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sezione VI; decisione 17 dicembre 2003, n. 8245; Pres. Schinaia, Est. Minicone; Renna (Avv. Catamo)...

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sezione VI; decisione 17 dicembre 2003, n. 8245; Pres. Schinaia, Est. Minicone; Renna (Avv. Catamo) c. Min. istruzione e altro (Avv. dello Stato Greco). Conferma Tar Puglia, sede Lecce, sez. II, 18 marzo 2003, n. 969 Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 5 (MAGGIO 2004), pp. 269/270-271/272 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199352 . Accessed: 25/06/2014 05:56 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.12 on Wed, 25 Jun 2014 05:56:35 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione VI; decisione 17 dicembre 2003, n. 8245; Pres. Schinaia, Est. Minicone; Renna (Avv.Catamo) c. Min. istruzione e altro (Avv. dello Stato Greco). Conferma Tar Puglia, sede Lecce,sez. II, 18 marzo 2003, n. 969Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 5 (MAGGIO 2004), pp. 269/270-271/272Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199352 .

Accessed: 25/06/2014 05:56

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

L'interpretazione sopra riferita, limitando la portata dell'art.

2, 2° comma, 1. n. 389 del 1999 alle sedi farmaceutiche già mes

se a concorso, appare coerente con le vigenti disposizioni in

materia di assegnazione delle sedi farmaceutiche (che impongo no la revisione della relativa pianta organica alla fine di ogni anno pari, e l'emanazione del bando di concorso relativo alle

sedi resesi disponibili entro il mese di marzo di ogni anno dispa

ri) e risulta, altresì, del tutto coerente con le esigenze sottese

dall'art. 97 Cost, e con il rispetto delle esigenze dei soggetti che

non hanno potuto prendere parte al concorso precedente, ma che

sono in possesso di titoli e di capacità superiori agli idonei ulti

mi classificati. Tale interpretazione rende non necessaria la pre visione di un termine finale per l'utilizzazione della graduatoria concorsuale per la copertura di posti non messi a concorso e re

sisi disponibili in epoca successiva; tale previsione non è, infat

ti, presente nella legge perché non è necessaria, dal momento

che la norma obbedisce allo scopo di accelerare le procedure

concorsuali, favorendo l'assegnazione di sedi già messe a con

corso e resesi disponibili a seguito di vicende riguardanti la

prima assegnazione, e non allo scopo di consentire l'utilizzazio

ne della graduatoria anche per posti non messi a concorso e re

sisi disponibili in epoca successiva.

10. - Alla luce dei rilievi che precedono, erronea appare la

decisione di accoglimento del ricorso di primo grado, che ha

considerato illegittimo il silenzio serbato dalla regione sulla dif

fida notificata dal Bizzarri. Questi infatti, che aveva partecipato al concorso, bandito in data 8 dicembre 1997, per l'assegnazio ne della sede farmaceutica sita in località Ospedalicchio del

comune di Bastia Umbra, classificandosi al secondo posto (gra

duatoria approvata con atto n. 4994 del 7 luglio 1999), aveva ri

chiesto, invocando la normativa sopravvenuta di cui all'art. 2,

2° comma, 1. n. 389 del 1999, l'assegnazione della sede farma

ceutica n. 38 del comune di Perugia, risultante disponibile a se

guito della revisione della pianta organica approvata dal consi

glio regionale con atto n. 684 del 31 maggio 1999. Nessun ob

bligo aveva, peraltro, la regione Umbria di provvedere su tale

istanza dal momento che la sede richiesta non era fra quelle

messe a concorso con il procedimento al quale aveva preso

parte il Bizzarri, e che la disciplina di cui all'art. 12, 2° comma,

1. n. 389 del 1999 non consente l'utilizzazione delle graduatorie concorsuali per la copertura di sedi farmaceutiche non messe a

concorso.

11. - In conclusione, l'appello proposto dalla regione Umbria,

da considerare ammissibile a seguito della concessione dell'er

rore scusabile con riferimento al tardivo deposito del medesimo,

va accolto, sicché, in riforma della sentenza impugnata, va ri

gettato il ricorso di primo grado proposto da Bizzarri Mario al

Tar Umbria.

Il Foro Italiano — 2004.

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 17 dicembre

2003, n. 8245; Pres. Schinaia, Est. Minicone; Renna (Avv.

Catamo) c. Min. istruzione e altro (Avv. dello Stato Greco).

Conferma Tar Puglia, sede Lecce, sez■ II, 18 marzo 2003, n.

969.

Istruzione pubblica — Personale docente della scuola secon

daria — Incarichi e supplenze — Costituzione di apposita

graduatoria — Condizioni.

Ai fini del conferimento delle supplenze di insegnamento nelle

scuole secondarie la preventiva costituzione di un'apposita

graduatoria è subordinata alla condizione dell'effettiva atti

vazione dell'insegnamento per il quale è stata preordinata e in

assenza di tale requisito la graduatoria decade ipso iure, non

essendo ammessa l'esistenza di graduatorie d'istituto con ri

ferimento ad insegnamenti che non risultano impartiti. (1)

(1) Con la sentenza in epigrafe il Consiglio di Stato, confermando

Tar Puglia, sede Lecce, sez. II, 18 marzo 2003, n. 969, interviene in

merito alla questione relativa alla formulazione delle graduatorie d'i

stituto nel caso di attribuzione di incarichi e supplenze al personale do

cente della scuola secondaria, alla luce del d.m. 25 maggio 2000 n. 201,

con cui è stato adottato il regolamento recante norme sulle modalità di

conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi

dell'art. 4 1. 3 maggio 1999 n. 124.

Il ricorrente ha proposto appello avverso la decisione emessa in pri mo grado dal Tar Puglia che aveva respinto il ricorso con il quale si

impugnava il provvedimento che aveva modificato la graduatoria di

istituto degli aspiranti a supplenza di strumento musicale nella scuola

media, con la conseguenza di revocare l'incarico al ricorrente. Il giudi ce di prime cure aveva chiarito che la suddetta graduatoria, pur di du

rata triennale, non poteva considerarsi operante, non essendo stato atti

vato, per l'anno scolastico di riferimento, l'insegnamento per il quale la

stessa era stata preordinata. Nella decisione in epigrafe il Consiglio di Stato, concordando con la

soluzione adottata dal Tar Puglia, ha specificato l'esatto significato della norma contenuta nel d.m. 201/00. In particolare, l'art. 5 consente

legittimamente, secondo il giudice amministrativo, di prevedere la co

stituzione di apposite graduatorie, aventi validità triennale, ai fini del

conferimento delle supplenze, ma le riferisce agli insegnamenti effetti

vamente impartiti in ciascuna scuola, tenendo quindi strettamente le

gate le stesse graduatorie alla concreta possibilità di attribuire l'incari

co di docenza a chi in esse sia utilmente collocato. In tal senso il Con

siglio di Stato sottolinea la necessità che risulti concretamente attivato

l'insegnamento per il quale la graduatoria è stata formata altrimenti è

privo di effetti il diritto vantato dal soggetto, a prescindere dalla durata

triennale della graduatoria e dalla posizione con cui è collocato nella

stessa. Il giudice amministrativo nel rilevare come ne! caso di specie non fosse stato attivato, in uno degli istituti scelti dal ricorrente al mo

mento della presentazione della domanda di inclusione nelle graduato rie d'istituto, l'insegnamento musicale di clarinetto nell'anno scolasti

co 2001/2002, ma solo nell'anno successivo, ha chiarito che la gradua toria formulata e pubblicata all'epoca è risultata privata di ogni utile ef

fetto. Di conseguenza, essendo venuta meno qualunque pretesa fondata

sulla graduatoria stessa, risulta necessario al momento dell'effettiva at

tivazione dell'insegnamento la predisposizione di una graduatoria, re

datta con i diversi criteri di precedenza. Con riguardo ad una fattispecie simile, Cons. Stato, sez. VI, 23 giu

gno 1995, n. 595, Foro it., Rep. 1995, voce Istruzione pubblica, n. 197, aveva affermato che la graduatoria contenuta nell'elenco prioritario triennale per l'assegnazione degli insegnanti di clarinetto alle classi

sperimentali di scuola media a indirizzo musicale, disciplinato dal d.m.

3 agosto 1979, era il risultato delle valutazioni compiute dalla compe tente commissione sull'idoneità dei docenti a tale insegnamento a se

guito dello specifico ed articolato procedimento previsto dal decreto

citato; pertanto, illegittimamente il provveditore agli studi aveva dispo sto l'esclusione di un docente dall'elenco senza l'osservanza del detto

procedimento e prima della scadenza del periodo di validità triennale

della graduatoria. In merito alla qualificazione dell'attività di insegnamento musicale,

v. Corte cost. 16 ottobre 1986, n. 222, id., 1987, I, 8, con nota di ri

chiami. Per ciò che concerne il conferimento di supplenze d'insegnamento di

strumento musicale, con particolare riferimento alla loro durata, v.

Cons. Stato, sez. II, 22 febbraio 1995, n. 1525/94, id., Rep. 1996, voce

cit., n. 140, e, con riguardo alla scelta tra più soggetti aspiranti compre si nella graduatoria dei non idonei, Cons. Stato, sez. II, 22 giugno 1994,

n. 122/93, ibid., n. 139.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti ai fini dell'insegnamento di

strumento musicale, Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2002, n. 2975, id.,

Rep. 2002, voce cit., n. 113, ha affermato che lo stesso deve essere im

partito da docenti che siano in possesso del diploma specifico per l'in

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PARTE TERZA 272

Diritto. — 1. - L'appello è infondato.

2. - Ai fini di una migliore comprensione della questione,

giova premettere che il prof. Renna, nel luglio 2001, aveva

chiesto, ai sensi del d.m. 4 giugno 2001 n. 103, applicativo del

d.m. n. 201 del 2000, l'inclusione nelle graduatorie triennali di

istituto delle scuole medie della provincia di Lecce per l'inse

gnamento del clarinetto, indicando, tra gli altri, l'istituto com

prensivo di Spongano, ove era stata deliberata l'attivazione di

detto insegnamento per l'anno scolastico 2001/2002.

La graduatoria relativa al menzionato istituto era stata pubbli cata in data 11 ottobre 2001 e ripubblicata il 7 gennaio 2002 e

vedeva l'istante, dapprima, come unico aspirante e, successiva

mente, al primo posto rispetto ad altro concorrente.

2.1. - L'insegnamento di clarinetto, peraltro, non era stato più

attivato presso l'istituto di Spongano nell'anno scolastico

2001/2002, bensì solo nel successivo anno scolastico 2002/2003.

2.2. - Per tale anno, altri aspiranti avevano, però, chiesto di

essere inclusi nella relativa graduatoria e il dirigente scolastico, in applicazione della previsione dell'art. 5, 11° comma, d.m.

201/00, li aveva collocati (ancorché avessero un maggior pun

teggio) in posizione deteriore rispetto al prof. Renna, cui, nel

frattempo, in data 16 settembre 2002, era stato conferito l'inca

rico annuale.

Sennonché, il 5 novembre 2002, il dirigente scolastico, rece

pendo un parere ministeriale, ha riformulato l'intera graduato ria, collocando i concorrenti in ordine di punteggio e disatten

dendo, quindi, la priorità già riconosciuta al ricorrente, cui l'in

carico è stato revocato per essere conferito al primo della nuova

graduatoria. 3. - L'istante deduce con il presente appello, riproponendo le

doglianze già ritenute infondate dal primo giudice, che la vali

dità triennale della graduatoria comporterebbe la sua operatività

per tutti gli insegnamenti attivati in tale periodo, ancorché suc

cessivamente al primo anno, onde avrebbe dovuto trovare appli cazione il criterio sancito dall'art. 5 d.m. 201/00, secondo il

quale l'inserimento in essa di nuovi aspiranti non avrebbe po tuto pregiudicare la posizione di chi già vi fosse collocato in po sizione utile.

Né potrebbe opporsi, come argomentato dal primo giudice, che l'attivazione dell'insegnamento sarebbe stata condizione di

efficacia della graduatoria relativa, posto che, nella specie, tale

efficacia si sarebbe, comunque, realizzata nell'anno scolastico

2002/2003, onde legittimamente sarebbe stato conferito l'inca

rico al ricorrente in una data anteriore a quella di aggiornamento della graduatoria stessa.

4. - L'assunto non può essere condiviso.

4.1. - L'art. 5 d.m. 201/00, nel prevedere la costituzione di

segnamento previsto nel corso; il carattere necessariamente specifico del titolo richiesto pone una stretta correlazione tra lo strumento d'in

segnamento ed il corrispettivo diploma, senza alcuna possibilità di fare riferimento a parametri diversi. A proposito invece dei docenti di edu cazione musicale, pur prescindendo dal possesso del titolo abilitante al

l'insegnamento, Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4867, id.,

Rep. 2001, voce cit., n. 90, ha chiarito che per gli stessi non è suffi ciente il diploma magistrale, occorrendo un ulteriore specifico titolo di studio (diploma o laurea in materie musicali).

Con riferimento alle procedure di conseguimento dell'abilitazione

all'insegnamento dell'educazione musicale, v. Cons. Stato, sez. VI, 3

gennaio 2000, n. 17, id., Rep. 2000, voce cit., n. 141; 22 aprile 1999, n.

508, id., Rep. 1999, voce cit., n. 171, e 2 aprile 1998, n. 403, id., Rep. 1998, voce cit., n. 151. A proposito dell'inserimento nella graduatoria permanente dei docenti già in ruolo anche con particolare riferimento a

quelli di strumento musicale, v. Tar Campania, sez. II, 13 ottobre 2000, n. 3751, id., Rep. 2001, voce cit., n. 91.

Per quanto concerne l'immissione in ruolo dei docenti di educazione

musicale, v. Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2002, n. 3144, id., Rep. 2002, voce cit., n. 114.

In merito alla questione dell'aumento della retribuzione per gli stessi

docenti, v. Cons. Stato, sez. VI, 22 aprile 2002, n. 2141, ibid., n. 107; 26 giugno 2001, n. 3423, ibid., n. 111.

Più in generale, per ciò che riguarda la nomina in ruolo e la forma zione delle graduatorie uniche permanenti, v. Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio 2002, n. 1101, id., 2004, III, 157, con nota di richiami, e, con

specifico riferimento alla questione della formazione delle graduatorie in caso di docenti abilitati presso le scuole di specializzazione, v. Cons.

Stato, sez. VI, 23 dicembre 2003, n. 8499, ibid., 131, con nota di ri chiami.

Il Foro Italiano — 2004.

apposite graduatorie, aventi validità triennale, ai fini del confe rimento delle supplenze, le riferisce agli «insegnamenti imparti ti» in ciascuna scuola, ponendo, in tal modo, uno stretto colle

gamento fra le graduatorie stesse e la concreta possibilità di at

tribuzione dell'incarico di docenza a chi in esse sia utilmente

collocato.

4.2. - È in questa logica che si inquadra la previsione di cui

all'11° comma dell'art. 5 del suddetto decreto, secondo il quale coloro che, nel periodo di validità, chiedano (per trasferimento o

per nuova domanda) l'inserimento in una delle graduatorie già in essere debbono porsi in coda all'ultimo incluso.

Ed infatti, la norma, pur senza precludere la possibilità di re

clutamento di nuovi aspiranti, si preoccupa della continuità de

gli insegnamenti impartiti, che rischerebbe di essere, di anno in

anno, posta in discussione dall'inserimento a «griglia» dei con

correnti, ove dovesse essere rispettato (come normalmente av

viene, in via di principio) l'ordine dei punteggi spettanti a cia

scuno in base ai requisiti posseduti. 4.3. - La disposizione non prende, invece, in espressa consi

derazione gli insegnamenti che, di volta in volta, siano introdotti

ex novo presso singoli istituti.

Per questi, può, bensì, ammettersi, come ha giustamente af

fermato il Tar, la preventiva costituzione di un'apposita gra duatoria fra coloro che abbiano, eventualmente, presentato la

domanda, allo scopo di conferire tempestivamente la relativa

cattedra in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico.

Tuttavia, detta graduatoria resta evidentemente subordinata

alla condizione (risolutiva) della concreta attivazione dell'inse

gnamento per il quale essa è stata preordinata; cosicché, non

realizzandosi tale condizione, essa decade ipso iure, non poten dosi ammettere, nella logica delle disposizioni sopra esaminate, l'esistenza di graduatorie di istituto, relativamente ad insegna menti che non risultino impartiti.

4.4. - E, dunque, nell'ipotesi che interessa, non essendo stato

attivato, nell'anno scolastico 2001/2002, l'insegnamento di cla

rinetto nell'istituto comprensivo di Spongano, la graduatoria formulata e pubblicata all'epoca è risultata privata di ogni utile

effetto, con conseguente venir meno di qualunque pretesa radi

cata sulla graduatoria stessa e con correlata necessità, nel mo

mento di effettiva attivazione del predetto insegnamento, di

compilazione di una nuova graduatoria, redatta secondo gli or

dinari criteri di precedenza. 5. -

Consegue da tutto quanto sopra che erroneamente il diri

gente scolastico aveva utilizzato la graduatoria compilata per l'anno scolastico 2001/2002. per il conferimento dell'incarico

relativo all'anno scolastico 2002/2003 all'odierno appellante

(aggiornandola, impropriamente, secondo il criterio sancito dal

l'art. 5, 11° comma, d.m. 201/00), onde, legittimamente l'ha,

poi, riformulata ex novo, attribuendo a ciascun aspirante il posto

spettantegli in base ai requisiti posseduti e procedendo, poi, al

conferimento dell'incarico al primo graduato. 6. - Alla luce delle considerazioni espresse, priva di pregio

appare, evidentemente, la tesi dell'appellante, secondo la quale la graduatoria compilata per l'anno scolastico 2001/2002, che lo

vedeva al primo posto, ancorché inefficace, sarebbe diventata

concretamente operante con l'anno scolastico successivo, posto che tale tesi muove dall'erroneo presupposto che la graduatoria stessa potesse permanere in uno stato, per così dire, di «quie scenza», in attesa di rivivere in un momento successivo del

triennio, laddove, come si è detto, stante l'indissolubile correla

zione tra graduatoria e relativo insegnamento, la mancata tem

pestiva attivazione di quest'ultimo ne ha comportato l'inelutta

bile decadenza e l'impossibilità, quindi, di far riferimento ad es

sa per il primo conferimento dell'incarico, nell'anno scolastico

2002/2003. 7. -

L'appello, in conclusione, va respinto e la sentenza im

pugnata deve essere confermata.

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