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sezione V; ordinanza 24 settembre 2004, n. 4356; Pres. Elefante, Rel. Millemaggi Cogliani; Soc....

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sezione V; ordinanza 24 settembre 2004, n. 4356; Pres. Elefante, Rel. Millemaggi Cogliani; Soc. Sesit Puglia (Avv. Damascelli) c. Soc. Major plastic (Avv. Mastroviti). Sospende Tar Puglia, sez. I, 19 maggio 2004, n. 2331 Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 2 (FEBBRAIO 2005), pp. 65/66-71/72 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200569 . Accessed: 28/06/2014 11:26 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.21 on Sat, 28 Jun 2014 11:26:52 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione V; ordinanza 24 settembre 2004, n. 4356; Pres. Elefante, Rel. Millemaggi Cogliani; Soc.Sesit Puglia (Avv. Damascelli) c. Soc. Major plastic (Avv. Mastroviti). Sospende Tar Puglia, sez. I,19 maggio 2004, n. 2331Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 2 (FEBBRAIO 2005), pp. 65/66-71/72Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200569 .

Accessed: 28/06/2014 11:26

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

I

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; ordinanza 24 settembre

2004, n. 4356; Pres. Elefante, Rei. Millemaggi Cogliani; Soc. Sesit Puglia (Avv. Damascelli) c. Soc. Major plastic

(Avv. Mastroviti). Sospende Tar Puglia, set. I, 19 maggio 2004, n. 2331.

CONSIGLIO DI STATO;

Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici — Fermo amministrativo di autoveicoli — Controversie — Giurisdizione amministrativa — Esclu

sione — Fattispecie (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, dispo

sizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, art. 50, 86;

d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, nuove disposizioni in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni

pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.

11, 4° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59, art. 33, 34; d.m. 7 set

tembre 1998 n. 503, regolamento recante norme in materia di

fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, ai sen

si dell'art. 91 bis d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, introdotto

con l'art. 5, 4° comma, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conver

tito, con modificazioni, dalla 1. 28 febbraio 1997 n. 30; 1. 21

luglio 2000 n. 205, disposizioni in materia di giustizia ammi nistrativa, art. 7).

Sussistono i presupposti per disporre la richiesta sospensione cautelare della sentenza con cui il Tar Puglia ha sospeso il

preavviso di fermo amministrativo — previsto dall'art. 86, 1°

comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato dall'art. 1, 2° comma, lett. q), d.leg. 27 aprile 2001 n. 193 —

nonché la risoluzione dell'agenzia delle entrate 1° marzo

2002, n. 64/E, atteso che i motivi di appello incentrati sul di

fetto di giurisdizione del giudice amministrativo appaiono meritevoli di considerazione sotto il duplice profilo dell'ine

renza della questione alla materia tributaria e dell'interve

nuta decisione della Corte costituzionale del 6 luglio 2004, n.

204 in tema di giurisdizione sui servizi pubblici. (1)

(1) Non constano precedenti in termini. L'ordinanza in epigrafe, te

nendo conto dei principi affermati da Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204, Foro it., 2004, I, 2594, con note di S. Benini, F. Fracchia e A. Travi

(tale pronuncia ha ridisegnato l'art. 33 d.leg. 80/98 demolendo il 1°

comma e poi ricostruendo il 2°, bocciando, in sostanza, la distinzione

tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa (esclusiva) fondata su

blocchi di materie ed affermando, per quanto qui interessa, che le con

troversie sui pubblici servizi rientrano nella giurisdizione amministrati

va esclusiva soltanto quando la pubblica amministrazione abbia agito esercitando poteri autoritativi oppure abbia adottato strumenti negoziali sostitutivi, ai sensi dell'art. 11 1. 241/90), sembra porre le basi per dis

sipare i dubbi in ordine alla giurisdizione da percorrere per ottenere tu

tela in materia di fermo amministrativo di autoveicoli escludendo, nella

specie, il potere cognitorio del plesso Tar - Consiglio di Stato. La sin

tetica ordinanza in rassegna tocca, seppur implicitamente, la dibattuta

questione sulla natura del fermo amministrativo (mero fatto; provvedi mento autoritativo; atto cautelare o esecutivo, su cui, v. infra) nel senso

che escludendo il potere cognitorio del giudice amministrativo nel caso

di specie (fermo emesso dopo la cartella di pagamento volta alla riscos

sione di un carico tributario), il collegio sembrerebbe considerare il

fermo alla stregua di- un comportamento materiale, quindi come un me

ro fatto giuridico, privo di rilievo ai fini dell'individuazione della giu risdizione (col risultato di sgombrare il campo — volendo accedere alla

tesi che ritiene il fermo quale atto esecutivo — dalla possibile compe tenza del giudice dell'esecuzione). Essa si determinerebbe, allora, sulla

base del tipo di titolo iscritto a ruolo: credito tributario, previdenziale e

relative sanzioni; sanzioni amministrative per violazione del codice

della strada, con conseguente competenza giurisdizionale, rispettiva mente, delle commissioni tributarie, del giudice del lavoro, del giudice di pace.

Logico corollario della predetta impostazione dovrebbe, infine, esse

re quello secondo cui ove il destinatario di un provvedimento di fermo

non volesse censurare la sussistenza ed i modi di formazione del titolo

(tributario, previdenziale, sanzionatorio) portato dalla cartella esatto

riale bensì soltanto il fermo amministrativo in sé (anche nell'ipotesi di

omessa notifica della cartella), come fatto o comportamento lesivo del

diritto di godere e di disporre dell'autoveicolo, dovrebbe comunque ri

volgersi al giudice ordinario, in quanto munito della competenza giuris dizionale generale in ordine all'accertamento dei comportamenti lesivi

(se invece, discostandosi dalla precedente linea interpretativa, si voles

se considerare il fermo un vero e proprio atto amministrativo, le censu

re, nei casi testé prospettati, dovrebbero essere rivolte al giudice ammi

nistrativo).

Il Foro Italiano — 2005 — Parte III-2.

II

CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; ordinanza 13 luglio 2004, n. 3259; Pres. Salvatore, Rei. Leoni; Min. economia e

finanze e altra (Avv. dello Stato Fiengo) c. Codacons (Avv.

Rienzi), Banca Monte dei Paschi di Siena (Avv. Tonelli, Vi

sentini). Conferma Tar Lazio, sez■ II, ord. 23 giugno 2004, n.

3402.

Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici — Fermo amministrativo di autoveicoli —

Sospensione cautelare (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, art.

50, 86; d.m. 7 settembre 1998 n. 503).

Va confermata la disposta sospensione giurisdizionale del pre avviso di fermo amministrativo —

previsto dall'art. 86, 1°

comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato dall'art. 1, 2° comma, lett. q), d.leg. 27 aprile 2001 n. 193 —

nonché della risoluzione dell'agenzia delle entrate 1° marzo

2002, n. 64/E, attesa la mancanza del regolamento di attua

zione previsto dall'indicato art. 86, la dubbia idoneità ed ef

ficacia della fonte interna a porsi quale autonoma regola di

condotta nonché la gravità e l'irreparabilità dei danni pati bili dal ricorrente, tra l'altro, per la violazione del principio di proporzionalità. (2)

III

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO; sezione II; ordinanza 24 giugno 2004, n. 3402; Pres.

La Medica, Rei. Sestini; Codacons e altro (Avv. Rienzi, Spi

na) c. Banca Monte dei Paschi di Siena (Avv. Marchetti, Vi

sentini), Min. economia e finanze e altra.

Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici — Fermo amministrativo di autoveicoli —

Sospensione cautelare (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, art.

50, 86; d.m. 7 settembre 1998 n. 503).

Sussistono i presupposti per disporre l'accoglimento dell'istan

za cautelare proposta incidentalmente nel ricorso avverso la

risoluzione dell'agenzia delle entrate 1° marzo 2002, n. 64/E

nonché[ contro la comunicazione preventiva di fermo ammini

strativo — previsto dall'art. 86, 1° comma, d.p.r. 29 settem

bre 1973 n. 602, come modificato dall'art. 1, 2° comma, lett.

q), d.leg. 27 aprile 2001 n. 193 — attesa la mancanza del re

golamento di attuazione richiesto dal 4° comma del medesimo

art. 86, la violazione del principio di proporzionalità e la sus

sistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile in capo al

contribuente. (3)

IV

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

TOSCANA; sezione I; sentenza 26 maggio 2004, n. 1620;

Pres. Vacirca, Est. Massari; Soc. Geotermica montaggi

(Avv. Dì Falco) c. Banca Monte dei Paschi di Siena.

Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici — Fermo amministrativo di autoveicoli —

Controversie — Giurisdizione ordinaria (D.p.r. 29 settem

bre 1973 n. 602, art. 50, 86; d.m. 7 settembre 1998 n. 503).

È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice ammini

strativo il ricorso avverso la comunicazione preventiva di

(2-6) Le pronunce in rassegna sono indicative dell'incertezza sul

l'individuazione dell'esatta natura del fermo amministrativo di veicoli

e, di conseguenza, del giudice competente a conoscere delle relative

controversie. Con la prima (ord. 3259/04, anche in Corriere trib., 2004, 2612, con

nota di C. Lamberti e postilla di C. Glendi) viene confermata — dando

nuovamente per scontata la sussistenza della potestas iudicandi — la

decisione assunta in sede cautelare dal primo giudice (ord. 3402/04) nel

senso di ritenere illegittima l'adozione del fermo amministrativo di

autoveicoli per difetto del regolamento di attuazione richiesto dall'art.

86 d.p.r. 602/73. Le due decisioni indicate, peraltro, non indagano sul

l'esatta natura del fermo. Si segnala che in seguito alla predetta ordi

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PARTE TERZA

fermo amministrativo di autoveicolo — previsto dall'art. 86, 1° comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato dall'art. 1, 2° comma, lett. q), d.leg. 27 aprile 2001 n. 193 —

atteso che il predetto istituto costituisce un atto della proce dura esecutiva, successivo alla cartella di pagamento, preor dinato al buon esito dell'eventuale esecuzione coattiva del

credito di cui è titolare la pubblica amministrazione ed avente

natura rafforzativa dell'obbligo di pagamento oltre ad essere

funzionale al pignoramento; incidendo tale atto su posizioni di diritto soggettivo, il sindacato su di esso spetta al giudice ordinario. (4)

V

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA; sezione I; sentenza 26 maggio 2004, n. 2331; Pres.

Ferrari, Est. Spagnoletti; Soc. Major plastic (Avv. Violi) c.

Soc. Sesit Puglia.

Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici — Fermo amministrativo di autoveicoli — Controversie — Giurisdizione amministrativa (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, art. 50, 86; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, art. 33; d.m. 7 settembre 1998 n. 503).

Riscossione delle imposte e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici — Fermo amministrativo di autoveicoli — Controversie — Giurisdizione tributaria — Esclusione

(D.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, art. 86; d.leg. 31 dicembre

1992 n, 546, disposizioni sul processo tributario, in attuazione

della delega al governo contenuta nell'art. 30 1. 30 dicembre

1991 n. 413, art. 2).

Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a

conoscere, ai sensi dell'art. 33 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 71. 21 luglio 2000 n. 205, del ricorso

avverso la comunicazione di avvio della procedura di fermo amministrativo —

previsto dall'art. 86, 1° comma, d.p.r. 29

settembre 1973 n. 602, come modificato dall'art. 1,2° com

ma, lett. q), d.leg. 27 aprile 2001 n. 193 — dovendosi esclu

dere che esso sia atto della procedura esecutiva, integrando invece un provvedimento amministrativo discrezionale avente

natura autoritativa e cautelare perché idoneo ad incidere

nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario con l'im

posizione di un vincolo di temporanea indisponibilità del be

ne. (5) Va esclusa la giurisdizione tributaria in ordine all'impugnativa

del fermo amministrativo di autoveicoli — previsto dall'art.

86, 1° comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, come modifi cato dall'art. 1, 2° comma, lett. q), d.leg. 27 aprile 2001 n.

193 — atteso che ad essa — pur dopo la sua estensione ope

rata dall'art. 12, 2° comma, l. 28 dicembre 2001 n. 448, che ha modificato l'art. 2 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 — sono

riconducibili le controversie attinenti all'esistenza ed alla

misura dell' obbligazione tributaria nonché quelle in ordine a

sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari. (6)

nanza 3259/04 l'agenzia delle entrate —- come evidenziato nella risolu zione 22 luglio 2004, n. 92/E, <http://www.finanze.gov.it> — ha chie sto un parere sulla questione all'avvocatura generale dello Stato e, nelle

more, ha invitato i concessionari, conformemente ai canoni di pruden za, a non utilizzare l'istituto del fermo amministrativo per la riscossio ne dei ruoli loro affidati. Anche l'Inps con una nota dell'area ruoli dif fusa il 23 luglio 2004 ha disposto la sospensione dell'utilizzo del fermo amministrativo per i propri ruoli, seguendo l'ottica di cautela adottata

dall'agenzia delle entrate (V. A. Crescione, Effetto domino sulle «ga nasce», anche dall'Inps arriva lo stop, in 11 Sole-24 Ore n. 203 del 24

luglio 2004, 22). L'avvocatura generale dello Stato ha reso il richiesto

parere con nota prot. n. 105616 del 30 luglio 2004, ove ha osservato: a) che la portata delle ordinanze cautelari sub II e III si esaurisce alle parti del rapporto processuale; b) che possono escludersi effetti preclusivi sul potere dei concessionari di disporre in futuro i fermi amministrativi in questione atteso che il Codacons si è limitato ad esercitare un'ordi naria azione di annullamento, con contestuale istanza cautelare, senza coltivare l'azione inibitoria prevista dall'art. 3, 1° comma, lett. a), 1. 30

luglio 1998 n. 281; c) che l'orientamento assunto dall'agenzia delle entrate in blocco delle procedure di fermo amministrativo è stata una «scelta opportuna, almeno fino all'emanazione del regolamento attuati vo dell'art. 86 d.p.r. 602/73, la cui adozione appare urgente e necessa

II Foro Italiano — 2005.

I

Considerato che i motivi di appello, incentrati sul difetto di

giurisdizione del giudice amministrativo appaiono meritevoli di

considerazione sotto il duplice profilo dell'inerenza della que stione alla materia tributaria, e dell'intervenuta decisione della

Corte costituzionale in tema di giurisdizione sui servizi;

ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per la conces

sione della misura cautelare richiesta.

ria sia al fine di superare l'orientamento contrario di tutte le autorità

giurisdizionali che si sono pronunciate, a torto o a ragione, nel merito della controversia, sia in considerazione dell'obiettiva difficoltà del de

bitore di opporsi, davanti a giurisdizioni a volte diverse, a ruoli conte

nenti un'eterogeneità di titoli». In termini sostanzialmente analoghi alle due ordinanze sopra indi

cate — sotto il particolare profilo dell'illegittimità del fermo per man canza del regolamento attuativo richiesto dalla legge — si collocano alcune pronunce cautelari emanate di recente dalla giurisprudenza or dinaria: Trib. Torino, decr. 7 luglio 2004, e 16 luglio 2004, in questo fascicolo, I, 570, con nota di richiami di S. Cresta. V. anche Trib. Bari 7 maggio 2003, ibid., 571, che, con un'articolata motivazione, quali fica l'istituto in termini di atto esecutivo (sia pure speciale in quanto finalizzato ad esigenze cautelari) individuando come competente la

giurisdizione ordinaria (nella specie, del giudice dell'esecuzione). Nello stesso ordine di idee si pone la pronuncia sub IV (sent. 1620/04) che considera il fermo un atto della procedura esecutiva, preordinato al buon esito dell'eventuale procedimento di esecuzione forzata, che incide su diritti soggettivi ed è pertanto censurabile innanzi al giudice ordinario. In termini, Tar Liguria, sez. I, 29 aprile 2004, n. 639,

<http://www.giustizia-amministrativa.it>; sez. II, ord. 25 marzo 2004, n. 195, Corriere trib., 2004, 1997; Tar Emilia-Romagna, sez. I, 15

gennaio 2004, n. 72, ibid.; Tar Veneto, .sez. I, 15 gennaio 2003, n.

2840, Bollettino trib., 2003, 537; Tar Piemonte, sez. I, 5 ottobre 2002, n. 1577, ibid., nonché <http://www.lexitalia.it>, citate in motivazione.

Contra, Comm. trib. prov. Cosenza 28 maggio 2003, Foro it., Rep. 2003, voce Riscossione delle imposte, n. 120, che ritiene ancora appli cabile, nelle parti non incompatibili con la nuova disciplina apportata all'art. 86 d.p.r. 602/73 dal d.leg. 46/99 e dal d.leg. 193/01, il d.m.

503/98; nello stesso senso, Trib. Novara 9 maggio 2003, ibid., n. 117, indicata in motivazione, che peraltro ritiene il fermo un atto dell'esecu

zione forzata applicabile soltanto alla riscossione dei crediti aventi na tura tributaria (nella specie, si verteva su crediti per omessi versamenti

previdenziali ed assicurativi e per sanzioni pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada). Tali assunti non paiono condivisibi li: a) in primo luogo perché la natura cautelare del fermo in questione era pacifica nell'originaria formulazione del citato art. 86 d.p.r. 602/73

(essendo una misura cautelare incidente sulla disponibilità dell'auto

veicolo, non pignorato per mancato reperimento del bene mobile, di cui viene vietata la circolazione in via strumentale alla conservazione della

garanzia patrimoniale del credito, analogamente ad un provvedimento di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.) mentre le successive modi fiche procedimentali introdotte in sede di modifica del menzionato arti colo non sembrano idonee a fondare la trasformazione dell'istituto

quale atto di esecuzione forzata (perché il fermo si colloca in una fase anteriore rispetto all'esecuzione forzata che, ai sensi dell'art. 491

c.p.c., inizia con il pignoramento); b) la natura cautelare dell'istituto viene affermata dall'agenzia delle entrate: circ. 1° ottobre 2003, n.

52/E, <http://www.finanze.gov.it>; c) sotto altro profilo vale il dato normativo: l'art. 17 d.leg. 46/99, infatti, dispone che la riscossione me diante ruolo, anche tramite concessionario, possa avere ad oggetto an che entrate diverse da quelle derivanti dalle imposte sui redditi, com

prese, quindi, le contribuzioni agli enti previdenziali ed assicurativi

(Inps, Inail) e quelle connesse a sanzioni amministrative pecuniarie. L'ultima pronuncia in rassegna (sent. 2331/04), sospesa — come

detto sub nota 1 — da Cons. Stato 4356/04, conferma il consolidato in dirizzo del Tar pugliese nell'escludere — in contrasto con la pronuncia del Tar Toscana, indicata sub IV, e di quelle ad essa conformi sopra e videnziate — che il fermo sia un atto di esecuzione forzata, ritenendo

lo, invece, un provvedimento amministrativo autoritativo, avente natura

cautelare, discrezionalmente emanato dal concessionario della riscos sione e sottoposto, ai sensi dell'art. 33 d.leg. 80/98, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con esclusione, in particolare, della giurisdizione tributaria. Contra, sotto tali profili, Trib. Vibo Va

lentia, ord. 12 gennaio 2004, in questo fascicolo, I, 570, con nota di ri chiami di S. Cresta, che in motivazione mette in rilievo l'inconferenza del richiamo all'indicato art. 33 per giustificare la riconduzione delle controversie in esame alla giurisdizione esclusiva, in quanto il fermo amministrativo non attiene al rapporto concedente-concessionario bensì a quello concessionario-utente (qualificabile quale «rapporto indivi duale di utenza», ai sensi dell'art. 33, 2° comma, lett. e, d.leg. 80/98) con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (cfr., in termini

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Per questi motivi, accoglie l'istanza cautelare (ricorso n.

7181/04) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza im

pugnata.

II

Considerato che, ad un sommario esame, appaiono meritevoli

di approfondimento i profili di fumus, apprezzati dal giudice di primo grado nell'ordinanza impugnata, attinenti alla mancanza

del previsto regolamento attuativo di cui all'art. 86 d.p.r. 29

settembre 1973 n. 602, novellato dall'art. 1 d.leg. 193/01, come

strumento di definizione delle concrete modalità di esercizio del

potere, nonché all'idoneità ed all'efficacia della circolare a por si come autonoma regola di condotta;

rilevato che, allo stato, il provvedimento di fermo ammini

strativo adottato in data 22 marzo 2004 nei confronti dell'avv.

Rienzi è suscettibile di arrecare al medesimo danni gravi e irre

parabili tenuto conto oltreché del principio di proporzionalità, anche della circostanza, attestata della documentazione deposi tata all'odierna camera di consiglio, che si è già provveduto al

pagamento di una pluralità di cartelle esattoriali.

Per questi motivi, respinge l'appello (ricorso n. 6532/04), nei

termini di cui in motivazione.

analoghi, Tar Liguria, sez. II, ord. 195/04, cit.); Comm. trib. prov. Co senza 28 maggio 2003, cit., Foro it., Rep. 2003, voce cit., n. 137, se condo cui l'art. 12 1. 448/01, modificando l'art. 2 d.leg. 546/92, avreb be ampliato l'ambito cognitorio delle commissioni tributarie, che sa rebbero quindi competenti sulle questioni relative al fermo amministra tivo e, ai sensi dell'art. 7 d.leg. cit., potrebbero eventualmente anche

disapplicarlo, senza che lo stesso sia previamente valutato dal giudice amministrativo.

Sono conformi all'indicata pronuncia (2331/04): Tar Puglia, sez. I, 13 ottobre 2004, n. 4467, <http://www.giustizia-amministrativa.it>; 29 settembre 2004, n. 4336, ibid.; 21 luglio 2004, n. 4308, ibid.', 7 aprile 2004, n. 1778, ibid.-, 3 dicembre 2003, n. 4387, ibid.; 25 luglio 2003, n.

3000, ibid.; 18 aprile 2003, n. 1764, Foro it., Rep. 2003, voce cit., n.

135; 3 aprile 2003, n. 1567, <http://www.giustizia-amministrativa.it>, citata in motivazione; ord. 5 marzo 2003, n. 215, Foro it., Rep. 2003, voce cit., n. 136; 5 marzo 2003, n. 216, <http://www.lexitalia.it>, con nota di L. Spagnoletti, Le «ganasce» fiscali: breve storia del fermo amministrativo dei beni mobili registrati in sede di riscossione di en trate mediante ruolo, tra problemi sostanziali e processuali (con qual che riserva sulla legittimità costituzionale dell'istituto), richiamata in

motivazione. Si segnala, poi, che nell'ordinamento, oltre al fermo amministrativo

a fini lato sensu fiscali, sono individuabili altri modelli, sotto certi pro fili accostabili all'istituto in questione: a) il fermo amministrativo c.d. contabile (disposto, cioè, su somme di denaro), disciplinato dal r.d. 18

novembre 1923 n. 2440, art. 69, ultimo comma (su cui, v. Cass. 4 mag

gio 2004, n. 8417, Foro it., Mass., 634; Cons. Stato, sez. IV, 23 dicem

bre 2002, n. 7278, id., Rep. 2003, voce Contabilità dello Stato, n. 33; sez. VI 18 marzo 2004, n. 1441, Guida al dir., 2004, fase. 17, 100, con nota di S. Mezzacapo, La proporzionalità del provvedimento quale criterio di valutazione della misura; Cass. 5 marzo 2004, n. 4567, Foro

it., Mass., 308; Tar Lazio, sez. II, 6 febbraio 2004, n. 1135, Guida al

dir., 2004, fase. 15, 109; Cons. Stato, sez. VI, 26 giugno 2003, n. 3850, Foro it., Rep. 2003, voce cit., nn. 34, 35; Cass., sez. un., 21 maggio 2003, n. 7945, ibid., n. 31; Tar Lazio, sez. III, 7 agosto 2002, n. 7052, id., Rep. 2002, voce cit., n. 42; Tar Sicilia, sez. II, 8 aprile 2002, n. 904,

ibid., n. 43; Cass., sez. un., 4 novembre 2002, n. 15382, id., 2003, I,

133, con osservazioni di S. Cresta); b) il fermo amministrativo dispo sto dall'Agea (agenzia per le erogazioni in agricoltura, subentrata alla

precedente Aima) sulle provvidenze comunitarie e regolato dal d.p.r. 24

dicembre 1974 n. 727, art. 2, 2° comma (in argomento, v. Tar Lazio, sez. II, 8 marzo 2004, n. 2207, Guida al dir., 2004, fase. 14, 105; 8 no vembre 2002, n. 9784, Foro it., Rep. 2003, voce Agricoltura, n. 74; Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2002, n. 1909, id., Rep. 2002, voce Con

tabilità dello Stato, n. 40; Trib. Roma 25 luglio 2002, id., 2003,1, 133, con osservazioni di S. Cresta); c) il fermo amministrativo quale san

zione amministrativa correlata all'accertamento di violazioni al codice

della strada previsto dal d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, art. 214 (su cui, v.

Giud. pace Davoli 20 agosto 2003, id., Rep. 2003, voce Riscossione

delle imposte, n. 118; Giud. pace Bari 17 marzo 2003, ibid., nn. 119,

132; Giud. pace Milano 16 gennaio 2003, ibid., n. 131). Su alcuni aspetti di ordine penalistico legati all'istituto in esame si

rinvia, infine, a I. Caraccioli, Profili penali delle «ganasce fiscali» sulle auto, in Fisco 1, 2003, 5390, secondo cui, tra l'altro, il concessio

nario della riscossione, pur non essendo un pubblico ufficiale ai sensi

dell'art. 357 c.p., ben potrebbe qualificarsi come «incaricato di pubbli co servizio» ex art. 358 c.p., in quanto tale possibile soggetto attivo del

reato di cui all'art. 323 c.p. [S. Cresta]

Il Foro Italiano — 2005.

Ill

Considerato che nella presente fase cautelare ed in assenza

del prescritto regolamento attuativo, non emerge con ragione vole certezza la fondatezza della pretesa creditoria;

considerata, altresì, la mancata proporzionalità fra l'importo dovuto e il danno derivante al ricorrente dal fermo amministra

tivo impugnato; ritenuto che sussistono pertanto i presupposti per disporre

l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione dell'atto

impugnato; considerata, infine, la sussistenza di un pregiudizio grave ed

irreparabile con riguardo al contribuente che impugna unita

mente all'associazione.

Per questi motivi, accoglie la suindicata domanda incidentale

di sospensione.

IV

Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussista

no i presupposti per l'adozione di una decisione in forma sem

plificata; considerato che con il ricorso in esame viene impugnato

l'atto, in epigrafe indicato, di comunicazione di inizio della pro cedura di fermo amministrativo avente ad oggetto alcuni auto

veicoli di proprietà della società ricorrente, ai sensi dell'art. 86, 1° comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato

dall'art. 1, 2° comma, lett. q), d.leg. 27 aprile 2001 n. 193; ritenuto che l'istituto disciplinato dalle norme sopra menzio

nate costituisca un atto della procedura esecutiva, volta alla rea

lizzazione coattiva del credito di cui è titolare la pubblica am

ministrazione, attraverso i poteri conferiti al concessionario

della riscossione, temporalmente successivo alla notifica della

cartella di pagamento e preordinato al buon esito dell'eventuale

procedimento di esecuzione forzata, rivestendo natura insieme

rafforzativa dell'obbligo di pagamento e funzionale al pignora mento (Tar Veneto, sez. I, 15 gennaio 2003, n. 2840; Tar Ligu

ria, sez. I, 29 aprile 2004, n. 639); che detta natura non muta per il solo fatto che la nuova for

mulazione dell'art. 86 — introdotta dall'art. 1, 2° comma, lett.

q), citato d.leg. 193/01 — ha eliminato ogni riferimento alla

previa, obbligatoria ricerca del bene da pignorare ed al suo

mancato reperimento, connotando in senso discrezionale le at

tribuzioni del concessionario, stabilendo che lo stesso «può di

sporre il fermo» (Tar Emilia-Romagna, sez. I, 15 gennaio 2004,

n. 72); che, incidendo, perciò su posizioni di diritto soggettivo del ri

corrente il sindacato sull'atto impugnato sfugge alla cognizione del giudice amministrativo per essere attribuito alla giurisdizio ne del giudice ordinario (Tar Piemonte, sez. I, 3 ottobre 2002, n.

1577; Tar Veneto, sez. I, 15 gennaio 2003, n. 2840; Trib. Nova

ra 9 maggio 2003, Foro it., Rep. 2003, voce Riscossione delle

imposte, nn. 117, 124, 139);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile

per difetto di giurisdizione del giudice adito.

V

Considerato che il ricorso può essere definito con sentenza in

forma semplificata perché manifestamente fondato e che del

l'esercizio della relativa facoltà del collegio è stato dato avviso

al difensore presente in camera di consiglio;

considerato, infatti, che, secondo quanto già affermato dalla

giurisprudenza cautelare e di merito di questo tribunale (cfr., tra

le tante, Tar Puglia, sez. I, ord. 5 marzo 2003, n. 216, Foro it.,

Rep. 2003, voce Giurisdizione civile, n. 177, e sent. 3 aprile 2003, n. 1567) sussiste la giurisdizione del giudice amministra tivo in ordine all'impugnazione del provvedimento di fermo di

sposto ai sensi dell'art. 86, 1° comma, d.p.r. 29 settembre 1973

n. 602, come modificato dall'art. 1, 2° comma, lett. q), d.leg. 27

aprile 2001 n. 193, emanato in base alla legge delega 28 settem

bre 1998 n. 337, posto che: — il fermo amministrativo è un provvedimento in senso pro

prio, in quanto si estrinseca nell'emanazione di un atto unilate

rale idoneo ad incidere in modo autoritativo nella sfera giuridi

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Page 5: sezione V; ordinanza 24 settembre 2004, n. 4356; Pres. Elefante, Rel. Millemaggi Cogliani; Soc. Sesit Puglia (Avv. Damascelli) c. Soc. Major plastic (Avv. Mastroviti). Sospende Tar

PARTE TERZA

co-patrimoniale del destinatario, con l'imposizione di un vin

colo di indisponibilità del bene che implica nella temporanea

privazione del diritto di godimento, e cioè dello ius utendi ac

fruendi e che si risolve anche in un divieto di utilizzazione del

mezzo, la cui violazione espone all'applicazione di una sanzio

ne amministrativa pecuniaria e all'asportazione del veicolo affi

dato in custodia a depositario autorizzato; — in quanto provvedimento amministrativo, ed in funzione

della chiara lettera della disposizione novellata dell'art. 86, 1°

comma, alla sua emanazione corrisponde l'esercizio di un pote re amministrativo discrezionale sull'ara, ma anche sul quid, poi ché il concessionario non soltanto può scegliere se adottare la

misura bensì anche «graduarla» nel suo oggetto; che alla luce dei rilievi che precedono, e dovendosi escludere

che il fermo sia atto della procedura esecutiva, mentre deve ne

garsi la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, deve ri conoscersi quella del giudice amministrativo, sia nei sensi del

l'attrazione delle controversie relative alla legittimità del fermo

alla sfera della giurisdizione amministrativa generale di legitti mità, sia e soprattutto in quanto esse rientrano nella sfera della

giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 33 d.leg. 31 mar

zo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7 1. 21 luglio 2000 n.

205, relativa alla materia dei pubblici servizi, che comprende, in

base al 2° comma, lett. e), anche le controversie riguardanti «...

le attività ... di ogni genere ... rese nell'espletamento di pub blici servizi...»; sotto quest'ultimo profilo non può sfuggire che l'emanazione del fermo amministrativo di cui all'art. 86, 1°

comma, d.p.r. n. 602 del 1973 è riconducibile all'attività di un

concessionario di pubblico servizio (della riscossione) e che es sa non dà luogo, ovviamente, ad un «rapporto individuale di

utenza»; che sotto altro profilo, non può nemmeno ammettersi la de

voluzione dell'impugnativa del fermo alla giurisdizione tributa

ria, nemmeno nella più ampia sfera disegnata dall'art. 12, 2°

comma, legge finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, che ha so stituito l'art. 2 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, perché essa ri

guarda le controversie «aventi ad oggetto i tributi», e quindi

quelle che, con o senza impugnazione di atto dell'accertamento o della riscossione, attengono in via diretta ed immediata all'e sistenza dell'obbligazione tributaria e la sua misura, né potendo considerarsi il fermo, ovviamente, una sanzione amministrativa,

poiché esso non si correla ad alcuna violazione ed integra inve ce una misura cautelare;

che appaiono fondate le censure di difetto di motivazione, che di per sé sono assorbenti;

che, riconosciuta la natura di provvedimento amministrativo del fermo, non può negarsene la discrezionalità, come è dato di evincere sin dalla lettera dell'art. 86, 1° comma, d.p.r. n. 602 del 1973, onde è indubitabile che esso debba essere motivato in modo congruo e specifico; motivazione che deve individuare le

specifiche esigenze che giustificano l'adozione della misura cautelare in rapporto all'entità del credito tributario e a circo stanze concrete, attinenti al debitore, atte a compromettere la

garanzia del credito, e che nella specie esula del tutto; che peraltro il carico tributario in relazione al quale è stato

iscritto il fermo rinveniva da cartelle di pagamento impugnate dalla società ricorrente con intimazione anche della Sesit Puglia, parte del relativo giudizio del quale, con sentenze della Com missione provinciale tributaria di Brindisi, sezione IV del 25 febbraio 2004, è stata dichiarata l'estinzione per cessazione della materia del contendere, come chiesta dalla stessa agenzia delle entrate di Brindisi per avere la società ricorrente «... de

positato quietanze di pagamento relative agli avvisi di liquida zione»; ovvero a cartelle esattoriali a loro volta carenti di ogni presupposto, come pure dedotto in ricorso;

che in conclusione il ricorso deve essere accolto con conse

guente annullamento del provvedimento impugnato e salvi gli ulteriori adempimenti della società intimata in ordine alla can cellazione dell'iscrizione del fermo nel pubblico registro auto

mobilistico, ove medio tempore intervenuta; che peraltro deve essere accolta anche la domanda di risarci

mento del danno cagionato dal fermo e dalla conseguente indi

sponibilità del veicolo in relazione alle consegne effettuate, a mezzo vettore, nel periodo in cui il fermo ha avuto efficacia, documentate da fattura n. 91 del 30 aprile 2004 e dagli allegati documenti di trasporto, dai quali risultano sei consegne effet tuate a clienti della società ricorrente al prezzo unitario di euro

Il Foro Italiano — 2005.

850, per un totale imponibile di euro 6.800, oltre Iva pari ad eu

ro 1.360, ed in definitiva per un totale di euro 8.160; che sotto il profilo da ultimo considerato non può revocarsi in

dubbio né la correlazione causale tra l'efficacia esecutiva del

l'illegittimo provvedimento di fermo, comportante il divieto di

circolazione del mezzo, e le spese sostenute dalla società ricor

rente per la spedizione a clienti di propri prodotti, né l'ingiusti zia del danno con riferimento all'illegittimità del provvedimento di fermo, né l'imputabilità del danno alla Sesit Puglia, ben con

sapevole, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza di

questo tribunale, dell'illegittimità dei fermi «seriali» emanati in

difetto di motivazione, nonché della contestazione in via giuris dizionale delle cartelle di pagamento poste a fondamento del

fermo, e relative ad avvisi di pagamento per i quali la società ri

corrente aveva già provveduto al pagamento delle imposte do

vute.

Quanto alle spese, esse si liquidano come da dispositivo se

condo la soccombenza, non potendosi accedere all'istanza di

accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., di

fettandone il presupposto, per non essersi la Sesit Puglia costi

tuita in giudizio. Ritenuto, peraltro, che in relazione all'accertata responsabi

lità civile della Sesit Puglia ed alla condanna al risarcimento del

danno, sicuramente evitabile con un minimb di diligenza da

parte della società concessionaria del pubblico servizio della ri

scossione, debba trasmettersi copia della presente sentenza e

degli atti di cui al fascicolo processuale per i provvedimenti eventuali di rispettiva competenza, al ministero dell'economia e

delle finanze ed alla procura regionale della Corte dei conti.

CONSIGLIO DI STATO; sezione V; decisione 17 marzo 2003, n. 1379; Pres. Elefante, Est. Fera; Soc. Cala degli

Aragonesi (Avv. G. e A. Abbamonte) c. Comune di Casamic ciola (Avv. Bonelli). Conferma Tar Campania, sez. III, 23

gennaio 1996, n. 21.

Tributi locali — Tassa rifiuti solidi urbani — Determinazio ne della tariffa —

Regolamento comunale — Impugnazio

ne — Termine — Decorrenza (L. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art. 21).

Il termine per impugnare l'atto regolamentare di determinazio ne della tariffa comunale in tema di tassa rifiuti solidi urbani

decorre, trattandosi di atto per il quale non è richiesta la no

tifica individuale, dal giorno in cui scade il termine per la

pubblicazione. (1)

(1) In questi termini, v. Tar Toscana, sez. I, 19 gennaio 2004, n. 81, Toscana giur., 2004, 246; Tar Lombardia, sez. Brescia, 23 giugno 1986, n. 275, Foro it., Rep. 1987, voce Tributi locali, n. 66.

Contra, Tar Campania 27 agosto 1998, n. 2753, id., Rep. 1999, voce cit., n. 265, e Bollettino trib., 1999, 683 (m), con nota di Righi, Criteri di differenziazione delle tariffe della Tarsu e «dies a quo» per la loro

impugnazione, pef il quale il termine per impugnare il provvedimento comunale di rideterminazione delle tariffe della tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani comincia a decorrere, per i diretti destinatari dell'atto, non dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, ben sì dalla sua notifica agli interessati.

Il Consiglio di Stato giunge alle conclusioni di cui in epigrafe sul ri lievo che il regolamento comunale relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è immediatamente lesivo e può formare oggetto di autonoma impugnazione, non potendo avere gli avvisi di accerta mento di tale tributo contenuti diversi dalla mera e pedissequa applica zione delle disposizioni regolamentari.

Sull'immediata lesività del regolamento de quo la giurisprudenza del

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