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Sezione IV penale; sentenza 15 maggio 1963; Pres. Duni P., Est. Lapiccirella, P. M. De Gennaro...

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Sezione IV penale; sentenza 15 maggio 1963; Pres. Duni P., Est. Lapiccirella, P. M. De Gennaro (concl. diff.); ric. Cozzi Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 313/314-315/316 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153390 . Accessed: 25/06/2014 03:48 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.115 on Wed, 25 Jun 2014 03:48:21 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione IV penale; sentenza 15 maggio 1963; Pres. Duni P., Est. Lapiccirella, P. M. De Gennaro (concl. diff.); ric. Cozzi

Sezione IV penale; sentenza 15 maggio 1963; Pres. Duni P., Est. Lapiccirella, P. M. De Gennaro(concl. diff.); ric. CozziSource: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 313/314-315/316Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153390 .

Accessed: 25/06/2014 03:48

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313 GIÜRISPRÜDEN2A PENALE 314

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione IV penale ; sentenza 15 maggio 1963 ; Pres. Duni

P., Est. Lapiccibella, P. M. De Gennabo (conol.

diff.); ric. Cozzi.

(Oassa App. Venezia 25 settembre 1962)

Circolazione stradale — Circolazione su strada coil

diritto di precedenza — Obbligo di moderare la velocitä al crocevia — Sussistenza — Limiti

(D. pres. 15 giugno 1959 n. 393, t. u. delle norme sulla circolazione stradale, art. 102).

Reato colposo — Circolazione stradale — Collisions al crocevia — Rapporto di causalitä Ira velocitä ed evento — Estremi (Cod. pen., art. 40; d. pres. 15 giugno 1959 n. 393, art. 102).

L'obbligo di tenere una velocitä particolarmente moderata in

prossimitä del crocevia e da valutare con minore rigore

per chi circola su strada con diritto di precedenza o se le

strade laterali sono « stoppate ». (1) Nel caso di collisione ad un crocevia, Vimputato, cm viene

addebitata una velocitä eccessiva, pud essere condannato

solo se risulta che, se avesse proceduto, non alia minima

velocitä possibile, ma a velocitä prudenziale da determi

narsi secondo le circostanze del caso concreto, avrebbe

evitato I'urto o quanto meno le sue conseguenze dannose. (2)

La Corte, ecc. — La Corte d'appello ha ritenuto che

l'incidente fu determinato dalla colpa del motociclista, il quale, procedendo a testa hassa per la pioggia sferzante,

presumibilmente non si era nemmeno accorto del crocevia

e dalla colpa dell'iniputato, il quale, pur procedendo su

(1) E giurisprudenza costante che anche il condueente che

gode del diritto di precedenza, ha l'obbligo di moderare la velo city in prossimitä del crocevia : Cass. 29 maggio 1961, Ciolli, Foro it., Rep. 1962, voce Circolazione stradale, n. 462 ; 2 feb braio 1960, Meriino, id., Rep. 1961, voce cit., n. 330 ; 8 marzo

1960, Salsi, id., Rep. 1960, voce Reato colposo, n. 96 ; 27 novem bre 1959, Laguzzi, ibid., n. 91 ; 25 novembre 1959, Barozzi, ibid., voce Circolazione stradale, n. 415. Sull'elasticita della norma conteriuta nell'art. 102, 2° comma, codice stradale e sulla diversa valutazione dell'obbligo di moderare la velocitä al crocevia per chi circola su strada con diritto di precedenza, cons, la giurispru denza eitata nel testo. Secondo Cass. 5 febbraio 1960, Blisa, id., Rep. 1961, voce ult. cit., n. 329, l'obbligo di moderare la velocitä sussiste anche quando il crocevia non sia preceduto dagli appositi segnali di pericolo. Sulla nozione di crocevia, quale luogo ove confluiscono piii strade, quale che sia la forma

dell'intersezione, e suH'illegittimitä delle diverse denominazioni usate dall'art. 1 regolamento codice stradale, cons. Cass. 12

aprile 1961, Castelnuovo, id., Rep. 1961, voce cit., n. 400 e Giust. pen., 1963, II, 222.

In dottrina, cons, sull'argomento : Geraci, Osservazioni

sugli art. 102 e 134 t. u. sulla circolazione stradale, in Corti Brescia, Venezia e Trieste, 1961, 253 ; Archidiacono, Incroci stradali. Norme di condotta. Criteri di valutazione, in Arch, pen., 1960, II, 330 ; Duni, Doveri al crocevia del conducente che circola su strada statale, in Circolaz. e trasp., 1959, 501 ; Pogliani, Le pre scrizioni in materia di velocitä secondo il nuovo codice stradale, in Mon. trib., 1959, 437; Fais, Osservazioni sul regolamento giuridico della velocitä del nuovo codice della strada, in Riv. poli zia, 1959, 75.

(2) In senso sostanzialmente conforme : Cass. 17 novembre 1961, Conte, Foro it., Rep. 1962, voce Reato colposo, n. 183 ; 18 ottobre 1960, Panetta, id., Rep. 1961, voce Circolazione stradale, n. 316 ; 15 dicembre 1959, Rossi, id., Rep. 1960, voce Reato colposo, n. 93 ; 10 novembre 1958, Altieri, ibid., n. 87. Sul punto che la valutazione della velocitä prudenziale di un autoveicolo va fatta in base a criteri non astratti ed assoluti, ma relativi, tenendo conto dei vari elementi soggettivi ed ogget tivi che possono rendere pericolosa la circolazione, cons. Cass. 24 ottobre 1960, Rossetti, id., Rep. 1961, voce cit., n. 129 ; 8 aprile 1959, Ponzano, id., Rep. 1959, voce cit., n. 144 ; 12

maggio 1958, Gomiti, ibid., voce Circolazione stradale, n. 343, le quali hanno precisato che tale valutazione costituisce un

giudizio di fatto incensurabile in Cassazione, se motivata ade

guatamente e senza errori logico-giuridici.

una strada a precedenza, aveva 1'obbligo di ridurre la velocity e, se l'avesse ridotta, avrebbe potuto evitare la collision©. Di questa motivazione giustamente si duole il ricorrente perche la Corte veneziana non ha tratto le debite conseguenze dalla circostanza che l'imputato aveva il diritto di precedenza e dalla circostanza che la vittima

aveva, oltre all'obbligo di dare la precedenza, anche 1'ob

bligo di arresto all'incrocio.

Non vi ha dubbio che, a norma dell'art. 102, 2° comma, del codice stradale, il conducente deve tenere una velo citä particolarmente moderata in prossimitä del crocevia anche quando proceda su una strada a precedenza e le strade laterali siano, come comunemente si dice, «stop pate »: l'esattezza di questo principio non puõ essere disconosciuta perche, imponendo quell'obbligo, la norma succitata non fa alcuna distinzione tra le diverse situaz oni nelle quali il crocevia puõ presentarsi. Ma questa Suprema corte ha avuto piü volte occasione di precisare che la pre scrizione relativa alla velocitä particolarmente mode

rata, sancita dal 2° comma dell'art. 102, õ una norma elastica (Sez. IY 8 maggio 1962, Morellati, Mass. pen., 1962, 1181 ; 24 febbraio 1961, Dini, Foro it., Rep. 1961, voce Oircolazione stradale, nn. 332, 333), e che pertanto l'osser vanza del precetto deve esser valutata con minor rigore nelle strade a precedenza in relazione al minor pericolo di incidenti e alle finalitä perseguite dal legislatore nell'im

porre 1'obbligo di precedenza (Sez. IV 19 dicembre 1962, Libera, Mass. pen., 1963, 574 ; 6 novembre 1962, Orlandi, ibid., 382 ; 9 ottobre 1962, n. 1896, Donadio, ibid., 285 ; 13 gennaio 1961 n. 19, Merdelli, Foro it., Rep. 1961, voce

cit., n. 331). Invero, la disposizione di cui all'art. 102, 2° comma,

del codice stradale e una norma elastica in quanto il le

gislatore non puõ determinare rigidamente il contenuto

dell'obbligo, cioe la misura della velocitä prudenziale, per tutte le ipotesi in astratto prevedibili, e questa velocitä deve essere stabilita in concreto, caso per caso, in rela zione alle caratteristiche della situazione. £ ovvio che

questa determinazione in concreto deve esser fatta con il criterio della prudenza, che e essenzialmente prevenzione dei possibili pericoli, e al crocevia i pericoli, di cui bisogna tener conto, sono quelli che possono derivare dalle impru denze e dalle inosservanze altrui.

A questo proposito perõ la Corte suprema ha posto un principio limitativo di grande importanza, precisando che il conducente ha si 1'obbligo di prevedere e di preve nire le inosservanze e le imprudenze altrui, ma soltanto

quelle che si presentano con un certo grado di probabilitä (Sez. IV 6 febbraio 1962, Cauzzi, Foro it., Rep. 1962, voce Beato colposo, nn. 181, 182; 9 giugno 1959, Laugery, id., Rep. 1959, voce cit., n. 88 ; 16 marzo 1959, Paolucci, id., Rep. 1960, voce cit., n. 167) ; altrimenti, se dovessero

prevedersi tutte le possibili irregolaritä di condotta degli altri utenti della strada, la velocitä prudente dovrebbe esser sempre quella minima e dovrebbe esser vietata al lora anche la produzione delle macchine che possano superarla.

Orbene, al crocevia le imprudenze e le inosservanze altrui probabili e quindi prevedibili per il conducente sono diverse a seconda che sulla strada laterale sia o non sia imposto 1'obbligo della precedenza. La ragione tecnica di questa preserizione deve ravvisarsi nella necessitä di render possibile una circolazione piü spedita nelle strade di maggiore importanza che debbono smaltire un piü forte volume di traffico, sicche il relativo segnale costituisce un chiarissimo avvertimento della maggior velocitä tenuta dai veicoli che percorrono la strada privilegiata : e se

questa maggior velocitä non fosse lecita non vi sarebbe motivo di modificare il normal© regime della prioritä di

passo al crocevia.

In tale situazione deve considerarsi poco probabile l'ipotesi che un conducente repentinamente si immetta nel crocevia dalla strada, su cui grava 1'obbligo, senza verificare la possibilitä di un sicuro attraversamento; il fatto che talvolta il caso, disgraziatamente, si verifichi, non ha molta rilevanza sotto il profilo statistico quando si

Il Foro Italiano — Volume LXXXV1 — Parte 11-22.

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315 PARTE SECONDA 316

consideri l'enorme numero di casi in cui questa elementare

regola di prudenza viene rispettata. La probabilita della

quale, inveoe, il conducente favorito deve effettivamente

preooouparsi e quclla del conducente che, vedendo il suo

veicolo a una certa distanza, fidando sulla distanza e sul

suo rallentamento, inizi l'attraversamento. Tutto ciõ ap

pare ancora piu evidente nella intersezione con la strada, sulla quale 6 imposto l'obbligo di arresto, chiaramentc indi

catiyo della massima pericolositä del crocevia in relazione

alle maggiori velocity permesse sulla strada di grande circolazione.

In generale, la velocity prudente 6 tanto piu elevata

quanto piil lontano e il pericolo, essendo maggiore lo spa zio disponibile per la frenata. Pertanto, il limite della velo

city prudenziale al crocevia e piu alto, se sulla strada late

rale vi 6 l'obbligo della precedenza, anche piu. alto se su

quest'ultima vi e l'obbligo di arresto, appunto perche l'interferenza, che dal veicolo circolante sulla strada favo rita si ha il dovere di prevedere, puõ verificarsi soltanto a una certa distanza che consente la frenata anche con una

velocitä piu sostenuta.

Per concludere il ragionamento vi e ancora da osser

vare che l'art. 102 prescrive la velocitä particolarmente moderata non «al crocevia », ma «in prossimitä del cro

cevia » ; e sarä utile aggiungere infine che il limite anzi

detto naturalmente varia a seconda delle situazioni, delle

caratteristiche della strada (asciutta, bagnata) e del vei

colo, delle condizioni del tempo e del traffico e della mag

giore o minore visibilitä, che il crocevia possa offrire.

Questi principi, che dänno un contenuto per quanto b possibile concreto alia regola della prudenza al crocevia, hanno riflessi anche sulla indagine relativa al nesso causale.

Nel caso di incidenti stradali, infatti, per affermare la

responsabilitä di un conducente non basta dimostrare la sua colpa, occorre dimostrare che vi e stato un nesso

eziologico tra questa colpa e l'evento, e il nesso deve esclu

dersi quando l'evento si sarebbe ugualmente verificato,

per l'intervento di altri fattori, anche se la colpa non fosse

stata commessa. L'indagine esige quindi un duplice accer

tamento : l'accertamento realistico del rapporto tra il

comportamento del giudicabile e l'evento, e l'accertamento

ipotetico (positivo o negativo) tra il comportamento del

conducente disciplinato e prudente e l'evento. Per questo secondo accertamento, nel caso di collisione al crocevia, se l'addebito b quello della velocitä eccessiva, il termine

di raffronto deve essere la velocity prudenziale stabilita coi criteri dianzi accennati; bisogna insomma dimostrare che se il giudicabile avesse proceduto a quella velocitä

(e non alia minima possibile) avrebbe evitato l'urto o

quanto meno le sue conseguenze dannose. Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione IV penale ; sentenza 24 aprile 1963 ; Pres. Duni P., Est. Aliotta, P. M. De Gennako (conol. conf.) ; ric. Trizio.

(Oonferma App. Bari 8 giugno 1962)

Sospensione condizionale della pena — Subordina zione aH'adempimeiito delle obblitfazioni civili verso la persona offesa — Incostituzionalitä della normativa — Questione manifestamente infon data (Costituzione della Repubblica, art. 3 ; cod. pen., art. 165).

i] manifestamente infondata la questione d'incostituzionalitä delVart. 165 cod. pen., ehe attribuisee ai giudiee il potere di subordinare la sospensione condizionale delVeseeuzione della pena alle restituzioni, ai risarcimento del danno o ai

pagamento della provvisionale, in riferimento alVart. 3 della Oostituzione. (1)

(1) L'affermazione contenuta nel testo, secondo cui il giu

La Corte, ecc. — Con il primo motivo il Trizio denunzia

la violazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, sostenendo che erroneamente la Corte di appello avrebbe

ritenuto manifestamente infondata la questione di inco

stituzionalitä della disposizione contenuta nell'art. 165

cod. pen., che consente al giudice di subordinare il bene

ficio della sospensione condizionale della pena all'adempi mento da parte del condannato dell'obbligo di pagare la somma assegnata a titolo di provvisionale suirarnmontare

del danno alia persona danneggiata dal reato perche in

contrasto con il disposto dell'art. 3 della Costituzione, che

sancisce il principio di eguaglianza tra tutti i cittadini, risolvendosi in una disparity di trattamento tra abbienti

e non abbienti, tra coloro cioö che per le loro condizioni

economiche siano in grado di adempiere a tale obbligazione e coloro che non lo siano.

II motivo va disatteso perchfe, come ha esattamente

ritenuto la Corte di appello, la sollevata questione di ille

gittimitä costituzionale ö manifestamente infondata.

Va in proposito anzitutto considerato che il principio di eguaglianza di tutti i cittadini, sancito nella Costitu

zione, non puõ essere inteso in termini di assolutezza, ma

deve essere interpretato nel senso che determinate si tuazioni possano anche legittimare una particolaritä di

trattamento, necessitata dalla speciale natura di un deter minate istituto e dalla disciplina normativa dello stesso.

Cosl e stata ritenuta manifestamente infondata la

questione d'illegittimita costituzionale della norma conte nuta nell'art. 136 cod. pen., relativa alia conversione della

pena pecuniaria in detentiva, con riferimento agli art. 2 e 13 della Costituzione, essendosi rilevato che la pena in flitta deve trovare comunque applicazione a carico di chi ha violato la legge periale (cosiddetto principio d'inderoga bilitä della pena), se occorra anche mediante la sostituzione della pena detentiva a quella pecuniaria (Corte cost. 27 marzo 1962, n. 29, Foro it., 1962, I, 603).

Si deve, quindi, ritenere che se il Costituente ha fis sato alcuni canoni fondamentali del sistema punitivo vi

gente, come quelli attinenti al principio della legality, di personality e umanitä della pena, di irretroattivita della norma penale, del divieto della pena di morte, ecc., e non

altri, tra i quali quello in esame, non e perche questi siano

sfuggiti alia sua considerazione, ma solo in quanto di questi ultimi ha inteso recepire i principi ricavabili dalla preesi stente disciplina legislativa.

In particolare, la sospensione condizionale della pena e la facoltä di subordinarne il godimento all'osservanza di determinati obblighi, costituisce esercizio di un potere dovere del giudice, che ha natura discrezionale ed & diretto al fine di evitare che la esecuzione della pena detentiva

esplichi sulla personalita psichica di determinati soggetti,

dice nell'esercizio del potere discrezionale conferitogli dall'art. 165 cod. pen. deve tenere presenti le condizioni economiche del reo, contrasta con la costante giurisprudenza della Cassa zione : Cass. 6 febbraio 1962, Esposito, Giust. pen., 1963, II, 77 ; 26 aprile 1960, Trinca, Foro it., Hep. 1961, voce Sospen sione condizionale della pena, nn. 22, 23 ; 2 dicembre 1959, D'Aversa, id., Rep. 1960, voce cit., nn. 5, 6 ; 17 febbraio 1958, Arcuri, id., Rep. 1958, voce cit., n. 14 ; 21 gennaio 1958, Fer rarini, ibid., nn. 8, 9. Secondo Cass. 18 giugno 1962, Di Campo, id., Eep. 1962, voce cit., n. 23, e 18 dicembre 1961, ibid., n. 20, la subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena aIl'adempimento delle obbligazioni civili verso la persona offesa, £ prevista solo ove vi sia costituzione di parte civile. Da Cass. 30 aprile 1958, Broggini, id., Rep. 1958, voce cit., n. 15, 6 stata esclusa l'applicabilita dell'art. 165 cod. pen. nel caso di condanna generica al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile, senza la concessione di provvisionale,

In dottrina, cons, sull'argomento : G. Foschini, La sospen sione condizionale della pena, in Biti. it. dir. proc. pen., 1961, 347 ; S. Messina, La sospensione condizionale della pena, in 1Won. trib., 1961, 538 ; Fadda, Obbligazioni civili derivanti da reato colposo e sospensione condizionale della pena, in Oiust, pen., 1957, II, 504.

La sentenza della Corte costituzionale 27 marzo 1962, n. 29, eitata nel testo e riportata in Foro it., 1962, I, 603, con nota di richiami.

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