sezioni unite civili; sentenza 18 novembre 2005, n. 23734; Pres. Carbone, Est. Vitrone, P.M.Maccarone (concl. conf.); Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea (Avv. dello StatoNucaro) c. Azienda agricola Soldà Bruno (Avv. Chiola, Travi, Gorlani, Onofri, Maffezzoni).Cassa senza rinvio Trib. Brescia 10 agosto 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 10 (OTTOBRE 2006), pp. 2859/2860-2863/2864Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23202047 .
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2859 PARTE PRIMA 2860
internazionali in materia, ovvero autonomamente adottate dal
legislatore italiano; i due istituti di asilo e rifugio sono associati
da una comunanza di ordine funzionale che potrebbe renderne
difficile un'assoluta separazione. Va rilevato, peraltro, come se
condo una qualificata opinione dottrinale sussisterebbe una per fetta simbiosi fra gli istituti in questione, con la conseguenza di
una più semplice, oltre che più corretta ed incisiva, applicazione
degli strumenti del diritto.
In diversi termini, in assenza di una legge organica sull'asilo
politico (che ne fissi le condizioni, i termini, i nodi e gli organi competenti in materia di richiesta e concessione), attuativa del
dettato costituzionale, può affermarsi che il diritto di asilo deve
intendersi non tanto come un diritto all'ingresso nel territorio
dello Stato, quanto piuttosto, e anzitutto, come il diritto dello
straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di esame della domanda di riconoscimento dello status di rifu
giato politico. Il diritto di asilo non ha, cioè, contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un per messo di soggiorno per la durata dell'istruttoria della pratica at
tinente il riconoscimento dello status di rifugiato. Trattasi, dun
que, di un diritto finalizzato a consentire accertamenti successi
vi per un giudizio definitivo sull'identità dello status o qualifica di rifugiato. In termini ancora più sintetici, può affermarsi che il
diritto di asilo è un diritto risolutivamente condizionato al man
cato accoglimento della domanda di riconoscimento dello status
o qualifica di rifugiato politico. Applicando al caso di specie i principi suindicati, sembra pa
cifica in causa l'avvenuta presentazione all'ufficio di polizia di
Stato di frontiera, da parte dell'Aday, di una domanda di asilo, con cui egli dedusse le condizioni per poter beneficiare dello
status di rifugiato, e di una correlata istanza di concessione del
permesso di soggiorno temporaneo in pendenza della relativa
procedura di riconoscimento. Ed è altrettanto implicito che il
questore, cui la domanda venne inoltrata, rilasciò al richiedente
il richiesto permesso di soggiorno temporaneo, trasmettendo
quindi gli atti alla competente commissione centrale per il rico
noscimento dello status di rifugiato di cui al d.p.r. 136/90.
Investita dell'istanza, la predetta commissione ha motivata
mente escluso che allo straniero competesse lo status di rifu
giato politico. In un simile contesto, il tribunale prima e la corte d'appello
poi non potevano «dichiarare il diritto di asilo» di Aday Yunus, essendosi già verificata la condizione cui il riconoscimento di
tale diritto era risolutivamente subordinato.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata e, non
sussistendo la necessità di accertare ulteriori elementi di fatto, la
causa può decidersi nel merito con il rigetto dell'impugnativa del provvedimento emanato dalla commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato il 13 giugno 2002.
Il Foro Italiano — 2006.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 18 novembre 2005, n. 23734; Pres. Carbone, Est. Vitrone, P.M.
Maccarone (conci, conf.); Agenzia per le erogazioni in agri coltura -
Agea (Avv. dello Stato Nucaro) c. Azienda agricola Soldà Bruno (Avv. Chiola, Travi, Gorlani, Onofri, Maf
fezzoni). Cassa senza rinvio Trib. Brescia 10 agosto 2000.
Agricoltura — Quote latte — Prelievo supplementare —
Controversia — Giurisdizione del giudice amministrativo (L. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche al sistema penale, art. 22, 23; regolamento 31 marzo 1984 n. 856/84/Cee del
consiglio, che modifica il regolamento Cee 804/68 relativo al
l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari, art. 1, 4, 6, 7; 1. 30 dicembre 2004 n.
311, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), art. 1, comma
551; d.l. 26 aprile 2005 n. 63, disposizioni urgenti per lo svi
luppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto
d'autore, art. 2 sexies; 1. 25 giugno 2005 n. 109, conversione
in legge, con modificazioni, del d.l. 26 aprile 2005 n. 63, re cante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione terri
toriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza
obbligatoria e di previdenza complementare, art. 1).
Spetta al giudice amministrativo la controversia sul pagamento dei diritti di prelievo supplementare sulle quote latte. ( 1 )
(1) È stata sottoposta dall'Agea all'esame della Suprema corte, la
questione di difetto della giurisdizione ordinaria sull'opposizione al l'atto con il quale l'Aima (cui poi è succeduta l'Agea, Agenzia per le
erogazioni in agricoltura) aveva determinato l'ammontare dei diritti di
prelievo supplementare a carico della parte privata, che aveva effettuato
consegne di latte eccedenti la quota assegnatale. La sentenza riportata ha deciso con il principio di cui alla massima,
richiamando, negli stessi termini, Cass., sez. un., 14 ottobre 2004, n.
20254, Foro it., Rep. 2004, voce Agricoltura, n. 93. Ma v., in termini, anche Cass., sez. un., 13 aprile 2005, n. 7555, id.. Rep. 2005, voce cit., n. 81; 11 novembre 2005, n. 22021, ibid., n. 75; 18 novembre 2005, n.
23355, ibid., n. 73. La vicenda delle «quote latte» è riassunta nella sentenza riportata. Ma per una più completa comprensione della questione, vanno ri
chiamate le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee 25 marzo 2004, cause riunite C-231/00, C-303/00 e C-451/00, e 25 marzo
2004, case riunite da C-480/00 a C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C
491/00, e da C-497/00 a C-499/00, Foro it., 2005, IV, 251, con nota di D. Bellantuono.
Tar Lazio, sez. II, 26 maggio 2000, n. 4367, id., 2000. III. 545, aveva
proposto alla Corte di giustizia questione pregiudiziale, ai sensi del l'art. 234 Ce. con riguardo alla legittimità degli atti con cui l'Aima nel 1999 aveva modificato i quantitativi dì riferimento attribuiti per le
campagne lattiere 1995/1996 e 1996/1997, riassegnato i quantitativi di riferimento inutilizzati per quelle stesse campagne, e proceduto ad un nuovo calcolo dei prelievi dovuti dai produttori per dette campagne.
La Corte di giustizia ha ritenuto che la normativa comunitaria sul
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattie ro-caseari va interpretata nel senso che ad uno Stato membro è consen tito a seguito di controlli di ricalcolare i quantitativi di riferimento in dividuali attribuiti ad ogni produttore, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interes sata.
La Corte di giustizia ha anche ritenuto che la comunicazione delle
quote ai produttori deve essere fatta in modo tale da fornire alle persone fisiche e giuridiche interessate ogni informazione relativa all'assegna zione iniziale del loro quantitativo di riferimento individuale o alla suc cessiva modifica di quest'ultimo; spetta al giudice nazionale di accerta re, in base ad elementi di fatto di cui dispone, se ciò si verifichi.
Ritenuta dalla sentenza riportata la natura non sanzionatoria del pre lievo supplementare, richiamando le sentenze della Corte di giustizia, è stata affrontata la questione della giurisdizione, che spetta al giudice amministrativo.
Tale ritenuta giurisdizione del giudice amministrativo non poteva es sere infirmata dallo ius super\'eniens di cui all'art. 1, comma 551, 1. 30 dicembre 2004 n. 311, secondo cui «i provvedimenti amministrativi relativi alle misure-comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla 1. 24 novembre 1981 n. 689».
Quest'ultima norma ha avuto vita breve, avendone il legislatore di
sposto l'abrogazione con il 2° comma dell'art. 2 sexies 1. 25 giugno 2005 n. 109.
La sentenza riportata ha giustificato l'abrogazione, richiamando Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204. id., 2004, I, 2594, e ritenendo che una
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Svolgimento del processo. ■— Il ricorso proposto per la cassa
zione della sentenza in epigrafe specificata, sottopone all'esame
della corte, col primo motivo, la questione di difetto della giu risdizione ordinaria sull'opposizione all'atto con il quale l'Ai
ma (cui poi è succeduta l'Agea, Agenzia per le erogazioni in
agricoltura) aveva determinato l'ammontare dei diritti di prelie vo supplementare a carico dell'odierna parte privata, che aveva
effettuato consegne di latte eccedenti la quota assegnatale. L'azienda intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione. — Giova premettere, in relazione alle
disposizioni di cui all'art. 10, 34° comma, d.l. 28 marzo 2003 n.
49, convertito in 1. 30 maggio 2003 n. 119, e comma 36 bis
dello stesso art. 10, come introdotto dall'art. 2 d.l. 27 gennaio 2004 n. 16, convertito, con modificazioni, in 1. 27 marzo 2004
n. 77 (ossia con riguardo all'eventuale esistenza delle ivi previ ste condizioni per la declaratoria officiosa di estinzione dei giu dizi pendenti in materia di diritti di prelievo supplementare, do
vuti da aziende produttrici di latte per consegne eccedenti le
quote loro assegnate), che l'esame di ogni questione sul punto — che implica accertamenti di fatto circa l'esistenza dell'istan
za di rateizzazione delle somme oggetto dell'intimazione di pa
gamento ed il positivo esito della relativa procedura — necessa
riamente comporta l'esercizio di poteri di governo del processo,
presupponenti, a loro volta, la sussistenza della giurisdizione del
giudice adito, la carenza della quale assume pregiudiziale rile
vanza, siccome incompatibile con la pronuncia di provvedi menti che, sebbene di contenuto meramente formale, determi
nano, comunque, l'esito dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dalle parti, le quali non possono essere sottratte al loro giudice naturale.
Deve, pertanto, essere esaminata la questione di giurisdizione
proposta col primo motivo di ricorso.
Il collegio osserva che essa, negli stessi termini, è già stata af
frontata e risolta dalle sezioni unite con la sentenza 14 ottobre
2004, n. 20254 (Foro it., Rep. 2004, voce Agricoltura, n. 93),
che ha formulato il principio così massimato: «I diritti di prelie vo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati (prodotti
lattiero-caseari), introdotti dal regolamento Ce 856/84 (succes sivamente modificato e integrato dal regolamento 3950/92) al
fine di riequilibrare tale settore di mercato (nel quale da tempo si registrava un crescente squilibrio tra offerta e domanda che
aveva causato l'accumularsi di rilevanti eccedenze produttive, e
i cui oneri di smaltimento incidevano gravemente sul bilancio
della Comunità, in funzione di 'una quantità globale garantita' suddivisa tra gli Stati membri e ripartita mediante l'assegnazio ne, ai singoli produttori, di quote
— c.d. quantitativi individuali
di riferimento — il cui superamento avrebbe comportato, per tali soggetti, il pagamento di una somma di denaro) appartengo no agli strumenti regolatori del mercato agricolo che non hanno
interpretazione costituzionalmente orientata impone di ritenere che sif
fatta giurisdizione sia stata nella specie introdotta sul rilievo che, nella
materia de qua, si apprezzano non solo situazioni giuridiche aventi la
consistenza del diritto soggettivo, ma anche situazioni di interessi le
gittimi correlati a profili autoritativi dell'azione amministrativa. l'in treccio delle quali, determinando difficoltà di identificazione della na
tura delle une e delle altre, sconsiglia di affidare ad una siffatta identi
ficazione anche la ripartizione fra giurisdizione ordinaria ed ammini
strativa delle controversie relative e sospinge verso l'esclusività di que st'ultima.
Ha osservato ancora la sentenza riportata che l'art. 2 sexies 1. 109/05
al 3° comma prevede che i giudizi relativi alla materia delle quote latte
introdotti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina «restano
devoluti alla competenza dei giudici ordinari», con la conseguenza che
la sola giurisdizione ordinaria possibile e, quindi, conservabile, era evi
dentemente quella su diritti soggettivi. Ha quindi osservato la riportata sentenza che nel caso in esame, trat
tandosi di impugnazione di provvedimenti che costituiscono espressio ne di poteri discrezionali dell'amministrazione pubblica, i quali vengo no censurati principalmente in tali aspetti e non relativamente ad altri in
ordine ai quali la legge definisca in modo compiuto e definitivo i con
tenuti dell'azione amministrativa, le contrapposte situazioni giuridiche facenti capo ai privati non possono avere che consistenza di interessi
legittimi e fondare perciò la giurisdizione generale di legittimità del
giudice amministrativo. Non si ha notizia di decisioni sulle «quote latte» successive alle sen
tenze della Corte di giustizia del 25 marzo 2004 innanzi richiamate. [D.
Bellantuono]
Il Foro Italiano — 2006.
natura sanzionatoria, così come ha stabilito la Corte di giustizia con sentenze del 25 marzo 2004 pronunciate in via pregiudizia
le, sull'interpretazione degli atti compiuti dalla Ce, ai sensi del
l'art. 234 (già 177) del trattato. Pertanto, tenuto conto dell'ef
fetto vincolante che tali pronunce hanno per il giudice naziona
le, deve escludersi che l'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento che ne impone il pagamento ai singoli pro duttori sia regolata dagli art. 22 e 23 1. 24 novembre 1981 n. 689
e che il relativo giudizio sia conseguentemente devoluto alla
giurisdizione del giudice ordinario, e deve affermarsi, invece, la
giurisdizione del giudice amministrativo».
Identico principio deve essere ora ribadito, non essendo stati
proposti argomenti diversi da quelli già esaminati con la senten
za sopra richiamata e non potendo ritenersi che le conclusioni
allora raggiunte siano infirmate dallo ius superveniens di cui al
l'art. 1, comma 551,1. 30 dicembre 2004 n. 311, il quale dispo ne che «i provvedimenti amministrativi relativi alle misure co
munitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla 1. 24 no
vembre 1981 n. 689».
La norma non detta, infatti, una disciplina immediata e diretta
della giurisdizione, ma sancisce la mera conseguenza di un pre
supposto di diritto materiale implicito, anche se non per questo meno evidente, perché, richiamando la legge in materia di san
zioni amministrative ed istituendo una stretta correlazione fra i
rimedi ivi previsti ed i provvedimenti aventi l'oggetto suindi
cato, accredita della consistenza del diritto soggettivo le situa
zioni giuridiche dei privati sulle quali incidono i provvedimenti in questione, sottraendole all'area dell'interesse legittimo, onde
finisce per assumere il valore di una disposizione sostanziale,
attributiva ai provvedimenti stessi della natura sanzionatoria
che, in precedenza, giusta la ricordata giurisprudenza, sia della
Corte di giustizia Cee, sia di questa corte regolatrice, doveva ai
medesimi negarsi. Si tratta, dunque, di una norma, che, in difetto di contrarie
previsioni al riguardo, non può che disporre per l'avvenire, sic
ché risulta applicabile esclusivamente ai provvedimenti emessi
successivamente alla sua entrata in vigore, mentre quelli che,
come nella specie, sono stati anteriormente deliberati, continua
no a rimanere estranei così all'area del potere punitivo del
l'amministrazione competente, come, per corollario, a quella della giurisdizione ordinaria.
Ma su questo non è il caso di attardarsi oltre poiché la norma
ha avuto vita breve, avendone il legislatore disposto l'abroga zione con il 2° comma dell'art. 2 sexies 1. 25 giugno 2005 n.
109, di conversione, con modificazioni, del d.l. 26 aprile 2005
n. 63, recante «disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione
territoriale, nonché per la tutela del diritto di autore. Disposizio ni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza
obbligatoria e di previdenza complementare».
Conviene, invece, porre in luce che neanche questo ulteriore
ius superveniens consente di modificare le esposte conclusioni
in punto di giurisdizione. Il 1
° comma della norma appena citata prevede che, a decor
rere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (ossia dal
26 giugno 2005: v. art. 1, 2° comma, in relazione alla data di
pubblicazione della G.U. n. 146 del 25 giugno 2005), le contro
versie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla
giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti territorialmente.
Una interpretazione costituzionalmente orientata della norma,
giusta i criteri in tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo somministrati dalla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (v. sentenza n. 204 del 2004, id.,
2004, I, 2594), impone di ritenere che siffatta giurisdizione sia stata nella specie introdotta sul rilievo che, nella materia de qua, si apprezzano non solo situazioni giuridiche aventi la consisten
za del diritto soggettivo, ma anche situazioni di interessi legit timi correlati a profili autoritativi dell'azione amministrativa,
l'intreccio delle quali, determinando difficoltà di identificazione
della natura delle une o delle altre, sconsiglia di affidare ad una
siffatta identificazione anche la ripartizione fra giurisdizione or
dinaria ed amministrativa delle controversie relative e sospinge verso l'esclusività di quest'ultima.
Tale, appunto, è la scelta compiuta dal legislatore con la nor
ma appena riferita.
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2863 PARTE PRIMA 2864
La stessa norma, tuttavia, contiene una disposizione transito
ria, al 3° comma, ove testualmente prevede che i giudizi relativi
alla suddetta materia introdotti prima dell'entrata in vigore della
nuova disciplina «restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari».
Orbene, è del tutto evidente che, se una controversia «resta»
oggi devoluta alla competenza di un determinato giudice, essa
doveva già essergli in precedenza affidata: il che, riferito al caso
di specie, non può aver riguardo ad un'inesistente giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, posto che, come s'è detto, una
giurisdizione esclusiva è stata introdotta solo con la più recente
legge e solo per affidarla al giudice amministrativo.
La sola giurisdizione ordinaria possibile e, quindi, conserva
bile, era evidentemente quella su diritti soggettivi. Ed allora, per sottrarre la nuova norma ad ogni dubbio di ille
gittimità costituzionale in relazione agli art. 3, 25 e 103, 1°
comma, Cost., è giocoforza osservare, con interpretazione ade
guatrice, come nel suo ultimo intervento, il legislatore, preso atto che nella materia in questione coesistono e si intersecano
diritti soggettivi ed interessi legittimi, abbia ritenuto, per il futu
ro (controversie proposte dopo l'entrata in vigore della 1. n. 109
del 2005), di porre fine ad ogni difficoltà definitoria istituendo una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice ammini
strativo ed abbia, per il passato (controversie introdotte ante
riormente), dato continuità al criterio di riparto della giurisdi zione fondato sulla distinzione fra diritti soggettivi ed interessi
legittimi. La disposizione transitoria si muove, dunque, nella pura logi
ca del principio della perpetuano iurisdictionis nel senso che le
controversie su diritti soggettivi introdotte davanti ai giudici or
dinari devono dagli stessi essere necessariamente trattenute, no
nostante il sopravvenire della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. E, d'altra parte, lo stesso principio, per come
desumibile dall'art. 5 c.p.c., impedisce di ritenere che, in caso di
controversia portata alla cognizione del giudice amministrativo
anteriormente alla data di entrata in vigore della 1. n. 109 del
2005 in sede di giurisdizione generale di legittimità, possa esse
re da quest'ultimo trattata in sede di giurisdizione esclusiva.
Pertanto, rispetto alle domande attinenti alle questioni di cui
trattasi, introdotte prima dell'entrata in vigore della 1. n. 109 del
2005 — per le quali non è invocabile il criterio di ripartizione
per materia — occorre avere riguardo, per determinare la giuris dizione, alla consistenza della situazione giuridica attivata in
giudizio, riconoscendosi la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ove vengano in rilievi interessi le
gittimi, o quella del giudice ordinario, ove si tratti di diritti sog
gettivi. Nel caso in esame, trattandosi come si è già riferito nella pri
ma parte, di impugnazione di provvedimenti che costituiscono
espressione di poteri discrezionali dell'amministrazione pubbli ca, i quali vengono censurati precipuamente in tali aspetti e non relativamente ad altri in ordine ai quali la legge definisca in modo compiuto e definitivo i contenuti dell'azione amministra
tiva, le contrapposte situazioni giuridiche facenti capo ai privati non possono avere che consistenza di interessi legittimi e fonda
re perciò la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accol
to, cassando senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarando la
giurisdizione del giudice amministrativo.
Resta assorbita la delibazione di ogni ulteriore, logicamente subordinata, doglianza di parte ricorrente.
Il Foro Italiano — 2006.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 11 no
vembre 2005, n. 21858; Pres. De Musis, Est. Panzani, P.M.
Uccella (conci, conf.); Soc. Gestione per il realizzo (Avv.
Aloisio) c. Soc. Agricola immobiliare interconsorziale del
Mezzogiorno (Avv. Marasà), Lettera (Avv. Paoli). Confer itici App. Roma 16 aprile 2002.
Società — Società di capitali — Azioni — Sequestro penale preventivo
— Intervento e voto in assemblea — Legitti mazione del custode giudiziario (Cost., art. 24, 111; cod.
civ. testo previgente, art. 2351, 2352, 2370, 2377; cod. proc.
pen., art. 321; 1. 4 agosto 1955 n. 848, ratifica ed esecuzione
della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950 e del protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952: convenzione, art. 6, 17).
La legittimazione in via esclusiva del custode giudiziario, nel
l'ipotesi di azioni di società sottoposte a sequestro penale
preventivo, ad inter\>enire e votare in assemblea, nonché ad
impugnare le deliberazioni assembleari, non contrasta con gli art. 24 e 111 Cost., nonché con gli art. 6 e 17 della conven
zione dei diritti dell'uomo e con l'art. 11-107 del trattato che
adotta la Costituzione europea, oltre che con il preambolo della carta dei diritti dell'Unione, atteso che i vincoli deri
vanti dal sequestro penale preventivo trovano giustificazione
nell'esigenza di tutelare interessi generali costituzionalmente
rilevanti e che l'interessato dispone di adeguati mezzi di tu
tela impugnatoria in sede penale e, inoltre, può sempre agire in sede civile per far valere l'eventuale responsabilità del cu
stode giudiziario. ( 1 )
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 18 giu gno 2005, n. 13169; Pres. Criscuolo, Est. Rordorf, P.M.
Maccarone (conci, conf.); Frosina (Avv. Porcacchia), Soc.
Gestione per il realizzo (Avv. Aloisio) c. Soc. Agraria immo
biliare (Avv. Marasà), Lettera (Avv. Paoli). Conferma App. Roma 29 maggio 2001.
Società — Società di capitali — Azioni — Sequestro penale preventivo — Intervento e voto in assemblea —
Legitti mazione del custode giudiziario (Cod. civ. testo prevìgente, art. 2351, 2352, 2370; cod. proc. pen., art. 321).
Società — Società di capitali — Azioni — Sequestro penale
preventivo — Deliberazione assembleare — Impugnazione
— Legittimazione del custode giudiziario (Cod. civ. testo
previgente, art. 2377; cod. proc. pen., art. 321).
Effetto naturale del sequestro penale preventivo — che, a nor
ma dell'art. 321 c.p.p., ha la funzione di prevenire il pericolo che la disponibilità di cose pertinenti al reato possa aggra varne o protrarne le conseguenze ovvero possa agevolare la
commissione di ulteriori reati — è, nel caso in cui abbia ad
oggetto azioni di società, l'attribuzione al custode giudizia rio, in luogo del socio, del diritto di intervento e di voto in as
semblea. (2) Posto che il diritto di impugnazione della delibera assembleare
è, anche nei suoi presupposti, inscindibilmente legato al di
ritto di voto, ne consegue che l'attribuzione al custode giudi ziario del diritto di voto in assemblea implica necessaria
mente anche la legittimazione ad impugnare la deliberazione
assembleare, dovendosi escludere una legittimazione concor
rente del socio. (3)
(1-3) I. - Le sentenze in epigrafe — la seconda delle quali già ripor tata su questa rivista nella parte in cui conferma l'orientamento giuris prudenziale circa la legittimità della motivazione per relationem della sentenza pronunciata in grado di appello (cfr. Foro it., 2005, I, 2673, cui, sul punto, si fa rinvio) — affrontano la tematica, di per sé non nuo
va, del sequestro di azioni di società e della sua incidenza sui diritti ad esse correlati. Con particolare riferimento al profilo cruciale della
spettanza — se al socio o al custode giudiziario e, in questa seconda
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