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sezione lavoro; sentenza 11 settembre 1997, n. 8932; Pres. Volpe, Est. Vidiri, P.M. Dettori (concl....

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sezione lavoro; sentenza 11 settembre 1997, n. 8932; Pres. Volpe, Est. Vidiri, P.M. Dettori (concl. conf.); Inps (Avv. Correra, Lironcurti) c. Careddu. Conferma Trib. Sassari 24 febbraio 1995 Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1998), pp. 2231/2232-2233/2234 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193139 . Accessed: 28/06/2014 10:05 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 10:05:39 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 11 settembre 1997, n. 8932; Pres. Volpe, Est. Vidiri, P.M. Dettori(concl. conf.); Inps (Avv. Correra, Lironcurti) c. Careddu. Conferma Trib. Sassari 24 febbraio1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1998), pp. 2231/2232-2233/2234Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193139 .

Accessed: 28/06/2014 10:05

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2231 PARTE PRIMA 2232

L'ordinanza in esame, abbia o meno pronunciato — implici tamente o esplicitamente — sulla giurisdizione del giudice adi

to, resta sempre un provvedimento non decisorio, con la conse

guenza che l'appello avverso la stessa non è mai proponibile, così come, avverso questa ordinanza, non è proponibile il ricor

so per cassazione, ancorché tale ricorso sia proposto per conte

stare la giurisdizione del giudice che l'ha emesso (Cass., sez.

un., 22 dicembre 1987, n. 9567, id., Rep. 1987, voce Lavoro

e previdenza (controversie), n. 205).

L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento

del primo e del terzo motivo di ricorso e la cassazione senza

rinvio della decisione impugnata, trattandosi di ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 382, 3° comma, c.p.c., il processo non poteva essere proseguito.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 11 settem

bre 1997, n. 8932; Pres. Volpe, Est. Vronu, P.M. Dettori

(conci, conf.); Inps (Aw. Correrà, Lironcurti) c. Cared

du. Conferma Trib. Sassari 24 febbraio 1995.

Previdenza e assistenza sociale — Contribuzione — Impresa ar

tigiana — Autoservizio di linea extraurbano — Irrilevanza

(L. 25 luglio 1956 n. 860, norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, art. 2; 1. 22 settembre 1960 n. 1054,

estensione delle norme contenute nel r.d. 8 gennaio 1931 n.

148 al personale degli autoservizi extraurbani, art. 2; 1. 8 ago sto 1985 n. 443, legge quadro per l'artigianato, art. 4; 1. 9

marzo 1989 n. 88, ristrutturazione dell'Istituto nazionale del

la previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicura

zione contro gli infortuni sul lavoro, art. 49).

Una impresa qualificabile come artigiana perché in possesso dei

requisiti prescritti dalla l. n. 443 del 1985, va classificata co

me tale ai fini della contribuzione previdenziale ed assisten

ziale, sia prima che dopo l'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 49 I. n. 88 del 1989; né rileva in senso contrario

l'ipotesi che possa risultare applicabile la contrattazione col

lettiva relativa al settore industriale, sulla base dell'esercizio

di un autoservizio di linea extraurbano. (1)

Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato in data

1° aprile 1994, l'Inps proponeva appello avverso la sentenza

del 25 gennaio 1993-19 febbraio 1994 con la quale il Pretore

del lavoro di Sassari aveva dichiarato che Magdalo Careddu — titolare di una impresa esercente l'attività di noleggio da ri

ti) V., in senso conforme, Pret. Perugia 16 novembre 1995, Foro

it., Rep. 1996, voce Previdenza sociale, n. 265; contra, Trib. Vicenza 25 gennaio 1995, id., Rep. 1995, voce cit., n. 196.

Sulla natura costitutiva dell'accertamento operato dalla commissione

provinciale dell'artigianato dopo l'entrata in vigore della 1. 443/85, Cass. 5 aprile 1996, n. 3184, id., Rep. 1996, voce Artigiano, n. 5; 16 maggio 1995, n. 5354, id., 1995, I, 2101. Contra, per il valore meramente indi ziario dell'iscrizione all'apposito albo, Cass. 8 settembre 1995, n. 9491, id., Rep. 1996, voce Previdenza sociale, n. 263; Trib. Vicenza 25 gen naio 1995, id., Rep. 1995, voce cit., n. 197.

Con riferimento alla normativa di cui alla 1. 25 luglio 1956 n. 860, per il carattere meramente indiziario e non vincolante dell'iscrizione nell'albo apposito ai fini della qualificabilità di una impresa come arti

giana, Cass. 21 aprile 1995, n. 4512, ibid., voce Artigiano, n. 6; 1° ottobre 1994, n. 7991, ibid., n. 9. Sul tema, A. De Giudici, Sui criteri di individuazione dell'azienda artigiana, in Riv. it. dir. lav., 1995, II, 261.

Per l'inquadramento della società cooperativa a responsabilità limita ta (ed illimitata) tra le imprese artigiane, Cass. 12 giugno 1996, n. 5397,

li Foro Italiano — 1998.

messa, con autobus e trasporti merci, per conto terzi, con auto

carro e servizi di autolinea Tempio-Calangianus-Luras Sant'Antonio di Gallura — aveva diritto ad essere inquadrato, ai fini contributivi ed assistenziali, nel settore artigianato, di

chiarando l'illegittimità del contrario inquadramento operato dal

l'Inps, con condanna dell'istituto alle spese del giudizio. A sostegno della sua domanda l'Inps deduceva che non era

stato provato in alcun modo dal Careddu il suo apporto diretto

quale titolare dell'impresa nello svolgimento dell'attività di tra

sporto, indispensabile per la configurabilità di una impresa arti

giana, ed evidenziava altresì che il primo giudice aveva errato

nel ritenere l'efficacia costitutiva dell'iscrizione nell'albo delle

imprese artigiane in quanto tale affermazione si presentava con

traddittoria con i poteri di inquadramento attribuiti all'Inps dal

l'art. 49 1. n. 88 del 1989.

Dopo la costituzione del contraddittorio, il Tribunale di Sas

sari con sentenza del 21 dicembre 1994-24 febbraio 1995 rigetta va l'appello e condannava l'Inps al pagamento delle spese del

giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il tribunale osservava in pri

mo luogo che nel corso del giudizio l'Inps non aveva mai conte

stato specificamente l'apporto personale del titolare della ditta

pur in presenza della produzione da parte del Careddu del libro

matricola (dal quale risultava il requisito dimensionale dell'im

presa) e di un ricorso amministrativo (avverso la variazione del

l'inquadramento da parte dell'Inps), nel quale era stato affer

mato che egli con l'ausilio di soli tre dipendenti conduceva per sonalmente i propri mezzi. Detti fatti dovevano, pertanto, ritenersi provati perché non contestati e documentalmente ac

certati.

Aggiungeva ancora il giudice d'appello che non valeva, per andare in contrario avviso, richiamarsi all'art. 49 1. 9 marzo

1989 n. 88 e rivendicare l'autonomo potere di inquadramento

dell'Inps. Ed invero, nel caso di specie, doveva tenersi conto

del 3° comma, parte seconda, del citato art. 49, che pur facen

do riferimento nella sua lettera unicamente ai settori commer

cio, industria ed agricoltura («Restano comunque validi gli in

quadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio

e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a

decreti emanati ai sensi dell'art. 34 d.p.r. 30 maggio 1955 n.

797»), fissava però un principio sicuramente applicabile anche

al settore artigiano, la cui normativa di riferimento, cui l'iscri

zione al relativo albo si è ispirata, è data dalla 1. 8 agosto 1985

n. 443, alla cui stregua il Careddu doveva ritenersi titolare di

una impresa artigiana. Avverso tale sentenza l'Inps propone ricorso per cassazione

affidato ad un unico articolato motivo. Magdalo Careddu non

si è costituito.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo di ricorso l'Inps deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2 1. 25 luglio 1956 n. 860, dell'art. 4 I. 8 agosto 1985 n. 443, dell'art. 2 1.

22 settembre 1960 n. 1054 e dell'art. 4 1. 29 ottobre 1971 n.

889, ed ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 49 1. 9

marzo 1989 n. 88, nonché vizio di motivazione (art. 360, nn.

3 e 5, c.p.c.). Più precisamente osserva il ricorrente che non era condivisi

bile l'assunto del tribunale secondo il quale la ditta Careddu

Foro it., 1996, I, 3047; 11 giugno 1996, n. 5365, ibid.; ord. 20 giugno 1996, ibid., 3046.

Per la cessazione dell'obbligo contributivo previdenziale alla cessa zione dell'attività artigianale a prescindere dalla cancellazione dagli elenchi

nominativi, Cass. 19 ottobre 1995, n. 10871, id., Rep. 1995, voce Previ

denza sociale, n. 192; 19 novembre 1994, n. 9824, id., 1995, I, 827; 10 giugno 1992, n. 7105, id., 1993, I, 132, con nota di richiami.

Per l'appartenenza alla giurisdizione del giudice ordinario della ver tenza relativa al rifiuto, da parte della commissione regionale dell'arti

gianato, di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali, Tar Valle d'Aosta 23 febbraio 1995, n. 19, id., Rep. 1995, voce Artigiano, n. 10. In ordine alla natura del provvedimento emesso dal tribunale in camera di consiglio a seguito di ricorso contro i provvedimenti della commissione regionale per le imprese artigiane, si è affermato che non ha natura di sentenza e non è quindi idoneo a dare origine a giudicato, essendo anche revocabile ex art. 742 c.p.c. (Pret. Prato 30 giugno 1994, ibid., n. 18).

Sull'art. 49 1. n. 88 del 1989, cfr. la nota di richiami a Cass. 3 marzo

1998, n. 2319, in questo fascicolo, I, 2189.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

doveva qualificarsi, alla luce della disciplina transitoria conte

nuta dall'art. 49 1. n. 88 del 1989, impresa artigiana perché in

possesso dei requisiti prescritti dalla 1. n. 443 del 1985.

Ed invero, già un'interpretazione letterale della citata disposi zione portava ad escludere l'estensione del criterio dell'ultratti

vità degli inquadramenti anche alle imprese che, a torto o a

ragione, erano inquadrabili tra quelle artigiane in epoca prece dente all'entrata in vigore della 1. 88/89.

Inoltre, il principio dell'ultrattività può valere per gli inqua dramenti «validi», effettuati cioè nel rispetto della legislazione

precedentemente in vigore. Nel caso in esame, ai fini della qualificazione dell'impresa,

non dovevano trovare applicazione le leggi n. 860 del 1956 e

n. 443 del 1985, che includendo le imprese di trasporto fra quel le artigiane fanno riferimento al trasporto di cose al di fuori

del regime di concessione. Per i servizi in concessione, e cioè

per quelli che si effettuano mediante un pubblico servizio di

trasporto urbano o extraurbano, doveva trovare, invece, appli cazione l'art. 2 1. 22 settembre 1960 n. 1054, che — secondo

quanto affermato anche dalla Corte di cassazione nella senten

za n. 4630 del 1989 (Foro it., 1990, I, 893) — determina l'unifi

cazione della disciplina normativa ed economica applicabile a

tutti i lavoratori addetti ai pubblici trasporti (indipendentemen te dal numero dimensionale), che è quella derivante dalla con

trattazione collettiva stipulata per le imprese industriali. In altri

termini, il legislatore ha stabilito che la contrattazione collettiva

da applicare alla categoria dei dipendenti dei trasporti pubblici in concessione è quella dell'industria, con ciò implicitamente

qualificando industriale l'attività delle imprese pubbliche in con

cessione. Ne consegue che la ditta Careddu, pur avendo i requi siti dell'impresa artigiana (apporto personale del titolare e tre

soli dipendenti) non può essere considerata tale ai fini degli adem

pimenti contributivi.

La censura è infondata e pertanto va rigettata. Per motivi

di priorità logica appare opportuno individuare l'ambito appli cativo del principo dell'ultrattività, ed in particolar modo la

sua estensione anche alle imprese artigiane. È stato più volte ribadito da questa corte che in tema di in

quadramento delle imprese a fini previdenziali i criteri di classi

ficazione dettati dall'art. 49 1. 9 marzo 1989 n. 88 non sono

applicabili con riguardo ad attività iniziate prima della data di

entrata in vigore della legge predetta, attesa, per le attività già

iniziate, l'ultrattività degli inquadramenti derivanti dalla nor

mativa previgente, non essendo riferibile alle sole attività pluri me di cui alla prima parte del 3° comma del citato art. 49 la

previsione (di permanente validità) contenuta nella seconda par te di questo stesso comma (cfr., ex plurimis, Cass. 20 maggio

1996, n. 4638, id., Rep. 1996, voce Previdenza sociale, n. 245; 12 ottobre 1995, n. 10644, id., Rep. 1995, voce cit., n. 221; 27 febbraio 1995, n. 2240, ibid., n. 214).

Alla stregua della lettera dell'ultima parte del 3° comma del

citato art. 49, che fa riferimento unicamente agli inquadramenti

già in atto nei settori «dell'industria, del commercio e dell'agri

coltura», senza nessun richiamo a quello dell'artigianato, non

può ricavarsi, come sostiene l'istituto ricorrente, che il suddetto

criterio dell'«ultrattività» non abbia portata generale e non si

estenda, quindi, anche alle imprese artigiane. Ed invero, il legis latore del 1989 con il dettare, con il citato art. 49, delle regole

generali di classificazione dei datori di lavoro «ai fini previden ziali ed assistenziali» sembra avere accolto, in relazione al setto

re dell'artigianato, quell'indirizzo dottrinario che dà una defini

zione residuale dell'impresa commerciale (ora inserita nel «ter

ziario»), individuabile cioè solo per esclusione dalla nozione di

impresa agricola (che configura un settore a sé quello, appunto,

dell'«agricoltura» di cui alla lett. c dell'art. 49) ed artigiana

(che è inclusa, adesso, in un proprio e specifico settore, quello,

appunto dell'«artigianato», di cui alla lett. b dell'art. 49), ab

bandonando così l'opposto orientamento incentrato sulla deci

sività ai fini qualificatori della natura dell'impresa dei soli art. 2135 e 2195 c.c., rispettivamente per le imprese agricole e per

quelle commerciali.

Alla luce di tale precisazione, va ribadita la portata generale, con conseguente validità anche per il settore artigianato, del

criterio dell'«ultrattività» delle classificazioni. A ciò induce in primo luogo la ratio sottesa all'intero art. 49 1. n. 88 del 1988, diretta da un lato a dettare nuovi ed esaurienti criteri generali di classificazioni dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed as

II Foro Italiano — 1998.

sistenziali per procedere ad un globale riordino della materia, e dall'altro ad evitare, però — attraverso la normativa transito

ria — il verificarsi di drastici ed improvvisi ridimensionamenti di «posizioni previdenziali costituite e di interessi ritenuti meri tevoli di tutela ancorché non qualificabili in termini di diritti quesiti» (così testualmente: Cass., sez. un., 18 maggio 1994, n. 4837, id., 1994, I, 1682). Come è stato già osservato da que sta corte «se è vero che la generale ultrattività degli inquadra menti pregressi ritarda l'attuazione integrale della riforma e non

è scevra di inconvenienti, è del pari incontestabile che l'applica zione contestuale ed indiscriminata del nuovo sistema classifica

torio nei confronti di tutti i datori di lavoro avrebbe prodotto

conseguenze non a torto definite telluriche e sconvolgenti, poi ché avrebbe comportato la riclassificazione, in base ai criteri

di cui all'art. 49, di decine di migliaia di imprese (specialmente di quelle produttrici di servizi, precedentemente inquadrate nel

settore industria ed ora collocate nel terziario), con il prevedibi le aumento del contenzioso e l'accentuarsi dello stato di confu

sione e di incertezza del diritto; avrebbe pesantemente inciso

sulle previsioni dei costi e sui programmi economici di moltissi

mi datori di lavoro che, per effetto della nuova e diversa classi

ficazione previdenziale, avrebbero potuto perdere il diritto a be

nefici ed à provvidenze varie connessi al precedente inquadra mento» (cfr. in tali sensi, Cass., sez. un., 18 maggio 1994, n.

4837, id., 1994, I, 1682). Orbene, è evidente che le considerazioni ora riportate non

possono avere che un unico significato valido per la generalità dei datori di lavoro e, quindi, anche per quelli che sono titolari

di imprese artigiane. Né assume alcun rilievo il mancato richiamo nell'ultima parte

dell'art. 49 al settore artigianato, in quanto tale omissione tro

va una evidente ed agevole spiegazione nel fatto che contraria

mente a quanto avviene per altri comparti, in cui il passaggio dalla vecchia e nuova classificazione comporta tratti di marcata

innovazione (ad es., con il passaggio delle imprese produttrici di servizi da imprese industriali ex art. 2195 c.c. ad imprese

inquadrabili nel terziario) la classificazione delle imprese arti

giane ai generali fini previdenziali ed assistenziali continuava

ad avvenire sulla base delle precedenti discipline sull'artigiana

to, come si ricava espressamente dal richiamo alla 1. 8 agosto 1985 n. 443, di cui alla lett. b) dell'art. 49 1. 88/89.

L'istituto ricorrente ha sostenuto che l'impresa di Magdalo Careddu dovesse considerarsi industriale sulla base del disposto dell'art. 2 1. 22 settembre 1060 n. 1054, e specificamente sulla

base della contrattazione collettiva applicabile a tutti i lavorato

ri di imprese di trasporti (indipendentemente dal limite dimen

sionale dell'impresa), che è quella per le imprese industriali, ed

a tali fini richiama la sentenza 6 novembre 1989, n. 4630 (id.,

1990, I, 893) di questa corte.

Premesso che la sentenza richiamata dall'Inps riguarda una

fattispecie diversa da quella ora in esame e non dà conto di

quanto statuito dalla 1. n. 88 del 1989 contro le affermazioni

dell'istituto ricorrente, va obiettato che per la classificazione del

l'impresa ai fini previdenziali risulta decisiva la natura dell'atti

vità da essa spiegata, intesa nei suoi profili oggettivi, e non

certo il carattere della contrattazione collettiva applicabile ai di

pendenti. Conclusione questa confortata dal più volte menzionato art.

49 1. n. 88 del 1989, che fa riferimento chiaro — nell'individua

zione delle categorie qualificatone — alla specifica natura del

l'attività spiegata dall'impresa, e che per quanto riguarda il set

tore artigianato richiama espressamente la 1. n. 443 del 1985, la quale — muovendosi nell'ambito dei criteri enunciati dal

l'art. 2083 c.c. — richiede, a sua volta, per il riconoscimento

dell'impresa artigiana la direzione personale dell'imprenditore e ben predeterminati limiti dimensionali (cfr. art. 2, 3 e 4 1. 443/85), sicché, come è stato osservato in dottrina, i limiti in

termini quantitativi dell'impresa finiscono per precisare quando il lavoro dell'imprenditore possa considerarsi prevalente.

Alla stregua di quanto sinora detto il ricorso va, pertanto,

rigettato avendo la sentenza impugnata correttamente ricono

sciuto all'impresa del Careddu il carattere artigiano ai sensi del

le disposizioni di cui alla 1. n. 443 del 1985, a seguito di un accertamento di fatto — non contestabile in questa sede di le

gittimità — sul carattere personale della conduzione dell'impre sa e sul limitato numero dei suoi dipendenti.

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