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sezione lavoro; sentenza 23 agosto 2003, n. 12407; Pres. Mileo, Est. Curcuruto, P.M. Matera (concl....

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sezione lavoro; sentenza 23 agosto 2003, n. 12407; Pres. Mileo, Est. Curcuruto, P.M. Matera (concl. conf.); Toma (Avv. Congedo) c. Inps (Avv. Biondi, Cerioni). Cassa Trib. Lecce 1° marzo 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 2 (FEBBRAIO 2004), pp. 507/508-509/510 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200469 . Accessed: 25/06/2014 07:11 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.37 on Wed, 25 Jun 2014 07:11:18 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 23 agosto 2003, n. 12407; Pres. Mileo, Est. Curcuruto, P.M. Matera(concl. conf.); Toma (Avv. Congedo) c. Inps (Avv. Biondi, Cerioni). Cassa Trib. Lecce 1° marzo2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 2 (FEBBRAIO 2004), pp. 507/508-509/510Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200469 .

Accessed: 25/06/2014 07:11

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507 PARTE PRIMA 508

È, dunque, con riguardo al momento della domanda di iscri

zione (o meglio della richiesta di iscrizione, in base alla senten

za della Corte costituzionale n. 483 del 1995 cit.) che andava

accertata dal giudice a quo l'esistenza dell'evento tutelato ai fi

ni del riconoscimento delle prestazioni. Nel caso in esame, come risulta dalla sentenza impugnata e

dal ricorso dell'Inps, l'evento assicurato, cioè l'inizio del perio do indennizzabile, si è verificato il 4 novembre 1996 (due mesi

prima del parto), mentre la richiesta di iscrizione negli elenchi

dei coltivatori diretti è avvenuta il 29 gennaio 1997, successi

vamente all'inizio del periodo indennizzabile.

Ne deriva che a quest'ultima data non si era ancora instaurato

il rapporto previdenziale tra la coltivatrice diretta e l'istituto ri

corrente, in quanto non era stata ancora presentata la domanda

d'iscrizione negli elenchi e quindi la sig. Igloria Evangeline non

poteva vantare alcun diritto alla prestazione di maternità.

Spetta infatti all'interessato — come ha rilevato la Corte co

stituzionale nella citata sentenza 483/95 riguardante una lavora

trice agricola subordinata — nel momento in cui abbia i requi siti richiesti, richiedere «senza indugio» la certificazione al fine

di poter fruire delle prestazioni previdenziali.

Diversamente, conclude la corte, l'Inps «sarebbe esposto al

pericolo di frodi se fosse consentito procrastinare la domanda

del certificato al momento successivo al decorso della malattia, in contraddizione col presupposto dell'urgenza che giustifica la

domanda».

Tali considerazioni non perdono di validità nell'ipotesi in cui

l'assicurata sia una coltivatrice diretta (che, anzi, essendo i

contributi a suo carico, può avere maggiore interesse a procra stinare l'iscrizione negli elenchi), né può ritenersi contraddetta

dal fatto che, nel caso in esame, l'iscrizione è stata richiesta ed

ottenuta con effetto retroattivo.

Al riguardo occorre considerare, per un verso che tale situa

zione trova ampia giustificazione sulla base dell'illustrato mec

canismo previsto dalla normativa vigente ed è addebitabile

esclusivamente all'inadempienza al dovere-onere di tempestiva denuncia da parte dei soggetti interessati circa l'insorgenza dei

presupposti di legge per l'assicurazione obbligatoria; per altro

verso che il sistema di sicurezza sociale, seconde la Costituzio

ne e le leggi ordinarie, non consente di configurare alcuna rela

zione sinallagmatica tra contributi e prestazioni, atteso che

l'obbligazione contributiva è imposta unicamente per la soddi

sfazione di un interesse pubblico (Cass. 27 luglio 1996, n. 6798,

id., Rep. 1997, voce cit., n. 672). Appare quindi coerente al sistema la non corrispondenza tra

versamento dei contributi e diritto alle prestazioni che, in base

al nostro ordinamento giuridico, è legato, di regola alla compre senza di molteplici requisiti.

In conclusione deve affermarsi che il rapporto previdenziale, nell'ambito dei coltivatori diretti, anche in relazione all'assicu

razione di maternità, non si instaura automaticamente nel mo

mento in cui viene ad esistenza una posizione lavorativa astrat tamente idonea a legittimare l'iscrizione nell'elenco di catego ria, occorrendo invece necessariamente l'effettiva iscrizione

nello stesso. Tale iscrizione, ove effettuata dalla competente autorità amministrativa con effetto retroattivo, comporta per l'interessato l'obbligo del versamento dei contributi, ma non il

diritto alle prestazioni. Nel caso in esame, quindi, il diritto della coltivatrice diretta

alla corresponsione dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 1

1. 29 dicembre 1987 n. 546, poteva essere esercitato solo per il

periodo successivo alla richiesta di iscrizione negli elenchi, an

corché l'iscrizione sia avvenuta con effetto retroattivo, con il

conseguente obbligo del versamento dei contributi per il periodo

precedente. Non è infatti necessario che i requisiti per il godi mento del diritto alle prestazioni debbano sussistere al momento

dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria. Basta richia

mare in proposito la sentenza della Corte costituzionale 29 mar

zo 1991, n. 132 (id., Rep. 1991, voce Lavoro (rapporto), n.

1325) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, 2° comma, 1. 30 dicembre 1971 n. 1204 nella parte in cui —

per le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua, allorquando il periodo di astensione ob

bligatoria abbia inizio più di sessanta giorni dopo la cessazione

della precedente fase di lavoro — esclude il diritto all'indennità

giornaliera di maternità anche in relazione ai previsti successivi

periodi di ripresa dell'attività lavorativa.

Il Foro Italiano — 2004.

Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti sopra indicati e la

sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa ad altro

giudice, individuato nella Corte d'appello di Torino che, nel de

ciderla si atterrà al seguente principio: la corresponsione alla

coltivatrice diretta dell'indennità giornaliera di maternità, previ sta dall'art. 1 1. 29 dicembre 1987 n. 546 presuppone che, al

momento in cui si verifica l'evento indennizzabile, la lavoratri

ce risulti iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti, posto che la

costituzione del rapporto assicurativo avviene solo con l'iscri

zione negli appositi elenchi di categoria; nell'ipotesi che la col

tivatrice diretta richieda l'iscrizione in detto elenco successiva

mente alla data di inizio del periodo protetto (due mesi prima del parto), avrà diritto all'indennità giornaliera soltanto per il

periodo successivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco dei

coltivatori diretti.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 23 ago sto 2003, n. 12407; Pres. Mileo, Est. Curcuruto, P.M. Ma

tera (conci, conf.); Toma (Avv. Congedo) c. Inps (Avv.

Biondi, Cerioni). Cassa Trib. Lecce 1° marzo 2000.

Previdenza e assistenza sociale — Indennità di maternità —

Azione giudiziaria — Termine di decadenza (D.p.r. 30 aprile 1970 n. 639, attuazione delle deleghe conferite al go verno con gli art. 27 e 29 1. 30 aprile 1969 n. 153, concernente

revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia

di sicurezza sociale, art. 47; d.l. 19 settembre 1992 n. 384, misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubbli co impiego, nonché disposizioni fiscali, art. 4; 1. 14 novembre

1992 n. 438, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 settembre 1992 n. 384).

La presentazione della domanda amministrativa di indennità di

maternità in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. 19

settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, nella l.

14 novembre 1992 n. 438, vale ad impedire l'applicabilità del

termine di decadenza di un anno per la proposizione dell'a

zione giudiziaria previsto dall'art. 47, 3° comma, d.p.r. n.

639 del 1970, come sostituito dall'art. 4 stesso decreto leg

ge. (1)

(1) Conf. alla riportata sentenza, Cass. 18 dicembre 2001, n. 15994, Foro it., Rep. 2001, voce Previdenza sociale, n. 704, in cui si afferma che il termine di decadenza di un anno per la proposizione dell'azione

giudiziaria, previsto dall'art. 47, 3° comma, d.p.r. 639/70 — come so stituito dall'art. 4 d.l. 384/92, convertito in 1. 438/92 —, è applicabile, sotto il profilo temporale, solo quando il procedimento amministrativo

contenzioso, iniziato a seguito di ricorso presentato dall'assicurato ai

competenti organi dell'istituto previdenziale, sia terminato dopo il 19 settembre 1992 (data di entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992), ov vero quando in caso di mancata proposizione del ricorso amministrati

vo, tutti gli elementi della fattispecie procedimentale, compresa anche la domanda amministrativa della prestazione, siano venuti in essere do

po l'entrata in vigore del citato decreto legge, in conformità dei principi enunciati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 20 del 1994, id.,

Rep. 1994, voce cit., n. 839, e n. 128 del 1996, id., 1996,1, 1912; conf., altresì, Cass. 26 maggio 2000, n. 6919, id., Rep. 2000, voce cit., n. 817; 14 giugno 1999, n. 5913, ibid., n. 860; 5 maggio 1999, n. 4517, id..

Rep. 1999, voce cit., n. 781; 21 gennaio 1999, n. 536, ibid., n. 773; 9

gennaio 1999, n. 152, ibid., n. 782. Ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto per le pre

stazioni previdenziali, si è affermato (Cass. 25 marzo 2002, n. 4247, id., Rep. 2002, voce cit., n. 616) che occorre fare riferimento alla sca denza dei termini stabiliti dalla legge per la conclusione del procedi mento amministrativo, senza che rilevi, a tali fini, la proposizione di un secondo ricorso amministrativo in relazione alla medesima prestazione.

Per quanto riguarda il regime transitorio conseguente alla introdu

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del giudizio. — Donata Toma, bracciante agri

cola, con ricorso depositato in data 11 novembre 1994, impugnò dinanzi al Pretore di Lecce il provvedimento del 7 dicembre

1993, con cui l'Inps aveva sospeso cautelativamente, per una

presunta irregolarità nel rapporto di lavoro, l'erogazione delle

indennità di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, richieste dalla Toma rispettivamente il 14 luglio 1992 e il 19

gennaio 1993. Il pretore dichiarò improponibile il ricorso, ritenendo che la

Toma fosse decaduta dall'azione per la decorrenza del termine

annuale di cui all'art. 4 d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in 1. 14 novembre 1992 n. 438, e questa decisione, impugnata dalla Toma, è stata confermata dal Tribunale di Lecce.

Il giudice d'appello, premesso che prima dell'entrata in vigo re del cit. decreto legge, non era prescritto alcun termine deca

denziale per la proposizione dell'azione giudiziaria in detta

materia, ha ritenuto che per il principio tempus regit actum la

nuova normativa dovesse trovare applicazione al caso di specie, con decorso del termine dall'entrata in vigore della legge stessa.

Donata Toma, ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza sulla base di due motivi di censura.

L'Inps ha depositato solo procura. Motivi della decisione. — Con il primo motivo di ricorso, de

nunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.l. 19 set

tembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, nella 1. 14

novembre 1992 n. 438, motivazione erronea e contraddittoria, la

ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver applicato il

termine decadenziale di un anno, introdotto dal 1° comma del

l'art. 4 d.l. menzionato, a modifica dell'art. 47 d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639, senza considerare che, per espressa previsione del

3° comma dello stesso articolo che lo aveva introdotto, tale ter

mine non trova applicazione nei procedimenti instaurati ante

riormente alla data di entrata in vigore del citato d.l. n. 384, e

ancora in corso alla stessa data, sicché non poteva impedire la

proposizione della domanda di indennità per astensione obbli

gatoria presentata il 14 luglio 1992, né di quella dell'indennità

per astensione facoltativa, presentata il successivo 19 gennaio 1993, perché, oltre alla stretta connessione fra le due indennità, il procedimento concernente la loro attribuzione era ancora in

corso alla data di entrata in vigore della 1. n. 438 del 1992, di

conversione del decreto n. 384.

Il motivo è parzialmente fondato.

La questione dell'ambito di applicazione del termine di deca

denza di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria

previsto dall'art. 47, 3° comma, d.p.r. n. 639 del 1970, come so

stituito dall'art. 4 d.l. n. 384 del 1992 (convertito dalla 1. n. 438

del 1992) in materia di prestazioni relative alle gestioni previ denziali di cui all'art. 24 1. n. 88 del 1989, è stata più volte af

frontata da questa corte, anche di recente, ricevendo soluzioni

univoche nel senso che il termine anzidetto è applicabile —

sotto il profilo temporale — solo quando tutti gli elementi della

fattispecie procedimentale regolata, compresa anche la domanda

amministrativa, siano venuti in essere dopo l'entrata in vigore del decreto legge, in conformità al principio enunciato dalla

zione di un nuovo termine di decadenza più «ridotto» rispetto a quello in vigore, Corte cost. 24 aprile 1996, n. 128, cit.

In ordine alla decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziaria stabi lita dall'art. 47 d.p.r. 639/70, nel testo sostituito dall'art. 4 d.l. 384/92, nel senso che la stessa è «impedita» dal semplice deposito del ricorso

introduttivo, non essendo necessaria anche la notifica del ricorso stesso all'ente previdenziale, Cass. 6 aprile 2001, n. 5189, id., Rep. 2001, vo ce cit., n. 708.

La materia «affrontata» dalla riportata sentenza (regime transitorio

conseguente all'introduzione di un termine di decadenza) è «ripropo sta» dall'introduzione, in materia d'invalidità civile, di un nuovo ter mine di decadenza; infatti il d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in

1. 24 novembre 2003 n. 326, all'art. 42, 3° comma, ha introdotto un

nuovo termine di decadenza, avendo statuito che «La domanda giudi ziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità

giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione al l'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa».

Con specifico riferimento all'indennità di maternità spettante alle la

voratrici autonome e coltivatrici dirette, nel senso che in caso di parto

prematuro, l'indennità spetta in ogni caso per la durata complessiva di

mesi cinque, Corte cost. 28 novembre 2002. n. 495, e 16 maggio 2002, n. 197, id., 2003, I, 3241. In ordine all'indennità di maternità spettante alle lavoratrici licenziate per giusta causa nel periodo di interdizione dal lavoro, Corte cost. 14 dicembre 2001, n. 405, ibid., 3242.

Il Foro Italiano — 2004.

Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del 1996, Foro it.,

1996, I, 1912 (così Cass. 26 maggio 2000, n. 6919, id., Rep. 2000, voce Previdenza sociale, n. 817, in una fattispecie, del

tutto analoga a quella ora in questione, nella quale, la fase am

ministrativa, avviata da richieste di indennità di maternità, si era

conclusa prima dell'entrata in vigore della nuova norma; Cass. 18 dicembre 2001, n. 15994, id., Rep. 2001, voce cit., n. 704).

Ne deriva che erroneamente il tribunale ha considerato la

Toma decaduta dall'azione volta ad ottenere l'indennità di

astensione obbligatoria, dato che la relativa domanda ammini

strativa risaliva ad epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l.

n. 384 del 1992. La decisione del tribunale è invece esatta con riferimento al

l'indennità di astensione facoltativa, trattandosi di prestazione che pur avendo taluni presupposti in comune con l'altra, se ne

differenzia per requisiti ulteriori, ed essendo stata la relativa

domanda presentata successivamente alla detta epoca, onde non

è possibile, logicamente prima ancora che giuridicamente, che

alla data di entrata in vigore del menzionato decreto legge fosse

«ancora in corso il procedimento per l'attribuzione» di entram

be «le suddette indennità», essendo in corso solo quello relativo

alla prima delle due.

Con il secondo motivo, denunziando violazione dell'art. 47, ultimo comma, d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639, nonché omessa pro nunzia su di un motivo di appello, la ricorrente addebita alla

sentenza impugnata di non aver tenuto conto che la mancata ot

temperanza da parte dell'Inps alla disposizione cit., in base alla

quale l'istituto nel comunicare il provvedimento adottato sulla

domanda di prestazione deve indicare fra l'altro i presupposti e i

termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria, comportava che l'eventuale termine di decadenza annuale poteva farsi de

correre dalla data del provvedimento di «sospensione cautelati

va», adottato il 7 dicembre 1993.

Il motivo è infondato.

Che la disposizione menzionata imponga un determinato

comportamento all'Inps, contrariamente a quel che è affermato

nel ricorso, non è ragione sufficiente per affermare, come fa la

ricorrente, che tale comportamento forma oggetto di un onere a

carico dell'istituto la cui inosservanza è sanzionata con il man

cato maturarsi della decadenza di cui all'art. 47 d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639, dal momento che, in primo luogo, in assenza di

elementi testuali in tal senso, la tesi è, assai poco compatibile con il rilievo pubblicistico della decadenza in esame, più volte

affermato da questa corte (v., fra le molte, Cass. 20 marzo 2001, n. 3947, ibid., n. 698); in secondo luogo la mancanza di una

specifica sanzione per una condotta imposta ad un ente pubblico non rende di per sé inutile la norma che tale condotta prescriva, ben potendo l'osservanza della condotta prescritta esser garan tita con i meccanismi sanzionatori della responsabilità ammini

strativa; e, infine (come affermato nella giurisprudenza ammini

strativa, con riguardo alla disposizione, sostanzialmente analoga a quella in esame, di cui all'art. 3, 4° comma, 1. 7 agosto 1990 n.

241, secondo cui «in ogni atto notificato al destinatario devono

essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere») si tratta di norma di natura procedimentale, che impone all'am

ministrazione, nell'ambito del più generale principio di traspa renza dell'azione amministrativa, un dovere di cooperazione con il privato, al fine di agevolarlo nell'individuazione degli strumenti apprestati dall'ordinamento per la tutela delle proprie

posizioni soggettive, ritenute lese da tale azione; in quanto pre ordinata essenzialmente, a facilitare il destinatario nell'indivi

duazione del soggetto competente a pronunciarsi e dei termini

per la proposizione delle impugnative, che non può estendere i

propri effetti in ambito esclusivamente processuale, nel quale, anzi, i termini e le modalità dell'azione sono già analiticamente

e cogentemente disciplinate dalle norme di settore (v. Cons.

Stato, ad. plen., 14 febbraio 2001, n. 2, ibid., voce Opere pub

bliche, n. 254). Il ricorso va quindi accolto, nei limiti di cui sopra. Il giudice

di rinvio, designato come in dispositivo, nel decidere la causa si

atterrà al principio per cui la presentazione della domanda am

ministrativa di indennità di maternità in epoca anteriore all'en

trata in vigore del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con

modificazioni, nella 1. 14 novembre 1992 n. 438, vale ad impe dire l'applicabilità del termine di decadenza di un anno per la

proposizione dell'azione giudiziaria previsto dall'art. 47, 3°

comma, d.p.r. n. 639 del 1970, come sostituito dall'art. 4 stesso

decreto legge.

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