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sezione VI; sentenza 17 dicembre 1998, causa C-186/96; Pres. Hirsch, Avv. gen. Ruiz-JaraboColomer (concl. conf.); Demand c. Hauptzollamt TrierSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 4 (APRILE 1999), pp. 155/156-161/162Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195427 .
Accessed: 28/06/2014 15:42
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PARTE QUARTA
Sulla quarta, quinta e settima questione
54. - Con la quarta, quinta e settima questione il giudice di
rinvio chiede se la condizione secondo cui un organismo dev'es
sere stato istituito al fine di soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale implichi che l'attività di tale organismo debba
avere ad oggetto, in larga misura, il soddisfacimento dei biso
gni medesimi. 55. - Si deve ricordare al riguardo che, nella menzionata sen
tenza Mannesmann Anlagenbau Austria e a., punto 25, la corte
ha affermato che è irrilevante il fatto che, oltre al compito di
soddisfare bisogni di interesse generale, un ente sia libero di
svolgere altre attività. Il fatto che il soddisfacimento dei bisogni di interesse generale costituisca solo una parte relativamente po co rilevante delle attività effettivamente svolte da tale ente è
anch'esso irrilevante, dato che l'ente medesimo continua a prov vedere ai bisogni che è specificatamente tenuto a soddisfare.
56. - Atteso che lo status di organismo di diritto pubblico non dipende dall'importanza relativa, nell'attività dell'organi smo medesimo, del soddisfacimento di bisogni di interesse ge nerale di carattere non industriale o commerciale, è a fortiori irrilevante che attività commerciali siano svolte da una persona
giuridica distinta appartenente allo stesso gruppo o consorzio.
57. - Si deve aggiungere che, a contrario, la circostanza che
tra tutte le imprese appartenenti ad un gruppo o ad un consor
zio vi sia anche un organismo di diritto pubblico non è suffi
ciente per far sì che le imprese medesime siano considerate qua li amministrazioni aggiudicatici (v., in tal senso, la sentenza
Mannesmann Anlagenbau Austria e a., citata supra, punto 39). 58. - La quarta, quinta e settima questione devono essere con
seguentemente risolte nel senso che lo status di organismo di
diritto pubblico non dipende dalla rilevanza relativa, nell'ambi
to dell'attività dell'ente medesimo, del soddisfacimento di biso
gni di interesse generale aventi carattere non industriale o com
merciale. È parimenti irrilevante che attività commerciali siano
svolte da una persona giuridica distinta appartenente allo stesso
gruppo o consorzio («concern»).
Sulla sesta questione
59. - Con la sesta questione il giudice di rinvio chiede infine
alla corte quali siano le conseguenze derivanti dal fatto che le
disposizioni istitutive dell'organismo de quo e che individuano
i bisogni che l'organismo medesimo deve soddisfare possiedano carattere legislativo, regolamentare, amministrativo o diverso.
60. - Si deve rilevare al riguardo che il fatto che il diritto
esclusivo si fondi su disposizioni legislative, regolamentari o am
ministrative pubblicate, mentre è essenziale ai fini dell'applica zione dell'art. 6 della direttiva 92/50, non rientra nella defini
zione di organismo di diritto pubblico. 61. - Infatti, il tenore letterale dell'art. 1, lett. b), 2° comma,
della direttiva 92/50 non contiene alcun riferimento al fonda
mento normativo delle attività dell'organismo di cui trattasi. 62. - Si deve inoltre ricordare che, al fine di assicurare piena
efficacia al principio della libera circolazione, alla nozione di
amministrazione aggiudicatrice dev'essere data interpretazione funzionale (v., in tal senso, sentenza 20 settembre 1988, causa
31/87, Beentjes, Racc. pag. 4635, punto 11; Foro it., Rep. 1990, voce Comunità europee, nn. 360-364). Tale esigenza esclude che
possa essere operata una distinzione a seconda della forma giu ridica delle disposizioni che istituiscono l'organismo ed indivi duano i bisogni per il cui soddisfacimento l'organismo stesso
è istituito.
63. - La sesta questione dev'essere pertanto risolta afferman
do che l'art. 1, lett. b), 2° comma, della direttiva 92/50 dev'es
sere interpretato nel senso che l'esistenza o la mancanza di biso
gni di interesse generale aventi carattere non industriale o com
merciale dev'essere valutata oggettivamente, restando al riguardo irrilevante la forma giuridica delle disposizioni per mezzo delle
quali tali bisogni sono espressi. Per questi motivi, la corte, pronunciandosi sulle questioni sot
topostele dal Gerechtshof di Arnhem con ordinanza 29 ottobre
1996, dichiara: 1) L'art. 1, lett. b), 2° comma, della direttiva del consiglio
18 giugno 1992 n. 92/50/Cee, che coordina le procedure di ag
giudicazione degli appalti pubblici di servizi, dev'essere inter
pretato nel senso che il legislatore ha operato una distinzione tra i bisogni di interesse generale aventi carattere non industria
li Foro Italiano — 1999.
le o commerciale, da un lato, e, dall'altro, i bisogni di interesse
generale aventi carattere industriale o commerciale.
2) La nozione di bisogni di interesse generale aventi carattere
non industriale o commerciale non esclude quei bisogni che sia
no o possano essere parimenti soddisfatti da imprese private.
3) Lo status di organismo di diritto pubblico non dipende dalla rilevanza relativa, nell'ambito dell'attività dell'ente mede
simo, del soddisfacimento di bisogni di interesse generale aventi
carattere non industriale o commerciale. È parimenti irrilevante
che attività commerciali siano svolte da una persona giuridica distinta appartenente allo stesso gruppo o consorzio («concern»).
4) L'art. 1, lett. b), 2° comma, della direttiva 92/50 dev'esse
re interpretato nel senso che l'esistenza o la mancanza di biso
gni di interesse generale aventi carattere non industriale o com
merciale dev'essere valutata oggettivamente, restando al riguar do irrilevante la forma giuridica delle disposizioni per mezzo
delle quali tali bisogni sono espressi.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; se zione VI; sentenza 17 dicembre 1998, causa C-186/96; Pres.
Hirsch, Avv. gen. Ruiz-Jarabo Colomer (conci, conf.); De
mand c. Hauptzollamt Trier.
Unione europea — Latte — Prelievo supplementare — Quanti tativo di riferimento — Sospensione temporanea — Riduzio
ne definitiva — Perdita di indennità — Principi generali del
diritto e diritti fondamentali (Trattato Ce, art. 177; regola mento 28 dicembre 1992 n. 3950 Cee del consiglio, che istitui
sce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei pro dotti lattiero-caseari, art. 3, 4).
Dall'esame dei principi generali del diritto comunitario, come
quelli della tutela del legittimo affidamento nonché del diritto
fondamentale di proprietà, non sono emersi elementi tali da
inficiare la validità degli art. 3, n. 1, e 4, n. 1, del regolamen to Cee del consiglio 28 dicembre 1992 n. 3950, che istituisce
un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, nella parte in cui essi hanno trasformato in
riduzione definitiva, senza indennità, la sospensione tempora nea di una percentuale del quantitativo di riferimento supple mentare, concesso mediante pagamento. (1)
(1) I. - Con ordinanza 19 marzo 1996 il Bundesfinanzhof (Germania) ha proposto ex art. 177 del trattato alla Corte di giustizia una questione di pregiudizialità relativa alla validità degli art. 3, n. 1, e 4, n. 1, del regolamento (Cee) del consiglio 28 dicembre 1992 n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari. Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra il
sig. Demand, produttore di latte, e lo Hauptzollamat Trier, in merito ad una riduzione del 4,74% del suo quantitativo di riferimento a partire dal 1° aprile 1993.
Con l'ordinanza di rimessione il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla corte la seguente questione pregiudiziale: «Se sia compatibile con l'or dinamento comunitario, e, in particolare, con la tutela della proprietà e con il principio fondamentale della parità di trattamento e di legitti mo affidamento, il combinato disposto degli art. 4, n. 1, e 3, n. 1, del regolamento (Cee) 3950/92, per effetto del quale le sospensioni di una parte dei quantitativi di riferimento assegnati ai produttori, da ef fettuare ai sensi dell'art. 5c, n. 3, lett. g), del regolamento (Cee) 804/68, nella versione modificata con regolamento (Cee) 816/92, sono state tra sformate in una riduzione definitiva, senza indennizzo, dei quantitativi stessi, senza che fossero quanto meno esclusi dalla riduzione i quantita tivi derivanti da acquisizioni aggiuntive ottenute dal produttore».
Ha osservato la corte che la questione suddetta era stata già esamina ta con sentenza 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Associa tion e a., in Raccolta, 1997, I, 1809, e Foro it., Rep. 1997, voce Unione
europea, n. 1099. I ricorrenti di quella controversia avevano in primo luogo dedotto
la violazione del principio di legittimo affidamento. È stato osservato, secondo una costante giurisprudenza nel settore delle organizzazioni co muni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento in fun zione dei mutamenti della situazione economica, che gli operatori eco nomici non possono legittimamente attendersi di non essere soggetti a restrizioni ad eventuali regole della politica di mercato o della politica
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
1. - Con ordinanza 19 marzo 1996, pervenuta alla corte il 3 giugno successivo, il Bundesfinanzhof ha proposto alla corte, a norma dell'art. 177 del trattato Ce, una questione pregiudi ziale relativa alla validità degli art. 3, n. 1, e 4, n. 1, del regola mento (Cee) del consiglio 28 dicembre 1992 n. 3950, che istitui sce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. L 405, pag. 1).
2. - Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra il signor Demand, produttore di latte, e lo Hauptzollamt Trier (ufficio doganale di Trier; in prosieguo: l'«HZA Trier»), in merito a una riduzione del 4,74% del suo quantitativo di riferimento a partire dal 1° aprile 1993.
3. - Il signor Demand si è visto infliggere tale riduzione del
quantitativo di riferimento individuale a seguito dell'applicazio ne del combinato disposto degli art. 4, n. 1, del regolamento 3950/92, e 4, n. 1, del regolamento tedesco sui quantitativi ga rantiti di latte (Milch-Grantiemengen-Verordnung), nella versio ne risultante dal 27° regolamento di modifica (BGBl 1993 I,
pag. 374).
La normativa comunitaria
4. - Il regolamento 3950/92 ha, all'art. 1, prorogato per un
periodo di sette anni l'applicazione del regime del prelievo sup plementare sul latte, istituito, per cinque periodi consecutivi di
dodici mesi con inizio dal 1° aprile 1984, con regolamento (Cee)
strutturale. Il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere nei confronti di una normativa comunitaria solo se la Co munità stessa ha precedentemente determinato una -situazione tale da
ingenerare un legittimo affidamento (Corte giust. 10 gennaio 1992, cau sa C-177/90, Kuhn, in Raccolta, 1992, I, 35, punti 13 e 14, e Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 1198; 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e a., in Raccolta, 1996, I, 569, punto 20, e Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 1384).
Ha osservato al riguardo la sentenza richiamata che il consiglio e la commissione non avevano creato alcuna situazione che consentisse ai produttori di latte di attendersi legittimamente una restituzione dei
quantitativi di riferimento temporaneamente sospesi né, in caso di tra sformazione in una riduzione definitiva del 4,5% dei quantitativi di
riferimento, un indennizzo. I ricorrenti della anzidetta controversia avevano anche sostenuto che
la revoca definitiva del 4,5% dei loro quantitativi di riferimento senza indennizzo era in contrasto con il rispetto del diritto di proprietà.
La sentenza richiamata, affermando che il diritto di proprietà fa par te dei diritti di cui la corte garantisce il rispetto, ha tuttavia osservato che tali diritti non risultano essere delle prerogative assolute, ma vanno considerati in relazione alla funzione da essi svolta nella società. È per tanto possibile operare delle restrizioni all'esercizio di detti diritti, in
particolare nell'ambito di una organizzazione comune dei mercati, pur ché dette restrizioni rispondano effettivamente alle finalità di ordine
generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo
scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che
pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti. È stato sottolineato che la normativa in esame faceva parte di un regime destinato a rime diare alla situazione eccedentaria sul mercato del latte e che essa era
pertanto rispondente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità. Non senza considerare che la diminuzione della produzione di latte aveva consentito l'aumento del prezzo del prodotto compensan do così, almeno in parte, la perdita subita.
La sentenza richiamata ha anche disatteso la dedotta violazione del
principio di proporzionalità, affermando che la trasformazione di una
sospensione temporanea dei quantitativi di riferimento, dopo cinque anni di esistenza, non appare inadeguata alla realizzazione dell'obiettivo del
regime di prelievo supplementare sul latte, che è quello di diminuire ulteriormente e in maniera definitiva la produzione di latte. È stata anche disattesa la dedotta violazione del principio di parità di tratta mento rispetto agli altri Stati membri, in quanto la situazione specifica dell'Irlanda era stata già riconosciuta al momento della fissazione del
quantitativo globale garantito a tale Stato membro. La sentenza in epigrafe ha anche affermato che la validità degli art.
3 e 4 del regolamento 3950/92 non può mettersi in discussione nemme
no sotto il profilo dei quantitativi di riferimento supplementari, ottenu ti dal ricorrente in via principale grazie al pagamento alla competente autorità di una somma pari a 1,61 DM per kg.
I quantitativi di riferimento supplementari, secondo la sentenza ri
portata, non si distinguono rispetto ai quantitativi di riferimento inizia
li, assoggettati, entrambi, allo stesso regime di sospensione temporanea e di riduzione definitiva.
II. - Con riferimento all'Aima (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) cfr. Corte conti, sez. controllo enti, determinazio ne 11 marzo 1999, n. 12, in questo fascicolo, III, 207, con nota di
richiami.
Il Foro Italiano — 1999.
del consiglio 31 marzo 1984 n. 856, che modifica il regolamento (Cee) 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. L 90, pag. 10), scaduto, dopo varie proroghe, il 31 marzo 1993.
5. - Tale prelievo supplementare si applica sui quantitativi di latte consegnati che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi per ciascun produttore o acquirente, entro il
limite di un quantitativo globale garantito per ciascuno Stato
membro. Il quantitativo di riferimento esente dal prelievo sup
plementare era pari, ai sensi dell'art. 2 del regolamento (Cee) del consiglio 31 marzo 1984 n. 857, che fissa le norme generali
per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regola mento 804/68 (G.U. L 90, pag. 13), al quantitativo di latte, o equivalente tale, consegnato o acquistato, secondo la formula
prescelta, durante l'anno di riferimento. L'anno di riferimento era poi stato scelto dagli Stati membri tra gli anni 1981, 1982
e 1983. La Repubblica federale di Germania aveva scelto l'anno
1983. 6. - A causa del persistere di una produzione di latte ecceden
taria, la Comunità era costretta, a più riprese, a ridurre ulte
riormente il quantitativo globale inizialmente garantito agli Sta
ti membri. Al fine di realizzare le varie riduzioni sul piano dei
singoli produttori, la Comunità applicava, nell'ambito del regi me di prelievo supplementare, misure varie, come programmi di abbandono definitivo della produzione lattiera o di diminu
zione imperativa del quantitativo di riferimento inizialmente con
cesso, o addirittura una combinazione dei medesimi.
7. - Così, fatta salva una riduzione del quantitativo globale
garantito come contropartita del versamento delle indennità, de
cisa nel 1986, il regolamento (Cee) del consiglio 16 marzo 1987
n. 775, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei
quantitativi di riferimento previsti dall'art. 5 quater, n. 1, del
regolamento 804/68 (G.U. L 78, pag. 5), temporaneamente so
spendeva i quantitativi di riferimento del 4% relativi alla cam
pagna 1987/88 e del 5,5% per la campagna seguente. Come
contropartita di tale temporanea sospensione, si prevedeva la
concessione di un'indennità di 10 Ecu ogni 100 kg relativamen
te a ciascuno dei suddetti periodi. 8. - Nell'ambito della prima proroga del regime di prelievo
iniziale, il regolamento (Cee) del consiglio 25 aprile 1988 n. 1111, che modifica il regolamento (Cee) 775/87 (G.U. L 110, pag.
30), manteneva la sospensione temporanea del 5,5% per le tre
campagne 1989/92, trasformando tuttavia il carattere della com
pensazione. Quest'ultima consisteva ormai nel concedere diret
tamente al produttore un'indennità decrescente. Così, l'inden
nità decrescente veniva portata a 8 Ecu per ogni 100 kg per la campagna 1989/90, a 7 Ecu per 100 kg per la campagna
seguente, nonché a 6 Ecu per 100 kg per la campagna 1991/92.
9. - Nell'ambito di una riduzione dell' 1% del quantitativo
globale garantito, il regolamento (Cee) del consiglio 11 dicem
bre 1989 n. 3882, che modifica il regolamento (Cee) 775/87 (G.U. L 378, pag. 6), diminuiva poi al 4,5% la percentuale dei quanti tativi temporaneamente sospesi, maggiorando nel contempo l'in
dennità prevista dal regolamento 1111/88. Così l'indennità ve
niva riportata a 10 Ecu per 100 kg per la campagna 1989/90, a 8,5 Ecu per 100 kg per la campagna successiva, nonché a 7 Ecu per 100 kg per la campagna 1991/92.
10. - Successivamente a una nuova diminuzione del 2% dei
quantitativi globali garantiti, creata con il regolamento (Cee) del consiglio 13 giugno 1991 n. 1630, che modifica il regola mento (Cee) 804/68 (G.U. L 150, pag. 19), il regolamento (Cee) del consiglio 31 marzo 1992 n. 816, che modifica il regolamento 804/68 (G.U. L 86, pag. 83), prorogava la regolamentazione relativa al prelievo supplementare in scadenza al 31 marzo 1992.
Tale proroga veniva limitata ad una sola campagna lattiero
casearia, a causa dell'intenzione del consiglio di varare una nuova
regolamentazione, valida fino all'anno 2000, nell'ambito della
riforma della politica agricola comune.
11. - Ai sensi dell'art. 1 del regolamento 816/92, il quale ha
inserito nel regolamento (Cee) del consiglio 27 giugno 1968 n.
804 (G.U. L 148, pag. 13), l'art. 5 quater, n. 3, lett. g), i quan titativi di riferimento temporaneamente sospesi non venivano
computati nei quantitativi globali garantiti. La conseguenza sul
piano pratico era che i quantitativi di riferimento individuali venivano ridotti senza alcuna indennità. Tuttavia, il consiglio era intenzionato a decidere definitivamente sul futuro dei quan titativi di riferimento sospesi nel quadro della riforma della po litica agricola comune.
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PARTE QUARTA
12. - Introdotto mediante il regolamento 3950/92, il nuovo
regime codifica le norme relative ai quantitativi di riferimento nonché ai prelievi supplementari. Tuttavia, in tale regolamento non figura la normativa — annunciata nell'ambito della rifor ma della politica agricola comune — rivolta a risolvere definiti vamente il problema dei quantitativi di riferimento temporanea mente sospesi.
13. - Con riguardo a tali quantitativi sospesi, l'art. 3 del re
golamento 3950/92 così recita:
«La somma dei quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo non può superare i quantitativi globali corrisponden ti da determinare per ciascuno Stato membro.
(. . .)». 14. - L'art. 4 del regolamento 3950/92 così dispone: « 1. - Il quantitativo di riferimento individuale disponibile nel
l'azienda è pari al quantitativo disponibile il 31 marzo 1993 e
adattato, eventualmente per ciascuno dei periodi di cui trattasi, in modo che la somma dei quantitativi di riferimento individua li dello stesso tipo non superi il quantitativo globale corrispon dente di cui all'art. 3, tenuto conto delle eventuali riduzioni
imposte per alimentare la riserva nazionale di cui all'art. 5.
(. . .)». 15. - Il regolamento (Cee) del consiglio 17 marzo 1993 n.
748, recante modifica del regolamento 3950/92 (G.U. L 77, pag. 16), non ha neanch'esso preso in considerazione, in sede di fis sazione dei quantitativi globali garantiti relativamente alla sola
campagna 1993/94, il 4,5% dei quantitativi di riferimento già esclusi per la precedente campagna dal regolamento 816/92.
16. - In seguito, il regolamento (Cee) del consiglio 14 giugno 1993 n. 1560, recante modifica del regolamento 3950/92 (G.U. L 154, pag. 30), ha stabilito i quantitativi globali garantiti per ogni Stato membro rilevando, al secondo 'considerando' che «la sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di ri ferimento (. . .), ai termini del regolamento (Cee) 775/87, è di venuta necessaria per la situazione del mercato; che durante cin
que anni una indennità scalare è stata concessa ai produttori per i quantitativi in tal modo sospesi; che il regolamento (Cee) 816/92, che ha prorogato il regime del prelievo supplementare (. . .), non ha considerato (...) i quantitativi precedentemente sospesi tenuto conto della persistente situazione eccedentaria, la quale richiedeva che la sospensione del 4,5% dei quantitativi di riferimento consegne fosse consolidata in riduzione definitiva dei quantitativi globali garantiti; che nei regolamenti infine adot tati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per attua re la riforma della politica agricola comune (...) i quantitativi in questione non sono stati più mantenuti».
17. - Il quantitativo di riferimento individuale di cui dispone il ricorrente in via principale, e la cui definitiva riduzione è og getto della presente controversia, include segnatamente il quan titativo di riferimento supplementare che gli ha consentito di aumentare il suo quantitativo di riferimento iniziale. Egli aveva acquistato tale quantitativo supplementare al prezzo di 1,60 DM per kg di latte nel corso della campagna 1990/91, nel quadro di un'operazione promossa su scala nazionale, e regionale, vol ta a ridurre i quantitativi di riferimento individuali.
La normativa tedesca e il procedimento presso il giudice «a quo»
18. - Tale operazione era stata prevista da un decreto («Ver waltungsvorschrift») del ministero dell'agricoltura, della viticol tura e delle foreste del land Renania-Palatinato, datato 19 mar zo 1991, relativo alla concessione di un'indennità per il definiti vo abbandono della produzione di latte destinato al mercato nonché all'attribuzione dei quantitativi di riferimento di conse gna supplementare (MinBl, Renania-Palatinato 1991, pag. 163; in prosieguo: il «decreto»). Tale decreto è stato adottato, come emerge dal relativo punto 1.1, sulla base segnatamente dell'art. 4, n. 1, lett. a) e c), del regolamento 857/84, come modificato dal regolamento (Cee) del consiglio 7 maggio 1990 n. 1183 (G.U. L 119, pag. 27).
19. - L'art. 4, n. 1, del regolamento 857/84, nella versione modificata, così dispone:
«1. Per realizzare la ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale, regionale, o delle zone di raccolta, gli Stati membri possono, nel quadro dell'applicazione delle formule A e B:
a) concedere ai produttori che s'impegnano ad abbandonare
Il Foro Italiano — 1999.
definitivamente la produzione lattiera, un'indennità versata in una o più annualità;
b) (. . .) c) concedere ai produttori che esercitano l'attività agricola
a titolo principale, un quantitativo di riferimento supplementa re, sia che la loro mandria lattiera soddisfi, sia che non soddisfi le condizioni di cui alla lett. b)».
20. - L'operazione, come risultava dal decreto, presentava due fasi. Nella fase iniziale ogni produttore disposto ad abbandona re definitivamente la produzione lattiera si vedeva offrire un'in dennità di 1,60 DM per kg del suo quantitativo garantito.
21. - Poiché il risultato della suddetta operazione superò le
previsioni iniziali, le autorità tedesche offrirono i quantitativi in eccedenza ai produttori desiderosi di aumentare la loro quota previo pagamento di una somma pari all'importo versato dal land Renania-Palatinato a titolo di indennità ai produttori che avevano abbandonato l'attività lattiero-casearia. Un produttore che desiderasse pertanto acquistare un quantitativo di riferimento
supplementare doveva, ai sensi del punto 3.1.2, stipulare un contratto di cessione con un produttore che avesse abbandona to la sua attività e versare la corrispondente somma al pubblico erario.
22. - Con decisione 13 dicembre 1993, l'HZA di Trier confer mava la riduzione del 4,74% nei confronti dell'azienda lattiero casearia di cui trattasi, riduzione che colpisce indistintamente sia i quantitativi di riferimento iniziali sia quelli supplementari acquistati dal ricorrente in via principale nell'ambito dell'opera zione svoltasi nel corso della campagna 1990/91.
23. - Il ricorso presentato contro la decisione dell'HZA di Trier veniva respinto con sentenza del Finanzgericht della
Renania-Palatinato, e pertanto il ricorrente in via principale adiva il Bundesfinanzhof con un ricorso in «revision» contro tale sentenza.
La questione pregiudiziale
24. - Ritenendo che la soluzione della controversia di cui era investito dipendesse dalla validità del combinato disposto degli art. 3, n. 1, e 4, n. 1, del regolamento 3950/92, il Bundesfi nanzhof ha sottoposto alla corte la seguente questione pregiu diziale:
«Se sia compatibile con l'ordinamento giuridico comunitario, e, in particolare, con la tutela della proprietà e con il principio fondamentale della parità di trattamento e del legittimo affida
mento, il combinato disposto degli art. 4, n. 1, e 3, n. 1, del
regolamento (Cee) 3950/92, per effetto del quale le sospensioni di una parte dei quantitativi di riferimento assegnati ai produt tori, da effettuare ai sensi dell'art. 5c, n. 3, lett. g), del regola mento (Cee) 804/68, nella versione modificata con regolamento (Cee) 816/92, sono state trasformate in una riduzione definiti va, senza indennizzo, dei quantitativi stessi, senza che fossero quanto meno esclusi dalla riduzione i quantitativi derivanti da acquisizioni aggiuntive ottenute dal produttore».
25. - La suddetta questione, relativa alla validità della tra sformazione della sospensione temporanea di una percentuale del quantitativo di riferimento in una riduzione definitiva senza indennità, è già stata esaminata dalla corte nell'ambito della causa che ha dato origine alla sentenza 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a. (Racc. pag. 1-1809; Fo ro it., Rep. 1997, voce Unione europea, n. 1099), ancora pen dente al momento della richiesta di decisione pregiudiziale da parte del Bundesfinanzhof, e oggetto del resto di riferimento nell'ambito dell'ordinanza di rinvio.
26. - Nella citata sentenza Irish Farmers Association e a., la corte ha statuito che, poiché le disposizioni di cui all'art. 5 quater, n. 3, lett. g), del regolamento 804/68, inserito me diante l'art. 1, n. 3, del regolamento 816/92, nonché all'art. 1 del regolamento 3950/92, nella versione risultante dall'art. 1 del regolamento 1560/93, hanno trasformato la sospensione tem
poranea di una percentuale del quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento 775/87, senza indennità, in una riduzione definitiva, dall'esame dei principi generali del diritto comunita rio come quelli della tutela del legittimo affidamento, di non discriminazione e di proporzionalità nonché dall'esame del di ritto fondamentale di proprietà non sono emersi elementi tali da inficiare la validità delle disposizioni suddette.
27. - Il 22 aprile 1997 la corte ha trasmesso una copia della citata sentenza Irish Farmers Association e a. al Bundesfinanz
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
hof, chiedendogli altresì se intendesse persistere nella sua domanda.
28. - Con lettera 30 luglio 1997 il Bundesfinanzhof informava la corte che, in considerazione segnatamente dei principi della tutela della proprietà e del legittimo affidamento, fatti valere dal richiedente in via principale in merito ai quantitativi lattiero caseari supplementari acquistati sulla base delle assegnazioni ef
fettuati dal land Renania-Palatinato, esso teneva ferma la ri
chiesta di pronuncia pregiudiziale. 29. - Visto una tale risposta, occorre interpretare la questione
sollevata come vertente sui soli quantitativi di riferimento sup
plementari acquistati dal ricorrente in via principale al prezzo di 1,60 DM per kg di latte.
Sui quantitativi di riferimento supplementari
30. - Come l'avvocato generale ha in effetti rilevato al punto 29 delle sue conclusioni, dalla presente causa non emerge alcun
elemento nuovo tale da modificare le conclusioni a cui era giun ta la corte nella citata sentenza Irish Farmers Association e a.,
riguardante la validità del regime di trasformazione e della ri
duzione definitiva di cui trattasi nella causa in via principale. 31. - La validità degli art. 3 e 4 del regolamento 3950/92
non potrebbe mettersi in discussione nemmeno sotto il profilo dei quantitativi di riferimento supplementari, ottenuti dal ricor
rente in via principale unicamente grazie al pagamento alla com
petente autorità di una somma pari a 1,60 DM per kg. 32. - A tal proposito, occorre ricordare in limine litis che
i quantitativi di riferimento supplementari costituivano oggetto di controversia non solamente nella citata sentenza Irish Far
mers Association e a., ma anche nelle sentenze del tribunale
13 luglio 1995, cause riunite T-466/93, T-469/93, T-473/93, T-474/93 e T-477/93, O'Dwyer e a./Consiglio (Racc. pag. 11-2071; Foro it., Rep. 1996, voce cit., nn. 1385, 1386, 1389), e 14 luglio 1998, causa T-119/95, Hauer/Consiglio e Commis
sione, nell'ambito delle quali era stata posta in discussione la
validità del regolamento 816/92.
33. - Uno Stato membro dispone di tali quantitativi di riferi
mento, da riattribuirsi, unicamente allorquando i quantitativi di riferimento inizialmente concessi ad altri produttori siano da
questi liberati. Come emerge infatti dall'art. 5 quater, n. 1, del
regolamento 804/68, inserito nel regolamento 856/84, la som
ma di tutti i quantitativi di riferimento individuali concessi co
stituisce il quantitativo globale garantito, che non può superar si. Così, le competenti autorità tedesche hanno potuto concede
re al richiedente in via principale unicamente i quantitativi di
riferimento che altri produttori non utilizzavano più. 34. - Tuttavia, a prescindere dal fatto che l'importo versato
dal ricorrente in via principale è nella fattispecie pari a quello versato dalla competente autorità a titolo di indennità per ab
bandono della produzione lattiero-casearia, il regime comunita
rio delle quote lattiero-casearie non è fonte di alcun vincolo
di carattere giuridico tra le due operazioni. 35. - Se, da un lato, il regime comunitario del prelievo sup
plementare autorizza in taluni casi gli Stati membri — nel ri
spetto del quantitativo globale garantito — a riattribuire i quan titativi di riferimento liberatisi senza corrispondente trasferimento
dei terreni ai quali essi sono vincolati, esso non determina però,
dall'altro, le modalità di una tale riattribuzione. Spetta pertan to agli Stati membri che facciano uso di un tale potere autoriz
zativo stabilire le modalità di attribuzione, osservando i principi
generali e i diritti fondamentali accolti in diritto comunitario
dalla giurisprudenza della corte (v., in particolare, sentenze 13
luglio 1989, causa 5/88, Wachauf, Racc. pag. 2609; Foro it.,
Rep. 1990, voce Comunità europee, nn. 427, 428; 24 marzo
1994, causa C-2/92, Bostock, Racc. pag. 1-955; Foro it., Rep.
1994, voce Unione europea, nn. 537, 1199) e, sempre in un tale
ambito, stabilire l'eventuale obbligo di pagamento di somme
come contropartita di tale riattribuzione.
36. - A tale riguardo, occorre constatare che, nel caso di ac
quisizione di terreni agricoli, l'esistenza di una quota lattiero
casearia costituisce uno degli elementi in base ai quali determi
nare il valore del terreno, e pertanto i terreni agricoli provvisti di quote hanno maggior valore di quelli che ne sono sprovvisti.
37. - Da quanto sopra detto emerge che la modalità di con
cessione dei quantitativi di riferimento individuali non incide
sulla loro natura giuridica. Conseguentemente, i quantitativi di
riferimento supplementari non si distinguono rispetto ai quanti
II Foro Italiano — 1999.
tativi di riferimento iniziali, assoggettati, entrambi, allo stesso
regime di sospensione temporanea e di riduzione definitiva. 38. - Sarebbe invece contrario allo spirito, nonché alla finali
tà del regime di prelievo supplementare escludere da un pro gramma di sospensione temporanea, seguito da riduzione defi
nitiva, quantitativi di riferimento i quali, successivamente al lo ro ritiro dal mercato, vi sono riammessi per essere riattribuiti ad altri produttori. L'acquisto di un quantitativo di riferimento
supplementare costituisce un'opzione economica che permette loro di aumentare il volume di consegne. Pertanto, tali produt tori contribuiscono all'aumento dell'eccedenza strutturale del set
tore ed è quindi giustificato che siano tenuti a partecipare allo sforzo di riduzione richiesto ai produttori.
39. - Come ha rilevato l'avvocato generale al par. 34 delle
sue conclusioni, il richiedente in via principale gode, nelle circo stanze suddette e relativamente al quantitativo di riferimento
supplementare in causa, delle stesse prerogative ed è soggetto
agli stessi obblighi di ogni altro produttore che possegga un
quantitativo di riferimento iniziale.
Sul diritto di proprietà e il principio di proporzionalità
40. - Per quanto più particolarmente riguarda il diritto di
proprietà, di cui il richiedente in via principale allega la viola
zione, la corte ha statuito, ai punti 28 e 29 della citata sentenza Irish Farmers Association e a., che la normativa di cui trattasi fa parte di un regime destinato a rimediare alla situazione ecce
dentaria sul mercato del latte e che essa risponde pertanto ad
obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità, e che
la trasformazione in riduzione definitiva senza indennità non
può pregiudicare la sostanza stessa di un siffatto diritto.
41. - Occorre inoltre aggiungere che, a prescindere dalla na
tura giuridica di un quantitativo di riferimento supplementare, e tenuto invece conto del carattere di permanenza della situa
zione eccedentaria, un ritiro definitivo del 4,74% di un quanti tativo di riferimento supplementare appare appropriato e neces
sario rispetto alla finalità perseguita da tale provvedimento, va
le a dire la riduzione durevole delle eccedenze.
42. - Il legislatore comunitario non ha pertanto oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale, e la riduzione definitiva
del 4,74% sia del quantitativo iniziale che del quantitativo sup
plementare non è sproporzionata rispetto alla finalità perseguita.
Sul principio del legittimo affidamento
43. - Nella parte in cui il ricorrente in via principale allega una violazione del principio del legittimo affidamento mediante
l'applicazione del provvedimento di trasformazione di cui trat
tasi ai quantitativi di riferimento supplementari, le norme in
causa non evidenziano alcun elemento tale da consentire, ai pro duttori che si trovano nella situazione del ricorrente in via prin
cipale, di nutrire una legittima aspettativa a che tale quantitati vo di riferimento supplementare sia oggetto di diverso tratta
mento a causa del modo di acquisto, e venga pertanto escluso
dal provvedimento di cui trattasi.
44. - Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta
quindi che, dall'esame di principi generali del diritto comunita
rio come quelli di tutela del legittimo affidamento nonché del
diritto fondamentale di proprietà non sono emersi elementi tali
da inficiare la validità degli art. 3, n. 1, e 4, n. 1, del regola mento 3950/92, nella parte in cui essi hanno trasformato in
riduzione definitiva, senza indennità, la sospensione tempora nea di una percentuale del quantitativo di riferimento supple
mentare, concesso mediante pagamento. Per questi motivi, la corte (sesta sezione), pronunciandosi sulla
questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 19
marzo 1996, dichiara:
Dall'esame di principi generali del diritto comunitario come
quelli di tutela del legittimo affidamento nonché del diritto fon
damentale di proprietà non sono emersi elementi tali da inficia
re la validità degli art. 3, n. 1, e 4, n. 1, del regolamento (Cee) del consiglio 28 dicembre 1992 n. 3950, che istituisce un prelie vo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero
caseari, nella parte in cui essi hanno trasformato in riduzione
definitiva, senza indennità, la sospensione temporanea di una
percentuale del quantitativo di riferimento supplementare, con
cesso mediante pagamento.
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