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sezione VI; sentenza 12 febbraio 2004, causa C-218/01; Pres. Gulmann, Avv. gen. Ruiz-Jarabo Colomer...

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sezione VI; sentenza 12 febbraio 2004, causa C-218/01; Pres. Gulmann, Avv. gen. Ruiz-Jarabo Colomer (concl. conf.); Henkel KGaA Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 129/130-149/150 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199527 . Accessed: 28/06/2014 14:11 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.234 on Sat, 28 Jun 2014 14:11:02 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione VI; sentenza 12 febbraio 2004, causa C-218/01; Pres. Gulmann, Avv. gen. Ruiz-JaraboColomer (concl. conf.); Henkel KGaASource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 129/130-149/150Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199527 .

Accessed: 28/06/2014 14:11

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

entre l'intérèt général au payement des créanciers de la faillite

et l'intérèt individuel du requérant à circuler librement.

L'ingérence dans la liberté du requérant se révèle dès lors

disproportionnée à l'objectif poursuivi. 97. - Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu

violation de la liberté de circulation du requérant, telle que

garantie par l'article 2 du Protocole n. 4 à la Convention.

V. - Sur l'application de l'article 41 de la Convention

98. - Aux termes de l'article 41 de la Convention, «Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou

de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les

conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable».

A. Dommage

99. - Le requérant affirme avoir subi un préjudice et s'en

remet à la Cour pour qu'elle en établisse le montant.

100. - Le Gouvernement estime qu'aucune satisfaction

équitable ne devrait ètre accordée au requérant. 101. - Dans la mesure où le requérant demande réparation

d'un préjudice matériel, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu

d'accueillir ladite demande du fait que le requérant ne s'est pas

acquitté de la charge de la preuve (voir, parmi beaucoup d'autres, Corigliano c. Italie, arrèt du 10 décembre 1982, sèrie

A n. 57, § 53; Foro it., 1983, IV, 181, et Campbell et Cosans

c. Royaume-Uni, arrèt du 22 mars 1983, sèrie A n. 60, § 11). Elle estime par ailleurs que le requérant a subi un tort moral

certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en

équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide

de lui octroyer la somme de 31.000 EUR.

B. Intéréts moratoires

102. - La Cour juge approprié de baser le taux des intéréts

moratoires sur le taux d'intérèt de la facilité de prèt marginai de

la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, 1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n. 1 à

la Convention; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention;

3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la

Convention; 4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole n. 4 à

la Convention;

5. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois

mois à compter du jour où l'arrèt sera devenu définitif

conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 31.000 EUR

(trente et un mille euros) pour dommage moral, plus tout

montant pouvant ètre du à titre d'impòt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ce montant sera à majorer d'un intérèt simple à un

taux égal à celui de la facilité de prèt marginai de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Il Foro Italiano — 2004.

I

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione VI; sentenza 12 febbraio 2004, causa C-218/01; Pres.

Gulmann, Avv. gen. Ruiz-Jarabo Colomer (conci, conf.); Henkel KGaA.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE;

Unione europea — Marchio comunitario — Forma tridi

mensionale — Confezione — Prodotto normalmente con

fezionato — Impedimenti alla registrazione (Direttiva 21

dicembre 1988 n. 89/104/Cee del consiglio, sul ravvicina

mento delle legislazioni degli Stati membri in materia di mar

chi d'impresa, art. 3). Unione europea — Marchio comunitario — Forma tridi

mensionale — Confezione — Capacità distintiva —

Estremi (Direttiva 21 dicembre 1988 n. 89/104/Cee del con

siglio, art. 3).

Ciascuno degli impedimenti alla registrazione del marchio co

munitario, previsti dall'art. 3 della direttiva del consiglio 21

dicembre 1988 n. 89/104/Cee, sul ravvicinamento delle legis lazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve valutarsi, quanto ai marchi tridimensionali costituiti

dalla confezione di un prodotto, con riferimento alla confe zione stessa, la quale va equiparata alla forma dei prodotti che, per la loro stessa natura (es. i liquidi), sono posti in

commercio solo confezionati, sicché in particolare la forma della confezione da un lato può incorrere negli impedimenti di cui all'art. 3, n. 1, lett. e), cit., dall'altro —

qualora de

scrìva le caratteristiche qualitative del prodotto — in quello

di cui all'art. 3, n. 1, lett. c). (1) Deve riconoscersi carattere distintivo al marchio comunitario

tridimensionale, costituito dalla confezione dei prodotti che,

per la loro stessa natura, si trovano in commercio confezio nati, sempre che la forma di tale confezione si discosti signi

ficativamente dalle tipologie in uso nel settore, sicché il con

sumatore medio di quella categoria di prodotti, normalmente

informato, senza prestare particolare attenzione, è in grado di identificare quella forma come proveniente da una deter

minata impresa, distinguendola da quelle di diversa prove nienza. (2)

II

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione II; sentenza 28 gennaio 2004, cause ri

unite da T-146/02 a T-153/02; Pres. Forwood; Deutsche SiSi - Werke GmbH & Co. Betriebs KG c. Uami - Ufficio per la

armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e mo

delli).

Unione europea — Marchio comunitario — Forma tridi

mensionale — Confezione per bevande — Capacità distin

tiva — Esclusione — Fattispecie (Regolamento 20 dicembre

1993 n. 40/94/Ce del consiglio, sul marchio comunitario, art.

7).

Non costituisce valido marchio comunitario, e pertanto non è

registrabile, la forma — tridimensionale — di una confezione

per bevande costituita da un sacchetto che sta in piedi, in

quanto si tratta di un imballaggio usuale per i prodotti ali

mentari, in particolare le bibite, inidoneo a distinguere il

prodotto da quelli aventi altra origine commerciale, e quindi senza carattere distintivo. (3)

(1-4) I. - I giudici comunitari — la Corte di giustizia nel primo caso, il Tribunale di I grado negli altri due — affrontano con le tre sentenze

in rassegna (affermando sostanzialmente gli stessi principi) il tema

della registrabilità come marchio comunitario delle forme tridimensio

nali dei prodotti e delle relative confezioni. La Corte di giustizia si è pronunciata su varie questioni interpretative

pregiudiziali poste dal giudice tedesco, con riferimento agli impedi menti alla registrazione del marchio comunitario, di cui all'art. 3 della

direttiva 21 dicembre 1988 n. 89/104/Cee del consiglio (disposizione

recepita in Italia con la novella dell'art. 18 1. marchi, introdotta dal

d.leg. 4 dicembre 1992 n. 480). La sentenza 12 febbraio 2004 equipara, ai fini della valutazione degli

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PARTE QUARTA

Ill

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione IV; sentenza 3 dicembre 2003, causa T

305/02; Pres. Tiili; Nestlé Waters France c. Uami - Ufficio per

la armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e mo

delli).

Unione europea — Marchio comunitario — Forma tridi

mensionale — Bottiglia cilindrica con scanalature — Ca

pacità distintiva — Fattispecie (Regolamento 20 dicembre

1993 n. 40/94/Ce del consiglio, art. 7).

Costituisce valido marchio comunitario, ed è quindi registrabi

le, la forma tridimensionale di una bottiglia cilindrica, con

scanalature ad orientamento opposto, utilizzata per acqua

minerale e bibite, in quanto si tratta di combinazione idonea

ad imprimersi nella memoria e a captare l'attenzione del

consumatore medio, normalmente informato, che pertanto

percepisce la forma di tale involucro come indicatore dell'o

rigine commerciale di prodotti di quella tipologia. (4)

impedimenti alla registrazione, di cui all'art. 3 della direttiva cit., la

forma della confezione (o dell'involucro) a quella del prodotto che, per sua stessa natura, non può essere posto in commercio che confezionato

o racchiuso in involucro (la corte, esemplificando, richiama i prodotti fabbricati sotto forma di granuli, di liquidi, di polvere); in altri termini

è tracciata una (sottile) distinzione tra forme (del prodotto) imposte dalla natura stessa del prodotto (di cui è preclusa la registrazione, ex

art. 3, n. 1, lett. e, cit.) e forme (della confezione) imposte da esigenze commerciali, che — di per sé, in mancanza di specifici elementi ostati

vi — possono costituire valido marchio.

Non constano precedenti in termini; peraltro va segnalato che la dot

trina e la giurisprudenza nordamericana da tempo prestano attenzione

alle forme e alle confezioni dei prodotti di largo consumo, con partico lare riferimento al fenomeno dei look-alikes.

Si tratta di prodotti, o piuttosto, appunto, di confezioni ed involucri

(in genere di prodotti di largo consumo, venduti nell'ambito della gran de distribuzione) che ne imitano altri, di marca, ad un prezzo più com

petitivo. V. Mostert, Famous trade dress: dilution on competing pro ducts, in Trademark world, march 1997.

Con riferimento alla situazione italiana, v. anche Casaburi, «Look

alike»: situazione e prospettive, in Dir. ind., 2003, 560.

II. - La corte ha anche ammesso — con una certa prudenza — la re

gistrabilità come marchio di forma comunitario di siffatte confezioni

«imposte» dalle caratteristiche merceologiche dei prodotti, richiedendo

a tal fine l'accertamento (rigoroso) della capacità distintiva.

Tale principio trova precisa esemplificazione nelle due sentenze del

tribunale comunitario in rassegna, che concernono la registrabilità co

me marchio comunitario di involucri per prodotti della stessa tipologia:

acqua minerale e bibite (in un caso si tratta di sacchetti autoreggenti, nell'altro di bottiglie); il giudice comunitario giunge, nelle due pronun ce, a conclusioni opposte, in un caso negando, nell'altro affermando la

capacità distintiva (e quindi la registrabilità) degli involucri sottoposti alla sua cognizione.

Le due sentenze fanno espresso riferimento all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento Ce del consiglio 20 dicembre 1993 n. 40/94 (d'ora in

avanti: reg. marchio com.): «sono esclusi dalla registrazione: . . . i mar

chi privi di capacità distintiva».

La sentenza 28 gennaio 2004 ha ritenuto che il sacchetto per bevande

autoreggente costituisca una forma banale, comunque molto diffusa nel

settore degli involucri per bevande: da qui il rigetto del ricorso.

Di contro la sentenza 3 dicembre 2003 ha valutato in termini positivi la capacità distintiva della bottiglia Nestlé, ritenendo che questa pre senti una forma inusuale e comunque non comune.

Il tribunale in entrambi i casi non si è discostato dai principi già

espressi da Trib. I grado 19 settembre 2001, causa T-30/00, Foro it..

Rep. 2002, voce Unione europea, nn. 1561, 1572, 1583, relativa a pro dotti per lavabiancheria o per lavastoviglie (si trattava di un marchio

tridimensionale avente la forma di una pasticca rettangolare con angoli

leggermente arrotondati, composta di due strati, uno dei quali di colore

bianco e l'altro di colore rosso). Il tribunale ha anche qui affermato che l'art. 7, n. 1, lett. b), reg.

marchio com. non opera distinzioni tra diverse categorie di marchi; i

criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi figurativi co

stituiti dalla rappresentazione del prodotto stesso non sono quindi di

versi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia il tri

bunale ha ancora rilevato che se un marchio è composto dalla fedele

rappresentazione di un prodotto (anzi, coincide con il prodotto stesso), occorre da un lato verificare se la presentazione del prodotto rappre sentato possa, di per sé, influire sulla memoria del pubblico, e dall'altro

se il modo in cui il prodotto è rappresentato presenti una particolarità

Il Foro Italiano — 2004.

I

1. - Con ordinanza 10 aprile 2001, pervenuta alla corte il 29

maggio seguente, il Bundespatentgericht (Tribunale federale in

materia di proprietà industriale) ha sottoposto alla corte, a nor

ma dell'art. 234 Ce, tre questioni pregiudiziali relative all'inter

pretazione dell'art. 3, n. 1, lett. b), c) ed e), della prima direttiva

del consiglio 21 dicembre 1988 n. 89/104/Cee, sul ravvicina

mento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi

idonea ad indicare l'origine del prodotto stesso (il tribunale ha escluso

la registrabilità delle pasticche come marchio, ritenendo che non soddi

sfino i requisiti prima indicati; si è così discostato espressamente da

quanto sostenuto dal giudice italiano con riferimento alla stessa forma:

v. Trib. Napoli 5 novembre 1998, id.. Rep. 1999, voce Marchio, n. 93).

Cfr. anche Uff. armonizzaz. mercato interno 14 aprile 2000, id.. Rep. 2002, voce Unione europea, n. 1596 (per esteso, Giur. dir. ind., 2000,

1397), relativo ad un marchio tridimensionale costituito da una plac chetta dai contorni arrotondati, con due aperture sui lati opposti in cor

rispondenza delle quali è legato un nastro piegato simmetricamente a

forma di fiocco (si tratta del fiocco Vara della Ferragamo); l'Uami ha

ritenuto che costituisce un valido marchio comunitario poiché il richie

dente ha dimostrato che ha acquisito carattere distintivo.

Cfr. ancora Uff. armonizzaz. mercato interno 12 aprile 1999, n.

164/98, Foro it., Rep. 2000, voce Marchio, n. 62 (per esteso, Dir. ind.,

2000, 248): «il fatto di possedere qualità ornamentali non costituisce un

motivo per ritenere un marchio tridimensionale privo di qualsiasi ca

rattere distintivo se la forma in questione, quando viene usata in rela

zione con i prodotti di cui alla domanda, è capace di creare nella mente

dei consumatori interessati il necessario legame con i prodotti di una

particolare impresa». Peraltro il difetto di capacità distintiva è in genere richiamato dalla

giurisprudenza comunitaria con riferimento ai marchi denominativi: v.

Corte giust. 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Foro it., Rep. 2002,

voce Unione europea, n. 1542.

III. - I giudici comunitari — ma anche l'Uami — tendono a non ap

plicare ai marchi di forma tridimensionale l'art. 7, n. 1, lett. e), reg. marchio com., che prevede espressamente la forma imposta o necessi

tata come motivo assoluto di rifiuto della registrazione; è raro anche il

richiamo all'art. 7, n. 1, lett. c), reg. marchio com. (descrittività del

marchio); v. però Trib. I grado 16 febbraio 2000, causa T-122/99, id.,

Rep. 2001, voce cit., n. 1152: «ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub i), del regolamento 40/94 sul marchio comunitario, sono esclusi dalla regi strazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla

natura stessa del prodotto; trattandosi della registrazione di un marchio

tridimensionale richiesto per certi saponi, non può essere oggetto di un

rifiuto di registrazione in base a detta disposizione un segno costituito

da una forma che presenta una concavità longitudinale e scanalature

non imposte dalla natura stessa del prodotto, poiché esistono in com

mercio altre forme di saponette che non presentano simili caratteristi

che». Si pone poi la questione della tutela, concorrente o alternativa, dei

modelli ornamentali, di cui al recente regolamento (Ce) 6/02 del consi

glio del 12 dicembre 2001. Si noti che la sentenza 3 dicembre 2003, ri

chiamando il consumatore normalmente informato, riecheggia ^utiliz

zatore informato», richiamato dall'art. 6, n. 1, per l'accertamento del

carattere individuale del disegno o del modello (v., negli stessi termini

nel diritto interno, l'art. 5, 3° comma, r.d. 25 agosto 1940 n. 1411, nel

testo novellato dal d.leg. 2 febbraio 2001 n. 95, di attuazione della di

rettiva 98/71/Ce). IV. - Per la dottrina, v. Sandri-Rizzo, / nuovi marchi, Milano, 2002,

39 ss., che costituisce il testo più recente ed esaustivo sull'argomento, con ampiezza di richiami. Gli autori — alla stregua della giurispruden za comunitaria — segnalano che il pubblico dei consumatori abitual

mente, a fronte di marchi denominativi o figurativi, anche tridimensio

nali, che però non sono costituiti dalla fedele rappresentazione del pro dotto, «percepisce subito tali ultimi marchi come segni che identificano

il prodotto»; di contro «ciò non accade necessariamente quando il se

gno si confonde con l'aspetto del prodotto stesso ... La forma di un

prodotto normalmente non è percepibile in quanto tale dal consumato

re, a meno che non abbia qualcosa in più». Gli autori concludono che

«quel 'qualcosa in più' che fa la differenza ... può esprimersi positi vamente dicendo che la forma deve essere sufficientemente originale, arbitraria ed inusuale, ovvero, negativamente, nel senso che non deve

essere standard, banale ed ovvia». Cfr. anche Benussi, lì marchio comunitario, Milano, 1996, 25 ss.

(con riferimento ai ricorsi, v. 97 ss.). Per profili di diritto comparato, e per valutazioni strettamente eco

nomiche, v. Kapferer, Les marques, capital de l'entreprise, Paris,

1999, 98 ss. V. - Nel diritto interno italiano la questione della capacità distintiva,

e in genere della registrabilità del marchio di forma tridimensionale, si

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

d'impresa (G.U. 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «diretti

va»). 2. - Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricor

so proposto dalla Henkel KGaA (in prosieguo: la «Henkel») contro il rifiuto del Deutsches Patent- und Markenamt (ufficio marchi e brevetti tedesco) di registrare un marchio della detta società perché privo di carattere distintivo.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3. - Secondo il suo primo 'considerando', la direttiva ha per

oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi allo scopo di sopprimere le disparità esistenti che

possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera

prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concor

renza nel mercato comune.

4. - Dal decimo 'considerando' della direttiva emerge che la

tutela accordata dal marchio registrato mira in particolare a ga rantire la funzione d'origine del marchio.

5. - L'art. 2 della direttiva, intitolato «segni suscettibili di co

stituire un marchio di impresa», così dispone: «Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni che posso

no essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, com

presi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del

prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da

quelli di altre imprese». 6. - L'art. 3 della direttiva, che elenca gli impedimenti alla

registrazione o i motivi di nullità, prevede quanto segue: «1. Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono

essere dichiarati nulli:

a) i segni che non possono costituire un marchio d'impresa; b) i marchi d'impresa privi di carattere distintivo;

c) i marchi d'impresa composti esclusivamente da segni o in

dicazioni che in commercio possono servire a designare la spe cie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la prove nienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del pro dotto o servizio;

(...)

e) i segni costituiti esclusivamente: — dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, — dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risul

tato tecnico; — dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto; (...) 3. Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione

0, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del par. 1, lett. b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a

seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un caratte

re distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la

presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere

distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o

dopo la registrazione stessa.

(...)».

La normativa nazionale

7. - Ai sensi dell'art. 3 del Gesetz iiber den Schutz von Mar

ken und sonstigen Kennzeichnungen (legge sulla tutela dei mar

pone in termini non diversi da quelli esposti per il diritto comunitario, in quanto le norme di riferimento — art. 17 e 18 1. marchi — sono state novellate dal d.leg. 4 dicembre 1992 n. 480, da cui a sua volta non si discosta il reg. marchio com.

Cfr., di recente, Trib. Catania, ord. 23 luglio 2003, Foro it., 2003, I, 2831, con nota di richiami giurisprudenziali e dottrinali.

Va infine rilevato che l'art. 3 d.leg. 27 giugno 2003 n. 168 ha devo luto alle neoistituite sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale anche la cognizione delle controversie relative ai marchi

comunitari; v. Casaburi, L'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, in Riv. dir. ind., 2003, 1,251 ss.

Il Foro Italiano — 2004.

chi d'impresa e di altri segni distintivi) 25 ottobre 1994 (BGB1. 1994 I, pag. 3082; in prosieguo: il «Markengesetz»), legge di

attuazione della direttiva nell'ordinamento giuridico tedesco, entrata in vigore il 1° gennaio 1995:

«1) Possono essere tutelati come marchi d'impresa tutti i se

gni, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i dise

gni, le lettere, le cifre, i segnali acustici, le forme tridimensio

nali, compresa la forma di un prodotto o il suo confezionamen

to, nonché altre presentazioni, compresi i colori e le combina zioni di colori, che siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

2) Non possono essere tutelati come marchi i segni costituiti esclusivamente da una forma

1. imposta dalla natura stessa del prodotto, 2. necessaria per ottenere un risultato tecnico, o

3. che dà un valore sostanziale al prodotto». 8. - Ai sensi dell'art. 8, n. 1, del Markengesetz, sono esclusi

dalla registrazione come marchi i segni tutelabili ai sensi del

l'art. 3 di detta legge che non siano rappresentabili graficamen te.

9. - L'art. 8, n. 2, del Markengesetz così dispone: «Sono esclusi dalla registrazione i marchi

1. privi di qualsiasi carattere distintivo per i prodotti o i servi

zi, 2. composti esclusivamente da segni o indicazioni che in

commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la

quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, ovvero altre caratteristiche del prodotto o servizio,

(...)». 10. - Ai sensi dell'art. 8, n. 3, del Markengesetz, l'applica

zione delle disposizioni di cui al n. 2, punti 1 e 2, del medesimo

articolo è esclusa quando, anteriormente alla data della decisio ne sulla registrazione del marchio e a seguito dell'uso che ne è

stato fatto per i prodotti o servizi oggetto della domanda di regi strazione, il marchio stesso si è imposto nei settori commerciali

interessati.

Causa principale e questioni pregiudiziali

11. - Il 18 giugno 1998, la Henkel ha chiesto la registrazione come marchio tridimensionale a colori della forma riprodotta

qui di seguito relativa a «detersivi liquidi per lana»: (omissis del disegno).

12. - Si tratta di una bottiglia di forma allungata, rastremata

verso l'alto, con un manico integrato, un'imboccatura relativa

mente piccola ed un tappo a due livelli, che può servire anche

come misurino.

13. - La detta domanda è stata respinta dal Deutsches Patent

und Markenamt in forza dell'art. 8, n. 2, punto 1, del Markenge setz, in quanto la forma in questione è una forma usuale per la

confezione del prodotto in questione, la quale non presenta il

carattere di un'indicazione relativa all'origine del prodotto ed è

quindi priva di carattere distintivo.

14. - La Henkel ha presentato ricorso contro tale decisione di

rigetto dinanzi al Bundespatentgericht. Essa ha fatto valere in

particolare che il marchio di cui è chiesta la registrazione ha un

carattere distintivo in forza dell'impressione generale. Attraver

so la combinazione di forma e colori, esso si distinguerebbe chiaramente dai corrispondenti prodotti della concorrenza. Se

condo la Henkel, nel commercio si è abituati ad attribuire i pro dotti di cui trattasi a determinati produttori, in particolare in ba

se alla forma e alla presentazione del flacone. Ciò risulterebbe

anche da un sondaggio da essa fatto realizzare nell'aprile del

1998. 15. - La Henkel ritiene che il marchio di cui è chiesta la regi

strazione non violerebbe il principio della libera disponibilità dei segni descrittivi, di cui all'art. 8, n. 2, punto 2, del Marken

gesetz (che corrisponde all'art. 3, n. 1, lett. c, della direttiva), dal momento che il mercato non sarebbe legato alla forma e ai

colori oggetto della registrazione, ma potrebbe invece indiriz

zarsi su un gran numero di varianti relative alla forma dei flaco

ni di detersivo liquido per lana.

16. - Il Bundespatentgericht constata che il segno di cui è

chiesta la registrazione può costituire un marchio, in conformità

all'art. 2 della direttiva.

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PARTE QUARTA

17. - Il giudice del rinvio ritiene che, relativamente alle do

mande di registrazione delle forme tridimensionali della confe

zione di prodotti che di norma si trovano in commercio confe

zionati. occorre anche tenere conto degli impedimenti alla regi strazione enunciati dall'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva. Tut

tavia, per quanto riguarda il marchio di cui è chiesta la registra zione nella causa principale, esso rileva che questo presenta ca

ratteristiche che non sono né imposte dalla natura stessa del

prodotto, né sono necessarie per ottenere un risultato tecnico, e

nemmeno danno un valore sostanziale al prodotto ai sensi della

citata disposizione. 18. -

Riguardo all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, la cui

applicazione non è esclusa dalla lett. e) della stessa disposizio ne, il giudice del rinvio sostiene che non si può escludere che la

forma di una confezione, quale quella di un flacone, di cui è

chiesta la registrazione, sia idonea a descrivere il contenuto

della confezione e, in tal modo, lo stesso prodotto considerato.

Esso fa riferimento anche all'interesse generale sotteso all'art.

3, n. 1, lett. c), della direttiva. Secondo il detto giudice, tale di

sposizione esige che sia preservata la libera scelta tra tutte le in

dicazioni e tutti i segni che possono servire a descrivere le ca

ratteristiche dei prodotti in questione. 19. - Alla luce di tali circostanze, tenuto conto che la soluzio

ne della controversia dinanzi ad esso pendente dipende dall'in

terpretazione delle disposizioni di cui all'art. 3, n. 1, lett. £>), c) ed e), della direttiva, il Bundespatentgericht ha deciso di so

spendere il procedimento e di sottoporre alla corte le seguenti

questioni pregiudiziali: «1) Se, nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla con

fezione di prodotti che di norma si trovano in commercio confe

zionati (come, ad esempio, i liquidi), la confezione del prodotto sia da equiparare, sotto il profilo del diritto dei marchi, alla for

ma del prodotto, di modo che:

a) la confezione del prodotto costituisca la forma del prodotto ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva;

b) la confezione del prodotto possa servire a designare la

qualità ('Beschaffenheit') (esteriore) del prodotto confezionato

ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva.

2) Se, nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla con

fezione di prodotti che di norma si trovano in commercio confe

zionati, il riconoscimento del carattere distintivo ai sensi del

l'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva dipenda dalla questione se, anche senza un approccio analitico e comparativo e senza pre stare particolare attenzione, l'acquirente medio, normalmente

informato, attento ed avveduto, sia in grado di riconoscere le ca

ratteristiche proprie del marchio tridimensionale di cui è stata

chiesta la registrazione, che si discostano dalla norma o dagli usi del settore e che sono pertanto decisive per l'idoneità a con

traddistinguere l'origine.

3) Se la valutazione del carattere distintivo possa effettuarsi

esclusivamente in base agli specifici usi commerciali nazionali,

senza che siano indicati ulteriori accertamenti amministrativi

per determinare se, e in che misura, marchi identici o compara bili siano stati registrati ovvero esclusi dalla registrazione in al

tri Stati membri dell'Unione europea».

Sulla prima questione

Osservazioni sottoposte alla corte

20. - Relativamente alla prima questione, lett. a), la Henkel fa

valere che la ratio legis dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva,

quale individuata dalla corte nella sua sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Race. pag. 1-5475; Foro it., Rep. 2002, voce Unione europea, n. 1525), non può essere estesa alla regi strazione come marchio della confezione di un prodotto. Infatti, se la confezione oggetto della causa principale venisse registra ta. a nessun operatore economico sarebbe vietato immettere sul

mercato detersivo liquido. Vietato gli sarebbe soltanto l'uso

della confezione, della bottiglia o del flacone prescelti dal titola re del marchio.

21. - La Henkel rileva che, per quanto riguarda i prodotti li

quidi, la forma di questi è inerente alla natura stessa del pro dotto. Se un prodotto è privo di forma, come nel caso dei liqui di, un tale prodotto non può ottenere una forma tramite la sua

confezione.

Il Foro Italiano — 2004.

22. - Relativamente alla prima questione, lett. b), la Henkel

ritiene che il consumatore medio distingua tra il prodotto e la

confezione. Tra la confezione ed il contenuto di questa ci sareb

be solo un rapporto molto limitato. La Henkel osserva che esiste

una grande varietà di confezioni e che. nella causa principale, si

tratta di una nuova forma di presentazione. 23. - Secondo la Henkel. non si può partire dal principio che

la confezione, in via generale, contenga un'indicazione relativa

alla qualità del prodotto. La proprietà di ogni liquido consiste

rebbe solo nel suo stato di aggregazione e questo non costitui

rebbe una qualità del prodotto o. almeno, non sarebbe la qualità che rileva ai fini dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva.

24. - La commissione delle Comunità europee si fonda sulle

dichiarazioni che ha rilasciato congiuntamente con il consiglio dell'Unione europea sull'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, di

chiarazioni iscritte nel verbale del consiglio in occasione del

l'adozione della direttiva (G.U. Uami n. 5/96, pag. 607) e ai

sensi delle quali essi ritengano che «ove trattasi di prodotti con

dizionati, l'espressione 'la forma di prodotto' si riferisca anche

alla forma del condizionamento», per suggerire una risposta af

fermativa alla prima questione, lett. a). 25. - Tuttavia, essa ritiene che tale risposta non implichi ne

cessariamente che le condizioni enunciate dall'art. 3, n. 1, lett.

e), della direttiva siano soddisfatte nella causa principale. 26. - Relativamente alla prima questione, lett. b), la commis

sione fa valere che i marchi composti da «segni o indicazioni»

di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva inglobano anche i

segni bidimensionali o tridimensionali non denominativi. Così, tale disposizione potrebbe anche riguardare la confezione di un

prodotto di forma tridimensionale. Il fatto che le dichiarazioni

congiunte del consiglio e della commissione facciano riferi

mento all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva non osta, secondo

essa, all'applicabilità potenziale della lett. c) di questa medesi

ma disposizione alla confezione di un prodotto di forma tridi

mensionale.

27. - Secondo la commissione, occorre distinguere tra l'appli cabilità potenziale dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva ai

marchi tridimensionali costituiti dalla confezione dei prodotti e

la sua applicazione concreta nella fattispecie. Essa sottolinea

che la qualità della confezione non può essere automaticamente

assimilata alla qualità (esteriore) del contenuto della confezione.

Al contrario, per determinare se la confezione di forma tridi

mensionale designi la qualità, in particolare esteriore, del pro dotto confezionato ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della^diretti

va, occorrerebbe analizzare il contenuto della confezione ed il

rapporto di questa con il suo contenuto, tenendo conto del pare re del mercato.

28. - La commissione conclude che la confezione del prodotto di forma tridimensionale può servire a designare la qualità di un

prodotto confezionato ai sensi dell'art. 3, n. 1, leti, c), della di

rettiva.

Risposta della corte

29. - Conformemente all'art. 2 della direttiva, la forma del

prodotto o della sua confezione può costituire un marchio a

condizione che essa, da un lato, possa essere riprodotta grafica mente e, dall'altro, sia adatta a distinguere i prodotti o i servizi

di un'impresa da quelli di altre imprese. 30. - Come per ogni altro marchio, il segno di cui è chiesta la

registrazione deve assolvere la funzione essenziale del marchio, ossia quella di garantire al consumatore o all'utilizzatore finale

l'identificazione dell'origine del prodotto o del servizio contras

segnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confu

sione possibile questo prodotto o servizio da quelli di prove nienza diversa. Perché il marchio possa svolgere la sua funzione

di elemento essenziale del sistema di concorrenza leale che il

trattato Ce intende istituire, esso deve costituire la garanzia che

tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati siano stati

fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (v.. in particolare, sentenze 11 novembre 1997, causa C-349/95, Loendersloot, Racc. pag. 1-6227, punti 22 e 24; Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 732; 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I

5507, punto 28; Foro it.. Rep. 1998, voce cit., n. 883, e Philips, cit., punto 30).

31. - Relativamente agli impedimenti alla registrazione previ

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

sti dall'art. 3, n. 1, della direttiva, occorre ricordare che i marchi

devono sempre essere esaminati in rapporto ai prodotti o servizi

per cui viene richiesta la registrazione del marchio (v. sentenza

Philips, cit., punto 59). 32. - Esistono prodotti aventi una forma intrinseca, che è tale

in quanto discende necessariamente dalle caratteristiche dei

prodotti stessi, per cui non è necessario dare loro una particolare forma per permetterne il commercio. In tal caso non sussiste, in

linea di principio, un rapporto sufficientemente stretto tra la

confezione ed il prodotto, di modo che la confezione non può essere assimilata alla forma del detto prodotto ai fini dell'esame

di una domanda di registrazione come marchio. Tale potrebbe essere il caso, per esempio, dei chiodi, che di norma sono in

commercio confezionati.

33. - Invece, esistono altri prodotti privi di forma intrinseca

ed il cui commercio esige una confezione. La confezione scelta

conferisce al prodotto la sua forma. In circostanze del genere, tale confezione va assimilata alla forma del prodotto ai fini del

l'esame della domanda di registrazione come marchio. Tale è il

caso, per esempio, di prodotti fabbricati, in particolare, sotto

forma di granuli, polvere o liquido, privi di forma propria a cau

sa della loro stessa natura.

34. - Ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, sono

esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichia

rati nulli i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto neces

saria per ottenere un risultato tecnico e dalla forma che dà un

valore sostanziale al prodotto. 35. - Allorché un operatore economico richiede la registra

zione come marchio della confezione di un prodotto quale

quello descritto ai punti 11 e 12 della presente sentenza, la for

ma del prodotto e quella della confezione vanno assimilate ai fi

ni del diniego della registrazione fondato sugli impedimenti enunciati dall'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva.

36. - Dato che, come già dichiarato dalla corte, tale ultima di

sposizione costituisce un ostacolo preliminare che può impedire che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un pro dotto possa essere registrato (v. sentenza Philips, cit.. punto 76),

ne consegue che una tale domanda di registrazione va esaminata

innanzi tutto in rapporto ai tre impedimenti di cui alla detta di

sposizione. 37. - Occorre quindi rispondere alla prima questione, lett. a),

dichiarando che, nel caso di marchi tridimensionali costituiti

dalla confezione di prodotti che si trovano in commercio confe

zionati per ragioni legate alla natura stessa del prodotto, la con

fezione di questo dev'essere equiparata alla forma del prodotto, di modo che tale confezione costituisce la forma del prodotto ai

sensi dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva.

38. - Relativamente alla prima questione, lett. b), occorre in

nanzi tutto ricordare, riguardo alla possibilità di valutare la do

manda di registrazione di un marchio tridimensionale costituito

dalla confezione dei prodotti alla luce dei diversi impedimenti enumerati dall'art. 3, n. 1, della direttiva, che ognuno dei detti

impedimenti è indipendente dall'altro ed esige un esame sepa rato (v. sentenza 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C

55/01, Linde e a.. Race. pag. 1-3161, punto 67). 39. - Ne consegue che, nel caso in cui la registrazione di un

marchio tridimensionale costituito dalla confezione dei prodotti non venga negata in forza dell'art. 3, n. 1, lett. e), della diretti

va, un diniego può essere nondimeno opposto qualora un mar

chio del genere ricada in una o più delle categorie indicate dalla

stessa disposizione, in particolare dalle lett. b)-d) (v. sentenza

Linde e a., cit., punto 68). 40. - In forza dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, sono

esclusi dalla registrazione i marchi descrittivi, vale a dire quelli

composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel com

mercio possono servire a designare le caratteristiche dei prodotti o dei servizi di cui sia richiesta la registrazione.

41. - L'interesse generale sotteso a tale disposizione implica che tutti i marchi composti esclusivamente da segni o indicazio

ni che possano servire a designare le caratteristiche di un pro dotto o di un servizio ai sensi di questa siano nella libera dispo nibilità di tutti e non possano costituire oggetto di registrazione, fatta salva l'applicazione del n. 3 della stessa disposizione (v.

sentenza Linde e a., cit., punto 74). 42. - L'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva non esclude la pos

sibilità che un marchio costituito da una confezione di forma

Il Foro Italiano — 2004.

tridimensionale assimilata alla forma del prodotto possa servire

a designare certe caratteristiche del prodotto così confezionato.

Infatti, benché possa essere difficile individuare tali caratteristi

che, non si può escludere che la confezione possa descrivere le

caratteristiche del prodotto, compresa la sua qualità. 43. - A tale proposito, l'autorità competente chiamata ad ap

plicare tale disposizione deve esaminare il rapporto tra la confe

zione e la natura dei prodotti per i quali è chiesta la registrazio ne del marchio e deve accertare, riguardo ai detti prodotti, alla

luce di un esame concreto di tutti gli elementi rilevanti che ca

ratterizzano il detto marchio e, in particolare, alla luce dell'inte

resse generale precedentemente ricordato, se l'impedimento alla

registrazione previsto da tale disposizione trovi applicazione nel

caso di specie. 44. - Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla

prima questione, lett. b), dichiarando che, nei casi di marchi tri

dimensionali costituiti dalla confezione di prodotti che si trova

no in commercio confezionati per ragioni legate alla natura stes

sa del prodotto, la confezione di questo può servire a designare talune caratteristiche del prodotto confezionato, compresa la sua

qualità, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva.

Sulla seconda questione

45. - Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chie

de se, nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla confe

zione di prodotti che di norma sono in commercio confezionati,

il riconoscimento del carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n.

1, lett. /;), della direttiva dipenda dalla questione se, anche senza

un approccio analitico o comparativo e senza prestare particola re attenzione, il consumatore medio, normalmente informato,

attento ed avveduto, sia in grado di riconoscere le caratteristiche

proprie del marchio tridimensionale di cui è stata chiesta la re

gistrazione, che si discostano dalla norma o dagli usi del settore,

tanto da poter contraddistinguere il prodotto considerato rispetto a quelli di altre imprese.

Osservazioni sottoposte alla corte

46. - La Henkel sostiene che, contrariamente a quanto affer

mato dal giudice del rinvio, il consumatore fa una distinzione

tra il prodotto, da un lato, e la confezione, dall'altro. A causa di

tale distinzione, egli sarebbe in grado di attribuire una funzione

d'indicatore d'origine alla confezione.

47. - Secondo la commissione, l'elemento determinante a tale

proposito è la percezione del consumatore medio e non la valu

tazione astratta di caratteristiche che «si discostano dalla norma

o dagli usi del settore», secondo la formulazione della seconda

questione. Se queste ultime non sono determinanti di per sé, es

se possono tuttavia influenzare in certi casi la percezione del

consumatore medio. La commissione ritiene che la corte debba

applicare i principi derivanti dalla sua giurisprudenza, in cui es

sa ha già indicato al giudice nazionale di dover fare riferimento

all'«aspettativa presunta di un consumatore medio, normal

mente informato e ragionevolmente attento ed avveduto» (v., in

particolare, sentenza 16 luglio 1998, causa C-210/96, Cut

Springenheide e Tusky, Race. pag. 1-4657, punti 30, 31 e 37; Foro it., 1999, IV, 71)".

Risposta della corte

48. - Secondo la giurisprudenza della corte, il carattere di

stintivo di un marchio ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della di

rettiva, implica che tale marchio sia atto a identificare il pro dotto per il quale è richiesta la registrazione come preveniente da una determinata impresa e, quindi, a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (v. sentenza Linde e a., cit., punto 40).

49. - Ne deriva che un semplice scostamento dalla norma o

dagli usi del settore non è sufficiente per escludere l'impedi mento previsto dall'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva. Al con

trario, un marchio che si discosta significativamente dalla nor

ma o dagli usi del settore e, conseguentemente, assolve la sua

funzione essenziale d'indicatore d'origine, non è privo di ca

rattere distintivo.

50. - Tale carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'art.

3, n. 1, lett. b), della direttiva deve essere valutato in funzione.

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PARTE QUARTA

da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è stata chiesta la

registrazione del marchio e, dall'altro, della percezione dei set

tori interessati, costituiti dai consumatori dei detti prodotti o

servizi. Si tratta della percezione presunta di un consumatore

medio dei prodotti o servizi in questione, normalmente infor

mato e ragionevolmente attento ed avveduto (v., in tal senso, sentenze citate Gut Springenheide e Tusky, punto 31; Philips,

punto 63, e Linde e a., punto 41). 51. - L'autorità competente deve quindi procedere ad una

valutazione concreta del carattere distintivo del marchio in que stione, facendo riferimento alla percezione del consumatore

medio come definito al punto 50 della presente sentenza, al fine

di verificare se tale marchio assolva la sua funzione essenziale,

ossia quella di garantire l'origine del prodotto. 52. - Ad ogni modo, la percezione del consumatore medio

non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridi

mensionale. costituito dalla confezione di un prodotto, rispetto al caso di un marchio denominativo o figurativo, consistente in

un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti da esso contrad

distinti. Infatti, non è abitudine del consumatore medio presu mere l'origine dei prodotti basandosi sulla forma della loro con

fezione, in assenza di qualsiasi elemento grafico o testuale, e

potrebbe quindi risultare più difficile stabilire il carattere distin

tivo in caso di un tale marchio tridimensionale piuttosto che in

quello di un marchio denominativo o figurativo (v., in tal senso, sentenza Linde e a., cit., punto 48, e, per quanto riguarda un

marchio costituito da un colore, sentenza 6 maggio 2003, causa

C-104/01, Libertel, Racc. pag. 1-3793, punto 65). 53. - Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla se

conda questione dichiarando che, nel caso di marchi tridimen

sionali costituiti dalla confezione di prodotti che di norma si

trovano in commercio confezionati per ragioni legate alla natura

stessa del prodotto, il carattere distintivo ai sensi dell'art. 3. n.

1, lett. b), della direttiva deve essere valutato in riferimento alla

percezione del consumatore medio dei detti prodotti, normal

mente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Un tale

marchio deve permettere a questo, senza un approccio analitico

o comparativo e senza prestare particolare attenzione, di distin

guere il prodotto considerato da quelli di altre imprese.

Sulla terza questione

54. - Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede

se la valutazione del carattere distintivo di un marchio ai sensi

dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, possa effettuarsi esclusi

vamente in base agli usi commerciali nazionali, senza che sia

necessario procedere ad ulteriori accertamenti amministrativi

per determinare se e in che misura marchi identici o comparabili siano stati registrati ovvero esclusi dalla registrazione in altri

Stati membri dell'Unione europea.

Osservazioni sottoposte alla corte

55. - La Henkel ritiene che le prassi e decisioni delle autorità

competenti relativamente alla registrazione o al diniego di regi strazione di un segno vadano prese in considerazione dalle auto rità competenti degli altri Stati membri per garantire che, in fu

turo, l'applicazione della direttiva avvenga alla luce di una no zione comunitaria di consumatore.

56. - La commissione fa valere, da parte sua, che le decisioni delle autorità e dei tribunali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri relative alla registrazione o al diniego di registrazione di marchi hanno un valore indicativo ai fini della valutazione

del carattere distintivo di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), della diret

tiva, allorché i marchi sono stati registrati sulla base di una le

gislazione armonizzata ed in assenza di elementi concreti che

indichino una percezione diversa del mercato nazionale. 57. - Secondo la commissione, sarebbe assolutamente con

forme agli obiettivi del trattato e alle sue disposizioni sul mer cato interno che il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassa zione tedesca) consideri le registrazioni effettuate in altri Stati

membri dell'Unione europea utili, ma non vincolanti, per la

valutazione del carattere distintivo dei marchi, allorché essi so no stati registrati sulla base di una legislazione armonizzata e

nessun elemento concreto permette d'intravvedere una perce

II Foro Italiano — 2004.

zione del marchio da parte del pubblico nazionale diversa da

quella dei consumatori di tali altri Stati.

58. - La commissione sottolinea che è proprio nel diritto dei

marchi che il ravvicinamento effettivo degli usi del commercio

e del consumatore nel mercato interno può essere efficacemente

preso in considerazione. Benché il diritto comunitario non pre veda che si proceda obbligatoriamente ad accertamenti d'ufficio

a riguardo, esso esige in compenso che la direttiva così come le

leggi di attuazione di questa siano interpretate ed applicate alla

luce della finalità del trattato, ossia l'attuazione del mercato in

terno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, de

gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

Risposta della corte

59. - Occorre rilevare che, secondo il suo primo 'consideran

do', la direttiva mira a procedere ad un ravvicinamento delle le

gislazioni degli Stati membri che si applicano ai marchi. Ai sen

si del suo settimo 'considerando', la realizzazione degli obietti

vi perseguiti da tale ravvicinamento presuppone che l'acquisi zione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa regi strato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati

membri, alle stesse condizioni.

60. - Come già statuito dalla corte, le autorità competenti chiamate ad applicare ed interpretare il diritto nazionale rile

vante sono tenute a farlo, per quanto possibile, alla luce del te

sto e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato per

seguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 249, 3°

comma, Ce (v. sentenze 11 luglio 1996, cause riunite da C

71/94 a C-73/94, Eurim-Pharm, Racc. pag. 1-3603, punto 26; Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 820, e 23 febbraio 1999, causa

C-63/97, BMW. Racc. pag. 1-905, punto 22; Foro it.. Rep. 1999, voce cit., n. 1242).

61. - L'autorità competente di uno Stato membro può prende re in considerazione la registrazione in un altro Stato membro di

un marchio identico per prodotti o servizi identici a quelli per i

quali è chiesta la registrazione. 62. - Tuttavia, non ne consegue che l'autorità competente di

uno Stato membro sia vincolata dalle decisioni delle autorità

competenti degli altri Stati membri, poiché la registrazione di un

marchio dipende, in ogni caso concreto, da criteri specifici, ap

plicabili alla luce di precise circostanze, destinati a dimostrare che il marchio non rientra in uno degli impedimenti alla regi strazione enunciati dall'art. 3, n. 1, della direttiva.

63. - A tale proposito, benché la registrazione di un marchio

identico per prodotti o servizi identici effettuata in uno Stato

membro costituisca una circostanza che può venire presa in con

siderazione dall'autorità competente di un altro Stato membro, tra tutti i fatti e le circostanze che occorre tenere in conto, que sta non sarebbe tuttavia determinante ai fini della decisione di

quest'ultima autorità di concedere o negare la registrazione di

un determinato marchio.

64. - Relativamente alla questione se sia necessario, al mo

mento della valutazione del carattere distintivo ai sensi dell'art.

3, n. 1, lett. b). della direttiva, procedere ad accertamenti ammi nistrativi per determinare se e in quale misura marchi simili sia no stati registrati in altri Stati membri, basti ricordare che il fatto che un marchio sia stato registrato in uno Stato membro

per certi prodotti o servizi non può minimamente incidere sul

l'esame, da parte dell'autorità competente in materia di regi strazione dei marchi in un altro Stato membro, del carattere di

stintivo di un marchio simile per prodotti o servizi simili a

quelli per i quali il primo marchio è stato registrato (sentenza di

oggi, causa C-363/99, KPN, punto 44). 65. - Occorre dunque rispondere alla terza questione dichia

rando che la valutazione del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva può effettuarsi

esclusivamente in base agli usi commerciali nazionali, senza che sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti amministrativi

per determinare se, e in che misura, marchi identici siano stati

registrati ovvero esclusi dalla registrazione in altri Stati membri dell'Unione europea.

Il fatto che un marchio identico sia stato registrato come mar chio in uno Stato membro per prodotti o servizi identici può es sere preso in considerazione dall'autorità competente di un altro

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

Stato membro tra l'insieme di circostanze, di cui tale autorità deve tenere conto per valutare il carattere distintivo di un mar

chio, ma non è determinante ai fini della decisione di quest'ul tima di concedere o negare la registrazione di un marchio.

Invece, il fatto che un marchio sia stato registrato in uno Stato membro per certi prodotti o servizi non può minimamente inci

dere sull'esame, da parte dell'autorità competente in materia di

registrazione dei marchi di un altro Stato membro, del carattere

distintivo di un marchio simile per prodotti o servizi simili a

quelli per i quali il primo marchio è stato registrato. Per questi motivi, la corte (sesta sezione), pronunciandosi

sulle questioni sottopostele dal Bundespatentgericht, con ordi nanza 10 aprile 2001, dichiara:

1) Nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla confe zione di prodotti che si trovano in commercio confezionati per ragioni legate alla natura stessa del prodotto, la confezione di

questo dev'essere equiparata alla forma del prodotto, di modo che tale confezione può costituire la forma del prodotto ai sensi

dell'art. 3, n. 1, lett. e), della prima direttiva del consiglio 21 di cembre 1988 n. 89/104/Cee, sul ravvicinamento delle legisla zioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e può, eventualmente, servire a designare talune caratteristiche del

prodotto confezionato, compresa la sua qualità, ai sensi dell'art.

3, n. 1, lett. c), di tale direttiva.

2) Nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla confe zione di prodotti che di norma si trovano in commercio confe zionati per ragioni legate alla natura stessa del prodotto, il ca rattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 dev'essere valutato in riferimento alla percezione del

consumatore medio dei detti prodotti, normalmente informato e

ragionevolmente attento ed avveduto. Un tale marchio deve

permettere a questo, senza un approccio analitico o comparativo e senza prestare particolare attenzione, di distinguere il prodotto considerato da quelli di altre imprese.

3) La valutazione del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 può effet

tuarsi esclusivamente in base agli usi commerciali nazionali, senza che sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti

amministrativi per determinare se, e in che misura, marchi identici siano stati registrati ovvero esclusi dalla registrazione in altri Stati membri dell'Unione europea.

Il fatto che un marchio identico sia stato registrato in uno Stato membro come marchio per prodotti o servizi identici può essere preso in considerazione dall'autorità competente di un altro Stato membro, tra l'insieme di circostanze, di cui tale auto rità deve tenere conto per valutare il carattere distintivo di un

marchio, ma non è determinante ai fini della decisione di que st'ultima di concedere o negare la registrazione di un marchio.

Il fatto che un marchio sia stato registrato in uno Stato mem

bro per certi prodotti o servizi non può minimamente incidere

sull'esame, da parte dell'autorità competente in materia di regi strazione dei marchi di un altro Stato membro, del carattere di stintivo di un marchio simile per prodotti o servizi simili a

quelli per i quali il primo marchio è stato registrato.

II

Contesto fattuale della controversia

1. - L'8 luglio 1997 la ricorrente ha presentato otto domande di marchio comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione

nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo: l'«Uami») in forza del regolamento (Ce) del consiglio 20 di

cembre 1993 n. 40, sul marchio comunitario (G.U. 1994, L 11,

pag. 1), come modificato.

2. - I marchi tridimensionali di cui è chiesta la registrazione sono costituiti da diversi sacchetti per bevande che possono sta

re in piedi. Tali sacchetti sono di forma bombata con un fondo

allargato e, secondo le domande, presentano una faccia simile a

un triangolo allungato o ad un ovale, in taluni casi con concavità

laterali.

3. - I prodotti e servizi per i quali era chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 1, 3, 5, 6, 16, 20, 29, 30, 32,

33, 39 e 40 dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo

alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fi

ni della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

Il Foro Italiano — 2004 — Parte IV-1.

4. - Con decisioni 24 e 27 settembre 2001 l'esaminatore ha

respinto le otto domande, ai sensi dell'art. 38 del regolamento 40/94, poiché i marchi richiesti erano privi di carattere distinti

vo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94.

5. - L'11 novembre 1999, la ricorrente, ai sensi dell'art. 59 del regolamento 40/94, ha presentato dinanzi all'ufficio otto ri

corsi contro le decisioni dell'esaminatore, limitando le sue do

mande di marchio ai prodotti seguenti: — «birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoli

che; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati

per fare bevande», rientranti nella classe 32; — «bevande alcoliche (tranne le birre)», rientranti nella clas

se 33.

6. - Con decisioni 28 febbraio 2002 (in prosieguo; le «deci sioni impugnate»), notificate alla ricorrente 1' 11 marzo 2002, la

commissione di ricorso ha respinto i ricorsi in quanto i marchi

domandati erano privi di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94.

7. - In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato che

i consumatori non ravviserebbero nei sacchetti che si tengono in

piedi alcuna indicazione dell'origine commerciale, ma unica

mente la forma di un imballaggio. Essa ha aggiunto che questo

tipo di imballaggio non può essere oggetto di monopolio nel

l'interesse dei concorrenti, dei produttori di imballaggi e dei

produttori di bevande.

8. - Con istanza 6 maggio 2002 depositata presso l'ufficio, la

ricorrente ha limitato le sue domande di marchio ai prodotti se

guenti: «bevande di frutta e succhi di frutta», rientranti nella

classe 32.

Conclusioni delle parti

9. - La ricorrente conclude che il tribunale voglia: — annullare le decisioni impugnate; — condannare l'ufficio alle spese.

10. - L'ufficio conclude che il tribunale voglia: —

respingere i ricorsi; — condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sull 'oggetto della controversia

11. - Interrogato al riguardo, l'ufficio ha confermato la rego

larità ed effettività della limitazione dell'elenco dei prodotti considerati fatta dalla ricorrente il 6 maggio 2002, successiva

mente all'adozione delle decisioni impugnate. 12. - Il tribunale constata che, all'udienza, le parti erano con

cordi nel considerare che, per effetto della detta limitazione, i

presenti ricorsi devono essere intesi nel senso che chiedono

l'annullamento delle decisioni impugnate nella parte in cui que ste ultime non accolgono le domande della ricorrente per quanto

riguarda le «bevande di frutta e succhi di frutta», rientranti nella

classe 32.

Fondamento normativo delle decisioni impugnate

13. - La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso, motivando le sue decisioni con la necessità di evitare un mono

polio, si è basata sull'imperativo di disponibilità di taluni segni e, di conseguenza, sull'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento 40/94.

14. - Il tribunale rileva che la conclusione della ricorrente ri

guardo al fondamento normativo dell'imperativo di disponibi lità è errata. Da un lato, l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94 è il solo fondamento normativo indicato nelle decisioni

impugnate. Dall'altro, non può essere dimostrato alcun nesso

diretto ed esclusivo tra il rischio di monopolizzazione e un par ticolare impedimento assoluto alla registrazione. Al contrario, secondo una giurisprudenza costante, gli impedimenti assoluti

previsti dall'art. 7, n. 1, lett. b)-e), del regolamento 40/94, tra

ducono l'intento del legislatore comunitario di evitare il ricono

scimento, a favore di un operatore, di diritti esclusivi che po trebbero ostacolare la concorrenza sul mercato dei prodotti o dei

servizi di cui trattasi (v., per quanto riguarda l'impedimento alla

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PARTE QUARTA

registrazione relativo al carattere distintivo del marchio, senten

za della corte 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel, punto

60). 15. - Tuttavia, per le stesse ragioni, il rigetto del motivo della

ricorrente basato sull'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento 40/94

non comporta di per sé il rigetto delle censure riguardanti l'ap

plicazione alla fattispecie dell'imperativo di disponibilità. Tali censure permangono in quanto riguardano l'applicazione ille

gittima di detta nozione nell'ambito dell'art. 7, n. 1, lett. b), del

regolamento 40/94.

Sul carattere distintivo dei marchi domandati

Argomenti delle parti

16. - La ricorrente considera, in sostanza, che la presentazio ne di bevande a base di succo di frutta e di succhi di frutta in

sacchetti che si tengono in piedi è inusuale. Il carattere inusuale

di questo tipo di confezione per i prodotti considerati fa venir

meno l'imperativo di disponibilità dei segni di cui trattasi e con

ferisce ai marchi domandati un carattere distintivo.

17. - Essa afferma che il consumatore è abituato a vedere uti

lizzare nelle compagne di commercializzazione la confezione

delle bevande. Laddove ciò avvenga, esso percepisce quindi, le

confezioni di bevande come indicazioni dell'origine commer

ciale.

18. - La ricorrente riconosce la sussistenza di un interesse ge nerale alla disponibilità dei segni che, per il fatto di essere con

formi alla maniera abituale di designare i prodotti ed i servizi

interessati o le loro caratteristiche, non sono atti a svolgere la

funzione di identificazione dell'impresa che li mette sul merca

to. Per contro i segni inusuali, e in particolare le rappresentazio ni grafiche della forma di un prodotto, possono essere registrati in quanto marchio comunitario. Essa sottolinea che, tenuto

conto dei criteri stabiliti dalla sentenza Libertel, citata supra al

punto 14, l'interesse generale perseguito dall'imperativo di di

sponibilità non era rimesso in discussione nella fattispecie. Da

un lato, infatti, il settore interessato è particolarmente limitato, in quanto esso riguarda solo le bevande a base di succo di frutta

e i succhi di frutta e, dall'altro, i segni rivendicati non apparten

gono ad una categoria limitata, in quanto il numero di forme

possibili per l'imballaggio delle bevande è infinito.

19. - La ricorrente fa osservare che, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94, è sufficiente un carattere distin

tivo minimo perché un marchio possa essere registrato. Pertanto

una forma tridimensionale non potrà vedersi negare tale caratte

re distintivo laddove essa sia inusuale nel settore considerato.

20. - Per quanto riguarda infine il prodotto stesso, la ricor

rente sostiene che la presentazione di bevande a base di succo di

frutta e di succhi di frutta in sacchetti che si tengono in piedi è

inusuale. Infatti, come ammette la commissione di ricorso, tali bevande con maggiore frequenza sono confezionate e vendute in

bottiglie o, più raramente, in lattine o confezioni in cartone.

Tale situazione, che perdura nonostante il successo commerciale

già di lunga data della ricorrente per quanto riguarda i sacchetti

che si tengono in piedi, dimostra l'assenza di interesse generale all'uso di tali sacchetti per le bevande. Inoltre, secondo la ricor

rente, i sacchetti che si tengono in piedi aventi l'aspetto doman

dato sono del tutto inusuali e non possono essere qualificati co

me mera variante di tale tipo di sacchetto. Essi sono, peraltro,

complessi da realizzare da un punto di vista tecnico, costosi e

non offrono vantaggi rispetto agli usuali imballaggi per le be

vande. Inoltre, il loro aspetto originale, dato principalmente dalla loro forma e dalla loro apparenza metallica dovuta ad una

tecnica speciale, procura ai marchi domandati una caratterizza

zione unica.

21. - Per il consumatore medio, i sacchetti che si tengono in

piedi per i quali sono chiesti i marchi sono sufficientemente ori

ginali perché esso possa riconoscere negli stessi una bevanda

analcolica ben precisa che potrà attribuire a un determinato pro duttore.

22. - La ricorrente considera che gli articoli reperiti su Inter

net, addotti dalla commissione di ricorso nelle decisioni impu

gnate, non dimostrano il carattere usuale dei sacchetti che si

tengono in piedi per i succhi di frutta o le bevande a base di

succo di frutta. Tali articoli non forniscono alcun elemento ri

guardo all'effettiva necessità di un imperativo di disponibilità,

Il Foro Italiano — 2004.

in quanto nessuno di essi riguarda il mercato europeo. Inoltre i

detti articoli — alcuni di essi risalgono a parecchi anni fa —

non consentono neppure di giustificare un imperativo di dispo nibilità futuro.

23. - La ricorrente ritiene che, tenuto conto della prassi del

l'ufficio, la commissione di ricorso nella fattispecie ha applicato in modo troppo severo il requisito di originalità di un marchio

riguardante la presentazione di bevande. La ricorrente adduce in

particolare, al riguardo, due registrazioni relative alla bottiglia «Granini» e alla «Brunnenflasche» e una registrazione riguar dante una scatola metallica ondulata per bevande.

24. - Infine, la ricorrente adduce la registrazione da parte del

Deutsches Patent- und Markenamt (ufficio brevetti e marchi te

desco) di quattro marchi qui domandati. Essa precisa in propo sito che, pur se l'ufficio non è vincolato da tali registrazioni, es

se dovrebbero tuttavia essere esaminate nel merito al momento

della valutazione dei marchi domandati, in quanto il Deutsches

Patent- und Markenamt applica la normativa conformantesi alla

prima direttiva del consiglio 21 dicembre 1988 n. 89/104/Cee, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in ma

teria di marchi d'impresa (G.U. 1989, L 40, pag. 1), direttiva interpretata in maniera uniforme dagli organi giurisdizionali comunitari e analoga nel punto considerato al regolamento 40/94.

25. - L'ufficio sostiene che la commissione di ricorso si è li

mitata a completare la sua valutazione del carattere distintivo

dei marchi domandati mediante osservazioni supplementari ri

guardanti il rischio di monopolio, senza farne una condizione

d'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94.

26. - Secondo l'ufficio, nel caso di prodotti che non possono essere messi in commercio senza confezione (liquidi o prodotti

deperibili), e in particolare per i prodotti di consumo corrente, la

funzione d'indicazione dell'origine commerciale presuppone che la confezione del prodotto spicchi nettamente rispetto a tutte

le altre confezioni comparabili utilizzate per tale prodotto. Per

quanto riguarda i marchi richiesti nella fattispecie, l'ufficio con

sidera che le differenze tra i sacchetti di cui si chiede la regi strazione e gli altri sacchetti che si tengono in piedi presenti sul

mercato non sono sufficienti a conferire loro un carattere distin

tivo. Il carattere usuale di questo tipo di imballaggio per i pro dotti alimentari in generale e le bibite in particolare è dimostrato

dalla consultazione dei siti Internet citati dalla commissione di

ricorso e confermato dalla consultazione di altri siti.

(Omissis)

Giudizio del tribunale

29. - Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94, è rifiutata la registrazione dei «marchi privi di carattere distinti

vo».

30. -1 marchi considerati dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regola mento 40/94 come privi del carattere distintivo sono quelli che sono inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, ov

vero identificare l'origine commerciale del prodotto o del servi

zio.

31. - Come risulta dalla giurisprudenza, i marchi a cui si rife

risce l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94 sono, in parti colare, quelli che, dal punto di vista del pubblico destinatario, sono comunemente usati, nel commercio, per la presentazione dei prodotti o dei servizi interessati o riguardo ai quali esistono,

perlomeno, indizi concreti che permettono di concludere che es

si sono idonei a essere usati in tale modo [sentenza del tribunale

2 luglio 2002, causa T-323/00, SAT.l/Uami (SAT.2), Racc. pag. 11-2893, punto 37, e 5 marzo 2003, causa T-194/01, Unile

ver/Uami (Pasticca ovoidale), punto 39], 32. - Si deve ricordare che l'interesse che possono avere i

concorrenti del richiedente di un marchio tridimensionale co

stituito dalla presentazione di un prodotto di poter liberamente

scegliere la forma e il disegno dei propri prodotti non rappre senta, di per sé, un motivo idoneo a giustificare il rifiuto di regi strare un marchio siffatto, né un criterio di valutazione, di per sé

sufficiente, del carattere distintivo di quest'ultimo. Escludendo

la registrazione di segni privi di carattere distintivo, l'art. 7, n.

1, lett. b), del regolamento 40/94 tutela l'interesse alla disponi bilità di diverse varianti della presentazione di un prodotto solo

in quanto la presentazione del prodotto la cui registrazione è ri

chiesta non può svolgere, a priori ed indipendentemente dal suo

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

uso ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento 40/94, la funzione

di marchio, vale a dire consentire al pubblico destinatario di di

stinguere il prodotto di cui trattasi da quelli aventi un'altra ori

gine commerciale.

33. - Il carattere distintivo di un segno può essere valutato

soltanto rispetto, da un lato, ai prodotti o servizi per i quali vie

ne richiesta la registrazione, e, dall'altro, alla percezione che di

esso abbia il pubblico destinatario.

34. - Per quanto riguarda i ricorsi in esame, occorre precisare che i marchi richiesti sono costituiti dall'aspetto della confezio

ne dei prodotti di cui trattasi, vale a dire dalla raffigurazione di

diversi sacchetti che si tengono in piedi destinati all'imballaggio di bevande a base di succo di frutta e per succhi di frutta.

35. - La commissione di ricorso, in ciascuna decisione impu

gnata, ha considerato che «un acquirente di bevande, confron

tato al detto sacchetto che si tiene in piedi, non lo vedrà come

un riferimento ad un fabbricante, ma lo percepirà unicamente

come una forma di recipiente contenente la bevanda che deside

ra acquistare» (decisione impugnata, punto 16, in fine), che tutte

le raffigurazioni rivendicate corrispondevano ad un recipiente usuale per i prodotti per i quali la ricorrente chiede la registra zione (decisioni impugnate, punto 22; decisione R722/1999-2, punto 21), e che il consumatore medio le avrebbe percepite co

me varianti ulteriori dei sacchetti che si tengono in piedi (deci

sioni impugnate, punto 20, salvo per la decisione R722/1999-2).

Essa ha del pari considerato che, vista la crescente importanza che questo tipo di sacchetto riveste per le industrie dell'imbal

laggio e delle bevande, un sacchetto che si tiene in piedi del tipo di quelli dì cui trattasi nella fattispecie non può essere monopo lizzato da un solo fabbricante (decisioni impugnate, punto 20;

decisione R722/1999-2, punto 19). 36. - Il pubblico interessato dai marchi richiesti è composto

da tutti i consumatori finali. Infatti, le bevande a base di succo

di frutta e i succhi di frutta sono destinati ad un consumo cor

rente. Occorre quindi valutare il carattere distintivo del marchio

richiesto tenendo conto dell'aspettativa presunta di un consu

matore medio, normalmente informato e ragionevolmente at

tento ed avveduto (v., per analogia, sentenza della corte 16 lu

glio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide e Tusky, Racc.

pag. 1-4657, punti 30-32; Foro it., 1999, IV, 71). 37. - In proposito, si deve ricordare che la percezione da parte

del pubblico interessato non è necessariamente la stessa nel caso

di un marchio tridimensionale costituito dall'aspetto stesso del

prodotto che nel caso di un marchio denominativo, figurativo o

tridimensionale non costituito da tale aspetto. Infatti, mentre il

pubblico abitualmente percepisce subito tali ultimi marchi come

segni che identificano il prodotto, ciò non accade necessaria

mente quando il segno si confonde con l'aspetto del prodotto stesso (v., per analogia, sentenza Libertel, cit. supra al punto 14,

punto 65; sentenza Pasticca ovoidale, cit. supra al punto 31.

punto 45). 38. - Dal momento che l'imballaggio di un prodotto liquido

costituisce un imperativo di commercializzazione, il consumato

re medio gli attribuirà in primo luogo una mera funzione di im

ballaggio. Orbene, un segno che soddisfi funzioni diverse da

quelle del marchio è distintivo nel senso di cui all'art. 7, n. 1,

lett. b), del regolamento 40/94 solo se può essere percepito pri ma facie come uno strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il

pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i

prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi

un'altra origine commerciale [sentenza del tribunale 5 dicembre

2002, causa T-130/01, Sykes Enterprises/Uami (Real people, real solutions), Racc. pag. 11-5179, punto 20], Pertanto il con

sumatore medio percepirà la forma di un imballaggio per be

vande come uno strumento d'identificazione dell'origine com

merciale del prodotto solo qualora tale forma possa essere per

cepita prima facie come un siffatto strumento d'identificazione.

39. - La ricorrente afferma anzitutto che l'imballaggio di be

vande a base di succo di frutta e di succhi di frutta mediante

sacchetti che si tengono in piedi è, di per sé, inusuale.

40. - In proposito, la commissione di ricorso ha accertato a

sufficienza, alla luce dei siti Internet indicati nelle decisioni im

pugnate, da un lato, che i sacchetti che stanno in piedi erano già utilizzati per l'imballaggio di talune bevande e, d'altro lato, che

tale uso poteva generalizzarsi per tutti i tipi di bevande (deci

sioni impugnate, punti 17-19). 41. - Le critiche della ricorrente relative alla pertinenza geo

II Foro Italiano — 2004.

grafica o temporale degli esempi reperiti su Internet non posso no sminuire l'importanza di tali esempi. Infatti, la sintesi delle

informazioni reperite sui diversi siti Internet citati dimostra che

i detti sacchetti sono attualmente utilizzati nel mondo per l'im

ballaggio di bevande, in particolare per i succhi di frutta, e che

nella Comunità esistono tali sacchetti per l'imballaggio di liqui di per l'alimentazione. Le informazioni così disponibili costitui

scono indizi concreti riguardo al fatto che i sacchetti che stanno

in piedi sono comunemente utilizzati, in commercio, per la pre sentazione dei prodotti di cui trattasi o, quanto meno, che essi

possono essere utilizzati in tal modo.

42. - Dal momento che tale modalità di imballaggio è utiliz

zata per liquidi per l'alimentazione in generale, tra cui le be

vande, essa non possiede un carattere inusuale sufficientemente

pronunciato affinché il consumatore medio percepisca tale im

ballaggio, di per sé, come identificazione dell'origine commer

ciale specifica di un prodotto di detta categoria. Tale assenza di

carattere distintivo di questo tipo di imballaggio per i liquidi per l'alimentazione riguarda tutti i prodotti appartenenti alla detta

categoria e, in particolare, le bevande di cui trattasi nella fatti

specie. Lo sviluppo prevedibile di questa modalità di imballag

gio conferma, ove ce ne fosse bisogno, il carattere comune del

suo impiego. 43. - Riguardo all'argomento della ricorrente basato sul suo

uso di lunga data e inimitato del tipo di imballaggio di cui trat

tasi per i prodotti considerati, occorre sottolineare che l'uso, an

che esclusivo, di un segno non conferisce a quest'ultimo carat

tere distintivo intrinseco. Infatti, secondo l'economia dell'art. 7

del regolamento 40/94, l'uso di un segno può essere preso in

considerazione solo nell'ambito del n. 3 del detto articolo al fi

ne di dimostrare l'esistenza di un carattere distintivo acquisito. Non avendo la ricorrente invocato per i marchi richiesti un ca

rattere distintivo acquisito mediante l'uso in tutta la Comunità,

il suo argomento non può essere accolto.

(Omissis) 57. - Tenuto conto di quanto precede, la commissione di ri

corso ha giustamente considerato che le otto raffigurazioni di

sacchetti che stanno in piedi erano prive di carattere distintivo

per quanto riguarda i prodotti di cui trattasi, ivi comprese le be

vande a base di succo di frutta e i succhi di frutta.

58. -1 presenti ricorsi vanno quindi respinti. Per questi motivi, il tribunale (seconda sezione) dichiara e

statuisce:

I ricorsi sono respinti.

III

Fatti

1. - Il 7 settembre 1998 la società Perrier Vittel France, at

tualmente Nestlé Waters France (in prosieguo: la «ricorrente»),

ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio

per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e

modelli) (Uami) in forza del regolamento (Ce) del consiglio 20

dicembre 1993 n. 40/94, sul marchio comunitario (G.U. 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2. - Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno tridimensionale riprodotto qui di seguito: (omissis del disegno).

3. - Il marchio tridimensionale richiesto è descritto nei se

guenti termini:

«La bottiglia è costituita da un corpo che termina alla base

con un fondo di forma leggermente troncoconica che presenta nella parte piatta una stella stilizzata in rilievo. Il corpo pres

sappoco cilindrico dal basso verso l'alto comporta nella parte inferiore una prima serie di scanalature di forma ondulata e

nella parte superiore di diametro leggermente inferiore a forma

di diabolo delle scanalature a spirale che disegnano in traspa renza delle losanghe. La parte superiore leggermente troncoco

nica termina con un collo cilindrico che presenta una capsula di

chiusura di colore blu».

4. - Nell'apposito modulo sono precisati altresì i colori ri

chiesti: «Bottiglia trasparente con tappo blu su sfondo blu».

5. - I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del

marchio rientrano nella classe 32 ai sensi dell'accordo di Nizza

del 15 luglio 1957, relativo alla classificazione internazionale

dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi,

come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente de

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PARTE QUARTA

scrizione: «acque minerali, acque gassate e gassificate, acque di

sorgente, acque aromatizzate e, più in particolare, bevande aro

matizzate a base di acqua minerale e di frutta o di estratti di

frutta, bevande alla frutta, succhi di frutta, nettari, limonate, so

de e, più in generale, tutti i tipi di bevande analcoliche».

6. - Con decisione 8 maggio 2000, l'esaminatore ha respinto la domanda in forza dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94, ritenendo che il marchio richiesto fosse privo di carattere

distintivo.

7. - Avverso tale decisione, il 20 giugno 2000 la società Per

rier Vittel France ha proposto ricorso all'Uami ai sensi dell'art.

59 del regolamento 40/94.

8. - Tale ricorso è stato respinto con decisione 12 luglio 2002

della quarta commissione di ricorso dell'Uami, notificata alla

ricorrente il 6 agosto seguente (in prosieguo: la «decisione im

pugnata»), con la motivazione che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo.

Procedimento e conclusioni delle parti

9. - In tali circostanze la ricorrente, con atto introduttivo de

positato presso la cancelleria del tribunale il 3 ottobre 2002, ha

proposto il presente ricorso.

(Omissis)

In diritto

(Omissis)

Giudizio del tribunale

27. - Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94,

sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere di

stintivo».

28. - Occorre ricordare, in primo luogo, che, secondo la giu

risprudenza, i marchi a cui si riferisce l'art. 7, n. 1, lett. b), del

regolamento 40/94 sono in particolare quelli che, dal punto di

vista del pubblico destinatario, sono comunemente usati, nel

commercio, per la presentazione dei prodotti o dei servizi con

siderati o a riguardo dei quali esistono, perlomeno, indizi con

creti che permettono di concludere che essi sono idonei a essere

usati in tale modo [sentenza del tribunale 20 novembre 2002, cause riunite T-79/01 e T-86/01, Bosch/Uami (Kit Pro e Kit Su

per Pro) (Racc. pag. 11-4881, punto 19)]. D'altronde, i segni

contemplati da questa disposizione sono inidonei a svolgere la

funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identifica

re l'origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire

in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio

designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un

acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli

negativa [sentenze del tribunale 27 febbraio 2002, causa T

79/00, Rewe-Zentral/Uami (LITE) (Racc. pag. 11-705, punto 26), Kit Pro e Kit Super Pro, citata, punto 19, nonché 30 aprile 2003, cause riunite T-324/01 e T-l 10/02, Axions e Belce/Uami (For ma di sigaro di colore bruno e forma di lingotto d'oro), punto 29].

29. - Pertanto, il carattere distintivo di un marchio può essere

valutato solo, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione

alla percezione che ne ha il pubblico pertinente (sentenze LITE, cit., punto 27, Kit Pro e Kit Super Pro, cit., punto 20, e Forma

di sigaro di colore bruno e forma di lingotto d'oro, cit., punto 30).

30. - Per quanto riguarda il primo tipo di analisi menzionato, occorre ricordare che il segno rivendicato è costituito dalla for

ma del condizionamento del prodotto di cui trattasi e non dalla

forma del prodotto stesso, poiché, per loro natura, le bevande

non possono essere vendute nello stato in cui si trovano e neces sitano di un condizionamento.

31. - Ciò considerato, la commissione di ricorso ha valutato il

carattere distintivo con riferimento alla forma e all'aspetto della

bottiglia depositata, non in quanto tale, bensì in quanto conte

nente i prodotti indicati nella domanda di registrazione. In tal

senso, dopo aver proceduto ad un esame comparativo tra la bot

tiglia in parola ed altre bottiglie contenenti bevande analcoliche

Il Foro Italiano — 2004.

e dopo aver concluso per il carattere «classico» della prima, la

commissione di ricorso ha affermato che il suo ragionamento «si applica a tutti i prodotti menzionati nel deposito e in parti colare a 'acqua minerale, acqua gassata e gassificata, acqua di

sorgente e acqua aromatizzata'» (punto 13 della decisione im

pugnata). 32. - Ne consegue che la censura della ricorrente, secondo la

quale la commissione di ricorso ha fatto confusione valutando il

carattere distintivo della forma depositata rispetto alle bottiglie —

prodotti rientranti nella classe 21 non menzionati nel depo sito — e non rispetto alle bevande — i soli prodotti indicati

nella domanda di registrazione e rientranti nella classe 32 — va

respinta in quanto infondata.

33. - Per quanto riguarda il pubblico destinatario, si deve rile

vare che le bevande analcoliche sono prodotti di consumo cor

rente. Il pubblico interessato da tali prodotti è quello di tutti i

consumatori finali. Occorre quindi valutare il carattere distinti

vo del marchio richiesto tenendo conto dell'aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragione volmente attento e avveduto (v., in tal senso, sentenza della

corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lìoyd Schuhfabrik

Meyer, Racc. pag. 1-3819, punto 26; Foro it., Rep. 1999, voce

Unione europea, n. 1239), cosa che la commissione di ricorso

ha fatto nella decisione impugnata. 34. - Si deve inoltre ricordare che la percezione dei marchi da

parte del pubblico destinatario è influenzata dal livello di atten

zione di quest'ultimo, che può variare a seconda della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza Lloyd Schuhfa brik Meyer, cit., punto 26). Nella fattispecie, è pacifico che gli

operatori presenti sul mercato dei prodotti di cui trattasi, caratte

rizzato da una forte concorrenza, devono tutti far fronte al vin

colo tecnico del condizionamento per la commercializzazione

dei detti prodotti, nonché alla necessaria etichettatura. In tale

contesto, taluni operatori da anni cercano, per mezzo della for

ma dell'imballaggio, il modo di differenziare i propri prodotti da quelli della concorrenza e di attirare l'attenzione del pubbli co. Risulta quindi che il consumatore medio è pienamente in

grado di percepire la forma dell'imballaggio dei prodotti in pa rola come un'indicazione dell'origine commerciale di questi ul

timi, purché tale forma presenti caratteristiche sufficienti a cap tare la sua attenzione.

35. - Va rilevato, in secondo luogo, che l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94 non opera alcuna distinzione riguardo alle differenti categorie di marchi. Di conseguenza, non occorre

applicare criteri più severi nel valutare il carattere distintivo dei

marchi tridimensionali costituiti dalla forma dei prodotti stessi

o, come nella fattispecie, dalla forma del condizionamento di

tali prodotti rispetto ai criteri applicati ad altre categorie di mar

chi [v., in tal senso, sentenza del tribunale 7 febbraio 2002, cau

sa T-88/00, Mag Instrument/Uami (Forma di lampade tascabi

li), Racc. pag. 11-467, punto 32]. 36. - Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha

concluso per l'assenza di carattere distintivo del marchio richie

sto ritenendo che «la forma generale della bottiglia è classica,

per quanto riguarda sia la base piatta, sia la forma cilindrica

leggermente ristretta a partire dai tre quarti superiori poi di nuo

vo più larga, sia la sua parte finale di forma troncoconica, sia il

tappo blu». Per quanto attiene alla decorazione della bottiglia in

esame, la commissione di ricorso ha affermato che «le cavità

che essa reca a vari livelli fanno anch'esse parte della panoplia ordinaria di questo tipo di condizionamento» e che «le scanala

ture diagonali e le ondulazioni orizzontali nonché il motivo a lo

sanga che appare in trasparenza, in particolare, nulla aggiungo no all'assenza di distintività dell'insieme, trattandosi di simboli

semplici, orientati e posizionati in maniera classica su questo ti

po di supporto» (punto 12 della decisione impugnata). 37. - Nel suo controricorso, l'Uami afferma, da un lato, che la

commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di valu

tazione e produce, d'altro lato, un insieme di documenti conte

nenti le riproduzioni fotografiche, estratte da un sito Internet

menzionato nella decisione impugnata, di varie bottiglie che

presentano una bombatura sulla parte superiore, ondulazioni

orizzontali nella parte inferiore o scanalature oblique. 38. - Questa conclusione della commissione di ricorso, fon

data essenzialmente su un esame individuale dei vari elementi

di presentazione, scaturisce da un'applicazione erronea dell'art.

7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94.

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Page 12: sezione VI; sentenza 12 febbraio 2004, causa C-218/01; Pres. Gulmann, Avv. gen. Ruiz-Jarabo Colomer (concl. conf.); Henkel KGaA

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

39. - Si deve ricordare che, per valutare se la forma della bot

tiglia in esame possa essere percepita dal pubblico come un'in

dicazione di origine, occorre analizzare l'impressione comples siva prodotta dall'apparenza di tale bottiglia [v., in tal senso, sentenza della corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SA

BEL, Racc. pag. 1-6191, punto 23; Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 885, nonché sentenza del tribunale 4 marzo 2003, causa T

194/01, Unilever/Uami (Pasticca ovoidale), punto 54], 40. - Nella fattispecie, vero è che la bombatura della bottiglia

nonché le scanalature orizzontali e oblique sono presenti su

molte bottiglie attualmente disponibili sul mercato, tuttavia oc

corre rilevare soprattutto il modo in cui questi diversi elementi

sono strutturati. In proposito, si deve sottolineare che un segno costituito da una combinazione di elementi privi, ciascuno, di

carattere distintivo, può possedere tale carattere, a condizione

che indizi concreti, quali, in particolare, il modo in cui i diversi

elementi sono combinati, indichino che esso rappresenta qual cosa di più della somma pura e semplice degli elementi da cui è

composto [v. sentenze del tribunale 2 luglio 2002, causa T

323/00, SAT.l/Uami (SAT.2), Racc. pag. 11-2839, punto 49, e Kit Pro e Kit Super Pro, cit., punto 29].

41. - Orbene, si deve constatare che, come risulta da un esa

me complessivo dei documenti prodotti dalle parti, la combina zione degli elementi di presentazione innanzi indicati, che co

stituisce il marchio richiesto, è effettivamente specifica e non

può essere considerata come del tutto comune. In tal senso, il

corpo accentuatamente cilindrico della bottiglia reca scanalature

oblique che, da una parte, ricoprono totalmente la parte curva della bottiglia accentuandone l'effetto di curvatura e di bomba

tura della parte superiore, e, d'altra parte, sono valorizzate dalla

presenza, nella parte inferiore della bottiglia, di scanalature ad

orientamento opposto, dando luogo a un insieme che forma un

disegno notevole e facilmente memorizzabile. Questa combina

zione conferisce quindi alla bottiglia in esame un aspetto parti colare che, tenuto conto altresì del risultato estetico d'insieme, è

tale da captare l'attenzione del pubblico interessato e da con

sentire a quest'ultimo, sensibilizzato alla forma dell'imballag

gio dei prodotti di cui trattasi, di distinguere i prodotti oggetto della domanda di registrazione da quelli aventi un'altra origine commerciale [v., in tal senso, sentenza del tribunale 6 marzo

2003, causa T-128/01, DaimlerChrysler/Uami (Calandra), punti 46 e 48],

42. - Si deve peraltro rilevare che la commissione di ricorso, nel ritenere che il marchio richiesto fosse privo di carattere di

stintivo, ha travisato i termini dell'art. 7, n. 1, lett. b), del rego lamento 40/94, da cui discende che un minimo di carattere di

stintivo è sufficiente a rendere inapplicabile l'impedimento de

finito in tale disposizione [sentenze del tribunale 27 febbraio

2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/Uami (Eurocool), Racc.

pag. 11-683, punto 39, e Calandra, cit., punto 49], Orbene, con

siderato che, come esposto innanzi, il marchio richiesto è costi

tuito da una combinazione di elementi di presentazione caratte

ristica che lo distingue dalle altre forme presenti sul mercato per i prodotti di cui trattasi, si deve ritenere che il marchio richiesto,

globalmente considerato, sia dotato del minimo di carattere di

stintivo richiesto.

43. - Dall'insieme delle considerazioni che precedono, e sen

za che occorra statuire sugli altri argomenti dedotti dalla ricor

rente, risulta che a torto la commissione di ricorso ha dichiarato

che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi

dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94.

44. - Occorre pertanto accogliere il motivo dedotto e annulla

re la decisione impugnata. Per questi motivi, il tribunale (quarta sezione) dichiara e sta

tuisce:

La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio

per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e

modelli) 12 luglio 2002 (procedimento R 719/2000-4) è annul lata.

Il Foro Italiano — 2004.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione III; ordinanza 15 gennaio 2004, causa C-235/02; Pres.

Gulmann, Avv. gen. Kokott (conci, conf.); Saetti e Frediani.

Unione europea — Nozione di rifiuto — Coke da petrolio (Trattato Ce, art. 234; direttiva 15 luglio 1975 n. 75/442/Cee del consiglio, relativa ai rifiuti, art. 1, 2, 4; d.l. 7 marzo 2002 n. 22, disposizioni urgenti per l'individuazione della discipli na relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke)

negli impianti di combustione, art. 2; 1. 6 maggio 2002 n. 82, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 marzo

2002 n. 22).

Il coke da petrolio prodotto volontariamente, o risultante dalla

produzione simultanea di altre sostanze combustibili petroli

fere, in una raffineria di petrolio ed utilizzato con certezza come combustibile per il fabbisogno di energia della raffine ria e di altre industrie non costituisce un rifiuto ai sensi della

direttiva del consiglio 15 luglio 1975 n. 75/442/Cee, relativa

ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del consiglio 18

marzo 1991 n. 91/156/Ce. (1)

(1) In argomento, v. Corte giust. 11 settembre 2003, causa C-l 14/01, Avesta-Polarit, in Foro it., 2003, IV, 510, e 18 aprile 2002, causa C

9/00, Paliti Granii, id., 2002, IV, 576. Di interesse per i punti di con tatto con la fattispecie in discussione è anche Corte giust. 27 febbraio

2003, cause riunite da C-307/00 a C-311/00, Riv. giur. ambiente, 2003, 990 (le operazioni di recupero mediante riciclo o di recupero dei me talli o dei composti metallici mediante riciclo o mediante recupero di altre sostanze inorganiche, contemplate rispettivamente ai punti R 4 e R 5 dell'allegato II B della direttiva del consiglio 15 luglio 1975 n. 75/442/Cee, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del con

siglio 18 marzo 1991 n. 91/156/Cee, e dalla decisione della commissio ne 24 maggio 1996 n. 96/350/Ce, possono egualmente integrare il «re

cupero» di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), primo trattino, di tale direttiva. Dette operazioni non implicano necessariamente che la sostanza consi derata sia oggetto di un trattamento, a prescindere dal fatto che possa essere utilizzata più volte o che possa essere successivamente recupe rata).

Per un primo commento critico della decisione in epigrafe, v. la nota di Amendola, che segue.

La pronuncia, al di là di talune discutibili affermazioni riferite al ca so concreto, rischia di aggiungere ulteriori elementi di confusione nel dibattito tuttora aperto sulla conformità della 1. 178/02 al diritto comu nitario (come ampiamente illustrato da Amendola nel suo contributo). Infatti, se le considerazioni della Corte di giustizia che si rinvengono nelle pronunce su citate (in ordine al riutilizzo del materiale che, pur derivando da un processo di fabbricazione che non è principalmente de stinato a produrlo, può costituire un sottoprodotto del quale l'impresa non ha intenzione di disfarsi perché può sfruttarlo o commercializzarlo a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, e senza ope rare trasformazioni preliminari) forse sono state sopravvalutate dai di fensori della legge del 2002, l'ordinanza sul pet-coke potrebbe prestarsi ad avallare la condotta di quei produttori di rifiuti che, per sottrarsi ai

rigori della legge, dichiarino di aver programmato l'ottenimento di de terminati residui così da giustificare un loro «riutilizzo» eseguito al di fuori dei controlli preventivi della pubblica amministrazione.

In dottrina, sulla questione, oltre i contributi indicati nelle note a Corte giust. 11 settembre 2003 e 18 aprile 2002, citate, da ultimo, v. P.

Giampietro, I materiali quotati in borsa, da rifiuti recuperabili, torna no prodotti .... in Ambiente, 2004, 105; Id., Nuove contestazioni co munitarie sulla nozione autentica di rifiuto, ibid., 20; Fimiani, Dalla nozione autentica di rifiuto va escluso il riutilizzo «tal quale», in Am biente e sicurezza, 2003, fase. 23, XXIX; Amendola, Gestione dei ri

fiuti e normativa penale, Milano, 2003. Per altre fattispecie in materia di rifiuti, oltre le decisioni citate nella

nota di richiami a Cass. 30 maggio 2003, Spadetto, in Foro it., 2003, II, 649, da ultimo, v. Cass. 27 giugno 2003, De Fronzo, Ambiente, 2003, 1179 (in un caso riguardante il sequestro preventivo di alcuni automez zi adibiti al trasporto di rifiuti costituiti da acque di sentina che veniva no raccolte e ritirate all'esito delle operazioni di pulizia delle navi); 24 settembre 2002, Venturini, ibid., 185 (pneumatici usurati non ricostrui bili non erano destinati a una delle operazioni di recupero indicate dal d.m. 5 febbraio 1998, ma erano destinati a un uso del tutto diverso

quale l'interramento come fertilizzanti per serre agricole); 9 aprile 2003, De Michelis, RivistAmbiente, 2003, 1353 (per produttore di ri

fiuti, deve intendersi non solo il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giu ridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione definibile come di garan zia, l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi

prescritti); 7 novembre 2002, Carrara, ibid., 1351 (un sistematico scari

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