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sezione lavoro; sentenza 10 maggio 2002, n. 6772; Pres. Sciarelli, Est. Simoneschi, P.M. Frazzini...

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sezione lavoro; sentenza 10 maggio 2002, n. 6772; Pres. Sciarelli, Est. Simoneschi, P.M. Frazzini (concl. diff.); Marzioni (Avv. Lucchetti) c. Inps (Avv. Marchini, Fonzo). Cassa Trib. Ancona 14 aprile 1999 e decide nel merito Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 9 (SETTEMBRE 2002), pp. 2353/2354-2357/2358 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197785 . Accessed: 28/06/2014 08:38 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.33 on Sat, 28 Jun 2014 08:38:37 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 10 maggio 2002, n. 6772; Pres. Sciarelli, Est. Simoneschi, P.M. Frazzini(concl. diff.); Marzioni (Avv. Lucchetti) c. Inps (Avv. Marchini, Fonzo). Cassa Trib. Ancona 14aprile 1999 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 9 (SETTEMBRE 2002), pp. 2353/2354-2357/2358Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197785 .

Accessed: 28/06/2014 08:38

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

nella misura di cui all'obbligo come dinanzi assunto fuoriesce

completamente dalla fattispecie legale: al riguardo l'innesto di

una problematica di tal genere nell'economia della norma ver

rebbe a compromettere la funzione della disposizione, facendo

dipendere il diritto alla fiscalizzazione dalla liquidità dell'im prenditpre, e dalla tempestiva corresponsione delle retribuzioni

ai propri dipendenti, e contrasterebbe anche con uno_dei principi fondamentali vigenti in materia previdenziale consistente nel

l'autonomia dell'obbligazione contributiva rispetteLaJl'obbliga zione retributiva, e conseguente insensibilità del rapporto con

tributivo rispetto alle vicende del rapporto retributivo (cfr.

Cass., sez. un., 2485/88, id., Rep. 1989, voce cit., n. 950;

170/85, id., Rep. 1985, voce cit., n. 277). III.e. - In conclusione, merita conferma la sentenza della

Corte d'appello di Bologna che, in motivazione, si è riportata

espressamente all'orientamento giurisprudenziale di cui a Cass.

6101/92 aggiungendo, altresì, sotto il profilo fattuale [a conva

lida (comunque superflua per le suesposte ragioni di diritto) della decisione assunta] che «la curatela del fallimento ha prov veduto all'integrale pagamento delle retribuzioni spettanti ai di

pendenti e ciò consente di rilevare l'osservanza del principio della c.d. corrispondenza tra retribuzione denunciata e retribu

zione di fatto e la realizzazione dell'intento perseguito dal legis latore».

IV. - Con riferimento, pertanto, al denunziato «vizio di moti

vazione» la sentenza impugnata appare congruamente e corret

tamente motivata ed immune da vizi logico-giuridici sulla base,

appunto, di quanto statuito in applicazione della normativa ap

plicabile in materia. In ogni caso — a riprova dell'inammissibilità (comunque)

delle doglianze proposte ex art. 360, n. 5, c.p.c. — vale sintetim

rilevare che: a) il difetto di motivazione, nel senso d'insuffi

cienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del

ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza

stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il

giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convinci

mento, ma non già, invece, — come per le censure mosse nella

specie dal ricorrente — quando vi sia difformità rispetto alle

attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati (Cass. 2114/95, id., Rep. 1995, voce Sentenza civile, n. 57); b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del

giudice non consentano di ripercorrere 1 ' iter logico da questi

seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ov

vero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia

mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass.

3928/00, id., Rep. 2000, voce Cassazione civile, n. 120) — irre

golarità queste che non connotano di certo la sentenza impu

gnata —; c) per poter considerare la motivazione adottata dal

giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che

nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o con

dividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è suffi

ciente che il giudice indichi — come sicuramente ha fatto la

Corte d'appello di Bologna — le ragioni del proprio convinci

mento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente riget tate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse

(Cass. 13342/99, ibid., n. 128). V. - In definitiva il ricorso deve essere respinto.

li Foro Italiano — 2002.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 10 mag

gio 2002, n. 6772; Pres. Sciarelli, Est. Simoneschi, P.M.

Frazzini (conci, diff.); Marzioni (Avv. Lucchetti) c. Inps

(Avv. Marchini, Fonzo). Cassa Trib. Ancona 14 aprile 1999

e decide nei merito.

Previdenza e assistenza sociale — Ricongiunzione di posi

zioni assicurative — Trasferimento dei contributi dovuti

ma non versati — Limiti (Cod. civ., art. 2116; 1. 30 aprile 1969 n. 153, revisione degli ordinamenti pensionistici e nor

me in materia di sicurezza sociale, art. 39, 40; 1. 7 febbraio

1979 n. 29, ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavo

ratori a fini previdenziali, art. 2, 6). ^ ^ ,

11 trasferimento della posizione assicurativa richiesto dal lavo

ratore per la ricongiunzione in un 'unica gestione dei periodi assicurativi esistenti in gestioni diverse, deve comprendere anche la contribuzione non ancora recuperata dal datore di

lavoro tenuto a versarla, sempreché non sìa prescritta. (1)

Svolgimento del processo. — Il Tribunale di Ancona, in ri

forma della decisione di primo grado, respingeva la domanda

proposta da Marzioni Elio nei confronti dell'Inps per il ricono

scimento e il trasferimento, in sede di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativi ai periodi del rapporto di lavoro trascorso

inizialmente alle dipendenze della Sima meccanica di Iesi e poi della sovrintendenza archeologica di Ancona, nella gestione del

ministero del tesoro dei contributi relativi ai periodi di omessa

contribuzione, pari a trecentocinquantadue settimane, non ver

sati dal primo datore di lavoro. Riteneva in particolare il tribu

(1) Con la riportata sentenza la Cassazione, affermando che la posi zione assicurativa, al cui trasferimento ha diritto il lavoratore che ri

chieda la ricongiunzione, comprende anche i contributi per i quali sia stato omesso il versamento, sempreché non siano prescritti, si è «alli

neata» a Corte cost. 5 dicembre 1997, n. 374, Foro it., Rep. 1998, voce

Previdenza sociale, n. 672, ed ha così «superato» il limite alla tutela del

lavoratore con riferimento al principio di automatismo nei confronti dell'ente destinatario del trasferimento dei contributi in ipotesi di ri

congiunzione delle posizioni assicurative ai sensi della 1. n. 29 del

1979; tale limite era stato affermato da Cass. 7 marzo 1998, n. 2577,

id., Rep. 1999, voce cit., n. 295, e Giust. civ., 1999,1, 1181, con nota di

G. Cimmino, L 'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in

crisi e le omissioni contributive: limiti della tutela di chi ricongiunge la

posizione assicurativa presso altro ente previdenziale, nel senso che la

posizione assicurativa, al cui trasferimento ha diritto il lavoratore che

richieda la ricongiunzione, non comprende anche i contributi per i quali sia stato omesso il versamento, anche se non prescritti.

Sui principi di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui al

l'art. 2116, 1° comma, c.c., cfr. Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460, Foro

it., 2001,1, 1165, con nota di richiami. Per l'inapplicabilità del principio di automaticità all'assicurazione

dei lavoratori autonomi, poiché il pagamento dei contributi dipende esclusivamente dalla volontà degli assicurati, Cass. 16 maggio 1990, n.

4221, id., Rep. 1991, voce cit., n. 439 (relativa ai commercianti); 16 lu

glio 1980, n. 4626, id., Rep. 1981, voce cit., n. 286 (relativa ai coltiva

tori diretti). In ordine alla possibilità della costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 1. 1338/62 (e quindi del riscatto dei contributi pre

scritti) per il collaboratore del lavoratore autonomo, Corte cost. 19 gen naio 1995, n. 18, id., 1997, I, 351 (per la prassi amministrativa, circola

ri Inps n. 31 e n. 32 del 1° febbraio 2002, Dir. e pratica lav., 2002, 1069. Sul tema, Sica, L 'Inps riconosce il riscatto agli autonomi, ibid.,

1067). Sugli effetti del mancato pagamento della riserva matematica di cui

all'art. 21 1. n. 29 del 1979, cfr. Cass. 22 novembre 1999, n. 12935, Fo

ro it., 2000,1, 793. In ordine alle preclusioni e decadenze in tema di ricongiunzione, si è

affermato che i ricorsi avverso i provvedimenti sulla ricongiunzione di

periodi assicurativi non sono soggetti ad alcun termine decadenziale e

possono essere proposti, in carenza di diversa disciplina, entro il termi

ne di prescrizione ordinaria decennale previsto dall'art. 2946 c.c.: Corte

conti, sez. giur. reg. Toscana, 14 aprile 2000, n. 638, id., Rep. 2000, voce Pensione, n. 107; 21 giugno 1996, n. 348, id., Rep. 1997, voce

cit., n. 866; sez. giur. reg. Lombardia 19 maggio 1995, n. 464, id., Rep. 1996, voce cit., n. 142.

In tema di ricongiunzione, la giurisdizione compete al giudice depu tato a conoscere del diritto e della misura della pensione (unica) conse

guente alla ricongiunzione: Cass. 10 maggio 2001, n. 193/SU, id.,

Mass., 520; Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 1998, n. 89, id.. Rep. 1998, voce Impiegato dello Stato, n. 1293; Cass. 6 maggio 1993, n.

5243, id., Rep. 1993, voce Pensione, n. 28.

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2355 PARTE PRIMA

naie che non trovavano nella specie applicazione, come ritenuto

dall'appellante istituto, né l'art. 39 1. 153/69, trattandosi di di

sposizione applicabile alle sole aziende per le quali sia stato di

chiarato il fallimento, trovandosi al contrario la Sima in ammi

nistrazione controllata, ed inoltre trattandosi di disposizione a

carattere eccezionale non suscettibile di applicazione analogica; né l'art. 40 della stessa legge, che sancisce il principio di auto

maticità delle prestazioni, ove l'omissione contributiva sia rile

vata in sede di ricongiunzione di posizioni assicurative. Avverso

questa sentenza ricorre per cassazione Marzioni Elio censuran

dola per violazione di legge. L'istituto intimato si è costituito

per procura. Motivi della decisione. — Con un unico, articolato mezzo di

annullamento il ricorrente denuncia violazione e falsa applica zione degli art. 2116 c.c., 40 1. 30 aprile 1969 n. 153, 2 1. 7 feb braio 1979 n. 29. Richiamando le deduzioni svolte dalla Corte

costituzionale con la pronuncia n. 374 del 1997 (Foro it., Rep. 1998, voce Previdenza sociale, nn. 670-672), il lavoratore ad

debita al tribunale di non aver applicato il principio, stabilito dal denunciato art. 40, dell'automatismo delle prestazioni anche in

sede di ricongiunzione delle posizioni assicurative, principio che, espressione di quello generale dettato dall'art. 2116 c.c.,

può essere derogato, secondo la previsione di quest'ultima nor

ma, solo da leggi speciali, che qui non risultano. Operando detta

regola dell'automatismo nell'ambito del rapporto previdenziale assicurativo intercorrente fra il lavoratore (e il datore di lavoro) e l'ente previdenziale, alla cui gestione quegli è iscritto, il rap

porto che si instaura fra i diversi enti previdenziali a seguito della ricongiunzione delle posizioni contributive del lavoratore, è indipendente dalla garanzia per l'assicurato delle prestazioni a

lui spettanti e non può quindi essere condizionato dall'inadem

pimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro.

La posizione assicurativa, al cui trasferimento ha diritto il lavo

ratore che richieda la ricongiunzione, comprende anche i contri

buti per i quali sia stato omesso il versamento, sempreché non

siano prescritti, e al lavoratore non può essere addossato l'onere

della ricongiunzione dei contributi omessi, il quale inerisce al

rapporto fra l'ente previdenziale di provenienza della posizione assicurativa da ricongiungere e quello di destinazione, poiché altrimenti si verrebbe a far gravare sul lavoratore l'inadempi mento contributivo del datore di lavoro, in contrasto con il prin

cipio che caratterizza la posizione assicurativa già spettantegli, e

trasferita con la ricongiunzione. Il ricorso è fondato. La Corte costituzionale, con sentenza 5

dicembre 1997, n. 374, ha ritenuto l'operatività del principio di automaticità delle prestazioni dettato dall'art. 2116 c.c., espres samente ribadito, con riguardo all'assicurazione generale obbli

gatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dall'art. 27, 2°

comma, r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, come modificato dall'art.

40 1. 30 aprile 1969 n. 153 e dall'art. 23 ter d.l. 30 giugno 1972

n. 267, convertito, con modificazioni, nella 1. 11 agosto 1972 n.

485, anche nel caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi, esistenti in gestioni diverse, presso l'ente che gestisce la posi zione assicurativa obbligatoria del lavoratore alla data in cui

questi ne abbia fatto domanda. Ha rilevato il giudice delle leggi che detto principio, il quale, secondo la previsione dell'art. 2116

c.c., può essere derogato solo da disposizioni delle leggi speciali in tal senso, «costituisce una fondamentale garanzia per il lavo

ratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di

eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli ob

blighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario

delle finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicu

razione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». Questa garanzia, ha inoltre evidenziato la stessa corte, è stata

ulteriormente rafforzata dal legislatore attraverso la sua esten

sione, disposta con l'art. 3 d.leg. 27 gennaio 1992 n. 80 — qui

però non applicabile ratione temporis — in attuazione della di

rettiva comunitaria 80/987, al caso di obblighi contributivi non

adempiuti e prescritti, gravanti su un datore di lavoro sottoposto a procedure fallimentari o di amministrazione straordinaria e

non vi è, sottolinea ancora la Consulta, alcun rapporto di dipen denza tra essa e il regolamento dei rapporti patrimoniali fra i di

versi enti previdenziali.

L'operatività così delineata del suddetto principio di automa

tismo è da condividersi non solo per l'autorevolezza della fonte, ma perché non appare giustificata la sua restrizione — ritenuta

da questa corte con la sentenza 7 marzo 1998, n. 2577 (id., Rep.

Il Foro Italiano — 2002.

1999, voce cit., n. 295) a cui si è riportata la decisione impu

gnata — soltanto al medesimo regime di gestione nel quale i

contributi omessi avrebbero dovuto essere versati e al momento

d'insorgenza del diritto alle prestazioni a carico della medesima

gestione, nella ricorrenza di tutti gli altri requisiti a cui è subor

dinato il diritto. Non va tralasciato che l'applicazione del principio nei termini

di cui innanzi trova consenso in autorevole dottrina, la quale ha

evidenziato, con persuasive argomentazioni, come l'automati

cità (o automatismo) delle prestazioni, comportando l'effetto di

rendere indipendente il rapporto contributivo intercorrente tra

ente previdenziale e datore di lavoro dall'altro «prestazionale» tra l'ente e l'assicurato, sia destinata ad operare non soltanto

alla maturazione del diritto a pensione, ma già nel corso del

rapporto previdenziale, investendo la posizione assicurativa e

dovendosi configurare un diritto del lavoratore all'integrità della posizione assicurativa, esercitabile anche quando l'assicu

rato, avvalendosi della facoltà concessagli dalla 1. n. 29 del

1979, intende trasferire la sua posizione assicurativa presso altra

gestione. Invero, l'art. 2 della normativa citata, relativa alla ricongiun

zione dei periodi assicurativi, dispone che il lavoratore il quale

possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavo

ratori dipendenti ovvero nelle altre forme obbligatorie di previ denza sostitutiva o nelle altre ipotesi indicate, può chiedere «in

qualsiasi momento» la ricongiunzione di detti periodi presso la

gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero in

quella nella quale possa far valere almeno otto anni di contribu

zione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, e se la

ricongiunzione costituisce espressione della tutela del lavoratore

della propria posizione contributiva, come si deve desumere in

base alla medesima normativa, non si vede perché tale tutela

debba essere differita al momento in cui si maturi il diritto a

pensione. Del resto, se è vero che in caso di omissione contributiva il

lavoratore può chiedere la tutela della sua aspettativa alle pre stazioni assicurative ancor prima del verificarsi degli eventi

condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, av

valendosi, a tal fine, della domanda di condanna generica al ri

sarcimento dei danni, volta ad accertare la potenzialità dell'o

missione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di

esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, l'azione

risarcitoria ex art. 2116, 2° comma, c.c. o quella diversa in for

ma specifica ex art. 13 1. 12 agosto 1962 n. 1338 (cfr. Cass. 26

maggio 1995, n. 5825, id., Rep. 1995, voce cit., n. 935, e la pre cedente giurisprudenza là riportata), si deve ritenere la sussi

stenza del diritto del lavoratore all'integrità della sua posizione assicurativa correlata alla durata del rapporto e all'adempimento

dell'obbligazione contributiva non ancora prescritta. Ed essendo l'ente previdenziale, a cui per effetto del princi

pio dell'automatismo deve far carico, come sottolineato dalla

Corte costituzionale, il rischio derivante da eventuali inadem

pimenti del datore di lavoro ai propri obblighi contributivi, e nei

limiti della prescrizione, tenuto a garantire l'integrità della posi zione assicurativa, il trasferimento della posizione assicurativa

richiesta dal lavoratore per la ricongiunzione in un'unica ge stione dei periodi assicurativi esistenti in gestioni diverse deve

comprendere anche la contribuzione ancora non recuperata dal

datore di lavoro tenuto a versarla.

Diversamente, la determinazione della misura della pensione

spettante al lavoratore che abbia ottenuto la ricongiunzione dei

periodi assicurativi a norma dell'art. 2 citata 1. n. 29 del 1979, non potendo essere effettuata dall'ente previdenziale di destina

zione della posizione assicurativa estraneo al precedente rap

porto assicurativo, rimarrebbe condizionata all'esito, da parte dell'ente previdenziale di provenienza della medesima posizio ne contributiva, del recupero della contribuzione non versata, mentre, invece, l'ultimo comma dell'art. 27 r.d.l. 14 aprile 1939

n. 636 dispone che i periodi di attività lavorativa non coperti dalla contribuzione per l'assicurazione d'invalidità, vecchiaia e

superstiti, ma per i quali il requisito della contribuzione debba

intendersi verificato a norma del 2° comma del medesimo arti

colo, siano considerati utili, senza alcuna condizione, anche ai

fini della determinazione della misura delle pensioni. Non ha rilievo, infine, che l'inps sia costretto a versare

l'ammontare della contribuzione da trasferire, essendo esso a

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

tanto tenuto, a norma del 2° comma dell'art. 2 della richiamata

1. n. 29 del 1979, e ben potendo procedere al recupero nei con

fronti della società datrice di lavoro dei relativi importi all'esito

della procedura di amministrazione straordinaria in base alla 1. 3

aprile 1979 n. 95 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26), a cui la predetta società era stata ammessa.

Il ricorso va dunque accolto. Trattandosi di violazione di leg

ge e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto — nel

corso del giudizio non è sorta questione sulla sussistenza del

rapporto di lavoro del lavoratore ricorrente alle dipendenze della

Sima meccanica oleodinamica s.p.a. né sulla determinazione dei

periodi in relazione ai quali si sono verificate le omissioni con

tributive — la causa va decisa nel merito con l'accoglimento della domanda proposta.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 9 mag

gio 2002, n. 6680; Pres. Trezza, Est. Maiorano, P.M. Mar

tone (conci, parz. diff.); Soc. Rai - Radiotelevisione italiana

(Avv. Scognamiglio) c. Inpgi (Avv. Boer), Mutarelli (Avv.

D'Amati, Boneschi). Cassa Trib. Milano 28 novembre 1998.

Professioni intellettuali — Previdenza — Contributi —

Mancato o ritardato pagamento — Nuova disciplina san

zionatoria — Ente previdenziale privatizzato —

Applica bilità (D.l. 30 dicembre 1987 n. 536, fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogior

no, interventi per settori in crisi e norme in materia di orga nizzazione dell'Inps, art. 4; 1. 29 febbraio 1988 n. 48, conver

sione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536; d.l. 28 marzo 1997 n. 79, misure urgenti per il riequi librio della finanza pubblica, art. 4; 1. 28 maggio 1997 n. 140, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 marzo

1997 n. 79, art. 4; 1. 23 dicembre 1996 n. 662, misure di ra

zionalizzazione della finanza pubblica, art. 1 ; 1. 23 dicembre

2000 n. 388, disposizioni per la formazione del bilancio an nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), art.

116). Previdenza e assistenza sociale — Contributi — Mancato o

ritardato pagamento — Nuova disciplina sanzionatoria —

Casi pregressi accertati al 30 settembre 2000 ma non

esauriti — Applicabilità — Criteri (D.l. 30 dicembre 1987 n. 536, art. 4; 1. 29 febbraio 1988 n. 48; 1. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1; 1. 23 dicembre 2000 n. 388, art. 116).

Previdenza e assistenza sociale — Contributi — Mancato o

ritardato pagamento — Sanzioni — Decorrenza (D.l. 30

dicembre 1987 n. 536, art. 4; 1. 29 febbraio 1988 n. 48; 1. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1; 1. 23 dicembre 2000 n. 388, art.

116).

In caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi al

l'ente previdenziale dei liberi professionisti privatizzato ai

sensi del d.leg. n. 509 del 1994 (e n. 103 del 1996), si applica la nuova disciplina sanzionatoria di cui al 10° comma del

l'art. 116 l. 23 dicembre 2000 n. 388. (1)

(1-3) La nuova disciplina sanzionatoria della 1. 388/00 e «prime»

problematiche.

I. - Non constano precedenti sulla prima massima. L'applicabilità al

l'ente previdenziale categoriale privatizzato della nuova disciplina san

zionatoria di cui all'art. 116 1. 388/00 affermata dalla riportata sentenza

(e di cui alla prima massima), desta perplessità, atteso che in base al

l'art. 4, comma 6 bis, d.l. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in 1. 28 mag

gio 1997 n. 140, nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'art. 2, 2° comma, d.leg. 509/94, possono essere adottate

dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo, delibera

li. Foro Italiano — 2002.

In caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi al

l'ente previdenziale, la nuova disciplina sanzionatoria dettata

dall'art. 1161. 23 dicembre 2000 n. 388 si applica sia ai fatti avvenuti e contestati sotto il vigore della nuova legge, che ai

casi pregressi, accertati al 30 settembre 2000, ma non esau

riti; nell 'ipotesi di caso non esaurito, perché il giudizio è an

cora in corso e la sanzione civile non è stata ancora pagata, la disposizione dell'art. 1161. 388/00 va interpretata nel sen

so che il debitore non può essere costretto a pagare le prece denti sanzioni, per poi maturare il diritto di credito da far va

lere in sede di conguaglio, ma può portare a conguaglio il

credito contributivo maturato con il precedente versamen

to. (2) In caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previ

denziali, le obbligazioni accessorie delle sanzioni civili de

corrono da quando si verifica l'inadempimento. (3)

zioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale, ai sensi del l'art. 3, 2° comma, citato d.leg. E sulla base di tale normativa, per i

consulenti del lavoro è stato emanato il decreto del ministero del lavoro 9 ottobre 1997, concernente il condono per inadempienze contributive

all'ente previdenziale; la cassa forense, con decorrenza 1° gennaio 2001, ha adottato un nuovo sistema sanzionatorio («regolamento per la

disciplina delle sanzioni» approvato dal comitato dei delegati della cas sa nella seduta del 19 maggio 2000, e poi approvato dai ministeri vigi lanti: sul tema, M.A. Alberti, Le nuove sanzioni, in Prev. forense, 2001, fase. 1,61); la cassa di previdenza dei dottori commercialisti, con il d.m. 18 novembre 1999, ha un nuovo sistema sanzionatorio (cfr. nota

esplicativa cassa previdenza commercialisti, in Guida normativa, 24

gennaio 2000, fase. 12). Sull'autonomia normativa delle casse di previdenza dei liberi profes

sionisti, M. Luciani, L'autonomia normativa degli enti privati, in Prev.

forense, 1998, fase. 4, 37; Id., I problemi dell'autonomia, id., 2000, fase. 4, 26.

Il problema dell'applicabilità della disciplina sanzionatoria della 1.

388/00 alla fattispecie esaminata dalla corte è, però, particolare, se si

considera che la potestà impositiva dell'ente privatizzato (nella specie, l'Inpgi) colpisce non tanto gli interessati, cioè gli iscritti, ma anche ter

zi, quali i datori di lavoro (nella specie, dei giornalisti). Del resto oc

corre evidenziare, per quanto riguarda gli iscritti ad istituti gestori di

forme assicurative in regime sostitutivo dell'assicurazione generale ob

bligatoria, che è prevista l'imposizione dell'obbligo del pagamento dei

contributi al datore di lavoro (che curerà il versamento anche della

quota a carico del lavoratore); per quest'ultima categoria è previsto

espressamente (art. 2, 2° comma, lett. b, d.leg. 509/94) che le delibera

zioni in materia di contributi e prestazioni per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria sono adottate sulla

base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazio

nale. In ordine alla persistenza, in capo agli enti privatizzati, del potere

impositivo, di controllo e sanzionatorio — oltre che del ricorso al ruolo

esattoriale — la soluzione non può che essere positiva, nonostante la

natura della fondazione o dell'associazione. Ciò in quanto vi è una ri

serva di legge che attribuisce agli enti privatizzati gli stessi poteri (e

doveri) in tema di iscrizione, contribuzione e prestazioni. Il potere im

positivo in materia di contribuzione è stato, quindi, conservato agli enti

privatizzati, anche senza un esplicito riconoscimento del legislatore, in

quanto altrimenti non avrebbe senso la previsione dell'obbligatoria iscrizione e contribuzione. Del resto, poiché la funzione dei contributi

previdenziali rimane quella di fornire agli enti previdenziali, anche se

privatizzati, i principali mezzi necessari alla realizzazione dei compiti loro affidati dalla legge per il soddisfacimento di interessi pubblici, è

evidente la necessità del mantenimento, per la realizzazione del fine

pubblicistico, dei sistemi previsti dai singoli ordinamenti per la riscos

sione dei contributi. Ed in senso conforme, Corte cost. 18 luglio 1997, n. 248, Foro it., 1997, I, 2755, che ha confermato la legittimità della

normativa (d.leg. 509/94) di privatizzazione degli enti previdenziali dei

liberi professionisti nella parte in cui tiene ferma l'obbligatorietà dell'i

scrizione e della contribuzione a carico delle categorie di lavoratori e

professionisti per le quali gli enti erano stati istituiti.

Le infrazioni cui può incorrere il professionista, sanzionate dalle

normative delle varie casse di previdenza categoriali (sia pure con «pe nalità» di importo diverso), possono così raggrupparsi:

a) omessa domanda di iscrizione alla cassa. In caso di omessa o tar

diva domanda di iscrizione alla cassa il professionista è, di norma, te

nuto a pagare alla cassa categoriale una penalità di natura pecuniaria,

rapportata all'importo dei contributi dovuto ed al ritardo dell'iscrizio

ne; b) omissione contributiva. L'omissione (o il ritardo) dei pagamenti

dei contributi alla cassa di previdenza categoriale, è sanzionata con

sanzioni di natura pecuniaria (oltre, di norma, gli interessi nella stessa

misura prevista per le imposte dirette);

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