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sezione tributaria; sentenza 14 gennaio 2005, n. 654; Pres. Riggio, Est. Monaci, P.M. Gambardella...

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sezione tributaria; sentenza 14 gennaio 2005, n. 654; Pres. Riggio, Est. Monaci, P.M. Gambardella (concl. conf.); Comune di Brescia (Avv. Ramadori) c. Patelli. Conferma Comm. trib. reg. Lombardia 25 febbraio 2003 Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 11 (NOVEMBRE 2005), pp. 3113/3114-3115/3116 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201154 . Accessed: 25/06/2014 06:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.101 on Wed, 25 Jun 2014 06:09:18 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione tributaria; sentenza 14 gennaio 2005, n. 654; Pres. Riggio, Est. Monaci, P.M.Gambardella (concl. conf.); Comune di Brescia (Avv. Ramadori) c. Patelli. Conferma Comm.trib. reg. Lombardia 25 febbraio 2003Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 11 (NOVEMBRE 2005), pp. 3113/3114-3115/3116Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201154 .

Accessed: 25/06/2014 06:09

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 14

gennaio 2005, n. 654; Pres. Riggio, Est. Monaci, P.M. Gam

bardella (conci, conf.); Comune di Brescia (Avv. Ramado

ri) c. Patelli. Conferma Comm. trib. res. Lombardia 25 feb

braio 2003.

Tributi locali — lei — Assegnatario di alloggio Iacp — Pa

gamento dell'imposta — Obbligo — Esclusione (D.leg. 30 dicembre 1992 n. 504, riordino della finanza degli enti territo

riali, a norma dell'art. 4 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 2, 3).

L'assegnatario con patto di futura vendita di un alloggio del

l'Istituto autonomo case popolari non è tenuto al pagamento dell'lei anteriormente all'acquisto della proprietà del fabbri cato. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 10

settembre 2004, n. 18294; Pres. Saccucci, Est. Merone, P.M.

Nardi (conci, conf.); Comune di Tavarnelle Val di Pesa (Avv.

Pettini) c. Martino. Cassa Comm. trib. reg. Toscana 23

aprile 2002 e decide nel merito.

Tributi locali — lei — Assegnatario di alloggio di cooperati va edilizia — Pagamento dell'imposta — Obbligo (D.leg. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 1).

L'assegnatario di un alloggio di una cooperativa edilizia è te

nuto al pagamento dell'lei dal momento dell'acquisto del

possesso, anche se anteriore all'acquisto della proprietà del

fabbricato. (2)

(1-2) Nello stesso senso di Cass. 18294/04, v. Cass. 18 agosto 2004, n. 16130, Foro it., Rep. 2004, voce Tributi locali, n. 208, e Rass. trib.,

2004, 1861, con nota di Marini, Note critiche in tema di presupposto delfici, e Corriere trib., 2004, 3475, con nota di Carrasi, L'lei è do vuta anche prima della stipula dei contratto di compravendita, che re

puta dovuta l'imposta comunale sugli immobili da parte dell'assegnata rio di un alloggio di cooperativa sul rilievo che l'art. 1 d.leg. 30 dicem

bre 1992 n. 504 individua il presupposto del tributo nel possesso di

immobili. L'esattezza delle conclusioni raggiunte da Cass. 18294/04, in epigra

fe, e da Cass. 16130/04, cit., è revocata in dubbio dagli a. cit. supra, nonché da Serranò, Il fatto rilevante ai fini della tassazione dell'lei, in

Bollettino trib., 2005, 347, e da Carrasi, Non paga Vici il locatario

con patto di futura vendita di una casa popolare, in Riv. giur. trib.,

2005, 531, che sottolineano come la disposizione di cui all'art. 1 d.leg. 504/92, in tema di presupposto dell'imposta, debba necessariamente

coordinarsi con l'art. 3, in tema di soggetti passivi, in forza del quale sono tenuti al pagamento dell'imposta il proprietario, il titolale dei di

ritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero il locata

rio nel caso di immobile concesso in locazione finanziaria (l'art. 18, 3°

comma, 1. 23 dicembre 2000 n. 388 ha poi disposto la soggettività pas siva del concessionario di aree demaniali).

Il ministero delle finanze con circ. 26 novembre 1993, n. 35, Le leg

gi, 1993, II, 379, aveva, dal canto suo, affermato che qualora gli alloggi di edilizia residenziale pubblica degli istituti autonomi per le case po

polari siano concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto

soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili è l'assegnatario (ciò sul rilievo che «pur non potendo, civilisticamente, essere qualifi cato diritto di proprietà quello radicato in capo all'assegnatario nel cor

so del periodo antecedente al pagamento dell'ultima rata di prezzo, tuttavia, sotto il profilo tributario, siffatto diritto può essere assimilato

al diritto reale di abitazione»); analogamente, min. fin., circ. 21 maggio 1994, n. 65, id., 1994, II, 251, aveva ritenuto che «sono equiparati al di

ritto reale di abitazione il diritto del socio della cooperativa edilizia

(non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via

provvisoria, ed il diritto dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia resi

denziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e

riscatto». In tema di lei, v. Cass. 2 luglio 1999, n. 6809, Foro it., 1999,1, 2436,

a tenore della quale, con riguardo al terreno comunale concesso in su

perficie a cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e

popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile l'imposta a ca

rico della cooperativa stessa o degli assegnatari in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo o di parti di esso.

Il Foro Italiano — 2005.

I

Svolgimento del processo. — 1. - La controversia trae origine

da alcuni avvisi di liquidazione in materia di lei emessi dal co mune di Brescia negli anni 1993, 1994, 1995 e 1996 a carico del contribuente sig. Rateili Armando quale assegnatario di una casa

di abitazione dell'Istituto autonomo case popolari. Il contribuente impugnava gli avvisi di liquidazione ed i suc

cessivi avvisi di pagamento, ma i suoi ricorsi, riuniti, venivano

respinti dalla commissione provinciale. Con sentenza n. 9/64/03, in data 11-25 febbraio 2003, notifi

cata il 28 dello stesso mese, la Commissione tributaria regionale della Lombardia andava invece in contrario avviso e, in riforma

della pronunzia precedente, dichiarava non dovuta l'imposta. La commissione rilevava che il Patelli era titolare di un con

tratto di locazione con patto di futura vendita, ed argomentava che in tale qualità non era titolare di un diritto reale sull'immo

bile, e che perciò non era tenuto al pagamento dell'Ici.

Né aveva rilievo il fatto che il contratto di locazione fosse

stato trascritto perché si trattava di una formalità obbligatoria, dato che la locazione era ultranovennale.

2. - Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, noti

ficato il 23 aprile 2003, con tre motivi, il comune di Brescia.

Il contribuente sig. Patelli non ha presentato difese in questa fase.

Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo l'ammini

strazione comunale ricorrente lamenta la violazione e falsa ap

plicazione di legge riferita agli art. 1021 ss. c.c.

Sostiene che il Patelli era titolare di un diritto di godimento sul bene la cui nuda proprietà spettava all'ente pubblico.

Secondo il ricorrente la posizione del contribuente come as

segnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non

poteva essere equiparata a quella di un conduttore.

Con l'assegnazione l'assegnatario acquisiva, infatti, il diritto

di abitazione sull'appartamento con diritto, nel caso specifico, di una futura acquisizione.

L'assegnatario, inoltre, era soggetto agli stessi obblighi previ sti per l'usufruttuario, e, tra gli altri, era tenuto anche al paga mento degli oneri che gravavano sulla cosa.

2. - Con il secondo motivo, il comune di Brescia deduce una

differente ipotesi di violazione e/o falsa applicazione di legge, riferita questa volta agli art. 2 e 3 1. 504/92.

Argomenta che soggetti passivi dell'Ici erano coloro che era

no proprietari dell'immobile o che avevano acquisito su di esso

un altro diritto reale di godimento (quale usufrutto, uso, abita

zione, enfiteusi, superficie).

L'imposta avrebbe dovuto essere applicata anche all'asse

gnatario appunto perché la normativa inseriva tra i soggetti pas sivi dell'imposizione anche coloro che erano titolari di un di

ritto di godimento. 3. - Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione l'ente im

positore lamenta, infine, l'omessa, insufficiente e contradditto

ria motivazione.

La sentenza si sarebbe limitata ad assimilare la posizione del

l'assegnatario a quella di un semplice conduttore, ma non

avrebbe fornito una motivazione sulle ragioni per le quali l'as

segnatario stesso non avrebbe dovuto essere assoggettato al pa

gamento dell'Ici.

4. - Il primo motivo di impugnazione appare infondato e par zialmente inammissibile.

In base all'accertamento di fatto contenuto nella sentenza im

pugnata il preteso contribuente è titolare di un atto di «assegna zione con patto di futura vendita» (e non di un atto di assegna zione pura e semplice con il trasferimento della proprietà piena, o almeno della proprietà superficiaria).

Per quanto risulta, cioè, da quell'accertamento — cui deve

necessariamente attenersi questo giudice di legittimità —

quello in forza del quale il contribuente fruiva dell'immobile era un

rapporto di locazione (tra l'Istituto case popolari ed il sig. Pa

telli), e non un rapporto di proprietà (del sig. Patelli sul bene), e

l'acquisizione della proprietà (o di altro diritto reale) era previ sta come evento futuro e —

soprattutto — solamente eventuale.

Nel caso di specie, dunque, quello di cui era titolare l'asse

gnatario era soltanto un diritto personale di credito nei confronti

del proprio locatore, non un diritto reale che insistesse in via di

retta sul bene: non solo non era proprietario, ma neppure usu

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PARTE PRIMA

fruttuario, né usuario, né enfiteuta, né superficiario, né titolare

del diritto di abitazione, né, in genere, di un qualsiasi diritto

reale di godimento. Non essendo né proprietario, né titolare di altro diritto reale

di godimento di contenuto parzialmente analogo a quello di

proprietà il contribuente non poteva essere tenuto al pagamento

dell'imposta lei.

4.1. - Né è possibile, in questa sede di legittimità, rivalutare le

circostanze di fatto accertate dal giudice del merito.

Le censure in questo senso non possono perciò essere esami

nate nel merito; per farle valere utilmente sarebbe stato necessa

rio utilizzare — se ed in quanto ne sussistessero tutti i presup

posti di legge — il diverso mezzo dell'istanza di revocazione.

5. - Il secondo motivo — del resto parzialmente legato al

primo — è anch'esso infondato.

Proprio perché era titolare di un rapporto di locazione, e non

di un diritto reale, il contribuente sig. Patelli non era tenuto al

pagamento dell'Ici.

Non è neppure applicabile la norma per la quale nei casi di

locazione finanziaria il soggetto passivo dell'imposta è il locata

rio, perché (anche a prescindere da ogni problema di prova e di

esatto inquadramento della fattispecie concreta) si tratta — co

me ha giustamente sottolineato il giudice d'appello — di una

disposizione (esattamente il 2° comma dell'art. 3 d.leg. 30 di

cembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 18, 3° comma, 1.

23 dicembre 2000 n. 388) di carattere innovativo, in vigore dal

1° gennaio 1998, e perciò non applicabile ai periodi di imposta qui in contestazione.

6. - Infine il terzo motivo, assai succinto nelle argomentazio ni, è generico, e, in ogni caso, a sua volta infondato.

Il giudice d'appello ha ritenuto che il contribuente non fosse

soggetto passivo dell'imposta proprio perché aveva la posizione di semplice conduttore, e, in ogni caso, ha motivato esauriente

mente ed in maniera coerente in questo senso, esaminando anzi

con una certa ampiezza il contratto intercorrente tra il sig. Pa

telli e l'Istituto autonomo case popolari. 7. - Il ricorso perciò non può trovare accoglimento.

II

Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso. — 1.1. -

Il comune di Tavarnelle Val di Pesa ricorre contro la sig. Marti

no Maria per la cassazione della sentenza specificata in epigra fe. La parte intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

1.2. - In fatto, la Martino ricorreva contro gli avvisi di accer

tamento lei per agli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, emessi dal

comune di Tavarnelle Val di Pesa, per il possesso di un immobi

le per civile abitazione, realizzato su un suolo comunale sul qua le era stato concesso il diritto di superficie, a favore di una coo

perativa. La Martino sosteneva che fino a quando la costruzione

non era stata ultimata il soggetto passivo dell'imposta restava

l'ente proprietario del suolo. Il comune resisteva eccependo che

l'obbligo del pagamento del tributo nasceva con l'assegnazione, anche provvisoria, delle unità immobiliari e comunque dal mo

mento della loro utilizzazione. La commissione tributaria pro vinciale adita ha accolto il ricorso e la commissione regionale ha

confermato tale decisione, sul rilievo che l'obbligo del pagamen to del tributo nasce soltanto con la stipula del rogito notarile e

che non rileva la precedente utilizzazione dell'alloggio. 1.3. - A sostegno dell'odierno ricorso, il comune eccepisce:

a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.leg. 504/92, che indica come presupposto dell'Ici il possesso degli immobili;

b) la violazione del divieto di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.), in quanto erroneamente il giudice a quo invece di limitarsi a ve

rificare se la Martino aveva il possesso dell'immobile, così co

me richiesto dalla parte appellante, ha rigettato l'appello sul

presupposto dell'insussistenza del diritto di proprietà;

c) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in or

dine alla valutazione delle prove acquisite, erroneamente rite

nute insufficienti a dimostrare la sussistenza del presupposto

impositivo. Diritto e motivi della decisione. — 2.1. - Il ricorso appare

fondato. I tre motivi addotti a sostegno del ricorso affrontano

sotto diverse angolazioni il medesimo problema (sussistenza del

presupposto d'imposta) e possono essere esaminati congiunta mente.

Il Foro Italiano — 2005.

2.2. - Come è noto, l'art. 1 d.leg. 504/92 stabilisce che «pre

supposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbri

cabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qual siasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui pro duzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa». Quindi, ap pare errata in diritto l'affermazione del giudice a quo che fa

coincidere la nascita dell'obbligo di pagare l'imposta con la sti

pula del rogito notarile di trasferimento della proprietà. In punto di fatto, poi, il giudice del merito ha raggiunto la

prova che la Martino aveva il possesso dell'immobile cui si rife

risce l'obbligazione tributaria. Infatti, è pacifico che «l'atto di compravendita sia stato preceduto dalla promessa di vendita e

che nel frattempo il costruttore abbia consentito al futuro acqui rente di utilizzare l'alloggio».

Pertanto, appare errata, in fatto ed in diritto, la conclusione

della commissione tributaria regionale, che ha escluso che la

Martino fosse tenuta al pagamento dell'Ici.

2.3. - Conseguentemente, il ricorso del comune deve essere

accolto. Non occorrono ulteriori accertamenti di fatto per deci

dere il merito della causa, ex art. 384 c.p.c., e, quindi, il ricorso

introduttivo del giudizio proposto dalla Martino deve essere re

spinto.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 4 gen naio 2005, n. 122; Pres. Prestipino, Est. Rordorf, P.M.

Maccarone (conci, conf.); Soc. Conceria Adige (Avv. Spal

lina, Piras, Giugni) c. Consorzio Leatherworld (Avv. Ca

staldi, Calamia), Soc. Fratelli Pinori (Avv. Nicolais, Cec

chella, Ciappi, Marescalchi, Santarvecchi). Cassa App. Firenze 5 febbraio 2001.

Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi — Società consortile — Soci — Obblighi di contri buzione — Atto costitutivo — Condizioni (Cod. civ., art.

2615 ter).

Al fine di decidere sulla possibilità di porre a carico dei soci

del consorzio gli obblighi di contribuzione previsti dall'art. 2615 ter c.c., il giudice del merito deve esaminare l'atto co

stitutivo e lo statuto della società consortile al fine di indivi

duare la clausola statutaria che preveda esplicitamente detti

obblighi, nonché le condizioni, le modalità ed i limiti che lo

statuto ponga ali 'esercizio dei medesimi. ( 1 )

(I) Non si rinvengono precedenti in termini. La sentenza conferma la natura dei versamenti previsti dall'art. 2615 ter c.c.: essi sono lo stru mento per garantire alla società consortile i finanziamenti di volta in

volta necessari a coprire i costi di gestione dei servizi svolti dal consor

zio (e v. già Trib. Milano 18 novembre 1991, Foro it.. Rep. 1992, Con

sorzi in genere, n. 3, e Giur. it., 1992, I, 2, 225, secondo il quale «i

contributi in denaro previsti nelle società consortili a carico dei soci non si configurano quali corrispettivi di eventuali servizi prestati dal

consorzio, ma come prestazioni dovute dai soci per assicurare il fun zionamento della società consortile, la quale non producendo reddito ha

la necessità di poter disporre di un flusso continuativo di mezzi finan

ziari al fine di coprire i costi della gestione»). Essi possono essere ri

chiesti ai soci anche in fase di liquidazione del consorzio (sempre che lo preveda lo statuto) (Trib. Monza 23 febbraio 2001, Foro it., Rep. 2002, Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, n. 11, e Società, 2002, 224, con nota di Casale).

Proprio questa inerenza ai costi del concreto servizio svolto dal con sorzio (e alla congruenza a tal fine del capitale della società consortile) fa sì che i relativi oneri finanziari siano interamente rimessi all'auto nomia statutaria, «sia nel senso» — si legge in motivazione — «che sif fatti obblighi sussistono solo in quanto espressamente previsti nell'atto

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