al corretto esercizio del potere di annullamento, ma alla validità ed efficacia del contratto e alla tutela di un diritto soggettivo. V., infine, Tar Puglia, sez. Il, 24 settembre 1997, n. 697, id., Rep. 1998, voce Contratti della p.a., n. 440, secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla risoluzione di un rap porto contrattuale instaurato su basi privatistiche dall'amministrazione con una società di calcio per la gestione di un impianto sportivo, risul

tando ininfluente che l'amministrazione abbia qualificato come annul

lamento d'ufficio l'atto col quale ha posto fine al rapporto contrattuale, non disponendo esso nella materia di poteri pubblicistici da esercitare

in via di autotutela. Il Consiglio di Stato affronta in motivazione (a quanto consta per la

prima volta) il delicato problema dell'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alle controversie attinenti all'ese

cuzione dei contratti alla luce dell'art. 23 bis 1. 1034/71, introdotto dal

l'art. 4 1. 205/00 (nel senso dell'applicabilità della norma alla contro

versia insorta a seguito dell'impugnazione del decreto ministeriale che

dispone l'alienazione di immobili dello Stato, v. Cons. Stato, sez. IV, ord. 20 settembre 2000, n. 4656, id., 2000, III, 537, con nota di A. Tra

vi). Nel vigore del d.leg. 80/98 la giurisprudenza si era per lo più espres

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127 PARTE TERZA

ne in ordine: I) alla domanda di annullamento della nota del

consorzio Asi di Reggio Calabria del 12 ottobre 1998, mediante

la quale veniva comunicata agli odierni appellanti la risoluzione

in danno dell'incarico di collaudo; II) alla contestuale richiesta

di pagamento dell'onorario per l'incarico svolto;

b) ha dichiarato il ricorso introduttivo di primo grado co munque inammissibile per carenza di interesse, non avendo i ri

correnti impugnato la precedente risoluzione in danno pronun ciata dal medesimo consorzio, con delibera 31 maggio 1996, n.

66.

3. - Successivamente alla notificazione dell'atto di appello, avvenuta in data 14 e 16 giugno 2000, la Corte costituzionale

(cfr. sentenza 17 luglio 2000, n. 292, Foro it., 2000,1, 2393), ha dichiarato l'incostituzionalità del menzionato art. 33.

Il 10 agosto 2000, è entrata in vigore la 1. 21 luglio 2000 n.

205, recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa, il cui art. 7, 1° comma, lett. a), ha novellato l'art. 33 d.leg. n. 80

del 1998. 4. - Escluso che alla presente controversia possa applicarsi la

norma transitoria sancita dall'art. 45, 18° comma, d.leg. n. 80

sa nel senso della non riconducibilità alla giurisdizione esclusiva di

questa tipologia di controversie, almeno con riferimento ai rapporti tra un gestore di pubblici servizi (al riguardo si ricordi che l'art. 6 1. n. 205 del 2000 estende ora la giurisdizione esclusiva a tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture «svolte da soggetti comunque tenuti ... all'applicazione della normativa co munitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica pre visti dalla normativa statale o regionale»: in precedenza la legge pareva assoggettare alla giurisdizione esclusiva i soli appalti strumentali al servizio pubblico, atteso che l'art. 33 d.leg. 80/98, il quale si occupava delle controversie sugli appalti, concerneva appunto i servizi pubblici; Cons. Stato, ad. plen., ord. 30 marzo 2000, n. 1, cit., aveva invece af fermato la sussistenza della giurisdizione esclusiva in ordine a tutte le controversie insorte tra amministrazione e gestore di servizi), e terzi contraenti: v. Cass., sez. un., n. 72/SU del 2000, cit. (con riferimento a controversie attinenti al pagamento delle forniture di prodotti sanitari e farmaceutici effettuati alle aziende sanitarie da case farmaceutiche); nello stesso senso, Tar Campania, sez. I, 28 settembre 1999, n. 2553, Trib. amm. reg., 1999, I, 4477; Tar Basilicata 1° giugno 1999, n. 198, Foro it., Rep. 1999, voce Giustizia amministrativa, n. 153; Tar Marche 12 marzo 1999, n. 260, ibid., n. 159; Tar Lombardia, sez. III, 23 di cembre 1999, n. 5049, id., 2000, III, 198, con nota di L. Carrozza e F. Fracchia; per l'affermazione secondo cui vanno ricondotte alla giuri sdizione amministrativa esclusiva del giudice amministrativo le contro versie attinenti alla risoluzione unilaterale dei contratti di appalto, v. invece Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 27 gennaio 2000, n. 71, Ur banistica e appalti, 2000, 729. In dottrina, v. L. Bertonazzi, Note sul l'ambito di applicabilità dell'art. 33, 2° comma, lett. e), d.leg. 31 mar zo 1998 n. 80, con particolare riferimento alle controversie relative al l'esecuzione di contratto di appalto (aventi un oggetto strumentale alla

gestione ed erogazione di un pubblico servizio), in Dir. proc. ammin., 2000, 537 ss.

Il problema viene in qualche misura a riproporsi a seguito dell'ema nazione della 1. n. 205 del 2000.

Nel disciplinare i c.d. «riti speciali accelerati con decisione differita del giudizio nel merito» (la terminologia è mutuata da E. Casetta, Ma nuale di diritto amministrativo, Milano, 2000, 763), la legge fa infatti cenno ai giudizi aventi ad oggetto i «provvedimenti relativi alle proce dure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità» (lett. b) ed i «servizi pubblici e forniture ...» (lett. c), ammettendo che il giudice amministrativo conosca non solo delle controversie attinenti all'aggiudicazione, ma anche di quelle insorte nella fase dell'esecuzione.

Il dubbio che ciò possa significare la configurazione di un nuova

ipotesi di giurisdizione esclusiva è tuttavia immediatamente fugato dalla pronuncia in epigrafe, la quale sottolinea come una disposizione sul rito sia inidonea a determinare l'allargamento dei casi assoggettati a siffatta giurisdizione. La conclusione è analoga a quella raggiunta in dottrina in sede di primo commento della riforma (v., in particolare, G. Virga, I procedimenti abbreviati previsti dalla l. 21 luglio 2000 n. 205, in Giust. it., http://www.giust.it, a cura di G. Virga, nonché F. Frac chia, La giurisdizione esclusiva, in F. Caringella-M. Protto (a cura di), Il nuovo processo amministrativo, Milano, 2001, par. 10, nota 105],

Il significato della disposizione di cui all'art. 23 bis 1. 1034/71, nella

parte in cui fa riferimento all'esecuzione di lavori, servizi e forniture

pare così da cogliere — con specifico riferimento alla giurisdizione e sclusiva — ponendo mente alle ipotesi in cui l'ordinamento espressa mente assoggetta ad essa le controversie attinenti all'esecuzione dei contratti (un caso al quale aveva fatto cenno Cons. Stato, ad. plen., ord. 30 marzo 2000, n. 1, cit., riguarda l'art. 6, 19° comma, 1. 537/93 e suc cessive modificazioni).

Cons. Stato, ad. plen., 14 febbraio 2001, nn. 1 e 2, inedite, hanno, da ultimo, statuito nel senso che l'art. 23 bis sarebbe norma «innovativa di carattere processuale», di immediata applicazione ma non dotata di ef ficacia retroattiva. [L. Carrozza - F. Fracchia]

Il Foro Italiano — 2001.

del 1998, in quanto l'atto contestato nel presente giudizio è

stato adottato successivamente al 1° luglio 1998 ed il relativo

giudizio è stato introdotto nel 1999 (in termini, Cons. Stato, sez.

IV, 4 febbraio 1999, n. 112, id., Rep. 1999, voce Giustizia am ministrativa, n. 134, e voce Sanzioni amministrative e depena lizzazione, n. 50), in ordine logico è pregiudiziale stabilire se la

novella recata dalla 1. n. 205 del 2000 trovi o meno applicazione nel presente giudizio, sebbene la pronuncia d'incostituzionalità

abbia invalidato la disposizione in oggetto retroattivamente.

La 1. n. 205 del 2000, ad avviso del collegio, si applica in astratto, alla presente controversia.

Nonostante la riforma dell'art. 5 c.p.c., introdotta dall'art. 2 1.

26 novembre 1990 n. 353, il principio generale da questo enu

clearle, per evidenti ragioni di economia dei mezzi processuali, è quello secondo cui nel corso del processo è ammessa la c.d.

convalidazione della giurisdizione dallo ius superveniens, dato

11 sopravvenire di un criterio di collegamento tra la controversia

e l'ufficio giudiziario adito e la mancanza di una norma transi

toria ad hoc (cfr. sez. IV n. 112 del 1999, cit.; Cass., sez. un., 27

luglio 1999, n. 516/SU, ibid., voce Giurisdizione civile, n. 164; 12 giugno 1997, n. 5299, id., 1997, I, 2879; sez. Ili 22 aprile 1997, n. 3474, ibid., 2880).

5. - Ciò premesso, si tratta ora di stabilire se, in concreto, la

res litigiosa oggetto del presente giudizio, sia sussumibile in

una delle fattispecie di giurisdizione esclusiva divisate dalla 1. n.

205 del 2000, e, in primo luogo, in quella di cui al novellato art.

33d.leg. n. 80 del 1998. 6. - Il rapporto giuridico intercorrente fra il consorzio Asi di

Reggio Calabria ed i componenti della commissione di collaudo

deve qualificarsi in termini di locatio operis, e, più esattamente, come prestazione d'opera intellettuale, ancorché resa in favore

di un ente pubblico, in forma continuativa e coordinata, ma al di

fuori della sua struttura organica, mantenendo il professionista, come nel caso di specie, la propria autonomia organizzativa e

l'iscrizione al relativo albo (cfr. Cass., sez. un., 19 ottobre 1998, n. 10370, id., Rep. 1998, voce cit., n. 108, in tema di incarico di

progettazione di un piano regolatore, che ha affermato la giuris dizione del giudice ordinario sulla controversia che ha ad og

getto la revoca dell'incarico; 23 aprile 1997, n. 3572, id., Rep. 1997, voce cit., n. 105, in tema di controversia concernente il

pagamento del compenso quale componente della commissione

di collaudo di opere infrastrutturali per gli interventi straordinari

nel Mezzogiorno, che ha affermato la giurisdizione del giudice

ordinario). Nella sostanza, gli odierni appellanti hanno chiesto il paga

mento degli onorari professionali contestando l'atto di recesso

per giusta causa ex art. 2237 c.c., posto in essere dal consorzio, insoddisfatto per la prestazione professionale resa.

Sotto tale angolazione è appena il caso di notare che qualora sia chiesta in giudizio l'esecuzione di un contratto di diritto pri vato, ancorché ad evidenza pubblica (come non si verifica nella

presente vicenda) e la pubblica amministrazione eccepisca il già intervenuto autoannullamento d'ufficio dell'atto amministrativo

alla base della conclusione del contratto, si pone una questione di merito relativa alla validità ed efficacia del contratto stesso, e

quindi non viene meno la giurisdizione del giudice ordinario

(cfr. Cass., sez. un., 22 dicembre 1999, n. 931/SU, id., Rep. 1999, voce Edilizia popolare, n. 114).

7. - Assodata la natura giuridica della fattispecie, il collegio osserva che quest'ultima non rientra in alcuna delle ipotesi di

giurisdizione esclusiva introdotte dalla 1. n. 205 del 2000.

In particolare non può ritenersi applicabile il nuovo art. 33

d.leg. n. 80 del 1998, che affida alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di servizi

pubblici, giacché si è al di fuori della pur ampia ed indetermi nata materia del servizio pubblico, prevista dal 10 comma.

8. - La controversia in esame, inoltre, non rientra sicuramente

fra quelle indicate, a titolo esemplificativo, dal 2° comma del

l'art. 33 cit., ed in particolare dalla lett. d), non essendo in con

testazione la procedura di affidamento di un appalto di lavori, servizi e forniture; né in quelle di cui alla lett. e), giacché non

viene in considerazione l'attività resa dall'amministrazione in

occasione dell'erogazione di pubblici servizi a cittadini fruitori

del servizio medesimo.

Neppure è configurabile l'ipotesi di giurisdizione esclusiva sancita dall'art. 6 1. n. 205 del 2000, in quanto essa è caratteriz

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

zata dall'essere le controversie relative a procedure di affida

mento di lavori, servizi o forniture, svolte da soggetti comunque tenuti all'applicazione delle regole di evidenza pubblica comu

nitaria, nazionale e regionale. Nel caso di specie, infatti, il con

tratto concluso dall'amministrazione con i componenti della

commissione di collaudo non ha i caratteri propri dell'appalto di

servizi, ex art. 1655 c.c. e 3 d.leg. 17 marzo 1995 n. 157, nel te

sto risultante dalle modifiche introdotte dal d.leg. 25 febbraio

2000 n. 65, e comunque la controversia non riguarda la fase

della scelta del contraente.

Alle medesime conclusioni si giunge raffrontando la fattispe cie concreta con quella divisata dall'art. 4, 1° comma, 1. n. 205

del 2000, nella parte in cui ha introdotto l'art. 23 bis nella 1. n.

1034 del 1971. Tale disposizione detta delle peculiari norme acceleratone in

determinati giudizi aventi tutti ad oggetto provvedimenti ammi

nistrativi. Trattandosi di una norma sul rito, che presuppone la

giurisdizione del giudice amministrativo, disciplinando taluni aspetti del processo che si svolge innanzi a questo (aventi ad

oggetto l'impugnativa di provvedimenti amministrativi, giova

ribadirlo), essa non è idonea a radicare autonoma ipotesi di giu risdizione esclusiva, allorquando si riferisce alle procedure di

affidamento ed esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture.

9. - La conferma del capo di sentenza che ha dichiarato il di

fetto di giurisdizione, rende inutile l'esame del secondo motivo

di appello con cui si contesta la statuizione d'inammissibilità

del ricorso per carenza di interesse ad agire, affermata erronea

mente dal primo giudice che ha esaminato una questione con

cernente le condizioni dell'azione, dopo aver accertato la man

canza di un presupposto del processo.

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 1° settembre 2000, n. 4647; Pres. Ruoppolo, Est. De Nictolis; Pecchioli

(Avv. Passalacqua, D'Amelio) c. Min. lavoro (Avv. dello

Stato Gentili). Conferma Tar Toscana, sez. /, 2 giugno 1994, n. 370.

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Procedimento

disciplinare — Condanna in seguito a patteggiamento —

Necessità di autonomi accertamenti — Fattispecie (Cod.

proc. pen., art. 444; 1. 7 febbraio 1990 n. 19, modifiche in te

ma di circostanze, sospensione condizionale della pena e de

stituzione dei pubblici dipendenti, art. 9).

In sede di procedimento disciplinare nei confronti di pubblico

dipendente che consegua a sentenza di condanna emessa in

seguito a patteggiamento, non sono necessari autonomi ac

certamenti da parte dell'amministrazione per i fatti non con

troversi e per quelli esaustivamente accertati in sede penale; l'amministrazione può comunque utilizzare gli atti di indagi ne penale ed è onere dell'inquisito indicare gli elementi a suo

discarico su cui l'amministrazione deve compiere nuovi ac

certamenti. (1) È legittimamente disposta la destituzione dal servizio del dipen

dente del ministero del lavoro e della previdenza sociale, in

servizio presso l'ufficio di collocamento, che sia stato con

dannato con sentenza emessa a seguito di patteggiamento per il reato di favoreggiamento della prostituzione (nella specie, cittadine extracomunitarie), in tal modo venendo meno ai do

veri di fedeltà e compromettendo gravemente la fiducia del

l'amministrazione. (2)

(1-2) La pronunzia in epigrafe (in termini, Cons. Stato, sez. V, 25

settembre 2000, n. 5029, Cons. Stato, 2000, I, 2038; sez. VI 28 marzo

2000, n. 1803, ibid., 704; sez. IV 28 gennaio 2000, n. 428, ibid., 142; ad. plen. 25 gennaio 2000, n. 6, ibid., 7; Cons, giust. amm. sic. 25 mag gio 2000, n. 270, ibid., 1544) non si discosta, pur introducendo ulteriori

Il Foro Italiano — 2001.

Fatto e diritto. — 1. - Pecchioli Michele, dipendente del mi

nistero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio presso l'ufficio provinciale del lavoro di Firenze, con mansioni ausilia

rie e di anticamera, con sentenza di patteggiamento del Tribu

nale di Prato 2 aprile 1991, n. 38, veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi cinque di reclu

sione e di lire cinquecentomila di multa per il reato di favoreg

giamento continuato della prostituzione (art. 81 c.p., 3, nn. 4 e

8, e 4 1. 20 febbraio 1958 n. 75), perché «con più azioni esecuti ve del medesimo disegno criminoso, effettuando il trasporto con

puntualizzazioni, dall'indirizzo segnato dalla giurisprudenza più re cente in tema di efficacia, nel procedimento disciplinare a carico del

pubblico dipendente, della sentenza di condanna emessa in seguito a c.d. patteggiamento, come viene puntualmente dato atto in motivazione anche con riferimento agli orientamenti più rigidi non condivisi; secon do il collegio, la circostanza dell'emissione di pronunzia di condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non comporta alcuna deroga dal principio ge nerale dell'obbligo del previo e compiuto accertamento dei fatti rile vanti ai fini della decisione sull'infrazione disciplinare ascritta a carico del pubblico dipendente, con la conseguenza che, se quei fatti emergo no già dal processo penale, essi possono essere utilizzati, indipenden temente dalla caratteristica che assume il provvedimento di condanna, e

se, invece, quei fatti non sono accertati nelle loro precise caratteristi

che, la loro verifica è doverosa. Per ogni riferimento in materia, anche in relazione al termine di novanta giorni previsto dall'art. 9 1. 19/90 per la conclusione del procedimento disciplinare (che nel caso di condanna ex art. 444 c.p.p. non è ritenuto perentorio), v. la nota di richiami a Cons. Stato, ad. plen., 26 giugno 2000, n. 15, Foro it., 2000, III, 489; nonché sez. V 13 settembre 1999, n. 1052, ibid., 411, in riferimento al

l'operatività della sentenza di condanna patteggiata quale causa di in

compatibilità per le cariche pubbliche elettive ai sensi delle 1. 55/90 e 16/92.

La disciplina della materia è in fase di riforma in parlamento ove è in discussione un disegno di legge che regola in termini rigidi la risolu zione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente condannato per gravi delitti contro la pubblica amministrazione e la sospensione dal servizio nel caso di rinvio a giudizio; si ritiene opportuno riportare il testo di questo progetto, approvato con modifiche dal senato il 1° feb braio 2001 (n. 3285) e trasmesso alla camera (n. 2602-B).

* * *

Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento di

sciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipenden ti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 1.

1. Nei procedimenti disciplinari ed amministrativi a carico di dipen denti di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici non economici o di enti a prevalente partecipazione statale, la sentenza penale irrevocabile di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e della responsabilità del condannato.

2. Nei procedimenti disciplinari ed amministrativi di cui al comma 1 la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha effica

cia con riferimento all'accertamento del fatto ed alla sua qualificazione giuridica.

Art. 2.

1. Allorché nei confronti di un dipendente di amministrazioni pub bliche, di enti pubblici non economici o di enti a prevalente partecipa zione statale venga pronunciato il decreto che dispone il giudizio per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione di appar tenenza lo trasferisce ad ufficio diverso da quello in cui presta servizio con attribuzione di funzioni analoghe, per inquadramento e mansioni, a

quelle svolte in precedenza. 2. Il trasferimento, salvo che il dipendente chieda di rimanere presso

il nuovo ufficio, perde efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di

proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla sua adozione,

sempre che non sia intervenuta sentenza definitiva. In caso di sentenza di proscioglimento, l'amministrazione è tenuta ad adottare i provvedi menti consequenziali nei dieci giorni successivi alla formale comunica

zione della sentenza, anche a cura dell'interessato. 3. All'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legis lativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di apparte nenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni

pubbliche o di enti pubblici, anche economici, per alcuno dei delitti

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