+ All Categories
Home > Documents > sezione lavoro; sentenza 23 maggio 1998, n. 5168; Pres. Lanni, Est. Prestipino, P.M. Martone (concl....

sezione lavoro; sentenza 23 maggio 1998, n. 5168; Pres. Lanni, Est. Prestipino, P.M. Martone (concl....

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: ngothien
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
sezione lavoro; sentenza 23 maggio 1998, n. 5168; Pres. Lanni, Est. Prestipino, P.M. Martone (concl. conf.); Paparone e altri (Avv. Chirillo) c. Usl n. 9 della Calabria. Conferma Trib. Locri 20 gennaio 1994 Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 9 (SETTEMBRE 1998), pp. 2411/2412-2413/2414 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194286 . Accessed: 28/06/2014 12:28 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.223.28.76 on Sat, 28 Jun 2014 12:28:48 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sezione lavoro; sentenza 23 maggio 1998, n. 5168; Pres. Lanni, Est. Prestipino, P.M. Martone (concl. conf.); Paparone e altri (Avv. Chirillo) c. Usl n. 9 della Calabria. Conferma Trib.

sezione lavoro; sentenza 23 maggio 1998, n. 5168; Pres. Lanni, Est. Prestipino, P.M. Martone(concl. conf.); Paparone e altri (Avv. Chirillo) c. Usl n. 9 della Calabria. Conferma Trib. Locri 20gennaio 1994Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 9 (SETTEMBRE 1998), pp. 2411/2412-2413/2414Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194286 .

Accessed: 28/06/2014 12:28

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.223.28.76 on Sat, 28 Jun 2014 12:28:48 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sezione lavoro; sentenza 23 maggio 1998, n. 5168; Pres. Lanni, Est. Prestipino, P.M. Martone (concl. conf.); Paparone e altri (Avv. Chirillo) c. Usl n. 9 della Calabria. Conferma Trib.

2411 PARTE PRIMA 2412

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 23 mag

gio 1998, n. 5168; Pres. Lanni, Est. Prestipino, P.M. Mar

tone (conci, conf.); Paparone e altri (Avv. Chirillo) c. Usi

n. 9 della Calabria. Conferma Trìb. Locri 20 gennaio 1994.

Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile — Condanna

in futuro — Estremi — Fattispecie (Cod. civ., art. 2909; cod.

proc. civ., art. 474).

Non è configurabile come condanna in futuro una sentenza con

un dispositivo articolato in due capi distinti, di cui il primo contiene l'accertamento del diritto degli attori a vedere ri

compresa nello stipendio la quota mensile di carovita in un

certo ammontare e il secondo la condanna del datore di lavo

ro al pagamento delle relative differenze retributive con rife rimento a mensilità di stipendio corrisposte in passato. (1)

Svolgimento del processo. — Con sentenza del 10 aprile 1991

il Pretore del lavoro di Locri dichiarava che Giuseppe Paparone e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe tutti dipendenti della

Usi n. 28 di Locri, avevano diritto di percepire le quote mensili

di carovita, che competevano loro dal maggio 1986, con l'inclu

sione dell'indennità di contingenza dovuta ai sensi dell'art. 1

1. 26 febbraio 1986 n. 38 per il settore industriale, e condannava

la Usi n. 28 di Locri al pagamento delle relative differenze,

con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla matu

razione di ciascun rateo al soddisfo.

Con atti di precetto notificati il 19 ottobre 1991 e il 16 no

vembre 1991 i lavoratori, sulla base di tale sentenza, intimava

no alla Usi di pagare le quote di carovita per il periodo relativo

ai mesi di giugno, luglio e agosto 1991.

La Usi proponeva opposizione, che veniva accolta dal Preto

re del lavoro di Locri con sentenza 12 giugno 1992.

Decidendo sull'appello proposto dal Paparone e dagli altri

lavoratori, nel contraddittorio con la Usi n. 9 della Calabria

(già Usi n. 28), che contestava la fondatezza dell'impugnazione, il Tribunale di Locri confermava la decisione impugnata con

sentenza del 20 gennaio 1994.

Il giudice dell'appello osservava, in primo luogo, che la sen

tenza emessa nel precedente giudizio non poteva essere invocata

come titolo esecutivo perché la stessa non integrava un'ipotesi

(1) Non si rinvengono precedenti in termini. Lo svolgimento del processo, cosi come ricostruito dalla pronuncia

in epigrafe, è, in sintesi, il seguente. Gli attori ottengono il 10 aprile 1991 una sentenza favorevole articolata in due capi. Con il primo capo viene accertato il loro diritto a percepire le quote mensili di carovita a partire dal maggio 1986, con l'inclusione dell'indennità di contingen za dovuta ai sensi dell'art. 1 1. 26 febbraio 1986 n. 38 per il settore industriale. Con il secondo capo viene emessa condanna al pagamento delle differenze di compenso per le quote di carovita corrisposte in mi sura inferiore al dovuto. Sulla base di questa sentenza gli attori intima no il 19 ottobre 1991 al convenuto di pagare le quote di carovita per il periodo relativo ai mesi di giugno, luglio e agosto 1991, dunque per un periodo successivo alla sentenza. In applicazione del principio rias sunto nella massima viene confermata la sentenza di accoglimento del

l'opposizione al precetto. Se il dispositivo di condanna della sentenza aveva ad oggetto le quote

di carovita corrisposte nel passato, e non anche le quote di carovita da corrispondere in futuro, la presente pronuncia è indubbiamente cor

retta, poiché effettivamente la sentenza resa nel precedente giudizio non era «configurabile come una ipotesi di condanna in futuro, perché non richiesta dalle parti e non qualificata in tal senso in maniera esplicita dal pretore». Superflue ai fini della decisione appaiono peraltro le con siderazioni che la sentenza svolge sull'aspetto precettivo del giudicato sulle situazioni soggettive durevoli nel tempo. Infatti, anche se si affer ma che l'accertamento giudiziale di una tale situazione soggettiva si

proietta verso il futuro (in questo senso, B. Sassani, Impugnativa del l'atto e disciplina del rapporto, Padova, 1989, 177 ss.; R. Caponi, L'ef ficacia del giudicato civile nel tempo, Milano, 1991, 80 ss., a cui si rinvia anche per indicazioni sulla condanna in futuro, e, da ultimo, Id., In tema di limiti temporali del giudicato civile sulle situazioni sog gettive che proteggono un interesse durevole nel tempo, in Foro it., 1998,1, 1193 ss.), e che quindi si proietta verso il futuro l'accertamento del diritto a percepire le quote di carovita in un certo ammontare, tale affermazione non può porre rimedio alla decisiva circostanza che, nella

fattispecie de qua, era stata chiesta e ottenuta la condanna solo con riferimento alle quote di carovita corrisposte nel passato, e non anche con riferimento alle quote di carovita da corrispondere in futuro. [R. Caponi]

Il Foro Italiano — 1998.

di condanna per il futuro o, in secondo luogo che il giudice,

qualora sia parte in giudizio un ente pubblico, deve limitarsi

ad accertare la regolarità della costituzione, senza controllare

se esista o meno l'impegno di spesa. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassa

zione il Paparone e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe in

base a due distinti motivi illustrati da memoria. Non si è costi

tuita la Usi n. 9 di Locri. Motivi della decisione. — (Omissis). Ciò premesso, passando

all'esame dell'impugnazione, con il primo motivo il De Angelis denuncia violazione degli art. 2909 c.c. e 429 c.p.c. e insuffi

ciente e contraddittoria motivazione, in relazione agli art. 360, 1° comma, nn. 3 e 5, c.p.c., e censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stato affermato che la sentenza resa nel

precedente giudizio non conteneva una condanna per il futuro.

Sostiene il ricorrente che il tribunale, errando nel valorizzare

una frase inserita nella motivazione della suddetta precedente sentenza (quella che aveva fatto riferimento al periodo per cui

è causa») nonché nel dare rilievo all'accordo collettivo recepito dal d.p.r. n. 41 del 1991 (trattandosi di una pattuizione prece dente alla formazione del giudicato), non ha considerato che

la sentenza in questione, disponendo per il futuro, aveva man

tenuto la sua validità di titolo esecutivo anche per il periodo successivo alla sua emanazione, tenuto conto del fatto che nel

primo dei suoi due capi era stato riconosciuto il diritto dei lavo

ratori e che nel secondo era stata emessa condanna specifica, sebbene con l'atto introduttivo del giudizio fosse stata formula

ta la domanda di condanna generica.

Questo motivo è privo di fondamento. Pur non potendosi

escludere, in linea strettamente teorica, che una pronuncia giu

risdizionale, emanata in conformità della domanda proposta dalla

parte quando ciò sia ammesso dall'ordinamento, possa statuire

per l'avvenire, tuttavia occorre che una siffatta statuizione sia

resa palese, in modo esplicito, dalle espressioni contenute nel

dispositivo. Come è stato testualmente affermato in una recente sentenza

(Cass. 23 ottobre 1997, n. 10431, Foro it., Rep. 1997, voce Sen

tenza civile, n. 50), il giudizio di cognizione, avuto riguardo alle disposizioni contenute negli art. 2907, 2908 e 2909 c.c., e

diretto ad accertare una situazione giuridica già esistente (anche

se, a volte, non produttiva di effetti immediati), dato che per mezzo del processo non è consentito, di norma, il conseguimen to di un bene futuro ed eventuale il cui titolo non sia ancora

sorto al tempo della proposizione della domanda giudiziale. Da

questo principio deriva che la pronuncia giurisdizionale di con

danna del convenuto a un fare o a un dare, ivi compresa quella relativa al pagamento di una somma di danaro, produce i suoi

effetti per le prestazioni inerenti al tempo anteriore alla propo sizione della domanda e non per quella relativa al periodo suc

cessivo. E ciò vale anche con riferimento ai rapporti c.d. di

durata, in relazione ai quali, ferma eventualmente l'autorità della

pronuncia sull'esistenza del rapporto e sull'assenza di cause di

invalidità del titolo dal quale il rapporto stesso trae origine in

base alla regola giurisprudenziale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile — la condanna emessa dal giudice, a parte le eccezioni espressamente previste dalla legge (v., ad

esempio, l'art. 345, 1° comma, seconda parte, c.p.c.), trova

necessariamente il suo limite nelle prestazioni maturate fino al

giorno della notificazione dell'atto di citazione davanti al giudi ce di primo grado.

D'altra parte, anche a riconoscere, come è stato osservato

in dottrina, che in ordine ai rapporti di durata nell'ordinamen

to possano trovare ingresso, in relazione ad una particolare si

tuazione di fatto già esistente e rilevante nell'immediato futuro, le sentenze c.d. determinative intendendosi per tali quelle «delle

quali è consentita la modificazione o la revoca in conseguenza del successivo mutamento della suddetta situazione di fatto» e

riguardo alle quali, per conseguenza, «il giudicato si forma li

mitatamente allo stato di fatto esistente al tempo della pronun cia» (v., in giurisprudenza, Cass. 17 aprile 1991, n. 4136, non

massimata, secondo cui la decisione avente per oggetto la liqui dazione della pensione di invalidità fa stato fra le parti rebus

sic stantibus), tuttavia, come sopra è stato detto, per poter esse

re compresa in tale categoria, la sentenza deve contenere una

chiara statuizione al riguardo, ricavabile, senza possibilità di

equivoci, dal comando impartito dal giudice e contenuto nel

dispositivo.

This content downloaded from 91.223.28.76 on Sat, 28 Jun 2014 12:28:48 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sezione lavoro; sentenza 23 maggio 1998, n. 5168; Pres. Lanni, Est. Prestipino, P.M. Martone (concl. conf.); Paparone e altri (Avv. Chirillo) c. Usl n. 9 della Calabria. Conferma Trib.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Nel caso in esame, come asserisce lo stesso De Angelis, la

sentenza resa a conclusione del precedente giudizio e passata in giudicato conteneva nel dispositivo due distinti capi in base

alle testuali espressioni usate nel ricorso per cassazione, infatti, con il primo capo era stato «affermato il diritto» e con il secon

do era stata emessa «condanna al pagamento in favore dei ri

correnti delle differenze di compenso per le quote di carovita, ad essi corrisposte in misura inferiore al dovuto». Di tal che

non può essere sindacata, non sussistendo i vizi denunciati nel

ricorso, l'interpretazione del giudicato data dal tribunale — se

condo cui la sentenza resa nel precedente giudizio non era «con

figurabile come una ipotesi di condanna in futuro, perché non

richiesta dalle parti e non qualificata in tal senso in maniera

esplicita dal pretore» — per la ragione che tale interpretazione, del tutto corretta sia sotto il profilo giuridico che dal punto di vista logico, trova diretto riscontro nella statuizione del giu

dice, come riferita dal ricorrente.

I rilievi che precedono dimostrano l'inconferenza delle altre

censure formulate con il motivo in esame, ove si consideri: a) che a nulla vale ora sostenere che nel precedente giudizio era

stata chiesta la condanna generica della Usi, giacché, a parte il rilievo che una tale pronuncia non avrebbe legittimato i lavo

ratori ad esercitare l'azione esecutiva, resta il fatto che la con

danna specifica emessa dal giudice, non essendo stata impugna

ta, è passata in giudicato; b) che il tribunale ha interpretato tale giudicato in base al dispositivo della sentenza, avendo uti

lizzato alcune locuzioni contenute nella parte motiva solamente

a conferma del giudizio emesso: c) che del tutto irrilevante, a

fronte dell'interpretazione data, è l'accenno fatto dal tribunale

al d.p.r. n. 41 del 1991 enunciato al solo scopo di sottolineare

che la materia, per il periodo successivo, era stata regolata da

un nuovo accordo concluso tra le parti. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 22 mag

gio 1998, n. 5121; Pres. Baldassarre, Est. Mazziotti Di Cel

so, P.M. Maccarone (conci, parz. diff.); Soc. Soledil (Avv.

Netti) c. Petrelli ed altri (Avv. G. e P. Casavola). Confer ma App. Ancona 16 settembre 1996.

Appalto — Consegna dell'opera — Rifiuto del committente per

incompletezza ed irregolarità — Accettazione tacita — Esclu

sione (Cod. civ., art. 1665).

Nel contratto di appalto non è ravvisabile l'accettazione tacita

dell'opera nel caso in cui il committente rifiuti, peraltro legit

timamente, di ricevere la consegna dell'immobile in quanto

incompleta ed irregolare (nella specie, l'immobile era privo della licenza di abitabilità, per fatto addebitabile all'appalta

tore, nonché carente strutturalmente). (1)

(1) Con l'avallo di dottrina e giurisprudenza costanti, l'art. 1665 c.c. — nell'indicare i fatti ed i comportamenti sulla base dei quali deve

presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente —

dipana la matassa dell'accettazione tacita, ravvisandone il presupposto nella consegna dell'opera al committente e il fatto concludente nella

«ricezione senza riserve» da parte del committente stesso, anche se non

si sia proceduto alla verifica.

Naturalmente, occorre tenere distinte concettualmente la consegna, fatto meramente materiale che si attua mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente (affinché possa eseguire la verifica

dell'opera, ciò che costituisce un suo preciso onere), dall'accettazione, atto di volontà con cui il committente dichiara di voler accogliere la

prestazione, in quanto la si è trovata immune da vizi e difformità o,

comunque, si è rinunciato a farli valere. Ciò posto, il caso di specie

presenta la particolarità che di accettazione non poteva proprio parlar

si, per il semplice ed assorbente motivo che l'opera commissionata non

era (eufemisticamente) conforme a quanto dedotto in contratto: non

soJo l'appaltatore aveva omesso di compiere molteplici lavori nell'ese

cuzione dell'opera, ma — soprattutto — non aveva pagato gli «seri ed i contributi di costruzione e di urbanizzazione, col risultato di veder

li Foro Italiano — 1998.

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato

il 19 e il 20 settembre 1988 la s.r.l. Soledil esponeva: che aveva

acquistato da Petrelli Mario, con atto del 24 ottobre 1983, par te di un appezzamento di terreno edificabilc, sito in Grottam

mare, della superficie di mq. 2320; che, con separata scrittura

redatta in pari data, era stato pattuito che essa società avrebbe

costruito a sue spese, su altro appezzamento di terreno del Pe

trelli, una palazzina la cui volumetria doveva essere pari al ven

tiquattro per cento dell'intero volume realizzato; che si era nel

contempo pattuito che le variazioni e le migliorie rispetto al

capitolato di appalto sarebbero state conteggiate e pagate a par

te; che, terminati i lavori, il Petrelli si era rifiutato di prendere in consegna l'immobile e di pagare i lavori extra-capitolato; che

aveva inutilmente più volte diffidato il Petrelli a prendere in

consegna l'immobile previo contestuale pagamento dei detti la

vori. La Soledil, quindi, conveniva in giudizio Petrelli Mario, Rosaria, Ambra e Leonilde per sentirli condannare al pagamen to della somma di lire 121.498.491 per i lavori extra-capitolato, oltre lire 4.000.000 per diritti del direttore dei lavori e lire

17.367.726 per oneri di cui alla 1. 10/77. I quattro convenuti si costituivano e deducevano che, prima

di stipulare l'atto indicato dall'attore, tra le parti era stata fir

mata, in data 6 luglio 1981, una scrittura privata con la quale il Petrelli aveva pattuito la cessione a Iacoponi Raniero del set

tantasei per cento di un'area edificabilc di mq. 3080 dietro il

corrispettivo rappresentato dalla costruzione di uno dei tre fab

bricati edificandi (palazzina C) sull'area medesima, da eseguirsi con la clausola «chiavi in mano» per una volumetria pari al

ventiquattro per cento del volume complessivo edificabilc; che

con il successivo atto del 24 ottobre 1983 si eano ribaditi i de

scritti accordi, sicché il Petrelli aveva venduto alla Soledil, la

quale si era obbligata in solido con lo Iacoponi, il settantasei

per cento dell'area dietro il corrispettivo della costruzione della

menzionata palazzina C, della quale si era concordata la conse

gna per il 27 settembre 1984; che la società attrice era inadem

piente di fronte a tali obblighi perché non aveva consegnato l'immobile in questione «chiavi in mano», non aveva consentito

ad esso Petrelli di verificare la volumetria della palazzina C e

perchè aveva prodotto una contabilità errata facendo figurare come migliorie lavori che tali non erano, senza che essi conve

nuti avessero concordato o autorizzato tali varianti. I Petrelli,

quindi, previa richiesta di chiamata in causa di Iacoponi Ranie

ro e di rigetto della domanda attrice, chiedevano in riconven

zionale che si dichiarasse l'inadempimento della Soledil e dello

Iacoponi in relazione ai punti sopra descritti e che si condan

nassero i suddetti alla consegna della palazzina ed al risarci

mento dei danni. In fase istruttoria interveniva volontariamente

in causa Iacoponi Raniero il quale si riportava a quanto dedot

to dalla Soledil.

II g.i. disponeva procedersi a c.t.u. all'esito della quale i con

venuti ottenevano il sequestro giudiziario della palazzina C con

versamento di una cauzione.

Disposto un supplemento di c.t.u., l'adito Tribunale di Asco

li Piceno, con sentenza depositata il 21 febbraio 1994, qualifi cati gli accordi interccorsi tra le parti sotto il profilo unitario

di un contratto misto a prevalente carattere di appalto, così

provvedeva: 1) dichiarava che alla società attrice ed a Iacoponi Raniero spettava, per lavori extra-capitolato, la somma di lire

39.085.680; 2) dichiarava che ai convenuti spettava, a titolo di

si rifiutata la licenza di abitabilità. In particolare, il punto nodale del rifiuto è da ravvisarsi proprio in quest'ultima carenza, posto che —

per giurisprudenza consolidata — nel caso di bene immobile destinato ad abitazione, la licenza de qua costituisce elemento essenziale, inte

grante l'identità del bene stesso ai fini delle intese contrattuali. Al pun to che la consegna del cespite privo della licenza di abitabilità integra un'ipotesi di consegna di aliud pro alio: da ultimo, v. Cass. 20 gennaio 1996, n. 442, Foro it., Rep. 1996, voce Vendita, n. 74. In dottrina, v. Vannicelli, La non abitabilità «legale» dell'immobile come causa di risoluzione della vendita immobiliare (nota a Cass. 4 novembre 1995, n. 11521, ibid., n. 75), in Corriere giur., 1996, 168, e De Tula, Vendi

ta di bene immobile e mancato rilascio della licenza di abitabilità (nota a Cass. 10 giugno 1991, n. 6576, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n.

88), in Giust. civ., 1992, I, 1335 (a tenore della quale «nella vendita di immobili destinati ad abitazione, la licenza di abitabilità è un ele mento che caratterizza l'immobile in relazione alla sua capacità di as solvere una determinata funzione economico sociale e, quindi, di soddi sfare in concreto i bisogni che hanno indotto l'acquirente ad effettuare

l'acquisto»).

This content downloaded from 91.223.28.76 on Sat, 28 Jun 2014 12:28:48 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended