sezione tributaria; sentenza 14 gennaio 2005, n. 654; Pres. Riggio, Est. Monaci, P.M.Gambardella (concl. conf.); Comune di Brescia (Avv. Ramadori) c. Patelli. Conferma Comm.trib. reg. Lombardia 25 febbraio 2003Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 11 (NOVEMBRE 2005), pp. 3113/3114-3115/3116Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201154 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 14
gennaio 2005, n. 654; Pres. Riggio, Est. Monaci, P.M. Gam
bardella (conci, conf.); Comune di Brescia (Avv. Ramado
ri) c. Patelli. Conferma Comm. trib. res. Lombardia 25 feb
braio 2003.
Tributi locali — lei — Assegnatario di alloggio Iacp — Pa
gamento dell'imposta — Obbligo — Esclusione (D.leg. 30 dicembre 1992 n. 504, riordino della finanza degli enti territo
riali, a norma dell'art. 4 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 2, 3).
L'assegnatario con patto di futura vendita di un alloggio del
l'Istituto autonomo case popolari non è tenuto al pagamento dell'lei anteriormente all'acquisto della proprietà del fabbri cato. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 10
settembre 2004, n. 18294; Pres. Saccucci, Est. Merone, P.M.
Nardi (conci, conf.); Comune di Tavarnelle Val di Pesa (Avv.
Pettini) c. Martino. Cassa Comm. trib. reg. Toscana 23
aprile 2002 e decide nel merito.
Tributi locali — lei — Assegnatario di alloggio di cooperati va edilizia — Pagamento dell'imposta — Obbligo (D.leg. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 1).
L'assegnatario di un alloggio di una cooperativa edilizia è te
nuto al pagamento dell'lei dal momento dell'acquisto del
possesso, anche se anteriore all'acquisto della proprietà del
fabbricato. (2)
(1-2) Nello stesso senso di Cass. 18294/04, v. Cass. 18 agosto 2004, n. 16130, Foro it., Rep. 2004, voce Tributi locali, n. 208, e Rass. trib.,
2004, 1861, con nota di Marini, Note critiche in tema di presupposto delfici, e Corriere trib., 2004, 3475, con nota di Carrasi, L'lei è do vuta anche prima della stipula dei contratto di compravendita, che re
puta dovuta l'imposta comunale sugli immobili da parte dell'assegnata rio di un alloggio di cooperativa sul rilievo che l'art. 1 d.leg. 30 dicem
bre 1992 n. 504 individua il presupposto del tributo nel possesso di
immobili. L'esattezza delle conclusioni raggiunte da Cass. 18294/04, in epigra
fe, e da Cass. 16130/04, cit., è revocata in dubbio dagli a. cit. supra, nonché da Serranò, Il fatto rilevante ai fini della tassazione dell'lei, in
Bollettino trib., 2005, 347, e da Carrasi, Non paga Vici il locatario
con patto di futura vendita di una casa popolare, in Riv. giur. trib.,
2005, 531, che sottolineano come la disposizione di cui all'art. 1 d.leg. 504/92, in tema di presupposto dell'imposta, debba necessariamente
coordinarsi con l'art. 3, in tema di soggetti passivi, in forza del quale sono tenuti al pagamento dell'imposta il proprietario, il titolale dei di
ritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero il locata
rio nel caso di immobile concesso in locazione finanziaria (l'art. 18, 3°
comma, 1. 23 dicembre 2000 n. 388 ha poi disposto la soggettività pas siva del concessionario di aree demaniali).
Il ministero delle finanze con circ. 26 novembre 1993, n. 35, Le leg
gi, 1993, II, 379, aveva, dal canto suo, affermato che qualora gli alloggi di edilizia residenziale pubblica degli istituti autonomi per le case po
polari siano concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto
soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili è l'assegnatario (ciò sul rilievo che «pur non potendo, civilisticamente, essere qualifi cato diritto di proprietà quello radicato in capo all'assegnatario nel cor
so del periodo antecedente al pagamento dell'ultima rata di prezzo, tuttavia, sotto il profilo tributario, siffatto diritto può essere assimilato
al diritto reale di abitazione»); analogamente, min. fin., circ. 21 maggio 1994, n. 65, id., 1994, II, 251, aveva ritenuto che «sono equiparati al di
ritto reale di abitazione il diritto del socio della cooperativa edilizia
(non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via
provvisoria, ed il diritto dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia resi
denziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e
riscatto». In tema di lei, v. Cass. 2 luglio 1999, n. 6809, Foro it., 1999,1, 2436,
a tenore della quale, con riguardo al terreno comunale concesso in su
perficie a cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e
popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile l'imposta a ca
rico della cooperativa stessa o degli assegnatari in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo o di parti di esso.
Il Foro Italiano — 2005.
I
Svolgimento del processo. — 1. - La controversia trae origine
da alcuni avvisi di liquidazione in materia di lei emessi dal co mune di Brescia negli anni 1993, 1994, 1995 e 1996 a carico del contribuente sig. Rateili Armando quale assegnatario di una casa
di abitazione dell'Istituto autonomo case popolari. Il contribuente impugnava gli avvisi di liquidazione ed i suc
cessivi avvisi di pagamento, ma i suoi ricorsi, riuniti, venivano
respinti dalla commissione provinciale. Con sentenza n. 9/64/03, in data 11-25 febbraio 2003, notifi
cata il 28 dello stesso mese, la Commissione tributaria regionale della Lombardia andava invece in contrario avviso e, in riforma
della pronunzia precedente, dichiarava non dovuta l'imposta. La commissione rilevava che il Patelli era titolare di un con
tratto di locazione con patto di futura vendita, ed argomentava che in tale qualità non era titolare di un diritto reale sull'immo
bile, e che perciò non era tenuto al pagamento dell'Ici.
Né aveva rilievo il fatto che il contratto di locazione fosse
stato trascritto perché si trattava di una formalità obbligatoria, dato che la locazione era ultranovennale.
2. - Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, noti
ficato il 23 aprile 2003, con tre motivi, il comune di Brescia.
Il contribuente sig. Patelli non ha presentato difese in questa fase.
Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo l'ammini
strazione comunale ricorrente lamenta la violazione e falsa ap
plicazione di legge riferita agli art. 1021 ss. c.c.
Sostiene che il Patelli era titolare di un diritto di godimento sul bene la cui nuda proprietà spettava all'ente pubblico.
Secondo il ricorrente la posizione del contribuente come as
segnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non
poteva essere equiparata a quella di un conduttore.
Con l'assegnazione l'assegnatario acquisiva, infatti, il diritto
di abitazione sull'appartamento con diritto, nel caso specifico, di una futura acquisizione.
L'assegnatario, inoltre, era soggetto agli stessi obblighi previ sti per l'usufruttuario, e, tra gli altri, era tenuto anche al paga mento degli oneri che gravavano sulla cosa.
2. - Con il secondo motivo, il comune di Brescia deduce una
differente ipotesi di violazione e/o falsa applicazione di legge, riferita questa volta agli art. 2 e 3 1. 504/92.
Argomenta che soggetti passivi dell'Ici erano coloro che era
no proprietari dell'immobile o che avevano acquisito su di esso
un altro diritto reale di godimento (quale usufrutto, uso, abita
zione, enfiteusi, superficie).
L'imposta avrebbe dovuto essere applicata anche all'asse
gnatario appunto perché la normativa inseriva tra i soggetti pas sivi dell'imposizione anche coloro che erano titolari di un di
ritto di godimento. 3. - Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione l'ente im
positore lamenta, infine, l'omessa, insufficiente e contradditto
ria motivazione.
La sentenza si sarebbe limitata ad assimilare la posizione del
l'assegnatario a quella di un semplice conduttore, ma non
avrebbe fornito una motivazione sulle ragioni per le quali l'as
segnatario stesso non avrebbe dovuto essere assoggettato al pa
gamento dell'Ici.
4. - Il primo motivo di impugnazione appare infondato e par zialmente inammissibile.
In base all'accertamento di fatto contenuto nella sentenza im
pugnata il preteso contribuente è titolare di un atto di «assegna zione con patto di futura vendita» (e non di un atto di assegna zione pura e semplice con il trasferimento della proprietà piena, o almeno della proprietà superficiaria).
Per quanto risulta, cioè, da quell'accertamento — cui deve
necessariamente attenersi questo giudice di legittimità —
quello in forza del quale il contribuente fruiva dell'immobile era un
rapporto di locazione (tra l'Istituto case popolari ed il sig. Pa
telli), e non un rapporto di proprietà (del sig. Patelli sul bene), e
l'acquisizione della proprietà (o di altro diritto reale) era previ sta come evento futuro e —
soprattutto — solamente eventuale.
Nel caso di specie, dunque, quello di cui era titolare l'asse
gnatario era soltanto un diritto personale di credito nei confronti
del proprio locatore, non un diritto reale che insistesse in via di
retta sul bene: non solo non era proprietario, ma neppure usu
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PARTE PRIMA
fruttuario, né usuario, né enfiteuta, né superficiario, né titolare
del diritto di abitazione, né, in genere, di un qualsiasi diritto
reale di godimento. Non essendo né proprietario, né titolare di altro diritto reale
di godimento di contenuto parzialmente analogo a quello di
proprietà il contribuente non poteva essere tenuto al pagamento
dell'imposta lei.
4.1. - Né è possibile, in questa sede di legittimità, rivalutare le
circostanze di fatto accertate dal giudice del merito.
Le censure in questo senso non possono perciò essere esami
nate nel merito; per farle valere utilmente sarebbe stato necessa
rio utilizzare — se ed in quanto ne sussistessero tutti i presup
posti di legge — il diverso mezzo dell'istanza di revocazione.
5. - Il secondo motivo — del resto parzialmente legato al
primo — è anch'esso infondato.
Proprio perché era titolare di un rapporto di locazione, e non
di un diritto reale, il contribuente sig. Patelli non era tenuto al
pagamento dell'Ici.
Non è neppure applicabile la norma per la quale nei casi di
locazione finanziaria il soggetto passivo dell'imposta è il locata
rio, perché (anche a prescindere da ogni problema di prova e di
esatto inquadramento della fattispecie concreta) si tratta — co
me ha giustamente sottolineato il giudice d'appello — di una
disposizione (esattamente il 2° comma dell'art. 3 d.leg. 30 di
cembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 18, 3° comma, 1.
23 dicembre 2000 n. 388) di carattere innovativo, in vigore dal
1° gennaio 1998, e perciò non applicabile ai periodi di imposta qui in contestazione.
6. - Infine il terzo motivo, assai succinto nelle argomentazio ni, è generico, e, in ogni caso, a sua volta infondato.
Il giudice d'appello ha ritenuto che il contribuente non fosse
soggetto passivo dell'imposta proprio perché aveva la posizione di semplice conduttore, e, in ogni caso, ha motivato esauriente
mente ed in maniera coerente in questo senso, esaminando anzi
con una certa ampiezza il contratto intercorrente tra il sig. Pa
telli e l'Istituto autonomo case popolari. 7. - Il ricorso perciò non può trovare accoglimento.
II
Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso. — 1.1. -
Il comune di Tavarnelle Val di Pesa ricorre contro la sig. Marti
no Maria per la cassazione della sentenza specificata in epigra fe. La parte intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.
1.2. - In fatto, la Martino ricorreva contro gli avvisi di accer
tamento lei per agli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, emessi dal
comune di Tavarnelle Val di Pesa, per il possesso di un immobi
le per civile abitazione, realizzato su un suolo comunale sul qua le era stato concesso il diritto di superficie, a favore di una coo
perativa. La Martino sosteneva che fino a quando la costruzione
non era stata ultimata il soggetto passivo dell'imposta restava
l'ente proprietario del suolo. Il comune resisteva eccependo che
l'obbligo del pagamento del tributo nasceva con l'assegnazione, anche provvisoria, delle unità immobiliari e comunque dal mo
mento della loro utilizzazione. La commissione tributaria pro vinciale adita ha accolto il ricorso e la commissione regionale ha
confermato tale decisione, sul rilievo che l'obbligo del pagamen to del tributo nasce soltanto con la stipula del rogito notarile e
che non rileva la precedente utilizzazione dell'alloggio. 1.3. - A sostegno dell'odierno ricorso, il comune eccepisce:
a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.leg. 504/92, che indica come presupposto dell'Ici il possesso degli immobili;
b) la violazione del divieto di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.), in quanto erroneamente il giudice a quo invece di limitarsi a ve
rificare se la Martino aveva il possesso dell'immobile, così co
me richiesto dalla parte appellante, ha rigettato l'appello sul
presupposto dell'insussistenza del diritto di proprietà;
c) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in or
dine alla valutazione delle prove acquisite, erroneamente rite
nute insufficienti a dimostrare la sussistenza del presupposto
impositivo. Diritto e motivi della decisione. — 2.1. - Il ricorso appare
fondato. I tre motivi addotti a sostegno del ricorso affrontano
sotto diverse angolazioni il medesimo problema (sussistenza del
presupposto d'imposta) e possono essere esaminati congiunta mente.
Il Foro Italiano — 2005.
2.2. - Come è noto, l'art. 1 d.leg. 504/92 stabilisce che «pre
supposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbri
cabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qual siasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui pro duzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa». Quindi, ap pare errata in diritto l'affermazione del giudice a quo che fa
coincidere la nascita dell'obbligo di pagare l'imposta con la sti
pula del rogito notarile di trasferimento della proprietà. In punto di fatto, poi, il giudice del merito ha raggiunto la
prova che la Martino aveva il possesso dell'immobile cui si rife
risce l'obbligazione tributaria. Infatti, è pacifico che «l'atto di compravendita sia stato preceduto dalla promessa di vendita e
che nel frattempo il costruttore abbia consentito al futuro acqui rente di utilizzare l'alloggio».
Pertanto, appare errata, in fatto ed in diritto, la conclusione
della commissione tributaria regionale, che ha escluso che la
Martino fosse tenuta al pagamento dell'Ici.
2.3. - Conseguentemente, il ricorso del comune deve essere
accolto. Non occorrono ulteriori accertamenti di fatto per deci
dere il merito della causa, ex art. 384 c.p.c., e, quindi, il ricorso
introduttivo del giudizio proposto dalla Martino deve essere re
spinto.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 4 gen naio 2005, n. 122; Pres. Prestipino, Est. Rordorf, P.M.
Maccarone (conci, conf.); Soc. Conceria Adige (Avv. Spal
lina, Piras, Giugni) c. Consorzio Leatherworld (Avv. Ca
staldi, Calamia), Soc. Fratelli Pinori (Avv. Nicolais, Cec
chella, Ciappi, Marescalchi, Santarvecchi). Cassa App. Firenze 5 febbraio 2001.
Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi — Società consortile — Soci — Obblighi di contri buzione — Atto costitutivo — Condizioni (Cod. civ., art.
2615 ter).
Al fine di decidere sulla possibilità di porre a carico dei soci
del consorzio gli obblighi di contribuzione previsti dall'art. 2615 ter c.c., il giudice del merito deve esaminare l'atto co
stitutivo e lo statuto della società consortile al fine di indivi
duare la clausola statutaria che preveda esplicitamente detti
obblighi, nonché le condizioni, le modalità ed i limiti che lo
statuto ponga ali 'esercizio dei medesimi. ( 1 )
(I) Non si rinvengono precedenti in termini. La sentenza conferma la natura dei versamenti previsti dall'art. 2615 ter c.c.: essi sono lo stru mento per garantire alla società consortile i finanziamenti di volta in
volta necessari a coprire i costi di gestione dei servizi svolti dal consor
zio (e v. già Trib. Milano 18 novembre 1991, Foro it.. Rep. 1992, Con
sorzi in genere, n. 3, e Giur. it., 1992, I, 2, 225, secondo il quale «i
contributi in denaro previsti nelle società consortili a carico dei soci non si configurano quali corrispettivi di eventuali servizi prestati dal
consorzio, ma come prestazioni dovute dai soci per assicurare il fun zionamento della società consortile, la quale non producendo reddito ha
la necessità di poter disporre di un flusso continuativo di mezzi finan
ziari al fine di coprire i costi della gestione»). Essi possono essere ri
chiesti ai soci anche in fase di liquidazione del consorzio (sempre che lo preveda lo statuto) (Trib. Monza 23 febbraio 2001, Foro it., Rep. 2002, Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, n. 11, e Società, 2002, 224, con nota di Casale).
Proprio questa inerenza ai costi del concreto servizio svolto dal con sorzio (e alla congruenza a tal fine del capitale della società consortile) fa sì che i relativi oneri finanziari siano interamente rimessi all'auto nomia statutaria, «sia nel senso» — si legge in motivazione — «che sif fatti obblighi sussistono solo in quanto espressamente previsti nell'atto
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