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sezione VI; decisione 6 aprile 1987, n. 236; Pres. Ancora, Est. Varrone; Saponaro ed altri (Avv....

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sezione VI; decisione 6 aprile 1987, n. 236; Pres. Ancora, Est. Varrone; Saponaro ed altri (Avv. Pellegrino) c. Ispettorato agricoltura di Brindisi e Regione Puglia (Avv. Caso, Barile). Conferma T.A.R. Puglia, sez. Lecce, 14 febbraio 1984, n. 118 Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1987), pp. 325/326-327/328 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179809 . Accessed: 25/06/2014 02:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.58 on Wed, 25 Jun 2014 02:06:55 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione VI; decisione 6 aprile 1987, n. 236; Pres. Ancora, Est. Varrone; Saponaro ed altri (Avv.Pellegrino) c. Ispettorato agricoltura di Brindisi e Regione Puglia (Avv. Caso, Barile). ConfermaT.A.R. Puglia, sez. Lecce, 14 febbraio 1984, n. 118Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1987), pp. 325/326-327/328Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179809 .

Accessed: 25/06/2014 02:06

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325 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 326

CONSIGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 6 aprile 1987,

n. 236; Pres. Ancora, Est. Varrone; Saponaro ed altri (Avv.

Pellegrino) c. Ispettorato agricoltura di Brindisi e Regione Pu

glia (Avv. Caso, Barile). Conferma T.A.R. Puglia, sez. Lec

ce, 14 febbraio 1984, n. 118.

CONSIGLIO DI STATO;

Contratti agrari — Conversione dei contratti associativi in affitto — Idoneità produttiva del fondo ex art. 31 1. 203/82 — Accer

tamento dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura — Impu

gnabili tà davanti al giudice amministrativo — Limiti (L. 3

maggio 1982 n. 203, norme sui contratti agrari, art. 7, 31).

L'accertamento dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura ex art.

31 I. 203/82 circa la idoneità produttiva del fondo, condotto

in forza di contratto associativo, per cui si chiede la conversio

ne in affitto ex art. 25 di detta legge, ha natura esclusivamente

tecnica sicché l'eventuale errore tecnico potrà essere oggetto di autonomo accertamento davanti al giudice ordinario; invece,

l'accertamento dell'ispettorato circa la idoneità produttiva di

chiarata tale sulla base del piano di sviluppo aziendale presen tato dal concessionario, come previsto dal 4° comma dell'art.

31, dà luogo ad un'attività discrezionale della p.a. sicché la

legittimità dell'idoneità può essere fatta valere davanti al giudi ce amministrativo (nella specie, è stata confermata la impugna ta sentenza che aveva escluso la giurisdizione del giudice amministrativo in riferimento al parere dell'ispettorato dell'a

gricoltura circa l'idoneità produttiva del fondo oggetto della

conversione in affitto). (1)

Diritto. — Deducono gli appellanti che erroneamente i giudici di primo grado avrebbero dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine al ricorso introduttivo con il quale era stato impugnato il provvedimento dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura di

Brindisi che aveva accertato l'idoneità dell'unità produttiva og

getto del rapporto di mezzadria per il quale era stata avanzata

richiesta di conversione in affitto.

Ad avviso degli stessi appellanti tale provvedimento è espres sione di un potere di accertamento costitutivo nei confronti del

quale la posizione del privato degrada a mero interesse legit timo.

(1) In precedenza la giurisprudenza dei T.A.R. aveva affermato che

l'accertamento dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura ex art. 31 1.

203/82, ai fini della conversione in affitto dei contratti associativi ex art.

25 legge cit., aveva natura esclusivamente tecnica eventualmente sindaca

bile da parte del giudice ordinario (T.A.R. Toscana 26 agosto 1983, n.

771, Foro it., Rep. 1984, voce Contratti agrari, n. 127, e in Trib. amm.

reg., 1983, I, 3235; T.A.R. Puglia, sez. Lecce, 14 febbraio 1984, n. 118, Foro it., Rep. 1984, voce cit., n. 126, e in Trib. amm. reg., 1984, I, 2341; T.A.R. Abruzzo 28 maggio 1984, n. 255, Foro it., Rep. 1985, voce

cit., n. 163, e in Trib. amm. reg., 1984, I, 2225; T.A.R. Abruzzo 13

novembre 1984, n. 592, Giur. agr. it., 1985, 699). La giurisprudenza richiamata pervero riguardava l'accertamento relati

vo al fondo di cui si chiedeva la conversione in affitto, e non già quello relativo ad un piano di sviluppo aziendale presentato dal concessionario

(4° comma dell'art. 31). Non ci sembra gran che convincente che un diritto soggettivo perfetto,

qual è quello del concessionario alla conversione in affitto, si affievolisca al rango dell'interesse legittimo per il fatto che, ai fini dell'accertamento dell'idoneità produttiva, l'ispettorato deve esaminare un piano di svilup po aziendale presentato dal concessionario.

Si dubita cioè che in quest'ultima ipotesi vi sia discrezionalità ammini

strativa, perché la scelta della p.a. è sempre scelta di opportunità tecnica e non di opportunità amministrativa, trattandosi di valutare se il reddito che può dare il fondo, a seguito della esecuzione del piano aziendale, possa essere pari alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune

occupato in agricoltura. D'altra parte, e in concreto, sarebbe preferibile che gli accertamenti

espletati dall'ispettorato siano verificati dal giudice ordinario il quale, attraverso il consulente tecnico d'ufficio, ha poteri di verificazione prati camente illimitati.

In dottrina, per la natura esclusivamente tecnica dell'accertamento ex art. 31 1. 203/82, v. Adornato, in La riforma dei contratti agrari, Jove

ne, Napoli, 1982, 219; Recchi, Il nuovo assetto dei contratti agrari, Jo

vene, Napoli, 1985, 136. Secondo Jannarelli, Irapporti agrari associativi

dopo la riforma, Cacucci, Bari, 1984, 217, ha natura di provvedimento la decisione dell'ispettorato allorquando, ai sensi del 3° comma dell'art.

31, concorrono al raggiungimento dell'unità produttiva idonea, oltre il fondo oggetto della conversione, anche altri fondi condotti a qualsiasi titolo dal concessionario. [D. Bellantuono]

Il Foro Italiano — 1987 — Parte III-23.

Risulta, quindi, a loro avviso contraddittoria la conclusione dei

giudici del T.A.R. che, dopo aver riconosciuto all'atto impugna to la suddetta natura, hanno escluso la giurisdizione del giudice

amministrativo, sul rilievo che a loro avviso il provvedimento in

cide su posizioni da qualificare di diritto soggettivo pieno e per fetto sottratte come tali alla cognizione del giudice in questa sede

adito. Ai fini del decidere è necessario al riguardo premettere che l'art.

25, comma, 1. 3 maggio 1982 n. 203 prevede la conversione dei

contratti di mezzadria in affitto a richiesta di una delle parti. Il successivo 3° comma dispone altresì che «la parte che inten

de ottenere la conversione comunica la propria decisione all'altra

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno

sei mesi prima dell'annata agraria. Risulta nella specie, attribuito

a ciascuna delle parti del rapporto un vero e proprio diritto pote stativo il cui esercizio comporta l'automatica trasformazione del

vincolo contrattuale preesistente e nei cui confronti la posizione della controparte si atteggia in termini di mera soggezione.

Dispone, tuttavia, il successivo art. 31 che la conversione non

ha luogo allorché il fondo o il podere oggetto del contratto asso

ciativo non costituisce nelle sue attuali condizioni o a seguito del

la realizzazione di un piano di sviluppo aziendale una unità

produttiva idonea a consentire la formazione di una impresa agri cola valida.

I successivi commi specificano quando si è in presenza di un'u

nità produttiva idonea, distinguendo tra l'ipotesi in cui, alla data

della conversione, detta unità è «capace di assicurare una produ zione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un sala

riato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona», da quella in cui è necessaria la pre

disposizione di un piano di sviluppo aziendale, perché sia dichia

rata tale.

Nel primo caso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura com

petente è chiamato ad accertare la sussistenza delle suddette con

dizioni, nel secondo invece ad adottare una «determinazione» in

ordine alla idoneità del suddetto piano. È agevole rilevare, in base alla descritta disciplina legislativa,

la differenza sostanziale che intercorre tra le due ipotesi previste dall'art. 31, con la conseguenza che la sussistenza dell'una e del

l'altra ipotesi comporta l'esercizio da parte dell'amministrazione

di poteri sostanzialmente diversi tra di loro.

Nel primo caso, infatti, trattasi di stabilire la sussistenza o me

no dei requisiti cui il 2° comma dell'art. 31 subordina il ricono

scimento della idoneità produttiva dell'unità oggetto della richiesta

di conversione. Trattasi di accertamento che comporta da parte dell'amministrazione la formulazione esclusivamente di giudizi tec

nici e non già di vere e proprie valutazioni di carattere discre

zionale.

Diversamente deve concludersi con riferimento alla seconda ipo

tesi, allorché l'ispettorato provinciale è chiamato a valutare l'ido

neità del piano predisposto dal privato ad assicurare la produzione di cui al 2° comma dell'art. 31.

In questo caso non vi è dubbio che la determinazione di cui

è menzione nella disposizione ora citata ha portata autoritativa,

perché involge apprezzamenti e valutazioni non meramente tecni

ci, ma che attengono al modo stesso con il quale i presupposti di fatto, predisposti unilateralmente dal privato, vengono assunti

ad oggetto dell'apprezzamento discrezionale.

Va, infatti, tenuto presente che l'amministrazione è chiamata

in proposito a salvaguardare l'interesse pubblico di cui è menzio

ne nel 1° comma dell'art. 31 e che consiste nel favorire la forma

zione di imprese agricole effettivamente valide sotto il profilo tecnico ed economico.

La valutazione che essa è tenuta ad esprimere si traduce in

un giudizio prospettico circa la idoneità del piano predisposto dal privato a realizzare il suddetto interesse pubblico.

La posizione soggettiva del privato si atteggia quindi diversa

mente a seconda che si versi nella ipotesi da ultimo descritta o

in quella considerata dal 1° comma dell'art. 31.

Infatti, mentre nel primo dei due casi ora indicati il diritto

potestativo della parte interessata in tanto può essere fatto vale

re, in quanto si concluda positivamente la valutazione in ordine

alla idoneità del piano di sviluppo aziendale presentato, nel caso

del 1° comma dell'art. 31 è la sola esistenza del diritto potestati vo che è subordinato alla sussistenza dei presupposti di fatto in

dicati nella citata disposizione.

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327 PARTE 1 '.Ri /. 328

Valutate ex ante entrambe tali posizioni soggettive, prima cioè

che l'amministrazione si pronunci, si ha che solo nel caso di valu

tazione del piano di sviluppo aziendale, la posizione delle parti si atteggia sotto forma di interesse legittimo al corretto esercizio

da parte della p.a. del suo potere discrezionale, in quanto è tale

corretto esercizio che può eventualmente consentire all'interesse

sostanziale del richiedente di espandersi legittimamente dando luogo alla situazione soggettiva da qualificare come diritto potestativo.

L'atto amministrativo ha in questo caso una vera e propria funzione di intermediazione nei confronti della posizione del pri

vato, dal momento che se si conclude negativamente l'apprezza mento in ordine alla idoneità del piano di sviluppo aziendale, il diritto potestativo del privato resta compresso e non ha modo

di essere esercitato.

Perché sia possibile farlo legittimamente valere, sarà necessario

preventivamente ottenere la caducazione dell'atto autoritativo di

mostrando che indebitamente sono state negate al piano le quali tà richieste per ottenere la conversione del rapporto di mezzadria.

Diversamente deve concludersi con riguardo alle ipotesi del 1°

comma dell'art. 31, dal momento che la situazione soggettiva piena e perfetta del privato scaturisce in questo caso direttamente dalla

legge. L'accertamento dell'amministrazione ha, infatti, natura esclu

sivamente tecnica, di guisa che l'eventuale errore (tecnico) nel

quale essa potrà eventualmente incorrere — negando o ricono

scendo indebitamente requisiti di idoneità che nella realtà risulti

no diversi — potrà essere oggetto di autonomo accertamento in

sede giurisdizionale.

La discrezionalità tecnica in tal caso riconosciuta all'ammini

strazione non incide sulla posizione di diritto soggettivo del pri vato scaturente direttamente dalla legge.

Non si determina in tal caso alcuna degradazione a semplice interesse legittimo del diritto potestativo idoneo a tutelare l'inte

resse sostanziale della parte privata.

Poiché nella specie si versa nella ipotesi ora indicata, fondata

mente nel giudizio di primo grado è stato riconosciuto il difetto

di giurisdizione del giudice adito.

L'appello va, pertanto, rigettato. (Omissis)

I

CONSIGLIO DI STATO; commissione speciale; parere 17 no

vembre 1986, n. 233; Pres. Quartulli; Pres. cons, ministri.

Impiegato dello Stato e pubblico — Congedo ordinario — De

curtazione in proporzione al periodo di aspettativa per infermi

tà — Esclusione (Cost., art. 29, 36; cod. civ., art. 2110; d.p.r.

10 gennaio 1957 n. 3, statuto degli impiegati civili dello Stato,

art. 35, 39, 40, 67, 68; d.p.r. 3 maggio 1957 n. 696, norme

di esecuzione del t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto

degli impiegati civili dello Stato, approvato col d.p.r. 10 gen

naio 1957 n. 3, art. 30; 1. 30 dicembre 1971 n. 1204, tutela

delle lavoratrici madri, art. 7; d.p.r. 16 ottobre 1979 n. 509,

approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del perso nale degli enti pubblici di cui alla 1. 20 marzo 1975 n. 70, art.

16; 1. 11 luglio 1980 n. 312, nuovo assetto retributivo-funzionale

del personale civile e militare dello Stato, art. 15, 66; d.p.r.

7 novembre 1980 n. 810, esecuzione dell'accordo relativo alla

disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali

per il periodo 1° marzo 1979-31 dicembre 1981, art. 6).

Il periodo di congedo ordinario spettante al dipendente dello Sta

to non può essere ridotto in relazione al periodo nel quale esso

era in aspettativa per infermità, anche se protratto per l'intero

anno solare. (1)

(1-2) Si conferma e si accentua la svolta giurisprudenziale sul problema della incidenza dell'aspettativa per infermità sul periodo di congedo ordi

nario spettante al pubblico dipendente. La soluzione secondo la quale questo deve essere ridotto in proporzio

II Foro Italiano — 1987.

II

3 NMGLIO DI STATO; sezione VI; decisione 20 ottobre 1986,

f-02; Pres. Buscema, Est. Camera; Min. pubblica istruzione

t al ro c. Bernardo. Annulla T.A.R. Lazio, sez■ III, 12 maggio i V, n. 392.

f p i iato dello Stato e pubblico — Giorni di riposo in sostitu

ii' e delle festività soppresse — Decurtazione in proporzione I eriodo di aspettativa per infermità (D.p.r. 10 gennaio 1957

, art. 39, 40, 66, 68; 1. 23 dicembre 1977 n. 937, attribuzio

) li giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche ammini • ; zioni, art. 1).

Tu I i sei giorni spettanti al dipendente dello Stato in sostituzio

ne iielle festività soppresse devono essere decurtati in propor

le ie al periodo trascorso in aspettativa per infermità. (2)

I

Premesso: La presidenza del consiglio dei ministri — diparti mento della funzione pubblica — segnala che con parere reso

dalla seconda sezione del Consiglio di Stato in data 20 marzo

1985 (Foro it., 1986, III, 262), in sede di esame di un ricorso

straordinario proposto da un insegnante elementare collocato per manentemente fuori ruolo avverso il provvedimento di riduzione

del congedo ordinario in relazione al periodo trascorso in aspet tativa per infermità, sarebbe stato modificato il precedente orien

tamento espresso in precedenza con la consultazione n. 146 del

13 giugno 1966 (id., Rep. 1967, voce Impiegato dello Stato, n.

495) della commissione speciale del medesimo consesso.

Con il cennato parere del 20 marzo 1985 la sezione avrebbe,

in particolare, considerato illegittima la riduzione del congedo or

dinario operata in proporzione al periodo di aspettativa per in

fermità, in violazione di quanto disposto dall'art. 15, 1° comma,

1. 11 luglio 1980 n. 312, e degli art. 39 e 68 d.p.r. n. 3 del 1957;

per ciò che, in particolare, concerne il rapporto tra aspettativa e congedo ordinario, sarebbe stato ritenuto che in nessuna delle

norme del t.u. n. 3 del 1957 potrebbe essere ravvisata una dispo sizione da cui sia possibile evincere che il collocamento in aspet

tativa per motivi di salute produca la riduzione corrispettiva del

congedo ordinario.

Riferisce, altresì, il dipartimento della funzione pubblica che,

ne di quella era affermato dalla giurisprudenza meno recente: v. la nota

di richiami a Cons. Stato, sez. II, 20 marzo 1985, n. 612, Foro it., 1986,

III, 262, che, appunto, ha affermato la tesi opposta, più favorevole al

dipendente; ma sopravvive talvolta a questo mutamento di indirizzo, co

me testimonia la decisione della sezione VI in epigrafe, che esplicitamente

prende le distanze dal nuovo corso, riallacciandosi alle pronunce più ri

salenti.

Il parere della commissione speciale non solo ribadisce le conclusioni

del parere della sezione II, ma lo sostiene con più ricche e articolate argo mentazioni, e, addirittura, va oltre: in base alla formulazione della nuova norma che regola il periodo di congedo ordinario per i dipendenti dello

Stato, l'art. 15 1. 11 luglio 1980 n. 312, che lo determina in «trenta giorni

lavorativi», e non in un mese, affronta l'ulteriore problema della inciden

za su di esso della malattia che si protrae in tale periodo medesimo, orien

tandosi ancora per la tesi più favorevole al dipendente pubblico, anche

in base a! richiamo della giurisprudenza della Cassazione che addossa

il rischio malattia al datore di lavoro.

Sulla questione specifica concernente i giorni di riposo spettanti al

pubblico dipendente in sostituzione delle festività soppresse, affrontata

dalla decisione della sezione VI, cfr. la sentenza annullata T.A.R. Lazio,

sez. Ili, 12 maggio 1983, n. 392, Foro it., Rep. 1983, voce Impiegato dello Stato, n. 1017. Per riferimenti, sul potere dei direttori didattici

di programmare il periodo di godimento delle quattro giornate di riposo

compensativo, T.A.R. Lazio, sez. Ili, 10 giugno 1985, n. 888, id.,

Rep. 1985, voce Istruzione pubblica, n. 252. E sul dovere dei direttori

didattici di comunicare all'organo competente il mancato godimento dei giorni di riposo, ai fini della corresponsione del compenso forfetario,

Pret. Anagni 22 settembre 1982, id., Rep. 1984, voce Impiegato dello

Stato, n. 921, annotata da Flores, in Riv. giur. scuola, 1984, 152;

sulla spettanza, in genere, del compenso sostitutivo delle ferie, T.A.R.

Lazio, sez. Il, 9 agosto 1985, n. 2059, Foro it., 1986, III, 268, con

nota di richiami.

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