sezione lavoro; sentenza 22 aprile 1994, n. 3870; Pres. Paolucci, Est. M. De Luca, P.M. La Valva(concl. conf.); Abbatescianni (Avv. Zaccariello, Montemurro) c. Usl Ba/9 (Avv. Martino).Conferma Trib. Bari 7 febbraio 1992Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 2 (FEBBRAIO 1995), pp. 577/578-581/582Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188836 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 22 aprile
1994, n. 3870; Pres. Paolucci, Est. M. De Luca, P.M. La
Valva (conci, conf.); Abbatescianni (Aw. Zaccariello, Mon
temurro) c. Usi Ba/9 (Avv. Martino). Conferma Trib. Bari
7 febbraio 1992.
Sanità pubblica — Assistenza farmaceutica — Farmaco non com
preso nel prontuario farmaceutico — Somministrazione gra
tuita — Condizioni — Lesione del diritto alla salute — Esclu
sione (Cost., art. 32; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione
del servizio sanitario nazionale, art. 28, 30; 1. 11 novembre
1983 n. 638, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
12 settembre 1983 n. 463, recante misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pub
blica, disposizioni per vari settori della pubblica amministra
zione e proroga di taluni termini, art. 10).
Posto che, applicando la normativa vigente ratione temporis, la somministrazione di un farmaco è egualmente a carico del
servizio sanitario nazionale (ancorché esso non sia compreso nel prontuario terapeutico) ove si tratti di farmaco destinato
al trattamento di gravi condizioni o sindromi morbose che
esigano terapie di lunga durata, l'esclusione del medicinale
dal prontuario o la mancata ricorrenza di questi requisiti non
sacrificano il diritto alla salute nel suo contenuto essenziale
(nella specie, la Cassazione ha confermato la sentenza di me
rito che aveva ritenuto non rimborsabile all'utente l'acquisto di vaccino antiallergico). (1)
Svolgimento del processo. — In totale riforma di sentenza
del pretore della stessa sede, il Tribunale di Bari — con la sen
tenza ora denunciata — negava il diritto dell'attuale ricorrente,
quale utente del servizio sanitario nazionale, ad ottenere dall'U
nità sanitaria locale Ba/9 il rimborso della spesa sostenuta nel
l'acquisto di vaccino antiallergico — per la cura, appunto,
(1) La sezione lavoro della Cassazione interviene, applicando la nor
mativa allora vigente, sulla questione della rimborsabilità di farmaci assenti dal prontuario terapeutico, in rapporto alla eventualità di lesio
ne del diritto alla salute nel suo attuale e più ampio ambito applicativo. Il diritto al rimborso era già stato affermato dalla Suprema corte,
al ricorrere dei requisiti della gravità della malattia e della lunga durata
della terapia, nonché della insostituibilità ed indispensabilità del farma
co: cfr. Cass., sez. un., 20 febbraio 1985, n. 1504, Foro it., 1985, I,
672, relativa all'«ossicodone»; in senso conforme, Cass. 14 marzo 1986, n. 1747, id., Rep. 1987, voce Sanità pubblica, n. 182; 7 febbraio 1984, n. 951, id., Rep. 1985, voce Previdenza sociale, n. 700. Per ottenere
la fornitura gratuita e diretta di un farmaco assente dal prontuario si
è ammessa anche la tutela d'urgenza: cfr. Pret. Genova, ord. 12 gen naio 1989, id., 1989, I, 1767. Nello stesso senso, con particolare atten
zione all'alto costo della prestazione medica, cfr. Corte cost. 27 ottobre
1988, n. 992, ibid., 1766. Lo strumento tecnico giuridico utilizzato è
la disapplicazione del prontuario; un caso particolare si è avuto con la esclusione, senza supporto di motivazione, di un farmaco, implicita mente ritenuto di grave pericolosità, in sede di revisione del prontuario,
operazione ritenuta illegittima da Tar Lazio, sez. I, 9 dicembre 1985, n. 1566, id., 1986, III, 387.
Non sono invece sicuramente rimborsabili cure mediche e terapie con
siderate prive di reale efficacia dalla letteratura medica: cfr. Pret. Fer
mo 5 maggio 1992, id., Rep. 1993, voce Sanità pubblica, n. 243.
Tale giurisprudenza si coordina con il riconoscimento di un diritto
soggettivo all'erogazione di prestazioni sanitarie ad opera del servizio
sanitario nazionale (cfr., da ultimo, Cass., sez. un., 27 gennaio 1993, n. 1003, id., Rep. 1993, voce cit., n. 234) e con l'inquadramento del
prontuario negli atti amministrativi di mero accertamento tecnico: cfr.
Cass. 14 marzo 1986, n. 1747, cit.; 7 febbraio 1984, n. 951, cit.
In dottrina, sulla vecchia disciplina, applicata nella odierna sentenza, v. R. Maccolini, Medicinali (diritto interno), voce del Novissimo dige
sto, appendice, Torino, 1983, IV, 1222; A. Martino, Erogazione del
l'assistenza farmaceutica in forma indiretta e contenimento della spesa, in Sanità pubblica, 1984, 1137; G. De Cesare, Sanità (diritto ammini
strativo), voce dell' Enciclopedia del diritto, 1989, XLI, 245; D. Poo
giolini, Medicinali, voce às\\'Enciclopedia giuridica Treccani, Roma,
1990, XIX, 5.
Per la riforma, v. B. Patrizi, L'assistenza sanitaria dall'anno 1993, in Fisco, 1993, 1991.
Sulle questioni poste dal prontuario nella previgente normativa, v.
Il Foro Italiano — 1995.
di malattia allergica (allergopatia) — in quanto non incluso nel
prontuario farmaceutico.
Osservava, infatti, il giudice d'appello che — per quanto ri
guarda le prestazioni farmaceutiche del servizio sanitario nazio
nale — il legislatore ordinario «non ha reso assoluta ed incon
dizionata la inclusione dei farmaci in commercio nei prontuari
terapeutici, ma l'ha subordinata al controllo, da parte della strut
tura pubblica, sulla rispondenza ai principi — stabiliti dall'art.
30, 3° comma, 1. 23 dicembre 1978 n. 833 — dell'efficacia tera
peutica, dell'economicità del prodotto e della semplicità e chia
rezza nella classificazione (con esclusione dei prodotti da ban
co)», anche se «la discrezionalità (tecnica), nella determinazio
ne dei farmaci di cui sia consentita per le singole malattie la
somministrazione gratuita, trova il suo necessario limite nel di
ritto dell'utente ad una adeguata assistenza».
Tuttavia, i vaccini desensibilizzanti non posseggono i requisiti
(previsti dall'art. 30 1. 833/78) — ad avviso del tribunale —
«in quanto intervengono non già per sopperire ad una assenza
di assistenza o di tutela, ma come terapia elettiva perché eziolo
gica, per integrare quella sintomatica e parzialmente eziologica assicurata dal servizio sanitario nazionale con i farmaci inseriti
nel prontuario».
Peraltro, il preteso rimborso integrale del prezzo del vaccino — osserva ancora il tribunale — comporterebbe «una ingiustifi cata esenzione dell'utente dalla partecipazione alla spesa, al di
fuori dei casi previsti dalla legge sia sul piano soggettivo —
in mancanza della prova dell'appartenenza alle categorie di cit
tadini esenti per ragioni di reddito — sia sul piano oggettivo, trattandosi di farmaco che non rientra fra quelli per i quali non è dovuta la quota di partecipazione».
Avverso la sentenza d'appello, il soccombente propone ricor
so per cassazione, affidato a due motivi. L'unità sanitaria loca
le intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo di ricorso — denunciando violazione e falsa applicazione di norme di di
ritto (art. 2, 32 Cost., 1, 2, nn. 2 e 3, 19, 28, 29, 30 1. 833/78,
anche AA.VV., Il prontuario terapeutico nazionale: aspetti problemati ci di una sopravvivenza, in Rass. parlamentare, 1985 , 421.
La verifica della normativa alla luce del valore precettivo dell'art. 32 Cost, è condotta dalla Cassazione in termini di «contenuto essenzia le» del diritto alla salute, che si ritiene salvaguardato dalla disciplina previgente. Visto nel suo complesso, il sistema è valutato positivamente per l'utilizzo del criterio di economicità della spesa e della compatibilità economico-finanziaria della realizzazione dell'assistenza farmaceutica me diante espresse esenzioni oggettive e soggetive e l'applicazione del gene rale criterio della partecipazione dell'assistito alla spesa.
Anche la Consulta ha fatto riferimento al «contenuto minimo essen ziale» del diritto costituzionale alla salute: cfr. Corte cost. 23 aprile 1993, n. 184, Foro it., 1993, I, 1329; ord. 31 luglio 1990, n. 396, id.,
Rep. 1991, voce cit., n. 187; 27 ottobre 1988 n. 992, cit.; 15 maggio 1987, n. 173, id., 1987, I, 2291; 31 dicembre 1986, n. 296, ibid., 1007.
Nel senso, poi, della generale legittimità dell'applicazione di tali cri teri in sede di revisione del prontuario si è espressa la giurisprudenza amministrativa: cfr. Tar Lazio, sez. I, 27 novembre 1985, nn. 1362 e 1336, id., Rep. 1986, voce cit., nn. 196, 195; 6 luglio 1985, n. 837, ibid., n. 194.
In dottrina, v. M. Di Raimondo, Il c.d. «diritto alla salute» e il rimborso per i medicinali non compresi nel prontuario terapeutico, in Nuova rass., 1985, 2001.
Il principio di partecipazione degli assistiti alla spesa sanitaria non
può essere modificato dalle regioni: cfr. Cote cost. 21 marzo 1989 n.
138, Foro it., 1989, I, 1727, relativa alla illegittimità delle leggi reg. Valle d'Aosta approvate il 9 luglio 1987 e 17 maggio 1988. Non sono d'altro canto possibili modifiche, deroghe o interpretazioni, da parte della regione, al prontuario terapeutico: cfr. Pret. Firenze 22 aprile 1991,
id., Rep. 1991, voce cit., n. 209; Tar Toscana 13 luglio 1984, n. 660, id., Rep. 1985, voce cit., n. 112; Tar Liguria 28 novembre 1984, n.
638, id., 1986, III, 26. Le allergopatie, pur ritenute mancanti del requisito della gravità, hanno
tuttavia rilievo nell'ambito degli infortuni sul lavoro e della responsabi lità professionale: per il primo aspetto, cfr. Cass. 18 marzo 1992, n.
3373, id., Rep. 1993, voce Infortuni sul lavoro, nn. 69, 70; 22 agosto
1991, n. 9036, id., Rep. 1992, voce cit., n. 80; 1° febbraio 1990, n.
684, id., Rep. 1990, voce cit., n. 159; in dottrina, A. Catania, Derma
tosi allergica professionale ed inabilità permanente, in Dir. lav., 1989,
II, 187. Per il secondo effetto, v. G.A. Norelli-M. Gabrielli, Tests
allergologici e responsabilità professionale, in Riv. it. medicina legale,
1986, 1092; N.M. Di Luca, La responsabilità professionale del medico
nelle malattie allergiche, in Zacchia, 1988, 113.
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PARTE PRIMA
I e 20 d.leg. 29 maggio 1991 n. 178) nonché vizio di motivazio
ne (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) — si censura la sentenza impu
gnata — laddove sostiene che «l'assistenza farmaceutica, per essere ritenuta a carico dello Stato, presuppone pur sempre l'in
serzione dei farmaci nel prontuario farmaceutico nazionale» —
sebbene la salute sia «fondamentale diritto» del cittadino (art. 32 Cost.) e nonostante «l'assoluto difetto di potere discreziona
le della pubblica amministrazione circa la inclusione od esclu
sione dal prontuario di farmaci indispensabili ed insostituibili»,
con la conseguenza che i farmaci stessi — ancorché non inseriti
nel prontuario, che ha natura di «mero accertamento tecnico» — debbono essere erogati dal servizio sanitario nazionale.
Peraltro, «si risolve in mera petizione di principio» — ad
avviso del ricorrente — la negazione della indispensabilità ed
insostituibilità dei vaccini antiallergici, da parte del tribunale,
in quanto contrasta con le conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio. Con il secondo motivo — denunciando violazione e falsa ap
plicazione di norme di diritto, nonché vizio di motivazione (art.
360, nn. 3 e 5, c.p.c.) — si censura la sentenza impugnata per avere negato il diritto fatto valere nel presente giudizio — ri
chiamando «l'aspetto economico della questione» — sebbene,
da un lato, non ne possa risultare il sacrificio del diritto alla
erogazione di farmaci indispensabili ed insostituibili e, dall'al
tro, la partecipazione del cittadino alla spesa (c.d. ticket) non
riguardi i farmaci destinati al trattamento di «gravi condizioni
o sindromi morbose che esigono terapie di lunga durata» (art.
10, 1° e 2° comma, d.l. n. 463, conv. in 1. n. 638 del 1983) — quali, appunto, le allergopatie — e, comunque, non avrebbe
impedito il parziale accoglimento della domanda.
Il ricorso non è fondato.
2. - È ben vero, infatti, che — secondo la giurisprudenza costante di questa corte (vedine, per tutte, sez. un. 1504/85,
Foro it., 1985, I, 672; 6000/83, id., 1983, I, 2698; sez. lav. 1747/86, id., Rep. 1987, voce Sanità pubblica, n. 182; 951/84, id., Rep. 1985, voce Previdenza sociale, n. 700; 604/84, id.,
Rep. 1984, voce cit., n. 557; 527/84, ibid., n. 556; 6366/83, ibid., n. 555; 5171/82, id., Rep. 1983, voce cit., n. 796; 390/82, ibid., n. 821; 4978/80, id., 1980, I, 3019) — il diritto all'assi stenza farmaceutica comprende la somministrazione gratuita di
farmaci che — sebbene non inclusi nel prontuario terapeutico
(contestualmente qualificato, talora, atto amministrativo di me
ro accertamento) — risultino, tuttavia, indispensabili ed insosti
tuibili. Si tratta, però, di decisioni, che risultano fondate sulla disci
plina legale — applicabile ratione temporis — della soggetta materia.
Invero, ne viene scrutinata, talora, la coerenza con norme
e principi costituzionali (vedi, per tutte, sez. un. 6000/83, cit.). Contestualmente viene prospettata, tuttavia, l'astratta possi
bilità — in quanto parimenti coerente con la Costituzione —
di disciplina e legislative di segno diverso (vedi sez. un. 6000/83,
cit., in motivazione).
Comunque, la garanzia costituzionale (art. 32) del diritto alla
salute comprende, bensì', l'erogazione di cure gratuite, ma que ste risultano contestualmente limitate, tuttavia, a favore dei soli
indigenti. Coerentemente, l'esenzione generale dalla partecipazione alla
spesa sanitaria (ticket) è stata ritenuta (Corte cost. 184/93, id.,
1993, I, 1329), bensì', «attuazione del contenuto minimo essen
ziale del diritto alla tutela della salute», ma soltanto in favore
dei previsti titolari di pensione con basso reddito (art. 3, 1°
comma, lett. b, d.l. 382/89, conv. in 1. 8/90; quale si legge
dopo Corte cost. 184/93, cit.). Conforme al sistema costituzionale è stata ritenuta, peraltro,
la reciproca integrazione (vedi Corte cost. 173/87, id., 1987,
I, 2291; 992/88, id., 1989, I, 1766) — in funzione di garanzia del diritto alla salute — fra strutture pubbliche e private (sia convenzionate che non).
In particolare, costituzionalmente legittima (vedi Corte cost., ord. 396/90, id., Rep. 1991, voce Sanità pubblica, n. 187) è stata ritenuta — in riferimento all'art. 32 Cost. — proprio la
limitazione dell'assistenza farmaceutica alle specialità medicina
li comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario na
zionale (art. 28, 2° comma, 1. 833/78), in base al rilievo che
ne risulta un controllo — sui farmaci inclusi, appunto, nel pron
II Foro Italiano — 1995.
tuario — pienamente corrispondente alla esigenza di piena ed
esaustiva tutela della salute (vedi Corte cost. 992/88, cit.). Ciò non esclude, tuttavia, che — in funzione del medesimo
obiettivo (di tutela della salute, appunto) — debbano essere as
sunte a carico del servizio sanitario nazionale — in difetto, ap
punto, di specifiche limitazioni — prestazioni sanitarie — che
risultino indispensabili — ancorché possano essere erogate sol
tanto da strutture private non convenzionate (vedi Corte cost.
992/88, cit.; vedi, altresì, sez. un. 12218/90, id., Rep. 1991,
voce cit., n. 191).
Pertanto, la decisione della questione — concernente il diritto
alla somministrazione gratuita di farmaci non compresi nel pron tuario terapeutico — sembra dipendere in via esclusiva, come
per il passato; dalla disciplina legale della materia, applicabile ratione temporis.
3. - Discostandosi dalla pregressa disciplina in materia (art. 6 1. 138/43; d.l. n. 968 conv. in 1. 1243/67; art. 9 d.l. n. 264
conv. in 1. 386/74) — sulla quale, essenzialmente, riposa il ri
cordato orientamento giurisprudenziale di questa corte (talora acriticamente confermato, tuttavia, anche dopo la 1. 833/78,
istitutiva del servizio sanitario nazionale, in base all'apodittico rilievo che «la situazione (sarebbe) rimasta sostanzialmente iden
tica»: vedi, per tutte, sez. un. 1504/85, cit.) — la disposizione
(art. 10 d.l. n. 463, conv. in 1. 638/83 e successive modifiche
e integrazioni), applicabile ratione temporis alla dedotta fatti
specie (con maggiore evidenza rispetto a quanto già previsto
negli art. 28 e 30 1. n. 833 del 1978), dispone che il prontuario
terapeutico, basato sulla semplicità e chiarezza nella classifica
zione, comprende i farmaci, prescrivibili a carico del servizio
sanitario nazionale, individuati in base al criterio della efficacia
terapeutica e dell'economicità del prodotto. Nello stesso prontuario deve essere previsto, poi, apposito elen
co di farmaci per i quali non è prevista alcuna quota di parteci
pazione alla spesa (c.d. ticket), quali — per quel che qui inte
ressa — i farmaci destinati al trattamento delle gravi condizioni
o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata (oppu re delle situazioni patologiche d'urgenza, delle malattie ad alto
rischio, nonché alle cure necessarie per assicurare la sopravvi venza nelle malattie croniche).
Per tutti gli altri farmaci — compresi nel prontuario — è
dovuta, invece, dagli utenti una quota di partecipazione (com misurata al prezzo del farmaco), oltreché una quota fissa per
ogni ricetta.
4. - Ora, la limitazione dell'assistenza farmaceutica — alle
specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico del ser
vizio sanitario nazionale — è stata già ritenuta, per quanto si
è detto, costituzionalmente legittima (Corte cost., ord. 396/90,
cit.). Peraltro, la conversione del principio della gratuità nell'op
posto principio della compartecipazione dell'assistito alle spese sanitarie — che è stata introdotta (dalla legge finanziaria del
1982, ma successivamente ribadita ed adeguata dal citato art.
10 d.l. n. 463 conv. in 1. 638 del 1983 nonché da tutte le altre
norme in materia) «come estrema misura per il conseguimento del pareggio tra fondo sanitario nazionale e spese da sostenere»
(cosi, testualmente, la relazione alla citata legge finanziaria) —
è stata ritenuta (non solo costituzionalmente illegittima, ma an
che) inderogabile dalle regioni (anche) a statuto speciale (vedi Corte cost. 138/89, id., 1989, I, 1727; con specifico riferimento
alla compartecipazione alla spesa farmaceutica; 296/86, id., 1987, I, 1007, con riferimento alla compartecipazione alla spesa per
prestazioni di diagnostica strumentale). In perfetta coerenza con la Costituzione ne risulta, quindi,
affidata alla discrezionalità del ministro della sanità — deputa to ad approvare il prontuario terapeutico — la individuazione
dei farmaci, prescrivibili a carico del servizio sanitario naziona
le, «in base al criterio della efficacia terapeutica e della econo
micità del prodotto». 5. - In particolare, il criterio della economicità comporta che
l'assistenza farmaceutica possa non riguardare tutte le manife
stazioni morbose, ma essere limitata — soltanto a quelle di mag
giore incidenza sul diritto alla salute — in considerazione, ap
punto, delle compatibilità economico-finanziarie (sul punto, ve
di, per tutte, Corte cost. 2/94, id., 1994, I, 305, sia pure con
riferimento a materie e finalità affatto diverse). Non ne risulta, tuttavia, il sacrificio del diritto fondamentale
alla salute, nel suo contenuto essenziale.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Nel prontuario terapeutico, infatti, resta vincolata, almeno
parzialmente, la formazione dell'elenco di farmaci per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione (art. 10, 2° com
ma, d.l. n. 463, conv. in 1. 638/83, cit.). In altri termini, il criterio della economicità non può esclude
re la generale esenzione dalla compartecipazione alla spesa, ove il farmaco risulti indispensabile ed insostituibile per il tratta
mento di gravi condizioni o sindromi morbose che esigono tera
pia di lunga durata (o in altre forme morbose gravi, parimenti
contemplate dal citato art. 10, 2° comma).
Pertanto, il farmaco stesso — ancorché non compreso nel
prontuario terapeutico — va posto a carico del servizio sanita
rio nazionale, previa disapplicazione (art. 5 legge sulla abolizio
ne del contenzioso amministrativo) del prontuario terapeutico — nella parte in cui non compenda farmaci indispensabili (per il trattamento di dette forme morbose gravi) — in quanto con
trasta con la norma vincolante di legge in senso contrario (art.
10, 2° comma, cit., appunto). Anche in tal caso, tuttavia, resta il potere discrezionale di
scegliere — in base al criterio della efficacia terapeutica e della
economicità del prodotto — fra più farmaci parimenti destinati
al trattamento di (una di) quelle forme morbose.
Soccorrono, peraltro, generali esenzioni soggettive dalla com
partecipazione alla spesa per i farmaci, che risultano fondate
sulla situazione di bisogno degli assistiti (vedi Corte cost. 184/93, cit.).
Una impostazione in termini di solidarietà sembra sorreggere,
quindi, la selezione — imposta, per quanto si è detto, da com
patibilità economico-finanziarie — delle ipotesi di esenzione (sia
oggettiva che soggettiva) dalla compartecipazione alla spesa per i farmaci.
Ne risulta escluso, vieppiù, il sacrificio del diritto alla salute, nel suo contenuto essenziale.
6. - Alla luce dei principi di diritto enunciati, la spesa —
per l'acquisto di farmaco (vaccino antiallergico) non compreso nel prontuario farmaceutico — non può essere posta a carico
del servizio sanitario nazionale.
Invero, non si tratta di farmaco per il quale sia imposta (art.
10, 2° comma, d.l. n. 463 conv. in 1. 638/83) — in dipendenza della forma morbosa, che ne risulta trattata — la generale esen
zione oggettiva dalla compartecipazione alla spesa (c.d. ticket). Pur esigendo terapia di lunga durata, infatti, la dedotta aller
gopatia non sembra costituire, tuttavia, condizione o sindrome
morbosa, che sia connotata dalla gravità. Tantomeno ricorre, nella specie, alcuna delle altre ipotesi (far
maci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di ur
genza, delle malattie ad alto rischio, ecc.) di generale esenzione
dalla compartecipazione alla spesa (di cui all'art. 10, 2° com
ma, cit.). Peraltro, non risulta neanche prospettato (né, comunque, sem
bra ricorrere nella specie) alcuno dei vizi di legittimità (incom petenza, cioè, violazione di legge od eccesso di potere) — nell'e
sercizio del potere discrezionale — che infici la prevista esclu
sione di detto farmaco — dal prontuario terapeutico — in base
al criterio della efficacia terapeutica e, soprattutto, della econo
micità del prodotto. La sentenza impugnata si è uniformata ai principi di diritto
enunciati e non merita, quindi, le censure che le vengono mosse
dal ricorrente.
7. - Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
Il Foro Italiano — 1995.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 5 aprile
1994, n. 3239; Pres. Scala, Est. Di Nanni, P.M. Di Salvo
(conci, conf.); Soc. Cea (Aw. Cavasola, Pugliesi, Maggio
ri) c. Balzoni, Masotti (Aw. Mesiano, Formiggini, Masot
ti), Monti e Pallotti; Monti e Pallotti (Aw. Cavasola, Sbaiz,
Miserocchi) c. Balzoni, Masotti e Soc. Cea. Conferma App.
Bologna 26 luglio 1990.
Trascrizione e conservatorie dei registri immobiliari — Doman da di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere
un contratto — Sentenza di accoglimento — Onere di trascri
vere il contratto preliminare — Esclusione (Cod. civ., art.
2652, 2657, 2932). Trascrizione e conservatorie dei registri immobiliari — Doman
da di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere
un contratto — Sentenza di accoglimento — Efficacia nei con
fronti del terzo acquirente — Onere di trascrizione — Esclu
sione (Cod. civ., art. 2652, 2932; cod. proc. civ., art. 111).
Usucapione — Possesso «ad usucapionem» — Preventiva tra
scrizione della domanda di esecuzione in forma specifica del
l'obbligo di concludere un contratto — Esclusione della buo
na fede (Cod. civ., art. 1147, 1159, 2652).
La sentenza ex art. 2932 c.c. produce l'effetto del passaggio di proprietà del bene oggetto del preliminare e la sua trascri
zione rende inefficaci le trascrizioni o iscrizioni eseguite con
tro il convenuto a partire dalla data di trascrizione della do
manda giudiziale di esecuzione in forma specifica dell'obbli go di concludere il contratto, irrilevante essendo la mancata
trascrizione del contratto preliminare. (1) La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica
dell'obbligo di concludere un contratto è sufficiente a garan tire l'efficacia della sentenza di accoglimento nei confronti del convenuto indipendentemente dalla trascrizione della sen
tenza stessa. (2).
(1) Sulla definizione della funzione legale della trascrizione e l'indivi
duazione dei destinatari degli effetti di essa vedi, per tutte: Cass. 7
luglio 1988, n. 4464, Foro it., Rep. 1989, voce Trascrizione, n. 10; 16 gennaio 1987, n. 294, id., Rep. 1987, voce cit., n. 24; 29 novembre
1986, n. 7070, id., Rep. 1986, voce cit., n. 14, in tema di trascrizione
di beni mobili soggetti a registrazione; 17 maggio 1982, n. 3058, id.,
1982, I, 1877, con nota di Macario; 27 aprile 1981, n. 2521, id., 1981,
I, 2758, con nota di Macario; 23 febbraio 1980, id., Rep. 1980, voce
cit., n. 15, che definisce anche la nozione di terzo nei cui confronti la trascrizione è destinata a produrre effetti. Nel senso che l'onere di
trascrizione della sentenza ex art. 2932 c.c. sia stato posto dalla legge soltanto a salvaguardia degli interessi dell'attore contro eventuali diritti
dei terzi con la conseguenza <;he l'omissione della trascrizione tanto del
la domanda quanto della sentenza non è di ostacolo né alla proposizio ne dell'azione fra le parti, né alla pronuncia del giudice: Cass. 7 no
vembre 1978, n. 5810, id., Rep. 1978, voce cit., n. 10; 10 novembre
1976, n. 4142, id., Rep. 1977, voce cit., n. 14; 19 maggio 1976, n.
1772, id., Rep. 1976, voce cit., n. 23.
(2) Non si riscontrano precedenti in termini.
Nel caso odierno i terzi acquirenti dello stesso immobile promesso in vendita all'attore ex art. 2932 c.c. avevano sostenuto l'inopponibilità nei loro confronti della sentenza costitutiva che aveva operato il trasfe
rimento del bene poiché la stessa, una volta ottenuta, non era stata
trascritta come richiede il capoverso dell'art. 2652, n. 2, c.c. al fine
di rendere inefficaci nei confronti del creditore trascrivente le trascrizio
ni effettuate successivamente alla trascrizione della domanda di esecu
zione in forma specifica. Decidendo sul punto, i giudici hanno afferma
to che, grazie alla trascrizione della domanda di esecuzione in forma
specifica dell'obbligo di concludere il contratto, gli effetti della senten
za ex art. 2932 c.c. si estendevano al convenuto indipendentemente dal
la trascrizione della sentenza.
La ragione dell'affermazione di un simile principio di diritto rimane
oscura: non si capisce perché la motivazione della sentenza si pronunci
sugli effetti prodotti dalla trascrizione della domanda nei confronti del
convenuto quando a contestare l'opponibilità della sentenza nei propri confronti erano stati i terzi acquirenti; ed ancora: se veramente la sen
tenza intendeva riferirsi al convenuto, perché i giudici hanno posto l'ac
cento sulla trascrizione della domanda? Ai fini dell'efficacia della sen
tenza ex art. 2932 c.c. nei confronti del convenuto inadempiente all'o
nere di concludere il contratto definitivo non occorre, infatti, adempiere
gli oneri di trascrizione, diretti a produrre effetti soltanto nei confronti
dei terzi. Inoltre: se, al contrario, la Suprema corte intendeva riferirsi
agli effetti prodotti dalla sentenza nei confronti del terzo acquirente,
perché ha ritenuto di dover derogare al chiaro disposto dell'art. 2652
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