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sezione lavoro; sentenza 30 dicembre 1994, n. 11313; Pres. Alvaro, Est. Casciaro, P.M. Tondi(concl. diff.); Soc. costruzioni edili Acilia - Cea (Avv. C.M. Barone) c. Inail (Avv. Napolitano,Monaco). Cassa Trib. Civitavecchia 14 febbraio 1992Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 2 (FEBBRAIO 1995), pp. 507/508-509/510Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188822 .
Accessed: 28/06/2014 11:05
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PARTE PRIMA
ziaria dello Stato espresso in plurime risoluzioni che hanno sot
tolineato in modo puntuale come in mancanza di notificazione
degli avvisi di accertamento di rettifica della base imponibile
e, perciò, in difetto di un rapporto tributario contenzioso, non
possa essere esperito ricorso secondo la procedura di cui all'art.
20 d.p.r. 638/72, né l'impugnazione del ruolo prevista dall'art.
288 t.u. n. 1175 del 1931 (che attiene alla sola ipotesi di iscrizio
ne a ruolo viziata da errori materiali, esclusa ogni altra indagi ne sulla legittimità dei ruoli stessi), ma si possa e si debba pro cedere all'azione giudiziaria ex art. 6 r.d. 20 marzo 1865 n.
2248, ali. E. Si deve dire, allora, che in tema di tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche, ove l'ente impositore (nella specie la provincia) abbia iscritto a ruolo il tributo e fatto notificare
al contribuente la cartella esattoriale senza aver fatto precedere la fase di riscossione del tributo stesso dalla prescritta notifica
dell'avviso di accertamento, il contribuente non può esperire i rimedi amministrativi previsti dall'art. 20, 1° e 4° comma,
d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 638, ed è legittimato a proporre imme
diatamente l'azione giudiziaria di cui all'ultimo comma dello
stesso articolo, con la conseguenza che la proponibilità di detta
azione non è subordinata all'espletamento dei rimedi ammini
strativi.
Ne consegue che la corte territoriale, non essendosi unifor
mata al principio enunciato ed avendo di conseguenza dichiara
to l'improponibilità dell'azione, davanti al giudice ordinario,
proposta dalla società Baldanzi nei confronti di cartelle esatto
riali nonostante non fossero precedute dalla notifica dell'avviso
di accertamento, è incorsa nella violazione dell'art. 20 d.p.r. 356/72 denunciata dalla ricorrente nei due motivi; e che, corre
lativamente, quei mezzi sono fondati e devono essere accolti.
4. - Perciò occorre accogliere il ricorso; cassare la sentenza
impugnata; e rinviare ad un giudice pari ordinato — che si de
termina in altra sezione della stessa Corte d'appello di Firenze — per il nuovo esame sulla base del principio enunciato.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 30 dicem
bre 1994, n. 11313; Pres. Alvaro, Est. Casciaro, P.M. Ton
di (conci, diff.); Soc. costruzioni edili Acilia - Cea (Aw. C.M.
Barone) c. Inail (Avv. Napolitano, Monaco). Cassa Trib.
Civitavecchia 14 febbraio 1992.
Ingiunzione (procedimento per) — Decreto invalidamente noti
ficato — Opposizione tardiva — Intempestiva conoscenza —
Prova — Estremi (Cod. civ., art. 2729; cod. proc. civ., art.
650). Ingiunzione (procedimento per) — Decreto invalidamente noti
ficato — Opposizione tardiva — Tempestiva conoscenza —
Avviso di deposito — Affissione — Insufficienza — Condi
zioni (Cod. proc. civ., art. 140, 650; disp. att. cod. proc.
civ., art. 48).
La prova della intempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, che consente la proposizione dell'opposizione tardiva, deve
ritenersi raggiunta ogni volta che le modalità di esecuzione
della notifica invalida inducano ad escludere che l'atto sia
pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del de
stinatario. (1)
(1) Dopo aver ricordato che la irregolarità/nullità della notifica del decreto ingiuntivo abilita l'intimato all'opposizione tardiva (su cui, in dottrina Garbagnati, Il procedimento d'ingiunzione, Giuffré, Milano, 1991, 165 ss.), sempreché lo stesso dimostri di non aver avuto per tem
po conoscenza del medesimo decreto in dipendenza dell'anzidetta irre
golarità/nullità, in linea con un orientamento piuttosto costante (fra
Il Foro Italiano — 1995.
La tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, idonea ad im
pedire la opposizione tardiva, è quella concernente l'atto nel
la sua globalità che non può reputarsi acquisita per effetto della conoscenza o della conoscibilità del solo avviso di depo sito della copia, affisso nei modi previsti dall'art. 140 c.p.c. (2)
Svolgimento del processo. — Con decreto del 10 novembre
1976 il Pretore di Roma ingiungeva alla soc. a r.l. Costruzioni
edili Acilia in persona del rappresentante con sede in Acilia c/o
Poggiani via Angelo Zottoli n. 20» di pagare all'Inail la somma
di lire 11.433.890 (trattandosi di credito dell'istituto risultante
da scrittura contabile). Avverso il decreto ingiuntivo, notificato ai sensi dell'art. 140
c.p.c. in data 11 dicembre 1976, la Cea proponeva, con atto
del 4 luglio 1980, l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. dinanzi al Pretore di Roma, sostenendo che la nullità della noti
ficazione del decreto ne aveva impedito la conoscenza tempesti va.
Con sentenza del 16 dicembre 1981, il pretore adito dichiara
va inammissibile l'opposizione. Il successivo appello della Cea veniva disatteso dal Tribunale
di Roma, che riteneva regolare la notificazione del decreto in
le altre, Cass. 2 luglio 1988, n. 4412, Foro it., Rep. 1988, voce Ingiun zione, n. 45, citata nella presente; 25 gennaio 1988, n. 598, ibid., n.
46; 11 febbraio 1980, n. 971, id., Rep. 1980, voce cit., n. 60, del pari richiamata; in motivazione, Cass. 23 giugno 1977, n. 2660, id., 1977,
I, 2487, con osservazioni di F. Macioce, contenente la ulteriore preci sazione che, ricollegata la mancata conoscenza del decreto alla irregola rità della sua notifica, l'esclusione di tale vizio determina la inammissi bilità della opposizione tardiva; in argomento, cons, pure Cass. 3 luglio 1979, n. 3767, id., Rep. 1979, voce cit., n. 57 e 5 novembre IS'92, n. 11977, id., Rep. 1992, voce cit., n. 61) la corte chiarisce, molto
opportunamente, tenendo presenti forse i remoti rilievi di App. Firenze 3 giugno 1966, id., Rep. 1966, voce cit., nn. 83, 84 (cosi come riportati in nota a Cass. 20 novembre 1976, n. 4378, id., 1977, I, 1224), che, essendo la intempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo «un fatto ne
gativo, di esso non può ragionevolmente esigersi se non la prova per presunzioni». E la superiore precisazione fornisce comprensibile giusti ficazione dell'affermazione riassunta in massima, che segna cosi una meditata evoluzione delle precedenti acquisizioni di Cass. 11 dicembre
1993, n. 12224, id., Rep. 1993, voce cit., n. 61, citata in motivazione, e di Cass. 6 ottobre 1978, n. 4462, id., Rep. 1978, voce cit., n. 33. Per la prima, infatti, con riguardo all'opposizione tardiva al decreto
ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., l'onere dell'ingiunto di dimo strare che a causa della nullità egli non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto, non sussiste nel caso in cui manchino gli stessi elementi essenziali del procedimento notificatorio, in base ai quali si possa pre sumere che la copia dell'atto è tempestivamente pervenuta nella sfera della conoscibilità del destinatario; laddove, per la seconda, l'onere; di
provare la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, come
conseguenza del vizio della notificazione, al fine dell'esperibilità del
l'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c., sussiste solo quando detto vizio concerna la persona alla quale deve essere consegnata la
copia dell'atto; in ipotesi, invece, di nullità di detta notificazione, per inosservanza delle disposizioni sui luoghi in cui deve essere effettuata, secondo l'ordine gradato fissato dall'ultimo comma dell'art. 139 c.p.c., il fatto stesso della consegna della copia in luogo diverso da quello in cui si sa che il destinatario si trova implica la dimostrazione di detto
collegamento, fra tardiva conoscenza del decreto e vizio della notifi cazione.
(2) Anche la seconda massima contribuisce a chiarire qualche impli cazione dell'art. 650 c.p.c., sebbene non possa negarsi la sostanziale utilizzazione da parte della corte delle argomentazioni della precedente conforme (e puntualmente richiamata) Cass. 20 novembre 1976, n. 4378, cit. Ad avviso di tale pronuncia, infatti, «la prova di cui è menzione nell'articolo sopra indicato, riguarda la mancata conoscenza dell'intrin seco contenuto dell'atto, e non si riferisce alla semplice esistenza di un atto giudiziario, indeterminato per quanto concerne sia l'oggetto che la parte, ad istanza della quale è stata richiesta la notificazione. A que sto fine l'avviso al destinatario è del tutto irrilevante». Del resto, per la stessa Cass. n. 4378 del 1976, è manifestamente incompatibile con la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, «il fatto che il piego in cui esso era racchiuso rimase in giacenza preso l'ufficio postale e fu rinviato al mittente». Peraltro, tanto la riportata sentenza quanto la più remota n. 4378 del 1976, non si pongono in alcun modo in con trasto con Cass. 13 settembre 1979, n. 4758, Foro it., 1979, I, 2605, con nota di richiami, concernente diversa fattispecie, cosi come chiarito dalla massima, per la quale è inammissibile l'opposizione tardiva a de creto ingiuntivo quando, avvenuta regolarmente la notifica del decreto a norma dell'art. 140 c.p.c., l'intimato si sia limitato a dedurre, contro la realtà, di non avere avuto tempestiva conoscenza delle formalità del
procedimento notificatorio.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
giuntivo in quanto avvenuta, ex art. 145, ultimo comma, c.p.c., all'effettiva residenza della persona indicata come legale rap
presentante della società. Ad avviso del tribunale, la prova che
non era stato possibile notificare nei modi dell'art. 145, 1° com
ma, c.p.c. si traeva dalla relazione di notificazione di altri atti,
da cui era consentito ricavare che nel luogo della sede sociale
la Cea risultava sconosciuta.
Stante la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, il Tribunale di Roma riteneva poi «ultroneo» l'esame della que stione se, nell'ipotesi di nullità della notificazione de qua, ciò
dovesse bastare oppur no ai fini dell'ammissibilità dell'opposi zione tardiva.
La sentenza 25 ottobre 1983 - 4 luglio 1984, resa dal giudice di secondo grado, veniva impugnata dalla Cea con ricorso per cassazione.
Il ricorso era accolto dalla Suprema corte, la quale, con sen
tenza 5 giugno 1987, n. 4927 (Foro it., 1987, I, 3275), dava
atto della nullità della notificazione del decreto ingiuntivo. Nel
provvedere a cassazione della sentenza impugnata e al rinvio
della causa, anche per le spese, al Tribunale di Civitavecchia,
la corte affermava il principio in forza del quale l'impossibilità di notificare alla persona giuridica nei modi di cui all'art. 145,
1° comma, c.p.c. (che non è mai desumibile a posteriori dalla
relazione di notificazione di altri atti), dev'essere accertata e
attestata dall'ufficiale giudiziario — a seguito di opportune ri
cerche suggerite dalla comune diligenza — nella sua relazione,
divenendo lecito procedere con le modalità previste dagli art.
140 e 143 c.p.c. soltanto in caso di esito infruttuoso di quelle
ricerche, e salvo il caso che nell'atto da notificare siano indicate
le generalità della persona fisica, avente la rappresentanza del
l'ente, nei confronti della quale occorre allora esperire il tenta
tivo di notificazione, mentre, infine, esclusivamente laddove quel
tentativo non attinga esito positivo è consentito passare, come
extrema ratio, al rito degli irreperibili. Con ricorso del 10 luglio 1987 al Tribunale di Civitavecchia
la Cea riassumeva la causa, insistendo nel chiedere la declarato
ria d'inefficacia dell'ingiunzione opposta.
Resisteva l'Inail nel giudizio di rinvio. Con sentenza in data 8 novembre 1991 - 14 febbraio 1992
il Tribunale di Civitavecchia confermava la decisione di primo
grado; compensava le spese. Argomentava il tribunale che, no
nostante l'accertata nullità della notificazione del decreto in
giuntivo, inammissibile si appalesava l'opposizione tardiva del
la società, non avendo questa ottemperato all'onere di provare
che la nullità della notificazione aveva determinato la mancata
conoscenza tempestiva del decreto opposto.
Avverso la sentenza emanata dal giudice di rinvio ha propo
sto ricorso per cassazione sorretto da due motivi la Cea s.r.l.
Il ricorso, notificato il giorno 23 novembre 1992, è stato depo
sitato nella cancelleria della corte il giorno 11 dicembre succes
sivo. L'Inail si è costituito, provvedendo al deposito della pro
cura rilasciata al difensore, senza controricorso.
Motivi della decisione. — {Omissis). Con il secondo motivo
la ricorrente muove all'impugnata sentenza l'addebito di «vio
lazione e falsa applicazione degli art. 112, 116, 345, 650 c.p.c.
in relazione all'art. 360, n. 3, steso codice; omessa o quanto
meno insufficiente motivazione su punti decisivi della contro
versia».
Sostiene l'erroneità dell'assunto del tribunale, secondo cui la
società non aveva provato di non avere avuto tempestiva cono
scenza del decreto a causa della nullità della sua notificazione.
Ed invero la società, già in sede di ricorso in riassunzione, ave
va dedotto che la dimostrazione della mancata conoscenza del
l'ingiunzione opposta — in dipendenza del vizio della notifica
zione — «era ed è insita di per sé nel tipo di nullità che la
inficiava ed inficia». Infatti, mentre in data 14 dicembre 1976
era stata eseguita l'affissione del prescritto avviso di deposito,
nel medesimo giorno era stata spedita la raccomandata con av
viso di ricevimento (ex art. 140 c.p.c.) alla società individuata
come società Costruzioni edili Acilia - via Angelo Zottoli n.
20 presso Armando Poggiani; senonché il plico sigillato era sta
to respinto dal destinatario. Risultava dunque provata per tabu
las la mancata conoscenza da parte della società Cea del conte
nuto intrinseco dell'atto notificato.
Il motivo è fondato. Come è noto, ai fini della legittimità
Il Foro Italiano — 1995.
dell'opposizione tardiva non è sufficiente l'accertamento dell'ir
regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ma occorre
altresì la prova (il cui onere grava sull'interessato opponente) «che proprio a cagione della nullità della notificazione l'ingiun to non ha avuto (tempestiva) conoscenza del decreto» (Cass. 11 febbraio 1980, n. 971, id., Rep. 1980, voce Ingiunzione (pro cedimento per), n. 60; in conformità Cass. 23 agosto 1978, n.
3943, id., Rep. 1978, voce cit., n. 14; 2 luglio 1988, n. 4412,
id., Rep. 1988, voce cit., n. 45).
Peraltro, del tutto apoditticamente (e quindi non curando di
formulare una pur sintetica motivazione sul punto) il Tribunale
di Civitavecchia ha ravvisato l'assoluto difetto di prova in ordi
ne alla circostanza che la società non avesse tempestivamente conosciuto l'ingiunzione in conseguenza del vizio di notifica.
Essendo la «non tempestiva conoscenza» di cui all'art. 650
c.p.c. un fatto negativo, di tale fatto non può ragionevolmente
esigersi se non la prova per presunzioni (art. 2729 c.c.): talché
la prova della sussistenza del requisito di legge, legittimante l'op
posizione tardiva, deve considerarsi ottenuta ogni qual volta —
alla luce delle modalità di esecuzione della notificazione invali
da — sia da ritenere che l'atto non pervenne tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass. 11 dicem
bre 1993, n. 12224, id., Rep. 1993, voce cit., n. 61).
Orbene, il Tribunale di Civitavecchia ha mostrato di non ave
re adeguatamente considerato, in proposito, che mentre l'avvi
so di cui era stata fatta affissione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
recava soltanto la generica «indicazione della natura dell'atto
notificato» (art. 48 disp. att. c.p.c.), la raccomandata spedita
dall'ufficiale giudiziario al legale rappresentante della Cea era
stata respinta dal destinatario, il quale non aveva letto pertanto il messaggio ivi contenuto (né ovviamente potrebbe in alcun modo
volgersi a pregiudizio della società destinataria la reiezione del
plico per sé legittima, ancor più considerando che la raccoman
data venne spedita nel quadro di una procedura notificatoria
nulla). Sotto altro aspetto, la tempestiva conoscenza dell'ingiunzione
di pagamento (quantunque non validamente notificata), che va
le a precludere l'opposizione tardiva, deve intendersi nel senso
di tempestiva conoscenza dell'atto nella sua globalità, per cui
non risulta sufficiente la conoscenza o conoscibilità del solo av
viso ex art. 140 c.p.c. (cfr. Cass. 20 novembre 1976, n. 4378,
id., 1977, I, 1224). La norma anzidetta prescrive infatti che la
copia dell'atto da notificare, di cui non sia stata possibile ese
guire la consegna, sia depositata nella casa del comune ove la
notificazione deve eseguirsi, e impone all'ufficiale giudiziario
due successivi adempimenti, consistenti nell'affissione dell'avvi
so del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'a
zienda del destinatario e nella «notizia» datagli a mezzo di rac
comandata con avviso di ricevimento: adempimenti concorrenti
che svolgono la funzione di semplice informativa, al fine preci
puo di stimolare il destinatario della notificazione, onde egli
possa attingere la reale ed effettiva conoscenza dell'atto me
diante presa visione della copia depositata nella casa comunale.
Per quanto precede, sussistendo il vizio di motivazione de
nunciato, l'impugnata sentenza dev'essere cassata. Il nuovo giu
dice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Rieti, provvederà
ad opportuno riesame della controversia, indagando sull'even
tuale ammissibilità (e, nel caso positivo, sull'eventuale fonda
tezza) dell'opposizione tardiva, non senza addurre congrua mo
tivazione in proposito.
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