Sezioni unite civili; sentenza 26 aprile 1961, n. 932; Pres. Lombardo P., Est. Di Majo, P. M. Pepe(concl. conf.); Ministeri finanze e commercio con l'estero (Avv. dello Stato Bronzini) c. Laureti(Avv. D'Audino)Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 6 (1961), pp. 921/922-923/924Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151382 .
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921 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 922
Cassazione », ecc. ; « oppure per almeno tre anni col grado di consigliere di corte d'appello », ecc.).
Secondo la interpretazione restrittiva, accolta dalla
decisione impugnata, il secondo precetto riguarderebbe soltanto i magistrati ordinari ; la specificazione « o altro
grado equiparato » a quello di consigliere di corte d'appello dovrebbe essere limitata all'interno, per così dire, della
categoria dei magistrati ordinari (avendo riferimento a
coloro che siano stati sostituti procuratori generali d'ap
pello, presidenti di tribunale, o procuratori della Repub
blica, ecc.), con esclusione di coloro che hanno rivestito un
grado equiparato a quello di consigliere d'appello (cioè l'ex
grado 5° dell'ordinamento gerarchico) delle altre categorie
previste dalla prima parte della norma (magistrati ammini
strativi o militari). Tale restrizione risulterebbe dal confronto
di questa disposizione, con l'altra (riguardante i magistrati che hanno rivestito l'ex grado 4°), in cui la legge ha invece
distintamente ricordato le varie categorie di magistrati
(consigliere di Cassazione, consigliere di Stato, consigliere della Corte dei conti).
Può certamente riconoscersi che la dizione letterale
della norma in esame non sia perfetta dal punto di vista
della tecnica legislativa (la legge avrebbe potuto omettere
la menzione dei consiglieri di Stato e della Corte dei conti,
in quanto estese il beneficio a coloro che abbiano rivestito
un « grado equiparato » a quello di consigliere di Cassa
zione) ; ma ciò non autorizza a ritenere che, con l'espres sione ora ricordata, la disposizione si sia voluta riferire
esclusivamente all'equiparazione all'interno delle rispettive
categorie. Deve infatti ricordarsi che l'art. 34, lett. b, ri
guarda, oltre che i magistrati dell'ordine giudiziario e di
quello amministrativo, anche i magistrati militari (e riguar dava i giudici del soppresso Tribunale speciale) : onde,
quando, dopo avere elencato fra i professionisti che hanno
diritto all'iscrizione coloro che hanno rivestito un grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione (magi
strati ordinari), e consiglieri di Stato e della Corte dei conti
(magistrati amministrativi) l'art. 34 aggiunge « o con altro
grado equiparato », intende necessariamente riferirsi, non
soltanto all'equiparazione all'interno delle categorie espres
samente ricordate (ad es., sostituto procuratore generale di Cassazione ; oppure vice procuratore generale della Corte
dei conti), ma anche ai gradi equiparati all'infuori di
dette categorie, e cioè a tutti i magistrati appartenenti all'ex grado 4° ; perchè, in caso contrario, rimarrebbero
fuori della previsione legislativa per lo meno i magistrati militari che hanno rivestito quel grado (ad es., il consigliere relatore presso il Tribunale supremo), oltre che (secondo
il testo originario della legge) i giudici di grado 4° dell'ora
soppresso Tribunale speciale. E se, pertanto, è indubbio che nella prima specifica
zione contenuta nell'art. 34 (i magistrati di grado 4°), le
parole « con altro grado equiparato » sono comprensive di
tutti i magistrati ordinari, amministrativi e militari, e non
possono essere limitate a quelle appartenenti alle categorie
espressamente specificate (consiglieri di Cassazione, del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti) ; non è possibile
supporre che, a distanza di poche parole, la stessa espres
sione « o altro grado equiparato » abbia un significato di
verso e più ristretto, e si riferisca ai soli magistrati ordinari
di grado 5° (equiparato a quello di consigliere di corte
d'appello) e non invece a tutti i soggetti previsti nella prima
parte della disposizione, e perciò anche ai magistrati ammi
nistrativi.
A questi argomenti letterali possono essere aggiunti
quelli che risultano dalla ratio legis. La disposizione che
consente agli ex magistrati di essere iscritti all'albo speciale
per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori senza at
tendere il termine previsto in via generale dall'art.. 33, è
certamente stata dettata (come ha riconosciuto la decisione
impugnata) dalla considerazione che la natura delle funzioni
espletate in passato dal professionista, lo hanno posto
nelle migliori condizioni per un'approfondita pratica dì
quelle discipline che anche per l'avvocato costituiscono il
fondamento dell'esercizio professionale, sì che l'esercizio di
quelle funzioni si presume supplisca alla esperienza di diversi
anni, che in via generale è richiesta per gli avvocati che intendono essere iscritti all'albo speciale. Le stesse consi derazioni però valgono, non soltanto per i magistrati ordi
nari, ma anche per i magistrati amministrativi o militari, ai quali ultimi non è da ritenere che la legge abbia fatto un trattamento diverso ; specialmente ove si tenga pre sente la circostanza che l'iscrizione all'albo speciale è con dizione necessaria per il patrocinio non soltanto innanzi alla Corte suprema di cassazione, ma anche innanzi alle
più alte giurisdizioni speciali (Consiglio di Stato, Corte dei
conti, Tribunale supremo militare). Il principio cui è in
formata la legge, del resto, e cioè il principio di una com
pleta parificazione ai magistrati ordinari, anche per quanto
riguarda coloro che hanno rivestito solo il grado 5° del l'ordinamento gerarchico, è confermato dall'uguale tratta mento usato dalla successiva lett. c dello stesso art. 34 agli ex avvocati dello Stato ; i quali possono anche essi essere
immediatamente iscritti all'albo speciale, se hanno ricoperto almeno il grado 4° ; e vi possono esservi iscritti se hanno
ricoperto almeno per tre anni il grado di vice avvocato, cioè il grado 5°, come i consiglieri di corte d'appello, cui
secondo l'ordinamento gerarchico vigente all'epoca della entrata in vigore della legge essi erano equiparati.
In base a tali motivi la decisione impugnata, che ha
interpretato in modo inesatto la norma ora esaminata, va
dunque annullata, con il rinvio della causa, per nuovo
esame, al Consiglio superiore forense, che nella decisione
dovrà attenersi al seguente principio di diritto : « L'art.
34, lett. 6, legge 22 gennaio 1934 consente l'iscrizione al
l'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori, non solo a coloro che per tre anni abbiano rive
stito nella magistratura ordinaria il grado di consigliere di
corte d'appello, o altro grado equiparato, ma anche coloro
che per almeno tre anni abbiano rivestito un gTado equi
parato (ex grado 5° dell'ordinamento gerarchico) nella
magistratura amministrativa o militare ».
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE.
Sezioni unite civili ; sentenza 26 aprile 1961, n. 932; Pres.
Lombardo P., Est. Di Majo, P. M. Pepe (conci, conf.) ;
Ministeri finanze e commercio con l'estero (Avv. dello
Stato Bronzini) c. Laureti (Avv. D'Audino).
(Conferma App. Bornia 4 luglio 1958)
Esportazione e importazione «li merci — Licenze di
importazione — Sospensione o revoca — Legit
timità — Presupposti — Hesponsabilità della
pubblica Amministrazione per atti legittimi —
Insussistenza (L. 25 giugno 1865 n. 2359, sulle espro
priazioni per pubblica utilità, art. 46 ; r. d. 1. 12 maggio 1938 n. 794, norme per l'accertamento delle trasgres sioni in materia valutaria e di scambi con l'estero, art. 1).
La pubblica Amministrazione ha il potere discrezionale di
sospendere o revocare, per mutate condizioni di fatto o
per nuove esigenze dell'interesse pubblico e con effetto ex nunc, una licenza di importazione di merci, pur se l'attività autorizzata sia in via di svolgimento, e il
beneficiario della licenza sospesa o revocata non può
pretendere alcun indennizzo per i danni patrimoniali
che dal legittimo esercizio di tale potere, da parte della
pubblica Amministrazione, gli fossero derivati. (1)
(1) I. — Sulla questione risolta nel senso riassunto nella
prima parte della massima, vedi, per quanto concerne gli atti
amministrativi in genere, Cass. 7 ottobre 1954, n. 3357 (richia
mata nel testo), Foro it., Rep. 1954, voce Atto amministrativo,
n. 91, nonché Cass. 24 luglio 1954, n. 2660 ; 31 luglio 1954,
nn. 2800 e'2801 ; 7 ottobre 1954, n. 3356, ibid., nn. 86-90. Per
quanto concerne le licenze di importazione, in particolare, vedi
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923 PARTE PRIMA 924
La Corte, ecc. —• (Omissis). Con il secondo mezzo del
suo ricorso incidentale il Laureti denuncia la violazione e
falsa applicazione degli art. 2 legge 20 marzo 1865, ali. E,
e 42 e 113 della Costituzione.
Premesso che le autorizzazioni amministrative rimuo
vono un ostacolo all'esercizio del diritto soggettivo (il cui
esercizio viene subordinato ad un preventivo controllo
che l'Amministrazione svolge a salvaguardia del pubblico
interesse), rileva il ricorrente che, una volta autorizzato
l'esercizio del diritto, la pubblica autorità non potrebbe
più sospendere o revocare la concessa autorizzazione, ove
dal singolo siano osservate le norme che regolano l'esercizio
del diritto. L'autorità giudiziaria sarebbe, pertanto, com
petente a sindacare se le dette norme siano state o meno
violate e se il privato abbia o meno diritto al risarcimento
dei danni sofferti in conseguenza della revoca dell'auto
rizzazione.
Si deduce, inoltre, che la sentenza impugnata, dopo avere affermato che il principio della responsabilità del
l'Amministrazione per i danni conseguenti dalla sua attività
legittima « è stata sempre circoscritta in limiti ben preci
sati, e cioè in quelle ipotesi marginali in cui la revoca, sebbene sempre ammissibile, costituisca una eventualità
del tutto anormale », ha poi erroneamente ritenuto che tale
ultimo requisito non ricorrerebbe nella fattispecie in esame, in quanto la revoca di una licenza di importazione, oltre
ad essere prevedibile, non sarebbe eccezionale. Al riguardo osserva il ricorrente che la licenza di importare materie
di prima necessità, durante il periodo bellico, dovendo le
relative operazioni essere eseguite nel breve giro di pochi mesi, escludeva la possibilità di una diversa valutazione
del pubblico interesse, o quanto meno doveva indurre a
ritenere siccome eccezionale siffatta eventualità, tanto più che ne sarebbe derivato per il Laureti la perdita del corri
spettivo ad esso dovuto per la contropartita di merci da
esportare in compensazione. Si assume, infine, che il sindacato dell'autorità giudi
ziaria avrebbe dovuto ritenersi consentito, avendo l'Am
ministrazione omesso di dimostrare l'esistenza di validi
motivi, idonei a giustificare la revoca della licenza.
Anche questa censura non coglie nel segno. Non è inopportuno ricordare che, come queste Sezioni
unite hanno avuto già occasione di precisare, la pubblica Amministrazione può sempre revocare con effetto ex nunc
un atto emanato nell'esercizio di un potere discrezionale,
Casa. 17 ottobre 1956, n. 3678, id., Rep. 1956, voce Esportazione e importazione, nix. 2-4.
Per quanto concerne l'inapplicabilità del principio della
responsabilità della pubblica Amministrazione per atti legittimi (seconda parte della massima), nel senso che l'art. 46 legge 25 giugno 1865 n. 2359 concerne danni di natura permanente col
legabili all'esecuzione di un'opera pubblica, vedi, tra le altre, Cass. 15 ottobre 1959, n. 2835, id., Rep. 1959, voce Responsa bilità civ., n. 238 ; 7 luglio 1960, n. 1810, id., Rep. 1960, voce Strade, n. 53.
II. — Pronunciando in sede di regolamento di competenza, la Cassazione, con sentenza 16 marzo 1960, n. 537 (id., 1960, I, 1345) emessa tra le stesse parti, dichiarò la competenza della Corte d'appello di Roma a conoscere della domanda pro posta dal Laureti per il risarcimento del danno in dipendenza dell'asserita illegittimità del fermo dei fondi e del blocco delle merci eseguiti nei suoi confronti in Milano dai Ministeri delle finanze e del commercio con l'estero, ed enunciò in merito i
seguenti principi : 1) l'Amministrazione dello Stato non ha alcun potere di disporre, in relazione alla disciplina delle impor tazioni ed esportazioni, il fermo dei fondi dell'importatore e delle merci importate, e le controversie relative alla responsa bilità dell'Amministrazione per il disposto fermo rientrano nella competenza del giudice ordinario ; 2) nelle cause, in cui il cri terio di competenza è dato dal luogo di esecuzione dell'obbli gazione pecuniaria dell'Amministrazione dello Stato, compe tente è il tribunale della sede di Avvocatura dello Stato, nel distretto del quale è la sezione provinciale della tesoreria, nella cui circoscrizione è domiciliato il creditore che propone la do manda.
Sul merito di questa domanda di danni la Corte d'appello non ha ancora deciso, come risulta dalla parte della motivazione della sentenza annotata, che si omette.
ove siano venute meno le ragioni di convenienza e di oppor tunità che determinarono la emanazione dell'atto stesso ormai più non rispondente al pubblico interesse, e che la revoca non è possibile soltanto quando l'atto abbia creato nell'interessato un diritto perfetto non soggetto al flut tuare del pubblico interesse, (sent. n. 3357jlel 1954, Foro
it., Rep. 1954, voce Atto amministrativo, n. 91). Questi principi sono stati richiamati dalla Corte del
merito a sostegno della propria decisione, ed esattamente è stato ritenuto, per quanto attiene alla licenza d'importa zione, che tale atto autorizzativo fa sorgere nel privato un diritto condizionato, in quanto tutto lo svolgimento del rapporto rimane sempre subordinato alla coincidenza con l'interesse pubblico, la cui valutazione discrezionale
spetta alla pubblica Amministrazione (cfr. sent. n. 3678 del 1956, Foro it., Rep. 1956, voce Esportazione e importa zione, nn. 2-4).
Posto invero che in soggetta materia le norme sulle attribuzioni dell'ex Ministero degli scambi e valute (decreti 14 marzo 1938 n. 643 e 12 maggio 1938 n. 794) e quelle sulla repressione delle violazioni delle leggi valutarie (decreto 5 dicembre 1938 n. 1928) attribuiscono all'Amministrazione un potere di vigilanza e di controllo sull'attività autorizzata, che deve essere sempre conforme ai presupposti di fatto, che sono condizione necessaria per la costituzione e la sussi stenza del rapporto, è conseguente ritenere che, come spetta all'Amministrazione medesima il potere discrezionale di rilasciare la licenza, così spetta ad essa il potere, per mutate condizioni di fatto o per nuove esigenze dell'interesse
pubblico, di far cessare l'efficacia, già in via di svolgimento, del precedente atto autorizzato.
Nè potrebbe sotto altro aspetto validamente prospet tarsi che, pur riconosciuto il legittimo potere della pubblica Amministrazione di revocare (o sospendere) le licenze
d'importazione, essa sia tenuta a indennizzare il benefi ciario della licenza che, a seguito della effettuata revoca,
venga a subire un danno patrimoniale. Per quanto autorevole dottrina sia favorevole a questa
tesi, le Sezioni unite non ritengono di poterla condividere, in quanto il principio della responsabilità per atti leciti della pubblica Amministrazione può ammettersi soltanto là dove sia espressamente previsto dalla legge, come nel
l'art. 46 legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, cui sono state ricondotte con criterio di analogia, tutte le
ipotesi di danno permanente alle private proprietà immo
biliari collegate alla costruzione o alla manutenzione di
opere pubbliche, esclusa quindi ogni altra ipotesi che a
questa non sia riferibile, (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
I
Sezione III civile; sentenza 11 aprile 1961, n. 770; Pres. Sagna P., Est. Caizzi, P. M. Maccarone (conci, conf.) ; Staiano (Avv. Carravetta) c. Ascione (Avv. E. Reale).
(Regolamento di competenza avverso Pret. Capri 25 maggio 1960)
Competenza e giurisdizione in materia civile —
Aeeertamento incidentale — Nozione di questione
pregiudiziale — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 34). Competenza e giurisdizione in materia civile — Que
stioni pregiudiziali — Accertamento incidentale —■
Eccezione d'incompetenza — Forma sufficiente
della domanda (Cod. proc. civ., art. 34).
Per questioni pregiudiziali, che, ai sensi dell'art. 34 cod.
proc. civ., possono formare oggetto di accertamento inci
dentale, sono da intendere non le questioni pregiudiziali in senso logico, che rientrano nell'oggetto del giudizio, ma
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