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sezione lavoro; sentenza 22 agosto 2002, n. 12411; Pres. Genghini, Est. Vidiri, P.M. De Augustinis...

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sezione lavoro; sentenza 22 agosto 2002, n. 12411; Pres. Genghini, Est. Vidiri, P.M. De Augustinis (concl. conf.); Soc. Lloyd Adriatico (Avv. Scognamiglio) c. Parrello (Avv. Berti, Longo). Conferma Trib. Trieste 29 novembre 1999 Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 12 (DICEMBRE 2002), pp. 3313/3314-3315/3316 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197050 . Accessed: 25/06/2014 03:33 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.44 on Wed, 25 Jun 2014 03:33:16 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 22 agosto 2002, n. 12411; Pres. Genghini, Est. Vidiri, P.M. DeAugustinis (concl. conf.); Soc. Lloyd Adriatico (Avv. Scognamiglio) c. Parrello (Avv. Berti,Longo). Conferma Trib. Trieste 29 novembre 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 12 (DICEMBRE 2002), pp. 3313/3314-3315/3316Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197050 .

Accessed: 25/06/2014 03:33

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro: sentenza 22 ago sto 2002, n. 12411; Pres. Genghini, Est. Vidiri, P.M. De Au

gustine (conci, conf;); Soc. Lloyd Adriatico (Avv. Scogna

miglio) c. Parrello (Avv. Berti, Longo). Conferma Trib. Tri

este 29 novembre 1999.

CORTE DI CASSAZIONE;

Lavoro (rapporto di) — Trattamento di fine rapporto —

Base di calcolo — Premio di anzianità — Computabilità (Cod. civ., art. 2120).

Il c.d. premio di anzianità che l'azienda, sulla base di una

previsione del contratto collettivo, corrisponde ai dipendenti con specifica anzianità di servizio, rappresentando un emo

lumento caratterizzato dal requisito della «non occasionali

tà», ai sensi dell'art. 2120 c.c., rientra nella base di calcolo

del trattamento di fine rapporto. (1)

Svolgimento del giudizio. — Con ricorso depositato in data

22 marzo 1994 Umberto Parrello, premesso che dal 17 maggio 1957 al 31 agosto 1992 aveva lavorato alle dipendenze della

s.p.a. Lloyd Adriatico, percependo in forza di specifica norma

contrattuale, in occasione del trentesimo e trentacinquesimo an

no di servizio, il prescritto premio di anzianità in ragione di lire

8.811.570 e di lire 9.375.691, e che gli anzidetti importi non erano stati inclusi nella base di calcolo del trattamento di fine

rapporto, pur trattandosi di erogazioni a carattere retributivo e

non occasionale, instava affinché il Pretore di Trieste condan

nasse la società a pagare la relativa integrazione del trattamento

di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art.

429 c.p.c. Il pretore accoglieva la domanda del ricorrente e, su gravame

della s.p.a. Lloyd Adriatico, il Tribunale di Trieste con sentenza

del 29 novembre 1999 rigettava l'appello e condannava la so

cietà al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il tribunale osservava —

per la parte che ancora interessa in questa sede — che nella nozione

di retribuzione «non occasionale» posta dall'art. 2120, 2° com

ma, c.c. (nel testo risultante dalla novella del 1982) si prescinde dalla ripetitività e dalla frequenza delle prestazioni. In altri ter

mini, per stabilire se una somma corrisposta in dipendenza del

rapporto di lavoro debba o meno essere computata nella base di

calcolo del trattamento di fine rapporto occorre verificare sem

plicemente se esista o meno un nesso di fisiologica causalità fra

l'erogazione della prestazione ed il rapporto di lavoro sicché

vanno escluse dalla retribuzione di cui all'art. 2120, 2° comma,

c.c. solo quelle somme che siano attribuite per cause del tutto

estranee, imprevedibili, accidentali e fortuite rispetto al normale

svolgimento della vicenda lavorativa ancorché erogate in occa

sione di tale vicenda. In dette fattispecie non rientrava di certo

la corresponsione del premio di anzianità che — sia pure in sen

so lato — doveva reputarsi collegato ad una prestazione lavora

tiva considerata sotto il profilo della sua durata e valutata dal

l'azienda nella misura e secondo le modalità predefinite nel

contratto collettivo aziendale.

( 1 ) La sentenza conferma, con riferimento ad uno specifico elemento

della retribuzione (il c.d. premio di anzianità), l'orientamento netta mente prevalente nella giurisprudenza di legittimità e di merito, volto a

ricomprendere nella retribuzione — parametro utile ai fini del calcolo

del trattamento di fine rapporto — ai sensi dell'art. 2120, 2° comma,

c.c. — tutte le sómme caratterizzate (oltre che dalla «dipendenza» dal

rapporto di lavoro), anche dal requisito della «non occasionalità», inte

so in senso ampio, come semplice «reiterabilità» del compenso, a pre scindere dalla periodicità della corresponsione ed escludendo solamente

quanto derivi al lavoratore per ragioni rispetto alle quali il rapporto di

lavoro si presenti come «mera occasione». Di conseguenza, come riba

dito dalla Suprema corte nel caso in esame, «la retribuzione accolta dal

2° comma dell'art. 2120 c.c. prescinde dalla ripetitività, regolare e

continua, e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, i

quali vanno esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto solo in

quanto sporadici ed occasionali»: in senso conforme, cfr., specifica mente, Cass. 5 giugno 2000, n. 7488, Foro it., Rep. 2001, voce Lavoro

(rapporto), n. 1617; 4 dicembre 2000, n. 15418, ibid., voce Impiegato

degli enti locali, n. 88; 12 settembre 1995, n. 9627, id., Rep. 1995, voce

Lavoro (rapporto), n. 1710; 24 febbraio 1993, n. 2254, id., Rep. 1993.

voce cit., n. 1674; Trib. Torino 24 maggio 1993, ibid., n. 1669; v. anche

Cass. 17 novembre 1989, n. 4933, id., 1990, I, 498, con nota di richia

mi.

Il Foro Italiano — 2002.

Avverso tale sentenza la s.p.a. Lloyd Adriatico propone ricor

so per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso Umberto Parrello.

Ambedue le parti hanno depositato memorie difensive ex art.

378 c.p.c. Motivi della decisione. — 1. - Con l'unico motivo di ricorso

la Lloyd Adriatico denunzia violazione e falsa applicazione del

l'art. 2120, 2° comma, c.c. anche in relazione al disposto degli art. 2094, 2099 e 2118, 2° comma, c.c. nonché insufficienza e

contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della

controversia. Osserva la ricorrente che alla stregua della 1. n.

297 dej 1982 il connotato rilevante per l'individuazione delle

erogazioni utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rap

porto non è dato — come avveniva in precedenza per l'inden

nità di anzianità — dalla «continuità» del compenso retributivo

ma dalla sua «non occasionalità». L'uso della formula negativa

(somme erogate a titolo non occasionale) sta a significare —

precisa ancora la ricorrente — la volontà di far rientrare nel

l'ambito delle retribuzioni rilevanti ai fini del trattamento di fi

ne rapporto tutte le erogazioni di somme di denaro che, alla luce

delle previsioni contrattuali o dell'effettività del trattamento

economico, risultino di carattere ordinario o normale, escluden

dovi di contro tutte le erogazioni «attribuite per cause del tutto

estranee, imprevedibili, accidentali, fortuite rispetto al normale

svolgimento della vicenda lavorativa, difettando in tali ipotesi anche il nesso di dipendenza del rapporto lavorativo».

Orbene, i premi di anzianità corrisposti da essa società non

rientrano tra le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di

lavoro a titolo non occasionale. Ed infatti, alla stregua del con

tratto collettivo aziendale della s.p.a. Lloyd Adriatico il perso nale dipendente acquisisce il diritto alla erogazione dei premi di

anzianità al compimento di venti, trenta e quaranta anni di ser

vizio (ed in misura proporzionalmente ridotta nei casi di cessa

zione dal rapporto di lavoro tra il quindicesimo ed il ventesimo

anno, tra il ventunesimo ed il trentesimo anno e tra il trentune

simo ed il quarantesimo anno di anzianità), mentre sono esclusi

dalla corresponsione del premio i lavoratori licenziati per giusta causa o per giustificato motivo e che non abbiano acquisito per il periodo di anzianità fino a trenta anni il diritto alla pensione

Inps. Si è così in presenza di somme erogate una o due o tre

volte nella vita lavorativa ai dipendenti che raggiungono una

elevata anzianità di servizio senza che sia richiesto per l'attribu

zione del premio alcun elemento o connotato di merito.

L'erogazione della somma avviene, quindi, a distanza di tem

po dall'inizio del rapporto per effetto soltanto della sua durata

con le caratteristiche tipiche della saltuarietà e/o occasionalità

che rendono inapplicabile la normativa dell'art. 2120, 2° com

ma, c.c. L'occasionalità delle erogazioni risulta per di più ac

centuata dalla negazione del diritto al premio per i lavoratori

che vengano licenziati per giusta causa o giustificato motivo,

per quelli che siano receduti dal rapporto e per quelli che entro

il trentesimo anno di età non abbiano acquistato il diritto a pen sione Inps. Per concludere, per il titolo e le modalità delle ero

gazioni, deve escludersi che dette erogazioni possano rientrare

nell'ambito di applicazione dell'art. 2120, 2° comma, c.c. ai fini

del calcolo del trattamento di fine rapporto. 2. - Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Risulta pa

cifico tra le parti che il contratto collettivo aziendale, applica bile nella fattispecie in esame, stabilisce all'art. 69 sotto la ru

brica «premi di anzianità» che «al compimento del ventesimo,

trentesimo e quarantesimo anno di servizio effettivo presso

l'impresa, sarà corrisposto al lavoratore un premio di anzianità

per un importo rispettivamente pari al dieci, venti e trenta per cento della retribuzione annuale spettante al momento in cui il

suddetto diritto matura».

La questione da risolvere attiene alla computabilità di detti

premi — aventi natura retributiva e ricollegati al servizio pre

stato dal lavoratore sotto il profilo della sua durata — nel trat

tamento di fine rapporto. Come è noto la 1. n. 297 del 1982 ha sostituito con il tratta

mento di fine rapporto l'istituto dell'indennità di anzianità di

sciplinato dall'art. 2121 c.c. che, nel definire l'ultima retribu

zione utile ai fini della quantificazione di detta anzianità, faceva

riferimento ai compensi aventi il carattere della «continuità»,

con esclusione quindi solo delle spese e delle erogazioni non

corrispettive e saltuarie.

Allo stato invece il vigente testo dell'art. 2120 c.c., novellato

dalla citata 1. n. 297 del 1982, ai fini della determinazione del

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PARTE PRIMA

trattamento di fine rapporto — consistente ora in una somma di

quote annue ottenute dividendo la retribuzione di ciascun anno

per il divisore 13,5 e poi accantonate e via via rivalutate dal

momento del calcolo a quello dell'erogazione — stabilisce che

«salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione

annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme,

compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e

con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spe se» (art. 2120, 2° comma, c.c.).

2.1. - Orbene, come è emerso dalla descrizione dei fatti di

causa, il contrasto tra la società ed il suo dipendente si incentra

soprattutto sul significato da attribuire alla nozione di «non oc

casionalità», non potendosi mettere in alcun modo in dubbio la

ricorrenza nel caso di specie dell'altro requisito richiesto dalla

norma codicistica ai fini della determinazione del trattamento di

fine rapporto, quello cioè della «dipendenza» dal rapporto di la

voro, atteso che detta dipendenza risulta con tutta evidenza con

riferimento ai premi di anzianità perché è proprio la durata del

rapporto lavorativo di ogni singolo dipendente della società a

segnare il sorgere e l'entità dei suddetti premi. A tale riguardo va sottolineato come questa corte nel definire

proprio il suddetto concetto di «dipendenza» abbia più volte ri

badito che nel trattamento di fine rapporto vanno compresi tutti

gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel

rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se

non sono strettamente collegati all'effettiva prestazione lavora

tiva sicché vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il

rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente

per la relativa fruizione (cfr., tra le più recenti, Cass. 22 giugno 2000, n. 8496, Foro it., Rep. 2000, voce Lavoro (rapporto), n.

1548, che ha compreso nel calcolo degli emolumenti da include

re nel trattamento di fine rapporto anche il controvalore dell'uso

dell'autovettura di proprietà del datore di lavoro utilizzata per motivi personali, le relative spese di assicurazione e accessorie

nonché le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro a

favore del dipendente). 2.2. - In relazione al requisito della «non occasionalità» di cui

all'art. 2120, 2° comma, c.c., è opinione condivisa in dottrina ed

in giurisprudenza che detto requisito è più favorevole al lavo

ratore perché meno rigoroso di quello della continuità, previsto

per la vecchia indennità di anzianità ed ora per l'indennità di

preavviso (art. 2121 c.c.) (cfr., in tali sensi, ex plurimis, Cass. 5

giugno 2000, n. 7488, id., Rep. 2001, voce cit., n. 1617; 24 feb braio 1993, n. 2254, id., Rep. 1993, voce cit., n. 1674; 17 no

vembre 1989, n. 4933, id., 1990,1, 498). In dottrina sul significato da attribuire alla espressione «titolo

non occasionale» si sono formati due diversi indirizzi.

Il primo orientamento, dando della norma codicistica una

lettura in termini quantitativi, ha sostenuto che debbano consi

derarsi non occasionali quegli emolumenti dotati del requisito della «reiterabilità». Il secondo orientamento ha, di contro, pre ferito far leva sulla «qualità» dell'emolumento corrisposto, ed ha dato così rilevanza al titolo dell'erogazione, riscontrando detta

connessione ogni volta che una norma (legale o pattizia) ricol

leghi ad un certo evento correlato al rapporto lavorativo l'emo

lumento stesso, ed escludendo invece dal computo del tratta mento di fine rapporto ogni somma corrisposta al lavoratore per ragioni rispetto alle quali il rapporto di lavoro funga soltanto da mera occasione.

L'abbandono da parte del legislatore del 1982 della nozione

di «continuità» ravvisabile nel vecchio testo dell'art. 2121 c.c. e

la sostituzione del sistema di determinazione del trattamento di

fine rapporto non più basato, come in passato, sull'ultima retri

buzione percepita ma sulla sommatoria di quote di retribuzione

annua accantonata, mostrano i limiti del primo, ed in verità, mi

noritario indirizzo perché appare privo di logica coerenza asse

gnare rilievo alla ripetibilità e/o alla frequenza delle erogazioni in un assetto ordinamentale incentrato su di una segmentazione del rapporto lavorativo e su di una consequenziale determina

zione delle varie componenti del trattamento di fine rapporto, in

relazione al quale risulta di certo più omogeneo e funzionale un

metodo di computo —

quale quello patrocinato dal secondo e

maggioritario orientamento dottrinario — che assegni, invece, decisivo rilievo alla derivazione eziologica tra erogazione della

prestazione e rapporto lavorativo. Con riferimento a questo se condo indirizzo si è evidenziato che la «non occasionalità» con

II Foro Italiano — 2002.

figura una qualità estrinseca della somma corrisposta dal datore

di lavoro, a prescindere dalla cadenza della corresponsione, ed

escludendosi così dal computo nel trattamento di fine rapporto

quanto derivi al lavoratore per ragioni rispetto alle quali il rap

porto di lavoro si presenti — come si è detto — come mera oc

casione.

2.3. - La giurisprudenza, aderendo all'opinione da ultimo

esposta, ha statuito che la retribuzione accolta dal 2° comma

dell'art. 2120 c.c. prescinde dalla ripetitività, regolare e conti

nua, e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, i

quali vanno esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto solo in quanto sporadici ed occasionali. Più precisamente, pre stazioni occasionali devono reputarsi solo quelle collegate a ra

gioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite men

tre all'opposto le prestazioni che siano connesse alla particolare

organizzazione del lavoro vanno computate ai fini della deter

minazione del trattamento di fine rapporto (cfr., ex plurimis, Cass. 5 giugno 2000, n. 7488, cit., cui adde Cass. 1° agosto 1996, n. 6923, id., Rep. 1997, voce Previdenza sociale, n. 282, che ha ritenuto non computabili in quanto occasionali somme

riconosciute in sede di transazione individuale o collettiva rela

tive a pretese dei lavoratori la cui fondatezza non sia stata rico

nosciuta, neanche parzialmente, dal datore di lavoro; 12 settem

bre 1995, n. 9627, id.. Rep. 1995, voce Lavoro (rapporto), n.

1710, secondo cui la «non occasionalità» attenendo non alla

frequenza dell'erogazione ma all'omogeneità del relativo titolo

rispetto al normale svolgimento del rapporto di lavoro, consente

di comprendere nel computo del trattamento di fine rapporto an

che indennità non continuative). 3. -

Consegue da quanto sinora detto che la sentenza impu

gnata non merita alcuna censura per essersi adeguata a corretti

principi giuridici. Essa, infatti, dopo avere premesso che vanno

escluse dalla retribuzione di cui all'art. 2120, 2° comma, c.c.

«solo quelle somme che siano attribuite per cause del tutto

estranee, imprevedibili, accidentali, fortuite rispetto al normale

svolgimento della vicenda lavorativa, ancorché erogate in occa

sione di tale vicenda», ha poi — sulla base di dette considera

zioni — ritenuto il premio di anzianità non rientrante nelle pre stazioni occasionali con la conseguente sua computabilità nel

trattamento finale del rapporto lavorativo.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 5 ago sto 2002, n. 11719: Pres. Nicastro, Est. Trifone, P.M. Schi

rò (conci, conf.); Soc. Fincimec (Avv. Pecora, Cartella) c.

Soc. Cooperleasing (Avv. Aureli, Caltabiano) e altra. Con

ferma App. Milano 29 giugno 1999.

Possesso e azioni possessorie — Acquisto «a non domino» di

bene mobile — Consegna reale — Necessità di apprensio ne materiale del bene — Esclusione —

Fattispecie (Cod. civ., art. 1153).

Possesso e azioni possessorie — Possesso di bene mobile con

cesso in leasing —

Acquisto «a non domino» — Buona fe

de — Valutazione (Cod. civ., art. 1 153, 1188, 1391).

Il requisito della consegna reale, indispensabile per integrare la fattispecie di acquisto a non domino di beni mobili, non

comporta la necessità del contatto fisico e diretto dell'acqui rente con la cosa, in quanto rileva la circostanza che l'acqui rente, ad esclusione di altri, sia posto in grado di esercitare

sul bene il potere di controllo e vigilanza (nella specie, la co

sa mobile, acquistata a non domino da una società di leasing, era stata consegnata in esecuzione del contratto di locazione

finanziaria, direttamente all'utilizzatore). (1)

(1) Nella giurisprudenza della Suprema corte non si rinvengono pre cedenti editi in tali esatti termini. La pronuncia in epigrafe appare og gettivamente riallacciarsi a quella giurisprudenza (v. Cass. 15 luglio

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