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sezione lavoro; sentenza 15 febbraio 1986, n. 929; Pres. Pennacchia, Est. Carucci, P. M. Leo (concl....

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sezione lavoro; sentenza 15 febbraio 1986, n. 929; Pres. Pennacchia, Est. Carucci, P. M. Leo (concl. conf.); Pregelc (Avv. Novelli) c. I.n.p.s. (Avv. Romoli, Procaccio). Cassa Trib. Trieste 7 febbraio 1979 Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 11 (NOVEMBRE 1986), pp. 2823/2824-2825/2826 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23180937 . Accessed: 28/06/2014 15:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.115 on Sat, 28 Jun 2014 15:21:27 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 15 febbraio 1986, n. 929; Pres. Pennacchia, Est. Carucci, P. M. Leo(concl. conf.); Pregelc (Avv. Novelli) c. I.n.p.s. (Avv. Romoli, Procaccio). Cassa Trib. Trieste 7febbraio 1979Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 11 (NOVEMBRE 1986), pp. 2823/2824-2825/2826Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180937 .

Accessed: 28/06/2014 15:21

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2823 PARTE PRIMA 2824

onere il successsore risponde del tributo perché è succeduto nel

diritto e quindi se effettivamente si dovesse configurare nella

specie l'onere reale il « peso » si trasferirebbe sull'acquirente del

bene in quanto tale a titolo diretto di responsabilità e l'acquiren te risponderebbe in quanto attuale proprietario e non in quanto

legato dal rapporto di solidarietà con il debitore, risultando, debitore principale egli stesso perché attualmente titolare del

diritto reale sul bene.

L'imposta diretta si caratterizza per la sua periodicità e reitera

bilità; non riguarda un fatto generatore d'imposta istantaneo, o

comunque circoscritto nel tempo, ma riflette la continuità del

possesso (o della titolarità del diritto reale), che si protrae nel

tempo, di un soggetto, rispetto ad un determinato bene. È fuori

dubbio che finché dura il possesso del tributo nel frattempo maturatosi risponde esclusivamente il possessore; altro problema essendo quello della responsabilità per i tributi arretrati. Ed è altrettanto certo che fuori dell'area delle imposte dirette l'onere reale non è configurabile nemmeno in via astratta (a prescindere dai riscontri, nella specie insussistenti, di diritto positivo).

La difficoltà che si presenta insuperabile di un « onere reale »

del quale si viene a rispondere a titolo di solidarietà viene

semplicisticamente aggirata dal ricorrente sul rilievo che « nulla vieta » al legislatore di introdurre un sistema composito in cui, per maggior garanzia del fisco, accanto ai principi tipici dell'« o nere reale » operano quelli della successione nell'obbligazione.

Altrettanto semplicisticamente contro l'obiezione del numero chiuso degli oneri reali si rileva che « nulla vieta » al legislatore di introdurne di nuovi. Ciò è certamente esatto in linea di

principio; ma in relazione all'evidenziato disfavore legislativo contro tale figura giuridica la conclusione estensiva avrebbe

richiesto un procedimento esegetico particolarmente rigoroso, lad

dove il ricorrente nemmeno ha avvertito che, per render plausibi le la propria tesi, avrebbe dovuto dimostrare che l'imposta di

consumo sui materiali da costruzione è stata positivamente co

struita come onere reale; mentre si è limitato ad apodittiche

affermazioni, quantomeno non persuasivamente svolte.

Infine l'argomento che si pretende desumere dall'inciso « nei

limiti della responsabilità di legge », come si è già rilevato, è

perfettamente reversibile ed è stato utilizzato dalla dottrina per escludere che l'aggiudicatario possa essere incluso fra gli aventi

causa (cfr. il precedente § 2).

6. - Poiché l'obbligazione tributaria per la corresponsione del

tributo sui materiali impiegati nelle costruzioni non è configurabi le come « onere reale » resta escluso che l'aggiudicatario debba

risponderne solo perché titolare del diritto reale sul bene conse

guito quando la fattispecie costitutiva dell'obbligazione medesima

si era già perfezionata; né può sottostare all'obbligazione a titolo

successorio attesa la natura del trasferimento coattivo il quale

comporta che il bene si trasmetta all'aggiudicatario « al netto »

delle garanzie che su di esso gravano e specificamente senza che

possano più rilevare i privilegi speciali come quello di cui all'art.

409 t.u. f.l.

La qualità di credito privilegiato del credito d'imposta, quando si tratti di privilegio speciale che afferisce ad un determinato

immobile, proietta i suoi effetti sul procedimento esecutivo im

mobiliare strutturato in modo da assicurare sul ricavato della

vendita forzata adeguata collocazione secondo l'ordine dei privi

legi stessi stabilito dal codice civile. È quindi coessenziale alla natura del privilegio speciale spiega

re i suoi effetti nel corso del procedimento esecutivo, poiché

l'aggiudicazione del bene non avrebbe senso se a carico dell'ag

giudicatario dovessero continuare a gravare i privilegi (o per

l'intero o per la parte di credito non soddisfatta in executivis). Se

la tesi adombrata dal comune di Catania dovesse trovare acco

glimento ne risulterebbe sconvolto l'intero sistema delle garanzie

patrimoniali e non avrebbe alcun senso l'istituto della espropria zione che mira a realizzare il prezzo del bene staggito che viene

trasferito al netto di ogni possibile peso (tranne gli oneri reali e

le obligationes propter rem che sono ad esso intrinsecamente

coessenziali). Perciò la corte d'appello non ha avuto difficoltà a

riconoscere che a seguito dell'aggiudicazione il bene si trasferisce

scevro da trascrizioni di pignoramenti ed iscrizioni ipotecarie nonché da privilegi speciali che hanno spiegato i loro effetti nel

corso del procedimento esecutivo, ma non sono certo dotati di

diritto di sequela suscettibile di travalicare l'aggiudicazione anche

quando presentino all'origine in forza di leggi speciali tale forza,

sganciando la titolarità del debito dalla titolarità del diritto (si

pensi al regime esecutivo del credito fondiario). Il proprietario può subire l'esecuzione per un debito del suo dante causa se vi è una

linea successoria derivativa: ma questa linea è spezzata quando

Il Foro Italiano — 1986.

vengono in considerazione, come nel caso di specie, trasferimenti

coattivi.

La corte d'appello può non essere stata impeccabile nel ragio namento svolto, ma la conclusione cui è giunta appare del tutto

corretta nella conclusione e del tutto coerente con il sistema dei

privilegi che impone all'ente impositore che vanta il credito

privilegiato nei confronti di un determinato soggetto in quanto

proprietario di un determinato bene, di insinuarsi nel procedimen to esecutivo immobiliare, relativo al bene stesso; e non gli consente ove sia stato negligente al riguardo, pur avendo avuto

certa notizia del procedimento stesso, di pretendere di sovvertire

la regola fondamentale dell'ordinamento per cui il bene aggiudi cato passa all'aggiudicatario purgato da ipoteche e da privilegi.

8. - In conclusione il ricorso, essendo risultato infondato in

entrambi i motivi in cui si articola, deve essere rigettato con tutte

le conseguenze di legge. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 15 febbraio

1986, n. 929; Pres. Pennacchia, Est. Carucci, P.M. Leo

(conci, conf.); Pregelc <Aw. Novelli) c. I.n.p.s. (Avv. Romoli,

Procaccio). Cassa Trib. Trieste 7 febbraio 1979.

Previdenza sociale — Prosecuzione volontaria — Preclusione da

pensione estera — Esclusione (D.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1432,

riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la

tubercolosi, art. 5; 1. 3 dicembre 1962 n. 1759, ratifica ed

esecuzione della convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assi

curazioni sociali concluse a Buenos Aires il 12 aprile 1981; 1.

1° febbraio 1962 n. 35, riconoscimento a favore dei lavoratori

della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima del

l'entrata in vigore del r.d.l. 29 novembre 1925 n. 2146, ai fini

dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e

dei fondi speciali sostitutivi, art. 1). «

Ai fini del versamento dei contributi volontari, non è preclusivo il godimento di una pensione erogata da Stato estero. (1)

Svolgimento del processo. — Giulia Pregelc Vercon era stata autorizzata dall'I.n.p.s. ad eseguire il versamento dei contributi, ai fini dell'assicurazione obbligatoria i.v.s. da cui era rimasta esclusa,

per il periodo di lavoro compreso fra il 1° luglio 1920 e il 1926, a norma della legge 1° febbraio 1962 n. 35, avendo ella prestato opera retribuita alle dipendenze di datori di lavoro delle province della Venezia Giulia e Tridentina, già facenti parte dell'ex

impero austro-ungarico. L'I.n.p.s. l'aveva poi autorizzata, nel

1975, alla prosecuzione volontaria.

Raggiunto il requisito contributivo, la Pregelc chiedeva la

pensione di invalidità, che l'I.n.p.s. però le rifiutava, in quanto, al momento della prosecuzione volontaria, la Pregelc risultava titola re di pensione liquidata dall'ente previdenziale della Repubblica argentina, circostanza questa — secondo l'I.n.p.s. — ostativa ai sensi dell'art. 5, 2° comma, d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1432, che vieta il versamento di contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico dell'assicurazione obbligatoria i.v.s. oppure a carico delle altre forme di previdenza sostitutive o delle gestioni di cui al 1" comma. La nullità della prosecuzione volontaria faceva quindi venir meno secondo l'I.n.p.s. il requisito contributivo minimo.

La Pregelc adiva il Pretore del lavoro di Trieste, il quale, con

O) Analogamente, nel senso che l'art. 5 d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1432 e la convenzione italo-jugoslava 14 novembre 1957 resa esecutiva dalla 1. 11 giugno 1960 n. 885, non limitano il diritto del lavoratore che sia titolare di pensione erogata dall'istituto assicuratore jugoslavo alla prosecuzione volontaria dei versamenti con tributivi necessari per ottenere, in relazione al lavoro prestato in Italia in tempi diversi che in Jugoslavia, una prestazione pensionistica a carico dell'assicurazione generale, v. Cass. 25 ottobre 1983, n. 6300, Foro it., Rep. 1984, voce Previdenza sociale, n. 334; Cass. 15 mar zo 1986, n. 1783, id., Mass., 318. Nel senso che la prosecuzione nella contribuzione volontaria non è esclusa dal fatto che il lavoratore goda già di altra pensione per un diverso rapporto di lavoro, v. Cass. 25 agosto 1971, n. 2569, id., Rep. 1971, voce cit., n. 345.

Per un ulteriore approfondimento, v. L. Cuzzocrea, Nuove possibili tà di proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria italiana per periodi di contemporanea iscrizione a forme assicurative di paesi legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale, in Proposte soc., 1982, 71.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sentenza del 14 marzo 1978, accoglieva la domanda, ritenendo

efficace la contribuzione volontaria effettuata dall'istante.

L'appello dell'I.n.p.s., insistente sulla tesi dell'inammissibilità della prosecuzione volontaria ai sensi del citato art. 5 d.p.r. 1432/71, nel combinato disposto della convenzione italo-argentina 12 aprile 1961 ratificata con 1. 3 dicembre 1962 n. 1759 (entrata in vigore il 1° gennaio 1964), era accolto con sentenza del 7

febbraio 1979 dal Tribunale di Trieste, il quale riteneva appunto operante il divieto di cui alla citata norma.

La Pregelc ricorre per cassazione con due motivi. L'I.n.p.s. resiste con controricorso e successiva memoria.

Motivi della decisione. — Col primo motivo di ricorso la

Predelc denunzia la violazione degli art. 5, 2° comma, d.p.r. 31

dicembre 1971 n. 1432, 35, lett. b, n. 1, 1. 30 aprile 1969 n. 153,

132, n. 4, c.p.c., in ordine alla ritenuta inefficacia dei contributi

volontari versati dopo la data di decorrenza della pensione liquidata a carico di un ente previdenziale estero, e sostiene che il carattere eccezionale della ipotesi ostantiva prevista dal citato

art. 5 d.p.r. 1432/71, nei limiti della delega di cui all'art. 35, n.

1, lett. b, 1. 153/69, posta in rilievo dalla Corte costituzionale con

sentenza n. 243/76 (Foro it., 1977, I, 584) non consente la sua

estensione al caso della pensione straniera.

Col secondo motivo (violazione stesse citate disposizioni non

ché 1. 3 dicembre 1962 n. 1759 di ratifica ed esecuzione della

convenzione italo-argentina 12 aprile 1961) censura la ritenuta

equiparabilità del trattamento pensionistico conseguito in Argen tina alla pensione i.v.s. italiana, ponendo in rilievo l'autonomia della posizione assicurativa già acquisita in Italia col riscatto dei

periodi di lavoro fra il 1920 e il 1926 e l'indifferenza a tali effetti

di quella conseguita con la successiva attività svolta da lei

(rimasta peraltro cittadina italiana) in Argentina. Il ricorso, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente perché

riconducibili nel quadro dell'unico tema costituito dall'interpre tazione dell'art. 5, 2° comma, d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1432, è

fondato.

Il problema della inclusione o meno della pensione estera fra

quelle il cui godimento è di ostacolo al versamento di contributi

volontari ai sensi della citata disposizione è stata già risolto in

senso negativo da questa corte con sentenza n. 6300 del 25

ottobre 1983 (id., Rep. 1984, voce Previdenza sociale, n. 334), né

vengono era addotti argomenti idonei a giustificare un diverso

orientamento.

Premesso che la controversia non investe sotto alcun profilo la

questione di cittadinanza della ricorrente, che il tribunale si è

posta ultroneameante (peraltro negando quella italiana senza

attendibili argomenti), posto che si tratta di soggetto già ope rante nelle province della Venezia Giulia e Tridentina ed al

quale la 1. 1° febbraio 1962 n. 35 riconosce la possibilità di

acquistare una posizione assicurativa italiana in relazione al

periodo dal 1° luglio 1920 all'entrata in vigore del r.d.l. 29

novembre 1925 n. 2146 (periodo per il quale erano precedente mente esclusi), deve ritenersi fondata la tesi di parte ricorrente

secondo cui la pensione erogatagli dall'istituto assicuratore argen tino (in relazione al lavoro dipendente prestato in quello Stato) non costituisce ragione di esclusione dal diritto alla prosecuzione volontaria.

Il 2° comma dell'art. 5 d.p.r. 1432 del 1971 (che vieta il

versamento di contributi volontari « per i periodi successivi alla

data di decorrenza della pensione liquidata a carico dell'assicura

zione obbligatoria per i.v.s. » oppure a carico delle forme di

previdenza sostitutive o delle gestioni speciali per i lavoratori

autonomi) non consente di estendere il divieto, la cui lettera ed

il cui fondamento razionale impongono una interpretazione con

tenuta nei limiti del suo chiaro dettato, a chi percepisca una

pensione da uno Stato estero, non potendo questa equipararsi ad

alcuna di quelle specificamente indicate nella disposizione in

esame.

Tale interpretazione è del resto in piena osservanza dei limiti

posti all'attività normativa del governo dalla legge delegante (art.

35, lett. b, n. 1, 1. 30 aprile 1969 n. 153), laddove si dispone che

il governo, nell'esercizio della delega, dovrà « attuare il principio

che la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria i.v.s.

non può coesistere con altre forme di assicurazione obbligatoria per

pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, né con trat

tamento di pensione in corso di godimento, derivante da assicu

razione obbligatoria per i.v.s. », limiti che invece la Corte co

stituzionale ha ritenuto superati in relazione all'estensione del di

vieto di prosecuzione o versamento volontari nei confronti degli

iscritti « alle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i

lavoratori autonomi » e dei titolari di pensione diretta liquidata a

Il Foro Italiano — 1986 — Parte I-183.

carico delle stesse gestioni (sent. n. 243 del 1976), col che

confermando la necessità per l'interprete di non ampliare il

campo di azione della norma limitativa del diritto.

Escluso che ricorra nella specie la limitazione come effetto del

citato art. 5 d.p.r. 1432, deve del pari escludersi che essa possa ricavarsi dalla convenzione italo-argentina del 12 aprile 1961 (resa esecutiva con 1. 3 dicembre 1962 n. 1759), richiamata dall'l.n.p.s. a sostegno della sua tesi, la quale convenzione in realtà, stabilen

do con l'art. 5 che, per il lavoratore sottoposto alla legislazione di entrambi i paesi contraenti, i periodi di assicurazione « si

totalizzano in quanto non si sovrappongono », intende solo impe dire la duplicazione dei benefìci derivanti dalla contribuzione

relativa ad uno stesso periodo di lavoro, senza che da ciò possa

logicamente inferirsi la perdita del diritto alla prosecuzione vo

lontaria (di cui ricorrano i presupposti), sol perché si sia già

conseguito il pensionamento nell'altro Stato contraente.

La sentenza dev'essere pertanto annullata, col rinvio ad altro

giudice d'appello (designato nel Tribunale del lavoro di Gorizia), il quale esaminerà nuovamente la causa uniformandosi ai suenun

ciati principi. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione HI civile; sentenza 14

febbraio 1986, n. 894; Pres. Gabrieli, Est. Cherubini, P.M.

Martinelli (conci, conf.); Soc. Standa (Avv. S. Pescatore,

Nicoletti) c. Soc. Plurinvest (Aw. Ciccotti, Ichino). Confer ma App. Milano 9 ottobre 1981.

Locazione — Immobili adibiti ad attività commerciale — Cessio

ne dell'azienda e del contratto di locazione — Cessione ulterio

re — Conduttore originario — Obbligazioni contrattuali —

Solidarietà — Sussistenza (L. 27 gennaio 1963 n. 19, tutela

giuridica dell'avviamento commerciale, art. 5).

L'obbligo solidale per l'adempimento delle obbligazioni nascenti

dal contratto, stabilito dall'art. 5 l. 27 gennaio 1963 n. 19 a

carico del conduttore che abbia ceduto l'azienda commerciale

insieme al contratto di locazione relativo all'immobile in cui

essa è esercitata, non viene meno in caso di cessione ulteriore

dell'azienda e del contratto ad opera del primo cessionario. (1)

(1) La pronunzia (che, pur riferendosi all'art. 5 1. n. 19/63, conserva

attualità, giacché il vigente art. 36 1. n. 392/78 ricalca sostanzialmente la precedente disciplina in tema di cessione della locazione non

abitativa unitamente all'azienda) conferma App. Milano 9 ottobre 1981, Foro it., Rep. 1982, voce Locazione, n. 214. In senso contrario, v. Trib. Milano 20 dicembre 1979, id., Rep. 1980, voce cit., n. 503, emessa in primo grado nell'ambito del medesimo giudizio; e Trib.

Milano 9 febbraio 1981, Società, 1982, 416 con nota di D. Piombo. Per la legittimità dell'ulteriore cessione del contratto di locazione o

sublocazione dell'immobile in una con la cessione o l'affitto dell'azien

da, v. anche Cass. 27 novembre 1979, n. 6235, Foro it., Rep. 1979, voce cit., n. 617, e 4 giugno 1979, n. 3179, id., 1980, I, 1099.

In dottrina, criticamente sull'indirizzo della Cassazione si è espresso G. Grasselli, Pluralità di cessioni del contratto di locazione e

responsabilità dell'originario contraente, in Giust. civ., 1986, I, 1927. Con riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 36 1. 392/78, F.

Gazzoni, Cessione di azienda e successione nel rapporto locativo, id.,

1980, II, 193, afferma che, in ipotesi di cessioni successive, per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione

risponde — sussidiariamente all'ultimo cessionario dell'azienda, condut tore effettivo dell'immobile — il locatario originario e non i successivi cedenti.

Per altri spunti problematici inerenti alla disciplina della cessione del contratto di locazione commerciale unitamente all'azienda, cfr. Cass. 22 gennaio 1983, n. 623 e Trib. Milano 30 settembre 1982, Foro

it., 1984, I, 544, con nota di richiami. Adde Cass. 14 dicembre 1985, n. 6346, id., Rep. 1985, voce cit., n. 762; 5 settembre 1985, n. 4614, ibid., n. 763; Trib. Milano 24 gennaio 1985, Arch, locazioni, 1985, 741; Trib. Milano 21 gennaio 1982, Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 924, e Pret. Bari 13 febbraio 1985, Arch, locazioni, 1986, 162, sui requisiti necessari per la configurabilità della cessione d'azienda rilevante ai fini

della cessione del contratto di locazione; Cass. 5 novembre 1985, n.

5357, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 694, in tema di necessità del

locatore sorta successivamente alla cessione del contratto. In dottrina, cfr. G. Marchesi, Il trasferimento dell'azienda nell'equo

canone: un caso clinico, in Arch, locazioni, 1984, 11; G. Paparella, Le articolazioni dell'azienda nelle vicende della cessione del contratto

di locazione, in Rass. equo canone, 1985, 48; V. Benedetti, Fusione di società e subentro nel contratto di locazione ai sensi degli art. 37 e

36 l. 27 luglio 1978 n. 392, in Giur. merito, 1986, 202. Sull'art. 36 1. 392/78 in genere v. P. Cosentino-P. Vitucci, Le locazioni dopo le

riforme del 1978-1985, 1986, 193; F. Lazzaro-R. Preden, Le locazioni

per uso non abitativo, 1985, 410 s., 551 s.

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