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sezioni unite civili; sentenza 24 giugno 1987, n. 5522; Pres. Brancaccio, Est. Tondo, P. M. Virgilio...

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sezioni unite civili; sentenza 24 giugno 1987, n. 5522; Pres. Brancaccio, Est. Tondo, P. M. Virgilio (concl. conf.); Min. tesoro (Avv. dello Stato Fiengo) c. Pavoni e Regione Lazio; Pavoni (Avv. Barcellona) c. Min. tesoro e Regione Lazio. Conferma Trib. Roma 23 luglio 1985 Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 10 (OTTOBRE 1987), pp. 2711/2712-2721/2722 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179195 . Accessed: 24/06/2014 23:14 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.105 on Tue, 24 Jun 2014 23:14:19 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 24 giugno 1987, n. 5522; Pres. Brancaccio, Est. Tondo, P. M.Virgilio (concl. conf.); Min. tesoro (Avv. dello Stato Fiengo) c. Pavoni e Regione Lazio; Pavoni(Avv. Barcellona) c. Min. tesoro e Regione Lazio. Conferma Trib. Roma 23 luglio 1985Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 10 (OTTOBRE 1987), pp. 2711/2712-2721/2722Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179195 .

Accessed: 24/06/2014 23:14

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PARTE PRIMA 2712

la norma suddetta, osservando che l'avveramento della condizio

ne richiesta da questa — e cioè che l'assenza dal lavoro si pro

tragga solo per il tempo «strettamente necessario all'espletamento del mandato» — è agevolmente verificabile «in quanto i su men

zionati consiglieri di regola si limitano alla partecipazione delle

sedute consiliari, il che risulta dai relativi verbali^; ed è tornata

in argomento con la decisione 19 giugno 1982, n. 3770 (id., Rep.

1982, voce cit., n. 1048), laddove ha rilevato che la locuzione

«per il tempo strettamente necessario per l'espletamento del man

dato», «in cui l'avverbio limitativo rafforza ulteriormente il si

gnificato, già di per sé preciso e circoscritto, dell'aggettivo cui

accede, non consente una lata interpretazione che ricomprenda nell'ambito di applicazione della norma anche il tempo che il sin

golo consigliere impiega in attività non consistenti nell'effettiva

partecipazione ai compiti istituzionali del consiglio, cioè alle adu

nanze, in cui detto organo rappresentativo esercita le sue attribu

zioni ed egli adempie concretamente al suo mandato, pur se trattisi

di attività che all'esercizio del munus publicum elettivo si ricolle

ghino in funzione preparatoria e strumentale, ma fuori dell'am

bito proprio delle operazioni consiliari».

E tali concetti sono stati ribaditi da questa corte con la decisio

ne 14 novembre 1984, n. 5763 (id., 1985, I, 1059) e, ulteriormen

te, con la decisione 21 novembre 1984, n. 5966 (id., Rep. 1985, voce cit., n. 1192) laddove è stato rilevato che la locuzione della

norma, «in cui l'avverbio 'strettamente' di indubbio significato

limitativo, qualifica l'aggettivo 'necessario', esprimente una cor

relazione causale indispensabile, precisa e circoscritta, con lo svol

gimento del mandato, non può essere altrimenti spiegabile che

mediante un effettivo riferimento al tempo che il consigliere co

munale impiega in attività tipiche dell'effettiva partecipazione ai

compiti istituzionali del consiglio, e cioè alle adunanze in cui det

to organo esercita le sue attribuzioni ed egli adempie la sua fun

zione di componente elettivo di esso», per cui, esaurendosi «in

tali tipiche attività. . . il senso inequivocamente limitativo dell'e

spressione usata, scaturisce a contrario la esclusione delle ulterio

ri attività, marginali o strumentali, che, pur riferendosi in senso

lato all'esercizio del munus publicum (attività di studio di consul

tazione di pratiche, di discussione in seno al gruppo consiliare), restano fuori dell'ambito delle operazioni consiliari».

E, infine, questa corte ha precisato, al di là di ogni possibile

dubbio, nella decisione 20 gennaio 1985, n. 235 (id., 1985, I,

1058) «come l'art. 32 1. n. 300 del 1970 (più in particolare. . .

il suo 1° comma) sia norma di stretta interpretazione quale d'al

tronde emerge direttamente dalla sua lettera, laddove impone (ec

cezionalmente) al datore di lavoro un onere non proprio connaturato alla corrispettività del sinallagma contrattuale; nor

ma che non si presta quindi ad interpretazione estensiva o addi

rittura analogica». Dal che si desume agevolmente anche la ratio

della norma in esame.

Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che nel

l'ambito della norma relativa ai permessi retribuiti non possono ritenersi comprese neppure le cariche elettive c.d. di secondo gra do, come sono quelle relative alla partecipazione dei consiglieri comunali o provinciali ad una delle numerose commissioni comu

nali o provinciali, poiché la suddetta partecipazione non costitui

sce diretto «espletamento del mandato», ma un'attività che tale

mandato solo indirettamente presuppone; mentre l'ambito di ap

plicabilità della norma va ristretto alle attività essenziali all'esple tamento del mandato di consigliere comunale o provinciale, e cioè a quelle che coincidono con il momento deliberativo e si estrinse cano nella presenza alle sedute del consiglio comunale o pro vinciale.

La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi ed ha ritenuto, peraltro alla stregua di un discutibile (e in quanto tale giustamente censurato) «contemperamento» di soluzioni pro spettabili, che allo Zennaro i permessi retribuiti competessero an che per la partecipazione, in qualità di consigliere comunale o

provinciale, a riunioni di commissione ufficialmente verbalizzate.

Onde, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va, per questa parte, cassata. (Omissis)

Il Foro Italiano — 1987.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 24 giu

gno 1987, n. 5522; Pres. Brancaccio, Est. Tondo, P. M. Vir

gilio (conci, conf.); Min. tesoro (Avv. dello Stato Fiengo) c.

Pavoni e Regione Lazio; Pavoni (Avv. Barcellona) c. Min.

tesoro e Regione Lazio. Conferma Trib. Roma 23 luglio 1985.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Medico con

venzionato — Natura del rapporto — Competenza del giudice del lavoro (Cod. civ., art. 2222, 2223, 2230, 2232, 2238; cod.

proc. civ., art. 409; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del

servizio sanitario nazionale, art. 48). Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Sanitario con

venzionato con gli organi del servizio sanitario nazionale —

Rapporto di lavoro parasubordinato — Crediti per prestazioni

professionali — Rivalutazione monetaria (Cod. proc. civ., art.

409, 429).

Il rapporto di lavoro fra i medici specialisti convenzionati esterni

ed i soppressi enti mutualistici (ed ora con le unità sanitarie

locali) rientra fra i rapporti di c.d. parasubordinazione con

templati dall'art. 409, n. 3, c.p.c. e riservati alla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro. (1)

La rivalutazione monetaria disposta dall'art. 429, 3° comma, c.p.c. è applicabile a tutti i crediti di lavoro derivanti dai rapporti elencati nell'art. 409 c.p.c., ivi compresi quelli c.d. par asubor

dinati dei sanitari convenzionati, indipendentemente dalle for me di indicizzazione convenzionale e adeguamento legale di

tariffe e compensi o dal loro blocco. (2)

li

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 24 giu

gno 1987, n. 5519; Pres. Brancaccio, Est. Tondo, P. M. Vir

gilio (conci, conf.); Min. tesoro (Avv. dello Stato Fiengo) c.

Petrone ed altri (Avv. Barcellona). Cassa Trib. Latina 16 feb braio 1981.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Medico con

venzionato — Natura del rapporto — Competenza del giudice del lavoro (Cod. civ., art. 2222, 2233, 2228; cod. proc. civ., art. 409; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 48).

(1,3-4) Giurisprudenza costante. Sulla natura del rapporto di lavoro dei medici convenzionati e sulla

competenza giurisdizionale a conoscere delle relative questioni, v. Cass. 5 dicembre 1985, n. 6094, ed altre, Foro it., 1986, I, 955, con nota di

richiami, cui adde: Cass. 24 giugno 1987, n. 5517, inedita; 14 luglio 1986, n. 4543, id., Rep. 1986, voce Sanitario, n. 245 e 21 maggio 1986, n.

3370, ibid., n. 242. Sulla legittimità del blocco delle tariffe e dell'art. 6 1. n. 103/85, v.

Cass. 8 giugno 1987, n. 5017, id., 1987, I, 1713, con nota di richiami, cui adde Cass. 12 novembre 1985, n. 5539, id., Rep. 1986, voce cit., n. 217 (e in Giust. civ., 1986, I, 385, con nota di E. Vullo).

Sulla potestà del legislatore di emanare norme interpretative e retroatti ve, v. Cass., ord. 19 febbraio 1987, n. 144 ed altre, Foro it., 1987, I, 724, con nota di richiami.

La sent. 5522/87 in epigrafe ha, inoltre, confermato (nella parte moti va omessa), quanto recentemente deciso dalle sezioni unite a risoluzione del contrasto delineatosi in punto di individuazione dei rapporti compresi nella successione degli organi del servizio sanitario nazionale ai soppressi enti mutualistici, con sentenza 8 giugno 1987, n. 5012, ibid., 1719, con nota di richiami, cui adde, su problemi concernenti il riparto degli oneri finanziari del servizio sanitario nazionale, Corte cost. 5 novembre 1984, n. 245, id., 1985, I, 14, con nota di R. Romboli.

(2) Anche in ordine all'applicabilità dell'istituto della rivalutazione pre visto dall'art. 429 c.p.c. ai crediti derivanti da rapporti di c.d. parasubor dinazione, le sezioni unite risolvono un contrasto delineatosi nella giurisprudenza delle varie sezioni, confermando l'orientamento assunto in analoghe controversie concernenti i legali esterni convenzionati; sul

punto v. Cass. 8 giugno 1987, n. 5017, Foro it., 1987, I, 1713, con nota di richiami di C.M. Barone, cui adde, in termini con la sentenza in epi grafe: Cass. 20 giugno 1987, nn. 5461 e 5452, inedite; 25 luglio 1986, n. 4577, ibid., 1828, con nota di richiami (per i legali convenzionati); 5 dicembre 1985, n. 6120, id., Rep. 1985, voce Lavoro e previdenza (con troversie), n. 284 (in termini di generalità per i rapporti di parasubordina zione); 12 aprile 1985, n. 2433, id., Rep. 1986, voce cit., n. 75 (e in Giust. civ., 1986, I, 507, per rapporti di agenzia ma con affermazione di carattere generale); contra, Cass. 10 giugno 1986, n. 3839, Foro it., Rep. 1986, voce Sanitario, n. 47; 23 maggio 1986, n. 3470, id., 1986,

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Sanitario — Medico convenzionato — Blocco delle tariffe — Va

lidità — Questione manifestamente infondata di costituzionali

tà (Cost., art. 104; 1. 17 agosto 1974 n. 386, conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, recante norme per l'estinzione dei diritti degli enti mutualistici nei con

fronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospe daliera e l'avvio della riforma sanitaria, art. 8; 1. 29 giugno 1977 n. 349, norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la sti

pulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario

in relazione alla riforma sanitaria, art. 11; d.l. 25 gennaio 1985

n. 8, ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sani

tarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di conven

zioni sanitarie, art. 6; 1. 27 marzo 1985 n. 103, conversione

in legge, con modificazioni, del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8). Lavoro (rapporto) — Aumenti per adeguamento al costo della

vita — Pagamento in buoni del tesoro — Applicabilità ai rap

porti di lavoro autonomo e parasubordinato — Esclusione (L. 10 dicembre 1976 n. 797, conversione in legge, con modifica

zioni, del d.l. 11 ottobre 1976 n. 699, recante disposizioni sulla

corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazio

ni del costo della vita, art. 1).

Il rapporto di lavoro fra i medici convenzionati esterni ed i sop

pressi enti mutualistici (ed ora con le unità sanitarie locali) rientra

fra i rapporti di c.d. parasubordinazione contemplati dall'art.

409, n. 3, c.p.c. e riservati alla competenza del pretore in fun zione di giudice del lavoro. (3)

Il blocco delle tariffe previste dalle convenzioni uniche nazionali

per i medici convenzionati deve ritenersi legittimamente confer mato dall'art. 61. 27 marzo 1985 n. 103 (avente carattere inter

pretativo) e, pertanto, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 104, 1° com

ma, Cost. (4) La forma di pagamento in B.o.t. disposta dal d.l. n. 669/76,

convertito in I. n. 797/76, è inapplicabile ai rapporti di lavoro

autonomo, ancorché parasubordinato. (5)

III

PRETURA DI PAVIA; sentenza 23 settembre 1986; Giud. L.

de Angelis; D'Errico (Avv. Benfante) c. U.s.l. n. 77 Pavia

(Avv. Zucca).

Sanitario — Medico incaricato a tempo indeterminato — Disci

plina applicabile (L. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 48; d.p.r. 16 ottobre 1984 n. 886, esecuzione dell'accordo collettivo na

zionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle

attività della medicina dei servizi, art. 13).

L'incarico a tempo indeterminato conferito a sanitario già con

venzionato con la U.s.l. è assoggettato, anche per quel che con

cerne la cessazione al compimento de! 65° anno di età, alla

disciplina ordinaria dettata dall'accordo collettivo nazionale 22

novembre 1979, reso esecutivo col d.p.r. n. 886/84, mentre la

disciplina transitoria regola esclusivamente i presupposti de! con

ferimento. (6)

I, 2140; 19 gennaio 1985, n. 148, id., Rep. 1985, voce Lavoro e previden za (controversie), n. 285.

(5) Sulle disposizioni dettate dal d.l. 669/76 (c.d. blocco della scala

mobile), v. Corte cost. 30 luglio 1980, n. 141, Foro it., 1981, I, 12, con

nota di richiami e con osservazioni di R. Greco, cui adde Dell'Olio,

Emergenza e costituzionalità (te sentenze sulla scala mobile e il «dopo»), in Giornale dir. lav., 1981, 1.

(6-8) Le sentenze pretorili in epigrafe arricchiscono l'ampia casistica

sviluppatasi in sede di interpretazione della disciplina dettata dagli accor

di nazionali collettivi dei vari settori sanitari (senza precedenti editi in

termini quanto alla questione di merito risolta da Pret. Pavia e) senza

novità quanto alle affermazioni di carattere generale in tema di qualifica zione dei rapporti ed individuazione della giurisdizione, secondo il co

stante orientamento della Cassazione ribadito dalle sentenze in epigrafe;

per altri riferimenti v. anche Pret. Livorno 13 luglio 1985, Foro it., 1986,

I, 2643, con nota di richiami sull'applicabilità ai rapporti in esame del

l'art. 2237 c.c. e sulla imposizione di massimali nel numero di assistibili,

legittimità e finalità del sistema. Sul limite generale di età per il collocamento a riposo dei dipendenti

ospedalieri, in relazione alle eccezioni previste, v. Corte cost. 9 giugno 1986, n. 134, id., 1986, I, 2364, con nota di richiami.

In termini con Pret. Caltagirone in epigrafe, v. T.A.R. Puglia 13 aprile 1984, n. 127, id., Rep. 1985, voce Sanitario, n. 65 (che ha ritenuto legitti

1l Foro Italiano — 1987.

IV

PRETURA DI CALTAGIRONE; sentenza 18 giugno 1986; Giud.

Meliadò; Carbone (Avv. Guerrieri) c. U.s.l. n. 29 Caltagiro ne (Avv. Maggiore).

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Sanitario con

venzionato — Ufficiale sanitario — Natura del rapporto —

Competenza del giudice del lavoro (Cod. proc. civ., art. 409;

1. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 48). Sanitario — Sanitario convenzionato — Ufficiale sanitario — Mas

simale degli assistibili — Adeguamento al massimale dei medici

condotti — Esclusione — Fattispecie (Cod. civ., art. 2126; 1.

20 marzo 1865 n. 2248, ali. E, sul contenzioso amministrativo, art. 5; d.p.r. 13 agosto 1981, accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina gene

rale, ai sensi dell'art. 48 1. 23 dicembre 1978 n. 833, art. 7).

Il pretore, adito in funzione di giudice del lavoro dall'ufficiale sanitario di ruolo presso la U.s.l., ha giurisdizione e competen za a decidere sul rapporto, stante la sua natura privatistica a

contenuto di attività libero professionale c.d. parasubor dinata. (7)

Deve essere respinta la domanda dell'ufficiale sanitario di ruolo

presso la U.s.l. che abbia ad oggetto l'adeguamento de! massi

male degli assistibili a quello previsto per i medici condotti dal

l'accordo collettivo nazionale reso esecutivo con d.p.r. 13 agosto

1981, non essendo tale adeguamento previsto dalle fonti nor

mative in materia e non potendosi sopperire con l'applicazione né di provvedimenti amministrativi illegittimi né della discipli na dettata dall'art. 2126 c.c. (in motivazione viene precisato che il sistema di regolamentazione delle attività professionali nel settore sanitario è rigidamente determinato secondo la l.

n. 833/78 ed è insuscettibile di deroghe o integrazioni ab

extra/ (8)

I

Motivi delia decisione. — Con il primo motivo del ricorso prin

cipale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 407, n. 3, in relazione all'art. 360, n. 2, c.p.c., il ministero del tesoro

censura la sentenza impugnata per avere affermato la soggezione al rito del lavoro e la competenza del pretore, in ordine al dedot

to rapporto, sebbene questo non sia riconducibile ai rapporti di

c.d. parasubordinazione (di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c.), esulan

done sia il potere degli enti mutualistici di scelta dei sanitari con

venzionati e di ingerenza nella loro attività, che la situazione di

debolezza, l'obbligo di fedeltà, la dipendenza economica dei sa

nitari stessi ed il carattere prevalentemente personale delle loro

prestazioni, tenuto conto della preminenza del capitale investito

e dell'opera dei collaboratori. (Omissis) Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazio

ne degli art. 429 e 409 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per avere

ritenuto suscettibili di rivalutazione monetaria (ex art. 429, 3°

comma, c.p.c.) i crediti azionati, sebbene il difetto della posizio ne di debolezza del prestatore e la natura pubblica dell'ente debi

tore concorressero ad escludere, nel dedotto rapporto di lavoro

autonomo, il fondamento giustificativo della rivalutazione mone

taria dei crediti di lavoro, quale risulta individuato dalla Corte

costituzionale (ord. n. 65/78, Foro it., 1978, I, 1344) e da questa Corte di cassazione (sent. n. 2036/83, id., Rep. 1983, voce Lavo

ro e previdenza (controversie), n. 339). Con il quarto motivo del ricorso principale, denunciando vio

lazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 8 d.l. n.

264, conv. in 1. n. 386/74; 8 e 11 1. n. 347/77; 1. n. 833/78;

5 d.l. n. 633/79, conv. in 1. 33/80) e vizio di motivazione (art.

ma l'imposizione di massimali diversi fra l'ufficiale sanitario ed il medico

condotto); in dottrina, sulla figura dell'ufficiale sanitario, v. Scarabino, L '(ex) ufficiate sanitario dopo la I. n. 833 del 1978, in Nuova rass., 1984, 2285.

La sentenza del Pretore di Caltagirone esamina attentamente le fonti

regolamentari del rapporto di lavoro professionale nel settore sanitario, che ha portato ad escludere l'ammissibilità di interventi estranei al siste

ma, in linea con quanto ritenuto, sia pure sotto diversi profili, dal Preto

re di Narni nella sentenza 4 dicembre 1986, in questo fascicolo.

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2715 PARTE PRIMA 2716

360, nn. 3 e 5, c.p.c.), il ministero del tesoro censura la sentenza

impugnata per avere ritenuto inapplicabile il c.d. «blocco delle

tariffe», previsto dalle norme menzionate.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato il resi

stente ripropone la domanda di cui al ricorso introduttivo nei

confronti della regione Lazio.

Si deve in primo luogo disporre la riunione dei ricorsi, proposti contro una stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Nella giuris

prudenza di questa Corte suprema è invero fermo il principio che il rapporto tra i medici convenzionati con i soppressi enti

mutualistici (ed ora con le U.s.l.), allorché presenti i connotati

di continuità e coordinamento, e cioè di permanenza nel tempo del relativo vincolo e di programmazione negoziale, nonché quel lo del carattere prevalentemente personale delle prestazioni, rien

tra tra i rapporti di c.d. parasubordinazione contemplati dal cit.

art. 409, n. 3, con la conseguenza che le pretese che in esso trova

no titolo appartengono alla competenza del pretore in funzione

di giudice del lavoro (v. sent. n. 3559/82, id., Rep. 1982, voce

cit., n. 99; 1176/83, id., Rep. 1983, voce cit., n. 100; 2481/83,

ibid., n. 96; 2501/84, id., Rep. 1984, voce cit., n. 92). Queste sezioni unite hanno già inoltre chiarito, con riferimento

al requisito del carattere «prevalentemente personale» della pre stazione d'opera (condizionante, anch'esso, l'applicabilità del ri

to del lavoro), che, vertendosi in materia di prestazione d'opera

professionale (art. 2230, 2232 c.c.), la prevalenza dell'anzidetto

carattere si deve presumere fino a prova contraria (v. sez. un.

n. 4909/84, id., Rep. 1984, voce cit., n. 94). Nella specie, la sen

tenza impugnata, ha al riguardo escluso che fosse rimasto acqui sito alcun elemento tale da eliminare la preminenza dell'opera

personale dell'appellato. (Omissis) Passando all'esame del quarto motivo — che ha pregiudizialità

logica rispetto al terzo, perché, se la maggiorazione dei compensi non fosse dovuta, non sorgerebbe il problema della rivalutazione

del relativo credito — è agevole osservare come non colga nel

segno, in quanto la domanda ha per oggetto le maggiorazioni dovute in base all'accordo 27 febbraio 1980, ovviamente non ri

guardate dal blocco del 1974.

Anche il terzo motivo è, ciò permesso, infondato. La questione

dell'applicabilità della rivalutazione monetaria di cui all'art. 429, 3° comma, c.p.c. ai crediti per prestazioni professionali rese da

medici convenzionati con enti mutualistici ha dato luogo a dif

formi decisioni della sezione lavoro.

Mentre un orientamento assolutamente maggioritario della giu

risprudenza di questa Suprema corte (v. sent. n. 1969/82, id.,

Rep. 1982, voce cit., n. 283; n. 6848/82, ibid., n. 282; n. 1425/81,

id., Rep. 1981, voce cit., n. 268; n. 6149/80, id., Rep. 1980, voce cit., n. 227) aveva ritenuto che la rivalutazione monetaria

del cit. 3° comma dell'art. 429 è applicabile a tutti i rapporti di lavoro elencati dall'art. 409 c.p.c. compresi quelli «di collabo

razione che si concretino in una prestazione di opera continuativa

e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a caratte

re subordinato», di cui al n. 3, le sentenze n. 3559/82, cit., e

n. 2037/83 (id., Rep. 1983, voce cit., n. 338) hanno rispettiva mente negato la rivalutabilità dei crediti di medici convenzionati

con enti mutualistici e dei legali esterni agli stessi enti, pur rico

noscendo la natura parasubordinata dei relativi rapporti. La prima di tali decisioni (ribadita dalla successiva sentenza

n. 3839/86, id., Rep. 1986, voce Sanitario, n. 47) riteneva infatti

che l'opera del professionista, ancorché possa essere considerata

talvolta, come nella specie, parasubordinata (e quindi soggetta alla competenza del giudice del lavoro) «resta tuttavia assoggetta

ta, quanto alla disciplina economica, soltanto alle norme specifi

che, che regolano la singola professione e la tipicità delle relative

attività di non esclusiva dipendenza», e che, in particolare, l'art.

429, 3° comma, c.p.c. riguarda solo i «crediti maturati e dovuti, ma non corrisposti dal datore di lavoro debitore al momento del

loro sorgere effettivo, e per ricostituire in tal modo l'entità reale

economica che il lavoratore aveva in quel momento la possibilità di conseguire», sicché nulla ha a che vedere con i meccanismi di indicizzazione delle tariffe dei medici esterni, previsti dalle con

venzioni del 1973 e peraltro bloccati dalla 1. n. 386 del 1974.

Analogamente, la seconda decisione, relativa, come già detto, ai legali esterni degli enti mutualistici, riteneva che il 3° comma

dell'art. 429 non potesse trovare applicazione ad «un tipo di atti

vità, che — seppur venga intesa parasubordinata. . . — tuttavia

inerisce ad un'opera, che trova la propria disciplina economica

Il Foro Italiano — 1987.

in specifiche norme di carattere legale e obbligatorie, concernenti

la professione legale», in quanto tali norme già assicurano perio dicamente l'elevazione e l'adeguamento dei compensi.

Queste sezioni unite, con le sentenze n. 3814 e n. 3822 del 28

giugno 1984 (id., Rep. 1984, voce Lavoro e previdenza (contro

versie), nn. 254, 262), relative a crediti di legali esterni degli enti

mutualistici, hanno già ribadito, meditatamente, il maggioritario

indirizzo, che il 3° comma dell'art. 429 c.p.c. è applicabile ai

crediti di lavoro derivanti da tutti i rapporti elencati dall'art. 409

stesso codice, perché sia la lettera, sia la ratio della norma atte

stano che essa ha inteso tutelare qualsiasi rapporto di lavoro, sia subordinato che autonomo, il quale abbia i requisiti indicati, al fine di riequilibrare la posizione di sfavore nella quale il lavo

ratore viene a trovarsi nei confronti del proprio datore di lavoro

(v. Corte cost., ord. n. 65/78, id., 1978, I, 1344 e sent. n. 76/81,

id., 1981, I, 1778). Ritiene il collegio che tale principio, di evidente portata gene

rale ed applicabile, quindi, in tutti i rapporti di lavoro parasubor dinato di cui al n. 3 dell'art. 409 e non soltanto a quelli tra legali esterni ed enti mutualistici (come già esattamente ritenuto dalla

sent, della sezione lavoro n. 5607/84, id., Rep. 1984, voce cit., n. 266, che, relativamente ai medici, vi si è già uniformata), deve

essere confermato e che è soltanto opportuno esplicitare la con

futazione delle ragioni che sorreggono le decisioni dissenzienti.

La indicizzazione convenzionale delle tariffe dei medici esterni

e le norme di legge relative al periodico adeguamento dei com

pensi dei legali esterni, non hanno — in primo luogo — nulla

a che vedere con lo speciale meccanismo di rivalutazione moneta

ria apprestato dal 3° comma dell'art. 429, in quanto tale rivalu

tazione riguarda il credito di lavoro maturato e non

tempestivamente adempiuto, mentre indicizzazione convenzionale

ed adeguamento legale ineriscono alla quantificazione del com

penso ai fini dell'adempimento esatto e tempestivo. Se è pertanto esatta la corrente affermazione (v. per tutte, sent,

n. 3559/82, cit.; n. 792/83, id., Rep. 1983, voce cit., n. 311; n. 3814/84, cit.) che la normativa dell'art. 429 c.p.c. è del tutto

irrilevante ai fini di escludere che il blocco delle tariffe disposto dal d.l. 8 luglio 1974 n. 264, conv. in 1. 17 agosto 1974 n. 386, si estenda anche ai meccanismi di aggancio delle tariffe agli indici

di svalutazione previsti dalle convenzioni del 1973, altrettanto evi

dente è che tale blocco non impedisce che i crediti (bloccati) sia

no, se non tempestivamente adempiuti, rivalutati a norma del

ripetuto art. 429.

Quanto alle altre ragioni, tratte, come si è visto, dalla tipicità dell'attività professionale, dal contemporaneo esercizio di un'at

tività libero-professionale, dall'insussistenza di una situazione di

debolezza del professionista e dalla natura pubblica dell'ente da

tore di lavoro, è assorbente e decisivo il rilievo che, se i rapporti in esame sono, per inequivoca volontà di legge, rapporti di para subordinazione (art. 409, n. 3) cui si applica il 3° comma del

l'art. 429, le anzidette ragioni non sono state, dal legislatore, ritenute idonee a privare i rapporti medesimi della tutela in esa

me, tanto più che, come si è visto, la ratio della normativa esclu

de la possibilità di un'interpretazione restrittiva.

Il ricorso principale deve essere dunque rigettato ed il ricorso

incidentale condizionato resta assorbito.

II

Motivi della decisione. — Il ricorso propone le seguenti censure:

I - Violazione dell'art. 409, n. 3, in relazione all'art. 360, n.

2, c.p.c., per non aver la sentenza impugnata rilevato d'ufficio

la incompetenza del pretore, posto che dai rapporti di prestazio ne d'opera professionale dedotti in giudizio difettano i caratteri

essenziali della c.d. «parasubordinazione» (difetto, negli enti mu

tualistici, di ogni potere di scelta dei medici e di ingerenza nello

svolgimento della loro attività; mancanza, quanto ai medici, di

una qualsiasi situazione di debolezza, dell'obbligo di fedeltà e

del carattere prevalentemente personale della loro prestazione, per la preminenza del capitale investito e dell'opera dei collaboratori);

II - Violazione e falsa applicazione degli art. 1418 c.c., 8 e 11 1. 2 giugno 1977 n. 349, della 1. n. 833 del 1978 e del d.l.

n. 663 del 1979, conv. in 1. n. 33 del 1980, nonché vizio di moti

vazione (in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), non avendo

il cit. art. 11 abrogato il c.d. «blocco delle tariffe», ma soltanto

stabilito che la normativa e gli accordi vigenti dovessero restare

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

in vita, non più fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, ma fino alla ratifica degli accordi da stipulare;

III - Violazione e falsa applicazione degli art. 409 e 429 c.p.c.

(in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice), per aver il tribunale

ritenuto i crediti azionati suscettibili della rivalutazione moneta

ria di cui al 3° comma del cit. art. 429, che è invece applicabile soltanto a quei rapporti di subordinazione o parasubordinazione caratterizzati da una particolare posizione di debolezza del pre statore (operarum o operis), nella specie mancante, nonché dalla

sussistenza del fondamento giustificativo della rivalutazione au

tomatica (mantenimento del potere d'acquisto delle retribuzioni, remora al loro pagamento tardivo, riequilibrio delle posizioni eco

nomiche delle parti) che, nei rapporti con enti pubblici non eco

nomici, invece ricorre soltanto con riguardo alla prima

(insufficiente) ragione; IV - Violazione e falsa applicazione degli art. 416 e 437 c.p.c.,

d.l. 11 ottobre 1976 n. 669, conv. in 1. 10 dicembre 1976 n. 797

(in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.) per aver la sentenza impu

gnata ritenuto inammissibili, in quanto tardive, le eccezioni di

compensazione e di impossibilità di pagamento delle spettanze in numerario (anziché in BOT) e per aver ritenuto inapplicabile tale ultima forma di pagamento ai lavoratori autonomi, ancorché

parasubordinati; V - Violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione (in

relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), per aver il giudice di

appello omesso di pronunciare sul motivo di gravame relativo

alla condanna dell'istituto non solo al pagamento dei contributi

E.n.p.a.m. relativi agli aumenti ISTAT contestualmente pretesi, ma anche di quelli relativi a tutti i compensi percepiti dagli attori.

Il primo motivo del ricorso è infondato.

Nella giurisprudenza di questa Suprema corte è invero fermo

il principio che il rapporto fra i medici convenzionati esterni con

i soppressi enti mutualistici (ed ora con le U.s.l.), allorché pre senti i connotati di continuità e coordinamento, e cioè di perma nenza nel tempo del relativo vincolo e di programmazione

negoziale, nonché quello del carattere prevalentemente personale delle prestazioni, rientra tra i rapporti di c.d. parasubordinazione

contemplati dal cit. art. 409, n. 3, con la conseguenza che le

pretese che in esso trovano titolo appartengono alla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro (v. sent. n. 3559/82,

Foro it., Rep. 1982, voce Lavoro e previdenza (controversie), n.

99; 1176/83, id., Rep. 1983, voce cit., n. 100; 2481/83, ibid., n. 96; 2501/84, id., Rep. 1984, voce cit., n. 92).

Queste sezioni unite hanno già inoltre chiarito, con riferimento

al requisito del carattere «prevalentemente personale» della pre

stazione d'opera (condizionante, anch'esso, l'applicabilità del ri

to del lavoro), che, vertendosi in materia di prestazione d'opera

professionale (art. 2230, 2232 c.c.), la prevalenza dell'anzidetto

carattere si deve presumere fino a prova contraria (v. sent. sez.

un. 4909/84, ibid., n. 94). Fondato è, invece, il secondo motivo.

L'art. 6 1. 27 marzo 1985 n. 103 ha infatti stabilito che gli art. 11, 1° comma, 1. 29 giugno 1977 n. 349 e 8, 6° comma,

d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con modificazioni in 1. 17

agosto 1974 n. 386, «vanno intesi nel senso che fino a quando siano diventate efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni

nazionali uniche contemplate dalla 1. 29 giugno 1977 n. 349, ai

medici. . . convenzionati. . . sono dovuti corrispettivi in misura

pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente

stipulata con le categorie professionali prima dell'entrata in vigo re del cit. d.l. 8 luglio 1974 n. 264, da intendersi prorogata fino

alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche senza aumenti od

adeguamenti di alcun genere». Il carattere interpretativo della disposizione — vanamente con

testato dalla difesa dei resistenti — è conclamato non soltanto

dalla inequivoca lettera della legge, ma soprattutto dalla confor

mità dell'interpretazione autenticamente recata, rispetto a quella

già adottata da un consolidato indirizzo di questa Suprema corte.

Era stato infatti costantemente ritenuto che il 6° comma dell'art.

8 d.l. n. 264 del 1974, nel testo modificato dalla legge di conver

sione n. 386 del 1974, avesse attuato il blocco e delle tariffe vi

genti e del meccanismo di aggancio delle tariffe stesse agli indici

di svalutazione (senza nemmeno possibilità di distinguere tra la

parte concerntente gli onorari e quella concernente le spese), e

che tale blocco non fosse stato automaticamente caducato dal

l'entrata in vigore della 1. 29 giugno 1977 n. 349, essendo stata

l'abrogazione del cit. 6° comma dell'art. 8 d.l. n. 264 del 1974,

Il Foro Italiano — 1987.

stabilita dall'art. 11 di tale legge, subordinata al sopravvenire delle

nuove convenzioni, come confermato anche dal tenore del 3° com

ma dell'art. 5 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, nel testo di cui al

l'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980 n. 33,

successivamente alla quale il d.m. 16 maggio 1980 ha approvato la convenzione del 22 febbraio 1980 (v. per tutte, sent. 3848/84,

id., Rep. 1984, voce Sanitario, n. 39; 2497/84, ibid., n. 51;

1052/84, ibid., n. 25; 3512/83, id., Rep. 1983, voce cit., n. 46; 3382/83, ibid., n. 78; 3649/81, id., 1981, I, 1513).

Manifestamente infondata è, pertanto, anche la eccezione di

illegittimità costituzionale dell'art. 6 d.l. n. 8 del 1985, conv. in

1. n. 103 del 1985, per «eccesso di potere legislativo con invasione

della sfera riservata all'autorità giudiziaria» e per conseguente,

pretesa violazione dell'art. 104, 1° comma, Cost.; come pure in

fondate ed irrilevanti sono già state costantemente ritenute le va

rie eccezioni di illegittimità del blocco delle tariffe mediche per

pretesa violazione degli art. 3, 36, 38, 41, 42 e 43 Cost. (v. al

riguardo, sent. n. 3470/86, id., 1986, I, 2140). Il terzo motivo, che, come si è visto, deduce l'inapplicabilà

dell'art. 429, 3° comma, c.p.c., resta assorbito in conseguenza

dell'accoglimento del motivo precedente. Il quarto motivo è infondato. Ed invero, mentre è pacifico che

quella di compensazione è eccezione in senso stretto, che, nel rito

del lavoro, deve, a pena di decadenza essere proposta nei modi

e nel termine di cui al 2° comma dell'art. 416 c.p.c., per quanto

attiene, invece, all'eccezione di impossibilità di pagamento delle

spettanze in numerario (che è una mera difesa e che non si pote va dunque considerare tardiva), è decisivo il rilievo che il giudice del merito ha poi comunque deciso la questione stessa nell'esatto

senso dell'inapplicabilità della forma di pagamento in BOT, pre vista dal d.l. n. 699 del 1976, conv. in 1. n. 797 stesso anno, ai rapporti di lavoro autonomo ancorché parasubordinato.

(Omissis) III

Svolgimento del processo. — Il 30 luglio scorso Francesco D'Er

rico si è rivolto al Pretore del lavoro di Pavia esponendo che:

è stato medico convenzionato, ininterrottamente dal 1968, dap

prima con il comune di Pavia, poi con il consorzio sanitario di

zona, infine con l'unità socio sanitaria locale n. 77 succeduta ex

lege nel rapporto; con delibera del 21 aprile 1986 il rapporto stes

so è stato trasformato in incarico a tempo indeterminato e, con

delibera del 2 giugno 1986, quest'ultimo è stato revocato per il

superamento del 65° anno di età; egli ha invece diritto alla con

servazione dell'incarico, in forza della disciplina transitoria con

tenuta nell'accordo collettivo nazionale 22 novembre 1979, reso

esecutivo con d.p.r. 886 del 1984, per la quale i requisiti dell'età

e della residenza, richiesti per i rapporti di lavoro da instaurarsi

successivamente alle parti su citate, non sono invece neccessari

per quei sanitari già titolari di convenzione poi trasformata in

incarico a tempo indeterminato per effetto dell'entrata in vigore del d.p.r. cit.; esponendo ciò, ha chiamato in giudizio l'U.s.l.

n. 77 chiedendo quanto trascritto in epigrafe. (Omissis) Motivi delta decisione. — Va innanzitutto chiarito che l'incari

co che ha preso il posto del rapporto di convenzione di D'Errico

con l'U.s.l. 77 in forza della delibera 21 aprile 1986, a sua volta

emessa sulla base della disciplina transitoria prevista dal d.p.r. 886 del 1984, è tuttora di lavoro autonomo. Di incarico, infatti,

si parla anche per i nuovi rapporti appunto di lavoro autonomo,

di contenuto identico a quelli convenzionali (v. posted). Va quin di ritenuta l'inesistenza di giurisdizione amministrativa esclusiva,

la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del pretore del lavoro ex art. 409, n. 3, c.p.c.

Passando all'esame del merito, la pretesa del ricorrente si fon

da sul punto 1, 2° comma, della normativa transitoria dell'accor

do (reso esecutivo dal d.p.r. 886 del 1984) cit., che prevede il

conferimento, ai titolari di «vecchie» convenzioni, di incarichi

a tempo indeterminato «anche in deroga ai requisiti dell'età e

della residenza». Non potrebbe, pertanto, trovare applicazione

quella parte della disciplina a regime (art. 13, 4° comma, lett.

b) che impone la revoca dell'incarico al compimento da parte

del sanitario del 65° anno di età.

Un esame più attento della situazione porta a non condividere

questa tesi.

Il punto di partenza dell'indagine deve essere quello per il qua

le, come espressamente dice la citata norma transitoria, al medi

co già convenzionato viene conferito o meglio deve essere conferito

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2719 PARTE PRIMA 2720

un nuovo incarico. La convenzione, cioè, cessa, e ad essa si sosti

tuisce un diverso tipo di rapporto di lavoro autonomo, pur se

calcolato sul numero di ore di attività precedentemente stabilito.

È erroneo, quindi, parlare di trasformazione della relazione giu ridica tra le parti (e sul punto l'errore della U.s.l. commesso con

la delibera 21 aprile 1986 certo non rileva in questa sede). Da questo deriva la soggezione dell'incarico, ripetesi nuovo,

a tutta la disciplina dell'accordo collettivo, tra cui quella attinen

te il contenuto del rapporto (modalità, autonomia, reciproci di

ritti ed obblighi), con esclusione di quella peculiare dettata in

via transitoria. E questa, se la si legge con attenzione, si limita

a prevedere un regime differenziato in sede di conferimento del

l'incarico, nulla dicendo, invece, per quel che concerne la cessa

zione di esso, per la quale, quindi, per quanto detto prima, deve

valere la disciplina generale. Né in senso contrario si può obiettare che il riferimento ai re

quisiti — giustamente si è usato il plurale — dell'età e della resi

denza richiami anche l'art. 13, dato che la norma relativa alla

costituzione dei rapporti attraverso la fase preliminare della par

tecipazione alle graduatorie (art. 3) prevede solo il requisito del

l'età (50 anni), non quello della residenza. È facile infatti replicare che quest'ultimo è pure preso in considerazione nella fase iniziale

dei nuovi rapporti allo scadere del secondo mese (v. art. 7, 10°

comma). Del resto considerazioni di razionalità portano alla medesima

conclusione.

Se è infatti ragionevole che si consenta di poter inizialmente

conservare il posto (in senso atecnico) a chi già lo occupi pur avendo 50 anni, non lo sarebbe la disparità di trattamento, tra

sanitari incaricati dopo il d.p.r. cit. o già convenzionati prima, nella fase di cessazione del rapporto. Quanto al rilievo, avanzato

dalla difesa del ricorrente, per il quale la prefissione di un'età

massima non è congeniale ad un rapporto libero professionale

quale è quello tra le parti, è smentito dalla stessa legge a proposi to dei nuovi incarichi — e si ripete anche questo in esame è un

nuovo incarico — e ciò ai fini di assicurare l'espletamento di

un servizio pubblico da parte di persone (astrattamente) nelle mi

gliori condizioni psico-fisiche ed ai fini di consentire un ricambio

nell'occupazione. In conclusione il ricorso va rigettato. (Omissis)

IV

Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato in data

31 gennaio 1984 Carobene Carmelo esponeva di esercitare l'atti

vità di medico generico nel comune di Grammichele, facente par te della U.s.l. n. 29 di Caltagirone, e di aver rivestito, inoltre, sino alla data del collocamento e riposo l'ufficio sanitario di ruo

lo presso la stessa sede.

Soggiungeva che, in forza di quanto disposto dal combinato

degli art. 7 e 1 norma trans, d.p.r. 13 agosto 1981, che aveva

reso esecutivo l'accordo collettivo 23 dicembre 1978 n. 833 per i medici convenzionati di medicina generale, ex art. 48 1. n. 833/78,

per i sanitari con rapporto di impiego pubblico a tempo definito

era fissato quale massimale individuale la quota di 500 scelte, a differenza che per i medici condotti, i quali, invece, erano as

soggettati solo ad una decurtazione del 5% sul massimale ordina rio (1500 unità, o 1800 nei casi di cui al cpv. dell'art. 7).

Riferiva, ancora, che — in considerazione della disparità di trattamento che in tal modo si era venuta a determinare tra la

posizione dei medici condotti e quella degli ufficiali sanitari —

a seguito di quesito inoltrato all'assessorato regionale alla sanità, l'assessore al ramo, con fonogramma del 20 maggio 1982, aveva

«consentito» alla parificazione dei massimali, impartendo le con

seguenti disposizioni.

Lamentava, nondimeno, che, sebbene ne avesse fatto reiterata

richiesta al commissariato per l'assistenza sanitaria presso l'asses

sorato alla sanità, codesto ufficio non aveva provveduto all'ade

guamento del massimale, in conformità alle prescrizioni impartite dall'assessore regionale, per cui era rimasto creditore della com

plessiva somma di lire 17.782.910 al cui rimborso era tenuta la U.s.l. n. 29: alla quale, in regime di stralcio (ex 78 1. reg. sic. n. 69/81) era stata attribuita la definizione dei rapporti derivanti dalle precedenti gestioni.

Ordinatasi la comparizione delle parti ed integratosi il contrad

dittorio, si costituiva in giudizio la U.s.l. n. 29, in persona del

Il Foro Italiano — 1987.

legale rappresentante pro tempore, la quale, esponendo che me

dio tempore con provvedimento del 28 settembre 1982 l'assesso

rato regionale alla sanità aveva revocato le disposizioni in

precedenza impartite, ripristinando i massimali contemplati nel

d.p.r. 13 agosto 1981, prospettava, in via preliminare, il difetto

di giurisdizione dell'ufficio (per la rilevanza nel presente giudizio di provvedimenti discrezionali della p.a.) e, contestando nel meri

to la fondatezza del ricorso, deduceva: a) l'illegittimità del prov vedimento assessoriale del 20 maggio 1982 di equiparazione delle

quote di massimali, per contrasto col principio di buona ammini

strazione; b) l'illegittimità conseguente delle pretese retributive di

spiegate con l'atto introduttivo. (Omìssis) Motivi della decisione. — Va, innanzitutto, considerato come

il proposto ricorso non fuoriesce dagli ambiti di giurisdizione del

l'ufficio, per avere il rapporto instaurato fra i sanitari e gli orga ni del servizio sanitario nazionale, sulla base di convenzioni

stipulate ai sensi dell'art. 48 1. n. 833/78, natura privatistica e

più specificatamente contenuto di attività libero-professionale, de

terminativa, per tutto quanto attiene alle pretese conseguenti alla

remunerazione dell'opera professionale, prestata, di posizioni di

diritto soggettivo, la cui cognizione non può che essere devoluta

al giudice ordinario (cfr. Cass., sez. un., 5 dicembre 1985, n.

6094 e 14 ottobre 1985, n. 4970, Foro it., 1986, I, 955). Né a tale conclusione è di ostacolo che la deliberazione del

thema decidendum implichi la necessitata valutazione di atti prov vedimentali della p.a., che si inseriscano (come nel caso di specie, il provvedimento di «equiparazione dei massimali» adottato dal

l'assessore regionale della sanità) nel procedimento formativo della

situazione di diritto oggetto dell'accertamento: determinando, se

del caso, tale implicazione nel rapporto privatistico di atti previ denziali della p.a. solo l'esigenza di una valutazione incidentale

e pregiudiziale di legittimità della manifestazione di volontà am

ministrativa, secondo il modulo della disapplicazione degli atti

amministrativi ex art. 5 1. n. 2248/1865, ali. E.

11 che non vai certo a far ritenere che non siano del tutto con

cepibili all'interno dei rapporti in esame posizioni di mero inte

resse legittimo: sol che sarà necessario caso per caso valutare la

consistenza della situazione oggetto di tutela rispetto all'interesse

pubblico portato dall'atto amministrativo, e distinguere, quindi, fra i casi in cui la manifestazione di tale interesse sia causa di

effetti di piena e puntuale garanzia della situazione del privato, e quegli altri in cui tali conseguenze protettive siano solo media

tamente considerate all'interno di quella più ampia operazione di contemplazione e individuazione dell'interesse pubblico, che

si rappresenta con la formula riassuntiva dell'interesse legittimo

(si pensi alla revoca o all'annullamento ex officio di atti incidenti

sul rapporto convenzionale; ed ancorché non possa mancarsi di

considerare come, almeno nella giurisprudenza più recente, sen

z'altro prevalente sia la propensione ad accentuare la connotazio

ne privatistica dell'attività dei medici convenzionati, estendendo

gli ambiti della piena tutelabilità secondo le forme del diritto sog gettivo sino a riconoscerla pure ai provvedimenti costitutivi del

rapporto e a quelli sanzionatori (cfr. Cass., -sez. un., 15 maggio 1984, n. 2955, id., 1986, I, 956; contra, ad es., T.A.R. Lazio, sez. Latina, 19 marzo 1984, n. 130, id., 1985, 111, 277; T.A.R.

Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 1982, n. 213, id., Rep. 1983, voce Sanitario, n. 81; T.A.R. Lazio, sez. I, ottobre 1982, n. 890,

id., 1983, 111, 325). Riconosciuta, pertanto, la competenza dell'ufficio a conoscere

della presente controversia, non par dubbio che carattere senz'al tro pregiudiziale in ordine all'esame del merito del ricorso viene

a rivestire, poi, la valutazione di legalità del provvedimento adot

tato («a mezzo fonogramma» inoltrato al commissario unico re

gionale) dall'assessore regionale alla sanità il 20 maggio 1982:

in considerazione delle deduzioni espressamente prospettate sul

punto da parte resistente e, in ogni caso, ex officio, potendosi, per come è appena il caso di soggiungere, fare applicazione da

parte del giudice degli atti amministrativi — lesivi o costitutivi di diritti — solo ed in quanto conformi alla legge (art. 5 1. n. 2248/1865 cit.).

Ma sotto questo aspetto, nel caso di specie l'intervento dell'au torità amministrativa resta tutt'altro che esente da censure, essen

dosi, anzi, lo stesso concretato in una indebita «attribuzione di

competenza», o, in altri termini, in una «invasione della sfera di competenza» dei soggetti unicamente legittimati alla regola mentazione dei rapporti libero-professionali dei medici a regime convenzionale.

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Page 7: sezioni unite civili; sentenza 24 giugno 1987, n. 5522; Pres. Brancaccio, Est. Tondo, P. M. Virgilio (concl. conf.); Min. tesoro (Avv. dello Stato Fiengo) c. Pavoni e Regione Lazio;

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Ed infatti, anche ad una sommaria considerazione del sistema

di disciplina delle attività professionali nel settore sanitario (siano esse subordinate o para-subordinate: per le assai evidenti simme

trie tra il regime dell'art. 47 e quello dell'art. 48) non può non

emergere come il regolamento del rapporto resti esclusivamente

affidato al concorso procedimentale di due fonti: quella privata ed autonoma (risultante dalle convenzioni stipulate tra il gover

no, le regioni, PANCI e le organizzazioni sindacali maggiormen te rappresentative) e quella pubblica eteronoma (conseguente

all'adozione, con decreto del capo dello Stato, del susseguente

provvedimento di esecutività dell'accordo collettivo nazionale). E per tal modo, di un procedimento rigorosamente tipizzato

nei soggetti, nelle forme e nei contenuti e, per tal via, volto ad

assicurare l'uniformità del trattamento economico e normativo

del personale sanitario sull'intero territorio nazionale: tant'è che

è nella stessa legge costitutiva del servizio nazionale che si ritro

vano i contenuti e le previsioni essenziali degli accordi collettivi

nazionali: fra i quali si annoverano la disciplina delle incompati bilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale e la predeter minazione dei massimali degli assistiti «in relazione ad altri impegni di lavoro compatibili» (v. art. 48, 2° cpv., nn. 4, 5).

Tale regime, in conseguenza, si presenta insuscettibile di inte

grazione ab extra: e, infatti, espressamente viene dichiarata la

nullità di qualsiasi atto, avente carattere integrativo, con organiz zazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti con

venzionali; cosi come eguale sanzione (in uno con la previsione della personale responsabilità degli amministratori) colpisce «qual siasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie» abilitate

alla contrattazione (art. 48, 7° e 8°, comma).

Né, a maggior ragione, è da ritenere suscettibile di integrazio

ne, o modificazione (non importa se in peius o in melius) per atto unilaterale della p.a.: essendo l'intervento pubblico già tipiz zato nelle sue forme d'intervento — sia all'interno del momento

contrattuale che di quello provvedimentale — nell'ambito della

sequenza procedimentale da cui deriva il regime di disciplina del

trattamento economico e normativo del personale sanitario con

venzionato. E solo entro questi ambiti, per conseguenza, legitti mamente rilevante per la definizione delle relative posizioni

giuridiche. Espresse deroghe a tali principi (costituenti indirizzi fondamen

tali all'interno della riforma del sistema sanitario) non potrebbe ro che trarre derivazione della legge stessa: per come avviene, ad esempio, giusto in punto di massimale degli assistiti; ove si

consentono su autorizzazione dell'organo competente «eventuali

deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti. . . in rela

zione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato

delle regioni previa domanda motivata alla unità sanitaria locale»

(v. art. 48, 2° cpv., n. 5, 1. cit. e art. 7, 2° cpv., d.p.r. 13 agosto

1981). Nessuna deroga è ammissibile, invece, da parte di fonti di gra

do subordinato a quella primaria o da questa autorizzata, né —

per come è appena il caso di sottolineare — l'intervento «parifi catore» dell'assessorato regionale risulta giustificabile sotto altro

profilo.

E, in specie, alla stregua del perseguimento di quei compiti strumentali contemplati nell'art. 48, 12° cpv., n. 5, cit., essendo

stata, del tutto evidentemente, la condotta della p.a. puramente e semplicemente indirizzata a derogare in melius e per atto unila

terale (attraverso la posizione di una normativa a carattere gene rale coinvolgente un intero settore professionale), agli esiti meno

favorevoli della contrattazione collettiva intervenuta tra le parti

pubbliche e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresen tative dei lavoratori del settore.

E, per tal modo, ponendosi un comportamento dell'autorità

pubblica non solo, per quanto s'è detto, carente nei necessari

presupposti di (competenza, ed ancor pure di) «potere ammini

strativo», ma altresì' — giova subito soggiungere — anche illegit

timo nel suo intrinseco contenuto.

Se si pensa che l'elevazione del massimale degli ufficiali sanita

ri sino (quasi) al tetto consentito per i medici convenzionati privi

della qualifica di pubblici dipendenti (da 500 a 1425), lungi dal

realizzare un'«equa» applicazione del principio di parità di trat

tamento, finisce, in realtà, col deprimere le regole di buona am

ministrazione e gli stessi principi di qualificazione e professionalità del personale sanitario informatori della riforma sanitaria: coi

quali all'evidenza confligge la possibilità riconosciuta ad una sin

gola categoria di sanitari, già vincolati da un rapporto di servizio

Il Foro Italiano — 1987.

con la p.a., di acquisire un numero di assistiti sostanzialmente

analogo a quella dei medici convenzionati con pubblici dipenden

ti, e che risultano, pertanto, privi di quegli incombenti d'ufficio,

per la corretta osservanza dei quali la normativa regolamentare

impone in via generale per tutti i medici a tempo definito una

drastica riduzione dei massimali.

Né può, a giustificazione, minimamente invocarsi in soccorso

l'obbligo del rispetto del principio di pari trattamento (per la dif

ferenziazione determinata dalla prima norma transitoria del d.p.r. 13 agosto 1981 fra medici condotti e ufficiali sanitari), in quanto

(anche a prescindere della già segnalata — e del tutto pregiudizia le — condizione di incompetenze dell'autorità regionale verso la

regolamentazione di situazioni contrattuali traenti titolo da fonti

esterne alla stessa e da essa indisponibili) non può non realizzarsi

che ad essere assai opinabile nella legittimità è, in ogni caso, non

tanto la diversificazione in peius determinata dalla suddetta di

sposizione per gli ufficiali sanitari rispetto ai medici condotti, quan to la stessa posizione di privilegio costituita in favore di questi ultimi rispetto a tutti i restanti sanitari a tempo definito: nella

misura in cui essa, per come si è già detto, collide con gli scopi di una efficiente e razionale gestione del servizio sanitario (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 7 luglio 1982, n. 698, id., 1983, III, 327,

per l'invalidità della relativa disposizione regolamentare transito

ria, e per la preclusione delle domande avanzate ai fini della «equi

parazione dei massimali» da sanitari rivestenti la qualifica di

ufficiali sanitari). Per cui l'illegittima situazione di vantaggio dei medici condot

ti, lungi dal potersi riflettere negativamente sulle discipline delle

prestazioni degli ufficiali sanitari, che costituisce, per sua parte, corretta espressione dei principi ispiratori della riforma sanitaria, non può (ben diversamente) far ritenere viziata la norma che tale

situazione di indebito vantaggio riconosce, e in tale esito esaurire

i suoi effetti: senza poter precostituire alcun titolo di legittima zione per l'estensione ulteriore della disciplina invalida.

Se, pertanto, in definitiva, deve riconoscersi che il provvedi mento di ampliamento dei massimali degli assistibili, adottato dal

l'assessore regionale alla sanità con fonogramma del 20 maggio

1982, risulta, del tutto, non conforme a legge (ed anzi, ben più: emesso in assoluta carenza di potere), vien meno il presupposto stesso delle pretese ai conseguenti differenziali di remunerazione

avanzate dai ricorrenti.

Né, a tal fine, può invocarsi la disciplina dell'art. 2126 c.c., che attiene solo alle prestazioni svolte in regime di subordinazio

ne, non ricomprendendo anche pur solo quelle parasubordinate ed esplicate senza titolo di legittimità. Per le quali eventualmente, e ricorrendone i presupposti, può col soccorrere 1 'actio de in rem

verso l'ente che, anche sia pur solo implicitamente, ne abbia rico

nosciuto l'utilità e ne abbia tratto conseguente arricchimento (cfr., ad es., Cass. 3 febbraio 1984, n. 832, id., Rep. 1985, voce Impie

gato dello Stato, n. 908). Secondo un ordine problematico, nondimeno, nemmeno pro

spettato nel presente giudizio — instaurato sul presupposto della

piena efficacia del titolo giustificativo delle pretese dedotte e del

la loro connessione causale con l'attività dispiegata — e, né tan

tomeno, rilevabile dal decidente ex officio per la evidente

diversificazione dei titoli delle relative situazioni giuridiche (v., ad es., Cass. 9 marzo 1983, n. 1738, id., Rep. 1983, voce Arric

chimento senza causa, n. 16). Il ricorso va, pertanto, rigettato. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 3 giu

gno 1987, n. 4854; Pres. Brancaccio, Est. Onnis, P.M. Sgroi

V. (conci, conf.); I.n.p.s. (Avv. Lipari) c. Marmocchi (Avv.

Visconti, Trombetti). Cassa Trib. Bologna 13 marzo 1984.

Previdenza sociale — Indennità di malattia — Certificato — Ri

tardato invio — Conseguenze (Cost., art. 38; cod. civ., art.

1886, 1913, 1915; d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, provvedimenti

per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, per la pre

videnza, per il contenimento del costo del lavoro e per la pro

roga dei contratti stipulati dalla p.a. in base alla 1. 1° giugno 1977 n. 285, sull'occupazione giovanile, art. 2; 1. 29 febbraio

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