sezione lavoro; sentenza 6 agosto 1987, n. 6776; Pres. Pandolfelli, Est. Angarano, P.M. Simeone(concl. conf.); Bastia e altri (Avv. Fabbri) c. Soc. C.a.t.o.; Soc. C.a.t.o. (Avv. Persiani, Trifirò) c.Bastia e altri. Cassa Trib. Pavia 17 aprile 1985Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 12 (DICEMBRE 1987), pp. 3257/3258-3261/3262Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179480 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
titolari di redditi — a qualsiasi titolo — di importo pari o supe riore a lire 156.000 annue, escluso il reddito dominicale della casa
di abitazione. Da notare che il d.l. 23 dicembre 1976 n. 850,
convertito in legge con modificazioni il 21 febbraio 1977 n. 29,
ha elevato i limiti di reddito a lire 3.120.000 e l'art. 14 septies 1. n. 33 del 29 febbraio 1980 ha stabilito che il reddito sia rivalu
tato annualmente; b) che coloro che fruiscono di pensioni o ren
dite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle
lire 18.000, abbiano una riduzione della pensione «in maniera
corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi per
cepiti». Non è pertanto revocabile in dubbio, per il modo stesso in
cui è stato formulato l'art. 1 1. n. 18 del 1980, che al fine di
ottenere l'indennità di accompagnamento si richiedono sia le cen
nate condizioni soggettive, sia quelle oggettive che riguardano la
situazione reddituale del richiedente.
Né può affermarsi che si tratti di una disciplina eterogenea ri
spetto al sistema normativo in materia previdenziale ed assisten
ziale, posto che, per l'art. 5 1. 27 maggio 1970 n. 382 la pensione
non reversibile e l'indennità di accompagnamento a favore dei
ciechi civili spettano «sempre che l'interessato non risulti iscritto
nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi» (da notare che,
come l'art. 1 I. n. 18 del 1980, la indennità è concessa «al solo
titolo della minorazione», con formulazione del tutto analoga il
4° comma dell'art. 5 d.l. 2 marzo 1974 convertito con modifiche
nella 1. 16 aprile 1974 n. 114 prevede che l'indennità di accompa
gnamento per i chiechi venga «corrisposta al titolo della cecità»);
lo stato di bisogno era altresì previsto dall'art. 7 1. 10 febbraio
1962 n. 66 riguardante i cittadini affetti da cecità congenita o
contratta a seguito di cause non di guerra, infortunio sul lavoro
o di servizio; del resto lo stesso art. 17 1. n. 118 del 1971 stabili
sce, in materia di assegno di accompagnamento per i minori di
anni diciotto, che gli stessi devono frequentare la scuola dell'ob
bligo, corsi di addestramento o centri ambulatoriali e non devo
no essere ricoverati a tempo pieno; anche in questo caso il legale
rappresentante del minore non deve percepire un reddito i.r.p.e.f.
superiore a lire 1.320.000 annue, elevato a lire 1.560.000 dall'art.
7 1. 3 giugno 1975 n. 160 e poi a lire 3.120.000 della 1. 21 feb
braio 1977 n. 29 e, infine, come si è visto, con rivalutazione an
nuale del limite di reddito, ai sensi del cit. art. 14 septies 1. n.
33 del 29 febbraio 1980.
Tutto questo quadro normativo sta a dimostrare con sufficien
te certezza che l'ordinamento giuridico vigente è omogeneo e coe
rente nel subordinare le provvidenze connesse ad uno stato di
invalidità, ad una condizione economica presunta (reddito i.r.p.e.f.)
inferiore ad una data soglia annua.
Ciò anche a voler prescindere dalla autonomia dei diversi regi
mi previdenziali e dalla loro non comparabilità alla stregua del
principio di uguaglianza (Corte cost. n. 278 del 1984, Foro it.,
1985, I, 360). D'altra parte il conseguimento del diritto alla pre
stazione assistenziale ha lo stesso presupposto e cioè lo stato di
bisogno, tenuto conto che l'art. 38 Cost, ha concepito il diritto
all'assistenza per l'inabile al lavoro e per lo sprovvisto di mezzi,
correlando i mezzi di soccorso non alla entità della invalidità,
ma proprio alle esigenze di vita dei richiedenti. Proprio perciò,
in altre occasioni, la Corte costituzionale (sent. n. 160 del 1971,
id., 1971, I, 2124, e n. 80 del 1971, ibid., 1181) non ha escluso
la legittimità che il diritto sia subordinato a determinate condi
zioni e requisiti; questi devono basarsi sulla sicura esistenza di
mezzi adeguati alle esigenze di vita, integrando una situazione
che esclude il bisogno della prestazione previdenziale. La deter
minazione di tale livello — entro i cennati limiti di ragionevolez
za — è attribuzione del legislatore e la valutazione fatta del con
testo socio-economico rientra in una discrezionalità, che non è
suscettibile di sindacato innanzi alla stessa Corte costituzionale.
Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso.
Il Foro Italiano — 1987.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 6 agosto
1987, n. 6776; Pres. Pandolfelli, Est. Angarano, P.M. Si
meone (conci, conf.); Bastia e altri (Avv. Fabbri) c. Soc.
C.a.t.o.; Soc. C.a.t.o. (Avv. Persiani, Trifirò) c. Bastia e al
tri. Cassa Trib. Pavia 17 aprile 1985.
Lavoro (rapporto) — Indennità di trasferta e di concorso pasti
nel settore dei trasporti in concessione — Aumenti dell'inden
nità di contingenza — Difformità dalla normativa prevalente
nel settore industriale — Onere della prova (Cod. civ., art. 2697;
d.l. 1° febbraio 1977 n. 12, norme per l'applicazione dell'in
dennità di contingenza, art. 2; 1. 31 marzo 1977 n. 91, conver
sione in legge, con modificazioni, del d.l. 1° febbraio 1977 n.
12, art. unico).
È a carico del datore di lavoro l'onere di provare che l'incidenza
degli aumenti di contingenza sulle indennità di trasferta e di
concorso pasti nel settore dei trasporti in concessione, soggetta
alla disciplina della terza parte del 1° comma dell'art. 2 d.l.
1 ° febbraio 1977 n. 12, convertito, con modificazioni, nella
I. 31 marzo 1977 n. 91, si risolve in un trattamento economico
difforme da quello degli accordi interconfederali de! 1957 e de!
1975 e da quello prevalente del settore industriale. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 14 aprile
1987, n. 3698; Pres. Nocella, Est. Ciciretti, P.M. Nicita
(conci, conf.); Moraghi e altri (Avv. Fabbri) c. Soc. Migliavac
ca autoservizi; Soc. Migliavacca autoservizi (Avv. Persiani, Tri
flrò) c. Moraghi e altri. Cassa Trib. Pavia 22 dicembre 1984.
Lavoro (rapporto) — Indennità di trasferta e di concorso pasti
nel settore dei trasporti in concessione — Aumenti dell'inden
nità di contingenza — Questione di interpretazione degli accor
di interconfederali e dei contratti collettivi del settore (Cod.
civ., art. 2697; d.l. 1° febbraio 1977 n. 12, art. 2; 1. 31 marzo
1977 n. 91, art. unico).
La conformità o difformità, rispetto alla prevalente normativa
prevista dagli accordi interconfederali del 1957 e del 1975 e
dai contratti collettivi del settore industriale, di una disciplina
contrattuale collettiva che prevede l'incidenza della indennità
di contingenza, e quindi anche dei punti già congelati dal d.l.
1° febbràio 1977 n. 12, convertito, con modificazioni, nella
I. 31 marzo 1977 n. 91, sull'indennità di trasferta e di concorso
pasti nel settore dei trasporti in concessione, va accertata dal
giudice di merito, ai fini di verificare la misura di operatività
dell'incidenza stessa, attraverso l'analisi dei testi contrattuali
collettivi acquisiti agli atti, e quindi la relativa problematica
è estranea a quella dell'onere probatorio. (2)
(1-2) Con le due sentenze in epigrafe sono state cassate due pronunce
dello stesso tribunale ma con diversa motivazione: quella di Cass. 3698/87
seguendo una terza via rispetto alle due tesi dibattute nella giurispruden
za di merito — non si rinvengono, invece, precedenti di legittimità —
incentrate invece sulla distribuzione dell'onere della prova: cfr. nel mede
simo senso di Cass. 6776/87, Pret. Pavia 16 aprile 1984, Foro it., 1984,
I, 2492, con nota di richiami. Contra, Trib. Pavia 20 novembre 1981, ibid.
È invece consolidato nelle decisioni di cassazione l'orientamento sulla
questione sostanziale sottostante, quella per cui i punti di contingenza
già congelati dal d.l. n. 12 del 1977, convertito, con modificazioni, nella
1. n. 91/77, incidono sui vari emolumenti accessori in costanza di rappor
to senza che possano essere colpite da nullità le clausole in tal senso della
contrattazione collettiva: cfr. Cass. 5 aprile 1986, n. 2378 e 23 gennaio
1986, n. 450, id., Rep. 1986, voce Lavoro (rapporto), nn. 1634, 1496;
19 maggio 1984, n. 3102, id., 1984, I, 2490, con nota di richiami; Pret.
Milano 28 giugno 1984, id., Rep. 1985, voce cit., n. 2481. In particolare,
sempre in senso conforme, con riferimento all'incidenza sugli scatti di
anzianità, Cass. 10 dicembre 1986, n. 7362, 27 novembre 1986, n. 6999,
13 novembre 1986, n. 5592, 10 maggio 1986, n. 3116, 10 gennaio 1986,
nn. 93 e 92, id., Rep. 1986, voce cit., nn. 1273-1278; 1° febbraio 1985,
nn. 678 e 677, id.. Rep. 1985, voce cit., nn. 1470, 1469; 19 gennaio 1984,
n. 475, id., 1984, I, 2491, con nota di richiami; Pret. Parma 2 febbraio
1985, id., Rep. 1985, voce cit., n. 2479. Contra Pret. Milano 19 febbraio
1986, id., Rep. 1986, voce cit., n. 1281; Trib. Milano 9 novembre 1985,
ibid., n. 1280; Pret. Firenze 1° giugno 1985, ibid., n. 1282.
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3259 PARTE PRIMA 3260
I
Motivi della decisione. — Con il primo motivo del loro ricorso i lavoratori, denunziando ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 d.l. 1° febbraio 1977
n. 12, convertito nella 1. 31 marzo 1977 n. 91, e degli art. 1362
ss. c.c. con riferimento alle norme del c.c.n.l. degli autoferro
tramvieri, internavigatori e lavoratori delle autolinee private, non ché omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, si dolgono che il tribunale, pur rico
noscendo di doversi uniformare alla sopravvenuta giurisprudenza di legittimità in materia, abbia finito con il discostarsi dall'orien tamento dei giudici di legittimità pretendendo dai lavoratori la
prova della c.d. difformità e quindi della non conformità con la normativa prevalente, prova che non sarebbe richiesta dalla norma di legge in discussione e che apparirebbe estranea allo stesso iter argomentativo di cui alle sentenze 3102/84 e 475/84 (Foro it., 1984, I, 2491) della Suprema corte, che il Tribunale di Pavia aveva contraddittoriamente dichiarato di voler seguire.
Con il secondo motivo del ricorso principale denunziando, sem
pre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli art. 115 c.p.c. e 2697 c.c., i ricorrenti si dolgono poi che il tribunale, il quale avrebbe dovuto decidere per l'accoglimento della domanda dei lavoratori sul presupposto, pacifico in causa, della accertata sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 2 1. n. 91 del 1977, abbia disatteso quella domanda in base ad una
pretesa omissione probatoria e violando i principi in materia di
disponibilità delle prove offerte dalle parti e di riparto dell'onere della prova.
Entrambe le doglianze, che attengono all'unica questione della identificazione del soggetto sul quale graverebbe l'onere della prova della «difformità» di cui tratta la norma denunziata e che quindi possono essere trattate congiuntamente, sono fondate.
Giova premettere che la disposizione cui si riferisce la questio ne controversa è quella contenuta nell'ultima parte del 1° comma dell'art. 2 1. 31 marzo 1977 n. 91, la quale recita testualmente: «... gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non pos sono essere computati in difformità della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali (ossia di quelli del 15 gennaio 1957 e del 25 gennaio 1975 operanti nel settore del
l'industria) e dai contratti del detto settore ...».
Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Pa
via, peraltro con motivazione meramente apodittica e forse per ché fuorviato dalla dichiarata disponibilità della difesa dei lavo ratori a provare la conformità del trattamento invocato rispetto a quello prevalente nel settore dell'industria, ad avviso di questo collegio proprio il dettato letterale della norma induce l'interpre te a ritenere che l'unico onere probatorio, per i lavoratori che si erano attivati per ottenere le differenze retributive correlate alla incidenza della contingenza sulle indennità di trasferta e di concorso pasti, riguardava la sussistenza di una normativa sta tuente la computabilità delle variazioni del costo della vita su
quelle indennità.
Gli anzidetti lavoratori hanno provato, con la indicazione delle
previsioni del loro specifico contratto di lavoro, ed in particolare dell'art. 20/B del c.d. t.u. del 1976 (che, a proposito del calcolo della indennità di trasferta e conseguentemente della indennità
per concorso pasti che è una componente della prima, prevede che lo stesso debba essere effettuato al termine di ogni anno sola
re), il fatto costituente il fondamento del loro diritto, ed hanno
pertanto pienamente adempiuto all'onere della prova posta a lo ro carico dal 1° comma dell'art. 2697 c.c., come fondatamente ritenuto dal primo giudice ingiustamente censurato sul punto dal
giudice dell'appello.
Per l'esclusione dell'incidenza dei punti di contingenza già congelati sulle mensilità aggiuntive rispetto alla tredicesima, cfr. Cass. 7 febbraio 1986, n. 781, ibid., n. 1516, e in Giust. civ., 1986, 1, 1689, con nota di M. Mariani; 22 gennaio 1987, n. 593, Foro it., Mass., 111. In tema di scale mobili anomale, cfr. Cass. 27 giugno 1986, n. 4264 e 29 gennaio 1986, n. 589, id., 1986, I, 2435, con nota di richiami, e 2549, con nota di O. Mazzotta.
Per l'esclusione dei punti di contingenza congelati su tutte le forme di indennità di fine lavoro, cfr. Cass. 27 febbraio 1987, nn. 2125 e 2124, id., Mass., 346, 345; 25 febbraio 1987, n. 2016, 28 gennaio 1987, n. 838, ibid., 333, 157. Per l'incidenza degli scatti di anzianità sulla indenni tà di contingenza, cfr. Cass. 4 febbraio 1987, n. 1085, 28 gennaio 1987, n. 821, 21 gennaio 1987, n. 537, ibid., 186, 152, 98.
Il Foro Italiano — 1987.
La questione della eventuale «difformità» della normativa ri
chiamata dai lavoratori, nei confronti della normativa prevalente
prevista dagli accordi e dai contratti vigenti nel settore dell'indu
stria, si atteggia invece, come è possibile desumere dal testo nor
mativo innanzi riportato, come questione relativa alla sussistenza
di un motivo di inefficacia della previsione contrattuale, o, se
si vuole, di un fatto estintivo o impeditivo del diritto dei lavora
tori ad avvantaggiarsi degli effetti della contingenza sui dedotti
elementi della retribuzione.
L'onere della prova relativa a quella eventuale «difformità»
non può quindi che gravare, in conformità di quanto prescritto dal 2° comma dello stesso art. 2697 c.c. su chi eccepisce la ineffi
cacia della previsione contrattuale relativa alla incidenza della con
tingenza nel computo delle indennità di che trattasi, ovvero la
estinzione o l'impedimento del diritto fatto valere dai lavoratori, e quindi in definitiva sulla convenuta datrice di lavoro.
Le considerazioni innanzi esposte consentono di integrare quanto affermato da questa corte con la recente decisione n. 2378 del
1986 (id., Rep. 1986, voce Lavoro (rapporto), n. 1634), nella quale,
pur affermando che l'art. 2 d.l. 12/77 convertito nella 1. 91/77 non ha impedito la possibilità di tener conto della contingenza ai fini della determinazione degli elementi accessori della retribu
zione e specificamente delle indennità di trasferta e di concorso
pasti, non ha affrontato la questione dell'onere della prova rela
tiva alla sussistenza della eventuale difformità delle specifiche pre visioni contrattuali rispetto alla prevalente normativa prevista da
gli accordi interconfederali e dai contratti del settore dell'industria. In definitiva, sussistendo le denunziate violazioni di norme di
diritto e l'evidenziato vizio di motivazione, il ricorso principale deve essere accolto. (Omissis)
II
Motivi della decisione. — I ricorsi n. 4104/85 e n. 5022/85, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, debbono essere riu niti a norma dell'art. 335 c.p.c.
I ricorrenti principali col primo motivo, denunciano la «viola zione e/o falsa applicazione dell'art. 2 d.l. 1° febbraio 1977 n.
12, convertito nella 1. 31 marzo 1977 n. 91; violazione degli art. 1362 ss. c.c. con riferimento alle norme del c.c.n.l. degli autofer
rotramvieri, internavigatori e lavoratori delle autolinee private (c.d. t.u. del 1976); omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.)». Ciò, per avere il tribunale, da un lato, affermato di volersi uni formare all'orientamento della Suprema corte e, dall'altro, rite nuto aperto il problema della prova circa l'uniformità, rispetto al settore industriale, della regolamentazione pattizia concernente l'incidenza delle variazioni della contingenza sull'indennità di tras ferta e di concorso pasti. Cosi decidendo, il tribunale, ad avviso dei ricorrenti, è incorso in errore; ha preteso la c.d. prova della conformità che non è richiesta dalla norma di legge (se corretta mente interpretata) e che appare assolutamente estranea allo stes so iter argomentativo di cui alle sentenze di cassazione alle quali il tribunale ha dichiarato di volersi attenere e dalle quali, oltre
tutto, contraddicendosi, si è in realtà discostato. Se l'ultima parte del 2° comma dell'art. 2 citato deve essere interpretato nel senso che i miglioramenti della contingenza su tutti gli altri elementi della retribuzione non possono operare in modo diverso da quan to stabilito dai contratti collettivi e dagli accordi interconfederali relativi al settore industriale, l'unico problema da risolvere era
quello di accertare l'esistenza o meno di una norma pattizia che, nell'ambito del cosiddetto t.u. del 1976, statuisse espressamente le modalità di corresponsione ed i criteri di computo dell'indenni tà di contingenza, giusta richiamo proprio alle disposizioni conte nute nella stessa I. n. 91 del 1977. Ed una tale norma — come
già rilevato esattamente dal pretore — è dato di riscontrare nel l'art. 20/B di tale testo unico, che prevede a proposito del calco lo dell'indennità di trasferta (il concorso pasti ne è una semplice frazione) e della variazione dei punti di contingenza, che esso debba essere effettuato al termine di ogni anno solare con appli cazione dal 10 gennaio successivo, nonché nell'art. 9, che statui sce espressamente che « l'indennità di contingenza è corrisposta con le modalità vigenti per i lavoratori dell'industria e secondo le norme degli accordi interconfederali 7 maggio 1975 e 17 giu gno 1975».
Con il secondo motivo — «violazione e/o falsa applicazione
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
degli art. 115 e 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)» — i ricorrenti
lamentano che il tribunale abbia ritenuto indispensabile, ai fini
della sussistenza del diritto azionato, la prova della conformità
della clausola invocata al trattamento prevalente del settore indu
striale.
Il fatto costitutivo dalla pretesa, come rilevato dal pretore, era
ed è il «contratto». Decidendo diversamente il tribunale — sotto
lineano i ricorrenti — ha violato i principi in materia di disponi bilità delle prove offerte dalle parti, nonché il principio generale sul riparto dell'onere della prova, nel senso che si è posto a cari
co degli attori un onere del tutto inesistente e, comunque, di fat
to già adempiuto alla luce dell'unica e corretta interpretazione delle norme di legge e di contratto collettivo.
Entrambi i suesposti motivi, in quanto connessi, vanno trattati
congiuntamente. Essi sono fondati.
Come ha già statuito questa corte (v. Cass. n. 3102/84, Foro
it., 1984, I, 2491), l'art. 2 1. 31 marzo 1977 n. 91, pur vietando
il conglobamento nella retribuzione dei miglioramenti legati alle
variazioni del costo della vita e stabilendo che essi non possono dar luogo a ricalcoli in tempi differiti, non impedisce di tener
conto della contingenza ai fini della determinazione dei vari ele
menti accessori alla retribuzione stessa poiché, prevedendo che
i miglioramenti della contingenza su detti elementi non possono
operare in modo diverso ed oltre i limiti risultanti dalla prevalen te contrattazione collettiva — individuata negli accordi intercon
federali, nel settore industria, del 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 — presuppone, sia pur entro tali limiti, l'influenza di siffat
te variazioni ai fini della determinazione della base di computo di questi emolumenti. Conseguentemente, qualora determinati emo
lumenti accessori debbano, secondo la normativa che regola il
rapporto di lavoro, essere calcolati non solo sulla retribuzione
base ma anche sulla contingenza, il calcolo stesso va eseguito te
nendo conto delle intervenute variazioni di questa, ancorché in
misura non superiore a quella risultante dai limiti suddetti.
Alla stregua di tale insegnamento, non vi è dubbio che, attiva
tisi per ottenere differenze retributive correlate all'incidenza della
contigenza sulla indennità di trasferta e di concorso pasti, i lavo
ratori fossero tenuti nella specie a provare l'esistenza di una nor
mativa statuente nei propri confronti la computabilità delle va
riazioni del costo della vita su quelle indennità. Ma, una volta
soddisfatto un siffatto onere probatorio nel senso suindicato —
e di ciò non v'è questione, risultando dagli atti il cosiddetto testo
unico del 23 luglio 1976 contenente la previsione di tale imputabi
lità (v. art. 9 e 20/B) — il problema del riscontro di una confor
mità o meno della normativa regolante il rapporto de quo alle
disposizioni degli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 (reso
erga omnes con d.p.r. 26 agosto 1960 n. 1273) e 25 gennaio 1975
del settore dell'industria non attiene più all'onere probatorio giac
ché esso trova la sua soluzione proprio e soltanto nell'interpreta
zione, sopraindicata, che è dato di trarre dalla 1. n. 91 del 1977.
Nel senso, cioè, che ove la normativa regolante il rapporto preve
da una difformità, per eccedenza, le variazioni del costo della
vita o di altra forma di indicizzazione vanno computate (in ridu
zione, ossia) secondo le disposizioni degli accordi interconfederali
su citati del settore industria, mentre se il punto di contingenza
risulta determinato al di sotto del limite stabilito dai detti accordi
interconfederali continuano ad essere applicate le norme degli ac
cordi e contratti collettivi di categoria.
Dal che appare evidente che il diritto alla computabilità nasce
esclusivamente dalla normativa regolante il rapporto di lavoro.
La conformità o difformità di quest'ultima alle disposizioni dei
suindicati accordi interconfederali non è, per ciò stesso, un fatto
costitutivo o negativo del diritto. È un dato che segna solo la
misura dell'operatività d'incidenza della contingenza e non già
un requisito di essa operatività.
Pertanto, poiché il tutto si riduce ad una determinazione di
importi sul raffronto di diverse discipline, è fuori luogo il richia
mo all'assolvimento di un onere probatorio, già esauritosi con
la produzione del contratto collettivo di categoria. È compito del
giudice del merito — una volta acquisiti agli atti i contratti collet
tivi in questione — interpretarne le norme, stabilire (se del caso,
avvalendosi di consulenza tecnica) la conformità o difformità e
procedere (sempre che ovviamente il contratto del settore preveda
la computabilità in oggetto) alla liquidazione (non superando i
limiti fissati dagli accordi interconfederali dell'industria) delle chie
ste indennità, maggiorate per effetto della contingenza. (Omissis)
Il Foro Italiano — 1987.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 17 luglio
1987, n. 6300; Pres. Scanzano, Est. Di Salvo, P.M. Lo Ca
scio (conci, conf.); Soc. Le assicurazioni d'Italia e Soc. Catto
lica di assicurazioni (Avv. Iannotta) c. Soc. tessiture Radici
(Avv. E. Romanelli, Zonca). Cassa App. Brescia 4 agosto 1983.
Assicurazione (contratto di) — Surrogazione dell'assicuratore —
Contratto di assicurazione privo di data certa — Eccezione inop
ponibile dal terzo responsabile (Cod. civ., art. 1201, 1888, 1916,
2704).
L'assicuratore che, avendo risarcito il danno, agisce in surroga nei confronti del terzo responsabile chiedendo il rimborso di
quanto pagato, subentra nella posizione giuridica che compete va all'assicurato ed è soggetto alle stesse eccezioni che avrebbe
ro potuto essere opposte a quest'ultimo, fra le quali non rien
trano, quando il danno sia stato causato da fatto illecito, le
eccezioni attinenti alla data certa del contratto assicurativo, il
quale viene in rilievo, nei confronti dell'autore del danno, non
come negozio o atto giuridico, ma come mero fatto, cioè come
il presupposto da cui, a seguito del pagamento dell'indennizzo,
sorge il diritto di surrogazione e può, pertanto, essere provato con qualunque mezzo, anche per testi e presunzioni, senza li
mitazione alcuna. (1)
(1) La motivazione di fondo che sorregge la decisione in epigrafe è
che l'esistenza del rapporto assicurativo, se non deve danneggiare il terzo
responsabile, non può, però, neppure giovargli, liberandolo da ogni one
re risarcitorio, sia pure nei limiti dell'indennizzo corriposto dall'assicura
tore al danneggiato. Tale sarebbe, effettivamente, il rischio ove si consen
tisse all'autore del danno di paralizzare l'azione surrogatoria eccependo
l'inopponibilità nei suoi confronti del contratto di assicurazione, perché
privo di data certa. Di tale inconveniente la Cassazione si era già resa
conto quando aveva ritenuto di limitare le eccezioni derivanti dal rappor to assicurativo opponibili dal terzo responsabile all'assicuratore a quelle relative all'inesistenza ed alla nullità del rapporto medesimo, nonché al
l'effettiva corresponsione dell'indennizzo all'assicurato, escludendo, inve
ce, l'opponibilità delle eccezioni concernenti il contenuto del rapporto assicurativo e quelle appartenenti alla disponibilità delle sole parti con
traenti: cosi Cass. 3 giugno 1968, n. 1677, Foro it., Rep. 1968, voce
Assicurazione (contratto), n. 77; seguita da Trib. Milano 29 novembre
1971, id., Rep. 1972, voce cit., n. 203; e, in obiter dictum, da Cass.
13 marzo 1975, n. 954, id., Rep. 1975, voce cit., n. 166; tra le altre
pronunce che hanno escluso che il responsabile possa opporre all'assicu
ratore che agisce in surroga le eccezioni concernenti, sotto vari profili, il rapporto assicurativo, v. Cass. 29 giugno 1981, n. 4219, id., Rep. 1982, voce cit., n. 131; 30 ottobre 1980, n. 5854, ibid., n. 132; 1° aprile 1980, n. 2094, id., Rep. 1981, voce cit., n. 162; Trib. Napoli 13 febbraio 1978,
id., Rep. 1979, voce cit., n. 168; Trib. Trieste 26 maggio 1975, id., Rep.
1976, voce cit., n. 211; Trib. Arezzo 24 febbraio 1973, id., Rep. 1973, voce cit., n. 157; App. Napoli 23 giugno 1971, id., Rep. 1972, voce cit., n. 209; ma, sul regime delle eccezioni opponibili dal responsabile del dan
no all'assicuratore, v. ampiamente Castellano (e Scarlatella), Le assi
curazioni private2, in Giur. sist. civ. e comm., fondata da Bigia vi, Tori
no, 1981, 414 ss. Sotto un profilo estremamente pratico, vale la pena di sottolineare che
per il contratto di assicurazione non vi è obbligo di chiedere la registra zione nemmeno in caso d'uso (v., ora, l'art. 7 della tabella allegata al
d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, approvazione del t.u. delle disposizioni con
cernenti l'imposta di registro, in relazione all'art. 7 dello stesso d.p.r.) e che la sua operatività tra le parti non è in alcun modo condizionata
dalla certezza della data. Richiedere, allora, che, per essere opponibile al terzo responsabile, il contratto di assicurazione sia munito di data cer
ta, vorrebbe dire, in definitiva, gravare l'assicurato di un ulteriore e spes so inutile balzello (non è detto, infatti, che il temuto danno debba verifi
carsi, dando luogo al concreto esercizio dell'azione surrogatoria). D'altro canto, la surroga dell'assicuratore, consegua essa automatica
mente al pagamento dell'indennizzo (come, da ultimo, sembrano essere
tornati a sostenere App. Trieste 4 maggio 1985, Foro it., Rep. 1986, voce
cit., n. 85, e Cass. 22 agosto 1984, n. 4675, id., Rep. 1984, voce cit.,
n. 125), ovvero si verifichi solo quando l'assicuratore, con la denuntiatio,
richiede effettivamente al danneggiante il rimborso della indennità corri
sposta all'assicurato (secondo quello che è l'orientamento oggi nettamen
te dominante: v. Cass 21 agosto 1985, n. 4473, id., Rep. 1986, voce cit.,
n. 84; 10 giugno 1982, n. 3513, id., Rep. 1982, voce cit., n. 138; 18
maggio 1981, n. 3277, id., Rep. 1981, voce cit., n. 166; 20 marzo 1980,
n. 1869, id., Rep. 1980, voce cit., n. 142; App. Milano 27 novembre
1979, ibid., n. 145; Cass. 5 febbraio 1979, n. 779, id., Rep. 1979, voce
cit., n. 166; Trib. Genova 5 dicembre 1977, id., Rep. 1978, voce cit.,
n. 164; Cass. 7 giugno 1977, n. 2341, id., Rep. 1977, voce cit., n. 157;
17 novembre 1976, n. 4269, id., 1977, 1, 88), la surroga, dicevamo, una
volta avvenuta, nei limiti dell'indennità corrisposta (Cass. 18 settembre
1979, n. 4792, id., Rep. 1980, voce cit., n. 155), priva di legittimazione
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