Sezione VI; decisione 23 ottobre 1963, n. 786; Pres. D'Avino P., Est. Breglia; Bideri (Avv.Fragola) c. Compartimento delle ferrovie dello Stato di Napoli, Min. trasporti e marinamercantile (Avv. dello Stato Carafa)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 2 (1964), pp. 53/54-59/60Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23156077 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
decisione giurisdizionale (il clie nella specie è stato adem
piuto). Inoltre l'amministrazione, in base ai principi gene rali secondo cui, in ossequio anche al sistema voluto dalla
Costituzione (arg. ex art. 24 e 113), la tutela giurisdizio nale deve essere effettiva (Sez. VI 31 ottobre 1952, n.
756), dopo l'annullamento giurisdizionale e per effetto di
questo, è tenuta a compiere un riesame, allo scopo di
valutare se sussistono o meno le condizioni di annulla
mento di ufficio, di tutte le situazioni prodottesi nel frat
tempo dopo la pendenza del processo giurisdizionale, in
base ad atti, che, se pure non essendo in uno stretto nesso
come atto di stesso procedimento o atto conseguenziale o atto esecutivo, e che quindi non vengono travolti dal
l'annullamento del primo atto, sono tuttavia in un certo
rapporto logico con il primo atto, presupponendolo c
essendo stati in un certo modo dallo stesso primo atto
influenzati giuridicamente.
L'esigenza di questo obbligo di riesame della situazione
conseguente ad una pronuncia di annullamento di un atto,
rispetto ad atti successivi non impugnati è limitato, giova sottolinearlo, alla valutazione delle condizioni di pub blico interesse per l'annullamento di ufficio. Occorre in
altri termini che l'amministrazione compia questa valu
tazione nell'esercizio dei poteri discrezionali, dovendos'
escludere che questa amministrazione rimanga nelle sud
dette ipotesi semplicemente inerte rispetto alle promozioni successive
Del resto tale obbligo di riesame discende'da un prin
cipio comune ad ogni ordinamento giurisdizionale, che
cioè la durata del processo non deve risolversi in danno
di chi ha ragione, dovendo la pronuncia, nei limiti del
possibile, restaurare la situazione come se intervenisse a!
momento in cui è stato invocato l'intervento dell'organo
giurisdizionale. Ed appunto, sulla base di questi principi ed entro l'ambito del giudicato invocato in questa sede,
che il Collegio ha il potere di interpretare (Sez. IV 27
aprile 1951, n. 288, Foro it., Rep. 1951, voce Giustizia am
ministrativa, nn. 445, 446), deve essere affermato che l'am
ministrazione era tenuta al riesame delle successive pro mozioni intervenute dopo l'impugnativa della promozione annullata parzialmente con il giudicato per cui è causa.
Conseguentemente, trattandosi di attività con contenuto
discrezionale da compiersi dall'amministrazione, la tutela
della posizione del cittadino che ha agito in questa sede
di esecuzione di giudicato non si può realizzare che con
la dichiarazione dell'obbligo, cui è tenuta l'amministra
zione, di adottare il provvedimento di riesame, nei limiti
innanzi precisati, entro un termine determinato (Sez. VI
16 ottobre 1952, n. 767 ; 31 ottobre 1962, n. 756). Alla soccombenza dell'amministrazione risultante daJ
persistente parziale inadempimento del giudicato discende
l'obbligo delle spese del giudizio liquidate in lire 250.000.
tenuto conto della complessità delle questioni trattate e
dell'andamento del processo. Trattandosi di questione di mera interpretazione del
contenuto dell'obbligo dell'amministrazione derivante dal
giudicato ed in relazione al parziale spontaneo adempi mento per il resto, ritiene il collegio di dover escludere
gli estremi generici, allo stato degli atti, di una respon sabilità contabile o penale di funzionari per il ritardo nella
esecuzione, difettando tra l'altro l'elemento intenzionale,
per cui appare superfluo ogni rapporto o segnalazione all'autorità giudiziaria ordinaria o al procuratore generale della Corte dei conti (Sez. VI 31 ottobre 1962, n. 756 ; 28 novembre 1962, n. 819. Foro it., Rep. 1962, voce Giu
stizia amministrativa, n. 545), misure la cui adozione deve
essere valutata di ufficio nell'ipotesi di inesecuzione di
giudicato per lungo periodo (Sez. VI 31 ottobre 1962, n. 756 ; 28 novembre 1962, n. 819).
Per questi motivi, ecc.
I
CONSIGLIO 01 STATO.
Sezione VI ; decisione 23 ottobre 1963, n. 786 ; Pres. D'Avino P., Est. Bkeglia ; Bideri (Avv. Fragola) e. Compartimento delle ferrovie dello Stato di Napoli, Min. trasporti e marina mercantile (Avv. dello Stato
Cabafa).
Concessioni amministrative — Ferrovie dello Stato —
Concessione <li scogliera — Procedimento di ag giudicazione — Atti del capo del compartimento — Carattere (R. d. 1. 14 febbraio 1927 n. 29, fa coltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei comitati di esercizio delle ferrovie dello Stato, art. 2, lett. /).
Concessioni amministrative — Aggiudicatario di
scogliera — Sfruttamento della concessione — In teresse a ricorrere avverso il procedimento di
aggiudicazione — Insussistenza.
Non hanno carattere definitivo, 'perchè relativi a contratto di valore eccedente i limiti entro i quali sussiste la com
petenza esclusiva del capo del compartimento ferroviario, gli atti del procedimento di aggiudicazione da questo emanati per la concessione a privato di un tratto di
scogliera. (1)
L'aggiudicatario della concessione di un tratto di scogliera, che dopo aver spontaneamente offerto e pagato un prezzo di gran lunga superiore a quello base fissato dall'ammi
nistrazione, ha firmato il contratto procedendo allo sfrut tamento del suolo ottenuto, non ha interesse a ricorrere avverso gli atti del procedimento di aggiudicazione. (2)
II
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA.
Decisione 6 luglio 1963, n. 197 ; Pres. Barra Caracciolo
P., Est. Salibra ; Di Pietra (Avv. Virga) c. Comune di Gela (Avv. Salemi), Soc. Servizi pubblici italiani
S.a.s.p.i. (Avv. Silvestri).
Incanti (in genere) — Asta pubblica — Concorrente — Mancata presentazione dell'offerta — Impu gnazione dello svolgimento dell'asta — Difetto d'interesse.
Incanti (in genere) — Trattativa privata — Esame dell'offerta — Interesse legittimo del partecipante — Tutela.
Incanti (in genere) — Trattativa privata — Aggiu dicazione di appalto — Comparazione delle offerte con diversi capitolati d'oneri — Illegittimità.
Il concorrente, che, dopo aver versato il deposito cauzionale
prescritto dal bando, si sia astenuto dal presentare la
propria offerta, non ha interesse ad impugnare lo svol
gimento dell'asta pubblica. (3)
(1) Nei precisi termini della massima non si rinvengono precedenti.
Circa le attribuzioni del capri del compartimento ferro viario, cons. Mocci, Ferrovie dello Stato, voce de] Novissimo
digesto it., Vili, pag. 240.
(2) Sulla questione di specie non risultano precedenti. Ne] senso che il fatto di partecipare alla licitazione, adem
piendo a tutte le condizioni jjrescritte nell'invito, senza riserva di impugnazione, importa acquiescenza al provvedimento che indice la licitazione medesima, cons. Sez. IV 15 ottobre 1940, Foro it., Rep. 1941, voce Giustizia amministrativa, n. 63.
(3) Sostanzialmente conforme, nel senso che non è legit timato ad impugnare le operazioni d'asta l'aspirante che, pur essendo stato ammesso alla gara, non abbia presentato nessuna offerta, Sez. V 28 maggio 1955, n. 817, Foro it., Rep. 1955, voce Esazione, n. 19.
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PARTE TERZA 56
Il partecipante ad una trattativa privata, la cui offerta sia stata esaminata comparativamente con quella di altro
concorrente, risultato poi aggiudicatario, diviene titolare
di un interesse legittimo tutelabile in sede giurisdizionale mediante la impugnazione del procedimento conclusosi
con la scelta di quest'ultimo. (4) È illegittima Vaggiudicazione di un appalto a trattativa
privata, qualora l'offerta del partecipante, riuscito poi
aggiudicatario, sia stata esaminata con riferimento ad
un capitolato d'oneri diverso da quello in base al quale era stata valutata la proposta dell'altro offerente. (5)
I
La Sezione, ecc. — I due ricorsi vanno riuniti, data
l'evidente connessione esistente fra di essi.
Col primo ricorso si impugnano direttamente al Con
siglio di Stato gli atti del procedimento di aggiudicazione
posti in essere dal compartimento delle ferrovie dello
Stato di Napoli ; col secondo ricorso si impugna al Consi
glio di Stato il silenzio rifiuto del ministero dei trasporti a provvedere sul ricorso gerarchico allo stesso proposto contro i cennati atti della autorità periferica.
Dato l'importo dell'aggiudicazione (lire 8.153.000) si
è al di là dei limiti di somma (lire 1.200.000 per la tratta
tiva privata ; lire 2.400.000 per la licitazione privata)
pei quali la legge (r. decreto legge 14 gennaio 1927 n. 29, art. 2, lett. /, in correlazione con l'art. 1 legge 10 dicem
bre 1953 n. 936) riconosce in materia la competenza del
capo compartimento con carattere di <« definitiva obbli
gatorietà ». Sicché gli atti in questione, come ogni atto
di autorità periferica non attribuito alla sua esclusiva
competenza, sono da ritenere non definitivi. Con la con
seguenza, quindi, che dei due ricorsi giurisdizionali va
Secondo Sez. V 26 novembre 1960, n. 812, id., ltep. 1960, voce Giustizia amministrativa, n. 280, la partecipazione alla gara per l'aggiudicazione di un contratto si distingue dalla presentazione di una valida offerta ; pertanto mentre non ha interesse ad impugnare il risultato di una gara chi non vi abbia partecipato, tale interesse ha colui che alla gara abbia preso parte presentando un'offerta, quale che sia stata la sorte di questa, e cioè anche se sia stata esclusa perchè ritenuta nulla.
Analogamente, Sez. Y 18 marzo 1960, n. 157, ibid., voce
Municipalizzazione, n. 16, ha ritenuto che le persone rimaste estranee al procedimento per l'assegnazione della, gestione di una centrale del latte non hanno interesse autonomo ad im pugnare la deliberazione del consiglio comunale riguardante la scelta della ditta a cui deve essere affidata la gestione della centrale medesima ; dette persone, infatti, non assumono una particolare posizione che possa legittimare l'impugnazione di questa scelta.
(4) Sulla questione di specie non si rinvengono precedenti. Nel senso che la deliberazione dell'amministrazione di
disporre dell'appalto di un pubblico servizio mediante trattativa privata, e il conseguente procedimento di trattativa non possono essere impugnati da chi non ha partecipato a quel procedimento e ha il semplice generico interesse ad intervenire ad una even tuale licitazione ; nè vale a legittimare l'interesse la proposta presentata dal privato alla amministrazione e da questa non presa in considerazione, cons. Sez. V 15 novembre 1957, n. 976, Foro it., Hep. 1957, voce Giustizia amministrativa, n. 190.
Dopo la sent. 28 settembre 1955, n. 2658 (id., 1956, I, 1137, con nota di richiami), con la quale le Sezioni \inite civili della Cassazione hanno escluso la possibilità di configurare interessi legittimi rispetto alla trattativa privata, il Consiglio di Stato, salvo qualche rara eccezione (Cons, giust. amro. sic. 11 giugno 1956, n. 214, id., Rep. 1956, voce Amministrazioni' dello Stato, n. 196) ha più volte ribadito l'insegnamento della Corte regolatrice (Sez. V 7 maggio 1960, n. 332, id., Rep. 1960, voce cit., n. 108 ; in motivazione, Sez. V 22 novembre 1957, n. 1001, id., 1958, III, 88 ; Sez. V 22 novembre 1957, n. 999, id., Rep. 1957, voce Comune, n. 101) finché la questione non è stata riesaminata ex professo dall'Adunanza plenaria con la dee. 28 gennaio 1961, n. 3, id., Rep. 1961, voce Amministra zione dello Stato, nn. 119, 120 (pubblicata in extenso in Foro amm., 1961, I, 562, con nota di Cannada Bartoli e in Giur. it., 1961, III, 242, con nota di Guicciabdi).
(5) Questione nuova a quanto consta.
dato corso soltanto al secondo dichiarandosi il primo inammissibile per l'esposta ragione.
Restando così limitato l'esame al secondo ricorso, occorre preliminarmente stabilire se sussiste o meno nelle
ricorrenti l'interesse al richiesto annullamento, anche
solo parziale, dei denunciati atti del procedimento di
aggiudicazione. ■
Risulta dalla documentazione prodotta, ed è comun
que pacifico, che per la concessione, relativamente alla
stagione balneare del 1962, del tratto scogliera di in.
170 compreso tra i Km 6 -f 311 e 6 + 492 della linea Na
poli-Potenza, le ricorrenti Bideri sul prezzo base da ul
timo indicato dall'amministrazione in lire 4.053.000 of
frirono spontaneamente la somma di lire 8.153.000 contro quella di lire 4.675.890 offerta dall'altro con
corrente, restando così aggiudicatane della concessione ; che tale somma corrisposero lo stesso giorno, 27 giugno 1962, della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione in loro favore, con versamento n. 90 sul c/c postale 6/16285 intestato Banco di Napoli, ferrovie dello Stato, che suc
cessivamente in data 27 settembre 1962, firmarono il contratto di concessione, il quale, poi, con l'impianto e
lo sfruttamento per la stagione balneare di quell'anno, da parte delle Bideri dello stabilimento balneare da esse istallato sul tratto di scogliera in contestazione, è stato
portato a completa esecuzione.
Nella prospettata situazione, sembra evidente che da un eventuale annullamento degli atti del procedimento di aggiudicazione nessuna concreta utilità potrebbe de rivare alle ricorrenti che ogni utilità in proposito hanno interamente consumato con l'avvenuto uso e sfrutta mento da parte loro della scogliera per il periodo deter minato.
L'unico vantaggio, cui in ipotesi avrebbero potuto aspirare le ricorrenti in caso di vittoria, si sarebbe potuto ravvisare nella restituzione anche parziale degli otto milioni e più da esse versati in corrispettivo della conces sione. Ed è infatti sotto questo profilo (a parte l'altro di cui in seguito si dirà) che esse nella memoria difensiva hanno prospettato la esistenza del loro interesse a ricor rere.
Anche però a voler rilevare che nella discussione orale la difesa delle ricorrenti ha esplicitamente dichiarato che ia queste non si pensava minimamente ad una siffatta
restituzione, sta comunque che le Bideri, oltre ad offrire esse stesse il prezzo di lire 8.153.000, aumentando così
spontaneamente di ben 4.100.000, il prezzo base per ultimo indicato dall'amministrazione in lire 4.053.000, cubito dopo la aggiudicazione si affrettarono, come si è
visto, a versare il prezzo anzidetto senza sollevare la benché minima protesta o riserva, mostrando così in modo chiaro ed inequivoco di prestare acquiescenza al
prezzo liberamente offerto e determinato in sede di ag giudicazione.
È ben vero che in margine, allorché l'amministrazione con lettera del 15 maggio 1962 ebbe a manifestare la de terminazione di far luogo alla concessione del tratto di
scogliera in oggetto al canone base, non impegnativo, di lire 85.000, le Bideri, nel fare l'offerta di lire 351.000, protestarono (lettera 19 maggio 1962) che questa somma era « enormemente superiore alla valutazione offerta alla utilizzazione del tratto di scogliera riservandosi
ogni ragione, diritti, azione, e crediti » e che tali riserve rinnovarono nella successiva lettera 28 maggio 1962 di versamento del deposito cauzionale di lire 500.000. Ma
poi queste riserve furono completamente annullate con l'altra lettera del 9 giugno 1962 con la quale le Bideri
espressamente dichiaravano « che sia la domanda con offerta presentata sia il deposito cauzionale costituito devono intendersi non condizionanti alcuna riserva nè generica nè particolare », riconoscendo al tempo stesso «la facoltà di azione di proseguire, a suo giudizio insinda cabile, le trattative con altre ditte richiedenti, senza che da parte delle offerenti possa essere mossa obiezione o chiesto il risarcimento di danni o di spese e fatte valere altre pretese per qualsiasi titolo ». Tale dichiarazione
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
venne bensì richiesta dall'amministrazione (foglio 30
maggio 1962), ma essa è stata comunque liberamente
presentata dalle Bideri le quali, del resto, non ne hanno fatto oggetto di specifica impugnativa in competente sede per un qualsiasi vizio di censura.
L'intervenuta acquiescenza al prezzo come sopra fis sato ed alla sua determinazione, mediante l'atto finale del versamento puro e semplice nelle casse dell'amnini
strazione, non accompagnato o immediatamente seguito da alcun atto di protesta o riserva, rende manifesta mente inammissibile ogni successiva richiesta che possa essere stata avanzata coi ricorsi amministrativi e giuris dizionali prodotti a distanza di più di venti giorni dal l'anzidetto versamento, confermando così le carenze di un qualsiasi interesse all'annullamento degli atti de
nunciati, anche sotto questo aspetto. Sia nella memoria difensiva sia nella discussione orale
le ricorrenti hanno insistito nell'affermare la sussistenza dell'interesse a ricorrere anche sotto un altro profilo, quello cioè « di ottenere dal Consiglio di Stato una decisione di massima che possa indirizzare nei procedimenti fu
turi (parole queste sottolineate nella memoria stessa) la pubblica amministrazione ferroviaria laddove si de
termini a ridare in concessione, come ha sempre fatto, da oltre quaranta anni, la scogliera in contestazione ». Ma è evidente come un siffatto interesse manchi, oltre tutto, del necessario requisito dell'attualità, e non possa perciò
comunque legittimare la proposizione del ricorso.
Per questi motivi, dichiara inammissibile, ecc.
II
Il Consiglio, ecc. — La eccezione preliminare di irri
covibilità del ricorso è fondata solo in parte. Il ricorrente indubbiamente non partecipò all'asta
pubblica indetta per il 25 settembre 1962.
Egli eseguì in data 22 settembre 1962 presso la te
soreria del comune di Gela il deposito cauzionale prescritto
per la partecipazione alla gara. Assume, poi, lo stesso
ricorrente che si recò al comune al momento della sca
denza del termine per la presentazione delle offerte e,
poiché venne informato che nessuna altra ditta aveva
effettuato in tesoreria il versamento della cauzione, si
astenne dal presentare la propria offerta, non potendosi addivenire alla aggiudicazione per espressa disposizione del capitolato, che richiedeva per il primo esperimento la pluralità delle offerte.
Il deposito cauzionale costituisce adempimento ne
cessario per la partecipazione alla gara, ma non deter
mina la detta partecipazione se non è seguito da una of
ferta valida presentata nei modi e nei termini fissati
nel bando.
Nella specie, è pacifico che la offerta non venne fatta
e che, quindi, il ricorrente non partecipò alla gara. Questa sola circostanza, ammessa dal ricorrente, è sufficiente
per escludere il suo interesse al ricorso. Va considerato,
per altro, che sembra inverosimile l'affermazione che egli si astenne dal presentare l'offerta, perchè venne infor
mato « al momento della scadenza del termine per la pre sentazione delle offerte » che nessun'altra ditta aveva
effettuato il prescritto deposito cauzionale.
Prescriveva il bando che le offerte dovevano perve nire al comune entro le ore quattordici del giorno pre cedente a quello fissato per la gara per posta a mezzo
raccomandata in piego sigillato. Le dette prescrizioni fanno escludere che il ricorrente potesse essere in grado di far pervenire in termini l'offerta a mezzo posta se
« al momento della scadenza del termine » si trovava
presso il comune per assumere informazioni circa il nu
mero delle ditte che avevano effettuato il deposito. Evi
dentemente o la circostanza non risponde a verità o,
ipotesi questa più verosimile, il ricorrente aveva già ri
nunciato al proposito di presentare l'offerta.
La non partecipazione alla gara rende irricevibili per difetto di interesse tutte le censure che hanno attinenza
con lo svolgimento dell'asta pubblica, ivi compresa quella
relativa alla mancata rinnovazione della gara, giusta la
previsione del capitolato per l'ipotesi in cui il primo esperimento fosse andato deserto.
La eccezione preliminare in esame di irricevibilità del ricorso per difetto di interesse è, invece, infondata con ri ferimento alle censure che investono direttamente il
procedimento, con cui venne conferito l'appalto mediante trattativa privata.
Assume la difesa del comune resistente che il ricor rente non venne invitato a partecipare alla trattativa
privata, che, conseguentemente, la offerta da lui fatta
pervenire al comune in data 2 ottobre 1962 fu spontanea e non sollecitata, che, infine, nella delibera 17 novembre
successivo, con la quale, in esito alla trattativa privata, si procedette alla concessione dell'appalto alla ditta
S.a.s.p.i., si fece menzione della offerta Di Pietra solo come dato storico « per attestare, cioè, che ne era perve nuta l'offerta, non per dichiarare che fosse stato inter
pellato, nè che si fossero svolte con lui trattative in base alle sue proposte ».
La detta tesi del comune è smentita dal testo della
ricordata deliberazione 17 novembre 1962. Con essa lo due offerte, quella Di Pietra e quella della ditta S.a.s.p.i., sono poste sullo stesso piano :
« Considerato che successivamente (all'esperimento ne
gativo dell'asta pubblica) », è detto nella delibera « sono
pervenute le seguenti offerte di aggiudicazione a trat
tativa privata ». Segue la indicazione delle due offerte e,
precisamente, prima quella della Di Pietra, dopo quella della ditta S.a.s.p.i.
L'indicazione di quest'ultima offerta si conclude con
la seguente significativa considerazione : « con un ri
basso percentuale di oltre l'uno per cento e, quindi,
più cospicuo di quello offerto dalla ditta Di Pietra ».
È evidente, quindi, che la offerta della ditta Di Pietra
non venne menzionata come fatto storico soltanto, avulso
dalla trattativa vera e propria. Il commissario prese in
considerazione ambedue le offerte a lui pervenute e la
scelta venne fatta sulla base di un confronto che favorì
la offerta della ditta S.a.s.p.i. Sembra superfluo soffermarsi a considerare sulla base
delle rispettive deduzioni delle parti se la ditta Di Pietra
venne o meno invitata a partecipare alla trattativa pri vata. Anche se si acconsente alla tesi sostenuta dal patro cinio del comune resistente, secondo cui nessun invito
venne diretto alla ditta Di Pietra, il successivo comporta mento del comune esclude che oggi lo stesso possa far
valere la inammissibilità della partecipazione di questa ultima alla trattativa privata. 11 comune, quando prese in
considerazione l'offerta fatta pervenire dalla ditta Di
Pietra e la paragonò all'altra offerta, accettò la parte
cipazione della ditta alla trattativa e implicitamente rinunciò, quindi, ad apporre alla medesima la inammissi
bilità della sua partecipazione alla trattativa stessa per non averla invitata.
Si può, tuttavia, aggiungere che il detto comportamento del comune rende più verosimile la tesi del ricorrente
secondo cui l'invito, sia pure verbale, vi fu.
Ne è conferma anche la circostanza, ammessa dallo
stesso patrocinio del comune resistente nella udienza
di discussione che il commissario in data 24 ottobre 1962
richiese al comune di Castelvetrano informazioni sulla
ditta Di Pietra, assu ntrice del servizio di nettezza urbana
presso quel comune.
La circostanza che l'offerta di una ditta per giungere alla stipulazione di un contratto a trattativa privata sia stata dall'amministrazione esaminata e confrontata
a quelle di altre ditte, fa sorgere un interesse legittimo dell'offerente ad impugnare il procedimento, mediante
il quale si è conclusa la trattativa privata con la scelta
di un'altra ditta.
L'eccezione di irricevibilità del ricorso va, pertanto, sotto questo riguardo disattesa.
Nel merito il ricorso è fondato.
Risulta dal testo della delibera 17 novembre 1962
che il confronto fra le due offerte venne fatto nella consi
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PARTE TERZA
derazione che la ditta Di Pietra, dopo aver dichiarato
di accettare tutte le condizioni previste nel capitolato di appalto, che era stato approvato con la delibera n. 80
del 28 aprile 1962, aveva offerto una riduzione dello 0,15
per cento sul prezzo base e che, invece, la ditta S.a.s.p.i. aveva offerto sul detto prezzo Ti a se un ribasso percentuale di oltre l'I per cento « e, quindi, più cospicuo di quello offerto dalla ditta Di Pietra ».
Ma ciò non è tutto. Osservò, ancora, l'amministrazione
che la ditta S.a.s.p.i. aveva proposto motivate modi
fiche al predetto capitolato di appalto sia per quanto
riguarda i mezzi di trasporto, « dimostrando che quelli
previsti da questo comune (che si limitò, in effetti, a ri
calcare il precedente capitolato di appalto) erano al
quanto rudimentali e poco funzionali », sia assumendo
l'impegno « a provvedere, altresì, cosa non prevista nel
capitolato contenuto nella delibera n. 80 del 28 aprile
1962, alla attrezzatura di locali idonei per l'accen
tramento del personale, dotati di spogliatoi, stipetti,
impianti igienici ed ogni altro accorgimento ».
Il maggior ribasso, dunque, di oltre l'uno per cento, di contro a quello dello 0,15 per cento offerto dalla ditta
Di Pietra, nonché i maggiori predetti oneri, che rendevano
apparentemente ancora più cospicuo il vantaggio offerto,
indussero, secondo il testo della deliberazione, il comune
a far cadere la scelta sulla ditta S.a.s.p.i. Il capitolato, però, approvato con la predetta delibera
17 novembre 1962 contiene altre modifiche rispetto a
quello originario, delle quali non si fa menzione, che vero
similmente hanno reso gli oneri assunti dalla ditta S.a.s.p.i. meno gravosi di quel che non appaia dall'atto deliberato
sopra esaminato. In particolare va rilevato che, mentre
nel primo capitolato all'art. 5 era previsto l'onere per
l'appaltatore di fornire l'area della concimaia, all'art. 4
del nuovo capitolato è previsto che la detta area sarà
fornita dall'amministrazione comunale ; mentre all'art. 9, lett. b, del nuovo capitolato è prevista la esclusione da
parte dell'appaltatore dell'obbligo di ritirare i rifiuti
industriali, « da rimuoversi, dietro richiesta eventuale
dei proprietari, mediante corrispettivo », detta esclusione
non era prevista nel precedente capitolato. Per gli even
tuali ritardi nei pagamenti, poi, viene stabilito che si
debbano corrispondere dal comune gli interessi bancari
(art. 14), anziché gli interessi nella misura del sei per cento
previsti nel primo capitolato (art. 15). Il numero degli autocarri, infine, che dovranno essere tenuti dalla ditta
viene ridotto da cinque a tre (art. 10, cui corrisponde l'art. 11 del precedente capitolato).
Le rilevate modificazioni del capitolato di appalto convenuto con la ditta S.a.s.p.i. denunciano un insanabile vizio logico nella volontà dell'amministrazione, che ha sostanzialmente operato la scelta sulla base di presup posti inesistenti. Le due offerte erano paragonabili, in
quanto riferite allo stesso capitolato d'oneri. Una volta
modificato, come è avvenuto nella specie, il capitolato nei riguardi di una sola delle due ditte offerenti, il con fronto che ha consigliato la scelta è privo di contenuto.
Quelle modifiche hanno potuto operare un sovverti mento nell'economia del contratto stipulato con la ditta
S.a.s.p.i. e la circostanza che di esse non si tenne conto
costituisce l'elemento che denuncia il vizio logico predetto, cui va imputata la scelta, che è, pertanto, illegittima.
La impugnata deliberazione va, quindi, annullata. Per questi motivi, ecc.
CONSIGLIO DI STATO.
Sezione IV ; decisione 23 ottobre 1963, n. 624 ; Pres. Polistina P., Est. Severini ; Mesiani (Avv. Rizzo, Busetto) c. Min. interno (Avv. dello^Stato Simi).
Sindaco — Sospensione e rimozione dalla carica —
Autonomia dei due provvedimenti — Separata
impugnabilità (E. d. 4 febbraio 1915 n. 148, t. u.
legge com. e prov., art. 149 ; legge 5 aprile 1951 n. 203, t. u. per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, art. 10). Sindaco — Rimozione — Conseguente ineleggibi
lità — Questione di illegittimità costituzionale — Manifesta infondatezza (Costituzione, art. 51 ; r. d. 4 febbraio 1915 n. 148, art. 149).
Essendo i provvedimenti di sospensione e di rimozione del
sindaco dalla carica indipendenti l'un dall'altro, pur se
basati sulle stesse cause, la mancata impugnazione del
primo non rende inammissibile il ricorso giurisdizionale avverso il secondo. (1)
È manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale delV8° comma dell'art. 149 del t. u. 4
febbraio 1915 n. 148, per il quale segue alla rimozione
del sindaco Vineleggibilità alla carica per cinque anni, in riferimento all'art. 51 della Costituzione. (2)
La Sezione, ecc. — La pregiudiziale sollevata dalla
difesa dell'amministrazione non ha giuridica consistenza.
La « sospensione » del sindaco dalle sue funzioni e la
di lui « rimozione » dalla carica, previste entrambe dal
l'art. 149 del t. u. 4 febbraio 1915 n. 148, le cui disposi zioni per quanto non diversamente disciplinate vengono richiamate dalla legge 5 aprile 1951 n. 203, sono e restano
provvedimenti distinti anche se determinati dalle stesse
cause e sostenuti da una medesima motivazione.
Il primo, infatti, ha carattere cautelativo, risponde ad una esigenza imprescindibile, contingente, ed è adot
tato dal prefetto. Può, peraltro, venendo a cessare, o atte
nuandosi le ragioni che lo hanno imposto, essere revocato
dall'autorità che lo ha emanato.
Il secondo, la cui adozione rientra nella competenza di un'autorità superiore, il Presidente della Repubblica, costituisce, invece, una vera e propria sanzione diretta, nel pubblico interesse, ad allontanare, in via definitiva,
dall'ufficio, nel quale sarebbe divenuto incompatibile, un
amministratore che, nell'esercizio delle sue funzioni, sia
venuto meno agli essenziali doveri inerenti alla carica o
che, con un atteggiamento incontrollato o con atti faziosi, abbia determinato, o concorso a determinare, una grave situazione pregiudizievole per l'ordine pubblico.
Fra i due provvedimenti, non vi è formale interdi
pendenza, potendo il primo non essere seguito dal secondo, e potendo il secondo essere ugualmente adottato anche
se non preceduto dal primo, in altri termini, per l'impu
(1-2) N'ori constano precedenti in termini. Circa le condizioni per la rimozione, Cons. Stato, Sez. I,
20 agosto 1957, n. 1404, Foro it., Rep. 1958, voce Sindaco, nn. 12, 13 ; Sez. IV 8 marzo 1955, n. 157, icL., Hep. 1955, voce cit., nn. 9 11 ; 27 agosto 1954, n. 849, idRep. 1954, voce cit., nn. 7-9 ; 22
aprile 1953, n. 237, id., Rep. 1953, voce cit., nn. 3-5, annotata da Masci, In tema di rimozione di sindaco, in Giur. Cass. civ., 1953, 6°, 628 ; Sez. V 17 ottobre 1952, n. 1170, Foro it., Rep. 1952, voce cit., nn. 3-6 ; 21 giugno 1952, nn. 972, 973, e 974, ibid., nn. 7-10, 15, 11-13 ; Sez. IV 13 dicembre 1952, n. 1125, ibid., n. 14 ; Sez. V 7 giugno 1952, n. 905, id., 1952, III, 169, con nota di richiami ; e circa le condiziori per la sospensione, Sez. IV 29 gennaio 1958, n. 85, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 14, 15; Sez. V 12 febbraio 1955, n. 222, id., 1955, III, 57, con nota di richiami.
La ampia discrezionalità del provvedimento di sospensione è affermata da Sez. IV 7 giugno 1957, n. 646, id., Rep. 1957, voce cit., n. 15 ; 3 maggio 1957, n. 503, ibid., n. 17, e il suo carat tere di atto non definitivo da Sez. V 27 settembre 1958, n. 680, id., Rep. 1958, voce cit., n. 16 ; Ad. gen. 4 luglio 1957, id., Rep. 1957, voce cit., n. 18 ; Sez. V 8 marzo 1957, n. 113, ibid., n. 19 ; Ad. plen. 19 ottobre 1955, n. 15, id., 1956, III, 119, con nota di richiami.
Sui rapporti fra il provvedimento di sospensione e quello di rimozione, e sulle rispettive nature, vedi, nella motivazione, Ad. gen. 19 ottobre 1955, n. 15, cit. ; in particolare sulla natura cautelare e sulla autonoma impugnabilità del provvedimento di sospensione, Sez. V 8 febbraio 1952, n. 148, id., Rep. 1952, voce cit., nn. 17-19.
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