Sezione V; decisione 7 aprile 1962, n. 304; Pres. Polistina P., Est. Laschena; Comune di Parma(Avv. Menoni, Dedin) c. Ministero internoSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 9 (1962), pp. 329/330-331/332Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150943 .
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GIURISPRUDENZA AMMIKIŠTRATIVA
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione V ; decisione 7 aprile 1962, n. 304 ; Pres. Polistina
P., Est. Laschena ; Comune di Parma (Aw. Menoni,
Dedin) c. Ministero interno.
Giustizia amministrativa — Obbligo di eonformarsi
al giudicato — Inadempimento —- Estremi —
Fattispeeie (R. d. 26 giugno 1924 n. 1054, t. u. delle
leggi sul Consiglio di Stato, art. 27, n. 4). Giustizia amministrativa — Ricorso per l'esecu
zionc del giudicato — Poteri del Consiglio di
Stato — Limiti (R. d. 26 giugno 1924 n. 1054, art. 27, n. 4).
L'Amministrazione non adempie all'obbligo di eonformarsi al giudicato anche quando, pur avendo iniziato I'attivita
di esecuzione, adotti poi, in concreto, un comportamento che ne rende manifesto il proposito di sottrarsi all'obbligo stesso (nella specie, e stato ritenuto inadempiente all'ob
bligo derivante dalla pronuneia di annwllamento del
provvedimento di ricostituzione in comune autonomo di
una frazione 1'Amministrazione dell'interno che si era
limitata a nominare un commissario incaricato della
definizione dei rapporti amministrativi, patrimoniali e
finanziari, fra il comune illegittimamente ricostituito e
quello a cui va riaggregato, e a promuovere il provvedi mento legislativo). (1)
II Consiglio di Stato non pud, in sede di esecuzione del giu dicato, sostituirsi all'Amministrazione inadempiente nel
compimento di atti che importano I'esercizio di un'atti
vitä discrezionale, ma deve limitarsi a dichiarare I'ob
bligo dell'Amministrazione stessa di adottare, in un ter
mine prefisso, i necessari provvedimenti. (2)
(1) La decisione si conforma all'altra, resa dalla IV Sez. e richiamata in motivazione, del 10 gennaio 1961, n. 4, riassunta in Foro it., Rep. 1961, voce Giustizia amministrativa, n. 480, e
annotata da Cannada-Bartoli, Ancora sull'efficacia dell'art. 27, n. 4, t. u. sul Consiglio di Stato, in Foio amm., 1961, I, 1179.
A proposito di una specie, affine alia presente (illegitti mitä del decreto legislativo di trasferimento di fondo rustico
per l'attuazione della riforma fondiaria, dichiarata dalla Corte
costituzionale, e successiva pronuneia del giudice ordinario), v. Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 1961, n. 198, retro, 24, con nota di richiami.
Per 1'inapplicabilitä dell'art. 27, n. 4, al caso di esecuzione, sia pure erronea o viziata, del giudicato, v. Sez. V 11 marzo
1961, n. 93, Foro it., Rep. 1961, voce cit., n. 473 ; Sez. IV 8
aprile 1960, n. 363, id., 1960, III, 114, e in Foro amm., 1960, I, 452, con annotazione di Cannada-Bartoli, In margine al
t'efficacia dell'art. 27, n. 4, t. u. sul Consiglio di Stato, ; Sez. V 12 febbraio 1960, n. 81, Foro it., Rep. 1960, voce cit., nn. 569, 570 ; 22 aprile 1960, n. 277, ibid., n. 572 ; Ad. plen. 30 giugno 1958, n. 7, id., Rep. 1958, voce cit., n. 386 ; Sez. V 28 febbraio 1958, n. 58, ibid., n. 387 ; 6 giugno 1958, n. 369, ibid., n. 388 ; 19
aprile 1958, n. 240, ibid., 390 ; Sez. VI 16 aprile 1957, n. 145, id., Rep. 1957, voce cit., n. 370 ; o quando 1'Amimnistrazione abbia dato inizio al procedimento per il rinnovo dell'atto annul lato (Sez. V 25 marzo 1961, n. 121, id., Rep. 1961, voce cit., n. 485) anche se l'interessato non ravvisi nel provvedimento adottato l'applicaziane del giudicato (Sez. V 15 luglio 1961, n.
419, ibid., n. 476). La decisione, dell'ottemperanza alia quale si discute, e stata
resa dalla V Sez. il 13 giugno 1959, n. 337, id., Rep. 1959, voce
Comune, n. 61 ; voce Giustizia amministrativa, nn. 424, 425 ; voce Legge, n. 28.
Per qualche riferimento, circa la improponibilitä dell'azione di risarcimento dei danni derivati dalla mancata ottemperanza deirAmministrazione al giudicato, vedi Cass. 23 ottobre 1961, n. 2348, in questo volume, I, 53, con nota di richiami.
Circa la esclusione di ogni potere di valutazione d'interesse o
di ordine pubblico nell'adempimento del giudicato (cui si fa cenno
in motivazione), vedi Ad. plen. 3 luglio 1952, n. 13 (richiamata nella motivazione), Foro it., 1953, III, 96, con nota di richiami, nonchš Sez. VI 30 novembre 1960, n. 1019, id., Rep. 1961, voce
Giustizia amministrativa, n. 479, secondo cui l'Amministrazione non puõ esercitare alcun sindacato sul contenuto del giudicato.
(2) Nello stesso sonso la decisione, richiamata nella motiva
La Sezione, eco. — Rileva il Collegio ehe puõ darsi
ingresso al gravame, previsto dall'art. 27, n. 4, del t. u. 26 giugno 1924 n. 1054, non solo quando l'Amministra zione si rifiuti espressamente di eseguire il giudioato o
rimanga, comunque, inerte, ma anclie allorche, pur avendo iniziato l'attivita di esecuzione, adotti poi, in concreto, un
comportamento che renda manifesto il suo proposito di sottrarsi agli obblighi clie le derivano dalla pronuncia giu risdizionale.
In tema di eseeuzione del giudicato, la giurisprudenza ha, infatti, distinto (Sez. IV 10 gennaio 1961, n. 4, Foro
it,., Rep. 1961, voce Giustizia amministrativa, n. 480) tra le varie ipotesi clie le singole fattispeeie offrono, tra quelle cioe in oui sia adottato un provvedimento, formalmente e
sostanzialmente diretto a dare eseeuzione al giudieato, e
quelle in cui il provvedimento stesso, pur essendo successivo
al giudicato e pur facendo riferimento alia pronuncia giu risdizionale, ne ignori o palesemente ne trascuri il conte nuto sostanziale. In questa ipotesi l'atto non dä esecuzione
al giudicato, ma solo manifesta il reale intendimento del
TAmministrazione di sottrarsi alle conseguenze della pro nuncia giurisdizionale (Sez. IV 10 gennaio 1961, n. 4, cit.).
La decisione di questo Consiglio (Sez. V) 13 giugno 1959, n. 337 (Foro it., Rep. 1959, voce Gomune, n. 61 ; voce Giu
stizia amministrativa, nn. 424, 425 ; voce Legge, n. 28), ha
annullato il decreto pres. 4novembre 1951 n. 1155, clierico
stituiva in comune la frazione Vigatto e altre del Comune
di Parma, sul rilievo che, essendo stato a suo tempo il Co
mune di Vigatto aggregato a quello di Parma con la legge 14 aprile 1943 n. 357, ogni modificazione al riguardo doveva
essere disposta con legge o con atto avente forza di legge e
non con atto amministrativo, quale era l'impugnato decreto
presidenziale. Dalla decisione stessa, che ha escluso, in sostanza, ogni
competenza dell'autorita amministrativa in materia, deri
vava l'obbligo deH'Amministrazione dell'interno di procedere alia riaggregazione del territorio di Vigatto al Comune di
Parma, senza che l'adempimento potesse essere subordinato
a valutazioni di interesse o di ordine pubblico (Ad. plen. 3
luglio 1952, n. 13, Foro it., 1953, III, 96), anche per quanto concerne il tempo dell'esecuzione.
II Prefetto di Parma invero ha dato inizio all'esecuzione, nominando un commissario, incaricato della definizione dei
rapporti amministrativi, patrimoniali e finanziari tra il
Comune di Vigatto, illegittimamente ricostituito, e il Co
mune di Parma e della riaggregazione a quest'ultimo delle
preesistenti frazioni. Peraltro, tenuto conto che nessuna
ulteriore attivitü amministrativa ha avuto corso e conside
rato il complessivo comportamento, anche processuale del
l'Amministrazione, l'obbligo di esecuzione del giudicato non puõ ritenersi adempiuto. E in questa sede, lo stesso
Ministero dell'interno, pur rilevando che si e iniziato « a dare
esecuzione alia ricordata decisione con una procedura che
6 tuttora in corso », dichiara di non conoscere quali risul
tati abbia raggiunto il Commissario e fa presente che « dif
ficoltä, ed esigenze varie hanno ritardato tale procedura ».
L'Amministrazione dello Stato sostiene di aver dato
esecuzione alia decisione n. 337 del 1959 anche sotto altro
profilo, per avere presentato un disegno di legge (n. 2565) che 6 all'esame del Parlamento, con il quale Vigatto viene
eretto comune autonomo con quello stesso territorio che
gli era stato attribuito dal decreto pres. 4 novembre 1951
zione, della V Sezione 31 ottobre 1959, n. 706, Foro it,., Rep. 1959, voce Qiustizia amministrativa, n. 472, nonche quella della IV Sez. 13 novembre 1959, n. 1121, ibid., n. 473.
V. pure Sez. V 23 gennaio 1959, n. 28, id., 1959, III, 33, con nota di richiami.
Circa i poteri del Consiglio di Stato in ordine alia nomina di un commissario, Sez. V 27 settembre 1960, n. 669, id., Rep. 1960, voce cit., n. 574 ; 22 aprile 1960, n. 266, ibid., n. 575 ; e circa la fissazione di un congruo termine Sez. VI 13 luglio 1960, n. 572, ibid., n. 573 ; Sez. V 26 agosto 1960, n. 598, ibid., n. 576 ; Sez. IV 13 novembre 1959, n. 1121, cit.
Sull'art. 27, n. 4, cons., da ultimo, gli Aiti del convegno
sull'adempimento del giudicato ammimstrativo, Milano, 1962.
Il Foro Italiano — Volume LXX JV — Parte 111-24.
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PARTE TERZA 332
n. 1155. Senonche, a parte ogni considerazione in ordine
all 'iter del cennato disegno di legge, la Sezione osserva
ehe, ai sensi dell'art. 88 del regolamento di procedura per i
giudizi dinanzi al Consiglio di Stato, approvato con r. de
creto 17 agosto 1907 n. 642, «l'esecuzione delle deeisioni
si fa in via amministrativa », onde non sono all'uopo idonei
gli atti che, per se promossi su iniziativa deH'Amministra
zione, rientrano nella competenza del potere legislative. Come ö stato sopra precisato, l'atto annullato non puõ essere
rinnovato dalla pubblica Amministrazione la quale, per tanto, e tenuta soltanto a ripristinare la situazione di fatto
e di diritto, anteriore all'emanazione del deereto pres. n. 1155 del 1951.
Questo Consiglio, non potendo sostituirsi, in sede di
esecuzione del giudicato (Sez. V 31 ottobre 1959, n. 706, Foro it., Eep. 1959, voce Giustizia amministrativa, n. 472), aH'Amministrazione inadempiente nel compimento di atti, che importano, come nella specie, l'esercizio di un'attivitä
discrezionale, deve limitarsi a dichiarare l'obbligo dell'Am
ministrazione stessa (Prefetto di Parma) di adottare, anche
a mezzo del giä nominato commissario, i suindicati provve dimenti, necessari per l'esecuzione del giudicato, in un
termine prefisso. La Sezione, nella cui . competenza giurisdizionale anclie
di rnerito (art. 27 t. u. 26 giugno 1924 n. 1054) rientra la
presente controversia, ritiene congruo stabilire a tal fine il
termine di sei mesi, decorrenti dalla comunicazione in via
amministrativa della presente decisione o dalla sua noti
ficazione a cura della parte piu diligente. II ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; deoisione 3 aprile 1962, n. 301 ; Pres. D'Avino
P., Est. Landi ; Iacobelli (Aw. Scognamiglio, G.
Guarino) o. Finanze (Aw. dello Stato Vitucci).
Impiegato dello Stato e pubblico — Sciopero —
Ilitenuta dellc retribiizioni — Legittimit ä — Pre
supposti.
La pubblica Amministrazione trattiene legittimamente la re tribuzione dei giorni di sciopero in applicazione del prin cipio sinallagmatico, e non per motivi disciplinari. (1)
(1) Conf. Cons. Stato, Sez. VI, 9 marzo 1960, n. 102 (Dir. lav., 1960, II, 436, con nota di I. Scotto), Giunta pro v. amm. Trapani 14 luglio 1960 (Oiur. sic., 1960, 1043, con nota di Mar tines), Foro it., Rep. 1960, voce Impiegato dello Stato, nn. 585, 586 ; Cons. Stato, Sez. VI, 30 dicembre 1959, n. 1021, id., Rep. 1959, voce Istruzione pubblica, n. 106 ; Cons. Stato, Sez. IV, 26 novembre 1954, n. 797 (id., 1955, III, 67, con nota di ri chiami), che ritiene illegittima la sanzione disciplinare, irrogata in forma di trattenuta di una giornata di lavoro ai dipendenti di uno stabilimento militare. In senso contrario Corte conti 15 giugno 1954, n. 15 (id., 1955, III, 71, con nota di M. ScorzA), che ha ritenuto legittime le sanzioni disciplinari a carico di scioperanti.
J] da notare che il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo lo sciopero attuato da iinpiegati pubblici per motivi politici (Sez. VI 20 ottobre 1954, n. 700, id., 1955, III, 67, con nota di richiami; Sez. IV 16 ottobre 1956, n. 950 e 23 ottobre 1956, n. 1109, id., Rep. 1956, voce Impiegato gov. e pubbl., nn. 519, 521 ; Sez. V 28 settembre 1957, n. 782, id., Rep. 1957, voce cit., n. 415) ed ha ravvisato nel carattere economico dello sciopero solo un'attenuante delle sanzioni disciplinari da irro garsi (Sez. V 20 ottobre 1956, n. 950, id., Rep. 1956, voce cit., n. 520).
Inline, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Re gione siciliana, con decis. 20 settembre 1960, n. 263 (id., 1961, III, 192, con ampia nota di richiami), ha ritenuto legittime le sanzioni disciplinari a carico di scioperanti, se costoro rappre
La Sezione, ecc. — Le questions sollevate nel rioorso nori differiscono da quelle risolte con la decisione dell'Ad. plen. 8 maggio 1951, n. 2 (Foro it., 1951, III, 137), cui si confor mant) le decisioni della Sez. IV 26 novembre 1954, n. 797
(id., 1955, III, 67) e della Sez. YI 30 dicembre 1959, n. 1021
(id., Rep. 1959, voce Istruzione pubblica, n. 106) e 9 marzo
1960, n. 102 (id., Rep. 1960, voce Impiegato dello Stato, n. 585). La Sezione nulla ravvisa che possa indurla a di scostarsi dalla consolidate giurisprudenza.
Sara dun que sufficiente rilevare clie le trattenute della retribuzione nei giorni di sciopero, non si risolvono in prov vedimento disciplinare, ma costituiscono semplice appli cazione del principio che, ove manchi la prestazione di
opera, non puõ esservi diritto alia controprestazione con sistent® nel pagamento della retribuzione, che trova causa in detta prestazione.
Ed e fuor di luogo sostenere che, consistendo il rapporto d'impiego non solo in un dovere di prestazione, ma anche in un complesso di doveri di fedelta, diligenza, obbedienza, non potrebbe trovare applicazione «lo schema privatistico dello sciopero come sospensione del rapporto ». Conseguenza logica di tale impostazione sarebbe la illegittimitä dello
sciopero dei pubblici dipendenti: che, appunto, ove si sotto
linei che i doveri conseguenti al rapporto d'impiego pubblico non sono mere obbligazioni verso un datore di lavoro, ma impegni assunti verso la eollettivita nazionale, se ne dovrebbe desumere che non potrebbero i pubblici dipen denti abbandonare il servizio, perragioni concernenti in
teressi di categoria, a rischio di compromettere esigenze d'interesse generate.
Ove, dunque, possa considerarsi introdotto, nel rapporto di pubblico impiego, il principio della legittimitä della di fesa degli interessi economici di categoria mediante l'eser cizio del diritto di sciopero, fatalmente debbono derivarne anche le conseguenze non favorevoli, senza di che si costi
tuirebbe un ingiustificabile privilegio dei pubblici impiegati, i quali si troverebbero in una situazione di favore rispetto ai dipendenti privati, per i quali la sospensione del lavoro
comporta perdita della retribuzione. Il ricorso va respinto, e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, ecc.
sentano l'esigua niinoranza di dipendenti d'impresa concessio naria di pubblici servizi ed era mancato preciso preavviso.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione iy; decisione 20 marzo 1962, n. 281 ; Pres. C. Bozzi P., Est. Urcitjoli ; Meniehetti (Aw. Loben
zoni, Arangio Ruiz, Predieei) c. Min. tesoro (Aw. dello Stato Del Greco).
Ammiiiistrazionc dello Stato e degli cnti pubblici —
Sottosegretari di Stato — Numero — Compiti —
Fattispecie (R. d. 1. 10 luglio 1924 n. 1100, norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, art. 2).
Danni di gucrra — Indcnnizzi c contributi — Dcca denza — Presupposti (L. 27 dicembre 1953 n. 968, ooncessioni d'indennizzi e contributi per danni di guerra, art. 13).
Sino a quando non interverrä la legge determinatrice del numero delle attribuzioni e delVorganizzazione dei Mi
nisteri, prevista nell'art. 95, ult. comma, della Gostitu
zione, possono essere designati piu sottosegretari di Stato con delega di firma del Ministro per ciascun ministero. (1)
II sottosegretario di Stato pud, nei limiti in cui gli i> conferita Vautorizzazione a firmare e ad assumere impegni di
spesa, provvedere sui ricorsi gerarchici pur se non consti
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