sezione VI; sentenza 12 febbraio 2004, causa C-218/01; Pres. Gulmann, Avv. gen. Ruiz-JaraboColomer (concl. conf.); Henkel KGaASource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 129/130-149/150Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199527 .
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
entre l'intérèt général au payement des créanciers de la faillite
et l'intérèt individuel du requérant à circuler librement.
L'ingérence dans la liberté du requérant se révèle dès lors
disproportionnée à l'objectif poursuivi. 97. - Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu
violation de la liberté de circulation du requérant, telle que
garantie par l'article 2 du Protocole n. 4 à la Convention.
V. - Sur l'application de l'article 41 de la Convention
98. - Aux termes de l'article 41 de la Convention, «Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou
de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable».
A. Dommage
99. - Le requérant affirme avoir subi un préjudice et s'en
remet à la Cour pour qu'elle en établisse le montant.
100. - Le Gouvernement estime qu'aucune satisfaction
équitable ne devrait ètre accordée au requérant. 101. - Dans la mesure où le requérant demande réparation
d'un préjudice matériel, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu
d'accueillir ladite demande du fait que le requérant ne s'est pas
acquitté de la charge de la preuve (voir, parmi beaucoup d'autres, Corigliano c. Italie, arrèt du 10 décembre 1982, sèrie
A n. 57, § 53; Foro it., 1983, IV, 181, et Campbell et Cosans
c. Royaume-Uni, arrèt du 22 mars 1983, sèrie A n. 60, § 11). Elle estime par ailleurs que le requérant a subi un tort moral
certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en
équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide
de lui octroyer la somme de 31.000 EUR.
B. Intéréts moratoires
102. - La Cour juge approprié de baser le taux des intéréts
moratoires sur le taux d'intérèt de la facilité de prèt marginai de
la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, 1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n. 1 à
la Convention; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la
Convention; 4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole n. 4 à
la Convention;
5. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois
mois à compter du jour où l'arrèt sera devenu définitif
conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 31.000 EUR
(trente et un mille euros) pour dommage moral, plus tout
montant pouvant ètre du à titre d'impòt; b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ce montant sera à majorer d'un intérèt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prèt marginai de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Il Foro Italiano — 2004.
I
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione VI; sentenza 12 febbraio 2004, causa C-218/01; Pres.
Gulmann, Avv. gen. Ruiz-Jarabo Colomer (conci, conf.); Henkel KGaA.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE;
Unione europea — Marchio comunitario — Forma tridi
mensionale — Confezione — Prodotto normalmente con
fezionato — Impedimenti alla registrazione (Direttiva 21
dicembre 1988 n. 89/104/Cee del consiglio, sul ravvicina
mento delle legislazioni degli Stati membri in materia di mar
chi d'impresa, art. 3). Unione europea — Marchio comunitario — Forma tridi
mensionale — Confezione — Capacità distintiva —
Estremi (Direttiva 21 dicembre 1988 n. 89/104/Cee del con
siglio, art. 3).
Ciascuno degli impedimenti alla registrazione del marchio co
munitario, previsti dall'art. 3 della direttiva del consiglio 21
dicembre 1988 n. 89/104/Cee, sul ravvicinamento delle legis lazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve valutarsi, quanto ai marchi tridimensionali costituiti
dalla confezione di un prodotto, con riferimento alla confe zione stessa, la quale va equiparata alla forma dei prodotti che, per la loro stessa natura (es. i liquidi), sono posti in
commercio solo confezionati, sicché in particolare la forma della confezione da un lato può incorrere negli impedimenti di cui all'art. 3, n. 1, lett. e), cit., dall'altro —
qualora de
scrìva le caratteristiche qualitative del prodotto — in quello
di cui all'art. 3, n. 1, lett. c). (1) Deve riconoscersi carattere distintivo al marchio comunitario
tridimensionale, costituito dalla confezione dei prodotti che,
per la loro stessa natura, si trovano in commercio confezio nati, sempre che la forma di tale confezione si discosti signi
ficativamente dalle tipologie in uso nel settore, sicché il con
sumatore medio di quella categoria di prodotti, normalmente
informato, senza prestare particolare attenzione, è in grado di identificare quella forma come proveniente da una deter
minata impresa, distinguendola da quelle di diversa prove nienza. (2)
II
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione II; sentenza 28 gennaio 2004, cause ri
unite da T-146/02 a T-153/02; Pres. Forwood; Deutsche SiSi - Werke GmbH & Co. Betriebs KG c. Uami - Ufficio per la
armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e mo
delli).
Unione europea — Marchio comunitario — Forma tridi
mensionale — Confezione per bevande — Capacità distin
tiva — Esclusione — Fattispecie (Regolamento 20 dicembre
1993 n. 40/94/Ce del consiglio, sul marchio comunitario, art.
7).
Non costituisce valido marchio comunitario, e pertanto non è
registrabile, la forma — tridimensionale — di una confezione
per bevande costituita da un sacchetto che sta in piedi, in
quanto si tratta di un imballaggio usuale per i prodotti ali
mentari, in particolare le bibite, inidoneo a distinguere il
prodotto da quelli aventi altra origine commerciale, e quindi senza carattere distintivo. (3)
(1-4) I. - I giudici comunitari — la Corte di giustizia nel primo caso, il Tribunale di I grado negli altri due — affrontano con le tre sentenze
in rassegna (affermando sostanzialmente gli stessi principi) il tema
della registrabilità come marchio comunitario delle forme tridimensio
nali dei prodotti e delle relative confezioni. La Corte di giustizia si è pronunciata su varie questioni interpretative
pregiudiziali poste dal giudice tedesco, con riferimento agli impedi menti alla registrazione del marchio comunitario, di cui all'art. 3 della
direttiva 21 dicembre 1988 n. 89/104/Cee del consiglio (disposizione
recepita in Italia con la novella dell'art. 18 1. marchi, introdotta dal
d.leg. 4 dicembre 1992 n. 480). La sentenza 12 febbraio 2004 equipara, ai fini della valutazione degli
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PARTE QUARTA
Ill
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione IV; sentenza 3 dicembre 2003, causa T
305/02; Pres. Tiili; Nestlé Waters France c. Uami - Ufficio per
la armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e mo
delli).
Unione europea — Marchio comunitario — Forma tridi
mensionale — Bottiglia cilindrica con scanalature — Ca
pacità distintiva — Fattispecie (Regolamento 20 dicembre
1993 n. 40/94/Ce del consiglio, art. 7).
Costituisce valido marchio comunitario, ed è quindi registrabi
le, la forma tridimensionale di una bottiglia cilindrica, con
scanalature ad orientamento opposto, utilizzata per acqua
minerale e bibite, in quanto si tratta di combinazione idonea
ad imprimersi nella memoria e a captare l'attenzione del
consumatore medio, normalmente informato, che pertanto
percepisce la forma di tale involucro come indicatore dell'o
rigine commerciale di prodotti di quella tipologia. (4)
impedimenti alla registrazione, di cui all'art. 3 della direttiva cit., la
forma della confezione (o dell'involucro) a quella del prodotto che, per sua stessa natura, non può essere posto in commercio che confezionato
o racchiuso in involucro (la corte, esemplificando, richiama i prodotti fabbricati sotto forma di granuli, di liquidi, di polvere); in altri termini
è tracciata una (sottile) distinzione tra forme (del prodotto) imposte dalla natura stessa del prodotto (di cui è preclusa la registrazione, ex
art. 3, n. 1, lett. e, cit.) e forme (della confezione) imposte da esigenze commerciali, che — di per sé, in mancanza di specifici elementi ostati
vi — possono costituire valido marchio.
Non constano precedenti in termini; peraltro va segnalato che la dot
trina e la giurisprudenza nordamericana da tempo prestano attenzione
alle forme e alle confezioni dei prodotti di largo consumo, con partico lare riferimento al fenomeno dei look-alikes.
Si tratta di prodotti, o piuttosto, appunto, di confezioni ed involucri
(in genere di prodotti di largo consumo, venduti nell'ambito della gran de distribuzione) che ne imitano altri, di marca, ad un prezzo più com
petitivo. V. Mostert, Famous trade dress: dilution on competing pro ducts, in Trademark world, march 1997.
Con riferimento alla situazione italiana, v. anche Casaburi, «Look
alike»: situazione e prospettive, in Dir. ind., 2003, 560.
II. - La corte ha anche ammesso — con una certa prudenza — la re
gistrabilità come marchio di forma comunitario di siffatte confezioni
«imposte» dalle caratteristiche merceologiche dei prodotti, richiedendo
a tal fine l'accertamento (rigoroso) della capacità distintiva.
Tale principio trova precisa esemplificazione nelle due sentenze del
tribunale comunitario in rassegna, che concernono la registrabilità co
me marchio comunitario di involucri per prodotti della stessa tipologia:
acqua minerale e bibite (in un caso si tratta di sacchetti autoreggenti, nell'altro di bottiglie); il giudice comunitario giunge, nelle due pronun ce, a conclusioni opposte, in un caso negando, nell'altro affermando la
capacità distintiva (e quindi la registrabilità) degli involucri sottoposti alla sua cognizione.
Le due sentenze fanno espresso riferimento all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento Ce del consiglio 20 dicembre 1993 n. 40/94 (d'ora in
avanti: reg. marchio com.): «sono esclusi dalla registrazione: . . . i mar
chi privi di capacità distintiva».
La sentenza 28 gennaio 2004 ha ritenuto che il sacchetto per bevande
autoreggente costituisca una forma banale, comunque molto diffusa nel
settore degli involucri per bevande: da qui il rigetto del ricorso.
Di contro la sentenza 3 dicembre 2003 ha valutato in termini positivi la capacità distintiva della bottiglia Nestlé, ritenendo che questa pre senti una forma inusuale e comunque non comune.
Il tribunale in entrambi i casi non si è discostato dai principi già
espressi da Trib. I grado 19 settembre 2001, causa T-30/00, Foro it..
Rep. 2002, voce Unione europea, nn. 1561, 1572, 1583, relativa a pro dotti per lavabiancheria o per lavastoviglie (si trattava di un marchio
tridimensionale avente la forma di una pasticca rettangolare con angoli
leggermente arrotondati, composta di due strati, uno dei quali di colore
bianco e l'altro di colore rosso). Il tribunale ha anche qui affermato che l'art. 7, n. 1, lett. b), reg.
marchio com. non opera distinzioni tra diverse categorie di marchi; i
criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi figurativi co
stituiti dalla rappresentazione del prodotto stesso non sono quindi di
versi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia il tri
bunale ha ancora rilevato che se un marchio è composto dalla fedele
rappresentazione di un prodotto (anzi, coincide con il prodotto stesso), occorre da un lato verificare se la presentazione del prodotto rappre sentato possa, di per sé, influire sulla memoria del pubblico, e dall'altro
se il modo in cui il prodotto è rappresentato presenti una particolarità
Il Foro Italiano — 2004.
I
1. - Con ordinanza 10 aprile 2001, pervenuta alla corte il 29
maggio seguente, il Bundespatentgericht (Tribunale federale in
materia di proprietà industriale) ha sottoposto alla corte, a nor
ma dell'art. 234 Ce, tre questioni pregiudiziali relative all'inter
pretazione dell'art. 3, n. 1, lett. b), c) ed e), della prima direttiva
del consiglio 21 dicembre 1988 n. 89/104/Cee, sul ravvicina
mento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
idonea ad indicare l'origine del prodotto stesso (il tribunale ha escluso
la registrabilità delle pasticche come marchio, ritenendo che non soddi
sfino i requisiti prima indicati; si è così discostato espressamente da
quanto sostenuto dal giudice italiano con riferimento alla stessa forma:
v. Trib. Napoli 5 novembre 1998, id.. Rep. 1999, voce Marchio, n. 93).
Cfr. anche Uff. armonizzaz. mercato interno 14 aprile 2000, id.. Rep. 2002, voce Unione europea, n. 1596 (per esteso, Giur. dir. ind., 2000,
1397), relativo ad un marchio tridimensionale costituito da una plac chetta dai contorni arrotondati, con due aperture sui lati opposti in cor
rispondenza delle quali è legato un nastro piegato simmetricamente a
forma di fiocco (si tratta del fiocco Vara della Ferragamo); l'Uami ha
ritenuto che costituisce un valido marchio comunitario poiché il richie
dente ha dimostrato che ha acquisito carattere distintivo.
Cfr. ancora Uff. armonizzaz. mercato interno 12 aprile 1999, n.
164/98, Foro it., Rep. 2000, voce Marchio, n. 62 (per esteso, Dir. ind.,
2000, 248): «il fatto di possedere qualità ornamentali non costituisce un
motivo per ritenere un marchio tridimensionale privo di qualsiasi ca
rattere distintivo se la forma in questione, quando viene usata in rela
zione con i prodotti di cui alla domanda, è capace di creare nella mente
dei consumatori interessati il necessario legame con i prodotti di una
particolare impresa». Peraltro il difetto di capacità distintiva è in genere richiamato dalla
giurisprudenza comunitaria con riferimento ai marchi denominativi: v.
Corte giust. 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Foro it., Rep. 2002,
voce Unione europea, n. 1542.
III. - I giudici comunitari — ma anche l'Uami — tendono a non ap
plicare ai marchi di forma tridimensionale l'art. 7, n. 1, lett. e), reg. marchio com., che prevede espressamente la forma imposta o necessi
tata come motivo assoluto di rifiuto della registrazione; è raro anche il
richiamo all'art. 7, n. 1, lett. c), reg. marchio com. (descrittività del
marchio); v. però Trib. I grado 16 febbraio 2000, causa T-122/99, id.,
Rep. 2001, voce cit., n. 1152: «ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub i), del regolamento 40/94 sul marchio comunitario, sono esclusi dalla regi strazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla
natura stessa del prodotto; trattandosi della registrazione di un marchio
tridimensionale richiesto per certi saponi, non può essere oggetto di un
rifiuto di registrazione in base a detta disposizione un segno costituito
da una forma che presenta una concavità longitudinale e scanalature
non imposte dalla natura stessa del prodotto, poiché esistono in com
mercio altre forme di saponette che non presentano simili caratteristi
che». Si pone poi la questione della tutela, concorrente o alternativa, dei
modelli ornamentali, di cui al recente regolamento (Ce) 6/02 del consi
glio del 12 dicembre 2001. Si noti che la sentenza 3 dicembre 2003, ri
chiamando il consumatore normalmente informato, riecheggia ^utiliz
zatore informato», richiamato dall'art. 6, n. 1, per l'accertamento del
carattere individuale del disegno o del modello (v., negli stessi termini
nel diritto interno, l'art. 5, 3° comma, r.d. 25 agosto 1940 n. 1411, nel
testo novellato dal d.leg. 2 febbraio 2001 n. 95, di attuazione della di
rettiva 98/71/Ce). IV. - Per la dottrina, v. Sandri-Rizzo, / nuovi marchi, Milano, 2002,
39 ss., che costituisce il testo più recente ed esaustivo sull'argomento, con ampiezza di richiami. Gli autori — alla stregua della giurispruden za comunitaria — segnalano che il pubblico dei consumatori abitual
mente, a fronte di marchi denominativi o figurativi, anche tridimensio
nali, che però non sono costituiti dalla fedele rappresentazione del pro dotto, «percepisce subito tali ultimi marchi come segni che identificano
il prodotto»; di contro «ciò non accade necessariamente quando il se
gno si confonde con l'aspetto del prodotto stesso ... La forma di un
prodotto normalmente non è percepibile in quanto tale dal consumato
re, a meno che non abbia qualcosa in più». Gli autori concludono che
«quel 'qualcosa in più' che fa la differenza ... può esprimersi positi vamente dicendo che la forma deve essere sufficientemente originale, arbitraria ed inusuale, ovvero, negativamente, nel senso che non deve
essere standard, banale ed ovvia». Cfr. anche Benussi, lì marchio comunitario, Milano, 1996, 25 ss.
(con riferimento ai ricorsi, v. 97 ss.). Per profili di diritto comparato, e per valutazioni strettamente eco
nomiche, v. Kapferer, Les marques, capital de l'entreprise, Paris,
1999, 98 ss. V. - Nel diritto interno italiano la questione della capacità distintiva,
e in genere della registrabilità del marchio di forma tridimensionale, si
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
d'impresa (G.U. 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «diretti
va»). 2. - Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricor
so proposto dalla Henkel KGaA (in prosieguo: la «Henkel») contro il rifiuto del Deutsches Patent- und Markenamt (ufficio marchi e brevetti tedesco) di registrare un marchio della detta società perché privo di carattere distintivo.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3. - Secondo il suo primo 'considerando', la direttiva ha per
oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi allo scopo di sopprimere le disparità esistenti che
possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera
prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concor
renza nel mercato comune.
4. - Dal decimo 'considerando' della direttiva emerge che la
tutela accordata dal marchio registrato mira in particolare a ga rantire la funzione d'origine del marchio.
5. - L'art. 2 della direttiva, intitolato «segni suscettibili di co
stituire un marchio di impresa», così dispone: «Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni che posso
no essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, com
presi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del
prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da
quelli di altre imprese». 6. - L'art. 3 della direttiva, che elenca gli impedimenti alla
registrazione o i motivi di nullità, prevede quanto segue: «1. Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono
essere dichiarati nulli:
a) i segni che non possono costituire un marchio d'impresa; b) i marchi d'impresa privi di carattere distintivo;
c) i marchi d'impresa composti esclusivamente da segni o in
dicazioni che in commercio possono servire a designare la spe cie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la prove nienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del pro dotto o servizio;
(...)
e) i segni costituiti esclusivamente: — dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, — dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risul
tato tecnico; — dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto; (...) 3. Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione
0, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del par. 1, lett. b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a
seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un caratte
re distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la
presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere
distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o
dopo la registrazione stessa.
(...)».
La normativa nazionale
7. - Ai sensi dell'art. 3 del Gesetz iiber den Schutz von Mar
ken und sonstigen Kennzeichnungen (legge sulla tutela dei mar
pone in termini non diversi da quelli esposti per il diritto comunitario, in quanto le norme di riferimento — art. 17 e 18 1. marchi — sono state novellate dal d.leg. 4 dicembre 1992 n. 480, da cui a sua volta non si discosta il reg. marchio com.
Cfr., di recente, Trib. Catania, ord. 23 luglio 2003, Foro it., 2003, I, 2831, con nota di richiami giurisprudenziali e dottrinali.
Va infine rilevato che l'art. 3 d.leg. 27 giugno 2003 n. 168 ha devo luto alle neoistituite sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale anche la cognizione delle controversie relative ai marchi
comunitari; v. Casaburi, L'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, in Riv. dir. ind., 2003, 1,251 ss.
Il Foro Italiano — 2004.
chi d'impresa e di altri segni distintivi) 25 ottobre 1994 (BGB1. 1994 I, pag. 3082; in prosieguo: il «Markengesetz»), legge di
attuazione della direttiva nell'ordinamento giuridico tedesco, entrata in vigore il 1° gennaio 1995:
«1) Possono essere tutelati come marchi d'impresa tutti i se
gni, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i dise
gni, le lettere, le cifre, i segnali acustici, le forme tridimensio
nali, compresa la forma di un prodotto o il suo confezionamen
to, nonché altre presentazioni, compresi i colori e le combina zioni di colori, che siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
2) Non possono essere tutelati come marchi i segni costituiti esclusivamente da una forma
1. imposta dalla natura stessa del prodotto, 2. necessaria per ottenere un risultato tecnico, o
3. che dà un valore sostanziale al prodotto». 8. - Ai sensi dell'art. 8, n. 1, del Markengesetz, sono esclusi
dalla registrazione come marchi i segni tutelabili ai sensi del
l'art. 3 di detta legge che non siano rappresentabili graficamen te.
9. - L'art. 8, n. 2, del Markengesetz così dispone: «Sono esclusi dalla registrazione i marchi
1. privi di qualsiasi carattere distintivo per i prodotti o i servi
zi, 2. composti esclusivamente da segni o indicazioni che in
commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la
quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, ovvero altre caratteristiche del prodotto o servizio,
(...)». 10. - Ai sensi dell'art. 8, n. 3, del Markengesetz, l'applica
zione delle disposizioni di cui al n. 2, punti 1 e 2, del medesimo
articolo è esclusa quando, anteriormente alla data della decisio ne sulla registrazione del marchio e a seguito dell'uso che ne è
stato fatto per i prodotti o servizi oggetto della domanda di regi strazione, il marchio stesso si è imposto nei settori commerciali
interessati.
Causa principale e questioni pregiudiziali
11. - Il 18 giugno 1998, la Henkel ha chiesto la registrazione come marchio tridimensionale a colori della forma riprodotta
qui di seguito relativa a «detersivi liquidi per lana»: (omissis del disegno).
12. - Si tratta di una bottiglia di forma allungata, rastremata
verso l'alto, con un manico integrato, un'imboccatura relativa
mente piccola ed un tappo a due livelli, che può servire anche
come misurino.
13. - La detta domanda è stata respinta dal Deutsches Patent
und Markenamt in forza dell'art. 8, n. 2, punto 1, del Markenge setz, in quanto la forma in questione è una forma usuale per la
confezione del prodotto in questione, la quale non presenta il
carattere di un'indicazione relativa all'origine del prodotto ed è
quindi priva di carattere distintivo.
14. - La Henkel ha presentato ricorso contro tale decisione di
rigetto dinanzi al Bundespatentgericht. Essa ha fatto valere in
particolare che il marchio di cui è chiesta la registrazione ha un
carattere distintivo in forza dell'impressione generale. Attraver
so la combinazione di forma e colori, esso si distinguerebbe chiaramente dai corrispondenti prodotti della concorrenza. Se
condo la Henkel, nel commercio si è abituati ad attribuire i pro dotti di cui trattasi a determinati produttori, in particolare in ba
se alla forma e alla presentazione del flacone. Ciò risulterebbe
anche da un sondaggio da essa fatto realizzare nell'aprile del
1998. 15. - La Henkel ritiene che il marchio di cui è chiesta la regi
strazione non violerebbe il principio della libera disponibilità dei segni descrittivi, di cui all'art. 8, n. 2, punto 2, del Marken
gesetz (che corrisponde all'art. 3, n. 1, lett. c, della direttiva), dal momento che il mercato non sarebbe legato alla forma e ai
colori oggetto della registrazione, ma potrebbe invece indiriz
zarsi su un gran numero di varianti relative alla forma dei flaco
ni di detersivo liquido per lana.
16. - Il Bundespatentgericht constata che il segno di cui è
chiesta la registrazione può costituire un marchio, in conformità
all'art. 2 della direttiva.
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PARTE QUARTA
17. - Il giudice del rinvio ritiene che, relativamente alle do
mande di registrazione delle forme tridimensionali della confe
zione di prodotti che di norma si trovano in commercio confe
zionati. occorre anche tenere conto degli impedimenti alla regi strazione enunciati dall'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva. Tut
tavia, per quanto riguarda il marchio di cui è chiesta la registra zione nella causa principale, esso rileva che questo presenta ca
ratteristiche che non sono né imposte dalla natura stessa del
prodotto, né sono necessarie per ottenere un risultato tecnico, e
nemmeno danno un valore sostanziale al prodotto ai sensi della
citata disposizione. 18. -
Riguardo all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, la cui
applicazione non è esclusa dalla lett. e) della stessa disposizio ne, il giudice del rinvio sostiene che non si può escludere che la
forma di una confezione, quale quella di un flacone, di cui è
chiesta la registrazione, sia idonea a descrivere il contenuto
della confezione e, in tal modo, lo stesso prodotto considerato.
Esso fa riferimento anche all'interesse generale sotteso all'art.
3, n. 1, lett. c), della direttiva. Secondo il detto giudice, tale di
sposizione esige che sia preservata la libera scelta tra tutte le in
dicazioni e tutti i segni che possono servire a descrivere le ca
ratteristiche dei prodotti in questione. 19. - Alla luce di tali circostanze, tenuto conto che la soluzio
ne della controversia dinanzi ad esso pendente dipende dall'in
terpretazione delle disposizioni di cui all'art. 3, n. 1, lett. £>), c) ed e), della direttiva, il Bundespatentgericht ha deciso di so
spendere il procedimento e di sottoporre alla corte le seguenti
questioni pregiudiziali: «1) Se, nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla con
fezione di prodotti che di norma si trovano in commercio confe
zionati (come, ad esempio, i liquidi), la confezione del prodotto sia da equiparare, sotto il profilo del diritto dei marchi, alla for
ma del prodotto, di modo che:
a) la confezione del prodotto costituisca la forma del prodotto ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva;
b) la confezione del prodotto possa servire a designare la
qualità ('Beschaffenheit') (esteriore) del prodotto confezionato
ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva.
2) Se, nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla con
fezione di prodotti che di norma si trovano in commercio confe
zionati, il riconoscimento del carattere distintivo ai sensi del
l'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva dipenda dalla questione se, anche senza un approccio analitico e comparativo e senza pre stare particolare attenzione, l'acquirente medio, normalmente
informato, attento ed avveduto, sia in grado di riconoscere le ca
ratteristiche proprie del marchio tridimensionale di cui è stata
chiesta la registrazione, che si discostano dalla norma o dagli usi del settore e che sono pertanto decisive per l'idoneità a con
traddistinguere l'origine.
3) Se la valutazione del carattere distintivo possa effettuarsi
esclusivamente in base agli specifici usi commerciali nazionali,
senza che siano indicati ulteriori accertamenti amministrativi
per determinare se, e in che misura, marchi identici o compara bili siano stati registrati ovvero esclusi dalla registrazione in al
tri Stati membri dell'Unione europea».
Sulla prima questione
Osservazioni sottoposte alla corte
20. - Relativamente alla prima questione, lett. a), la Henkel fa
valere che la ratio legis dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva,
quale individuata dalla corte nella sua sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Race. pag. 1-5475; Foro it., Rep. 2002, voce Unione europea, n. 1525), non può essere estesa alla regi strazione come marchio della confezione di un prodotto. Infatti, se la confezione oggetto della causa principale venisse registra ta. a nessun operatore economico sarebbe vietato immettere sul
mercato detersivo liquido. Vietato gli sarebbe soltanto l'uso
della confezione, della bottiglia o del flacone prescelti dal titola re del marchio.
21. - La Henkel rileva che, per quanto riguarda i prodotti li
quidi, la forma di questi è inerente alla natura stessa del pro dotto. Se un prodotto è privo di forma, come nel caso dei liqui di, un tale prodotto non può ottenere una forma tramite la sua
confezione.
Il Foro Italiano — 2004.
22. - Relativamente alla prima questione, lett. b), la Henkel
ritiene che il consumatore medio distingua tra il prodotto e la
confezione. Tra la confezione ed il contenuto di questa ci sareb
be solo un rapporto molto limitato. La Henkel osserva che esiste
una grande varietà di confezioni e che. nella causa principale, si
tratta di una nuova forma di presentazione. 23. - Secondo la Henkel. non si può partire dal principio che
la confezione, in via generale, contenga un'indicazione relativa
alla qualità del prodotto. La proprietà di ogni liquido consiste
rebbe solo nel suo stato di aggregazione e questo non costitui
rebbe una qualità del prodotto o. almeno, non sarebbe la qualità che rileva ai fini dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva.
24. - La commissione delle Comunità europee si fonda sulle
dichiarazioni che ha rilasciato congiuntamente con il consiglio dell'Unione europea sull'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, di
chiarazioni iscritte nel verbale del consiglio in occasione del
l'adozione della direttiva (G.U. Uami n. 5/96, pag. 607) e ai
sensi delle quali essi ritengano che «ove trattasi di prodotti con
dizionati, l'espressione 'la forma di prodotto' si riferisca anche
alla forma del condizionamento», per suggerire una risposta af
fermativa alla prima questione, lett. a). 25. - Tuttavia, essa ritiene che tale risposta non implichi ne
cessariamente che le condizioni enunciate dall'art. 3, n. 1, lett.
e), della direttiva siano soddisfatte nella causa principale. 26. - Relativamente alla prima questione, lett. b), la commis
sione fa valere che i marchi composti da «segni o indicazioni»
di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva inglobano anche i
segni bidimensionali o tridimensionali non denominativi. Così, tale disposizione potrebbe anche riguardare la confezione di un
prodotto di forma tridimensionale. Il fatto che le dichiarazioni
congiunte del consiglio e della commissione facciano riferi
mento all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva non osta, secondo
essa, all'applicabilità potenziale della lett. c) di questa medesi
ma disposizione alla confezione di un prodotto di forma tridi
mensionale.
27. - Secondo la commissione, occorre distinguere tra l'appli cabilità potenziale dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva ai
marchi tridimensionali costituiti dalla confezione dei prodotti e
la sua applicazione concreta nella fattispecie. Essa sottolinea
che la qualità della confezione non può essere automaticamente
assimilata alla qualità (esteriore) del contenuto della confezione.
Al contrario, per determinare se la confezione di forma tridi
mensionale designi la qualità, in particolare esteriore, del pro dotto confezionato ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della^diretti
va, occorrerebbe analizzare il contenuto della confezione ed il
rapporto di questa con il suo contenuto, tenendo conto del pare re del mercato.
28. - La commissione conclude che la confezione del prodotto di forma tridimensionale può servire a designare la qualità di un
prodotto confezionato ai sensi dell'art. 3, n. 1, leti, c), della di
rettiva.
Risposta della corte
29. - Conformemente all'art. 2 della direttiva, la forma del
prodotto o della sua confezione può costituire un marchio a
condizione che essa, da un lato, possa essere riprodotta grafica mente e, dall'altro, sia adatta a distinguere i prodotti o i servizi
di un'impresa da quelli di altre imprese. 30. - Come per ogni altro marchio, il segno di cui è chiesta la
registrazione deve assolvere la funzione essenziale del marchio, ossia quella di garantire al consumatore o all'utilizzatore finale
l'identificazione dell'origine del prodotto o del servizio contras
segnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confu
sione possibile questo prodotto o servizio da quelli di prove nienza diversa. Perché il marchio possa svolgere la sua funzione
di elemento essenziale del sistema di concorrenza leale che il
trattato Ce intende istituire, esso deve costituire la garanzia che
tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati siano stati
fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (v.. in particolare, sentenze 11 novembre 1997, causa C-349/95, Loendersloot, Racc. pag. 1-6227, punti 22 e 24; Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 732; 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I
5507, punto 28; Foro it.. Rep. 1998, voce cit., n. 883, e Philips, cit., punto 30).
31. - Relativamente agli impedimenti alla registrazione previ
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
sti dall'art. 3, n. 1, della direttiva, occorre ricordare che i marchi
devono sempre essere esaminati in rapporto ai prodotti o servizi
per cui viene richiesta la registrazione del marchio (v. sentenza
Philips, cit., punto 59). 32. - Esistono prodotti aventi una forma intrinseca, che è tale
in quanto discende necessariamente dalle caratteristiche dei
prodotti stessi, per cui non è necessario dare loro una particolare forma per permetterne il commercio. In tal caso non sussiste, in
linea di principio, un rapporto sufficientemente stretto tra la
confezione ed il prodotto, di modo che la confezione non può essere assimilata alla forma del detto prodotto ai fini dell'esame
di una domanda di registrazione come marchio. Tale potrebbe essere il caso, per esempio, dei chiodi, che di norma sono in
commercio confezionati.
33. - Invece, esistono altri prodotti privi di forma intrinseca
ed il cui commercio esige una confezione. La confezione scelta
conferisce al prodotto la sua forma. In circostanze del genere, tale confezione va assimilata alla forma del prodotto ai fini del
l'esame della domanda di registrazione come marchio. Tale è il
caso, per esempio, di prodotti fabbricati, in particolare, sotto
forma di granuli, polvere o liquido, privi di forma propria a cau
sa della loro stessa natura.
34. - Ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, sono
esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichia
rati nulli i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto neces
saria per ottenere un risultato tecnico e dalla forma che dà un
valore sostanziale al prodotto. 35. - Allorché un operatore economico richiede la registra
zione come marchio della confezione di un prodotto quale
quello descritto ai punti 11 e 12 della presente sentenza, la for
ma del prodotto e quella della confezione vanno assimilate ai fi
ni del diniego della registrazione fondato sugli impedimenti enunciati dall'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva.
36. - Dato che, come già dichiarato dalla corte, tale ultima di
sposizione costituisce un ostacolo preliminare che può impedire che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un pro dotto possa essere registrato (v. sentenza Philips, cit.. punto 76),
ne consegue che una tale domanda di registrazione va esaminata
innanzi tutto in rapporto ai tre impedimenti di cui alla detta di
sposizione. 37. - Occorre quindi rispondere alla prima questione, lett. a),
dichiarando che, nel caso di marchi tridimensionali costituiti
dalla confezione di prodotti che si trovano in commercio confe
zionati per ragioni legate alla natura stessa del prodotto, la con
fezione di questo dev'essere equiparata alla forma del prodotto, di modo che tale confezione costituisce la forma del prodotto ai
sensi dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva.
38. - Relativamente alla prima questione, lett. b), occorre in
nanzi tutto ricordare, riguardo alla possibilità di valutare la do
manda di registrazione di un marchio tridimensionale costituito
dalla confezione dei prodotti alla luce dei diversi impedimenti enumerati dall'art. 3, n. 1, della direttiva, che ognuno dei detti
impedimenti è indipendente dall'altro ed esige un esame sepa rato (v. sentenza 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C
55/01, Linde e a.. Race. pag. 1-3161, punto 67). 39. - Ne consegue che, nel caso in cui la registrazione di un
marchio tridimensionale costituito dalla confezione dei prodotti non venga negata in forza dell'art. 3, n. 1, lett. e), della diretti
va, un diniego può essere nondimeno opposto qualora un mar
chio del genere ricada in una o più delle categorie indicate dalla
stessa disposizione, in particolare dalle lett. b)-d) (v. sentenza
Linde e a., cit., punto 68). 40. - In forza dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, sono
esclusi dalla registrazione i marchi descrittivi, vale a dire quelli
composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel com
mercio possono servire a designare le caratteristiche dei prodotti o dei servizi di cui sia richiesta la registrazione.
41. - L'interesse generale sotteso a tale disposizione implica che tutti i marchi composti esclusivamente da segni o indicazio
ni che possano servire a designare le caratteristiche di un pro dotto o di un servizio ai sensi di questa siano nella libera dispo nibilità di tutti e non possano costituire oggetto di registrazione, fatta salva l'applicazione del n. 3 della stessa disposizione (v.
sentenza Linde e a., cit., punto 74). 42. - L'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva non esclude la pos
sibilità che un marchio costituito da una confezione di forma
Il Foro Italiano — 2004.
tridimensionale assimilata alla forma del prodotto possa servire
a designare certe caratteristiche del prodotto così confezionato.
Infatti, benché possa essere difficile individuare tali caratteristi
che, non si può escludere che la confezione possa descrivere le
caratteristiche del prodotto, compresa la sua qualità. 43. - A tale proposito, l'autorità competente chiamata ad ap
plicare tale disposizione deve esaminare il rapporto tra la confe
zione e la natura dei prodotti per i quali è chiesta la registrazio ne del marchio e deve accertare, riguardo ai detti prodotti, alla
luce di un esame concreto di tutti gli elementi rilevanti che ca
ratterizzano il detto marchio e, in particolare, alla luce dell'inte
resse generale precedentemente ricordato, se l'impedimento alla
registrazione previsto da tale disposizione trovi applicazione nel
caso di specie. 44. - Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla
prima questione, lett. b), dichiarando che, nei casi di marchi tri
dimensionali costituiti dalla confezione di prodotti che si trova
no in commercio confezionati per ragioni legate alla natura stes
sa del prodotto, la confezione di questo può servire a designare talune caratteristiche del prodotto confezionato, compresa la sua
qualità, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva.
Sulla seconda questione
45. - Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chie
de se, nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla confe
zione di prodotti che di norma sono in commercio confezionati,
il riconoscimento del carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n.
1, lett. /;), della direttiva dipenda dalla questione se, anche senza
un approccio analitico o comparativo e senza prestare particola re attenzione, il consumatore medio, normalmente informato,
attento ed avveduto, sia in grado di riconoscere le caratteristiche
proprie del marchio tridimensionale di cui è stata chiesta la re
gistrazione, che si discostano dalla norma o dagli usi del settore,
tanto da poter contraddistinguere il prodotto considerato rispetto a quelli di altre imprese.
Osservazioni sottoposte alla corte
46. - La Henkel sostiene che, contrariamente a quanto affer
mato dal giudice del rinvio, il consumatore fa una distinzione
tra il prodotto, da un lato, e la confezione, dall'altro. A causa di
tale distinzione, egli sarebbe in grado di attribuire una funzione
d'indicatore d'origine alla confezione.
47. - Secondo la commissione, l'elemento determinante a tale
proposito è la percezione del consumatore medio e non la valu
tazione astratta di caratteristiche che «si discostano dalla norma
o dagli usi del settore», secondo la formulazione della seconda
questione. Se queste ultime non sono determinanti di per sé, es
se possono tuttavia influenzare in certi casi la percezione del
consumatore medio. La commissione ritiene che la corte debba
applicare i principi derivanti dalla sua giurisprudenza, in cui es
sa ha già indicato al giudice nazionale di dover fare riferimento
all'«aspettativa presunta di un consumatore medio, normal
mente informato e ragionevolmente attento ed avveduto» (v., in
particolare, sentenza 16 luglio 1998, causa C-210/96, Cut
Springenheide e Tusky, Race. pag. 1-4657, punti 30, 31 e 37; Foro it., 1999, IV, 71)".
Risposta della corte
48. - Secondo la giurisprudenza della corte, il carattere di
stintivo di un marchio ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della di
rettiva, implica che tale marchio sia atto a identificare il pro dotto per il quale è richiesta la registrazione come preveniente da una determinata impresa e, quindi, a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (v. sentenza Linde e a., cit., punto 40).
49. - Ne deriva che un semplice scostamento dalla norma o
dagli usi del settore non è sufficiente per escludere l'impedi mento previsto dall'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva. Al con
trario, un marchio che si discosta significativamente dalla nor
ma o dagli usi del settore e, conseguentemente, assolve la sua
funzione essenziale d'indicatore d'origine, non è privo di ca
rattere distintivo.
50. - Tale carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'art.
3, n. 1, lett. b), della direttiva deve essere valutato in funzione.
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PARTE QUARTA
da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è stata chiesta la
registrazione del marchio e, dall'altro, della percezione dei set
tori interessati, costituiti dai consumatori dei detti prodotti o
servizi. Si tratta della percezione presunta di un consumatore
medio dei prodotti o servizi in questione, normalmente infor
mato e ragionevolmente attento ed avveduto (v., in tal senso, sentenze citate Gut Springenheide e Tusky, punto 31; Philips,
punto 63, e Linde e a., punto 41). 51. - L'autorità competente deve quindi procedere ad una
valutazione concreta del carattere distintivo del marchio in que stione, facendo riferimento alla percezione del consumatore
medio come definito al punto 50 della presente sentenza, al fine
di verificare se tale marchio assolva la sua funzione essenziale,
ossia quella di garantire l'origine del prodotto. 52. - Ad ogni modo, la percezione del consumatore medio
non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridi
mensionale. costituito dalla confezione di un prodotto, rispetto al caso di un marchio denominativo o figurativo, consistente in
un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti da esso contrad
distinti. Infatti, non è abitudine del consumatore medio presu mere l'origine dei prodotti basandosi sulla forma della loro con
fezione, in assenza di qualsiasi elemento grafico o testuale, e
potrebbe quindi risultare più difficile stabilire il carattere distin
tivo in caso di un tale marchio tridimensionale piuttosto che in
quello di un marchio denominativo o figurativo (v., in tal senso, sentenza Linde e a., cit., punto 48, e, per quanto riguarda un
marchio costituito da un colore, sentenza 6 maggio 2003, causa
C-104/01, Libertel, Racc. pag. 1-3793, punto 65). 53. - Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla se
conda questione dichiarando che, nel caso di marchi tridimen
sionali costituiti dalla confezione di prodotti che di norma si
trovano in commercio confezionati per ragioni legate alla natura
stessa del prodotto, il carattere distintivo ai sensi dell'art. 3. n.
1, lett. b), della direttiva deve essere valutato in riferimento alla
percezione del consumatore medio dei detti prodotti, normal
mente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Un tale
marchio deve permettere a questo, senza un approccio analitico
o comparativo e senza prestare particolare attenzione, di distin
guere il prodotto considerato da quelli di altre imprese.
Sulla terza questione
54. - Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede
se la valutazione del carattere distintivo di un marchio ai sensi
dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, possa effettuarsi esclusi
vamente in base agli usi commerciali nazionali, senza che sia
necessario procedere ad ulteriori accertamenti amministrativi
per determinare se e in che misura marchi identici o comparabili siano stati registrati ovvero esclusi dalla registrazione in altri
Stati membri dell'Unione europea.
Osservazioni sottoposte alla corte
55. - La Henkel ritiene che le prassi e decisioni delle autorità
competenti relativamente alla registrazione o al diniego di regi strazione di un segno vadano prese in considerazione dalle auto rità competenti degli altri Stati membri per garantire che, in fu
turo, l'applicazione della direttiva avvenga alla luce di una no zione comunitaria di consumatore.
56. - La commissione fa valere, da parte sua, che le decisioni delle autorità e dei tribunali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri relative alla registrazione o al diniego di registrazione di marchi hanno un valore indicativo ai fini della valutazione
del carattere distintivo di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), della diret
tiva, allorché i marchi sono stati registrati sulla base di una le
gislazione armonizzata ed in assenza di elementi concreti che
indichino una percezione diversa del mercato nazionale. 57. - Secondo la commissione, sarebbe assolutamente con
forme agli obiettivi del trattato e alle sue disposizioni sul mer cato interno che il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassa zione tedesca) consideri le registrazioni effettuate in altri Stati
membri dell'Unione europea utili, ma non vincolanti, per la
valutazione del carattere distintivo dei marchi, allorché essi so no stati registrati sulla base di una legislazione armonizzata e
nessun elemento concreto permette d'intravvedere una perce
II Foro Italiano — 2004.
zione del marchio da parte del pubblico nazionale diversa da
quella dei consumatori di tali altri Stati.
58. - La commissione sottolinea che è proprio nel diritto dei
marchi che il ravvicinamento effettivo degli usi del commercio
e del consumatore nel mercato interno può essere efficacemente
preso in considerazione. Benché il diritto comunitario non pre veda che si proceda obbligatoriamente ad accertamenti d'ufficio
a riguardo, esso esige in compenso che la direttiva così come le
leggi di attuazione di questa siano interpretate ed applicate alla
luce della finalità del trattato, ossia l'attuazione del mercato in
terno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, de
gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
Risposta della corte
59. - Occorre rilevare che, secondo il suo primo 'consideran
do', la direttiva mira a procedere ad un ravvicinamento delle le
gislazioni degli Stati membri che si applicano ai marchi. Ai sen
si del suo settimo 'considerando', la realizzazione degli obietti
vi perseguiti da tale ravvicinamento presuppone che l'acquisi zione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa regi strato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati
membri, alle stesse condizioni.
60. - Come già statuito dalla corte, le autorità competenti chiamate ad applicare ed interpretare il diritto nazionale rile
vante sono tenute a farlo, per quanto possibile, alla luce del te
sto e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato per
seguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 249, 3°
comma, Ce (v. sentenze 11 luglio 1996, cause riunite da C
71/94 a C-73/94, Eurim-Pharm, Racc. pag. 1-3603, punto 26; Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 820, e 23 febbraio 1999, causa
C-63/97, BMW. Racc. pag. 1-905, punto 22; Foro it.. Rep. 1999, voce cit., n. 1242).
61. - L'autorità competente di uno Stato membro può prende re in considerazione la registrazione in un altro Stato membro di
un marchio identico per prodotti o servizi identici a quelli per i
quali è chiesta la registrazione. 62. - Tuttavia, non ne consegue che l'autorità competente di
uno Stato membro sia vincolata dalle decisioni delle autorità
competenti degli altri Stati membri, poiché la registrazione di un
marchio dipende, in ogni caso concreto, da criteri specifici, ap
plicabili alla luce di precise circostanze, destinati a dimostrare che il marchio non rientra in uno degli impedimenti alla regi strazione enunciati dall'art. 3, n. 1, della direttiva.
63. - A tale proposito, benché la registrazione di un marchio
identico per prodotti o servizi identici effettuata in uno Stato
membro costituisca una circostanza che può venire presa in con
siderazione dall'autorità competente di un altro Stato membro, tra tutti i fatti e le circostanze che occorre tenere in conto, que sta non sarebbe tuttavia determinante ai fini della decisione di
quest'ultima autorità di concedere o negare la registrazione di
un determinato marchio.
64. - Relativamente alla questione se sia necessario, al mo
mento della valutazione del carattere distintivo ai sensi dell'art.
3, n. 1, lett. b). della direttiva, procedere ad accertamenti ammi nistrativi per determinare se e in quale misura marchi simili sia no stati registrati in altri Stati membri, basti ricordare che il fatto che un marchio sia stato registrato in uno Stato membro
per certi prodotti o servizi non può minimamente incidere sul
l'esame, da parte dell'autorità competente in materia di regi strazione dei marchi in un altro Stato membro, del carattere di
stintivo di un marchio simile per prodotti o servizi simili a
quelli per i quali il primo marchio è stato registrato (sentenza di
oggi, causa C-363/99, KPN, punto 44). 65. - Occorre dunque rispondere alla terza questione dichia
rando che la valutazione del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva può effettuarsi
esclusivamente in base agli usi commerciali nazionali, senza che sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti amministrativi
per determinare se, e in che misura, marchi identici siano stati
registrati ovvero esclusi dalla registrazione in altri Stati membri dell'Unione europea.
Il fatto che un marchio identico sia stato registrato come mar chio in uno Stato membro per prodotti o servizi identici può es sere preso in considerazione dall'autorità competente di un altro
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
Stato membro tra l'insieme di circostanze, di cui tale autorità deve tenere conto per valutare il carattere distintivo di un mar
chio, ma non è determinante ai fini della decisione di quest'ul tima di concedere o negare la registrazione di un marchio.
Invece, il fatto che un marchio sia stato registrato in uno Stato membro per certi prodotti o servizi non può minimamente inci
dere sull'esame, da parte dell'autorità competente in materia di
registrazione dei marchi di un altro Stato membro, del carattere
distintivo di un marchio simile per prodotti o servizi simili a
quelli per i quali il primo marchio è stato registrato. Per questi motivi, la corte (sesta sezione), pronunciandosi
sulle questioni sottopostele dal Bundespatentgericht, con ordi nanza 10 aprile 2001, dichiara:
1) Nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla confe zione di prodotti che si trovano in commercio confezionati per ragioni legate alla natura stessa del prodotto, la confezione di
questo dev'essere equiparata alla forma del prodotto, di modo che tale confezione può costituire la forma del prodotto ai sensi
dell'art. 3, n. 1, lett. e), della prima direttiva del consiglio 21 di cembre 1988 n. 89/104/Cee, sul ravvicinamento delle legisla zioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e può, eventualmente, servire a designare talune caratteristiche del
prodotto confezionato, compresa la sua qualità, ai sensi dell'art.
3, n. 1, lett. c), di tale direttiva.
2) Nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla confe zione di prodotti che di norma si trovano in commercio confe zionati per ragioni legate alla natura stessa del prodotto, il ca rattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 dev'essere valutato in riferimento alla percezione del
consumatore medio dei detti prodotti, normalmente informato e
ragionevolmente attento ed avveduto. Un tale marchio deve
permettere a questo, senza un approccio analitico o comparativo e senza prestare particolare attenzione, di distinguere il prodotto considerato da quelli di altre imprese.
3) La valutazione del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 può effet
tuarsi esclusivamente in base agli usi commerciali nazionali, senza che sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti
amministrativi per determinare se, e in che misura, marchi identici siano stati registrati ovvero esclusi dalla registrazione in altri Stati membri dell'Unione europea.
Il fatto che un marchio identico sia stato registrato in uno Stato membro come marchio per prodotti o servizi identici può essere preso in considerazione dall'autorità competente di un altro Stato membro, tra l'insieme di circostanze, di cui tale auto rità deve tenere conto per valutare il carattere distintivo di un
marchio, ma non è determinante ai fini della decisione di que st'ultima di concedere o negare la registrazione di un marchio.
Il fatto che un marchio sia stato registrato in uno Stato mem
bro per certi prodotti o servizi non può minimamente incidere
sull'esame, da parte dell'autorità competente in materia di regi strazione dei marchi di un altro Stato membro, del carattere di stintivo di un marchio simile per prodotti o servizi simili a
quelli per i quali il primo marchio è stato registrato.
II
Contesto fattuale della controversia
1. - L'8 luglio 1997 la ricorrente ha presentato otto domande di marchio comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione
nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo: l'«Uami») in forza del regolamento (Ce) del consiglio 20 di
cembre 1993 n. 40, sul marchio comunitario (G.U. 1994, L 11,
pag. 1), come modificato.
2. - I marchi tridimensionali di cui è chiesta la registrazione sono costituiti da diversi sacchetti per bevande che possono sta
re in piedi. Tali sacchetti sono di forma bombata con un fondo
allargato e, secondo le domande, presentano una faccia simile a
un triangolo allungato o ad un ovale, in taluni casi con concavità
laterali.
3. - I prodotti e servizi per i quali era chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 1, 3, 5, 6, 16, 20, 29, 30, 32,
33, 39 e 40 dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo
alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fi
ni della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
Il Foro Italiano — 2004 — Parte IV-1.
4. - Con decisioni 24 e 27 settembre 2001 l'esaminatore ha
respinto le otto domande, ai sensi dell'art. 38 del regolamento 40/94, poiché i marchi richiesti erano privi di carattere distinti
vo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94.
5. - L'11 novembre 1999, la ricorrente, ai sensi dell'art. 59 del regolamento 40/94, ha presentato dinanzi all'ufficio otto ri
corsi contro le decisioni dell'esaminatore, limitando le sue do
mande di marchio ai prodotti seguenti: — «birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoli
che; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati
per fare bevande», rientranti nella classe 32; — «bevande alcoliche (tranne le birre)», rientranti nella clas
se 33.
6. - Con decisioni 28 febbraio 2002 (in prosieguo; le «deci sioni impugnate»), notificate alla ricorrente 1' 11 marzo 2002, la
commissione di ricorso ha respinto i ricorsi in quanto i marchi
domandati erano privi di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94.
7. - In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato che
i consumatori non ravviserebbero nei sacchetti che si tengono in
piedi alcuna indicazione dell'origine commerciale, ma unica
mente la forma di un imballaggio. Essa ha aggiunto che questo
tipo di imballaggio non può essere oggetto di monopolio nel
l'interesse dei concorrenti, dei produttori di imballaggi e dei
produttori di bevande.
8. - Con istanza 6 maggio 2002 depositata presso l'ufficio, la
ricorrente ha limitato le sue domande di marchio ai prodotti se
guenti: «bevande di frutta e succhi di frutta», rientranti nella
classe 32.
Conclusioni delle parti
9. - La ricorrente conclude che il tribunale voglia: — annullare le decisioni impugnate; — condannare l'ufficio alle spese.
10. - L'ufficio conclude che il tribunale voglia: —
respingere i ricorsi; — condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sull 'oggetto della controversia
11. - Interrogato al riguardo, l'ufficio ha confermato la rego
larità ed effettività della limitazione dell'elenco dei prodotti considerati fatta dalla ricorrente il 6 maggio 2002, successiva
mente all'adozione delle decisioni impugnate. 12. - Il tribunale constata che, all'udienza, le parti erano con
cordi nel considerare che, per effetto della detta limitazione, i
presenti ricorsi devono essere intesi nel senso che chiedono
l'annullamento delle decisioni impugnate nella parte in cui que ste ultime non accolgono le domande della ricorrente per quanto
riguarda le «bevande di frutta e succhi di frutta», rientranti nella
classe 32.
Fondamento normativo delle decisioni impugnate
13. - La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso, motivando le sue decisioni con la necessità di evitare un mono
polio, si è basata sull'imperativo di disponibilità di taluni segni e, di conseguenza, sull'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento 40/94.
14. - Il tribunale rileva che la conclusione della ricorrente ri
guardo al fondamento normativo dell'imperativo di disponibi lità è errata. Da un lato, l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94 è il solo fondamento normativo indicato nelle decisioni
impugnate. Dall'altro, non può essere dimostrato alcun nesso
diretto ed esclusivo tra il rischio di monopolizzazione e un par ticolare impedimento assoluto alla registrazione. Al contrario, secondo una giurisprudenza costante, gli impedimenti assoluti
previsti dall'art. 7, n. 1, lett. b)-e), del regolamento 40/94, tra
ducono l'intento del legislatore comunitario di evitare il ricono
scimento, a favore di un operatore, di diritti esclusivi che po trebbero ostacolare la concorrenza sul mercato dei prodotti o dei
servizi di cui trattasi (v., per quanto riguarda l'impedimento alla
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PARTE QUARTA
registrazione relativo al carattere distintivo del marchio, senten
za della corte 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel, punto
60). 15. - Tuttavia, per le stesse ragioni, il rigetto del motivo della
ricorrente basato sull'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento 40/94
non comporta di per sé il rigetto delle censure riguardanti l'ap
plicazione alla fattispecie dell'imperativo di disponibilità. Tali censure permangono in quanto riguardano l'applicazione ille
gittima di detta nozione nell'ambito dell'art. 7, n. 1, lett. b), del
regolamento 40/94.
Sul carattere distintivo dei marchi domandati
Argomenti delle parti
16. - La ricorrente considera, in sostanza, che la presentazio ne di bevande a base di succo di frutta e di succhi di frutta in
sacchetti che si tengono in piedi è inusuale. Il carattere inusuale
di questo tipo di confezione per i prodotti considerati fa venir
meno l'imperativo di disponibilità dei segni di cui trattasi e con
ferisce ai marchi domandati un carattere distintivo.
17. - Essa afferma che il consumatore è abituato a vedere uti
lizzare nelle compagne di commercializzazione la confezione
delle bevande. Laddove ciò avvenga, esso percepisce quindi, le
confezioni di bevande come indicazioni dell'origine commer
ciale.
18. - La ricorrente riconosce la sussistenza di un interesse ge nerale alla disponibilità dei segni che, per il fatto di essere con
formi alla maniera abituale di designare i prodotti ed i servizi
interessati o le loro caratteristiche, non sono atti a svolgere la
funzione di identificazione dell'impresa che li mette sul merca
to. Per contro i segni inusuali, e in particolare le rappresentazio ni grafiche della forma di un prodotto, possono essere registrati in quanto marchio comunitario. Essa sottolinea che, tenuto
conto dei criteri stabiliti dalla sentenza Libertel, citata supra al
punto 14, l'interesse generale perseguito dall'imperativo di di
sponibilità non era rimesso in discussione nella fattispecie. Da
un lato, infatti, il settore interessato è particolarmente limitato, in quanto esso riguarda solo le bevande a base di succo di frutta
e i succhi di frutta e, dall'altro, i segni rivendicati non apparten
gono ad una categoria limitata, in quanto il numero di forme
possibili per l'imballaggio delle bevande è infinito.
19. - La ricorrente fa osservare che, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94, è sufficiente un carattere distin
tivo minimo perché un marchio possa essere registrato. Pertanto
una forma tridimensionale non potrà vedersi negare tale caratte
re distintivo laddove essa sia inusuale nel settore considerato.
20. - Per quanto riguarda infine il prodotto stesso, la ricor
rente sostiene che la presentazione di bevande a base di succo di
frutta e di succhi di frutta in sacchetti che si tengono in piedi è
inusuale. Infatti, come ammette la commissione di ricorso, tali bevande con maggiore frequenza sono confezionate e vendute in
bottiglie o, più raramente, in lattine o confezioni in cartone.
Tale situazione, che perdura nonostante il successo commerciale
già di lunga data della ricorrente per quanto riguarda i sacchetti
che si tengono in piedi, dimostra l'assenza di interesse generale all'uso di tali sacchetti per le bevande. Inoltre, secondo la ricor
rente, i sacchetti che si tengono in piedi aventi l'aspetto doman
dato sono del tutto inusuali e non possono essere qualificati co
me mera variante di tale tipo di sacchetto. Essi sono, peraltro,
complessi da realizzare da un punto di vista tecnico, costosi e
non offrono vantaggi rispetto agli usuali imballaggi per le be
vande. Inoltre, il loro aspetto originale, dato principalmente dalla loro forma e dalla loro apparenza metallica dovuta ad una
tecnica speciale, procura ai marchi domandati una caratterizza
zione unica.
21. - Per il consumatore medio, i sacchetti che si tengono in
piedi per i quali sono chiesti i marchi sono sufficientemente ori
ginali perché esso possa riconoscere negli stessi una bevanda
analcolica ben precisa che potrà attribuire a un determinato pro duttore.
22. - La ricorrente considera che gli articoli reperiti su Inter
net, addotti dalla commissione di ricorso nelle decisioni impu
gnate, non dimostrano il carattere usuale dei sacchetti che si
tengono in piedi per i succhi di frutta o le bevande a base di
succo di frutta. Tali articoli non forniscono alcun elemento ri
guardo all'effettiva necessità di un imperativo di disponibilità,
Il Foro Italiano — 2004.
in quanto nessuno di essi riguarda il mercato europeo. Inoltre i
detti articoli — alcuni di essi risalgono a parecchi anni fa —
non consentono neppure di giustificare un imperativo di dispo nibilità futuro.
23. - La ricorrente ritiene che, tenuto conto della prassi del
l'ufficio, la commissione di ricorso nella fattispecie ha applicato in modo troppo severo il requisito di originalità di un marchio
riguardante la presentazione di bevande. La ricorrente adduce in
particolare, al riguardo, due registrazioni relative alla bottiglia «Granini» e alla «Brunnenflasche» e una registrazione riguar dante una scatola metallica ondulata per bevande.
24. - Infine, la ricorrente adduce la registrazione da parte del
Deutsches Patent- und Markenamt (ufficio brevetti e marchi te
desco) di quattro marchi qui domandati. Essa precisa in propo sito che, pur se l'ufficio non è vincolato da tali registrazioni, es
se dovrebbero tuttavia essere esaminate nel merito al momento
della valutazione dei marchi domandati, in quanto il Deutsches
Patent- und Markenamt applica la normativa conformantesi alla
prima direttiva del consiglio 21 dicembre 1988 n. 89/104/Cee, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in ma
teria di marchi d'impresa (G.U. 1989, L 40, pag. 1), direttiva interpretata in maniera uniforme dagli organi giurisdizionali comunitari e analoga nel punto considerato al regolamento 40/94.
25. - L'ufficio sostiene che la commissione di ricorso si è li
mitata a completare la sua valutazione del carattere distintivo
dei marchi domandati mediante osservazioni supplementari ri
guardanti il rischio di monopolio, senza farne una condizione
d'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94.
26. - Secondo l'ufficio, nel caso di prodotti che non possono essere messi in commercio senza confezione (liquidi o prodotti
deperibili), e in particolare per i prodotti di consumo corrente, la
funzione d'indicazione dell'origine commerciale presuppone che la confezione del prodotto spicchi nettamente rispetto a tutte
le altre confezioni comparabili utilizzate per tale prodotto. Per
quanto riguarda i marchi richiesti nella fattispecie, l'ufficio con
sidera che le differenze tra i sacchetti di cui si chiede la regi strazione e gli altri sacchetti che si tengono in piedi presenti sul
mercato non sono sufficienti a conferire loro un carattere distin
tivo. Il carattere usuale di questo tipo di imballaggio per i pro dotti alimentari in generale e le bibite in particolare è dimostrato
dalla consultazione dei siti Internet citati dalla commissione di
ricorso e confermato dalla consultazione di altri siti.
(Omissis)
Giudizio del tribunale
29. - Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94, è rifiutata la registrazione dei «marchi privi di carattere distinti
vo».
30. -1 marchi considerati dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regola mento 40/94 come privi del carattere distintivo sono quelli che sono inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, ov
vero identificare l'origine commerciale del prodotto o del servi
zio.
31. - Come risulta dalla giurisprudenza, i marchi a cui si rife
risce l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94 sono, in parti colare, quelli che, dal punto di vista del pubblico destinatario, sono comunemente usati, nel commercio, per la presentazione dei prodotti o dei servizi interessati o riguardo ai quali esistono,
perlomeno, indizi concreti che permettono di concludere che es
si sono idonei a essere usati in tale modo [sentenza del tribunale
2 luglio 2002, causa T-323/00, SAT.l/Uami (SAT.2), Racc. pag. 11-2893, punto 37, e 5 marzo 2003, causa T-194/01, Unile
ver/Uami (Pasticca ovoidale), punto 39], 32. - Si deve ricordare che l'interesse che possono avere i
concorrenti del richiedente di un marchio tridimensionale co
stituito dalla presentazione di un prodotto di poter liberamente
scegliere la forma e il disegno dei propri prodotti non rappre senta, di per sé, un motivo idoneo a giustificare il rifiuto di regi strare un marchio siffatto, né un criterio di valutazione, di per sé
sufficiente, del carattere distintivo di quest'ultimo. Escludendo
la registrazione di segni privi di carattere distintivo, l'art. 7, n.
1, lett. b), del regolamento 40/94 tutela l'interesse alla disponi bilità di diverse varianti della presentazione di un prodotto solo
in quanto la presentazione del prodotto la cui registrazione è ri
chiesta non può svolgere, a priori ed indipendentemente dal suo
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
uso ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento 40/94, la funzione
di marchio, vale a dire consentire al pubblico destinatario di di
stinguere il prodotto di cui trattasi da quelli aventi un'altra ori
gine commerciale.
33. - Il carattere distintivo di un segno può essere valutato
soltanto rispetto, da un lato, ai prodotti o servizi per i quali vie
ne richiesta la registrazione, e, dall'altro, alla percezione che di
esso abbia il pubblico destinatario.
34. - Per quanto riguarda i ricorsi in esame, occorre precisare che i marchi richiesti sono costituiti dall'aspetto della confezio
ne dei prodotti di cui trattasi, vale a dire dalla raffigurazione di
diversi sacchetti che si tengono in piedi destinati all'imballaggio di bevande a base di succo di frutta e per succhi di frutta.
35. - La commissione di ricorso, in ciascuna decisione impu
gnata, ha considerato che «un acquirente di bevande, confron
tato al detto sacchetto che si tiene in piedi, non lo vedrà come
un riferimento ad un fabbricante, ma lo percepirà unicamente
come una forma di recipiente contenente la bevanda che deside
ra acquistare» (decisione impugnata, punto 16, in fine), che tutte
le raffigurazioni rivendicate corrispondevano ad un recipiente usuale per i prodotti per i quali la ricorrente chiede la registra zione (decisioni impugnate, punto 22; decisione R722/1999-2, punto 21), e che il consumatore medio le avrebbe percepite co
me varianti ulteriori dei sacchetti che si tengono in piedi (deci
sioni impugnate, punto 20, salvo per la decisione R722/1999-2).
Essa ha del pari considerato che, vista la crescente importanza che questo tipo di sacchetto riveste per le industrie dell'imbal
laggio e delle bevande, un sacchetto che si tiene in piedi del tipo di quelli dì cui trattasi nella fattispecie non può essere monopo lizzato da un solo fabbricante (decisioni impugnate, punto 20;
decisione R722/1999-2, punto 19). 36. - Il pubblico interessato dai marchi richiesti è composto
da tutti i consumatori finali. Infatti, le bevande a base di succo
di frutta e i succhi di frutta sono destinati ad un consumo cor
rente. Occorre quindi valutare il carattere distintivo del marchio
richiesto tenendo conto dell'aspettativa presunta di un consu
matore medio, normalmente informato e ragionevolmente at
tento ed avveduto (v., per analogia, sentenza della corte 16 lu
glio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide e Tusky, Racc.
pag. 1-4657, punti 30-32; Foro it., 1999, IV, 71). 37. - In proposito, si deve ricordare che la percezione da parte
del pubblico interessato non è necessariamente la stessa nel caso
di un marchio tridimensionale costituito dall'aspetto stesso del
prodotto che nel caso di un marchio denominativo, figurativo o
tridimensionale non costituito da tale aspetto. Infatti, mentre il
pubblico abitualmente percepisce subito tali ultimi marchi come
segni che identificano il prodotto, ciò non accade necessaria
mente quando il segno si confonde con l'aspetto del prodotto stesso (v., per analogia, sentenza Libertel, cit. supra al punto 14,
punto 65; sentenza Pasticca ovoidale, cit. supra al punto 31.
punto 45). 38. - Dal momento che l'imballaggio di un prodotto liquido
costituisce un imperativo di commercializzazione, il consumato
re medio gli attribuirà in primo luogo una mera funzione di im
ballaggio. Orbene, un segno che soddisfi funzioni diverse da
quelle del marchio è distintivo nel senso di cui all'art. 7, n. 1,
lett. b), del regolamento 40/94 solo se può essere percepito pri ma facie come uno strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il
pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i
prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi
un'altra origine commerciale [sentenza del tribunale 5 dicembre
2002, causa T-130/01, Sykes Enterprises/Uami (Real people, real solutions), Racc. pag. 11-5179, punto 20], Pertanto il con
sumatore medio percepirà la forma di un imballaggio per be
vande come uno strumento d'identificazione dell'origine com
merciale del prodotto solo qualora tale forma possa essere per
cepita prima facie come un siffatto strumento d'identificazione.
39. - La ricorrente afferma anzitutto che l'imballaggio di be
vande a base di succo di frutta e di succhi di frutta mediante
sacchetti che si tengono in piedi è, di per sé, inusuale.
40. - In proposito, la commissione di ricorso ha accertato a
sufficienza, alla luce dei siti Internet indicati nelle decisioni im
pugnate, da un lato, che i sacchetti che stanno in piedi erano già utilizzati per l'imballaggio di talune bevande e, d'altro lato, che
tale uso poteva generalizzarsi per tutti i tipi di bevande (deci
sioni impugnate, punti 17-19). 41. - Le critiche della ricorrente relative alla pertinenza geo
II Foro Italiano — 2004.
grafica o temporale degli esempi reperiti su Internet non posso no sminuire l'importanza di tali esempi. Infatti, la sintesi delle
informazioni reperite sui diversi siti Internet citati dimostra che
i detti sacchetti sono attualmente utilizzati nel mondo per l'im
ballaggio di bevande, in particolare per i succhi di frutta, e che
nella Comunità esistono tali sacchetti per l'imballaggio di liqui di per l'alimentazione. Le informazioni così disponibili costitui
scono indizi concreti riguardo al fatto che i sacchetti che stanno
in piedi sono comunemente utilizzati, in commercio, per la pre sentazione dei prodotti di cui trattasi o, quanto meno, che essi
possono essere utilizzati in tal modo.
42. - Dal momento che tale modalità di imballaggio è utiliz
zata per liquidi per l'alimentazione in generale, tra cui le be
vande, essa non possiede un carattere inusuale sufficientemente
pronunciato affinché il consumatore medio percepisca tale im
ballaggio, di per sé, come identificazione dell'origine commer
ciale specifica di un prodotto di detta categoria. Tale assenza di
carattere distintivo di questo tipo di imballaggio per i liquidi per l'alimentazione riguarda tutti i prodotti appartenenti alla detta
categoria e, in particolare, le bevande di cui trattasi nella fatti
specie. Lo sviluppo prevedibile di questa modalità di imballag
gio conferma, ove ce ne fosse bisogno, il carattere comune del
suo impiego. 43. - Riguardo all'argomento della ricorrente basato sul suo
uso di lunga data e inimitato del tipo di imballaggio di cui trat
tasi per i prodotti considerati, occorre sottolineare che l'uso, an
che esclusivo, di un segno non conferisce a quest'ultimo carat
tere distintivo intrinseco. Infatti, secondo l'economia dell'art. 7
del regolamento 40/94, l'uso di un segno può essere preso in
considerazione solo nell'ambito del n. 3 del detto articolo al fi
ne di dimostrare l'esistenza di un carattere distintivo acquisito. Non avendo la ricorrente invocato per i marchi richiesti un ca
rattere distintivo acquisito mediante l'uso in tutta la Comunità,
il suo argomento non può essere accolto.
(Omissis) 57. - Tenuto conto di quanto precede, la commissione di ri
corso ha giustamente considerato che le otto raffigurazioni di
sacchetti che stanno in piedi erano prive di carattere distintivo
per quanto riguarda i prodotti di cui trattasi, ivi comprese le be
vande a base di succo di frutta e i succhi di frutta.
58. -1 presenti ricorsi vanno quindi respinti. Per questi motivi, il tribunale (seconda sezione) dichiara e
statuisce:
I ricorsi sono respinti.
III
Fatti
1. - Il 7 settembre 1998 la società Perrier Vittel France, at
tualmente Nestlé Waters France (in prosieguo: la «ricorrente»),
ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio
per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (Uami) in forza del regolamento (Ce) del consiglio 20
dicembre 1993 n. 40/94, sul marchio comunitario (G.U. 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
2. - Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno tridimensionale riprodotto qui di seguito: (omissis del disegno).
3. - Il marchio tridimensionale richiesto è descritto nei se
guenti termini:
«La bottiglia è costituita da un corpo che termina alla base
con un fondo di forma leggermente troncoconica che presenta nella parte piatta una stella stilizzata in rilievo. Il corpo pres
sappoco cilindrico dal basso verso l'alto comporta nella parte inferiore una prima serie di scanalature di forma ondulata e
nella parte superiore di diametro leggermente inferiore a forma
di diabolo delle scanalature a spirale che disegnano in traspa renza delle losanghe. La parte superiore leggermente troncoco
nica termina con un collo cilindrico che presenta una capsula di
chiusura di colore blu».
4. - Nell'apposito modulo sono precisati altresì i colori ri
chiesti: «Bottiglia trasparente con tappo blu su sfondo blu».
5. - I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del
marchio rientrano nella classe 32 ai sensi dell'accordo di Nizza
del 15 luglio 1957, relativo alla classificazione internazionale
dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi,
come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente de
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PARTE QUARTA
scrizione: «acque minerali, acque gassate e gassificate, acque di
sorgente, acque aromatizzate e, più in particolare, bevande aro
matizzate a base di acqua minerale e di frutta o di estratti di
frutta, bevande alla frutta, succhi di frutta, nettari, limonate, so
de e, più in generale, tutti i tipi di bevande analcoliche».
6. - Con decisione 8 maggio 2000, l'esaminatore ha respinto la domanda in forza dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94, ritenendo che il marchio richiesto fosse privo di carattere
distintivo.
7. - Avverso tale decisione, il 20 giugno 2000 la società Per
rier Vittel France ha proposto ricorso all'Uami ai sensi dell'art.
59 del regolamento 40/94.
8. - Tale ricorso è stato respinto con decisione 12 luglio 2002
della quarta commissione di ricorso dell'Uami, notificata alla
ricorrente il 6 agosto seguente (in prosieguo: la «decisione im
pugnata»), con la motivazione che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo.
Procedimento e conclusioni delle parti
9. - In tali circostanze la ricorrente, con atto introduttivo de
positato presso la cancelleria del tribunale il 3 ottobre 2002, ha
proposto il presente ricorso.
(Omissis)
In diritto
(Omissis)
Giudizio del tribunale
27. - Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94,
sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere di
stintivo».
28. - Occorre ricordare, in primo luogo, che, secondo la giu
risprudenza, i marchi a cui si riferisce l'art. 7, n. 1, lett. b), del
regolamento 40/94 sono in particolare quelli che, dal punto di
vista del pubblico destinatario, sono comunemente usati, nel
commercio, per la presentazione dei prodotti o dei servizi con
siderati o a riguardo dei quali esistono, perlomeno, indizi con
creti che permettono di concludere che essi sono idonei a essere
usati in tale modo [sentenza del tribunale 20 novembre 2002, cause riunite T-79/01 e T-86/01, Bosch/Uami (Kit Pro e Kit Su
per Pro) (Racc. pag. 11-4881, punto 19)]. D'altronde, i segni
contemplati da questa disposizione sono inidonei a svolgere la
funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identifica
re l'origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire
in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio
designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un
acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli
negativa [sentenze del tribunale 27 febbraio 2002, causa T
79/00, Rewe-Zentral/Uami (LITE) (Racc. pag. 11-705, punto 26), Kit Pro e Kit Super Pro, citata, punto 19, nonché 30 aprile 2003, cause riunite T-324/01 e T-l 10/02, Axions e Belce/Uami (For ma di sigaro di colore bruno e forma di lingotto d'oro), punto 29].
29. - Pertanto, il carattere distintivo di un marchio può essere
valutato solo, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione
alla percezione che ne ha il pubblico pertinente (sentenze LITE, cit., punto 27, Kit Pro e Kit Super Pro, cit., punto 20, e Forma
di sigaro di colore bruno e forma di lingotto d'oro, cit., punto 30).
30. - Per quanto riguarda il primo tipo di analisi menzionato, occorre ricordare che il segno rivendicato è costituito dalla for
ma del condizionamento del prodotto di cui trattasi e non dalla
forma del prodotto stesso, poiché, per loro natura, le bevande
non possono essere vendute nello stato in cui si trovano e neces sitano di un condizionamento.
31. - Ciò considerato, la commissione di ricorso ha valutato il
carattere distintivo con riferimento alla forma e all'aspetto della
bottiglia depositata, non in quanto tale, bensì in quanto conte
nente i prodotti indicati nella domanda di registrazione. In tal
senso, dopo aver proceduto ad un esame comparativo tra la bot
tiglia in parola ed altre bottiglie contenenti bevande analcoliche
Il Foro Italiano — 2004.
e dopo aver concluso per il carattere «classico» della prima, la
commissione di ricorso ha affermato che il suo ragionamento «si applica a tutti i prodotti menzionati nel deposito e in parti colare a 'acqua minerale, acqua gassata e gassificata, acqua di
sorgente e acqua aromatizzata'» (punto 13 della decisione im
pugnata). 32. - Ne consegue che la censura della ricorrente, secondo la
quale la commissione di ricorso ha fatto confusione valutando il
carattere distintivo della forma depositata rispetto alle bottiglie —
prodotti rientranti nella classe 21 non menzionati nel depo sito — e non rispetto alle bevande — i soli prodotti indicati
nella domanda di registrazione e rientranti nella classe 32 — va
respinta in quanto infondata.
33. - Per quanto riguarda il pubblico destinatario, si deve rile
vare che le bevande analcoliche sono prodotti di consumo cor
rente. Il pubblico interessato da tali prodotti è quello di tutti i
consumatori finali. Occorre quindi valutare il carattere distinti
vo del marchio richiesto tenendo conto dell'aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragione volmente attento e avveduto (v., in tal senso, sentenza della
corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lìoyd Schuhfabrik
Meyer, Racc. pag. 1-3819, punto 26; Foro it., Rep. 1999, voce
Unione europea, n. 1239), cosa che la commissione di ricorso
ha fatto nella decisione impugnata. 34. - Si deve inoltre ricordare che la percezione dei marchi da
parte del pubblico destinatario è influenzata dal livello di atten
zione di quest'ultimo, che può variare a seconda della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza Lloyd Schuhfa brik Meyer, cit., punto 26). Nella fattispecie, è pacifico che gli
operatori presenti sul mercato dei prodotti di cui trattasi, caratte
rizzato da una forte concorrenza, devono tutti far fronte al vin
colo tecnico del condizionamento per la commercializzazione
dei detti prodotti, nonché alla necessaria etichettatura. In tale
contesto, taluni operatori da anni cercano, per mezzo della for
ma dell'imballaggio, il modo di differenziare i propri prodotti da quelli della concorrenza e di attirare l'attenzione del pubbli co. Risulta quindi che il consumatore medio è pienamente in
grado di percepire la forma dell'imballaggio dei prodotti in pa rola come un'indicazione dell'origine commerciale di questi ul
timi, purché tale forma presenti caratteristiche sufficienti a cap tare la sua attenzione.
35. - Va rilevato, in secondo luogo, che l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94 non opera alcuna distinzione riguardo alle differenti categorie di marchi. Di conseguenza, non occorre
applicare criteri più severi nel valutare il carattere distintivo dei
marchi tridimensionali costituiti dalla forma dei prodotti stessi
o, come nella fattispecie, dalla forma del condizionamento di
tali prodotti rispetto ai criteri applicati ad altre categorie di mar
chi [v., in tal senso, sentenza del tribunale 7 febbraio 2002, cau
sa T-88/00, Mag Instrument/Uami (Forma di lampade tascabi
li), Racc. pag. 11-467, punto 32]. 36. - Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha
concluso per l'assenza di carattere distintivo del marchio richie
sto ritenendo che «la forma generale della bottiglia è classica,
per quanto riguarda sia la base piatta, sia la forma cilindrica
leggermente ristretta a partire dai tre quarti superiori poi di nuo
vo più larga, sia la sua parte finale di forma troncoconica, sia il
tappo blu». Per quanto attiene alla decorazione della bottiglia in
esame, la commissione di ricorso ha affermato che «le cavità
che essa reca a vari livelli fanno anch'esse parte della panoplia ordinaria di questo tipo di condizionamento» e che «le scanala
ture diagonali e le ondulazioni orizzontali nonché il motivo a lo
sanga che appare in trasparenza, in particolare, nulla aggiungo no all'assenza di distintività dell'insieme, trattandosi di simboli
semplici, orientati e posizionati in maniera classica su questo ti
po di supporto» (punto 12 della decisione impugnata). 37. - Nel suo controricorso, l'Uami afferma, da un lato, che la
commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di valu
tazione e produce, d'altro lato, un insieme di documenti conte
nenti le riproduzioni fotografiche, estratte da un sito Internet
menzionato nella decisione impugnata, di varie bottiglie che
presentano una bombatura sulla parte superiore, ondulazioni
orizzontali nella parte inferiore o scanalature oblique. 38. - Questa conclusione della commissione di ricorso, fon
data essenzialmente su un esame individuale dei vari elementi
di presentazione, scaturisce da un'applicazione erronea dell'art.
7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94.
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
39. - Si deve ricordare che, per valutare se la forma della bot
tiglia in esame possa essere percepita dal pubblico come un'in
dicazione di origine, occorre analizzare l'impressione comples siva prodotta dall'apparenza di tale bottiglia [v., in tal senso, sentenza della corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SA
BEL, Racc. pag. 1-6191, punto 23; Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 885, nonché sentenza del tribunale 4 marzo 2003, causa T
194/01, Unilever/Uami (Pasticca ovoidale), punto 54], 40. - Nella fattispecie, vero è che la bombatura della bottiglia
nonché le scanalature orizzontali e oblique sono presenti su
molte bottiglie attualmente disponibili sul mercato, tuttavia oc
corre rilevare soprattutto il modo in cui questi diversi elementi
sono strutturati. In proposito, si deve sottolineare che un segno costituito da una combinazione di elementi privi, ciascuno, di
carattere distintivo, può possedere tale carattere, a condizione
che indizi concreti, quali, in particolare, il modo in cui i diversi
elementi sono combinati, indichino che esso rappresenta qual cosa di più della somma pura e semplice degli elementi da cui è
composto [v. sentenze del tribunale 2 luglio 2002, causa T
323/00, SAT.l/Uami (SAT.2), Racc. pag. 11-2839, punto 49, e Kit Pro e Kit Super Pro, cit., punto 29].
41. - Orbene, si deve constatare che, come risulta da un esa
me complessivo dei documenti prodotti dalle parti, la combina zione degli elementi di presentazione innanzi indicati, che co
stituisce il marchio richiesto, è effettivamente specifica e non
può essere considerata come del tutto comune. In tal senso, il
corpo accentuatamente cilindrico della bottiglia reca scanalature
oblique che, da una parte, ricoprono totalmente la parte curva della bottiglia accentuandone l'effetto di curvatura e di bomba
tura della parte superiore, e, d'altra parte, sono valorizzate dalla
presenza, nella parte inferiore della bottiglia, di scanalature ad
orientamento opposto, dando luogo a un insieme che forma un
disegno notevole e facilmente memorizzabile. Questa combina
zione conferisce quindi alla bottiglia in esame un aspetto parti colare che, tenuto conto altresì del risultato estetico d'insieme, è
tale da captare l'attenzione del pubblico interessato e da con
sentire a quest'ultimo, sensibilizzato alla forma dell'imballag
gio dei prodotti di cui trattasi, di distinguere i prodotti oggetto della domanda di registrazione da quelli aventi un'altra origine commerciale [v., in tal senso, sentenza del tribunale 6 marzo
2003, causa T-128/01, DaimlerChrysler/Uami (Calandra), punti 46 e 48],
42. - Si deve peraltro rilevare che la commissione di ricorso, nel ritenere che il marchio richiesto fosse privo di carattere di
stintivo, ha travisato i termini dell'art. 7, n. 1, lett. b), del rego lamento 40/94, da cui discende che un minimo di carattere di
stintivo è sufficiente a rendere inapplicabile l'impedimento de
finito in tale disposizione [sentenze del tribunale 27 febbraio
2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/Uami (Eurocool), Racc.
pag. 11-683, punto 39, e Calandra, cit., punto 49], Orbene, con
siderato che, come esposto innanzi, il marchio richiesto è costi
tuito da una combinazione di elementi di presentazione caratte
ristica che lo distingue dalle altre forme presenti sul mercato per i prodotti di cui trattasi, si deve ritenere che il marchio richiesto,
globalmente considerato, sia dotato del minimo di carattere di
stintivo richiesto.
43. - Dall'insieme delle considerazioni che precedono, e sen
za che occorra statuire sugli altri argomenti dedotti dalla ricor
rente, risulta che a torto la commissione di ricorso ha dichiarato
che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi
dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94.
44. - Occorre pertanto accogliere il motivo dedotto e annulla
re la decisione impugnata. Per questi motivi, il tribunale (quarta sezione) dichiara e sta
tuisce:
La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio
per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) 12 luglio 2002 (procedimento R 719/2000-4) è annul lata.
Il Foro Italiano — 2004.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione III; ordinanza 15 gennaio 2004, causa C-235/02; Pres.
Gulmann, Avv. gen. Kokott (conci, conf.); Saetti e Frediani.
Unione europea — Nozione di rifiuto — Coke da petrolio (Trattato Ce, art. 234; direttiva 15 luglio 1975 n. 75/442/Cee del consiglio, relativa ai rifiuti, art. 1, 2, 4; d.l. 7 marzo 2002 n. 22, disposizioni urgenti per l'individuazione della discipli na relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke)
negli impianti di combustione, art. 2; 1. 6 maggio 2002 n. 82, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 marzo
2002 n. 22).
Il coke da petrolio prodotto volontariamente, o risultante dalla
produzione simultanea di altre sostanze combustibili petroli
fere, in una raffineria di petrolio ed utilizzato con certezza come combustibile per il fabbisogno di energia della raffine ria e di altre industrie non costituisce un rifiuto ai sensi della
direttiva del consiglio 15 luglio 1975 n. 75/442/Cee, relativa
ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del consiglio 18
marzo 1991 n. 91/156/Ce. (1)
(1) In argomento, v. Corte giust. 11 settembre 2003, causa C-l 14/01, Avesta-Polarit, in Foro it., 2003, IV, 510, e 18 aprile 2002, causa C
9/00, Paliti Granii, id., 2002, IV, 576. Di interesse per i punti di con tatto con la fattispecie in discussione è anche Corte giust. 27 febbraio
2003, cause riunite da C-307/00 a C-311/00, Riv. giur. ambiente, 2003, 990 (le operazioni di recupero mediante riciclo o di recupero dei me talli o dei composti metallici mediante riciclo o mediante recupero di altre sostanze inorganiche, contemplate rispettivamente ai punti R 4 e R 5 dell'allegato II B della direttiva del consiglio 15 luglio 1975 n. 75/442/Cee, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del con
siglio 18 marzo 1991 n. 91/156/Cee, e dalla decisione della commissio ne 24 maggio 1996 n. 96/350/Ce, possono egualmente integrare il «re
cupero» di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), primo trattino, di tale direttiva. Dette operazioni non implicano necessariamente che la sostanza consi derata sia oggetto di un trattamento, a prescindere dal fatto che possa essere utilizzata più volte o che possa essere successivamente recupe rata).
Per un primo commento critico della decisione in epigrafe, v. la nota di Amendola, che segue.
La pronuncia, al di là di talune discutibili affermazioni riferite al ca so concreto, rischia di aggiungere ulteriori elementi di confusione nel dibattito tuttora aperto sulla conformità della 1. 178/02 al diritto comu nitario (come ampiamente illustrato da Amendola nel suo contributo). Infatti, se le considerazioni della Corte di giustizia che si rinvengono nelle pronunce su citate (in ordine al riutilizzo del materiale che, pur derivando da un processo di fabbricazione che non è principalmente de stinato a produrlo, può costituire un sottoprodotto del quale l'impresa non ha intenzione di disfarsi perché può sfruttarlo o commercializzarlo a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, e senza ope rare trasformazioni preliminari) forse sono state sopravvalutate dai di fensori della legge del 2002, l'ordinanza sul pet-coke potrebbe prestarsi ad avallare la condotta di quei produttori di rifiuti che, per sottrarsi ai
rigori della legge, dichiarino di aver programmato l'ottenimento di de terminati residui così da giustificare un loro «riutilizzo» eseguito al di fuori dei controlli preventivi della pubblica amministrazione.
In dottrina, sulla questione, oltre i contributi indicati nelle note a Corte giust. 11 settembre 2003 e 18 aprile 2002, citate, da ultimo, v. P.
Giampietro, I materiali quotati in borsa, da rifiuti recuperabili, torna no prodotti .... in Ambiente, 2004, 105; Id., Nuove contestazioni co munitarie sulla nozione autentica di rifiuto, ibid., 20; Fimiani, Dalla nozione autentica di rifiuto va escluso il riutilizzo «tal quale», in Am biente e sicurezza, 2003, fase. 23, XXIX; Amendola, Gestione dei ri
fiuti e normativa penale, Milano, 2003. Per altre fattispecie in materia di rifiuti, oltre le decisioni citate nella
nota di richiami a Cass. 30 maggio 2003, Spadetto, in Foro it., 2003, II, 649, da ultimo, v. Cass. 27 giugno 2003, De Fronzo, Ambiente, 2003, 1179 (in un caso riguardante il sequestro preventivo di alcuni automez zi adibiti al trasporto di rifiuti costituiti da acque di sentina che veniva no raccolte e ritirate all'esito delle operazioni di pulizia delle navi); 24 settembre 2002, Venturini, ibid., 185 (pneumatici usurati non ricostrui bili non erano destinati a una delle operazioni di recupero indicate dal d.m. 5 febbraio 1998, ma erano destinati a un uso del tutto diverso
quale l'interramento come fertilizzanti per serre agricole); 9 aprile 2003, De Michelis, RivistAmbiente, 2003, 1353 (per produttore di ri
fiuti, deve intendersi non solo il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giu ridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione definibile come di garan zia, l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi
prescritti); 7 novembre 2002, Carrara, ibid., 1351 (un sistematico scari
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