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sezione VI; sentenza 17 dicembre 1998, causa C-186/96; Pres. Hirsch, Avv. gen. Ruiz-Jarabo Colomer...

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sezione VI; sentenza 17 dicembre 1998, causa C-186/96; Pres. Hirsch, Avv. gen. Ruiz-Jarabo Colomer (concl. conf.); Demand c. Hauptzollamt Trier Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 4 (APRILE 1999), pp. 155/156-161/162 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23195427 . Accessed: 28/06/2014 15:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.174 on Sat, 28 Jun 2014 15:42:13 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione VI; sentenza 17 dicembre 1998, causa C-186/96; Pres. Hirsch, Avv. gen. Ruiz-Jarabo Colomer (concl. conf.); Demand c. Hauptzollamt Trier

sezione VI; sentenza 17 dicembre 1998, causa C-186/96; Pres. Hirsch, Avv. gen. Ruiz-JaraboColomer (concl. conf.); Demand c. Hauptzollamt TrierSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 4 (APRILE 1999), pp. 155/156-161/162Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195427 .

Accessed: 28/06/2014 15:42

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PARTE QUARTA

Sulla quarta, quinta e settima questione

54. - Con la quarta, quinta e settima questione il giudice di

rinvio chiede se la condizione secondo cui un organismo dev'es

sere stato istituito al fine di soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale implichi che l'attività di tale organismo debba

avere ad oggetto, in larga misura, il soddisfacimento dei biso

gni medesimi. 55. - Si deve ricordare al riguardo che, nella menzionata sen

tenza Mannesmann Anlagenbau Austria e a., punto 25, la corte

ha affermato che è irrilevante il fatto che, oltre al compito di

soddisfare bisogni di interesse generale, un ente sia libero di

svolgere altre attività. Il fatto che il soddisfacimento dei bisogni di interesse generale costituisca solo una parte relativamente po co rilevante delle attività effettivamente svolte da tale ente è

anch'esso irrilevante, dato che l'ente medesimo continua a prov vedere ai bisogni che è specificatamente tenuto a soddisfare.

56. - Atteso che lo status di organismo di diritto pubblico non dipende dall'importanza relativa, nell'attività dell'organi smo medesimo, del soddisfacimento di bisogni di interesse ge nerale di carattere non industriale o commerciale, è a fortiori irrilevante che attività commerciali siano svolte da una persona

giuridica distinta appartenente allo stesso gruppo o consorzio.

57. - Si deve aggiungere che, a contrario, la circostanza che

tra tutte le imprese appartenenti ad un gruppo o ad un consor

zio vi sia anche un organismo di diritto pubblico non è suffi

ciente per far sì che le imprese medesime siano considerate qua li amministrazioni aggiudicatici (v., in tal senso, la sentenza

Mannesmann Anlagenbau Austria e a., citata supra, punto 39). 58. - La quarta, quinta e settima questione devono essere con

seguentemente risolte nel senso che lo status di organismo di

diritto pubblico non dipende dalla rilevanza relativa, nell'ambi

to dell'attività dell'ente medesimo, del soddisfacimento di biso

gni di interesse generale aventi carattere non industriale o com

merciale. È parimenti irrilevante che attività commerciali siano

svolte da una persona giuridica distinta appartenente allo stesso

gruppo o consorzio («concern»).

Sulla sesta questione

59. - Con la sesta questione il giudice di rinvio chiede infine

alla corte quali siano le conseguenze derivanti dal fatto che le

disposizioni istitutive dell'organismo de quo e che individuano

i bisogni che l'organismo medesimo deve soddisfare possiedano carattere legislativo, regolamentare, amministrativo o diverso.

60. - Si deve rilevare al riguardo che il fatto che il diritto

esclusivo si fondi su disposizioni legislative, regolamentari o am

ministrative pubblicate, mentre è essenziale ai fini dell'applica zione dell'art. 6 della direttiva 92/50, non rientra nella defini

zione di organismo di diritto pubblico. 61. - Infatti, il tenore letterale dell'art. 1, lett. b), 2° comma,

della direttiva 92/50 non contiene alcun riferimento al fonda

mento normativo delle attività dell'organismo di cui trattasi. 62. - Si deve inoltre ricordare che, al fine di assicurare piena

efficacia al principio della libera circolazione, alla nozione di

amministrazione aggiudicatrice dev'essere data interpretazione funzionale (v., in tal senso, sentenza 20 settembre 1988, causa

31/87, Beentjes, Racc. pag. 4635, punto 11; Foro it., Rep. 1990, voce Comunità europee, nn. 360-364). Tale esigenza esclude che

possa essere operata una distinzione a seconda della forma giu ridica delle disposizioni che istituiscono l'organismo ed indivi duano i bisogni per il cui soddisfacimento l'organismo stesso

è istituito.

63. - La sesta questione dev'essere pertanto risolta afferman

do che l'art. 1, lett. b), 2° comma, della direttiva 92/50 dev'es

sere interpretato nel senso che l'esistenza o la mancanza di biso

gni di interesse generale aventi carattere non industriale o com

merciale dev'essere valutata oggettivamente, restando al riguardo irrilevante la forma giuridica delle disposizioni per mezzo delle

quali tali bisogni sono espressi. Per questi motivi, la corte, pronunciandosi sulle questioni sot

topostele dal Gerechtshof di Arnhem con ordinanza 29 ottobre

1996, dichiara: 1) L'art. 1, lett. b), 2° comma, della direttiva del consiglio

18 giugno 1992 n. 92/50/Cee, che coordina le procedure di ag

giudicazione degli appalti pubblici di servizi, dev'essere inter

pretato nel senso che il legislatore ha operato una distinzione tra i bisogni di interesse generale aventi carattere non industria

li Foro Italiano — 1999.

le o commerciale, da un lato, e, dall'altro, i bisogni di interesse

generale aventi carattere industriale o commerciale.

2) La nozione di bisogni di interesse generale aventi carattere

non industriale o commerciale non esclude quei bisogni che sia

no o possano essere parimenti soddisfatti da imprese private.

3) Lo status di organismo di diritto pubblico non dipende dalla rilevanza relativa, nell'ambito dell'attività dell'ente mede

simo, del soddisfacimento di bisogni di interesse generale aventi

carattere non industriale o commerciale. È parimenti irrilevante

che attività commerciali siano svolte da una persona giuridica distinta appartenente allo stesso gruppo o consorzio («concern»).

4) L'art. 1, lett. b), 2° comma, della direttiva 92/50 dev'esse

re interpretato nel senso che l'esistenza o la mancanza di biso

gni di interesse generale aventi carattere non industriale o com

merciale dev'essere valutata oggettivamente, restando al riguar do irrilevante la forma giuridica delle disposizioni per mezzo

delle quali tali bisogni sono espressi.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; se zione VI; sentenza 17 dicembre 1998, causa C-186/96; Pres.

Hirsch, Avv. gen. Ruiz-Jarabo Colomer (conci, conf.); De

mand c. Hauptzollamt Trier.

Unione europea — Latte — Prelievo supplementare — Quanti tativo di riferimento — Sospensione temporanea — Riduzio

ne definitiva — Perdita di indennità — Principi generali del

diritto e diritti fondamentali (Trattato Ce, art. 177; regola mento 28 dicembre 1992 n. 3950 Cee del consiglio, che istitui

sce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei pro dotti lattiero-caseari, art. 3, 4).

Dall'esame dei principi generali del diritto comunitario, come

quelli della tutela del legittimo affidamento nonché del diritto

fondamentale di proprietà, non sono emersi elementi tali da

inficiare la validità degli art. 3, n. 1, e 4, n. 1, del regolamen to Cee del consiglio 28 dicembre 1992 n. 3950, che istituisce

un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti

lattiero-caseari, nella parte in cui essi hanno trasformato in

riduzione definitiva, senza indennità, la sospensione tempora nea di una percentuale del quantitativo di riferimento supple mentare, concesso mediante pagamento. (1)

(1) I. - Con ordinanza 19 marzo 1996 il Bundesfinanzhof (Germania) ha proposto ex art. 177 del trattato alla Corte di giustizia una questione di pregiudizialità relativa alla validità degli art. 3, n. 1, e 4, n. 1, del regolamento (Cee) del consiglio 28 dicembre 1992 n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari. Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra il

sig. Demand, produttore di latte, e lo Hauptzollamat Trier, in merito ad una riduzione del 4,74% del suo quantitativo di riferimento a partire dal 1° aprile 1993.

Con l'ordinanza di rimessione il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla corte la seguente questione pregiudiziale: «Se sia compatibile con l'or dinamento comunitario, e, in particolare, con la tutela della proprietà e con il principio fondamentale della parità di trattamento e di legitti mo affidamento, il combinato disposto degli art. 4, n. 1, e 3, n. 1, del regolamento (Cee) 3950/92, per effetto del quale le sospensioni di una parte dei quantitativi di riferimento assegnati ai produttori, da ef fettuare ai sensi dell'art. 5c, n. 3, lett. g), del regolamento (Cee) 804/68, nella versione modificata con regolamento (Cee) 816/92, sono state tra sformate in una riduzione definitiva, senza indennizzo, dei quantitativi stessi, senza che fossero quanto meno esclusi dalla riduzione i quantita tivi derivanti da acquisizioni aggiuntive ottenute dal produttore».

Ha osservato la corte che la questione suddetta era stata già esamina ta con sentenza 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Associa tion e a., in Raccolta, 1997, I, 1809, e Foro it., Rep. 1997, voce Unione

europea, n. 1099. I ricorrenti di quella controversia avevano in primo luogo dedotto

la violazione del principio di legittimo affidamento. È stato osservato, secondo una costante giurisprudenza nel settore delle organizzazioni co muni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento in fun zione dei mutamenti della situazione economica, che gli operatori eco nomici non possono legittimamente attendersi di non essere soggetti a restrizioni ad eventuali regole della politica di mercato o della politica

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

1. - Con ordinanza 19 marzo 1996, pervenuta alla corte il 3 giugno successivo, il Bundesfinanzhof ha proposto alla corte, a norma dell'art. 177 del trattato Ce, una questione pregiudi ziale relativa alla validità degli art. 3, n. 1, e 4, n. 1, del regola mento (Cee) del consiglio 28 dicembre 1992 n. 3950, che istitui sce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. L 405, pag. 1).

2. - Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra il signor Demand, produttore di latte, e lo Hauptzollamt Trier (ufficio doganale di Trier; in prosieguo: l'«HZA Trier»), in merito a una riduzione del 4,74% del suo quantitativo di riferimento a partire dal 1° aprile 1993.

3. - Il signor Demand si è visto infliggere tale riduzione del

quantitativo di riferimento individuale a seguito dell'applicazio ne del combinato disposto degli art. 4, n. 1, del regolamento 3950/92, e 4, n. 1, del regolamento tedesco sui quantitativi ga rantiti di latte (Milch-Grantiemengen-Verordnung), nella versio ne risultante dal 27° regolamento di modifica (BGBl 1993 I,

pag. 374).

La normativa comunitaria

4. - Il regolamento 3950/92 ha, all'art. 1, prorogato per un

periodo di sette anni l'applicazione del regime del prelievo sup plementare sul latte, istituito, per cinque periodi consecutivi di

dodici mesi con inizio dal 1° aprile 1984, con regolamento (Cee)

strutturale. Il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere nei confronti di una normativa comunitaria solo se la Co munità stessa ha precedentemente determinato una -situazione tale da

ingenerare un legittimo affidamento (Corte giust. 10 gennaio 1992, cau sa C-177/90, Kuhn, in Raccolta, 1992, I, 35, punti 13 e 14, e Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 1198; 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e a., in Raccolta, 1996, I, 569, punto 20, e Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 1384).

Ha osservato al riguardo la sentenza richiamata che il consiglio e la commissione non avevano creato alcuna situazione che consentisse ai produttori di latte di attendersi legittimamente una restituzione dei

quantitativi di riferimento temporaneamente sospesi né, in caso di tra sformazione in una riduzione definitiva del 4,5% dei quantitativi di

riferimento, un indennizzo. I ricorrenti della anzidetta controversia avevano anche sostenuto che

la revoca definitiva del 4,5% dei loro quantitativi di riferimento senza indennizzo era in contrasto con il rispetto del diritto di proprietà.

La sentenza richiamata, affermando che il diritto di proprietà fa par te dei diritti di cui la corte garantisce il rispetto, ha tuttavia osservato che tali diritti non risultano essere delle prerogative assolute, ma vanno considerati in relazione alla funzione da essi svolta nella società. È per tanto possibile operare delle restrizioni all'esercizio di detti diritti, in

particolare nell'ambito di una organizzazione comune dei mercati, pur ché dette restrizioni rispondano effettivamente alle finalità di ordine

generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo

scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che

pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti. È stato sottolineato che la normativa in esame faceva parte di un regime destinato a rime diare alla situazione eccedentaria sul mercato del latte e che essa era

pertanto rispondente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità. Non senza considerare che la diminuzione della produzione di latte aveva consentito l'aumento del prezzo del prodotto compensan do così, almeno in parte, la perdita subita.

La sentenza richiamata ha anche disatteso la dedotta violazione del

principio di proporzionalità, affermando che la trasformazione di una

sospensione temporanea dei quantitativi di riferimento, dopo cinque anni di esistenza, non appare inadeguata alla realizzazione dell'obiettivo del

regime di prelievo supplementare sul latte, che è quello di diminuire ulteriormente e in maniera definitiva la produzione di latte. È stata anche disattesa la dedotta violazione del principio di parità di tratta mento rispetto agli altri Stati membri, in quanto la situazione specifica dell'Irlanda era stata già riconosciuta al momento della fissazione del

quantitativo globale garantito a tale Stato membro. La sentenza in epigrafe ha anche affermato che la validità degli art.

3 e 4 del regolamento 3950/92 non può mettersi in discussione nemme

no sotto il profilo dei quantitativi di riferimento supplementari, ottenu ti dal ricorrente in via principale grazie al pagamento alla competente autorità di una somma pari a 1,61 DM per kg.

I quantitativi di riferimento supplementari, secondo la sentenza ri

portata, non si distinguono rispetto ai quantitativi di riferimento inizia

li, assoggettati, entrambi, allo stesso regime di sospensione temporanea e di riduzione definitiva.

II. - Con riferimento all'Aima (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) cfr. Corte conti, sez. controllo enti, determinazio ne 11 marzo 1999, n. 12, in questo fascicolo, III, 207, con nota di

richiami.

Il Foro Italiano — 1999.

del consiglio 31 marzo 1984 n. 856, che modifica il regolamento (Cee) 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. L 90, pag. 10), scaduto, dopo varie proroghe, il 31 marzo 1993.

5. - Tale prelievo supplementare si applica sui quantitativi di latte consegnati che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi per ciascun produttore o acquirente, entro il

limite di un quantitativo globale garantito per ciascuno Stato

membro. Il quantitativo di riferimento esente dal prelievo sup

plementare era pari, ai sensi dell'art. 2 del regolamento (Cee) del consiglio 31 marzo 1984 n. 857, che fissa le norme generali

per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regola mento 804/68 (G.U. L 90, pag. 13), al quantitativo di latte, o equivalente tale, consegnato o acquistato, secondo la formula

prescelta, durante l'anno di riferimento. L'anno di riferimento era poi stato scelto dagli Stati membri tra gli anni 1981, 1982

e 1983. La Repubblica federale di Germania aveva scelto l'anno

1983. 6. - A causa del persistere di una produzione di latte ecceden

taria, la Comunità era costretta, a più riprese, a ridurre ulte

riormente il quantitativo globale inizialmente garantito agli Sta

ti membri. Al fine di realizzare le varie riduzioni sul piano dei

singoli produttori, la Comunità applicava, nell'ambito del regi me di prelievo supplementare, misure varie, come programmi di abbandono definitivo della produzione lattiera o di diminu

zione imperativa del quantitativo di riferimento inizialmente con

cesso, o addirittura una combinazione dei medesimi.

7. - Così, fatta salva una riduzione del quantitativo globale

garantito come contropartita del versamento delle indennità, de

cisa nel 1986, il regolamento (Cee) del consiglio 16 marzo 1987

n. 775, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei

quantitativi di riferimento previsti dall'art. 5 quater, n. 1, del

regolamento 804/68 (G.U. L 78, pag. 5), temporaneamente so

spendeva i quantitativi di riferimento del 4% relativi alla cam

pagna 1987/88 e del 5,5% per la campagna seguente. Come

contropartita di tale temporanea sospensione, si prevedeva la

concessione di un'indennità di 10 Ecu ogni 100 kg relativamen

te a ciascuno dei suddetti periodi. 8. - Nell'ambito della prima proroga del regime di prelievo

iniziale, il regolamento (Cee) del consiglio 25 aprile 1988 n. 1111, che modifica il regolamento (Cee) 775/87 (G.U. L 110, pag.

30), manteneva la sospensione temporanea del 5,5% per le tre

campagne 1989/92, trasformando tuttavia il carattere della com

pensazione. Quest'ultima consisteva ormai nel concedere diret

tamente al produttore un'indennità decrescente. Così, l'inden

nità decrescente veniva portata a 8 Ecu per ogni 100 kg per la campagna 1989/90, a 7 Ecu per 100 kg per la campagna

seguente, nonché a 6 Ecu per 100 kg per la campagna 1991/92.

9. - Nell'ambito di una riduzione dell' 1% del quantitativo

globale garantito, il regolamento (Cee) del consiglio 11 dicem

bre 1989 n. 3882, che modifica il regolamento (Cee) 775/87 (G.U. L 378, pag. 6), diminuiva poi al 4,5% la percentuale dei quanti tativi temporaneamente sospesi, maggiorando nel contempo l'in

dennità prevista dal regolamento 1111/88. Così l'indennità ve

niva riportata a 10 Ecu per 100 kg per la campagna 1989/90, a 8,5 Ecu per 100 kg per la campagna successiva, nonché a 7 Ecu per 100 kg per la campagna 1991/92.

10. - Successivamente a una nuova diminuzione del 2% dei

quantitativi globali garantiti, creata con il regolamento (Cee) del consiglio 13 giugno 1991 n. 1630, che modifica il regola mento (Cee) 804/68 (G.U. L 150, pag. 19), il regolamento (Cee) del consiglio 31 marzo 1992 n. 816, che modifica il regolamento 804/68 (G.U. L 86, pag. 83), prorogava la regolamentazione relativa al prelievo supplementare in scadenza al 31 marzo 1992.

Tale proroga veniva limitata ad una sola campagna lattiero

casearia, a causa dell'intenzione del consiglio di varare una nuova

regolamentazione, valida fino all'anno 2000, nell'ambito della

riforma della politica agricola comune.

11. - Ai sensi dell'art. 1 del regolamento 816/92, il quale ha

inserito nel regolamento (Cee) del consiglio 27 giugno 1968 n.

804 (G.U. L 148, pag. 13), l'art. 5 quater, n. 3, lett. g), i quan titativi di riferimento temporaneamente sospesi non venivano

computati nei quantitativi globali garantiti. La conseguenza sul

piano pratico era che i quantitativi di riferimento individuali venivano ridotti senza alcuna indennità. Tuttavia, il consiglio era intenzionato a decidere definitivamente sul futuro dei quan titativi di riferimento sospesi nel quadro della riforma della po litica agricola comune.

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PARTE QUARTA

12. - Introdotto mediante il regolamento 3950/92, il nuovo

regime codifica le norme relative ai quantitativi di riferimento nonché ai prelievi supplementari. Tuttavia, in tale regolamento non figura la normativa — annunciata nell'ambito della rifor ma della politica agricola comune — rivolta a risolvere definiti vamente il problema dei quantitativi di riferimento temporanea mente sospesi.

13. - Con riguardo a tali quantitativi sospesi, l'art. 3 del re

golamento 3950/92 così recita:

«La somma dei quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo non può superare i quantitativi globali corrisponden ti da determinare per ciascuno Stato membro.

(. . .)». 14. - L'art. 4 del regolamento 3950/92 così dispone: « 1. - Il quantitativo di riferimento individuale disponibile nel

l'azienda è pari al quantitativo disponibile il 31 marzo 1993 e

adattato, eventualmente per ciascuno dei periodi di cui trattasi, in modo che la somma dei quantitativi di riferimento individua li dello stesso tipo non superi il quantitativo globale corrispon dente di cui all'art. 3, tenuto conto delle eventuali riduzioni

imposte per alimentare la riserva nazionale di cui all'art. 5.

(. . .)». 15. - Il regolamento (Cee) del consiglio 17 marzo 1993 n.

748, recante modifica del regolamento 3950/92 (G.U. L 77, pag. 16), non ha neanch'esso preso in considerazione, in sede di fis sazione dei quantitativi globali garantiti relativamente alla sola

campagna 1993/94, il 4,5% dei quantitativi di riferimento già esclusi per la precedente campagna dal regolamento 816/92.

16. - In seguito, il regolamento (Cee) del consiglio 14 giugno 1993 n. 1560, recante modifica del regolamento 3950/92 (G.U. L 154, pag. 30), ha stabilito i quantitativi globali garantiti per ogni Stato membro rilevando, al secondo 'considerando' che «la sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di ri ferimento (. . .), ai termini del regolamento (Cee) 775/87, è di venuta necessaria per la situazione del mercato; che durante cin

que anni una indennità scalare è stata concessa ai produttori per i quantitativi in tal modo sospesi; che il regolamento (Cee) 816/92, che ha prorogato il regime del prelievo supplementare (. . .), non ha considerato (...) i quantitativi precedentemente sospesi tenuto conto della persistente situazione eccedentaria, la quale richiedeva che la sospensione del 4,5% dei quantitativi di riferimento consegne fosse consolidata in riduzione definitiva dei quantitativi globali garantiti; che nei regolamenti infine adot tati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per attua re la riforma della politica agricola comune (...) i quantitativi in questione non sono stati più mantenuti».

17. - Il quantitativo di riferimento individuale di cui dispone il ricorrente in via principale, e la cui definitiva riduzione è og getto della presente controversia, include segnatamente il quan titativo di riferimento supplementare che gli ha consentito di aumentare il suo quantitativo di riferimento iniziale. Egli aveva acquistato tale quantitativo supplementare al prezzo di 1,60 DM per kg di latte nel corso della campagna 1990/91, nel quadro di un'operazione promossa su scala nazionale, e regionale, vol ta a ridurre i quantitativi di riferimento individuali.

La normativa tedesca e il procedimento presso il giudice «a quo»

18. - Tale operazione era stata prevista da un decreto («Ver waltungsvorschrift») del ministero dell'agricoltura, della viticol tura e delle foreste del land Renania-Palatinato, datato 19 mar zo 1991, relativo alla concessione di un'indennità per il definiti vo abbandono della produzione di latte destinato al mercato nonché all'attribuzione dei quantitativi di riferimento di conse gna supplementare (MinBl, Renania-Palatinato 1991, pag. 163; in prosieguo: il «decreto»). Tale decreto è stato adottato, come emerge dal relativo punto 1.1, sulla base segnatamente dell'art. 4, n. 1, lett. a) e c), del regolamento 857/84, come modificato dal regolamento (Cee) del consiglio 7 maggio 1990 n. 1183 (G.U. L 119, pag. 27).

19. - L'art. 4, n. 1, del regolamento 857/84, nella versione modificata, così dispone:

«1. Per realizzare la ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale, regionale, o delle zone di raccolta, gli Stati membri possono, nel quadro dell'applicazione delle formule A e B:

a) concedere ai produttori che s'impegnano ad abbandonare

Il Foro Italiano — 1999.

definitivamente la produzione lattiera, un'indennità versata in una o più annualità;

b) (. . .) c) concedere ai produttori che esercitano l'attività agricola

a titolo principale, un quantitativo di riferimento supplementa re, sia che la loro mandria lattiera soddisfi, sia che non soddisfi le condizioni di cui alla lett. b)».

20. - L'operazione, come risultava dal decreto, presentava due fasi. Nella fase iniziale ogni produttore disposto ad abbandona re definitivamente la produzione lattiera si vedeva offrire un'in dennità di 1,60 DM per kg del suo quantitativo garantito.

21. - Poiché il risultato della suddetta operazione superò le

previsioni iniziali, le autorità tedesche offrirono i quantitativi in eccedenza ai produttori desiderosi di aumentare la loro quota previo pagamento di una somma pari all'importo versato dal land Renania-Palatinato a titolo di indennità ai produttori che avevano abbandonato l'attività lattiero-casearia. Un produttore che desiderasse pertanto acquistare un quantitativo di riferimento

supplementare doveva, ai sensi del punto 3.1.2, stipulare un contratto di cessione con un produttore che avesse abbandona to la sua attività e versare la corrispondente somma al pubblico erario.

22. - Con decisione 13 dicembre 1993, l'HZA di Trier confer mava la riduzione del 4,74% nei confronti dell'azienda lattiero casearia di cui trattasi, riduzione che colpisce indistintamente sia i quantitativi di riferimento iniziali sia quelli supplementari acquistati dal ricorrente in via principale nell'ambito dell'opera zione svoltasi nel corso della campagna 1990/91.

23. - Il ricorso presentato contro la decisione dell'HZA di Trier veniva respinto con sentenza del Finanzgericht della

Renania-Palatinato, e pertanto il ricorrente in via principale adiva il Bundesfinanzhof con un ricorso in «revision» contro tale sentenza.

La questione pregiudiziale

24. - Ritenendo che la soluzione della controversia di cui era investito dipendesse dalla validità del combinato disposto degli art. 3, n. 1, e 4, n. 1, del regolamento 3950/92, il Bundesfi nanzhof ha sottoposto alla corte la seguente questione pregiu diziale:

«Se sia compatibile con l'ordinamento giuridico comunitario, e, in particolare, con la tutela della proprietà e con il principio fondamentale della parità di trattamento e del legittimo affida

mento, il combinato disposto degli art. 4, n. 1, e 3, n. 1, del

regolamento (Cee) 3950/92, per effetto del quale le sospensioni di una parte dei quantitativi di riferimento assegnati ai produt tori, da effettuare ai sensi dell'art. 5c, n. 3, lett. g), del regola mento (Cee) 804/68, nella versione modificata con regolamento (Cee) 816/92, sono state trasformate in una riduzione definiti va, senza indennizzo, dei quantitativi stessi, senza che fossero quanto meno esclusi dalla riduzione i quantitativi derivanti da acquisizioni aggiuntive ottenute dal produttore».

25. - La suddetta questione, relativa alla validità della tra sformazione della sospensione temporanea di una percentuale del quantitativo di riferimento in una riduzione definitiva senza indennità, è già stata esaminata dalla corte nell'ambito della causa che ha dato origine alla sentenza 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a. (Racc. pag. 1-1809; Fo ro it., Rep. 1997, voce Unione europea, n. 1099), ancora pen dente al momento della richiesta di decisione pregiudiziale da parte del Bundesfinanzhof, e oggetto del resto di riferimento nell'ambito dell'ordinanza di rinvio.

26. - Nella citata sentenza Irish Farmers Association e a., la corte ha statuito che, poiché le disposizioni di cui all'art. 5 quater, n. 3, lett. g), del regolamento 804/68, inserito me diante l'art. 1, n. 3, del regolamento 816/92, nonché all'art. 1 del regolamento 3950/92, nella versione risultante dall'art. 1 del regolamento 1560/93, hanno trasformato la sospensione tem

poranea di una percentuale del quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento 775/87, senza indennità, in una riduzione definitiva, dall'esame dei principi generali del diritto comunita rio come quelli della tutela del legittimo affidamento, di non discriminazione e di proporzionalità nonché dall'esame del di ritto fondamentale di proprietà non sono emersi elementi tali da inficiare la validità delle disposizioni suddette.

27. - Il 22 aprile 1997 la corte ha trasmesso una copia della citata sentenza Irish Farmers Association e a. al Bundesfinanz

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Page 5: sezione VI; sentenza 17 dicembre 1998, causa C-186/96; Pres. Hirsch, Avv. gen. Ruiz-Jarabo Colomer (concl. conf.); Demand c. Hauptzollamt Trier

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

hof, chiedendogli altresì se intendesse persistere nella sua domanda.

28. - Con lettera 30 luglio 1997 il Bundesfinanzhof informava la corte che, in considerazione segnatamente dei principi della tutela della proprietà e del legittimo affidamento, fatti valere dal richiedente in via principale in merito ai quantitativi lattiero caseari supplementari acquistati sulla base delle assegnazioni ef

fettuati dal land Renania-Palatinato, esso teneva ferma la ri

chiesta di pronuncia pregiudiziale. 29. - Visto una tale risposta, occorre interpretare la questione

sollevata come vertente sui soli quantitativi di riferimento sup

plementari acquistati dal ricorrente in via principale al prezzo di 1,60 DM per kg di latte.

Sui quantitativi di riferimento supplementari

30. - Come l'avvocato generale ha in effetti rilevato al punto 29 delle sue conclusioni, dalla presente causa non emerge alcun

elemento nuovo tale da modificare le conclusioni a cui era giun ta la corte nella citata sentenza Irish Farmers Association e a.,

riguardante la validità del regime di trasformazione e della ri

duzione definitiva di cui trattasi nella causa in via principale. 31. - La validità degli art. 3 e 4 del regolamento 3950/92

non potrebbe mettersi in discussione nemmeno sotto il profilo dei quantitativi di riferimento supplementari, ottenuti dal ricor

rente in via principale unicamente grazie al pagamento alla com

petente autorità di una somma pari a 1,60 DM per kg. 32. - A tal proposito, occorre ricordare in limine litis che

i quantitativi di riferimento supplementari costituivano oggetto di controversia non solamente nella citata sentenza Irish Far

mers Association e a., ma anche nelle sentenze del tribunale

13 luglio 1995, cause riunite T-466/93, T-469/93, T-473/93, T-474/93 e T-477/93, O'Dwyer e a./Consiglio (Racc. pag. 11-2071; Foro it., Rep. 1996, voce cit., nn. 1385, 1386, 1389), e 14 luglio 1998, causa T-119/95, Hauer/Consiglio e Commis

sione, nell'ambito delle quali era stata posta in discussione la

validità del regolamento 816/92.

33. - Uno Stato membro dispone di tali quantitativi di riferi

mento, da riattribuirsi, unicamente allorquando i quantitativi di riferimento inizialmente concessi ad altri produttori siano da

questi liberati. Come emerge infatti dall'art. 5 quater, n. 1, del

regolamento 804/68, inserito nel regolamento 856/84, la som

ma di tutti i quantitativi di riferimento individuali concessi co

stituisce il quantitativo globale garantito, che non può superar si. Così, le competenti autorità tedesche hanno potuto concede

re al richiedente in via principale unicamente i quantitativi di

riferimento che altri produttori non utilizzavano più. 34. - Tuttavia, a prescindere dal fatto che l'importo versato

dal ricorrente in via principale è nella fattispecie pari a quello versato dalla competente autorità a titolo di indennità per ab

bandono della produzione lattiero-casearia, il regime comunita

rio delle quote lattiero-casearie non è fonte di alcun vincolo

di carattere giuridico tra le due operazioni. 35. - Se, da un lato, il regime comunitario del prelievo sup

plementare autorizza in taluni casi gli Stati membri — nel ri

spetto del quantitativo globale garantito — a riattribuire i quan titativi di riferimento liberatisi senza corrispondente trasferimento

dei terreni ai quali essi sono vincolati, esso non determina però,

dall'altro, le modalità di una tale riattribuzione. Spetta pertan to agli Stati membri che facciano uso di un tale potere autoriz

zativo stabilire le modalità di attribuzione, osservando i principi

generali e i diritti fondamentali accolti in diritto comunitario

dalla giurisprudenza della corte (v., in particolare, sentenze 13

luglio 1989, causa 5/88, Wachauf, Racc. pag. 2609; Foro it.,

Rep. 1990, voce Comunità europee, nn. 427, 428; 24 marzo

1994, causa C-2/92, Bostock, Racc. pag. 1-955; Foro it., Rep.

1994, voce Unione europea, nn. 537, 1199) e, sempre in un tale

ambito, stabilire l'eventuale obbligo di pagamento di somme

come contropartita di tale riattribuzione.

36. - A tale riguardo, occorre constatare che, nel caso di ac

quisizione di terreni agricoli, l'esistenza di una quota lattiero

casearia costituisce uno degli elementi in base ai quali determi

nare il valore del terreno, e pertanto i terreni agricoli provvisti di quote hanno maggior valore di quelli che ne sono sprovvisti.

37. - Da quanto sopra detto emerge che la modalità di con

cessione dei quantitativi di riferimento individuali non incide

sulla loro natura giuridica. Conseguentemente, i quantitativi di

riferimento supplementari non si distinguono rispetto ai quanti

II Foro Italiano — 1999.

tativi di riferimento iniziali, assoggettati, entrambi, allo stesso

regime di sospensione temporanea e di riduzione definitiva. 38. - Sarebbe invece contrario allo spirito, nonché alla finali

tà del regime di prelievo supplementare escludere da un pro gramma di sospensione temporanea, seguito da riduzione defi

nitiva, quantitativi di riferimento i quali, successivamente al lo ro ritiro dal mercato, vi sono riammessi per essere riattribuiti ad altri produttori. L'acquisto di un quantitativo di riferimento

supplementare costituisce un'opzione economica che permette loro di aumentare il volume di consegne. Pertanto, tali produt tori contribuiscono all'aumento dell'eccedenza strutturale del set

tore ed è quindi giustificato che siano tenuti a partecipare allo sforzo di riduzione richiesto ai produttori.

39. - Come ha rilevato l'avvocato generale al par. 34 delle

sue conclusioni, il richiedente in via principale gode, nelle circo stanze suddette e relativamente al quantitativo di riferimento

supplementare in causa, delle stesse prerogative ed è soggetto

agli stessi obblighi di ogni altro produttore che possegga un

quantitativo di riferimento iniziale.

Sul diritto di proprietà e il principio di proporzionalità

40. - Per quanto più particolarmente riguarda il diritto di

proprietà, di cui il richiedente in via principale allega la viola

zione, la corte ha statuito, ai punti 28 e 29 della citata sentenza Irish Farmers Association e a., che la normativa di cui trattasi fa parte di un regime destinato a rimediare alla situazione ecce

dentaria sul mercato del latte e che essa risponde pertanto ad

obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità, e che

la trasformazione in riduzione definitiva senza indennità non

può pregiudicare la sostanza stessa di un siffatto diritto.

41. - Occorre inoltre aggiungere che, a prescindere dalla na

tura giuridica di un quantitativo di riferimento supplementare, e tenuto invece conto del carattere di permanenza della situa

zione eccedentaria, un ritiro definitivo del 4,74% di un quanti tativo di riferimento supplementare appare appropriato e neces

sario rispetto alla finalità perseguita da tale provvedimento, va

le a dire la riduzione durevole delle eccedenze.

42. - Il legislatore comunitario non ha pertanto oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale, e la riduzione definitiva

del 4,74% sia del quantitativo iniziale che del quantitativo sup

plementare non è sproporzionata rispetto alla finalità perseguita.

Sul principio del legittimo affidamento

43. - Nella parte in cui il ricorrente in via principale allega una violazione del principio del legittimo affidamento mediante

l'applicazione del provvedimento di trasformazione di cui trat

tasi ai quantitativi di riferimento supplementari, le norme in

causa non evidenziano alcun elemento tale da consentire, ai pro duttori che si trovano nella situazione del ricorrente in via prin

cipale, di nutrire una legittima aspettativa a che tale quantitati vo di riferimento supplementare sia oggetto di diverso tratta

mento a causa del modo di acquisto, e venga pertanto escluso

dal provvedimento di cui trattasi.

44. - Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta

quindi che, dall'esame di principi generali del diritto comunita

rio come quelli di tutela del legittimo affidamento nonché del

diritto fondamentale di proprietà non sono emersi elementi tali

da inficiare la validità degli art. 3, n. 1, e 4, n. 1, del regola mento 3950/92, nella parte in cui essi hanno trasformato in

riduzione definitiva, senza indennità, la sospensione tempora nea di una percentuale del quantitativo di riferimento supple

mentare, concesso mediante pagamento. Per questi motivi, la corte (sesta sezione), pronunciandosi sulla

questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 19

marzo 1996, dichiara:

Dall'esame di principi generali del diritto comunitario come

quelli di tutela del legittimo affidamento nonché del diritto fon

damentale di proprietà non sono emersi elementi tali da inficia

re la validità degli art. 3, n. 1, e 4, n. 1, del regolamento (Cee) del consiglio 28 dicembre 1992 n. 3950, che istituisce un prelie vo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero

caseari, nella parte in cui essi hanno trasformato in riduzione

definitiva, senza indennità, la sospensione temporanea di una

percentuale del quantitativo di riferimento supplementare, con

cesso mediante pagamento.

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