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Sezione V; decisione 30 luglio 1982, n. 622; Pres. Piga, Est. De Lise; Dejak (Avv. Benvenuti,...

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Sezione V; decisione 30 luglio 1982, n. 622; Pres. Piga, Est. De Lise; Dejak (Avv. Benvenuti, Pognici, Lorenzoni) c. Ufficio elettorale centrale per le elezioni del consiglio provinciale di Venezia, Provincia di Venezia, Liviero ed altro (Avv. Lotto) Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 6 (GIUGNO 1983), pp. 203/204-209/210 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177138 . Accessed: 25/06/2014 07:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.72.20 on Wed, 25 Jun 2014 07:55:24 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione V; decisione 30 luglio 1982, n. 622; Pres. Piga, Est. De Lise; Dejak (Avv. Benvenuti,Pognici, Lorenzoni) c. Ufficio elettorale centrale per le elezioni del consiglio provinciale diVenezia, Provincia di Venezia, Liviero ed altro (Avv. Lotto)Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 6 (GIUGNO 1983), pp. 203/204-209/210Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177138 .

Accessed: 25/06/2014 07:55

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PARTE TERZA

tà lavorativa del nucleo familiare del proprietario coltivatore e

superficie coltivabile (cfr. art. 2, n. 2, 1. 6 agosto 1954 n. 604, come modif. dall'art. 31 1. 26 maggio 1965 n. 590), nell'estender

si del regime agevolativo anche agli atti posti in essere per la

suddivisione tra i soci dei beni di cooperative agricole (art. 5 1.

5 ottobre 1960 n. 1154), nonché agli atti di acquisto di case non situate sul fondo, ma occorrenti alla razionale utilizzazione

dell'azienda agricola (art. 3 1. n. 1154/60 cit.), nel considerare

trasferimento fatto per l'utilità dell'azienda familiare l'adesione

a socio di cooperativa agricola, con conseguente usufruibilità

ex novo delle agevolazioni fiscali suddette (art. 16 1. 14 agosto 1971 n. 817), nel riconoscere, infine, anche formalmente l'esi

stenza di aziende pluripoderali e favorirne l'organizzazione sot

to forma di unità produttive « sufficienti » attraverso la conver

sione del contratto associativo in contratto di affitto (art. 25,

31, 33 1. 3 maggio 1982 n. 203). Nell'ottica di questa progressiva valorizzazione legislativa del

l'elemento organizzativo-imprenditoriale, sia pur riferito esclu

sivamente al gruppo familiare del proprietario coltivatore, ri

spetto all'elemento statico del diritto di proprietà sul fondo per tinente alla famiglia contadina, non sembra alla sezione vi sia

alcuna ragione logica per escludere a priori il concetto di arro

tondamento quando il nuovo acquisto non concerna un fondo

da « incorporare » (secondo la terminologia usata dal T.A.R.) o

comunque un'unità immobiliare fisicamente contigua a quella

preesistente, ma abbia ad oggetto un fondo suscettibile di desti

nazione funzionalmente collegata con quella del fondo sul qua le già si eserciti l'attività agricola della famiglia colonica, nel

senso cioè che possa inserirsi funzionalmente nel complesso de

gli elementi aziendali già utilizzati dal proprietario coltivatore con l'ausilio delle forze lavoro del proprio nucleo familiare (e

poco conta qui stabilire se questa attività produttiva sia svolta

in funzione del mercato, dando vita quindi a una vera e pro

pria impresa, ovvero possa essere destinata anche, in misura

più o meno rilevante, all'autoconsumo, cosi come ha ritenuto, ad es., Gass. 25 luglio 1981, n. 4812, Foro it., Rep. 1981, voce

Agricoltura, n. 259). Inducono a tale convincimento non soltanto le considerazioni

generali sopra esposte, ma anche specifici argomenti di carat

tere logico-sistematico, quale la considerazione del particolare scopo perseguito dalla 1. 590/65 (quello, cioè, di agevolare l'ac

quisto di fondi « riconosciuti idonei alla costituzione di aziende che abbiano caratteristiche... tali da realizzare imprese fa miliari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico »), non ché il rilievo che laddove il requisito della contiguità è stato ri tenuto necessario dal legislatore, per finalità particolari, di esso si è ritenuto necessario fare espressa menzione nella legge stes

sa (cfr., ad es., l'art. 7 1. n. 817/71, concernente l'estensione del diritto di riscatto al proprietario « confinante » ; tale espressio ne, peraltro è dalla giurisprudenza valutata con una certa elasti cità. Si veda anche la richiamata disposizione dell'art. 16, pe nult. comma, 1. 817/71, che soltanto per gli acquisti delle azien de cooperative richiede il requisito della contiguità dei ter reni, quando il singolo proprietario coltivatore intenda aderire alla cooperativa stessa in qualità di socio). iÈ d'altronde evi dente che le particolari ragioni che hanno indotto il legislatore a circoscrivere l'area di fruibilità di determinati benefici impo nendo il requisito della contiguità dei fondi sono peculiari delle

fattispecie normative in relazione alle quali il detto requisito è previsto espressamente, e non possono intendersi valide —

non ravvisandosi in esse l'espressione di generali principi in materia — nell'ambito di diverse fattispecie, la cui disciplina positiva non soltanto ometta ogni menzione della richiamata condizione di contiguità dei fondi ma chiaramente si ispiri a

principi e finalità la cui attuazione riuscirebbe ostacolata dalla

imposizione di quel requisito. Con ciò non vuole dirsi, ovvia mente, che la lontananza del fondo di nuovo acquisto rispetto a quello « preposseduto » non costituisca elemento di notevole rilievo nell'apprezzamento — esclusivamente demandato all'or

gano tecnico dell'amministrazione — relativo alla razionalità

dell'organizzazione aziendale e alle possibilità di incremento della sua attitudine produttiva, con particolare riferimento al limite derivante dalla complessiva capacità di lavoro della fa miglia colonica, accertamento questo che pur deve essere fatto al fine di verificare la sussistenza dei requisiti obiettivi richiesti dalla legge per la fruibilità delle agevolazioni fiscali da essa previste; ma tale apprezzamento, che non può essere di certo sostituito da postume valutazioni del difensore in sede di di fesa tecnica nell'ambito del processo, deve essere condotto, ap

punto, dall'organo amministrativo competente in relazione alla

fattispecie concreta, cioè tenendo conto di tutti i fattori, com

presenti nella situazione reale da valutare, da cui possa essere

influenzato il giudizio circa la riferibilità del nuovo acquisto

all'ipotesi di « arrotondamento » della proprietà coltivatrice pre

figurata dalla legge: onde deve essere dichiarato illegittimo, in

quanto motivato sulla base di un'astratta affermazione di prin

cipio che non trova rispondenza nel dato positivo, il provvedi mento dell'ispettorato provinciale qui impugnato, al quale nes

sun valido sostegno arrecano le altrettanto astratte enunciazioni

dell'appellata sentenza del primo giudice. (Omissis)

CONSIGLIO DI STATO; Sezione V; decisione 30 luglio 1982, n. 622; Pres. Piga, Est. De Lise; Dejak (Avv. Benvenuti, Pognici, Lorenzoni) c. Ufficio elettorale centrale per le elezio ni del consiglio provinciale di Venezia, Provincia di Venezia, Liviero ed altro (Avv. Lotto).

Giustizia amministrativa — Ricusazione del giudice — Esclu sione — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 51).

Giustizia amministrativa — Decisione — Sentenza del T.A.R. de liberata con la partecipazione di sei magistrati — Annulla mento con rinvio — Nuova sentenza — Utilizzazione del mate riale probatorio acquisito nel precedente giudizio — Legitti mità.

Elezioni — Contenzioso — Formulazione di censure — Ammissi bilità — Fattispecie.

Giustizia amministrativa — Appello — Sentenza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso — Annullamento — Rinvio al T.A.R. — Esclusione (L. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art. 35).

Elezioni — Contenzioso — Operazioni elettorali — Annullamento di alcuni voti — Annullamento dell'intero risultato della se zione — Fattispecie.

Annullata con rinvio dal Consiglio di Stato la sentenza che il T.A.R. aveva deliberato con la partecipazione di sei magi strati, è valida, in difetto di apposita istanza di ricusazione, la sentenza che lo stesso T.A.R. abbia nuovamente pronun ciato, con la partecipazione di due di tali magistrati (in mo

tivazione, è precisato che in tale ipotesi sarebbe ammissibile solo l'astensione facoltativa del magistrato, trattandosi di giudi zio di rinvio e non di altro grado del processo, ai sensi dell'art.

51, n. 4, c.p.c.). (1) Annullata con rinvio dal Consiglio di Stato la sentenza che il

T.A.R. aveva deliberato con la partecipazione di sei magi strati, è legittima la nuova sentenza che lo stesso T.A.R. ab bia emesso, utilizzando il materiale probatorio acquisito nel

(1) In termini non constano precedenti. La giurisprudenza della Cas sazione è costante nell'affermare che, se non viene proposta l'istanza di ricusazione, non può farsi valere la nullità della sentenza, la mentando la mancata astensione, a meno non ci si trovi in una si tuazione nella quale il giudice viene in sostanza a rivestire la qua lità di parte: sent. 21 novembre 1981, n. 6221, 17 gennaio 1981, n. 396, 7 luglio 1981, n. 4444, 2 aprile 1981, n. 1870, 2 aprile 1981, n. 1871, 5 gennaio 1981, n. 23, Foro it., Rep. 1981, voce Astensione, ricusazione, responsabilità del giudice, nn. 10-15; 17 ottobre 1980, n. 5594, id., 1981, I, 69, con nota di richiami. Nel caso in cui al giudi zio di rinvio partecipi un giudice che ha concorso a pronunciare la sentenza annullata, Cass. 20 febbraio 1953, n. 401, id., Rep. 1953, voce Rinvio civile, n. 24, ha escluso la possibilità di ricusazione, am mettendo soltanto l'astensione del giudice; diversamente, la giurispru denza della Cassazione penale distingue, escludendo che rilevi l'identi tà del giudice di rinvio col giudice che ha pronunciato la sentenza annullata nel caso in cui l'annullamento sia avvenuto per nullità pro cedurali, Cass. 29 dicembre 1977, Ravagnin, id., Rep. 1980, voce Astensione, ricusazione, responsabilità del giudice, n. 11; 30 no vembre 1978, Rigamonti, id., Rep. 1979, voce cit., n. 27; va an cora ricordata Cass. 24 luglio 1961, n. 1786, id., 1961, I, 1667, con nota di richiami, che ha cassato una sentenza pronunciata dalla stes sa sezione di corte di appello che aveva emanato la sentenza in precedenza annullata, ancorché la sentenza conclusiva del giudizio di rinvio fosse stata deliberata da persone fisiche diverse da quelle in tervenute la prima volta.

Per altra applicazione della disciplina dell'astensione-ricusazione ai giudici amministrativi, v., da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. I, 15 luglio 1981, n. 563, id., 1982, III, 437, con nota di richiami e osservazione di Romboli.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

precedente giudizio, in base ad ordinanza collegiale ed a sen

tenza parziale annullata soltanto per il suo collegamento con la

sentenza definitiva. (2) È ammissibile il ricorso proposto contro i risultati di una elezio

ne, con l'indicazione del tipo di errore che dovrebbe essersi ve

rificato in alcune sezioni, e dell'incidenza che ne sia derivata su

tali risultati, senza quelle ulteriori precisazioni che avrebbero

richiesto la diretta visione delle schede (in motivazione, è

precisato che sono proponibili motivi aggiunti). (3)

Il Consiglio di Stato, annullata la sentenza con la quale il T.A.R.

aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso in primo grado, decide il giudizio del merito. (4)

Annullati alcuni voti per l'elezione di un consiglio provinciale,

espressi presso una sezione con l'utilizzazione di schede predi

sposte per le sezioni di un diverso collegio, devono essere an

nullate tutte le operazioni elettorali svoltesi nella sezione

stessa. (5)

Diritto. — (Omissis) 2. - Il primo motivo — con il quale si

deduce la nullità della sentenza impugnata perché emanata da

un collegio giudicante illegittimamente composto, in quanto ne

facevano parte anche magistrati che avevano concorso alla pronun cia delle sentenze annullate dal Consiglio di Stato — non è

fondato.

Infatti, nel giudizio dinanzi al T.A.R. il Dejak, nel prospettare il (supposto) motivo di astensione, escluse espressamente di voler

proporre istanza di ricusazione dei magistrati che avevano parte

cipato ai precedenti giudizi. È, pertanto, applicabile il principio, affermato dalla giurispru

denza con orientamento assolutamente costante, secondo il quale, salvo che nell'ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella posizione sostanziale di

parte, l'inosservanza dell'obbligo di astensione non incide sulla validità della sentenza, ove le parti non abbiano proposto, nei

(2) In termini non constano precedenti; nello stesso senso è l'opi nione di Fazzalari, Il doppio grado nella legge sui tribunali ammi nistrativi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1972, 1916 e di M. Nigro, L'ap pello nel giudizio amministrativo, Milano, 1960, 499, quest'ultimo con riferimento all'art. 22 t. u. leggi sulla G.P.A. Analogo è l'orientamen to per ciò che concerne l'appello civile, Vellani, Appello (dir. proc. civ.), voce del l'Enciclopedia del diritto, 1958, II, 752, e per il giudizio di rinvio a seguito di sentenza della Cassazione (in quest'ultimo caso, peraltro, ancor più rigorosi sono i limiti alla novità del successivo giudizio), Spiazzi, Sull'inammissibilità della produzione di nuovi do cumenti nel giudizio di rinvio, in Giur. it., 1979, I, 1, 361; in giu risprudenza, conforme, oltre a Cass. 19 aprile 1966, n. 995, Foro it., Rep. 1966, voce Rinvio civile, n. 19 e 11 ottobre 1954, n. 3563, id., Rep. 1954, voce cit., n. 27, citate in motivazione, Cass. 7 di cembre 1978, n. 5815, id., Rep. 1978, voce cit., n. 18.

(3) Il motivo di ricorso elettorale è ammissibile qualora sia indicato il tipo di irregolarità verificatasi, la sezione ove ha avuto luogo, la conseguenza dell'irregolarità sui risultati: oltre a Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 1982, n. 2, Cons. Stato, 1982, I, 23, citata in motivazione, sez. V 26 giugno 1981, n. 303, Foro it., Rep. 1981, voce Elezioni, n. 280; 24 ottobre 1980, n. 860, ibid., n. 114; 30 settembre 1977, n. 856, id., 1978, III, 227, con nota di richiami; è viceversa inammissibile il motivo di ricorso con il quale si indichino soltanto dubitativamente delle irregolarità e si richieda, in sostanza, il riesame delle schede, sez. V 28 agosto 1981, n. 383, id., Rep. 1981, voce cit., n. 279; ad. plen. 23 febbraio 1979, n. 7, id., 1979, III, 316, con nota di ri chiami. La decisione riconosce la possibilità di proporre motivi ag giunti: nello stesso senso, T.A.R. Puglia, sede Lecce, 20 febbraio 1981, n. 37, id., Rep. 1981, voce cit., n. 283; contra, T.A.R. Sicilia, sede Catania, 28 febbraio 1981, n. 102, ibid., n. 281; T.A.R. Molise 26 maggio 1981, n. 85, id., 1981, III, 506, con nota di richiami.

(4) Giurisprudenza costante: Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 1981, n. 188, sez. V 22 maggio 1981, n. 205, sez. VI 24 febbraio 1981, n. 84, Foro it.. Rep. 1981, voce Giustizia amministrativa, nn. 807, 808, 810; sez. IV 22 giugno 1979, n. 520, id.. Rep. 1979, voce cit., n. 892; Cons, giust. amra. sic. 8 febbraio 1979, n. 35, 7 febbraio 1979, n. 1, 4 aprile 1979, n. 39, ibid., nn. 889-891; Cons. Stato, ad. plen., 30 giu gno 1978, n. 18, id., 1978, III, 455, con nota di richiami.

(5) In termini non constano precedenti; nel senso che la mancanza di una sola scheda comporta l'annullamento delle operazioni elettorali nell'intera sezione, T.A.R. Campania 14 maggio 1980, n. 365, Foro it., Rep. 1981, voce Elezioni, n. 121; nel senso che la presenza di schede illegittimamente deposte nell'urna comporta nullità, a meno che non si possa desumere, dalla prova di resistenza, che esse non hanno influito sull'esito, Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 1977, n. 782, id., Rep. 1977, voce cit., n. 51. Per l'ipotesi che l'invalidità delle ope razioni elettorali in una sezione comporti il venir meno delle elezioni nel loro complesso, T.A.R. Molise 26 maggio 1981, n. 85, id., 1981, III, 506, con nota di richiami.

prescritti termini e forme, apposita istanza di ricusazione. Se,

quindi, le parti non abbiano inteso avvalersi di tale rimedio, esse non possono poi dedurre la nullità della sentenza, richia

mandosi alla predetta irregolarità processuale. Ciò senza considerare che la disposizione di cui all'art. 51, n.

4, c. p. c. (che fa obbligo al giudice di astenersi quando abbia

già conosciuto della causa in un altro grado di processo) ha la

sua ragione di essere nelle esigenze proprie della pluralità dei

gradi di giurisdizione, ma non trova applicazione nel caso —

che ricorre nella specie — del giudizio di rinvio, che ha natura

e carattere diversi rispetto all'ordinario procedimento sulla im

pugnazione (cfr. Cass. 28 febbraio 1953, n. 401, Foro it., Rep. 1953, voce Rinvio civile, n. 24). In tale caso potrebbe essere

configurabile l'ipotesi di astensione facoltativa prevista dall'ulti

mo comma del citato art. 51 (e ad essa, infatti, altri magistrati

assegnati al tribunale fecero ricorso); ma l'avvalersi o meno di

tale facoltà è rimesso alla sensibilità dei singoli magistrati ed il

suo mancato esercizio, mentre può essere produttivo di conse

guenze sotto altri aspetti, non consente neanche la ricusazione

(cfr. art. 52, 1° comma, c. p. c.) e quindi, a fortiori, non è

idoneo a produrre l'invalidità della sentenza.

3. - L'esame del secondo motivo, concernente l'utilizzazione dei risultati dell'istruttoria esperita nei precedenti giudizi dinanzi

al T.A.R., postula la ricostruzione delle pregresse vicende pro cessuali.

A seguito della proposizione del ricorso da parte dei sigg. Liviero e Borghetto, il T.A.R., con ordinanza collegiale n.

47/80, dispose un accertamento istruttorio in ordine al denun

ciato scambio di voti tra un candidato del P.s.d.i. ed uno del

P.s.i.; con sentenza parziale n. 235/81 dispose, fra l'altro, una

verificazione circa la irregolarità, dedotta dal signor Dejak con il

ricorso incidentale, relativo alle schede utilizzate nella sezione n. 1 del comune di Cona; con sentenza n. 545/81 definì' il giudi zio.

Il Dejak impugnò, con separati ricorsi al Consiglio di Stato, entrambe le sentenze suindicate; questa sezione, con decisione n.

638/81, riunì i ricorsi e, rilevato un vizio di composizione del

collegio relativamente alla sentenza n. 545/81, annullò le senten

ze impugnate e rinviò la controversia allo stesso T.A.R. per il

rinnovo del procedimento. Ciò posto, è esatto che — come sostenuto dal Dejak — il

vizio riscontrato dal Consiglio di Stato nella sentenza del T.A.R.

(per essere stata adottata non da tre magistrati bensì da sei, e

quindi anche da magistrati estranei alla composizione del colle

gio cui la decisione della controversia era deferita) e riconduci

bile al difetto di giurisdizione che — come è stato affermato

dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 11

ottobre 1952, n. 3008 (frf., 1952, I, 1321) ed è stato recentemente

ribadito dalle stesse nella sentenza 21 aprile 1982, n. 2476 (id.,

1982, I, 1256) — è ravvisabile anche nell'ipotesi di alterazione

della struttura quantitativa dell'organo, che si verifica allorché vi

sia diversità del numero dei componenti il collegio giudicante

rispetto a quello previsto dalla legge; tuttavia, da tale premessa non ritiene il collegio che possano farsi derivare — almeno con

riguardo al caso in esame, in relazione allo svolgimento della

vicenda processuale innanzi descritta — le conseguenze ipotizza te dal ricorrente con riguardo alla utilizzazione del materiale

probatorio acquisito nei precedenti giudizi.

Infatti, non può condividersi il principio, sostenuto dal ricor

rente, che l'annullamento della sentenza — anche se per un

vizio talmente radicale da comportare il difetto di giurisdizione del giudice che l'ha emanata, ma che, come nel caso in esame,

attenga soltanto alla composizione dell'organo giudicante al mo

mento della decisione — travolga anche gli atti del procedimen to anteriori alla sentenza stessa, si che questi non possano essere

utilizzati nella fase processuale del rinvio.

All'accoglimento di un siffatto principio ostano talune conside

razioni di carattere generale ed altre specificamente inerenti alla

fattispecie considerata.

Sotto il primo aspetto può richiamarsi il principio — costan

temente affermato in sede sostanziale, ma applicabile anche in

sede processuale — secondo il quale l'annullamento di un atto,

mentre comporta la caducazione degli atti posteriori, che nel

primo trovino il loro presupposto, di solito non reagisce, invali

dandoli, sugli atti anteriori, soprattutto quando essi siano dotati

di un certo grado di autonomia, sicché il procedimento deve

essere rinnovato a partire dall'atto annullato. Consegue che se

questo è l'ultimo della serie procedimentale — sostanziale o

processuale che sia — la rinnovazione deve concernere esso

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PARTE TERZA

soltanto (nonché, ovviamente, gli indispensabili atti di carattere

preparatorio e strumentale, quali sono, nel processo amministra tivo di rinvio, la notificazione ed il deposito del ricorso per riassunzione, la domanda di fissazione di udienza, ecc., tutti tendenti a consentire la emissione di una nuova sentenza).

Tale conclusione appare in armonia con il principio tanto

generale quanto fondamentale della conservazione — nei limiti del possibile — degli atti giuridici e della massima utilizzazione dei relativi effetti, in base al quale deve evitarsi l'invalidazione e la conseguente rinnovazione di atti che non siano giustificati dall'esistenza, negli stessi, di vizi, propri o derivati.

Da ultimo, con specifico riguardo al giudizio di rinvio, va richiamato il costante orientamento della Corte di cassazione, che deve ritenersi applicabile anche al processo amministrativo, secondo il quale nel predetto giudizio le prove raccolte nella

pregressa fase di merito conservano la loro efficacia giuridica e possono essere legittimamente utilizzate dal giudice in relazione

agli accertamenti da eseguire nel giudizio stesso (Cass. 19 aprile 1966, n. 995, id., Rep. 1966, voce Rinvio civile, n. 19; 11 ottobre 1954, n. 3563, id., Rep. 1954, voce cit., n. 27).

Tali principi sono suscettibili di piena applicazione, dome si è accennato, con riguardo alla presente controversia.

TI materiale probatorio acquisito nelle precedenti fasi proces suali dinanzi al T.A.R. conclusesi con le sentenze annullate con la decisione n. 638/81 di questa sezione, consisteva nelle risul tanze delle verificazioni disposte, rispettivamente, con ordinanza

collegiale e con sentenza parziale. Ora, l'ordinanza è anteriore ad entrambe le sentenze annullate

e, per quanto sopra detto circa gli effetti dell'annullamento (che si estendono solo agli atti successivi), non può essere travolta dall'annullamento delle sentenze; in conseguenza, il primo accer tamento istruttorio (relativo allo scambio di voti tra P.s.d.i. e P.s.i.) resta salvo e le sue risultanze ben potevano essere utiliz zate nel giudizio di rinvio.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riguardo all'i struttoria disposta con la sentenza parziale (concernente le sche de usate nella sezione 1 di Cona): è vero, infatti, che tale sentenza è stata annullata e che quindi, in virtù del richiamato

principio relativo agli effetti dell'annullamento, ne dovrebbe deri vare la nullità degli atti (successivi) compiuti in base ad essa; tuttavia, va, innanzitutto, rilevato che per tale sentenza l'annul lamento è stato pronunciato non per un vizio riconducibile al difetto di giurisdizione (che non era stato neanche dedotto fra i motivi di appello), bensì soltanto per il suo collegamento con la sentenza definitiva, che è stata riconosciuta affetta da tale vizio.

Non sussiste, quindi, per essa quella invalidità di grado tal mente accentuato da comportare — come sostenuto dal ricorren te — l'integrale caducazione di tutti gli atti compiuti in base ad essa.

In conseguenza, ben può applicarsi il principio, innanzi ri

chiamato, che consente la utilizzabilità, nel giudizio di rinvio, delle prove acquisite nelle precedenti fasi di merito. Tale con clusione è confortata, nella specie considerata, dalla considera zione della natura dell'accertamento svolto, consistente in un atto meramente ricognitorio, avente ad oggetto le schede adope rate in una sezione elettorale, atto che, benché rinnovato, non potrebbe dare risultato diverso, sicché la sua eventuale rinnova zione comporterebbe unicamente un dispendio di energie ed una perdita di tempo, in contrasto con il principio dell'economia dei mezzi giuridici, di cui si è detto, e con le esigenze cui deve ispirarsi l'attività giurisdizionale e, in particolare, quella concer nente la materia elettorale.

Né a diversa conclusione può pervenirsi sulla base della for mula, contenuta nella decisione di questa sezione, « rinvia la controversia allo stesso T.A.R. per il rinnovo del procedimento», giacché trattasi chiaramente di formula di stile, che avrebbe potuto anche essere omessa e che è comunque inidonea a pro durre conseguenze diverse da quelle derivanti dalle disposizioni di legge e dai principi innanzi richiamati.

Non appare, infine, rilevante il richiamo all'art. 310 c.p.c., che regola l'efficacia delle prove raccolte nel processo estinto, in quanto tale disposizione ha unicamente la portata di escludere il valore di prova legale che quelle prove dovessero eventualmente possedere in astratto e vale, anzi, a confermare la utilizzabilità delle prove raccolte in un diverso processo, anche se conclusosi con l'estinzione.

4. - Per le considerazioni che precedono il secondo motivo del ricorso non può trovare accoglimento e, del pari, non può essere accolto il motivo successivo, con il quale si censura la sentenza

del T.A.R. per avere accolto, in difetto di valide prove, la

censura posta a base del ricorso principale.

A tale ultimo riguardo va, tuttavia, precisato che — contra

riamente a quanto sostenuto dai resistenti — su tale ricorso non

si era formato il giudicato, in quanto esso era stato accolto una

prima volta con la sentenza del T.A.R. n. 545/81, annullata

dalla decisione di questa sezione n. 638/81, ed è stato di nuovo

accolto con la sentenza n. 169/82, impugnata in questa sede.

È, pertanto, soltanto con la presente decisione, che — sul

rilievo che rettamente sono state utilizzate le risultanze dell'i

struttoria, esperita nella precedente fase processuale, in ordine allo scambio di voti tra le liste del P.s.d.i. e del P.s.i. — per

questa parte respinge l'appello proposto dal Dejak, che la statui

zione sul ricorso proposto dal Liviero e dal Borghetto diviene

definitiva.

5. - È, invece, fondato l'ulteriore mezzo dedotto dal ricorrente. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile i primi due

motivi del ricorso incidentale proposto dal Dejak, con i quali si deduceva che illegittimamente non erano stati attribuiti alla lista del P.l.i. 11 voti validi e non erano stati attribuiti a varie liste oltre 143 voti validi. In particolare, la sentenza ha rilevato la

genericità delle censure e, per la prima, altresì il difetto di interesse a proporle.

Tale statuizione è erronea, in quanto, se è vero che le contro versie relative alla materia elettorale non si sottraggono alla

applicazione delle regole generali del processo amministrativo e, in particolare, a quella che impone l'onere della precisazione dei motivi di impugnazione, tuttavia il requisito della specificità dei motivi deve essere valutato, in tali controversie, con criteri di

elasticità, tenuto conto che le fonti di conoscenza, da parte del

ricorrente, degli eventuali vizi delle operazioni elettorali, sono, nella maggior parte dei casi, indiretti. Infatti, l'interessato non ha la facoltà di esaminare direttamente il materiale elettorale e si deve attenere alle notizie che possono fornire i rappresentanti dei candidati ed i rappresentanti di lista, la cui funzione è

proprio quella di seguire lo svolgimento del procedimento eletto

rale, sicché l'informazione in suo possesso spesso risulta non

esauriente, parziale o addirittura deformata.

In conseguenza, va ritenuto che sia sufficiente, ai fini della

specificità dei motivi, che il ricorrente indichi il tipo di errore

che assume essersi verificato in determinate sezioni e l'incidenza

che gli errori stessi possano avere sui risultati elettorali, fermo

restando che, qualora nel corso del giudizio e, in particolare, in

seguito a verificazioni disposte in ordine alle operazioni elettora

li, emergano irregolarità e vizi particolari e diversi da quelli dedotti con il ricorso, egli ha l'onere di dedurli con motivi

aggiunti, tempestivamente proposti.

Alla luce di tali principi, ripetutamente affermati dalla sezione (cfr., da ultimo, dee. 15 gennaio 1982, n. 2) e dai quali non sussistono ragioni per discostarsi, le prime due censure dedotte con il ricorso incidentale proposto dal Dejak dinanzi al T.A.R. deb bono essere riconosciute ammissibili, in quanto posseggono i

requisiti di determinatezza e di specificità nei sensi in cui essi sono richiesti nelle controversie elettorali.

Infatti, il ricorrente, con entrambi i motivi di cui trattasi, ha indicato gli atti che riteneva viziati (mancata attribuzione di 11 voti al P.l.i. e di oltre 143 voti a varie liste), le sezioni in cui si erano verificate le dedotte irregolarità nell'attribuzione dei voti (ed ha depositato i relativi verbali), nonché le ragioni per le quali, a suo avviso, i voti in questione dovevano essere conside rati validi e non nulli, in applicazione delle disposizioni conte nute nell'art. 69 t.u. 16 maggio 1960 n. 570.

Deve, pertanto, ritenersi che in tal modo il ricorrente ha

adempiuto l'onere di specificazione dei motivi nella misura in cui esso è configurabile nella materia de qua, giacché ogni ulteriore precisazione avrebbe richiesto la diretta visione delle schede elettorali che, invece, come si è detto, non rientra nella

disponibilità delle parti.

Escluso, pertanto, che le censure in questione siano generiche, esse debbono essere riconosciute, sotto tale profilo, ammissibili; ma, una volta ritenuta ammissibile la seconda (concernente la mancata attribuzione degli oltre 143 voti), non è più configurabi le il difetto di interesse (affermato dalla sentenza impugnata) in ordine alla prima (relativa alla mancata attribuzione degli 11 voti al P.l.i.); in quanto l'aventuale attribuzione di tali voti può essere idonea, unitamente all'attribuzione dei voti di cui all'altra censura, a modificare in senso positivo l'entità del resto conse

guita dalla lista del P.l.i.

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

6. - La riconosciuta erroneità della declaratoria di inammissibi lità delle censure in questione, contenute nella sentenza impu gnata, non comporta l'esigenza di un nuovo rinvio della con

troversia al T.A.R.

Infatti, l'art. 35 1. 6 dicembre 197! n. 1034 stabilisce, nel 3°

comma, come principio generale, che il Consiglio di Stato, quale giudice di secondo grado, decide l'intera controversia sottoposta dalle parti alla sua cognizione; il 1° ed il 2° comma di tale

articolo fissano un limite a tale regola, prevedendo il rinvio al

primo giudice nel caso di annullamento della sentenza pronun ciata per difetto di procedura, per vizio di forma della decisione

o per erronea declaratoria di incompetenza. Peraltro, nella formula « difetto di procedura » non rientra

qualsiasi ipotesi in cui il primo giudice abbia erroneamente

emesso una pronuncia diversa da quella di merito, ma vi rientra

soltanto quella in cui sia mancata del tutto la risoluzione della

controversia oppure il giudizio svolto in primo grado presenti vizi o lacune tali da comportare la nullità dell'intero procedi mento o di una parte di esso.

Pertanto, la formula suddetta comprende quei vizi e carenze

insanabili del processo di primo grado inerenti alla sua instaura

zione, all'integrità del contraddittorio o allo svolgimento del

giudizio; al contrario, allorché tali vizi non sussistono, il rinvio

al primo giudice va escluso, e, in applicazione della regola contenuta nel citato art. 35, 3° comma, il Consiglio di Stato

decide l'intera controversia, anche se il primo giudice abbia

definito erroneamente quest'ultima, risolvendo in modo negativo un punto pregiudiziale e, quindi, senza pronunciarsi sul merito

(cfr. ad. plen. 30 giugno 1978, n. 18, id., 1978, III, 455).

Alla luce di tali principi deve ritenersi che l'erronea declara

toria di inammissibilità dei motivi di ricorso di cui trattasi,

pronunciata dal giudice di primo grado, abbia comportato la

consumazione di quel grado di giudizio, per cui la presente controversia deve essere trattenuta e decisa da questo consiglio.

(Omissis) 8. - L'ulteriore censura — relativa al mancato annullamento in

toto delle elezioni svoltesi nella sezione 1 del comune di Cona,

dove furono utilizzate alcune schede di un collegio diverso — è

meritevole di accoglimento. Al riguardo va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissi

bilità per difetto di interesse, proposta dai resistenti, in quanto

deve ritenersi sufficiente, ai fini in questione, il vantaggio che al

ricorrente può derivare non tanto dall'annullamento delle elezio

ni nella sezione in questione, bensì dalla rinnovazione delle

elezioni stesse che, in caso di annullamento, deve necessariamen

te essere disposta. Infatti, poiché la situazione derivante dall'annullamento è del

tutto interinale e provvisoria e diventa definitiva e stabile

soltanto a seguito della rinnovazione delle elezioni, è a tale

ultima situazione che deve aversi riguardo ai fini della configu rabilità dell'interesse a ricorrere; rispetto ad essa, la sussistenza

dell'interesse non può essere disconosciuta, in considerazione del

la innegabile possibilità che dalle nuove elezioni derivi per l'at

tuale ricorrente un risultato favorevole.

La prova della irregolarità verificatasi nella sezione elettorale

di Cona risulta dalla verificazione esperita nel precedente giudi zio innanzi al T.A.R: i risultati di tale verificazione sono stati

legittimamente utilizzati dal T.A.R., come si è in precedenza

affermato, e, comunque, il ricorrente non ha interesse ad opporsi alla loro utilizzazione, giacché essi valgono a dimostrare la fon

datezza della censura da lui dedotta.

Nel merito, deve ritenersi che l'utilizzazione, in una sezione,

di schede predisposte per le sezioni di collegi diversi comporta,

in considerazione della natura del sistema di votazione adottato

per l'elezione del consiglio provinciale, l'invalidità dei voti espres

si su tali schede.

Orbene — posto che nessun elettore può essere privato del

diritto di esprimere il proprio voto e che, nel caso in esame,

una conseguenza siffatta si verificherebbe necessariamente qualo

ra si procedesse all'annullamento soltanto dei voti risultanti dalle

schede sbagliate, in quanto gli elettori cui furono consegnate tali

schede non sono individuabili e non è quindi possibile far

rinnovare soltanto per essi l'espressione del voto — non può

non pervenirsi alla conclusione dell'integrale annullamento dei

risultati elettorali della sezione in questione, con la conseguenza

che delle relative operazioni deve essere disposta la rinnovazio

ne. (Omissis)

CONSIGLIO DI STATO; Sezione IV; decisione 13 luglio 1982, n. 503; Pres. Chieppa, Est. Giovannini; Min. grazia e giusti zia (Avv. dello Stato Siconolfi) c. Iaconianni (Aw. D'Au

dino).

Società — Revisori dei conti — Iscrizione nel ruolo — Commis

sione centrale — Deliberazione negativa — Provvedimento

impugnabile (R. d. 1. 24 luglio 1936 n. 1548, disposizioni re

lative ai sindaci delle società commerciali, art. 11 ; r. d. 10 feb

braio 1937 n. 228, norme di attuazione del r. d. 1. 24 luglio 1936 n. 1548, art. 1).

Società — Revisori dei conti — Iscrizione nel ruolo — Funzioni

di sindaco o liquidatore di società — Rilevanza (R. d. 1. 24

luglio 1936 n. 1548, art. 11, 12, 13).

È direttamente impugnabile davanti al giudice amministrativo

la deliberazione con la quale la commissione centrale per i re

visori ufficiali dei conti si è espressa negativamente su di una

domanda di iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti. (1)

È illegittimo il diniego di iscrizione nel ruolo dei revisori uf

ficiali dei conti, motivato con la considerazione che il richie

dente aveva svolto attività presso società quale revisore dei

conti senza essere sindaco o amministratore, e che aveva svol

to la propria attività presso società cooperative con capitale

inferiore a cinque milioni. (2)

(1) In termini, Cons. Stato, sez. II, 1° giugno 1976, n. 648/75, Foro

it., Rep. 1978, voce Società, n. 212; T.A.R. Lazio, sez. I, 12 marzo

1975, n. 185, id., Rep. 1975, voce cit., n. 242.

(2) Negli esatti termini non constano precedenti, anche se l'esa me delle varie pronunzie rivela l'esistenza di un orientamento co

stante; è stato affermato, infatti, che l'art. 12 r.d.l. 24 luglio 1936 n. 1548 individua due gruppi di requisiti che ammettono all'iscrizione: nella valutazione della sussistenza di un requisito del primo gruppo (attività di sindaco, amministratore, dirigente amministrativo o con

tabile) la commissione compie un'attività di accertamento, mentre nella valutazione della sussistenza di un requisito del secondo gruppo (altri uffici) esercita una discrezionalità tecnica, T.A.R. Lazio, sez. I, 15 ottobre 1975, n. 672, Foro it., Rep. 1976, voce Società, n. 203 (nel caso si neghi l'ammissione chiesta in via eccezionale, la discrezio nalità è più ampia, Cons. Stato, sez. II. 11 maggio 1976, n. 543/75, id.,

Rep. 1978, voce cit., n. 212). Se il requisito è posseduto secondo

quanto prescritto dalla norma, non è possibile negarne la rilevanza

(nella specie, con riferimento all'entità del capitale sociale di una

s.p.a.): Cons. Stato, sez. II, 13 luglio 1977, n. 68/75, id., Rep. 1978, voce cit., n. 211; va precisato, però, che dove fa riferimento a so

cietà per azioni l'art. 12 non intende tutte le società di capitali, T.A.R.

Lazio, sez. I, 1° ottobre 1975, n. 654, id., Rep. 1976, voce cit., n. 206.

Non è necessario che l'attività assimilabile a quella di amministra

tore, dirigente o sindaco sia stata prestata presso una s.p.a., Cons.

Stato, sez. l'I, 11 maggio 1976, n. 186/75, id., Rep. 1978, voce cit., il. 211; neppure è decisivo il modesto movimento finanziario della so

cietà, dovendosi valutare il modo di esercizio dell'attività, la capacità, la personalità del candidato, sotto il profilo professionale ed umano, Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 1978, n. 15, ibid., n. 214; co

munque, l'attività di sindaco è di per sé legittimante, T.A.R. Lazio, sez. I, 17 marzo 1976, n. 169, id., Rep. 1976, voce cit., n. 202. È

stata, invece, esclusa la rilevanza dell'aver ricoperto la carica di pre posto ad un ufficio di revisione presso la Croce rossa italiana e di

aver ricoperto cariche presso un istituto di credito senza assunzione di responsabilità, Cons. Stato, sez. IV, 7 dicembre 1976, n. 1224, ibid., n. 207. La commissione deve comunque valutare tutti i titoli presen tati, Cons. Stato, sez. II, 1° giugno 1976, n. 648/75, id., Rep. 1978, voce cit., n. 215.

Per essere iscritti nel ruolo dei revisori occorre anche una specchiata moralità: si tratta di una valutazione da operare con riferimento a

criteri obiettivi (per questa ragione è stata ritenuta manifestamente

infondata la questione di costituzionalità), Cons. Stato, sez. IV, 7

maggio 1976, n. 307, id., Rep. 1976, voce cit., n. 209 (nella specie, la specchiata moralità è stata esclusa per la sussistenza di una con

danna per emissione di assegni a vuoto). Sono stati, viceversa, rite

nuti non rilevanti fatti non configurabili in materia attinente all'eser

cizio professionale, non penalmente accertati per amnistia ed in parte

colposi, Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 1978, n. 818, id., Rep. 1978, voce cit., n. 216; nel senso della rilevanza della pendenza del proce dimento penale, anche se concluso con l'applicazione dell'amnistia.

T.A.R. Lazio, sez. I, 12 marzo 1975, n. 185, id., Rep. 1975, voce cit.,

n. 242. Non si può negare la sussistenza della specchiata moralità

per la sussistenza di una sentenza penale di non doversi procedere

per remissione della querela, T.A.R. Lazio, sez. I, 19 novembre 1975, n. 741, id., Rep. 1976, voce cit., n. 210. Non restituisce la specchiata moralità la riabilitazione: Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 1976, n.

357/75, id., Rep. 1977, voce cit., n. 240; sez. IV 30 ottobre 1973, n.

940, id., 1974, III, 167, con nota di richiami (nella specie, è stato ri

tenuto legittimo il diniego di iscrizione opposto a chi, quindici anni

prima, era stato condannato per falsa testimonianza in un processo

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