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sezioni unite civili; sentenza 17 marzo 2004, n. 5411; Pres. Ianniruberto, Est. Evangelista, P.M....

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sezioni unite civili; sentenza 17 marzo 2004, n. 5411; Pres. Ianniruberto, Est. Evangelista, P.M. Martone (concl. conf.); Soc. Rete ferroviaria italiana (Avv. Corbo) c. Bric (Avv. Cavicchioli). Cassa senza rinvio Trib. Terni 26 marzo 2001 e rimette gli atti a sezione semplice Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 4 (APRILE 2005), pp. 1179/1180-1183/1184 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200707 . Accessed: 24/06/2014 23:49 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.73.34 on Tue, 24 Jun 2014 23:49:15 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 17 marzo 2004, n. 5411; Pres. Ianniruberto, Est. Evangelista, P.M.Martone (concl. conf.); Soc. Rete ferroviaria italiana (Avv. Corbo) c. Bric (Avv. Cavicchioli).Cassa senza rinvio Trib. Terni 26 marzo 2001 e rimette gli atti a sezione sempliceSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 4 (APRILE 2005), pp. 1179/1180-1183/1184Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200707 .

Accessed: 24/06/2014 23:49

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PARTE PRIMA

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 17 marzo 2004, n. 5411; Pres. Ianniruberto, Est. Evangelista, P.M. Martone (conci, conf.); Soc. Rete ferroviaria italiana

(Avv. Corbo) c. Bric (Avv. Cavicchioli). Cassa senza rinvio

Trib. Terni 26 marzo 2001 e rimette gli atti a sezione sem

plice.

Pensione civile, militare e di guerra — Dipendenti dell'ex

azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato — Tratta

mento pensionistico — Giurisdizione della Corte dei conti — Trasformazione dell'azienda in ente pubblico e poi in

società per azioni — Irrilevanza (R.d. 12 luglio 1934 n.

1214, approvazione del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, art. 13, 62; d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, approvazione del

t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, art. 210; 1. 17 maggio 1985 n. 210, istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato»; d.l. 11 luglio 1992 n. 333, misure urgenti per il risanamento della finanza

pubblica, art. 18; 1. 8 agosto 1992 n. 359, conversione in leg

ge, con modificazioni, del d.l. 11 luglio 1992 n. 333; 1. 23 di cembre 1999 n. 488, disposizioni per la formazione del bilan

cio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), art. 43).

Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulle controversie

aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento pensioni stico spettante ai dipendenti dell'ex ente Ferrovie dello Stato

(già azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), anche

dopo la sua trasformazione in società per azioni (Ferrovie dello Stato s.p.a. e, successivamente, Rete ferroviaria italia

na s.p.a.). (1)

(1) La persistente giurisdizione della Corte dei conti sulle controver sie di cui alla massima si basa sulla circostanza che il «fondo pensioni» per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato continua ad essere alimentato dallo Stato, mediante la copertura dell'onere annualmente risultante dalla differenza fra le spese e le entrate del fondo stesso (art. 210, ulti mo comma, d.p.r. 1092/73). In termini, Cass. 18 febbraio 2004, n. 3166, Foro it., Mass., 196; 12 marzo 2004, n. 5171, ibid., 365; 3 marzo 2003, n. 3079, id., Rep. 2003, voce Pensione, n. 77; 11 marzo 2002, n.

3532, id., Rep. 2002, voce Ferrovie e tramvie, n. 39; 26 giugno 2002, n. 9329, ibid., voce Pensione, n. 9; 8 novembre 2002, n. 15719, ibid., n.

12; ord. 10 dicembre 2002, n. 17608, ibid., voce Previdenza sociale, n.

280; 29 gennaio 2000, n. 20/SU, id., Rep. 2000, voce Pensione, n. 16; 12 aprile 2000, n. 130/SU, ibid., n. 22; 19 giugno 2000, n. 451/SU, ibid., n. 23; 2*7 novembre 2000, n. 1212/SU, ibid., n. 30; 1° settembre 1999, n. 617/SU, id., 2000, I, 2651, con nota di Stabile, secondo cui rientra nella giurisdizione della Corte dei conti anche la controversia relativa al ricongiungimento, presso il fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, della contribuzione che un dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a. abbia versato all'Inps, nel corso di un prece dente rapporto di lavoro privatistico, per il riscatto del periodo legale degli studi universitari; 30 dicembre 1999, n. 946/SU, id., Rep. 1999, voce Ferrovie e tramvie, n. 91, con la precisazione, peraltro, che la giu risdizione della Corte dei conti non si estende alle controversie concer nenti prestazioni integrative di natura retributiva, malgrado la loro fun zione lato sensu previdenziale, che abbiano fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro; 20 aprile 1998, n. 4018, id., Rep. 1998, voce cit., n. 85; 21 marzo 1997, n. 2519, id.. Rep. 1997, voce cit., n. 96; 28 novembre 1996, n. 10618, id., 1997, I, 2575, con nota di richiami ulte riori. Successivamente alla sentenza in epigrafe, cfr. Cass. 30 dicembre 2004, nn. 24172 e 24169, id., Mass.

In particolare, nel senso che la giurisdizione della Corte dei conti ri mane ferma anche dopo il trasferimento del menzionato «fondo pensio ni» all'Inps, disposto dalla 1. 488/99 (legge finanziaria 2000), atteso che le relative disposizioni non hanno inciso né sulla disciplina della li

quidazione delle prestazioni, né sul concorso finanziario dello Stato, a carico del quale rimangono gli eventuali squilibri gestionali del fondo, v. Cass. 24172/04, cit., 24169/04, cit., e 3166/04, cit., oltre alla senten za in epigrafe.

In generale, nel senso che sussiste la giurisdizione (esclusiva) della Corte dei conti ogni qualvolta si faccia questione di miglioramenti dei trattamenti pensionistici a carico dello Stato, senza alcuna possibilità che, con riferimento all'oggetto e all'ambito del giudizio, la decisione della corte abbia incidenza sul rapporto di servizio e sui provvedi menti determinativi del trattamento economico (in relazione ai quali l'esame di questo giudice si esplica, eventualmente, solo per valutarne

gli effetti ai fini della riliquidazione della pensione), v., per tutte, Cass. 617/SU/99, cit., nonché, cit. in motivazione, Cass. 29 dicembre 1997, n. 13058, id., Rep. 1997, voce Pensione, n. 24; 18 dicembre 1997, n. 12826, ibid., n. 22.

Da segnalare che, al fine di integrare il trattamento di quiescenza del

li Foro Italiano — 2005.

Svolgimento del processo. — Con ricorso al Pretore di Terni,

in funzione di giudice del lavoro, il sig. Giovanni Bric, già lavo

ratore dipendente, fino al 18 luglio 1987, dall'allora ente Ferro

vie dello Stato, conveniva in giudizio lo stesso ente (poi dive

nuto s.p.a. Ferrovie dello Stato e, da ultimo, s.p.a. Rete ferrovia

ria italiana) e chiedeva accertarsi il suo diritto alla riliquidazio ne della pensione e dell'indennità di buonuscita, sulla base dei

trattamento economico spettantegli in forza del contratto collet

tivo di categoria, relativo al periodo 1987-1989.

Si costituiva la convenuta e pregiudizialmente eccepiva, per

quanto in questa sede rileva, il difetto di giurisdizione sul capo di domanda concernente il trattamento pensionistico.

Il giudice adito, disattesa l'eccezione, accoglieva tutta la do

manda ed il successivo appello della s.p.a. Ferrovie dello Stato

era rigettato dal Tribunale di Terni, con sentenza depositata in

cancelleria il 26 marzo 2001, che ribadiva, fra l'altro, la sussi

stenza della giurisdizione ordinaria in ordine al suindicato capo di domanda.

Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la

s.p.a. Rete ferroviaria italiana.

Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 142 disp. att. c.p.c., per l'esame del primo motivo di ricorso, inteso a riproporre la questione della devolu

zione alla giurisdizione della Corte dei conti della pretesa con

cernente la riliquidazione del trattamento pensionistico. Resiste l'intimato con controricorso, che, per quanto interessa

la presente sede, reca un'eccezione di inammissibilità del ricor

so per tardività e svolge l'assunto della sussistenza della giuris dizione ordinaria, sul rilievo che la suddetta domanda è affidata

ad un petitum sostanziale consistente, principaliter, nell'accer

tamento di obblighi nascenti a carico della società ricorrente di

rettamente dal rapporto di lavoro.

La ricorrente ha anche depositato una memoria ex art. 378

c.p.c. L'avviso di udienza all'avvocato del controricorrente è stato

notificato presso la cancelleria della corte, essendo stato vano, a

causa del trasferimento del domiciliatario, un primo tentativo di

notificazione presso il domicilio eletto in Roma ed essendosi, in

tal guisa, data corretta applicazione al principio per cui nel giu dizio di cassazione le notificazioni di cui all'art. 375, 3° com

ma, c.p.c. e le comunicazioni di cui al successivo art. 377, 2°

comma, vanno effettuate presso la cancelleria della Corte di

cassazione, in applicazione di quanto l'art. 366, 2° comma, stes

so codice stabilisce per il caso di mancata elezione di domicilio,

qualora il domiciliatario, indicato con l'elezione di domicilio in

precedenza effettuata ai sensi del suddetto 2° comma dell'art.

366 c.p.c., si sia trasferito fuori del luogo indicato con essa, senza comunicare alla cancelleria della stessa corte il nuovo

domicilio, potendo tale comunicazione acquisire rilevanza fino a quando le attività di notificazione o comunicazione predette

presso la cancelleria non si siano perfezionate e non potendo, invece, assumere alcun rilievo la conoscenza del nuovo indiriz zo del domiciliatario che abbia potuto acquisire l'ufficiale giu diziario in occasione di un inutile tentativo di notificazione nel

l'originario luogo di domiciliazione, ancorché il luogo del tra sferimento del domiciliatario (sia esso o meno un avvocato) si situi in Roma, posto che il suddetto 2° comma dell'art. 366 (che

personale già dipendente dall'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (e successivamente dall'ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato s.p.a.) con gli effetti economici derivanti dagli ac cordi e dai contratti collettivi stipulati fra il 1981 e il 1995, il d.d.l. A.S. 2905-XIV legislatura (già approvato dalla camera dei deputati) prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 2004, presso la presidenza del con

siglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica, di un appo sito «fondo per il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato», con una dotazione annua di otto milioni di euro (incertez ze sulla quantificazione e sulla copertura di tale onere sono prospettate in senato della repubblica, servizio del bilancio, XIV legislatura, Nota di lettura n. 101, maggio 2004), interamente a carico del bilancio dello Stato.

Il d.d.l. non indica l'autorità giudiziaria cui spetterà la giurisdizione sulle controversie relative all'attribuzione e all'ammontare dei benefici derivanti dall'istituzione del fondo. Siccome, peraltro, i previsti benefici ridondano nella riliquidazione dei trattamenti pensionistici ed il fondo è interamente alimentato — come detto — dal bilancio dello Stato, anche le controversie sulle sue prestazioni dovrebbero rientrare nella giurisdi zione della Corte dei conti (escluse, naturalmente, quelle che chiamano in causa vicende dei pregressi rapporti di lavoro). [G. D'Auria]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ha natura di disposizione generale, atta a regolare non solo la

notificazione del controricorso e dell'eventuale ricorso inci

dentale, ma tutte le notificazioni e comunicazioni da farsi agli avvocati delle parti nel giudizio di cassazione e, quindi, anche

quelle di cui agli art. 375, 3° comma, e 377, 2° comma) impone di configurare l'elezione di domicilio come una dichiarazione indirizzata ai soggetti che a diverso titolo operano nel giudizio di cassazione (cioè alla controparte; al giudice, per quel che at

tiene alla rilevanza che essa ha ai fini della regolarità dello

svolgimento del processo e dell'esecuzione dei relativi control

li; all'ausiliario, tenuto ad individuare il luogo in cui indirizzare

le comunicazioni e notificazioni cui la cancelleria della corte deve provvedere), con la conseguenza che un trasferimento del

luogo della domiciliazione, per acquisire rilievo come nuova

elezione di domicilio, esige anch'esso una specifica dichiara

zione indirizzata e comunicata alla cancelleria della Corte di

cassazione (cfr. Cass., sez. un., n. 92/SU del 1999, Foro it.,

1999, I, 2865; n. 739 del 1988, id., 1989, I, 1532; n. 683 del 1995, id., Rep. 1995, voce Cassazione civile, n. 227).

Motivi della decisione. — Pregiudiziale all'esame della que

stione di giurisdizione è quello dell'eccezione di inammissibi

lità del ricorso.

Essa è, però, infondata.

Emerge dagli atti, né al riguardo è svolta alcuna specifica contestazione da parte del resistente, che la sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria il 26 marzo 2001 e che il ricorso

è stato notificato (ritualmente, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., alla

parte presso il procuratore costituito nel giudizio a quo) in data

26 marzo 2002, sicché, in difetto di qualsiasi prova di notifica

zione della sentenza stessa, deve ritenersi operante ed osservato

il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla

suddetta data di deposito (coincidente con quella di pubblica zione, ai sensi e per gli effetti di cui alla norma appena citata:

cfr., da ultima, Cass. 17 gennaio 2003, n. 639, id., Rep. 2003, voce Impugnazioni civili, n. 71, conforme al costante orienta

mento delineato già da Cass., sez. un., 22 giugno 1979, n. 3501,

id., Rep. 1979, voce cit., n. 49) e destinato a scadere (essendo, nella specie, inapplicabile, in ragione della natura della contro

versia, attinente, in parte, ad un rapporto previdenziale ed in al

tra parte ad un rapporto di lavoro: v., da ultima e per tutte le

numerose altre conformi, Cass. 8 aprile 2002, n. 5015, id., Rep. 2002, voce Termini processuali civili, n. 14) nel corrispondente

giorno dell'anno successivo (ancora utile, come giorno finale

del termine, al compimento dell'atto), ai sensi dell'art. 155, 2°

comma, c.p.c. (v., da ultima e per tutte, Cass. 29 settembre

2000, n. 12935, id., Rep. 2000, voce cit., n. 5). Ciò premesso, passando all'esame della questione di giurisdi

zione, la corte osserva che l'assunto della ricorrente è fondato.

Per costante giurisprudenza delle sezioni unite (cfr., fra le

numerose altre conformi, le sentenze 27 novembre 2000, n.

1212/SU, ibid., voce Pensione, n. 30; 12 aprile 2000, n. 130/SU, ibid., n. 22; 19 giugno 2000, n. 451/SU, ibid., n. 23; 29 gennaio 2000, n. 20/SU, ibid., n. 16; 30 dicembre 1999, n. 946/SU, id., Rep. 1999, voce Ferrovie e tramvie, n. 91; 1° settembre 1999, n.

617/SU, id., 2000, I, 2651; 20 aprile 1998, n. 4018, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 85; 21 marzo 1997, n. 2519, id., Rep. 1997, voce cit., n. 96; 28 novembre 1996, n. 10618, id., 1997, I. 2575), la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia

relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda

autonoma delle Ferrovie dello Stato, stabilita dagli art. 13 e 62

r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, è rimasta immutata nonostante

l'entrata in vigore della 1. 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva del

l'ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione

dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della delibera

Cipe del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 d.l. 11 luglio 1992

n. 333, convertito in 1. 8 agosto 1992 n. 359, sulla base delle di

sposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito in

1. 29 gennaio 1992 n. 35). La ritenuta persistenza di siffatta giurisdizione si fonda sul

rilievo che il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori

grava su di un apposito fondo che continua (anche dopo l'en

trata in vigore della normativa da ultimo citata) ad essere ali

mentato parzialmente dallo Stato, il quale infatti, ai sensi del

l'art. 210, ultimo comma, d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, par

tecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi,

per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra

le spese e le entrate del fondo stesso (v. Cass., sez. un., 28 no

vembre 1996, n. 10618, cit., e successive conformi, nonché, con

Il Foro Italiano — 2005.

specifico riguardo al caso di domande di lavoratori già collocati

a riposo, dirette alla riliquidazione della pensione sulla base di

incrementi retributivi attribuiti al personale ancora in servizio,

Cass., sez. un., 12 aprile 2000, n. 130/SU, cit.). Né può in contrario richiamarsi la circostanza del trasferi

mento delle posizioni assicurative del personale delle Ferrovie dello Stato dal soppresso fondo pensioni all'apposito fondo spe ciale istituito presso l'Inps ai sensi dell'art. 43 1. 23 dicembre

1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) e del successivo decreto

interministeriale 15 giugno 2000, atteso che queste sopravve nute disposizioni non hanno apportato un sostanziale muta

mento al sistema pensionistico dei ferrovieri, non avendo inciso

né sulla disciplina della liquidazione delle prestazioni, che ri

mane ancorata alle «regole previste dalla normativa vigente», né

sul concorso finanziario dello Stato a carico del quale rimango no, per espressa previsione del 3° comma del citato art. 43 «gli eventuali squilibri gestionali» del fondo ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092.

L'esposto criterio di collegamento si rinviene anche nel caso

di specie. Ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina dal

l'oggetto della domanda ed il significato della disposizione va

inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel sen

so che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rap

porti tra le diverse giurisdizioni è quello del «petitum sostan

ziale», ossia dello specifico oggetto e della reale natura della

controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della con

creta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprat tutto, in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto

della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in

relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dal

l'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine

possa assumere rilievo la prospettazione della parte. Orbene, alla stregua di tali criteri interpretativi, la domanda

introduttiva del giudizio di merito, nei termini riferiti in parte narrativa e secondo quanto si rileva dalle esplicite conclusioni

presenti in quell'atto (che recano testuale riferimento all'accer

tamento del diritto «alla riliquidazione ... del trattamento pen sionistico»), esibisce, nel capo concernente tale trattamento, un

petitum sostanziale che riguarda specificamente il rapporto pre videnziale implicante l'intervento del suddetto fondo pensioni il

cui disavanzo è destinato ad essere ripianato dalla finanza pub blica.

In sostanza, è agevole rilevare che l'accertamento del diritto

ai miglioramenti economici conseguenti all'applicazione del

contratto collettivo di lavoro di riferimento è richiesto come

mezzo al fine di ottenere la condanna all'erogazione di un trat

tamento pensionistico parametrato ad una più consistente base

di computo. La domanda, dunque, chiaramente concerne una controversia

sulla misura della pensione, venendo in questione la determina

zione della base di computo della contribuzione previdenziale esclusivamente sotto il profilo della quantificazione di siffatta

misura, senza alcuna possibilità che, con riferimento all'oggetto ed all'ambito del giudizio la decisione della Corte dei conti ab

bia incidenza sull'ormai cessato rapporto di lavoro e sui prov vedimenti determinativi del trattamento economico, in relazione

ai quali l'esame di detto giudice si esplica solamente per valu

tarne gli effetti ai fini della riliquidazione della pensione (cfr.

Cass., sez. un., 29 dicembre 1997, n. 13058, id., Rep. 1997, vo

ce Pensione, n. 24; 18 dicembre 1997, n. 12826, ibid., n. 22).

Ribadita, pertanto, la sussistenza della giurisdizione della

Corte dei conti relativamente al capo di domanda avente ad og

getto la riliquidazione del trattamento pensionistico ed il paga mento delle relative differenze, il quale (dovendo ad esso, negli

esposti sensi, riconoscersi rilevanza determinante ai fini dell'i

dentificazione del petitum sostanziale) assorbe le relative que stioni poste strumentalmente rispetto al conseguimento del bene

della vita individuabile in siffatto risultato economico, la corte

deve provvedere alla corrispondente declaratoria, con conse

guente cassazione, nei corrispondenti limiti, senza rinvio, della

sentenza impugnata.

Sempre con esclusivo riguardo al rapporto processuale in ra

gione del quale è reso tale provvedimento caducatorio, la corte

deve provvedere al regolamento delle spese dell'intero proces

so, ai sensi dell'art. 385, 2° comma, c.p.c. A tal riguardo, considerata la rilevanza soltanto formale della

soccombenza della parte resistente, le alterne vicende del giudi zio e la complessità della questione controversa, resa palese

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PARTE PRIMA

dalla stessa consistenza della giurisprudenza sul punto, si riten

gono sussistenti giusti motivi di compensazione. Ciò posto, i soli motivi di ricorso esaminabili dalla corte re

stano ormai quelli riferibili alle statuizioni rese dal giudice

d'appello sul capo di domanda avente ad oggetto l'integrazione dell'indennità di buonuscita, trattandosi di emolumento il cui

titolo è rinvenibile in situazioni giuridiche soggettive costituenti

articolazioni immediate e dirette del rapporto di lavoro, tali cioè da essere riservate alla cognizione del giudice del rapporto stes so e perciò alla giurisdizione ordinaria.

L'esame delle censure proposte con i motivi suddetti va, per tanto, rimesso, ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., alla com

petente sezione semplice della corte e cioè alla sezione lavoro.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione i civile; sentenza 10 feb braio 2004, n. 2474; Pres. De Musis, Est. Giuliani, P.M. Ab brutì (conci, conf.); P. (Avv. De Arcangelis, Tapparo,

Gottardis) c. G. (Avv. Godnic). Conferma Trib. min. Trie

ste, decr. 25 ottobre 2002.

Minore, infanzia e maternità — Sottrazione internazionale di minori — Convenzione de L'Aja — Applicazione —

Fattispecie (L. 15 gennaio 1994 n. 64, ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di rista bilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a

L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di prote zione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970: convenzione del 25 ot tobre 1980, art. 3).

Minore, infanzia e maternità — Sottrazione internazionale di minori — Ordine di ritorno del minore — Limiti — Ri schio di pericoli fisici o psichici o di situazione intollera bile —

Fattispecie (L. 15 gennaio 1994 n. 64; convenzione del 25 ottobre 1980, art. 13).

In tema di sottrazione internazionale di minori da parte di ge nitore, la convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 — diver samente da quella del Lussemburgo del 20 maggio 1980 —

tutela l'affidamento quale situazione di mero fatto, prescin dendo dall'esistenza di un titolo giuridico di affidamento, in terno o straniero, ed ha lo scopo di garantire il ritorno imme diato del minore nel luogo di residenza abituale (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto immune da vizi logico-giuridici, perciò non censurabile, la motivazione del giudice di merito che ha ritenuto applicabile la convenzione dell'Aja, dispo nendo il ritorno del minore presso il padre in Slovenia, in una vicenda in cui la cura del bambino, al momento dell'illecito

trasferimento di questi in Italia ad opera della madre, era di

fatto condivisa da entrambi i genitori, i quali avevano conve

nuto, pur se con un accordo temporaneo e non rinnovato for malmente, dì esercitare congiuntamente la funzione genito riale). (1)

In tema di sottrazione internazionale di minori da parte di ge nitore l'obbligo dello Stato richiesto di disporre l'immediato rientro del minore nello Stato di residenza abituale, viene

(1-2) La Cassazione torna sulla sottrazione intemazionale di mino renni, di cui alla 1. 15 gennaio 1994 n. 64, di ratifica delle convenzioni del Lussemburgo del 20 maggio 1980 e dell'Aja del 25 ottobre 1980.

La sentenza in rassegna conferma, nella prima massima, il principio espresso in ultimo da Cass. 19 dicembre 2003, n. 19544, nella seconda quello di cui a Cass. 4 luglio 2003, n. 10577; vedile, unitamente a Cass. 10 ottobre 2003, n. 15145 (relativa quest'ultima a questioni procedura li), in Foro it., 2004,1, 2166, con nota di richiami di G. Casaburi.

11 Foro Italiano — 2005.

meno, secondo la convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, solo se il giudice accerti che il minore, a causa e in conse

guenza del rientro, sia esposto non a meri inconvenienti, ma al concreto rischio di pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile (nella specie, la Su

prema corte ha ritenuto immune da vizi logico-giuridici, per ciò non censurabile, la motivazione del giudice di merito che ha ritenuto non ostativo al rientro di un minore nel luogo di

residenza abituale, presso il genitore cui era stato sottratto, il

preteso carattere violento e il disinteresse di tale genitore per il figlio, in quanto tali caratteristiche personali negative era no state solo asserite e non provate dall'altro genitore, ed

atteso che esse sarebbero comunque preesistenti al trasferi mento del bambino in Italia). (2)

Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 19 marzo 2002, P.G., genitore naturale del minore J.G., adiva il Tribunale per i minorenni di Trieste, chiedendo, ai sensi della convenzione dell'Aja in data 25 ottobre 1980, resa esecutiva in Italia con la 1. 15 gennaio 1994 n. 64, che venisse ordinato il

rimpatrio in Slovenia del figlio, il quale, il 23 marzo 2001, era stato prelevato dalla madre naturale T.P. dalla casa paterna per trasferirlo in Italia, dove attualmente si trovava nel territorio del comune di Cormons.

La stessa P. si costituiva per resistere alla domanda, eccepen do l'improcedibilità/inammissibilità del ricorso per mancata at tivazione dell'autorità centrale e deducendo nel merito vuoi il difetto dei presupposti della sottrazione e dell'illecito trasferi mento in mancanza di un provvedimento di affidamento esclu sivo del minore al padre vuoi il difetto di accertamento giudi ziale circa l'illiceità del suindicato trasferimento.

Sosteneva altresì la resistente che il G. si era sempre disinte ressato del figlio strumentalizzandolo per indurla a riprendere la

convivenza, onde ne chiedeva l'affidamento, per il quale propo neva separata domanda, assumendo il grave pregiudizio che

poteva derivare al bambino dall'allontanamento dalla madre. Il giudice adito, con decreto immediatamente esecutivo in

data 14-25 ottobre 2002, ordinava il pronto rientro in Slovenia del minore, assumendo:

a) che la sopra menzionata convenzione dell'Aja, richiamata dall'art. 7, 6° comma, 1. n. 64 del 1994, consentisse alla persona la quale avesse addotto la violazione dei diritti di custodia o di visita di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria dello Stato contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della convenzione stessa, cosicché il ricorso proposto dal G. al giudi ce italiano per il rientro in Slovenia del minore, in applicazione della riferita convenzione, era da considerare ammissibile;

b) che, ai fini del rimpatrio, non fosse richiesto alcun titolo

giuridico di affidamento, essendo sufficiente che il trasferi mento risultasse avvenuto in violazione di un diritto di custodia,

purché effettivamente esercitato;

c) che lo stato di fatto relativo al momento del trasferimento del minore in Italia, pur se non definitivo a causa delle contrap poste aspirazioni dei genitori alla gestione esclusiva del figlio, consentisse comunque una condivisione tra i due della cura della persona del bambino sul presupposto della sua permanen za nello Stato di origine (con dimora stabile in Sempeter e tem

poranea in Nova Gorica, secondo le indicazioni dell'accordo tra i medesimi genitori formalizzato per la durata di un mese, dal 7 febbraio 2001 al 7 marzo 2001, successivamente non rinnova

to), onde il quadro di riferimento presentava una situazione di esercizio congiunto della funzione parentale, riconosciuta ed

apprezzata dalla stessa autorità giudiziaria slovena nella senten za del Tribunale di Nova Gorica in data 20 novembre 2001 con cui il bambino era stato affidato al padre;

d) che il trasferimento del minore operato dalla madre costi tuisse violazione dei diritti dell'altro genitore e dovesse perciò essere ritenuto illecito;

e) che, del resto, ferma la tempestività dell'istanza paterna per il rientro, depositata entro l'anno dal trasferimento del bam

bino, risultasse per un verso comprovato il concreto coinvolgi mento di entrambi i genitori per il soddisfacimento delle neces sità materiali e spirituali di vita del minore in termini tali da ca ratterizzare l'effettivo esercizio della potestà parentale, laddove,

per altro verso, appariva conclamata l'opposizione del G. al tra sferimento medesimo;

f) che, ancora, la situazione di intollerabilità apprezzabile ai fini del diniego del rientro dovesse avere carattere oggettivo ed essere eziologicamente legata al rimpatrio, mentre, nel caso di

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