+ All Categories
Home > Documents > sezione lavoro; sentenza 6 agosto 1987, n. 6776; Pres. Pandolfelli, Est. Angarano, P.M. Simeone...

sezione lavoro; sentenza 6 agosto 1987, n. 6776; Pres. Pandolfelli, Est. Angarano, P.M. Simeone...

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: vancong
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
sezione lavoro; sentenza 6 agosto 1987, n. 6776; Pres. Pandolfelli, Est. Angarano, P.M. Simeone (concl. conf.); Bastia e altri (Avv. Fabbri) c. Soc. C.a.t.o.; Soc. C.a.t.o. (Avv. Persiani, Trifirò) c. Bastia e altri. Cassa Trib. Pavia 17 aprile 1985 Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 3257/3258-3261/3262 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179480 . Accessed: 25/06/2014 00:10 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.248.111 on Wed, 25 Jun 2014 00:10:53 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sezione lavoro; sentenza 6 agosto 1987, n. 6776; Pres. Pandolfelli, Est. Angarano, P.M. Simeone (concl. conf.); Bastia e altri (Avv. Fabbri) c. Soc. C.a.t.o.; Soc. C.a.t.o. (Avv. Persiani,

sezione lavoro; sentenza 6 agosto 1987, n. 6776; Pres. Pandolfelli, Est. Angarano, P.M. Simeone(concl. conf.); Bastia e altri (Avv. Fabbri) c. Soc. C.a.t.o.; Soc. C.a.t.o. (Avv. Persiani, Trifirò) c.Bastia e altri. Cassa Trib. Pavia 17 aprile 1985Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 3257/3258-3261/3262Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179480 .

Accessed: 25/06/2014 00:10

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.229.248.111 on Wed, 25 Jun 2014 00:10:53 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sezione lavoro; sentenza 6 agosto 1987, n. 6776; Pres. Pandolfelli, Est. Angarano, P.M. Simeone (concl. conf.); Bastia e altri (Avv. Fabbri) c. Soc. C.a.t.o.; Soc. C.a.t.o. (Avv. Persiani,

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

titolari di redditi — a qualsiasi titolo — di importo pari o supe riore a lire 156.000 annue, escluso il reddito dominicale della casa

di abitazione. Da notare che il d.l. 23 dicembre 1976 n. 850,

convertito in legge con modificazioni il 21 febbraio 1977 n. 29,

ha elevato i limiti di reddito a lire 3.120.000 e l'art. 14 septies 1. n. 33 del 29 febbraio 1980 ha stabilito che il reddito sia rivalu

tato annualmente; b) che coloro che fruiscono di pensioni o ren

dite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle

lire 18.000, abbiano una riduzione della pensione «in maniera

corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi per

cepiti». Non è pertanto revocabile in dubbio, per il modo stesso in

cui è stato formulato l'art. 1 1. n. 18 del 1980, che al fine di

ottenere l'indennità di accompagnamento si richiedono sia le cen

nate condizioni soggettive, sia quelle oggettive che riguardano la

situazione reddituale del richiedente.

Né può affermarsi che si tratti di una disciplina eterogenea ri

spetto al sistema normativo in materia previdenziale ed assisten

ziale, posto che, per l'art. 5 1. 27 maggio 1970 n. 382 la pensione

non reversibile e l'indennità di accompagnamento a favore dei

ciechi civili spettano «sempre che l'interessato non risulti iscritto

nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi» (da notare che,

come l'art. 1 I. n. 18 del 1980, la indennità è concessa «al solo

titolo della minorazione», con formulazione del tutto analoga il

4° comma dell'art. 5 d.l. 2 marzo 1974 convertito con modifiche

nella 1. 16 aprile 1974 n. 114 prevede che l'indennità di accompa

gnamento per i chiechi venga «corrisposta al titolo della cecità»);

lo stato di bisogno era altresì previsto dall'art. 7 1. 10 febbraio

1962 n. 66 riguardante i cittadini affetti da cecità congenita o

contratta a seguito di cause non di guerra, infortunio sul lavoro

o di servizio; del resto lo stesso art. 17 1. n. 118 del 1971 stabili

sce, in materia di assegno di accompagnamento per i minori di

anni diciotto, che gli stessi devono frequentare la scuola dell'ob

bligo, corsi di addestramento o centri ambulatoriali e non devo

no essere ricoverati a tempo pieno; anche in questo caso il legale

rappresentante del minore non deve percepire un reddito i.r.p.e.f.

superiore a lire 1.320.000 annue, elevato a lire 1.560.000 dall'art.

7 1. 3 giugno 1975 n. 160 e poi a lire 3.120.000 della 1. 21 feb

braio 1977 n. 29 e, infine, come si è visto, con rivalutazione an

nuale del limite di reddito, ai sensi del cit. art. 14 septies 1. n.

33 del 29 febbraio 1980.

Tutto questo quadro normativo sta a dimostrare con sufficien

te certezza che l'ordinamento giuridico vigente è omogeneo e coe

rente nel subordinare le provvidenze connesse ad uno stato di

invalidità, ad una condizione economica presunta (reddito i.r.p.e.f.)

inferiore ad una data soglia annua.

Ciò anche a voler prescindere dalla autonomia dei diversi regi

mi previdenziali e dalla loro non comparabilità alla stregua del

principio di uguaglianza (Corte cost. n. 278 del 1984, Foro it.,

1985, I, 360). D'altra parte il conseguimento del diritto alla pre

stazione assistenziale ha lo stesso presupposto e cioè lo stato di

bisogno, tenuto conto che l'art. 38 Cost, ha concepito il diritto

all'assistenza per l'inabile al lavoro e per lo sprovvisto di mezzi,

correlando i mezzi di soccorso non alla entità della invalidità,

ma proprio alle esigenze di vita dei richiedenti. Proprio perciò,

in altre occasioni, la Corte costituzionale (sent. n. 160 del 1971,

id., 1971, I, 2124, e n. 80 del 1971, ibid., 1181) non ha escluso

la legittimità che il diritto sia subordinato a determinate condi

zioni e requisiti; questi devono basarsi sulla sicura esistenza di

mezzi adeguati alle esigenze di vita, integrando una situazione

che esclude il bisogno della prestazione previdenziale. La deter

minazione di tale livello — entro i cennati limiti di ragionevolez

za — è attribuzione del legislatore e la valutazione fatta del con

testo socio-economico rientra in una discrezionalità, che non è

suscettibile di sindacato innanzi alla stessa Corte costituzionale.

Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso.

Il Foro Italiano — 1987.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 6 agosto

1987, n. 6776; Pres. Pandolfelli, Est. Angarano, P.M. Si

meone (conci, conf.); Bastia e altri (Avv. Fabbri) c. Soc.

C.a.t.o.; Soc. C.a.t.o. (Avv. Persiani, Trifirò) c. Bastia e al

tri. Cassa Trib. Pavia 17 aprile 1985.

Lavoro (rapporto) — Indennità di trasferta e di concorso pasti

nel settore dei trasporti in concessione — Aumenti dell'inden

nità di contingenza — Difformità dalla normativa prevalente

nel settore industriale — Onere della prova (Cod. civ., art. 2697;

d.l. 1° febbraio 1977 n. 12, norme per l'applicazione dell'in

dennità di contingenza, art. 2; 1. 31 marzo 1977 n. 91, conver

sione in legge, con modificazioni, del d.l. 1° febbraio 1977 n.

12, art. unico).

È a carico del datore di lavoro l'onere di provare che l'incidenza

degli aumenti di contingenza sulle indennità di trasferta e di

concorso pasti nel settore dei trasporti in concessione, soggetta

alla disciplina della terza parte del 1° comma dell'art. 2 d.l.

1 ° febbraio 1977 n. 12, convertito, con modificazioni, nella

I. 31 marzo 1977 n. 91, si risolve in un trattamento economico

difforme da quello degli accordi interconfederali de! 1957 e de!

1975 e da quello prevalente del settore industriale. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 14 aprile

1987, n. 3698; Pres. Nocella, Est. Ciciretti, P.M. Nicita

(conci, conf.); Moraghi e altri (Avv. Fabbri) c. Soc. Migliavac

ca autoservizi; Soc. Migliavacca autoservizi (Avv. Persiani, Tri

flrò) c. Moraghi e altri. Cassa Trib. Pavia 22 dicembre 1984.

Lavoro (rapporto) — Indennità di trasferta e di concorso pasti

nel settore dei trasporti in concessione — Aumenti dell'inden

nità di contingenza — Questione di interpretazione degli accor

di interconfederali e dei contratti collettivi del settore (Cod.

civ., art. 2697; d.l. 1° febbraio 1977 n. 12, art. 2; 1. 31 marzo

1977 n. 91, art. unico).

La conformità o difformità, rispetto alla prevalente normativa

prevista dagli accordi interconfederali del 1957 e del 1975 e

dai contratti collettivi del settore industriale, di una disciplina

contrattuale collettiva che prevede l'incidenza della indennità

di contingenza, e quindi anche dei punti già congelati dal d.l.

1° febbràio 1977 n. 12, convertito, con modificazioni, nella

I. 31 marzo 1977 n. 91, sull'indennità di trasferta e di concorso

pasti nel settore dei trasporti in concessione, va accertata dal

giudice di merito, ai fini di verificare la misura di operatività

dell'incidenza stessa, attraverso l'analisi dei testi contrattuali

collettivi acquisiti agli atti, e quindi la relativa problematica

è estranea a quella dell'onere probatorio. (2)

(1-2) Con le due sentenze in epigrafe sono state cassate due pronunce

dello stesso tribunale ma con diversa motivazione: quella di Cass. 3698/87

seguendo una terza via rispetto alle due tesi dibattute nella giurispruden

za di merito — non si rinvengono, invece, precedenti di legittimità —

incentrate invece sulla distribuzione dell'onere della prova: cfr. nel mede

simo senso di Cass. 6776/87, Pret. Pavia 16 aprile 1984, Foro it., 1984,

I, 2492, con nota di richiami. Contra, Trib. Pavia 20 novembre 1981, ibid.

È invece consolidato nelle decisioni di cassazione l'orientamento sulla

questione sostanziale sottostante, quella per cui i punti di contingenza

già congelati dal d.l. n. 12 del 1977, convertito, con modificazioni, nella

1. n. 91/77, incidono sui vari emolumenti accessori in costanza di rappor

to senza che possano essere colpite da nullità le clausole in tal senso della

contrattazione collettiva: cfr. Cass. 5 aprile 1986, n. 2378 e 23 gennaio

1986, n. 450, id., Rep. 1986, voce Lavoro (rapporto), nn. 1634, 1496;

19 maggio 1984, n. 3102, id., 1984, I, 2490, con nota di richiami; Pret.

Milano 28 giugno 1984, id., Rep. 1985, voce cit., n. 2481. In particolare,

sempre in senso conforme, con riferimento all'incidenza sugli scatti di

anzianità, Cass. 10 dicembre 1986, n. 7362, 27 novembre 1986, n. 6999,

13 novembre 1986, n. 5592, 10 maggio 1986, n. 3116, 10 gennaio 1986,

nn. 93 e 92, id., Rep. 1986, voce cit., nn. 1273-1278; 1° febbraio 1985,

nn. 678 e 677, id.. Rep. 1985, voce cit., nn. 1470, 1469; 19 gennaio 1984,

n. 475, id., 1984, I, 2491, con nota di richiami; Pret. Parma 2 febbraio

1985, id., Rep. 1985, voce cit., n. 2479. Contra Pret. Milano 19 febbraio

1986, id., Rep. 1986, voce cit., n. 1281; Trib. Milano 9 novembre 1985,

ibid., n. 1280; Pret. Firenze 1° giugno 1985, ibid., n. 1282.

This content downloaded from 91.229.248.111 on Wed, 25 Jun 2014 00:10:53 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sezione lavoro; sentenza 6 agosto 1987, n. 6776; Pres. Pandolfelli, Est. Angarano, P.M. Simeone (concl. conf.); Bastia e altri (Avv. Fabbri) c. Soc. C.a.t.o.; Soc. C.a.t.o. (Avv. Persiani,

3259 PARTE PRIMA 3260

I

Motivi della decisione. — Con il primo motivo del loro ricorso i lavoratori, denunziando ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 d.l. 1° febbraio 1977

n. 12, convertito nella 1. 31 marzo 1977 n. 91, e degli art. 1362

ss. c.c. con riferimento alle norme del c.c.n.l. degli autoferro

tramvieri, internavigatori e lavoratori delle autolinee private, non ché omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, si dolgono che il tribunale, pur rico

noscendo di doversi uniformare alla sopravvenuta giurisprudenza di legittimità in materia, abbia finito con il discostarsi dall'orien tamento dei giudici di legittimità pretendendo dai lavoratori la

prova della c.d. difformità e quindi della non conformità con la normativa prevalente, prova che non sarebbe richiesta dalla norma di legge in discussione e che apparirebbe estranea allo stesso iter argomentativo di cui alle sentenze 3102/84 e 475/84 (Foro it., 1984, I, 2491) della Suprema corte, che il Tribunale di Pavia aveva contraddittoriamente dichiarato di voler seguire.

Con il secondo motivo del ricorso principale denunziando, sem

pre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli art. 115 c.p.c. e 2697 c.c., i ricorrenti si dolgono poi che il tribunale, il quale avrebbe dovuto decidere per l'accoglimento della domanda dei lavoratori sul presupposto, pacifico in causa, della accertata sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 2 1. n. 91 del 1977, abbia disatteso quella domanda in base ad una

pretesa omissione probatoria e violando i principi in materia di

disponibilità delle prove offerte dalle parti e di riparto dell'onere della prova.

Entrambe le doglianze, che attengono all'unica questione della identificazione del soggetto sul quale graverebbe l'onere della prova della «difformità» di cui tratta la norma denunziata e che quindi possono essere trattate congiuntamente, sono fondate.

Giova premettere che la disposizione cui si riferisce la questio ne controversa è quella contenuta nell'ultima parte del 1° comma dell'art. 2 1. 31 marzo 1977 n. 91, la quale recita testualmente: «... gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non pos sono essere computati in difformità della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali (ossia di quelli del 15 gennaio 1957 e del 25 gennaio 1975 operanti nel settore del

l'industria) e dai contratti del detto settore ...».

Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Pa

via, peraltro con motivazione meramente apodittica e forse per ché fuorviato dalla dichiarata disponibilità della difesa dei lavo ratori a provare la conformità del trattamento invocato rispetto a quello prevalente nel settore dell'industria, ad avviso di questo collegio proprio il dettato letterale della norma induce l'interpre te a ritenere che l'unico onere probatorio, per i lavoratori che si erano attivati per ottenere le differenze retributive correlate alla incidenza della contingenza sulle indennità di trasferta e di concorso pasti, riguardava la sussistenza di una normativa sta tuente la computabilità delle variazioni del costo della vita su

quelle indennità.

Gli anzidetti lavoratori hanno provato, con la indicazione delle

previsioni del loro specifico contratto di lavoro, ed in particolare dell'art. 20/B del c.d. t.u. del 1976 (che, a proposito del calcolo della indennità di trasferta e conseguentemente della indennità

per concorso pasti che è una componente della prima, prevede che lo stesso debba essere effettuato al termine di ogni anno sola

re), il fatto costituente il fondamento del loro diritto, ed hanno

pertanto pienamente adempiuto all'onere della prova posta a lo ro carico dal 1° comma dell'art. 2697 c.c., come fondatamente ritenuto dal primo giudice ingiustamente censurato sul punto dal

giudice dell'appello.

Per l'esclusione dell'incidenza dei punti di contingenza già congelati sulle mensilità aggiuntive rispetto alla tredicesima, cfr. Cass. 7 febbraio 1986, n. 781, ibid., n. 1516, e in Giust. civ., 1986, 1, 1689, con nota di M. Mariani; 22 gennaio 1987, n. 593, Foro it., Mass., 111. In tema di scale mobili anomale, cfr. Cass. 27 giugno 1986, n. 4264 e 29 gennaio 1986, n. 589, id., 1986, I, 2435, con nota di richiami, e 2549, con nota di O. Mazzotta.

Per l'esclusione dei punti di contingenza congelati su tutte le forme di indennità di fine lavoro, cfr. Cass. 27 febbraio 1987, nn. 2125 e 2124, id., Mass., 346, 345; 25 febbraio 1987, n. 2016, 28 gennaio 1987, n. 838, ibid., 333, 157. Per l'incidenza degli scatti di anzianità sulla indenni tà di contingenza, cfr. Cass. 4 febbraio 1987, n. 1085, 28 gennaio 1987, n. 821, 21 gennaio 1987, n. 537, ibid., 186, 152, 98.

Il Foro Italiano — 1987.

La questione della eventuale «difformità» della normativa ri

chiamata dai lavoratori, nei confronti della normativa prevalente

prevista dagli accordi e dai contratti vigenti nel settore dell'indu

stria, si atteggia invece, come è possibile desumere dal testo nor

mativo innanzi riportato, come questione relativa alla sussistenza

di un motivo di inefficacia della previsione contrattuale, o, se

si vuole, di un fatto estintivo o impeditivo del diritto dei lavora

tori ad avvantaggiarsi degli effetti della contingenza sui dedotti

elementi della retribuzione.

L'onere della prova relativa a quella eventuale «difformità»

non può quindi che gravare, in conformità di quanto prescritto dal 2° comma dello stesso art. 2697 c.c. su chi eccepisce la ineffi

cacia della previsione contrattuale relativa alla incidenza della con

tingenza nel computo delle indennità di che trattasi, ovvero la

estinzione o l'impedimento del diritto fatto valere dai lavoratori, e quindi in definitiva sulla convenuta datrice di lavoro.

Le considerazioni innanzi esposte consentono di integrare quanto affermato da questa corte con la recente decisione n. 2378 del

1986 (id., Rep. 1986, voce Lavoro (rapporto), n. 1634), nella quale,

pur affermando che l'art. 2 d.l. 12/77 convertito nella 1. 91/77 non ha impedito la possibilità di tener conto della contingenza ai fini della determinazione degli elementi accessori della retribu

zione e specificamente delle indennità di trasferta e di concorso

pasti, non ha affrontato la questione dell'onere della prova rela

tiva alla sussistenza della eventuale difformità delle specifiche pre visioni contrattuali rispetto alla prevalente normativa prevista da

gli accordi interconfederali e dai contratti del settore dell'industria. In definitiva, sussistendo le denunziate violazioni di norme di

diritto e l'evidenziato vizio di motivazione, il ricorso principale deve essere accolto. (Omissis)

II

Motivi della decisione. — I ricorsi n. 4104/85 e n. 5022/85, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, debbono essere riu niti a norma dell'art. 335 c.p.c.

I ricorrenti principali col primo motivo, denunciano la «viola zione e/o falsa applicazione dell'art. 2 d.l. 1° febbraio 1977 n.

12, convertito nella 1. 31 marzo 1977 n. 91; violazione degli art. 1362 ss. c.c. con riferimento alle norme del c.c.n.l. degli autofer

rotramvieri, internavigatori e lavoratori delle autolinee private (c.d. t.u. del 1976); omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.)». Ciò, per avere il tribunale, da un lato, affermato di volersi uni formare all'orientamento della Suprema corte e, dall'altro, rite nuto aperto il problema della prova circa l'uniformità, rispetto al settore industriale, della regolamentazione pattizia concernente l'incidenza delle variazioni della contingenza sull'indennità di tras ferta e di concorso pasti. Cosi decidendo, il tribunale, ad avviso dei ricorrenti, è incorso in errore; ha preteso la c.d. prova della conformità che non è richiesta dalla norma di legge (se corretta mente interpretata) e che appare assolutamente estranea allo stes so iter argomentativo di cui alle sentenze di cassazione alle quali il tribunale ha dichiarato di volersi attenere e dalle quali, oltre

tutto, contraddicendosi, si è in realtà discostato. Se l'ultima parte del 2° comma dell'art. 2 citato deve essere interpretato nel senso che i miglioramenti della contingenza su tutti gli altri elementi della retribuzione non possono operare in modo diverso da quan to stabilito dai contratti collettivi e dagli accordi interconfederali relativi al settore industriale, l'unico problema da risolvere era

quello di accertare l'esistenza o meno di una norma pattizia che, nell'ambito del cosiddetto t.u. del 1976, statuisse espressamente le modalità di corresponsione ed i criteri di computo dell'indenni tà di contingenza, giusta richiamo proprio alle disposizioni conte nute nella stessa I. n. 91 del 1977. Ed una tale norma — come

già rilevato esattamente dal pretore — è dato di riscontrare nel l'art. 20/B di tale testo unico, che prevede a proposito del calco lo dell'indennità di trasferta (il concorso pasti ne è una semplice frazione) e della variazione dei punti di contingenza, che esso debba essere effettuato al termine di ogni anno solare con appli cazione dal 10 gennaio successivo, nonché nell'art. 9, che statui sce espressamente che « l'indennità di contingenza è corrisposta con le modalità vigenti per i lavoratori dell'industria e secondo le norme degli accordi interconfederali 7 maggio 1975 e 17 giu gno 1975».

Con il secondo motivo — «violazione e/o falsa applicazione

This content downloaded from 91.229.248.111 on Wed, 25 Jun 2014 00:10:53 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: sezione lavoro; sentenza 6 agosto 1987, n. 6776; Pres. Pandolfelli, Est. Angarano, P.M. Simeone (concl. conf.); Bastia e altri (Avv. Fabbri) c. Soc. C.a.t.o.; Soc. C.a.t.o. (Avv. Persiani,

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

degli art. 115 e 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)» — i ricorrenti

lamentano che il tribunale abbia ritenuto indispensabile, ai fini

della sussistenza del diritto azionato, la prova della conformità

della clausola invocata al trattamento prevalente del settore indu

striale.

Il fatto costitutivo dalla pretesa, come rilevato dal pretore, era

ed è il «contratto». Decidendo diversamente il tribunale — sotto

lineano i ricorrenti — ha violato i principi in materia di disponi bilità delle prove offerte dalle parti, nonché il principio generale sul riparto dell'onere della prova, nel senso che si è posto a cari

co degli attori un onere del tutto inesistente e, comunque, di fat

to già adempiuto alla luce dell'unica e corretta interpretazione delle norme di legge e di contratto collettivo.

Entrambi i suesposti motivi, in quanto connessi, vanno trattati

congiuntamente. Essi sono fondati.

Come ha già statuito questa corte (v. Cass. n. 3102/84, Foro

it., 1984, I, 2491), l'art. 2 1. 31 marzo 1977 n. 91, pur vietando

il conglobamento nella retribuzione dei miglioramenti legati alle

variazioni del costo della vita e stabilendo che essi non possono dar luogo a ricalcoli in tempi differiti, non impedisce di tener

conto della contingenza ai fini della determinazione dei vari ele

menti accessori alla retribuzione stessa poiché, prevedendo che

i miglioramenti della contingenza su detti elementi non possono

operare in modo diverso ed oltre i limiti risultanti dalla prevalen te contrattazione collettiva — individuata negli accordi intercon

federali, nel settore industria, del 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 — presuppone, sia pur entro tali limiti, l'influenza di siffat

te variazioni ai fini della determinazione della base di computo di questi emolumenti. Conseguentemente, qualora determinati emo

lumenti accessori debbano, secondo la normativa che regola il

rapporto di lavoro, essere calcolati non solo sulla retribuzione

base ma anche sulla contingenza, il calcolo stesso va eseguito te

nendo conto delle intervenute variazioni di questa, ancorché in

misura non superiore a quella risultante dai limiti suddetti.

Alla stregua di tale insegnamento, non vi è dubbio che, attiva

tisi per ottenere differenze retributive correlate all'incidenza della

contigenza sulla indennità di trasferta e di concorso pasti, i lavo

ratori fossero tenuti nella specie a provare l'esistenza di una nor

mativa statuente nei propri confronti la computabilità delle va

riazioni del costo della vita su quelle indennità. Ma, una volta

soddisfatto un siffatto onere probatorio nel senso suindicato —

e di ciò non v'è questione, risultando dagli atti il cosiddetto testo

unico del 23 luglio 1976 contenente la previsione di tale imputabi

lità (v. art. 9 e 20/B) — il problema del riscontro di una confor

mità o meno della normativa regolante il rapporto de quo alle

disposizioni degli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 (reso

erga omnes con d.p.r. 26 agosto 1960 n. 1273) e 25 gennaio 1975

del settore dell'industria non attiene più all'onere probatorio giac

ché esso trova la sua soluzione proprio e soltanto nell'interpreta

zione, sopraindicata, che è dato di trarre dalla 1. n. 91 del 1977.

Nel senso, cioè, che ove la normativa regolante il rapporto preve

da una difformità, per eccedenza, le variazioni del costo della

vita o di altra forma di indicizzazione vanno computate (in ridu

zione, ossia) secondo le disposizioni degli accordi interconfederali

su citati del settore industria, mentre se il punto di contingenza

risulta determinato al di sotto del limite stabilito dai detti accordi

interconfederali continuano ad essere applicate le norme degli ac

cordi e contratti collettivi di categoria.

Dal che appare evidente che il diritto alla computabilità nasce

esclusivamente dalla normativa regolante il rapporto di lavoro.

La conformità o difformità di quest'ultima alle disposizioni dei

suindicati accordi interconfederali non è, per ciò stesso, un fatto

costitutivo o negativo del diritto. È un dato che segna solo la

misura dell'operatività d'incidenza della contingenza e non già

un requisito di essa operatività.

Pertanto, poiché il tutto si riduce ad una determinazione di

importi sul raffronto di diverse discipline, è fuori luogo il richia

mo all'assolvimento di un onere probatorio, già esauritosi con

la produzione del contratto collettivo di categoria. È compito del

giudice del merito — una volta acquisiti agli atti i contratti collet

tivi in questione — interpretarne le norme, stabilire (se del caso,

avvalendosi di consulenza tecnica) la conformità o difformità e

procedere (sempre che ovviamente il contratto del settore preveda

la computabilità in oggetto) alla liquidazione (non superando i

limiti fissati dagli accordi interconfederali dell'industria) delle chie

ste indennità, maggiorate per effetto della contingenza. (Omissis)

Il Foro Italiano — 1987.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 17 luglio

1987, n. 6300; Pres. Scanzano, Est. Di Salvo, P.M. Lo Ca

scio (conci, conf.); Soc. Le assicurazioni d'Italia e Soc. Catto

lica di assicurazioni (Avv. Iannotta) c. Soc. tessiture Radici

(Avv. E. Romanelli, Zonca). Cassa App. Brescia 4 agosto 1983.

Assicurazione (contratto di) — Surrogazione dell'assicuratore —

Contratto di assicurazione privo di data certa — Eccezione inop

ponibile dal terzo responsabile (Cod. civ., art. 1201, 1888, 1916,

2704).

L'assicuratore che, avendo risarcito il danno, agisce in surroga nei confronti del terzo responsabile chiedendo il rimborso di

quanto pagato, subentra nella posizione giuridica che compete va all'assicurato ed è soggetto alle stesse eccezioni che avrebbe

ro potuto essere opposte a quest'ultimo, fra le quali non rien

trano, quando il danno sia stato causato da fatto illecito, le

eccezioni attinenti alla data certa del contratto assicurativo, il

quale viene in rilievo, nei confronti dell'autore del danno, non

come negozio o atto giuridico, ma come mero fatto, cioè come

il presupposto da cui, a seguito del pagamento dell'indennizzo,

sorge il diritto di surrogazione e può, pertanto, essere provato con qualunque mezzo, anche per testi e presunzioni, senza li

mitazione alcuna. (1)

(1) La motivazione di fondo che sorregge la decisione in epigrafe è

che l'esistenza del rapporto assicurativo, se non deve danneggiare il terzo

responsabile, non può, però, neppure giovargli, liberandolo da ogni one

re risarcitorio, sia pure nei limiti dell'indennizzo corriposto dall'assicura

tore al danneggiato. Tale sarebbe, effettivamente, il rischio ove si consen

tisse all'autore del danno di paralizzare l'azione surrogatoria eccependo

l'inopponibilità nei suoi confronti del contratto di assicurazione, perché

privo di data certa. Di tale inconveniente la Cassazione si era già resa

conto quando aveva ritenuto di limitare le eccezioni derivanti dal rappor to assicurativo opponibili dal terzo responsabile all'assicuratore a quelle relative all'inesistenza ed alla nullità del rapporto medesimo, nonché al

l'effettiva corresponsione dell'indennizzo all'assicurato, escludendo, inve

ce, l'opponibilità delle eccezioni concernenti il contenuto del rapporto assicurativo e quelle appartenenti alla disponibilità delle sole parti con

traenti: cosi Cass. 3 giugno 1968, n. 1677, Foro it., Rep. 1968, voce

Assicurazione (contratto), n. 77; seguita da Trib. Milano 29 novembre

1971, id., Rep. 1972, voce cit., n. 203; e, in obiter dictum, da Cass.

13 marzo 1975, n. 954, id., Rep. 1975, voce cit., n. 166; tra le altre

pronunce che hanno escluso che il responsabile possa opporre all'assicu

ratore che agisce in surroga le eccezioni concernenti, sotto vari profili, il rapporto assicurativo, v. Cass. 29 giugno 1981, n. 4219, id., Rep. 1982, voce cit., n. 131; 30 ottobre 1980, n. 5854, ibid., n. 132; 1° aprile 1980, n. 2094, id., Rep. 1981, voce cit., n. 162; Trib. Napoli 13 febbraio 1978,

id., Rep. 1979, voce cit., n. 168; Trib. Trieste 26 maggio 1975, id., Rep.

1976, voce cit., n. 211; Trib. Arezzo 24 febbraio 1973, id., Rep. 1973, voce cit., n. 157; App. Napoli 23 giugno 1971, id., Rep. 1972, voce cit., n. 209; ma, sul regime delle eccezioni opponibili dal responsabile del dan

no all'assicuratore, v. ampiamente Castellano (e Scarlatella), Le assi

curazioni private2, in Giur. sist. civ. e comm., fondata da Bigia vi, Tori

no, 1981, 414 ss. Sotto un profilo estremamente pratico, vale la pena di sottolineare che

per il contratto di assicurazione non vi è obbligo di chiedere la registra zione nemmeno in caso d'uso (v., ora, l'art. 7 della tabella allegata al

d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, approvazione del t.u. delle disposizioni con

cernenti l'imposta di registro, in relazione all'art. 7 dello stesso d.p.r.) e che la sua operatività tra le parti non è in alcun modo condizionata

dalla certezza della data. Richiedere, allora, che, per essere opponibile al terzo responsabile, il contratto di assicurazione sia munito di data cer

ta, vorrebbe dire, in definitiva, gravare l'assicurato di un ulteriore e spes so inutile balzello (non è detto, infatti, che il temuto danno debba verifi

carsi, dando luogo al concreto esercizio dell'azione surrogatoria). D'altro canto, la surroga dell'assicuratore, consegua essa automatica

mente al pagamento dell'indennizzo (come, da ultimo, sembrano essere

tornati a sostenere App. Trieste 4 maggio 1985, Foro it., Rep. 1986, voce

cit., n. 85, e Cass. 22 agosto 1984, n. 4675, id., Rep. 1984, voce cit.,

n. 125), ovvero si verifichi solo quando l'assicuratore, con la denuntiatio,

richiede effettivamente al danneggiante il rimborso della indennità corri

sposta all'assicurato (secondo quello che è l'orientamento oggi nettamen

te dominante: v. Cass 21 agosto 1985, n. 4473, id., Rep. 1986, voce cit.,

n. 84; 10 giugno 1982, n. 3513, id., Rep. 1982, voce cit., n. 138; 18

maggio 1981, n. 3277, id., Rep. 1981, voce cit., n. 166; 20 marzo 1980,

n. 1869, id., Rep. 1980, voce cit., n. 142; App. Milano 27 novembre

1979, ibid., n. 145; Cass. 5 febbraio 1979, n. 779, id., Rep. 1979, voce

cit., n. 166; Trib. Genova 5 dicembre 1977, id., Rep. 1978, voce cit.,

n. 164; Cass. 7 giugno 1977, n. 2341, id., Rep. 1977, voce cit., n. 157;

17 novembre 1976, n. 4269, id., 1977, 1, 88), la surroga, dicevamo, una

volta avvenuta, nei limiti dell'indennità corrisposta (Cass. 18 settembre

1979, n. 4792, id., Rep. 1980, voce cit., n. 155), priva di legittimazione

This content downloaded from 91.229.248.111 on Wed, 25 Jun 2014 00:10:53 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended