sezione lavoro; sentenza 10 maggio 2002, n. 6772; Pres. Sciarelli, Est. Simoneschi, P.M. Frazzini(concl. diff.); Marzioni (Avv. Lucchetti) c. Inps (Avv. Marchini, Fonzo). Cassa Trib. Ancona 14aprile 1999 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 9 (SETTEMBRE 2002), pp. 2353/2354-2357/2358Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197785 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
nella misura di cui all'obbligo come dinanzi assunto fuoriesce
completamente dalla fattispecie legale: al riguardo l'innesto di
una problematica di tal genere nell'economia della norma ver
rebbe a compromettere la funzione della disposizione, facendo
dipendere il diritto alla fiscalizzazione dalla liquidità dell'im prenditpre, e dalla tempestiva corresponsione delle retribuzioni
ai propri dipendenti, e contrasterebbe anche con uno_dei principi fondamentali vigenti in materia previdenziale consistente nel
l'autonomia dell'obbligazione contributiva rispetteLaJl'obbliga zione retributiva, e conseguente insensibilità del rapporto con
tributivo rispetto alle vicende del rapporto retributivo (cfr.
Cass., sez. un., 2485/88, id., Rep. 1989, voce cit., n. 950;
170/85, id., Rep. 1985, voce cit., n. 277). III.e. - In conclusione, merita conferma la sentenza della
Corte d'appello di Bologna che, in motivazione, si è riportata
espressamente all'orientamento giurisprudenziale di cui a Cass.
6101/92 aggiungendo, altresì, sotto il profilo fattuale [a conva
lida (comunque superflua per le suesposte ragioni di diritto) della decisione assunta] che «la curatela del fallimento ha prov veduto all'integrale pagamento delle retribuzioni spettanti ai di
pendenti e ciò consente di rilevare l'osservanza del principio della c.d. corrispondenza tra retribuzione denunciata e retribu
zione di fatto e la realizzazione dell'intento perseguito dal legis latore».
IV. - Con riferimento, pertanto, al denunziato «vizio di moti
vazione» la sentenza impugnata appare congruamente e corret
tamente motivata ed immune da vizi logico-giuridici sulla base,
appunto, di quanto statuito in applicazione della normativa ap
plicabile in materia. In ogni caso — a riprova dell'inammissibilità (comunque)
delle doglianze proposte ex art. 360, n. 5, c.p.c. — vale sintetim
rilevare che: a) il difetto di motivazione, nel senso d'insuffi
cienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del
ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza
stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il
giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convinci
mento, ma non già, invece, — come per le censure mosse nella
specie dal ricorrente — quando vi sia difformità rispetto alle
attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati (Cass. 2114/95, id., Rep. 1995, voce Sentenza civile, n. 57); b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del
giudice non consentano di ripercorrere 1 ' iter logico da questi
seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ov
vero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia
mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass.
3928/00, id., Rep. 2000, voce Cassazione civile, n. 120) — irre
golarità queste che non connotano di certo la sentenza impu
gnata —; c) per poter considerare la motivazione adottata dal
giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che
nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o con
dividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è suffi
ciente che il giudice indichi — come sicuramente ha fatto la
Corte d'appello di Bologna — le ragioni del proprio convinci
mento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente riget tate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse
(Cass. 13342/99, ibid., n. 128). V. - In definitiva il ricorso deve essere respinto.
li Foro Italiano — 2002.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 10 mag
gio 2002, n. 6772; Pres. Sciarelli, Est. Simoneschi, P.M.
Frazzini (conci, diff.); Marzioni (Avv. Lucchetti) c. Inps
(Avv. Marchini, Fonzo). Cassa Trib. Ancona 14 aprile 1999
e decide nei merito.
Previdenza e assistenza sociale — Ricongiunzione di posi
zioni assicurative — Trasferimento dei contributi dovuti
ma non versati — Limiti (Cod. civ., art. 2116; 1. 30 aprile 1969 n. 153, revisione degli ordinamenti pensionistici e nor
me in materia di sicurezza sociale, art. 39, 40; 1. 7 febbraio
1979 n. 29, ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavo
ratori a fini previdenziali, art. 2, 6). ^ ^ ,
11 trasferimento della posizione assicurativa richiesto dal lavo
ratore per la ricongiunzione in un 'unica gestione dei periodi assicurativi esistenti in gestioni diverse, deve comprendere anche la contribuzione non ancora recuperata dal datore di
lavoro tenuto a versarla, sempreché non sìa prescritta. (1)
Svolgimento del processo. — Il Tribunale di Ancona, in ri
forma della decisione di primo grado, respingeva la domanda
proposta da Marzioni Elio nei confronti dell'Inps per il ricono
scimento e il trasferimento, in sede di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativi ai periodi del rapporto di lavoro trascorso
inizialmente alle dipendenze della Sima meccanica di Iesi e poi della sovrintendenza archeologica di Ancona, nella gestione del
ministero del tesoro dei contributi relativi ai periodi di omessa
contribuzione, pari a trecentocinquantadue settimane, non ver
sati dal primo datore di lavoro. Riteneva in particolare il tribu
(1) Con la riportata sentenza la Cassazione, affermando che la posi zione assicurativa, al cui trasferimento ha diritto il lavoratore che ri
chieda la ricongiunzione, comprende anche i contributi per i quali sia stato omesso il versamento, sempreché non siano prescritti, si è «alli
neata» a Corte cost. 5 dicembre 1997, n. 374, Foro it., Rep. 1998, voce
Previdenza sociale, n. 672, ed ha così «superato» il limite alla tutela del
lavoratore con riferimento al principio di automatismo nei confronti dell'ente destinatario del trasferimento dei contributi in ipotesi di ri
congiunzione delle posizioni assicurative ai sensi della 1. n. 29 del
1979; tale limite era stato affermato da Cass. 7 marzo 1998, n. 2577,
id., Rep. 1999, voce cit., n. 295, e Giust. civ., 1999,1, 1181, con nota di
G. Cimmino, L 'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi e le omissioni contributive: limiti della tutela di chi ricongiunge la
posizione assicurativa presso altro ente previdenziale, nel senso che la
posizione assicurativa, al cui trasferimento ha diritto il lavoratore che
richieda la ricongiunzione, non comprende anche i contributi per i quali sia stato omesso il versamento, anche se non prescritti.
Sui principi di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui al
l'art. 2116, 1° comma, c.c., cfr. Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460, Foro
it., 2001,1, 1165, con nota di richiami. Per l'inapplicabilità del principio di automaticità all'assicurazione
dei lavoratori autonomi, poiché il pagamento dei contributi dipende esclusivamente dalla volontà degli assicurati, Cass. 16 maggio 1990, n.
4221, id., Rep. 1991, voce cit., n. 439 (relativa ai commercianti); 16 lu
glio 1980, n. 4626, id., Rep. 1981, voce cit., n. 286 (relativa ai coltiva
tori diretti). In ordine alla possibilità della costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 1. 1338/62 (e quindi del riscatto dei contributi pre
scritti) per il collaboratore del lavoratore autonomo, Corte cost. 19 gen naio 1995, n. 18, id., 1997, I, 351 (per la prassi amministrativa, circola
ri Inps n. 31 e n. 32 del 1° febbraio 2002, Dir. e pratica lav., 2002, 1069. Sul tema, Sica, L 'Inps riconosce il riscatto agli autonomi, ibid.,
1067). Sugli effetti del mancato pagamento della riserva matematica di cui
all'art. 21 1. n. 29 del 1979, cfr. Cass. 22 novembre 1999, n. 12935, Fo
ro it., 2000,1, 793. In ordine alle preclusioni e decadenze in tema di ricongiunzione, si è
affermato che i ricorsi avverso i provvedimenti sulla ricongiunzione di
periodi assicurativi non sono soggetti ad alcun termine decadenziale e
possono essere proposti, in carenza di diversa disciplina, entro il termi
ne di prescrizione ordinaria decennale previsto dall'art. 2946 c.c.: Corte
conti, sez. giur. reg. Toscana, 14 aprile 2000, n. 638, id., Rep. 2000, voce Pensione, n. 107; 21 giugno 1996, n. 348, id., Rep. 1997, voce
cit., n. 866; sez. giur. reg. Lombardia 19 maggio 1995, n. 464, id., Rep. 1996, voce cit., n. 142.
In tema di ricongiunzione, la giurisdizione compete al giudice depu tato a conoscere del diritto e della misura della pensione (unica) conse
guente alla ricongiunzione: Cass. 10 maggio 2001, n. 193/SU, id.,
Mass., 520; Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 1998, n. 89, id.. Rep. 1998, voce Impiegato dello Stato, n. 1293; Cass. 6 maggio 1993, n.
5243, id., Rep. 1993, voce Pensione, n. 28.
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2355 PARTE PRIMA
naie che non trovavano nella specie applicazione, come ritenuto
dall'appellante istituto, né l'art. 39 1. 153/69, trattandosi di di
sposizione applicabile alle sole aziende per le quali sia stato di
chiarato il fallimento, trovandosi al contrario la Sima in ammi
nistrazione controllata, ed inoltre trattandosi di disposizione a
carattere eccezionale non suscettibile di applicazione analogica; né l'art. 40 della stessa legge, che sancisce il principio di auto
maticità delle prestazioni, ove l'omissione contributiva sia rile
vata in sede di ricongiunzione di posizioni assicurative. Avverso
questa sentenza ricorre per cassazione Marzioni Elio censuran
dola per violazione di legge. L'istituto intimato si è costituito
per procura. Motivi della decisione. — Con un unico, articolato mezzo di
annullamento il ricorrente denuncia violazione e falsa applica zione degli art. 2116 c.c., 40 1. 30 aprile 1969 n. 153, 2 1. 7 feb braio 1979 n. 29. Richiamando le deduzioni svolte dalla Corte
costituzionale con la pronuncia n. 374 del 1997 (Foro it., Rep. 1998, voce Previdenza sociale, nn. 670-672), il lavoratore ad
debita al tribunale di non aver applicato il principio, stabilito dal denunciato art. 40, dell'automatismo delle prestazioni anche in
sede di ricongiunzione delle posizioni assicurative, principio che, espressione di quello generale dettato dall'art. 2116 c.c.,
può essere derogato, secondo la previsione di quest'ultima nor
ma, solo da leggi speciali, che qui non risultano. Operando detta
regola dell'automatismo nell'ambito del rapporto previdenziale assicurativo intercorrente fra il lavoratore (e il datore di lavoro) e l'ente previdenziale, alla cui gestione quegli è iscritto, il rap
porto che si instaura fra i diversi enti previdenziali a seguito della ricongiunzione delle posizioni contributive del lavoratore, è indipendente dalla garanzia per l'assicurato delle prestazioni a
lui spettanti e non può quindi essere condizionato dall'inadem
pimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro.
La posizione assicurativa, al cui trasferimento ha diritto il lavo
ratore che richieda la ricongiunzione, comprende anche i contri
buti per i quali sia stato omesso il versamento, sempreché non
siano prescritti, e al lavoratore non può essere addossato l'onere
della ricongiunzione dei contributi omessi, il quale inerisce al
rapporto fra l'ente previdenziale di provenienza della posizione assicurativa da ricongiungere e quello di destinazione, poiché altrimenti si verrebbe a far gravare sul lavoratore l'inadempi mento contributivo del datore di lavoro, in contrasto con il prin
cipio che caratterizza la posizione assicurativa già spettantegli, e
trasferita con la ricongiunzione. Il ricorso è fondato. La Corte costituzionale, con sentenza 5
dicembre 1997, n. 374, ha ritenuto l'operatività del principio di automaticità delle prestazioni dettato dall'art. 2116 c.c., espres samente ribadito, con riguardo all'assicurazione generale obbli
gatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dall'art. 27, 2°
comma, r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, come modificato dall'art.
40 1. 30 aprile 1969 n. 153 e dall'art. 23 ter d.l. 30 giugno 1972
n. 267, convertito, con modificazioni, nella 1. 11 agosto 1972 n.
485, anche nel caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi, esistenti in gestioni diverse, presso l'ente che gestisce la posi zione assicurativa obbligatoria del lavoratore alla data in cui
questi ne abbia fatto domanda. Ha rilevato il giudice delle leggi che detto principio, il quale, secondo la previsione dell'art. 2116
c.c., può essere derogato solo da disposizioni delle leggi speciali in tal senso, «costituisce una fondamentale garanzia per il lavo
ratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di
eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli ob
blighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario
delle finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicu
razione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». Questa garanzia, ha inoltre evidenziato la stessa corte, è stata
ulteriormente rafforzata dal legislatore attraverso la sua esten
sione, disposta con l'art. 3 d.leg. 27 gennaio 1992 n. 80 — qui
però non applicabile ratione temporis — in attuazione della di
rettiva comunitaria 80/987, al caso di obblighi contributivi non
adempiuti e prescritti, gravanti su un datore di lavoro sottoposto a procedure fallimentari o di amministrazione straordinaria e
non vi è, sottolinea ancora la Consulta, alcun rapporto di dipen denza tra essa e il regolamento dei rapporti patrimoniali fra i di
versi enti previdenziali.
L'operatività così delineata del suddetto principio di automa
tismo è da condividersi non solo per l'autorevolezza della fonte, ma perché non appare giustificata la sua restrizione — ritenuta
da questa corte con la sentenza 7 marzo 1998, n. 2577 (id., Rep.
Il Foro Italiano — 2002.
1999, voce cit., n. 295) a cui si è riportata la decisione impu
gnata — soltanto al medesimo regime di gestione nel quale i
contributi omessi avrebbero dovuto essere versati e al momento
d'insorgenza del diritto alle prestazioni a carico della medesima
gestione, nella ricorrenza di tutti gli altri requisiti a cui è subor
dinato il diritto. Non va tralasciato che l'applicazione del principio nei termini
di cui innanzi trova consenso in autorevole dottrina, la quale ha
evidenziato, con persuasive argomentazioni, come l'automati
cità (o automatismo) delle prestazioni, comportando l'effetto di
rendere indipendente il rapporto contributivo intercorrente tra
ente previdenziale e datore di lavoro dall'altro «prestazionale» tra l'ente e l'assicurato, sia destinata ad operare non soltanto
alla maturazione del diritto a pensione, ma già nel corso del
rapporto previdenziale, investendo la posizione assicurativa e
dovendosi configurare un diritto del lavoratore all'integrità della posizione assicurativa, esercitabile anche quando l'assicu
rato, avvalendosi della facoltà concessagli dalla 1. n. 29 del
1979, intende trasferire la sua posizione assicurativa presso altra
gestione. Invero, l'art. 2 della normativa citata, relativa alla ricongiun
zione dei periodi assicurativi, dispone che il lavoratore il quale
possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavo
ratori dipendenti ovvero nelle altre forme obbligatorie di previ denza sostitutiva o nelle altre ipotesi indicate, può chiedere «in
qualsiasi momento» la ricongiunzione di detti periodi presso la
gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero in
quella nella quale possa far valere almeno otto anni di contribu
zione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, e se la
ricongiunzione costituisce espressione della tutela del lavoratore
della propria posizione contributiva, come si deve desumere in
base alla medesima normativa, non si vede perché tale tutela
debba essere differita al momento in cui si maturi il diritto a
pensione. Del resto, se è vero che in caso di omissione contributiva il
lavoratore può chiedere la tutela della sua aspettativa alle pre stazioni assicurative ancor prima del verificarsi degli eventi
condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, av
valendosi, a tal fine, della domanda di condanna generica al ri
sarcimento dei danni, volta ad accertare la potenzialità dell'o
missione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di
esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, l'azione
risarcitoria ex art. 2116, 2° comma, c.c. o quella diversa in for
ma specifica ex art. 13 1. 12 agosto 1962 n. 1338 (cfr. Cass. 26
maggio 1995, n. 5825, id., Rep. 1995, voce cit., n. 935, e la pre cedente giurisprudenza là riportata), si deve ritenere la sussi
stenza del diritto del lavoratore all'integrità della sua posizione assicurativa correlata alla durata del rapporto e all'adempimento
dell'obbligazione contributiva non ancora prescritta. Ed essendo l'ente previdenziale, a cui per effetto del princi
pio dell'automatismo deve far carico, come sottolineato dalla
Corte costituzionale, il rischio derivante da eventuali inadem
pimenti del datore di lavoro ai propri obblighi contributivi, e nei
limiti della prescrizione, tenuto a garantire l'integrità della posi zione assicurativa, il trasferimento della posizione assicurativa
richiesta dal lavoratore per la ricongiunzione in un'unica ge stione dei periodi assicurativi esistenti in gestioni diverse deve
comprendere anche la contribuzione ancora non recuperata dal
datore di lavoro tenuto a versarla.
Diversamente, la determinazione della misura della pensione
spettante al lavoratore che abbia ottenuto la ricongiunzione dei
periodi assicurativi a norma dell'art. 2 citata 1. n. 29 del 1979, non potendo essere effettuata dall'ente previdenziale di destina
zione della posizione assicurativa estraneo al precedente rap
porto assicurativo, rimarrebbe condizionata all'esito, da parte dell'ente previdenziale di provenienza della medesima posizio ne contributiva, del recupero della contribuzione non versata, mentre, invece, l'ultimo comma dell'art. 27 r.d.l. 14 aprile 1939
n. 636 dispone che i periodi di attività lavorativa non coperti dalla contribuzione per l'assicurazione d'invalidità, vecchiaia e
superstiti, ma per i quali il requisito della contribuzione debba
intendersi verificato a norma del 2° comma del medesimo arti
colo, siano considerati utili, senza alcuna condizione, anche ai
fini della determinazione della misura delle pensioni. Non ha rilievo, infine, che l'inps sia costretto a versare
l'ammontare della contribuzione da trasferire, essendo esso a
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
tanto tenuto, a norma del 2° comma dell'art. 2 della richiamata
1. n. 29 del 1979, e ben potendo procedere al recupero nei con
fronti della società datrice di lavoro dei relativi importi all'esito
della procedura di amministrazione straordinaria in base alla 1. 3
aprile 1979 n. 95 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26), a cui la predetta società era stata ammessa.
Il ricorso va dunque accolto. Trattandosi di violazione di leg
ge e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto — nel
corso del giudizio non è sorta questione sulla sussistenza del
rapporto di lavoro del lavoratore ricorrente alle dipendenze della
Sima meccanica oleodinamica s.p.a. né sulla determinazione dei
periodi in relazione ai quali si sono verificate le omissioni con
tributive — la causa va decisa nel merito con l'accoglimento della domanda proposta.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 9 mag
gio 2002, n. 6680; Pres. Trezza, Est. Maiorano, P.M. Mar
tone (conci, parz. diff.); Soc. Rai - Radiotelevisione italiana
(Avv. Scognamiglio) c. Inpgi (Avv. Boer), Mutarelli (Avv.
D'Amati, Boneschi). Cassa Trib. Milano 28 novembre 1998.
Professioni intellettuali — Previdenza — Contributi —
Mancato o ritardato pagamento — Nuova disciplina san
zionatoria — Ente previdenziale privatizzato —
Applica bilità (D.l. 30 dicembre 1987 n. 536, fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogior
no, interventi per settori in crisi e norme in materia di orga nizzazione dell'Inps, art. 4; 1. 29 febbraio 1988 n. 48, conver
sione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536; d.l. 28 marzo 1997 n. 79, misure urgenti per il riequi librio della finanza pubblica, art. 4; 1. 28 maggio 1997 n. 140, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 marzo
1997 n. 79, art. 4; 1. 23 dicembre 1996 n. 662, misure di ra
zionalizzazione della finanza pubblica, art. 1 ; 1. 23 dicembre
2000 n. 388, disposizioni per la formazione del bilancio an nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), art.
116). Previdenza e assistenza sociale — Contributi — Mancato o
ritardato pagamento — Nuova disciplina sanzionatoria —
Casi pregressi accertati al 30 settembre 2000 ma non
esauriti — Applicabilità — Criteri (D.l. 30 dicembre 1987 n. 536, art. 4; 1. 29 febbraio 1988 n. 48; 1. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1; 1. 23 dicembre 2000 n. 388, art. 116).
Previdenza e assistenza sociale — Contributi — Mancato o
ritardato pagamento — Sanzioni — Decorrenza (D.l. 30
dicembre 1987 n. 536, art. 4; 1. 29 febbraio 1988 n. 48; 1. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1; 1. 23 dicembre 2000 n. 388, art.
116).
In caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi al
l'ente previdenziale dei liberi professionisti privatizzato ai
sensi del d.leg. n. 509 del 1994 (e n. 103 del 1996), si applica la nuova disciplina sanzionatoria di cui al 10° comma del
l'art. 116 l. 23 dicembre 2000 n. 388. (1)
(1-3) La nuova disciplina sanzionatoria della 1. 388/00 e «prime»
problematiche.
I. - Non constano precedenti sulla prima massima. L'applicabilità al
l'ente previdenziale categoriale privatizzato della nuova disciplina san
zionatoria di cui all'art. 116 1. 388/00 affermata dalla riportata sentenza
(e di cui alla prima massima), desta perplessità, atteso che in base al
l'art. 4, comma 6 bis, d.l. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in 1. 28 mag
gio 1997 n. 140, nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'art. 2, 2° comma, d.leg. 509/94, possono essere adottate
dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo, delibera
li. Foro Italiano — 2002.
In caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi al
l'ente previdenziale, la nuova disciplina sanzionatoria dettata
dall'art. 1161. 23 dicembre 2000 n. 388 si applica sia ai fatti avvenuti e contestati sotto il vigore della nuova legge, che ai
casi pregressi, accertati al 30 settembre 2000, ma non esau
riti; nell 'ipotesi di caso non esaurito, perché il giudizio è an
cora in corso e la sanzione civile non è stata ancora pagata, la disposizione dell'art. 1161. 388/00 va interpretata nel sen
so che il debitore non può essere costretto a pagare le prece denti sanzioni, per poi maturare il diritto di credito da far va
lere in sede di conguaglio, ma può portare a conguaglio il
credito contributivo maturato con il precedente versamen
to. (2) In caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previ
denziali, le obbligazioni accessorie delle sanzioni civili de
corrono da quando si verifica l'inadempimento. (3)
zioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale, ai sensi del l'art. 3, 2° comma, citato d.leg. E sulla base di tale normativa, per i
consulenti del lavoro è stato emanato il decreto del ministero del lavoro 9 ottobre 1997, concernente il condono per inadempienze contributive
all'ente previdenziale; la cassa forense, con decorrenza 1° gennaio 2001, ha adottato un nuovo sistema sanzionatorio («regolamento per la
disciplina delle sanzioni» approvato dal comitato dei delegati della cas sa nella seduta del 19 maggio 2000, e poi approvato dai ministeri vigi lanti: sul tema, M.A. Alberti, Le nuove sanzioni, in Prev. forense, 2001, fase. 1,61); la cassa di previdenza dei dottori commercialisti, con il d.m. 18 novembre 1999, ha un nuovo sistema sanzionatorio (cfr. nota
esplicativa cassa previdenza commercialisti, in Guida normativa, 24
gennaio 2000, fase. 12). Sull'autonomia normativa delle casse di previdenza dei liberi profes
sionisti, M. Luciani, L'autonomia normativa degli enti privati, in Prev.
forense, 1998, fase. 4, 37; Id., I problemi dell'autonomia, id., 2000, fase. 4, 26.
Il problema dell'applicabilità della disciplina sanzionatoria della 1.
388/00 alla fattispecie esaminata dalla corte è, però, particolare, se si
considera che la potestà impositiva dell'ente privatizzato (nella specie, l'Inpgi) colpisce non tanto gli interessati, cioè gli iscritti, ma anche ter
zi, quali i datori di lavoro (nella specie, dei giornalisti). Del resto oc
corre evidenziare, per quanto riguarda gli iscritti ad istituti gestori di
forme assicurative in regime sostitutivo dell'assicurazione generale ob
bligatoria, che è prevista l'imposizione dell'obbligo del pagamento dei
contributi al datore di lavoro (che curerà il versamento anche della
quota a carico del lavoratore); per quest'ultima categoria è previsto
espressamente (art. 2, 2° comma, lett. b, d.leg. 509/94) che le delibera
zioni in materia di contributi e prestazioni per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria sono adottate sulla
base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazio
nale. In ordine alla persistenza, in capo agli enti privatizzati, del potere
impositivo, di controllo e sanzionatorio — oltre che del ricorso al ruolo
esattoriale — la soluzione non può che essere positiva, nonostante la
natura della fondazione o dell'associazione. Ciò in quanto vi è una ri
serva di legge che attribuisce agli enti privatizzati gli stessi poteri (e
doveri) in tema di iscrizione, contribuzione e prestazioni. Il potere im
positivo in materia di contribuzione è stato, quindi, conservato agli enti
privatizzati, anche senza un esplicito riconoscimento del legislatore, in
quanto altrimenti non avrebbe senso la previsione dell'obbligatoria iscrizione e contribuzione. Del resto, poiché la funzione dei contributi
previdenziali rimane quella di fornire agli enti previdenziali, anche se
privatizzati, i principali mezzi necessari alla realizzazione dei compiti loro affidati dalla legge per il soddisfacimento di interessi pubblici, è
evidente la necessità del mantenimento, per la realizzazione del fine
pubblicistico, dei sistemi previsti dai singoli ordinamenti per la riscos
sione dei contributi. Ed in senso conforme, Corte cost. 18 luglio 1997, n. 248, Foro it., 1997, I, 2755, che ha confermato la legittimità della
normativa (d.leg. 509/94) di privatizzazione degli enti previdenziali dei
liberi professionisti nella parte in cui tiene ferma l'obbligatorietà dell'i
scrizione e della contribuzione a carico delle categorie di lavoratori e
professionisti per le quali gli enti erano stati istituiti.
Le infrazioni cui può incorrere il professionista, sanzionate dalle
normative delle varie casse di previdenza categoriali (sia pure con «pe nalità» di importo diverso), possono così raggrupparsi:
a) omessa domanda di iscrizione alla cassa. In caso di omessa o tar
diva domanda di iscrizione alla cassa il professionista è, di norma, te
nuto a pagare alla cassa categoriale una penalità di natura pecuniaria,
rapportata all'importo dei contributi dovuto ed al ritardo dell'iscrizio
ne; b) omissione contributiva. L'omissione (o il ritardo) dei pagamenti
dei contributi alla cassa di previdenza categoriale, è sanzionata con
sanzioni di natura pecuniaria (oltre, di norma, gli interessi nella stessa
misura prevista per le imposte dirette);
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