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sezione lavoro; sentenza 30 dicembre 1994, n. 11313; Pres. Alvaro, Est. Casciaro, P.M. Tondi (concl....

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sezione lavoro; sentenza 30 dicembre 1994, n. 11313; Pres. Alvaro, Est. Casciaro, P.M. Tondi (concl. diff.); Soc. costruzioni edili Acilia - Cea (Avv. C.M. Barone) c. Inail (Avv. Napolitano, Monaco). Cassa Trib. Civitavecchia 14 febbraio 1992 Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 2 (FEBBRAIO 1995), pp. 507/508-509/510 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23188822 . Accessed: 28/06/2014 11:05 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.163 on Sat, 28 Jun 2014 11:05:15 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione lavoro; sentenza 30 dicembre 1994, n. 11313; Pres. Alvaro, Est. Casciaro, P.M. Tondi(concl. diff.); Soc. costruzioni edili Acilia - Cea (Avv. C.M. Barone) c. Inail (Avv. Napolitano,Monaco). Cassa Trib. Civitavecchia 14 febbraio 1992Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 2 (FEBBRAIO 1995), pp. 507/508-509/510Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188822 .

Accessed: 28/06/2014 11:05

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PARTE PRIMA

ziaria dello Stato espresso in plurime risoluzioni che hanno sot

tolineato in modo puntuale come in mancanza di notificazione

degli avvisi di accertamento di rettifica della base imponibile

e, perciò, in difetto di un rapporto tributario contenzioso, non

possa essere esperito ricorso secondo la procedura di cui all'art.

20 d.p.r. 638/72, né l'impugnazione del ruolo prevista dall'art.

288 t.u. n. 1175 del 1931 (che attiene alla sola ipotesi di iscrizio

ne a ruolo viziata da errori materiali, esclusa ogni altra indagi ne sulla legittimità dei ruoli stessi), ma si possa e si debba pro cedere all'azione giudiziaria ex art. 6 r.d. 20 marzo 1865 n.

2248, ali. E. Si deve dire, allora, che in tema di tassa per l'occupazione

di spazi ed aree pubbliche, ove l'ente impositore (nella specie la provincia) abbia iscritto a ruolo il tributo e fatto notificare

al contribuente la cartella esattoriale senza aver fatto precedere la fase di riscossione del tributo stesso dalla prescritta notifica

dell'avviso di accertamento, il contribuente non può esperire i rimedi amministrativi previsti dall'art. 20, 1° e 4° comma,

d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 638, ed è legittimato a proporre imme

diatamente l'azione giudiziaria di cui all'ultimo comma dello

stesso articolo, con la conseguenza che la proponibilità di detta

azione non è subordinata all'espletamento dei rimedi ammini

strativi.

Ne consegue che la corte territoriale, non essendosi unifor

mata al principio enunciato ed avendo di conseguenza dichiara

to l'improponibilità dell'azione, davanti al giudice ordinario,

proposta dalla società Baldanzi nei confronti di cartelle esatto

riali nonostante non fossero precedute dalla notifica dell'avviso

di accertamento, è incorsa nella violazione dell'art. 20 d.p.r. 356/72 denunciata dalla ricorrente nei due motivi; e che, corre

lativamente, quei mezzi sono fondati e devono essere accolti.

4. - Perciò occorre accogliere il ricorso; cassare la sentenza

impugnata; e rinviare ad un giudice pari ordinato — che si de

termina in altra sezione della stessa Corte d'appello di Firenze — per il nuovo esame sulla base del principio enunciato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 30 dicem

bre 1994, n. 11313; Pres. Alvaro, Est. Casciaro, P.M. Ton

di (conci, diff.); Soc. costruzioni edili Acilia - Cea (Aw. C.M.

Barone) c. Inail (Avv. Napolitano, Monaco). Cassa Trib.

Civitavecchia 14 febbraio 1992.

Ingiunzione (procedimento per) — Decreto invalidamente noti

ficato — Opposizione tardiva — Intempestiva conoscenza —

Prova — Estremi (Cod. civ., art. 2729; cod. proc. civ., art.

650). Ingiunzione (procedimento per) — Decreto invalidamente noti

ficato — Opposizione tardiva — Tempestiva conoscenza —

Avviso di deposito — Affissione — Insufficienza — Condi

zioni (Cod. proc. civ., art. 140, 650; disp. att. cod. proc.

civ., art. 48).

La prova della intempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, che consente la proposizione dell'opposizione tardiva, deve

ritenersi raggiunta ogni volta che le modalità di esecuzione

della notifica invalida inducano ad escludere che l'atto sia

pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del de

stinatario. (1)

(1) Dopo aver ricordato che la irregolarità/nullità della notifica del decreto ingiuntivo abilita l'intimato all'opposizione tardiva (su cui, in dottrina Garbagnati, Il procedimento d'ingiunzione, Giuffré, Milano, 1991, 165 ss.), sempreché lo stesso dimostri di non aver avuto per tem

po conoscenza del medesimo decreto in dipendenza dell'anzidetta irre

golarità/nullità, in linea con un orientamento piuttosto costante (fra

Il Foro Italiano — 1995.

La tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, idonea ad im

pedire la opposizione tardiva, è quella concernente l'atto nel

la sua globalità che non può reputarsi acquisita per effetto della conoscenza o della conoscibilità del solo avviso di depo sito della copia, affisso nei modi previsti dall'art. 140 c.p.c. (2)

Svolgimento del processo. — Con decreto del 10 novembre

1976 il Pretore di Roma ingiungeva alla soc. a r.l. Costruzioni

edili Acilia in persona del rappresentante con sede in Acilia c/o

Poggiani via Angelo Zottoli n. 20» di pagare all'Inail la somma

di lire 11.433.890 (trattandosi di credito dell'istituto risultante

da scrittura contabile). Avverso il decreto ingiuntivo, notificato ai sensi dell'art. 140

c.p.c. in data 11 dicembre 1976, la Cea proponeva, con atto

del 4 luglio 1980, l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. dinanzi al Pretore di Roma, sostenendo che la nullità della noti

ficazione del decreto ne aveva impedito la conoscenza tempesti va.

Con sentenza del 16 dicembre 1981, il pretore adito dichiara

va inammissibile l'opposizione. Il successivo appello della Cea veniva disatteso dal Tribunale

di Roma, che riteneva regolare la notificazione del decreto in

le altre, Cass. 2 luglio 1988, n. 4412, Foro it., Rep. 1988, voce Ingiun zione, n. 45, citata nella presente; 25 gennaio 1988, n. 598, ibid., n.

46; 11 febbraio 1980, n. 971, id., Rep. 1980, voce cit., n. 60, del pari richiamata; in motivazione, Cass. 23 giugno 1977, n. 2660, id., 1977,

I, 2487, con osservazioni di F. Macioce, contenente la ulteriore preci sazione che, ricollegata la mancata conoscenza del decreto alla irregola rità della sua notifica, l'esclusione di tale vizio determina la inammissi bilità della opposizione tardiva; in argomento, cons, pure Cass. 3 luglio 1979, n. 3767, id., Rep. 1979, voce cit., n. 57 e 5 novembre IS'92, n. 11977, id., Rep. 1992, voce cit., n. 61) la corte chiarisce, molto

opportunamente, tenendo presenti forse i remoti rilievi di App. Firenze 3 giugno 1966, id., Rep. 1966, voce cit., nn. 83, 84 (cosi come riportati in nota a Cass. 20 novembre 1976, n. 4378, id., 1977, I, 1224), che, essendo la intempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo «un fatto ne

gativo, di esso non può ragionevolmente esigersi se non la prova per presunzioni». E la superiore precisazione fornisce comprensibile giusti ficazione dell'affermazione riassunta in massima, che segna cosi una meditata evoluzione delle precedenti acquisizioni di Cass. 11 dicembre

1993, n. 12224, id., Rep. 1993, voce cit., n. 61, citata in motivazione, e di Cass. 6 ottobre 1978, n. 4462, id., Rep. 1978, voce cit., n. 33. Per la prima, infatti, con riguardo all'opposizione tardiva al decreto

ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., l'onere dell'ingiunto di dimo strare che a causa della nullità egli non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto, non sussiste nel caso in cui manchino gli stessi elementi essenziali del procedimento notificatorio, in base ai quali si possa pre sumere che la copia dell'atto è tempestivamente pervenuta nella sfera della conoscibilità del destinatario; laddove, per la seconda, l'onere; di

provare la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, come

conseguenza del vizio della notificazione, al fine dell'esperibilità del

l'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c., sussiste solo quando detto vizio concerna la persona alla quale deve essere consegnata la

copia dell'atto; in ipotesi, invece, di nullità di detta notificazione, per inosservanza delle disposizioni sui luoghi in cui deve essere effettuata, secondo l'ordine gradato fissato dall'ultimo comma dell'art. 139 c.p.c., il fatto stesso della consegna della copia in luogo diverso da quello in cui si sa che il destinatario si trova implica la dimostrazione di detto

collegamento, fra tardiva conoscenza del decreto e vizio della notifi cazione.

(2) Anche la seconda massima contribuisce a chiarire qualche impli cazione dell'art. 650 c.p.c., sebbene non possa negarsi la sostanziale utilizzazione da parte della corte delle argomentazioni della precedente conforme (e puntualmente richiamata) Cass. 20 novembre 1976, n. 4378, cit. Ad avviso di tale pronuncia, infatti, «la prova di cui è menzione nell'articolo sopra indicato, riguarda la mancata conoscenza dell'intrin seco contenuto dell'atto, e non si riferisce alla semplice esistenza di un atto giudiziario, indeterminato per quanto concerne sia l'oggetto che la parte, ad istanza della quale è stata richiesta la notificazione. A que sto fine l'avviso al destinatario è del tutto irrilevante». Del resto, per la stessa Cass. n. 4378 del 1976, è manifestamente incompatibile con la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, «il fatto che il piego in cui esso era racchiuso rimase in giacenza preso l'ufficio postale e fu rinviato al mittente». Peraltro, tanto la riportata sentenza quanto la più remota n. 4378 del 1976, non si pongono in alcun modo in con trasto con Cass. 13 settembre 1979, n. 4758, Foro it., 1979, I, 2605, con nota di richiami, concernente diversa fattispecie, cosi come chiarito dalla massima, per la quale è inammissibile l'opposizione tardiva a de creto ingiuntivo quando, avvenuta regolarmente la notifica del decreto a norma dell'art. 140 c.p.c., l'intimato si sia limitato a dedurre, contro la realtà, di non avere avuto tempestiva conoscenza delle formalità del

procedimento notificatorio.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

giuntivo in quanto avvenuta, ex art. 145, ultimo comma, c.p.c., all'effettiva residenza della persona indicata come legale rap

presentante della società. Ad avviso del tribunale, la prova che

non era stato possibile notificare nei modi dell'art. 145, 1° com

ma, c.p.c. si traeva dalla relazione di notificazione di altri atti,

da cui era consentito ricavare che nel luogo della sede sociale

la Cea risultava sconosciuta.

Stante la regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, il Tribunale di Roma riteneva poi «ultroneo» l'esame della que stione se, nell'ipotesi di nullità della notificazione de qua, ciò

dovesse bastare oppur no ai fini dell'ammissibilità dell'opposi zione tardiva.

La sentenza 25 ottobre 1983 - 4 luglio 1984, resa dal giudice di secondo grado, veniva impugnata dalla Cea con ricorso per cassazione.

Il ricorso era accolto dalla Suprema corte, la quale, con sen

tenza 5 giugno 1987, n. 4927 (Foro it., 1987, I, 3275), dava

atto della nullità della notificazione del decreto ingiuntivo. Nel

provvedere a cassazione della sentenza impugnata e al rinvio

della causa, anche per le spese, al Tribunale di Civitavecchia,

la corte affermava il principio in forza del quale l'impossibilità di notificare alla persona giuridica nei modi di cui all'art. 145,

1° comma, c.p.c. (che non è mai desumibile a posteriori dalla

relazione di notificazione di altri atti), dev'essere accertata e

attestata dall'ufficiale giudiziario — a seguito di opportune ri

cerche suggerite dalla comune diligenza — nella sua relazione,

divenendo lecito procedere con le modalità previste dagli art.

140 e 143 c.p.c. soltanto in caso di esito infruttuoso di quelle

ricerche, e salvo il caso che nell'atto da notificare siano indicate

le generalità della persona fisica, avente la rappresentanza del

l'ente, nei confronti della quale occorre allora esperire il tenta

tivo di notificazione, mentre, infine, esclusivamente laddove quel

tentativo non attinga esito positivo è consentito passare, come

extrema ratio, al rito degli irreperibili. Con ricorso del 10 luglio 1987 al Tribunale di Civitavecchia

la Cea riassumeva la causa, insistendo nel chiedere la declarato

ria d'inefficacia dell'ingiunzione opposta.

Resisteva l'Inail nel giudizio di rinvio. Con sentenza in data 8 novembre 1991 - 14 febbraio 1992

il Tribunale di Civitavecchia confermava la decisione di primo

grado; compensava le spese. Argomentava il tribunale che, no

nostante l'accertata nullità della notificazione del decreto in

giuntivo, inammissibile si appalesava l'opposizione tardiva del

la società, non avendo questa ottemperato all'onere di provare

che la nullità della notificazione aveva determinato la mancata

conoscenza tempestiva del decreto opposto.

Avverso la sentenza emanata dal giudice di rinvio ha propo

sto ricorso per cassazione sorretto da due motivi la Cea s.r.l.

Il ricorso, notificato il giorno 23 novembre 1992, è stato depo

sitato nella cancelleria della corte il giorno 11 dicembre succes

sivo. L'Inail si è costituito, provvedendo al deposito della pro

cura rilasciata al difensore, senza controricorso.

Motivi della decisione. — {Omissis). Con il secondo motivo

la ricorrente muove all'impugnata sentenza l'addebito di «vio

lazione e falsa applicazione degli art. 112, 116, 345, 650 c.p.c.

in relazione all'art. 360, n. 3, steso codice; omessa o quanto

meno insufficiente motivazione su punti decisivi della contro

versia».

Sostiene l'erroneità dell'assunto del tribunale, secondo cui la

società non aveva provato di non avere avuto tempestiva cono

scenza del decreto a causa della nullità della sua notificazione.

Ed invero la società, già in sede di ricorso in riassunzione, ave

va dedotto che la dimostrazione della mancata conoscenza del

l'ingiunzione opposta — in dipendenza del vizio della notifica

zione — «era ed è insita di per sé nel tipo di nullità che la

inficiava ed inficia». Infatti, mentre in data 14 dicembre 1976

era stata eseguita l'affissione del prescritto avviso di deposito,

nel medesimo giorno era stata spedita la raccomandata con av

viso di ricevimento (ex art. 140 c.p.c.) alla società individuata

come società Costruzioni edili Acilia - via Angelo Zottoli n.

20 presso Armando Poggiani; senonché il plico sigillato era sta

to respinto dal destinatario. Risultava dunque provata per tabu

las la mancata conoscenza da parte della società Cea del conte

nuto intrinseco dell'atto notificato.

Il motivo è fondato. Come è noto, ai fini della legittimità

Il Foro Italiano — 1995.

dell'opposizione tardiva non è sufficiente l'accertamento dell'ir

regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ma occorre

altresì la prova (il cui onere grava sull'interessato opponente) «che proprio a cagione della nullità della notificazione l'ingiun to non ha avuto (tempestiva) conoscenza del decreto» (Cass. 11 febbraio 1980, n. 971, id., Rep. 1980, voce Ingiunzione (pro cedimento per), n. 60; in conformità Cass. 23 agosto 1978, n.

3943, id., Rep. 1978, voce cit., n. 14; 2 luglio 1988, n. 4412,

id., Rep. 1988, voce cit., n. 45).

Peraltro, del tutto apoditticamente (e quindi non curando di

formulare una pur sintetica motivazione sul punto) il Tribunale

di Civitavecchia ha ravvisato l'assoluto difetto di prova in ordi

ne alla circostanza che la società non avesse tempestivamente conosciuto l'ingiunzione in conseguenza del vizio di notifica.

Essendo la «non tempestiva conoscenza» di cui all'art. 650

c.p.c. un fatto negativo, di tale fatto non può ragionevolmente

esigersi se non la prova per presunzioni (art. 2729 c.c.): talché

la prova della sussistenza del requisito di legge, legittimante l'op

posizione tardiva, deve considerarsi ottenuta ogni qual volta —

alla luce delle modalità di esecuzione della notificazione invali

da — sia da ritenere che l'atto non pervenne tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass. 11 dicem

bre 1993, n. 12224, id., Rep. 1993, voce cit., n. 61).

Orbene, il Tribunale di Civitavecchia ha mostrato di non ave

re adeguatamente considerato, in proposito, che mentre l'avvi

so di cui era stata fatta affissione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

recava soltanto la generica «indicazione della natura dell'atto

notificato» (art. 48 disp. att. c.p.c.), la raccomandata spedita

dall'ufficiale giudiziario al legale rappresentante della Cea era

stata respinta dal destinatario, il quale non aveva letto pertanto il messaggio ivi contenuto (né ovviamente potrebbe in alcun modo

volgersi a pregiudizio della società destinataria la reiezione del

plico per sé legittima, ancor più considerando che la raccoman

data venne spedita nel quadro di una procedura notificatoria

nulla). Sotto altro aspetto, la tempestiva conoscenza dell'ingiunzione

di pagamento (quantunque non validamente notificata), che va

le a precludere l'opposizione tardiva, deve intendersi nel senso

di tempestiva conoscenza dell'atto nella sua globalità, per cui

non risulta sufficiente la conoscenza o conoscibilità del solo av

viso ex art. 140 c.p.c. (cfr. Cass. 20 novembre 1976, n. 4378,

id., 1977, I, 1224). La norma anzidetta prescrive infatti che la

copia dell'atto da notificare, di cui non sia stata possibile ese

guire la consegna, sia depositata nella casa del comune ove la

notificazione deve eseguirsi, e impone all'ufficiale giudiziario

due successivi adempimenti, consistenti nell'affissione dell'avvi

so del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'a

zienda del destinatario e nella «notizia» datagli a mezzo di rac

comandata con avviso di ricevimento: adempimenti concorrenti

che svolgono la funzione di semplice informativa, al fine preci

puo di stimolare il destinatario della notificazione, onde egli

possa attingere la reale ed effettiva conoscenza dell'atto me

diante presa visione della copia depositata nella casa comunale.

Per quanto precede, sussistendo il vizio di motivazione de

nunciato, l'impugnata sentenza dev'essere cassata. Il nuovo giu

dice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Rieti, provvederà

ad opportuno riesame della controversia, indagando sull'even

tuale ammissibilità (e, nel caso positivo, sull'eventuale fonda

tezza) dell'opposizione tardiva, non senza addurre congrua mo

tivazione in proposito.

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