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sezione IV; decisione 29 novembre 2000, n. 6349; Pres. Catallozzi, Est. Poli; Min. finanze (Avv....

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sezione IV; decisione 29 novembre 2000, n. 6349; Pres. Catallozzi, Est. Poli; Min. finanze (Avv. dello Stato de Martino) c. Fantuzzi. Conferma Tar Veneto, sez. I, 22 dicembre 1995, n. 1551 Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 2 (FEBBRAIO 2001), pp. 65/66-67/68 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197584 . Accessed: 28/06/2014 13:48 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.96 on Sat, 28 Jun 2014 13:48:44 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione IV; decisione 29 novembre 2000, n. 6349; Pres. Catallozzi, Est. Poli; Min. finanze (Avv. dello Stato de Martino) c. Fantuzzi. Conferma Tar Veneto, sez. I, 22 dicembre 1995,

sezione IV; decisione 29 novembre 2000, n. 6349; Pres. Catallozzi, Est. Poli; Min. finanze (Avv.dello Stato de Martino) c. Fantuzzi. Conferma Tar Veneto, sez. I, 22 dicembre 1995, n. 1551Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 2 (FEBBRAIO 2001), pp. 65/66-67/68Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197584 .

Accessed: 28/06/2014 13:48

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 29 novembre 2000, n. 6349; Pres. Catallozzi, Est. Poli; Min. finanze

(Avv. dello Stato de Martino) c. Fantuzzi. Conferma Tar Ve

neto, sez. I, 22 dicembre 1995, n. 1551.

CONSIGLIO DI STATO

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Sospensione cautelare dal servizio — Garanzie procedimentali — Fat

tispecie (D.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, art.

91; 1. 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme in materia di proce dimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi, art. 7).

Ai sensi dell'art. 7 l. 241/90, la pubblica amministrazione ha

l'obbligo di comunicare al dipendente l'avvio del procedi mento per l'adozione della sospensione cautelare dal servizio in seguito alla pendenza di processo penale e di motivare il

provvedimento, anche in relazione ai motivi di urgenza. (1)

(1) Il Consiglio di Stato ribadisce l'operatività delle garanzie proce dimentali introdotte dalla 1. 241/90 anche per l'adozione del provvedi mento di sospensione cautelare dal servizio del pubblico dipendente condannato a pena detentiva e interdizione dai pubblici uffici con sen tenza non ancora passata in giudicato, ancorché trattasi di atto caratte rizzato da ragioni di urgenza, che non necessita di particolare istruttoria e diffusa motivazione, giusto quanto affermato dalla costante giurispru denza amministrativa richiamata in motivazione; nel motivare il deci

simi, il collegio esclude che il provvedimento in esame abbia la natura di atto unisussistente (diversamente da quanto accade per gli «ordini» militari: Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2641, Foro it., 2000, III, 361, con nota di richiami).

In termini con la decisione in epigrafe, sulla necessità di inoltro della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo volto al l'adozione di atti che incidono sugli interessi tutelati del destinatario e la stretta interpretazione dell'eccezione consentita in casi di urgenza, Cass., sez. un., 1° aprile 2000, n. 82/SU, id., Mass., 298 (che ribadisce la sussistenza dell'obbligo anche nel caso di provvedimenti vincolati e basati su presupposti verificabili in modo immediato ed univoco); Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2000, n. 248, id., 2000, III, 1, con nota di richiami, e ad. plen. 15 settembre 1999, n. 14, id., 1999, III, 529 e

2000, III, 26, con nota di R. Ferrara, Procedimento amministrativo e

partecipazione: appunti preliminari (secondo le quali sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di

pubblica utilità e la proroga della sua efficacia ma non per l'occupazio ne di urgenza nelle procedure espropriative); sez. VI 16 gennaio 1996, n. 98, id., Rep. 1996, voce Impiegato dello Stato, nn. 930, 931 (con

espresso riferimento al procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio); sez. V 30 marzo 1994, n. 195, id., Rep. 1994, voce cit., n. 1021, e Tar Lazio, sez. II, 20 ottobre 1994, n. 1323, id., 1995, III, 403, con nota di V. Poli (secondo le quali la so

spensione automatica dalle funzioni prevista dall'art. 15, comma 4 sep ties, 1. 55/90, introdotto dall'art. 1 1. 16/92, in quanto atto vincolato, non necessita di una particolare motivazione); sulla necessità di espli citazione nell'atto delle ragioni di urgenza che non consentono l'inoltro della comunicazione di avvio del procedimento, Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 1998, n. 1429, id., Rep. 1999, voce Atto amministrativo, n.

187; commiss. spec. 12 gennaio 1998, n. 1404/97, ibid., n. 220; Cons,

giust. amm. sic. 20 aprile 1998, n. 242, ibid., n. 192; Cons. Stato, sez.

V, 2 febbraio 1996, n. 132, id., 1997, III, 152, con nota di richiami; sulla necessità di garantire la partecipazione del privato al procedi mento amministrativo anche laddove si esaurisca con l'adozione di un unico atto, Tar Sicilia, sez. Catania, 22 marzo 1999, n. 410, id., Rep. 1999, voce cit., n. 189, e 22 luglio 1995, n. 1870, id., 1996, III, 260, con nota di richiami; sulla necessità di una (sia pur stringata) motiva zione del provvedimento di sospensione dal servizio del pubblico di

pendente sottoposto a processo penale, in relazione alla rilevanza dei fatti addebitati per il corretto espletamento della funzione e l'immagine della pubblica amministrazione, Cons. Stato, sez. V, 19 gennaio 1999, n. 39, id., Rep. 1999, voce Impiegato dello Stato, n. 1365; 24 febbraio

1999, n. 199, ibid., n. 1366; 16 marzo 1999, n. 262, ibid., n. 1390; sez. VI 23 settembre 1999, n. 1264, ibid., n. 1386; Tar Lazio, sez. I, 18

maggio 1998, n. 1671, ibid., n. 1374; Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio

1998, n. 271, id., Rep. 1998, voce cit., n. 1125; Tar Piemonte, sez. II, 17 giugno 1996, n. 375, ibid., n. 1131; Cons. Stato, sez. V, 1° aprile 1996, n. 339, id., Rep. 1996, voce cit., n. 923; Tar Toscana, sez. II, 1°

dicembre 1994, n. 379, id., 1995, III, 592, con nota di richiami. La contrattazione collettiva sopravvenuta alla privatizzazione del

pubblico impiego ha introdotto marginali modifiche alla disciplina della materia, più che altro a maggiore tutela del dipendente (ad esem

pio, gli art. 27 dei c.c.n.l. del 1995 dei dipendenti ministeriali e degli enti locali condizionano la sospensione cautelare dal servizio del di

pendente sottoposto a procedimento penale all'adozione di misure re

strittive della libertà personale o all'intervenuto rinvio a giudizio); se

condo Corte conti, sez. contr., 28 luglio 1999, n. 60, id., Rep. 1999, vo

ce cit., n. 1288, anche dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo

nazionale di lavoro, restano in vigore le disposizioni della 1. 19/90, «la

Il Foro Italiano — 2001 — Parte III-2.

Diritto. — 1. - L'appello dell'amministrazione è infondato.

2. - Con l'impugnata sentenza è stato annullato il decreto del

ministero delle finanze, n. prot. 8528 dei 1° luglio 1994, recante

la sospensione cautelare dal servizio, per pendenza di procedi mento penale ex art. 91, 1° comma, prima parte, d.p.r. 10 gen naio 1957 n. 3, del sig. Luciano Fantuzzi, direttore tributario

(IX qualifica funzionale) in servizio presso la circoscrizione do ganale di Venezia.

2.1. - Detto funzionario era stato condannato con sentenza di

primo grado del Tribunale di Venezia, 19 gennaio 1994, n. 16, non ancora passata in giudicato al momento dell'adozione del

provvedimento di sospensione, alla pena di mesi sei di reclusio

ne ed all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la du rata di un anno, essendo stato riconosciuto colpevole dei reati di

falso materiale e falso ideologico in atto pubblico sanciti, ri

spettivamente, dagli art. 476 e 479 c.p. 2.2. - La statuizione di annullamento del primo giudice si

fonda, in accoglimento dei corrispondenti motivi di ricorso, su

un duplice ordine di argomentazioni: da un lato, infatti, è stata

riscontrata la carenza di comunicazione di avviso di inizio del

procedimento in violazione dell'art. 7, 1° comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241; dall'altro, si è affermata la mancanza di una pun tuale motivazione in ordine ai presupposti legittimanti l'adozio

ne del provvedimento di sospensione. 3. - Con il primo motivo di gravame si contesta la violazione

del richiamato art. 7 1. n. 241 del 1990, nel presupposto che il

provvedimento di sospensione cautelare sia unisussistente e che,

comunque, ricorrendo ragioni di urgenza, possa omettersi la

comunicazione dell'avviso di inizio del procedimento. La tesi sostenuta dalla difesa erariale non è accoglibile. 3.1. -

L'obbligo di comunicare l'inizio del procedimento san

cito dall'art. 7 1. n. 241 del 1990 è finalizzato ad «... attuare una

democratizzazione ed una trasparenza nell'esercizio dell'attività

pubblica, al fine di consentire, per il tramite del principio del

contraddittorio, una efficace tutela delle ragioni del cittadino e

contestualmente di apprestare a vantaggio della pubblica ammi

nistrazione elementi di conoscenza utili nell'esercizio dei poteri discrezionali» (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2000, n.

248, Foro it., 2000, III, 1); pertanto esso ha portata di regola

generale, anche se tale obbligo non appare sempre incondizio

nato (cfr. sez. IV n. 248 del 2000, cit., ivi i richiami alle ipotesi di deroga dall'obbligo enucleate dalla giurisprudenza).

Mentre può condividersi l'assunto dell'appellante secondo

cui i provvedimenti unico actu perficiuntur non abbisognano di

una preventiva comunicazione al privato (cfr., da ultimo, Cons.

Stato, sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2641, ibid., 361, in tema di or dini militari), deve escludersi che il provvedimento di sospen sione cautelare facoltativa per pendenza del procedimento pe nale abbia una struttura tale da consentirne la sussunzione in

tale genus. Il suo carattere discrezionale, e la considerazione necessaria,

ancorché espressa con formule sintetiche, dei presupposti legali di adozione, inducono il collegio a ritenere che il procedimento ad esso prodromico non si esaurisca e si perfezioni per il tramite

di un unico atto.

Sotto tale angolazione risulta indispensabile lo svolgimento di

un'attività istruttoria, al cui interno devono essere vagliate le

eventuali osservazioni che il dipendente ritenga di formulare,

secondo la logica stringente sottesa alle disposizioni divisate

dagli art. 8 e 10 1. n. 241 del 1990. 3.2. - Parimenti inaccoglibile è la tesi secondo cui, a fronte di

una previsione legale ed astratta di provvedimenti cautelari, scatterebbe la deroga contenuta nel 1° comma del più volte

menzionato art. 7, che esonera l'amministrazione, in presenza di

«... ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di

quale opera in regime di specialità rispetto agli art. 59 e 74 d.leg. 29/93»; secondo Cons. Stato, sez. IV, 10 novembre 1998, n. 1474,

ibid., n. 1364, a norma degli art. 14, 3° comma, 16, 1° comma, lett. e), e 17, 2° comma, d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, l'adozione degli atti di

sospensione cautelare dal servizio spetta al dirigente generale e non più al ministro, salvo che per quelli che riguardano i direttori generali; nella materia, ad ogni buon conto, è subentrata la competenza del giu dice ordinario del lavoro, a ragione della natura privata dell'atto che di

spone la sospensione cautelare del dipendente, come sottolineato da

Trib. Roma 2 luglio 1999, ibid., n. 1375. Per ogni ulteriore riferimento nella materia, sia in relazione al d.leg.

29/93 che alla 1. 241/90, v. Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2000, n.

6181, Foro it., 2001, III, 1, con nota di richiami.

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PARTE TERZA

celerità del procedimento ...» dall'inoltrare la comunicazione di

avvio.

A ben vedere, l'urgenza che caratterizza il procedimento deve

essere qualificata ed emergere dal provvedimento conclusivo

dello stesso, non promanando ex se dal normotipo astratto.

In dichiarata applicazione di tale principio, l'adunanza plena ria di questo consiglio (15 settembre 1999, n. 14, id., 1999, III, 529), ha negato tale connotato ai procedimenti ablatori prece duti da una dichiarazione legale ed astratta d'indifferibilità ed urgenza (in termini e con specifico riferimento all'adozione di

un provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal ser

vizio, cfr. sez. VI 16 gennaio 1996, n. 98, id., Rep. 1996, voce Impiegato dello Stato, nn. 930, 931).

Circa l'estensione della motivazione richiesta per dar conto

della situazione di urgenza, rilevante a mente del 1° comma del

l'art. 7 cit., il collegio osserva che la stessa può essere estrema

mente sintetica, esaurendosi in un richiamo, anche ob relatio

nem, alle esigenze di tutela immediata del prestigio o della fun

zionalità degli uffici in cui presta servizio il dipendente da al lontanare, ovvero alla gravità dei fatti contestati in sede penale e

tali da rendere improcrastinabile la sospensione dal servizio.

Nel caso di specie, però, manca qualsiasi riferimento, anche

indiretto, a tali ragioni di urgenza, sicché il provvedimento ap

pare irrimediabilmente viziato. (Omissis)

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione 29 novembre 2000, n. 6347; Pres. Catallozzi, Est. Poli; Cigolini (Avv. Pizzino, Golemme) c. Min. interno e Questura di Roma (Avv. dello Stato De Martino). Conferma Tar Lazio, sez■ / ter, 15

aprile 1998, n. 1289.

Guardia privata e istituti di vigilanza e di investigazione — Guardia giurata — Licenza — Diniego — Buona condotta — Valutazione — Discrezionalità — Fattispecie (R.d. 18 giugno 1931 n. 773, approvazione del t.u. delle leggi di pub blica sicurezza, art. 10, 11, 138).

È legittimo il diniego di licenza di guardia giurata nonché di li cenza di porto d'arma per difetto del requisito della buona

condotta — la prova della cui mancanza compete alla pubbli ca amministrazione — a soggetto nei cui confronti siano pen denti procedimenti penali o di prevenzione, risultino presen tate circostanziate denunce di reato ed acquisite negative in

formazioni di polizia circa un suo ingiustificato tenore di vita e sulla sua pubblica estimazione, stanti l'ampiezza e la fun zione preventiva del potere di valutazione discrezionale del

l'amministrazione in materia, in ragione della pericolosità delle attività soggette ad autorizzazione e della delicatezza

degli interessi pubblici coinvolti (fattispecie di diniego di «approvazione di nomina» a guardia particolare giurata e di

licenza di porto di pistola a persona già impiegata come

portavalori ed autista del figlio di noto esponente della cri minalità organizzata, in rapporti con soggetti cui era stato

vietato l'uso di armi e denunciato per attività di vigilanza privata senza licenza, ex art. 134 t.u.l.p.s.). (1)

(1) La giurisprudenza è costante nel riconoscere l'ampiezza del po tere di valutazione discrezionale della pubblica amministrazione in materia di rilascio o revoca di autorizzazioni di polizia in genere e di

quelle relative alle armi in ispecie, con particolare riguardo alla mora lità ed affidabilità del soggetto: oltre a Cons. Stato, sez. IV, 19 dicem bre 1997, n. 1440, Foro it.. Rep. 1998, voce Armi, n. 37, citata nel testo della decisione riportata, v. Cons. Stato, sez. I, 17 marzo 19.93, n. 552, id., Rep. 1994, voce cit., n. 69, che ha ritenuto legittimi la revoca della licenza di porto ed il divieto di detenzione di armi nei confronti di sog getto denunziato per i reati di danneggiamento, minaccia, violenza pri vata ed estorsione, con la motivazione che il medesimo non offriva suf ficiente affidamento di non abusare delle armi stesse; 23 marzo 1988, n. 1138, id., Rep. 1991, voce cit., nn. 61, 62, che ha ritenuto sufficiente

Il Foro Italiano — 2001.

Diritto. — 1. - Con i due mezzi di gravame l'appellante con

futa le argomentazioni poste a base dell'impugnata sentenza, ri

proponendo, nella sostanza, le originarie censure formulate nel

l'unico complesso motivo di ricorso introduttivo, che delimi tano in via esclusiva il thema decidendum del presente giudizio.

L'appello è infondato.

2. - In fatto giova premettere quanto segue.

I) Con decreto del questore di Roma — n. prot. div. Ill, cat.

16/B del 20 settembre 1994 — all'esito di un'accurata istrutto

ria, veniva respinta la domanda di approvazione di nomina a

per il divieto dell'uso di armi una semplice denuncia nel caso in cui la natura dell'imputazione legittimi l'ipotesi di pregiudizi per la pubblica sicurezza; 11 gennaio 1974, n. 2868, id., Rep. 1975, voce cit., n. 21, per cui la decisione circa il rilascio del porto d'armi può essere sindacata solo sotto il profilo dell'illogicità ed irrazionalità, e sez. IV 28 novem bre 1972, n. 1165, id., Rep. 1972, voce cit., nn. 48, 49, che ha conside rato legittimo il diniego della licenza di porto in base alle informazioni dei carabinieri circa l'inaffidabilità del soggetto nell'uso legittimo delle armi in relazione alla sua personalità ed alla sua pubblica disistima.

Per la legittimità del diniego a soggetto sottoposto a procedimento penale e non assolto con formula ampiamente liberatoria, v. Tar Lazio, sez. I, 14 febbraio 1997, n. 256, id., Rep. 1999, voce cit., n. 49, mentre

per la legittimità della revoca della licenza a persona che, sebbene in

censurata, sia parente di pregiudicato, v. Tar Calabria 28 settembre

1998, n. 811, ibid., n. 48, e Tar Sicilia, sez. II, 11 febbraio 1994, n. 119, id., Rep. 1994, voce cit., n. 71; similmente, per la legittimità della re voca a persona collocata in ambito familiare connotato da presenza di indiziati di appartenenza ad organizzazione mafiosa, v. Tar Sicilia, sez.

II, 14 giugno 1995, n. 558, id., Rep. 1995, voce cit., n. 79. Cons. Stato, sez. IV, ord. 25 agosto 1998, n. 1228, id., Rep. 1998, voce cit., n. 52, ha

ritenuto, peraltro, necessario che, ove il diniego sia motivato con rife rimento ad una condanna penale, sussista un collegamento logico tra il titolo del reato ed il pericolo di abuso dell'arma. Per l'incostituzionalità dell'art. 43, 2° comma, r.d. 773/31, nella parte in cui esso pone a carico dell'interessato al rilascio della licenza l'onere di provare la propria buona condotta, v. Corte cost. 16 dicembre 1993, n. 440, id., 1996, I, 88.

In tema di discrezionalità amministrativa circa il rilascio di licenza di

guardia giurata, fermo anche qui il generale riconoscimento alla pub blica amministrazione di ampi poteri di valutazione discrezionale (v. Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 1997, n. 6, id., Rep. 1997, voce Guar dia privata, nn. 32, 33), la giurisprudenza si presenta alquanto variegata circa la valenza da assegnare ai precedenti penali e giudiziari: Cons.

Stato, sez. IV, 7 marzo 1997, n. 218, ibid., n. 31, ha ritenuto illegittima la sospensione della nomina a guardia particolare giurata, ai sensi del l'art. 138, 1° comma, n. 5, r.d. 773/31, in ragione di una semplice de nuncia di reato non ancora esaminata dal p.m., mentre sez. IV 14 gen naio 1997, n. 6, cit., ha, del pari, ritenuto illegittimo il diniego del rila scio di attestato di idoneità alla nomina in parola fondato su parere ne

gativo di un commissariato di polizia formulato in termini generici ed

assiomatici; ancora, Tar Valle d'Aosta 18 aprile 1996, n. 88, ibid., n.

39, ha statuito che la mera instaurazione di un procedimento penale, prima della pronunzia di sentenza di condanna, non costituisce ragione sufficiente per escludere il requisito della buona condotta, mentre se condo Tar Friuli-Venezia Giulia 16 febbraio 1994, n. 90, id., 1996, III, 34, con nota di richiami di Salmè, in difetto di motivazione su ulteriori fatti e circostanze negativi, la semplice esistenza di procedimenti pena li, considerati indipendentemente dal loro esito (nella specie, assoluzio ne nel merito e proscioglimento per amnistia), non è sufficiente per escludere il requisito in questione per il rilascio di licenza di guardia particolare. Diversamente, Cons. Stato, sez. I, 4 marzo 1992, n. 694/90, id., Rep. 1993, voce cit., n. 13, e sez. IV 7 aprile 1990, n. 257, id., Rep. 1990, voce cit., n. 3, nonché Tar Sicilia, sede Catania, sez. II, 28 no vembre 1991, n. 930, id., Rep. 1992, voce cit., n. 8, hanno ritenuto le

gittime la sospensione dei titoli di polizia e la revoca della nomina a

guardia giurata per la sola pendenza di un procedimento penale. Cons. Stato, sez. IV, 5 giugno 1991, n. 471, id., Rep. 1991, voce cit., n. 3, ha, inoltre, precisato che il disposto dell'art. 4 1. 7 febbraio 1990 n. 19, re cante modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della

pena e destituzione dei pubblici dipendenti, preclude di giustificare il

diniego dell'autorizzazione necessaria allo svolgimento dell'attività la

vorativa, e, segnatamente, della nomina a guardia giurata, con la sola esistenza di condanna a pena condizionalmente sospesa.

Corte cost. 25 luglio 1996, n. 311, id., 1997, I, 712, ha, infine, di chiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 138, 1° comma, n. 5, r.d. 773/31 nella parte in cui lo stesso, stabilendo i requisiti prescritti per le

guardie particolari giurate, consente di valutare la condotta politica del

l'aspirante, richiede una condotta morale «ottima» anziché semplice mente «buona» e permette di valutare la condotta morale in relazione ad aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspi rante ad esercitare le relative funzioni, mentre Corte cost. 17 luglio 1995, n. 326, id., 1996,1, 440, con nota di P. Matteini, e 17 dicembre

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