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Sezioni unite civili; sentenza 23 marzo 1963, n. 739; Pres. Torrente P., Est. Caporaso, P. M. Pepe...

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Sezioni unite civili; sentenza 23 marzo 1963, n. 739; Pres. Torrente P., Est. Caporaso, P. M. Pepe (concl. conf.); Comune di Edolo (Avv. Nobili, Romanelli) c. Tognali (Avv. Ferina Palazzolo, Paleani) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 5 (1963), pp. 905/906-907/908 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152577 . Accessed: 28/06/2014 18:51 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.106 on Sat, 28 Jun 2014 18:51:42 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezioni unite civili; sentenza 23 marzo 1963, n. 739; Pres. Torrente P., Est. Caporaso, P. M. Pepe(concl. conf.); Comune di Edolo (Avv. Nobili, Romanelli) c. Tognali (Avv. Ferina Palazzolo,Paleani)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 5 (1963), pp. 905/906-907/908Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152577 .

Accessed: 28/06/2014 18:51

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905 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 906

civiei — Rivendioazione —• Competenza (Legge 16

giugno 1927 n. 1766, riordinamento degli usi civici, art. 9, 29).

Hi competente il giudice ordinario (e non il commissario liqui dator degli usi civici) a conoscere della controversia rela

tiva alia rivendica di beni appartenenti ad un'universita

agraria, la cui originaria concessione ad utenza e miglioria sia stata trasformata, con deereto del commissario regio nale degli usi civici, in enfiteusi perpetua. (1)

La Corte, ecc. —■ (Omissis). Con il terzo mezzo l'Ente

ricorrente, denunciando la violazione della norma indieata

nel primo e secondo mezzo, nonch& degli art. 25 e 26 del

regolamento, approvato eon r. deereto n. 332 del 1928, per l'eseeuzione della legge n. 1766 del 1927 sugli usi civici, in

relazione all'art. 360, nn. 1 e 3, cod. proc. civ., censura la

sentenza impugnata per avere applicato alia fattispecie le

norme ehe regolano l'istituto della legittimazione, cui con

segue la trasformazione del demanio in allodio.

Premesso che il Tribunale si sarebbe riferito impropria mente alia legittimazione, dato clie questa ha luogo sol

tanto nei confronti dell'occupatore abusivo, mentre il Ciam

maruconi Quirino non poteva ritenersi tale, in quanto prima ancora della concessione in enfiteusi perpetua era fornito

di un titolo valido per l'occupazione dell'immobile, rappre sentato dalla concessione in colonia precaria miglioratizia, sostiene il ricorrente che la conversione di siffatto titolo

nel primo non avrebbe inciso sull'originaria natura dema

niale del bene, che, pertanto, si sarebbe dovuto considerare

alia stregua dei beni quotizzati, con la conseguenza che

competente a decidere la controversia era, in ogni caso, il Commissario per gli usi civici.

Anche questa censura e priva di fondamento.

Senza dubbio il commissario õ competente a decidere

della sussistenza o meno della demanialitä quando la re

lativa questione si pone in ordine agli accertamenti a lui

demandati ai fini dell'esplicazione delle funzioni che gli sono affidate dalla legge. Infatti, la speciale competenza che l'art. 29 della legge del 1927 gli attribuisce e in funzione

delle operazioni che a lui sono commesse per la liquidazione

degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo go dimento, nonche per la sistemazione delle terre provenienti da tale liquidazione e delle altre possedute da comuni, uni

versitä e associazioni agrarie, soggette all'esercizio dei pre detti usi. Ove non ricorra detta strumentalitä, la competenza stessa viene meno, non potendo essa sussistere in rapporto a giudizi per diritti privati relativi a beni che, per avere

cessato di essere demaniali, sono senz'altro sottratti alle

operazioni sul riordinamento degli usi civici.

Orbene, se 6 esatto che le controversie concernenti la

quotizzazione e assegnazione di beni provenienti dalla liqui dazione degli usi civici rientrano nella competenza del com

missario, non altrettanto si puõ affermare per le contro versie relative alia rivendica di beni concessi in enfiteusi

perpetua, non potendosi, contrariamente a quanto si as sume dall'Ente ricorrente, considerare sullo stesso piano gli uni e gli altri beni. Osta a ciõ, anzitutto, la diversa di

sciplina legislativa, trattandosi appunto di due tipi dif ferent di beni.

(1) Non constano precedenti in termini. Per riferimenti, cons. Cass, 14 agosto 1950, n. 2456, Foro it.

Rep. 1950, voce Diritti promiscui e usi civici, n. 35, secondo cui, qualora l'attore rivendichi un fondo assumendo di essere domino utile del fondo stesso, concessogli in enfiteusi da un'universita agraria e il convenuto opponga che il fondo gli sia stato assegnato in enfiteusi dal commissario regionale degli usi civici, in via di legittimazione di quote, la competenza a giudicare della contro versia spetta alFautorita giudiziaria ordinaria.

Sugli effetti del provvedimento di legittimazione, per quanto concerne in particolare la trasformazione dei beni oggetto del provvedimento da demaniali in allodiali, si consultino : Cass. 27 settembrc 1952, n. 2917, id., Rep. 1952, voce cit., n. 66 ; App. Roma 28 marzo 1932, id., Rep. 1932, voce cit., n. 46 ; Com miss. usi civiei Sicilia 18 gennajo 1929, id., 1929, I, 585,

Basti osservare ehe la trasformazione della concessione ad utenza e miglioria in enfiteusi perpetua & regolata dal

l'art. 26 del regolamento per l'esecuzione della legge del

1927, mentre l'assegnazione di beni a seguito di quotizza zione e regolata dall'art. 47 e segg. dello stesso regolamento e che la prima norma trovasi oompresa nel capo IV del ti tolo I, ehe e relativo alla legittimazione e reintegra delle

occupazioni, laddove le altre norme, invece, sono comprese nel capo III del titolo II, che e relativo alia ripartizione in quote dei beni, ed e ovvio che la distinzione delle men

zionate disposizioni non avrebbe ragione se i beni concessi

dapprima in utenza e miglioria e poi in enfiteusi perpetua, mediante trasformazione dell'originaria concessione, si do

vessero intendere equiparati a quelli quotizzati e indi as

segnati secondo il procedimento all'uopo stabilito.

£ d'ostacolo, inoltre, la diversa natura giuridica del

rapporto riguardante l'uno e l'altro tipo dibeni. Infatti, nel caso di legittimazione, per trasformazione in enfiteusi

perpetua della concessione ad utenza e miglioria, si ha

un rapporto derivato da altro precedente rapporto, avente

un contenuto diverso, e il diritto che ne risulta 6 di natura

reale e perpetuo; nel caso, invece, di assegnazione di beni

a seguito di quotizzazione di unitä distinte, si ha un rap

porto originario, non dipendente da altro rapporto, e il

diritto che ne risulta ha egualmente natura reale ma e pre cario. Nel primo caso, poi, le migliorie costituiscono un

fatto compiuto in forza del rapporto preesistente ; non cosi nel secondo caso, nel quale esse, invece, sono un fatto da

compiere e rappresentano una condizione alia quale la con

cessione e subordinata. Infine v'e anche diversita di ef

fetti dai relativi provvedimenti, perche, mentre con la le

gittimazione, per trasformazione della concessione ad utenza

e miglioria in quella di enfiteusi perpetua, si attua una vera e

propria sdemanializzazione del bene, con l'attribuzione al

legittimato di un diritto soggettivo di natura privatistica, con l'assegnazione di beni, in dipendenza della ripartizione in quote, non muta affatto la natura del bene, che conserva,

tuttavia, il proprio carattere demaniale. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite civili; sentenza 23 marzo 1963, n. 739 ; Pres.

Tokkente P., Est. Caporaso, P. M. Pepe (eonel.

conf.); Comune di Edolo (Aw. Nobiei, Komanelli) e. Tognali (Aw. Ferina Palazzolo, Paleani).

(Oassa Trib. Brescia 1° ottobre 1960)

Posscsso e azioni possesSorie — Comportamciito inateriale della pubblica Amministrazione —

Azione di spoglio — Improponibilitä -— Fatti

spceic (Legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, abolizione del contenzioso amministrativo, art. 4).

IS azione possessoria nei confronti della pubblica Ammini strazione ž improponibile anche qwando, pur non essen

dovi un formale provvedimento amministrativo, il com

portamento materiale della Amministrazione sia riferibile alia sua attivitä di diritto pubblico, per essere volta al sod

disfacimento di interessi pubblici nelVämbito della potestä ad essa conferita dalla legge (nella specie, il sindaco aveva

fatto rimuovere dallo stradino comunale la recinzione posta dal proprietario intomo ad un'area gravata di servilu di uso pubblico). (1)

(1) Sul principio affermato dalla massima la giurisprudenza e costante : Cass. 24 luglio n. 2077, 6 ottobre n. 2867 del 1962, Foro it., Rep. 1962, voce Possesso, nn. 96-98 ; 28 luglio 1962, n. 2211, id., 1962, I, 1601 (nella motivazione) ; Pret. Cranci 27 aprile 1959, id., Rep. 1960, voce cit., n. 108 (annotata P. Nasca, in Giur. sic., 1960, 330) ; Trib. Lecce 30 dicembre 1958, Pret. Salerno 18 aprile 1958, Pret. Rieti 11 marzo 1959, Foro it., Rep. 1959, voce cit., nn, 106-109 ; Oftsg, W aprile 1957, n, 1310,

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907 PARTE PRIMA 908

La Corte, ecc. — Con il primo e secondo motivo di

ricorso si denunzia la violazione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, per a vere il Tribunale rite

nuto proponibile, nel caso in esame, l'azione possessoria contro la pubblioa Amministrazione.

A giustificazione di siffatta decisione il Tribunale pone la circostanza ehe il Comune avrebbe agito senza la previa emissione di un atto amministrativo formale e solenne

ed avrebbe quindi compiuto attivita meramente materiale,

contro la quale al privato sarebbe sempre consentito di

insorgere mediante l'azione possessoria di cui all'art. 1168

cod. civile.

Il principio di diritto, che e alia base della pronunzia

impugnata, non puõ essere condiviso, in quanto che non b

giuridicamente esatto che il divieto del succitato art. 4,

vale a dire il limite al potere del giudice ordinario rispetto

agli atti della pubblica Amministrazione, non operi affatto

allorquando mandli il provvedimento formale ammini

strativo, che, nella specie, avrebbe dovuto essere, secondo

la sentenza denunciata, una «regolare deliberazione degli

organi (sindaco, giunta, consiglio comunale) attraverso i

quali il comune manifesta la sua volonta,».

Si deve in contrario osservare che i casi in cui al privato e dato di servirsi della tutela possessoria sono soltanto

quelli in cui la pubblica Amministrazione abbia agito iure privatorum o fuori dei suoi poteri. In altri termini,

deve trattarsi di attivita che non rientri neU'ainbito dei

fini pubblici istituzionali o dei poteri dell'ente pubblico che ha posto in essere il mutamento della situazione di

fatto, di cui il privato chiede il ripristino. Ne consegue che non b di per se solo decisivo il fatto

che manchi il provvedimento formale, essendo rilevante

e risolutivo, ai fini della proponibilitä dell'azione possessoria contro la pubblica Amministrazione, che il comportamento di quest'ultima sia riferibile alia sua attivita di diritto

pubblico, ben potendo detto comportamento cpncretarsi

in un semplice atto materiale. La giurisprudenza di queste Sezioni unite & proprio nel senso che anche le azioni mate

riali della pubblica Amministrazione possono valere come

atti amministrativi, sempre che esse siano volte al soddi

sfacimento di interessi pubblici e sempre che l'Ammini

strazione abbia agito nell'ambito della potestä a lei con

ferita dalla legge (Sez. un. 26 febbraio 1955, n. 575, Foro

it., Rep. 1955, voce Atto amministrativo n. 29 ; 16 aprile

1957, n. 1310, id., Rep. 1957, voce cit., n. 24 e 16 giugno

1958, n. 2072, id., 1958, I, 1266). Nella ipotesi di cui al presente giudizio, rimozione

id., Rep. 1957, voce Atto amministrativo, n. 24 ; Cass. 26 febbraio

1955, n. 575, id., Rep. 1955, voce cit., n. 29 (quest'ultime due

sono eitate nella motivazione della presente) ; Trib. Lecce 16

marzo 1954, id., Rep. 1954, voce Possesso, n. 156 ; Cass. 13 feb

braio 1953, n. 365, id., 1953, I, 959, con nota critica di Coi.ktti.

Concordano, a contrario, Cass. 9 dicembre 1960, n. 3211, e

29 aprile 1960, n. 964 id., Rep. 1960, voce cit., nn. 103-105 (la

prima annotata da Iannibubebto, in Temi nap., 1961, I, 5), che ammettono la proponibilitä. delle azioni possessorie solo

quando la pubblica Amministrazione abbia agito iure privato rum. o fuori dell'ambito dei suoi poteri. Nello stesso ordine

d'idee, Cass. 16 giugno 1958, n. 2072 (Foro it., 1958, I, 1266, con

nota di richiami) esclude la proponibilitä delle azioni possessorie anche contro l'attivitä di esecuzione di atto amministrativo giä annullato dal Consiglio di Stato.

Nel senso che quando la legge esige espressamente la emana

zione di un atto amministrativo formale, un mero comportamento materiale non puõ tener luogo dell'atto : Pret. Torino 19 set

tembre 195Ö, id., Rep. 1957, voce Possesso, n. 127, annotata

favorevolmente da E. ProtettI, in Giust. civ., 1957, I, 186.

In senso contrario alia massima : App. Napoli 15 maggio 1957, Foro it., Rep. 1958, voce cit., n. 194.

Per altri rjferimenti, Cass. 29 ottobre 1957, n. 4197, id.,

Rep. 1957, voce cit., n. 122 e Pret. Canale 15 novembre 1056,

id., 1956, I, 1950, che ammettono la proponibilitä delle azioni

possessorie contro la pubblica Amministrazione che si sia violen

temente impossessata di beni altrui anche se in base a regolare delibera (cosi pure la giä cit. Cass. 9 dicembre 1960, n. 3211).

In argomento vedasi pure Cass. 23 marzo 1960, n. 603, id.,

1961, I, 500, con nota di richiami,

ad opera di agenti del Comune di una reoinzione apposta da un privato ad uno spiazzo adiacente alia strada pubblica comunale, non occorreva certo una previa deliberazione in forma solenne, come erroneamente ha ritenuto il Tri

bunale, essendo invece sufficiente che l'ordine, scritto o

verbale, di rimozione fosse stato impartito dal Sindaco o da chi per esso. La sorveglianza e la tutela delle strade

site nelFabitato del comune e relative pertinenze ed acces sori 6 funzione di esclusiva spettanza del sindaco. Perciõ la rimozione di una opera o di un manufatto ordinata dal

sindaco nell'esercizio del potere a lui spettante in materia

di strade comunali o di edilizia costituisce sicuramente

attivitä di diritto pubblico, contro cui il privato non puõ

reagire con l'azione possessoria. In proposito le Sezioni

unite ban no gi;\ statuito che l'atto di possesso del comune su uno spiazzale sito nell'abitato ed adiacente alia pubblica via rientra nella esplicazione della potcsta, amministrativa e contro di esso non sono perciõ proponibili dal privato le azioni possessorie (decisione 7 giugno 1949, n. 1415, Foro it., Rep. 1949, voce Possesso, n. 175).

D'altra parte, se si procede all'esame (consentito anehe

in questa sede) degli specifici elementi di fatto dedotti

dalle parti in cau£&, si scorge agevolmente come nella specie non mancava neppure il provvedimento formale ammini

strativo, il quale era evidentemente costituito dalla prima e dalla seconda nota, rispettivamente inviate alle interessate

il 30 aprile e 6 maggio 1954.

Con la prima di tale nota il Sindaco comunicava che la

richiesta autorizzazione ad apporre la cancellata non poteva essere concessa prima di un esame sullo stato di fatto e

di diritto dell'area. Si tratta, cioe, di un provvedimento negativo della licenza edilizia, quale e previsto dall'art. 31

della legge urbanistica.

Con l'altra nota, contenente l'invito di sospendere i

lavori, il Comune (e, per esso, il Sindaco) poneva in essere

il provvedimento di immediata sospensione prescritta dal

2° comma dell'art. 32 della legge urbanistica per il caso

di inosservanza di norme in materia di attivitä edilizia.

Non puõ quindi disconoscersi la natura di atti ammi

nistrativi formali sia dell'una sia dell'altra nota, onde

l'ordine del giudice di ripristinare la recinzione costruita

in ispreto di tali note implicava necessariamente la revoca

dell'atto amministrativo, il che e vietato dall'art. 4 della

legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo.

In ogni caso, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto

dichiarare improponibile l'azione possessoria promossa dalle odierne resistenti cosi, come ha sostenuto il Comune

con il primo e secondo motivo di ricorso.

II terzo motivo, che attiene alia prova degli estremi

dell'asserito spoglio, rimane assorbito.

La sentenza impugnata, che ha invece ritenuto la

proponibilitä dell'azione, dev'essere cassata senza rinvio, con la condanna delle attrici al pagamento delle spese dell'intero giudizio.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile; sentenza 21 marzo 1963, n. 689 ; Pres.

Celentano P., Est. Giannattasio, P. M. Cutkttpia

(concl. conf.); Canciello (Aw. Focacci) c. Banco di

Napoli (Avv. Minervini).

(Conferma App. Napoli 10 febbraio 1961)

Banea e contratti bancari — Drposito bancario in

conto corrente — Prescrizione -—■ Decorrenza (Cod.

civ., art, 1852, 1857, 2935).

Nel deposito bancario in conto corrente a vista il termine di

prescrizione del diritto alia restituzione della somma de

positata decorre dalla data delVultima operazione. (1)

(1) La sentenza confermata leggesi in Banca, borsa, ecc.,

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