sezione lavoro; sentenza 22 agosto 2002, n. 12411; Pres. Genghini, Est. Vidiri, P.M. DeAugustinis (concl. conf.); Soc. Lloyd Adriatico (Avv. Scognamiglio) c. Parrello (Avv. Berti,Longo). Conferma Trib. Trieste 29 novembre 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 12 (DICEMBRE 2002), pp. 3313/3314-3315/3316Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197050 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro: sentenza 22 ago sto 2002, n. 12411; Pres. Genghini, Est. Vidiri, P.M. De Au
gustine (conci, conf;); Soc. Lloyd Adriatico (Avv. Scogna
miglio) c. Parrello (Avv. Berti, Longo). Conferma Trib. Tri
este 29 novembre 1999.
CORTE DI CASSAZIONE;
Lavoro (rapporto di) — Trattamento di fine rapporto —
Base di calcolo — Premio di anzianità — Computabilità (Cod. civ., art. 2120).
Il c.d. premio di anzianità che l'azienda, sulla base di una
previsione del contratto collettivo, corrisponde ai dipendenti con specifica anzianità di servizio, rappresentando un emo
lumento caratterizzato dal requisito della «non occasionali
tà», ai sensi dell'art. 2120 c.c., rientra nella base di calcolo
del trattamento di fine rapporto. (1)
Svolgimento del giudizio. — Con ricorso depositato in data
22 marzo 1994 Umberto Parrello, premesso che dal 17 maggio 1957 al 31 agosto 1992 aveva lavorato alle dipendenze della
s.p.a. Lloyd Adriatico, percependo in forza di specifica norma
contrattuale, in occasione del trentesimo e trentacinquesimo an
no di servizio, il prescritto premio di anzianità in ragione di lire
8.811.570 e di lire 9.375.691, e che gli anzidetti importi non erano stati inclusi nella base di calcolo del trattamento di fine
rapporto, pur trattandosi di erogazioni a carattere retributivo e
non occasionale, instava affinché il Pretore di Trieste condan
nasse la società a pagare la relativa integrazione del trattamento
di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art.
429 c.p.c. Il pretore accoglieva la domanda del ricorrente e, su gravame
della s.p.a. Lloyd Adriatico, il Tribunale di Trieste con sentenza
del 29 novembre 1999 rigettava l'appello e condannava la so
cietà al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il tribunale osservava —
per la parte che ancora interessa in questa sede — che nella nozione
di retribuzione «non occasionale» posta dall'art. 2120, 2° com
ma, c.c. (nel testo risultante dalla novella del 1982) si prescinde dalla ripetitività e dalla frequenza delle prestazioni. In altri ter
mini, per stabilire se una somma corrisposta in dipendenza del
rapporto di lavoro debba o meno essere computata nella base di
calcolo del trattamento di fine rapporto occorre verificare sem
plicemente se esista o meno un nesso di fisiologica causalità fra
l'erogazione della prestazione ed il rapporto di lavoro sicché
vanno escluse dalla retribuzione di cui all'art. 2120, 2° comma,
c.c. solo quelle somme che siano attribuite per cause del tutto
estranee, imprevedibili, accidentali e fortuite rispetto al normale
svolgimento della vicenda lavorativa ancorché erogate in occa
sione di tale vicenda. In dette fattispecie non rientrava di certo
la corresponsione del premio di anzianità che — sia pure in sen
so lato — doveva reputarsi collegato ad una prestazione lavora
tiva considerata sotto il profilo della sua durata e valutata dal
l'azienda nella misura e secondo le modalità predefinite nel
contratto collettivo aziendale.
( 1 ) La sentenza conferma, con riferimento ad uno specifico elemento
della retribuzione (il c.d. premio di anzianità), l'orientamento netta mente prevalente nella giurisprudenza di legittimità e di merito, volto a
ricomprendere nella retribuzione — parametro utile ai fini del calcolo
del trattamento di fine rapporto — ai sensi dell'art. 2120, 2° comma,
c.c. — tutte le sómme caratterizzate (oltre che dalla «dipendenza» dal
rapporto di lavoro), anche dal requisito della «non occasionalità», inte
so in senso ampio, come semplice «reiterabilità» del compenso, a pre scindere dalla periodicità della corresponsione ed escludendo solamente
quanto derivi al lavoratore per ragioni rispetto alle quali il rapporto di
lavoro si presenti come «mera occasione». Di conseguenza, come riba
dito dalla Suprema corte nel caso in esame, «la retribuzione accolta dal
2° comma dell'art. 2120 c.c. prescinde dalla ripetitività, regolare e
continua, e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, i
quali vanno esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto solo in
quanto sporadici ed occasionali»: in senso conforme, cfr., specifica mente, Cass. 5 giugno 2000, n. 7488, Foro it., Rep. 2001, voce Lavoro
(rapporto), n. 1617; 4 dicembre 2000, n. 15418, ibid., voce Impiegato
degli enti locali, n. 88; 12 settembre 1995, n. 9627, id., Rep. 1995, voce
Lavoro (rapporto), n. 1710; 24 febbraio 1993, n. 2254, id., Rep. 1993.
voce cit., n. 1674; Trib. Torino 24 maggio 1993, ibid., n. 1669; v. anche
Cass. 17 novembre 1989, n. 4933, id., 1990, I, 498, con nota di richia
mi.
Il Foro Italiano — 2002.
Avverso tale sentenza la s.p.a. Lloyd Adriatico propone ricor
so per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso Umberto Parrello.
Ambedue le parti hanno depositato memorie difensive ex art.
378 c.p.c. Motivi della decisione. — 1. - Con l'unico motivo di ricorso
la Lloyd Adriatico denunzia violazione e falsa applicazione del
l'art. 2120, 2° comma, c.c. anche in relazione al disposto degli art. 2094, 2099 e 2118, 2° comma, c.c. nonché insufficienza e
contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della
controversia. Osserva la ricorrente che alla stregua della 1. n.
297 dej 1982 il connotato rilevante per l'individuazione delle
erogazioni utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rap
porto non è dato — come avveniva in precedenza per l'inden
nità di anzianità — dalla «continuità» del compenso retributivo
ma dalla sua «non occasionalità». L'uso della formula negativa
(somme erogate a titolo non occasionale) sta a significare —
precisa ancora la ricorrente — la volontà di far rientrare nel
l'ambito delle retribuzioni rilevanti ai fini del trattamento di fi
ne rapporto tutte le erogazioni di somme di denaro che, alla luce
delle previsioni contrattuali o dell'effettività del trattamento
economico, risultino di carattere ordinario o normale, escluden
dovi di contro tutte le erogazioni «attribuite per cause del tutto
estranee, imprevedibili, accidentali, fortuite rispetto al normale
svolgimento della vicenda lavorativa, difettando in tali ipotesi anche il nesso di dipendenza del rapporto lavorativo».
Orbene, i premi di anzianità corrisposti da essa società non
rientrano tra le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di
lavoro a titolo non occasionale. Ed infatti, alla stregua del con
tratto collettivo aziendale della s.p.a. Lloyd Adriatico il perso nale dipendente acquisisce il diritto alla erogazione dei premi di
anzianità al compimento di venti, trenta e quaranta anni di ser
vizio (ed in misura proporzionalmente ridotta nei casi di cessa
zione dal rapporto di lavoro tra il quindicesimo ed il ventesimo
anno, tra il ventunesimo ed il trentesimo anno e tra il trentune
simo ed il quarantesimo anno di anzianità), mentre sono esclusi
dalla corresponsione del premio i lavoratori licenziati per giusta causa o per giustificato motivo e che non abbiano acquisito per il periodo di anzianità fino a trenta anni il diritto alla pensione
Inps. Si è così in presenza di somme erogate una o due o tre
volte nella vita lavorativa ai dipendenti che raggiungono una
elevata anzianità di servizio senza che sia richiesto per l'attribu
zione del premio alcun elemento o connotato di merito.
L'erogazione della somma avviene, quindi, a distanza di tem
po dall'inizio del rapporto per effetto soltanto della sua durata
con le caratteristiche tipiche della saltuarietà e/o occasionalità
che rendono inapplicabile la normativa dell'art. 2120, 2° com
ma, c.c. L'occasionalità delle erogazioni risulta per di più ac
centuata dalla negazione del diritto al premio per i lavoratori
che vengano licenziati per giusta causa o giustificato motivo,
per quelli che siano receduti dal rapporto e per quelli che entro
il trentesimo anno di età non abbiano acquistato il diritto a pen sione Inps. Per concludere, per il titolo e le modalità delle ero
gazioni, deve escludersi che dette erogazioni possano rientrare
nell'ambito di applicazione dell'art. 2120, 2° comma, c.c. ai fini
del calcolo del trattamento di fine rapporto. 2. - Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Risulta pa
cifico tra le parti che il contratto collettivo aziendale, applica bile nella fattispecie in esame, stabilisce all'art. 69 sotto la ru
brica «premi di anzianità» che «al compimento del ventesimo,
trentesimo e quarantesimo anno di servizio effettivo presso
l'impresa, sarà corrisposto al lavoratore un premio di anzianità
per un importo rispettivamente pari al dieci, venti e trenta per cento della retribuzione annuale spettante al momento in cui il
suddetto diritto matura».
La questione da risolvere attiene alla computabilità di detti
premi — aventi natura retributiva e ricollegati al servizio pre
stato dal lavoratore sotto il profilo della sua durata — nel trat
tamento di fine rapporto. Come è noto la 1. n. 297 del 1982 ha sostituito con il tratta
mento di fine rapporto l'istituto dell'indennità di anzianità di
sciplinato dall'art. 2121 c.c. che, nel definire l'ultima retribu
zione utile ai fini della quantificazione di detta anzianità, faceva
riferimento ai compensi aventi il carattere della «continuità»,
con esclusione quindi solo delle spese e delle erogazioni non
corrispettive e saltuarie.
Allo stato invece il vigente testo dell'art. 2120 c.c., novellato
dalla citata 1. n. 297 del 1982, ai fini della determinazione del
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PARTE PRIMA
trattamento di fine rapporto — consistente ora in una somma di
quote annue ottenute dividendo la retribuzione di ciascun anno
per il divisore 13,5 e poi accantonate e via via rivalutate dal
momento del calcolo a quello dell'erogazione — stabilisce che
«salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione
annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme,
compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e
con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spe se» (art. 2120, 2° comma, c.c.).
2.1. - Orbene, come è emerso dalla descrizione dei fatti di
causa, il contrasto tra la società ed il suo dipendente si incentra
soprattutto sul significato da attribuire alla nozione di «non oc
casionalità», non potendosi mettere in alcun modo in dubbio la
ricorrenza nel caso di specie dell'altro requisito richiesto dalla
norma codicistica ai fini della determinazione del trattamento di
fine rapporto, quello cioè della «dipendenza» dal rapporto di la
voro, atteso che detta dipendenza risulta con tutta evidenza con
riferimento ai premi di anzianità perché è proprio la durata del
rapporto lavorativo di ogni singolo dipendente della società a
segnare il sorgere e l'entità dei suddetti premi. A tale riguardo va sottolineato come questa corte nel definire
proprio il suddetto concetto di «dipendenza» abbia più volte ri
badito che nel trattamento di fine rapporto vanno compresi tutti
gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel
rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se
non sono strettamente collegati all'effettiva prestazione lavora
tiva sicché vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il
rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente
per la relativa fruizione (cfr., tra le più recenti, Cass. 22 giugno 2000, n. 8496, Foro it., Rep. 2000, voce Lavoro (rapporto), n.
1548, che ha compreso nel calcolo degli emolumenti da include
re nel trattamento di fine rapporto anche il controvalore dell'uso
dell'autovettura di proprietà del datore di lavoro utilizzata per motivi personali, le relative spese di assicurazione e accessorie
nonché le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro a
favore del dipendente). 2.2. - In relazione al requisito della «non occasionalità» di cui
all'art. 2120, 2° comma, c.c., è opinione condivisa in dottrina ed
in giurisprudenza che detto requisito è più favorevole al lavo
ratore perché meno rigoroso di quello della continuità, previsto
per la vecchia indennità di anzianità ed ora per l'indennità di
preavviso (art. 2121 c.c.) (cfr., in tali sensi, ex plurimis, Cass. 5
giugno 2000, n. 7488, id., Rep. 2001, voce cit., n. 1617; 24 feb braio 1993, n. 2254, id., Rep. 1993, voce cit., n. 1674; 17 no
vembre 1989, n. 4933, id., 1990,1, 498). In dottrina sul significato da attribuire alla espressione «titolo
non occasionale» si sono formati due diversi indirizzi.
Il primo orientamento, dando della norma codicistica una
lettura in termini quantitativi, ha sostenuto che debbano consi
derarsi non occasionali quegli emolumenti dotati del requisito della «reiterabilità». Il secondo orientamento ha, di contro, pre ferito far leva sulla «qualità» dell'emolumento corrisposto, ed ha dato così rilevanza al titolo dell'erogazione, riscontrando detta
connessione ogni volta che una norma (legale o pattizia) ricol
leghi ad un certo evento correlato al rapporto lavorativo l'emo
lumento stesso, ed escludendo invece dal computo del tratta mento di fine rapporto ogni somma corrisposta al lavoratore per ragioni rispetto alle quali il rapporto di lavoro funga soltanto da mera occasione.
L'abbandono da parte del legislatore del 1982 della nozione
di «continuità» ravvisabile nel vecchio testo dell'art. 2121 c.c. e
la sostituzione del sistema di determinazione del trattamento di
fine rapporto non più basato, come in passato, sull'ultima retri
buzione percepita ma sulla sommatoria di quote di retribuzione
annua accantonata, mostrano i limiti del primo, ed in verità, mi
noritario indirizzo perché appare privo di logica coerenza asse
gnare rilievo alla ripetibilità e/o alla frequenza delle erogazioni in un assetto ordinamentale incentrato su di una segmentazione del rapporto lavorativo e su di una consequenziale determina
zione delle varie componenti del trattamento di fine rapporto, in
relazione al quale risulta di certo più omogeneo e funzionale un
metodo di computo —
quale quello patrocinato dal secondo e
maggioritario orientamento dottrinario — che assegni, invece, decisivo rilievo alla derivazione eziologica tra erogazione della
prestazione e rapporto lavorativo. Con riferimento a questo se condo indirizzo si è evidenziato che la «non occasionalità» con
II Foro Italiano — 2002.
figura una qualità estrinseca della somma corrisposta dal datore
di lavoro, a prescindere dalla cadenza della corresponsione, ed
escludendosi così dal computo nel trattamento di fine rapporto
quanto derivi al lavoratore per ragioni rispetto alle quali il rap
porto di lavoro si presenti — come si è detto — come mera oc
casione.
2.3. - La giurisprudenza, aderendo all'opinione da ultimo
esposta, ha statuito che la retribuzione accolta dal 2° comma
dell'art. 2120 c.c. prescinde dalla ripetitività, regolare e conti
nua, e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, i
quali vanno esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto solo in quanto sporadici ed occasionali. Più precisamente, pre stazioni occasionali devono reputarsi solo quelle collegate a ra
gioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite men
tre all'opposto le prestazioni che siano connesse alla particolare
organizzazione del lavoro vanno computate ai fini della deter
minazione del trattamento di fine rapporto (cfr., ex plurimis, Cass. 5 giugno 2000, n. 7488, cit., cui adde Cass. 1° agosto 1996, n. 6923, id., Rep. 1997, voce Previdenza sociale, n. 282, che ha ritenuto non computabili in quanto occasionali somme
riconosciute in sede di transazione individuale o collettiva rela
tive a pretese dei lavoratori la cui fondatezza non sia stata rico
nosciuta, neanche parzialmente, dal datore di lavoro; 12 settem
bre 1995, n. 9627, id.. Rep. 1995, voce Lavoro (rapporto), n.
1710, secondo cui la «non occasionalità» attenendo non alla
frequenza dell'erogazione ma all'omogeneità del relativo titolo
rispetto al normale svolgimento del rapporto di lavoro, consente
di comprendere nel computo del trattamento di fine rapporto an
che indennità non continuative). 3. -
Consegue da quanto sinora detto che la sentenza impu
gnata non merita alcuna censura per essersi adeguata a corretti
principi giuridici. Essa, infatti, dopo avere premesso che vanno
escluse dalla retribuzione di cui all'art. 2120, 2° comma, c.c.
«solo quelle somme che siano attribuite per cause del tutto
estranee, imprevedibili, accidentali, fortuite rispetto al normale
svolgimento della vicenda lavorativa, ancorché erogate in occa
sione di tale vicenda», ha poi — sulla base di dette considera
zioni — ritenuto il premio di anzianità non rientrante nelle pre stazioni occasionali con la conseguente sua computabilità nel
trattamento finale del rapporto lavorativo.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 5 ago sto 2002, n. 11719: Pres. Nicastro, Est. Trifone, P.M. Schi
rò (conci, conf.); Soc. Fincimec (Avv. Pecora, Cartella) c.
Soc. Cooperleasing (Avv. Aureli, Caltabiano) e altra. Con
ferma App. Milano 29 giugno 1999.
Possesso e azioni possessorie — Acquisto «a non domino» di
bene mobile — Consegna reale — Necessità di apprensio ne materiale del bene — Esclusione —
Fattispecie (Cod. civ., art. 1153).
Possesso e azioni possessorie — Possesso di bene mobile con
cesso in leasing —
Acquisto «a non domino» — Buona fe
de — Valutazione (Cod. civ., art. 1 153, 1188, 1391).
Il requisito della consegna reale, indispensabile per integrare la fattispecie di acquisto a non domino di beni mobili, non
comporta la necessità del contatto fisico e diretto dell'acqui rente con la cosa, in quanto rileva la circostanza che l'acqui rente, ad esclusione di altri, sia posto in grado di esercitare
sul bene il potere di controllo e vigilanza (nella specie, la co
sa mobile, acquistata a non domino da una società di leasing, era stata consegnata in esecuzione del contratto di locazione
finanziaria, direttamente all'utilizzatore). (1)
(1) Nella giurisprudenza della Suprema corte non si rinvengono pre cedenti editi in tali esatti termini. La pronuncia in epigrafe appare og gettivamente riallacciarsi a quella giurisprudenza (v. Cass. 15 luglio
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