+ All Categories
Home > Documents > Sezioni unite civili; sentenza 26 aprile 1961, n. 932; Pres. Lombardo P., Est. Di Majo, P. M. Pepe...

Sezioni unite civili; sentenza 26 aprile 1961, n. 932; Pres. Lombardo P., Est. Di Majo, P. M. Pepe...

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: vanthien
View: 214 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
Sezioni unite civili; sentenza 26 aprile 1961, n. 932; Pres. Lombardo P., Est. Di Majo, P. M. Pepe (concl. conf.); Ministeri finanze e commercio con l'estero (Avv. dello Stato Bronzini) c. Laureti (Avv. D'Audino) Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 6 (1961), pp. 921/922-923/924 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23151382 . Accessed: 28/06/2014 17:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.80 on Sat, 28 Jun 2014 17:37:42 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sezioni unite civili; sentenza 26 aprile 1961, n. 932; Pres. Lombardo P., Est. Di Majo, P. M. Pepe (concl. conf.); Ministeri finanze e commercio con l'estero (Avv. dello Stato Bronzini)

Sezioni unite civili; sentenza 26 aprile 1961, n. 932; Pres. Lombardo P., Est. Di Majo, P. M. Pepe(concl. conf.); Ministeri finanze e commercio con l'estero (Avv. dello Stato Bronzini) c. Laureti(Avv. D'Audino)Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 6 (1961), pp. 921/922-923/924Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151382 .

Accessed: 28/06/2014 17:37

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.220.202.80 on Sat, 28 Jun 2014 17:37:42 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezioni unite civili; sentenza 26 aprile 1961, n. 932; Pres. Lombardo P., Est. Di Majo, P. M. Pepe (concl. conf.); Ministeri finanze e commercio con l'estero (Avv. dello Stato Bronzini)

921 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 922

Cassazione », ecc. ; « oppure per almeno tre anni col grado di consigliere di corte d'appello », ecc.).

Secondo la interpretazione restrittiva, accolta dalla

decisione impugnata, il secondo precetto riguarderebbe soltanto i magistrati ordinari ; la specificazione « o altro

grado equiparato » a quello di consigliere di corte d'appello dovrebbe essere limitata all'interno, per così dire, della

categoria dei magistrati ordinari (avendo riferimento a

coloro che siano stati sostituti procuratori generali d'ap

pello, presidenti di tribunale, o procuratori della Repub

blica, ecc.), con esclusione di coloro che hanno rivestito un

grado equiparato a quello di consigliere d'appello (cioè l'ex

grado 5° dell'ordinamento gerarchico) delle altre categorie

previste dalla prima parte della norma (magistrati ammini

strativi o militari). Tale restrizione risulterebbe dal confronto

di questa disposizione, con l'altra (riguardante i magistrati che hanno rivestito l'ex grado 4°), in cui la legge ha invece

distintamente ricordato le varie categorie di magistrati

(consigliere di Cassazione, consigliere di Stato, consigliere della Corte dei conti).

Può certamente riconoscersi che la dizione letterale

della norma in esame non sia perfetta dal punto di vista

della tecnica legislativa (la legge avrebbe potuto omettere

la menzione dei consiglieri di Stato e della Corte dei conti,

in quanto estese il beneficio a coloro che abbiano rivestito

un « grado equiparato » a quello di consigliere di Cassa

zione) ; ma ciò non autorizza a ritenere che, con l'espres sione ora ricordata, la disposizione si sia voluta riferire

esclusivamente all'equiparazione all'interno delle rispettive

categorie. Deve infatti ricordarsi che l'art. 34, lett. b, ri

guarda, oltre che i magistrati dell'ordine giudiziario e di

quello amministrativo, anche i magistrati militari (e riguar dava i giudici del soppresso Tribunale speciale) : onde,

quando, dopo avere elencato fra i professionisti che hanno

diritto all'iscrizione coloro che hanno rivestito un grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione (magi

strati ordinari), e consiglieri di Stato e della Corte dei conti

(magistrati amministrativi) l'art. 34 aggiunge « o con altro

grado equiparato », intende necessariamente riferirsi, non

soltanto all'equiparazione all'interno delle categorie espres

samente ricordate (ad es., sostituto procuratore generale di Cassazione ; oppure vice procuratore generale della Corte

dei conti), ma anche ai gradi equiparati all'infuori di

dette categorie, e cioè a tutti i magistrati appartenenti all'ex grado 4° ; perchè, in caso contrario, rimarrebbero

fuori della previsione legislativa per lo meno i magistrati militari che hanno rivestito quel grado (ad es., il consigliere relatore presso il Tribunale supremo), oltre che (secondo

il testo originario della legge) i giudici di grado 4° dell'ora

soppresso Tribunale speciale. E se, pertanto, è indubbio che nella prima specifica

zione contenuta nell'art. 34 (i magistrati di grado 4°), le

parole « con altro grado equiparato » sono comprensive di

tutti i magistrati ordinari, amministrativi e militari, e non

possono essere limitate a quelle appartenenti alle categorie

espressamente specificate (consiglieri di Cassazione, del

Consiglio di Stato e della Corte dei conti) ; non è possibile

supporre che, a distanza di poche parole, la stessa espres

sione « o altro grado equiparato » abbia un significato di

verso e più ristretto, e si riferisca ai soli magistrati ordinari

di grado 5° (equiparato a quello di consigliere di corte

d'appello) e non invece a tutti i soggetti previsti nella prima

parte della disposizione, e perciò anche ai magistrati ammi

nistrativi.

A questi argomenti letterali possono essere aggiunti

quelli che risultano dalla ratio legis. La disposizione che

consente agli ex magistrati di essere iscritti all'albo speciale

per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori senza at

tendere il termine previsto in via generale dall'art.. 33, è

certamente stata dettata (come ha riconosciuto la decisione

impugnata) dalla considerazione che la natura delle funzioni

espletate in passato dal professionista, lo hanno posto

nelle migliori condizioni per un'approfondita pratica dì

quelle discipline che anche per l'avvocato costituiscono il

fondamento dell'esercizio professionale, sì che l'esercizio di

quelle funzioni si presume supplisca alla esperienza di diversi

anni, che in via generale è richiesta per gli avvocati che intendono essere iscritti all'albo speciale. Le stesse consi derazioni però valgono, non soltanto per i magistrati ordi

nari, ma anche per i magistrati amministrativi o militari, ai quali ultimi non è da ritenere che la legge abbia fatto un trattamento diverso ; specialmente ove si tenga pre sente la circostanza che l'iscrizione all'albo speciale è con dizione necessaria per il patrocinio non soltanto innanzi alla Corte suprema di cassazione, ma anche innanzi alle

più alte giurisdizioni speciali (Consiglio di Stato, Corte dei

conti, Tribunale supremo militare). Il principio cui è in

formata la legge, del resto, e cioè il principio di una com

pleta parificazione ai magistrati ordinari, anche per quanto

riguarda coloro che hanno rivestito solo il grado 5° del l'ordinamento gerarchico, è confermato dall'uguale tratta mento usato dalla successiva lett. c dello stesso art. 34 agli ex avvocati dello Stato ; i quali possono anche essi essere

immediatamente iscritti all'albo speciale, se hanno ricoperto almeno il grado 4° ; e vi possono esservi iscritti se hanno

ricoperto almeno per tre anni il grado di vice avvocato, cioè il grado 5°, come i consiglieri di corte d'appello, cui

secondo l'ordinamento gerarchico vigente all'epoca della entrata in vigore della legge essi erano equiparati.

In base a tali motivi la decisione impugnata, che ha

interpretato in modo inesatto la norma ora esaminata, va

dunque annullata, con il rinvio della causa, per nuovo

esame, al Consiglio superiore forense, che nella decisione

dovrà attenersi al seguente principio di diritto : « L'art.

34, lett. 6, legge 22 gennaio 1934 consente l'iscrizione al

l'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni

superiori, non solo a coloro che per tre anni abbiano rive

stito nella magistratura ordinaria il grado di consigliere di

corte d'appello, o altro grado equiparato, ma anche coloro

che per almeno tre anni abbiano rivestito un gTado equi

parato (ex grado 5° dell'ordinamento gerarchico) nella

magistratura amministrativa o militare ».

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE.

Sezioni unite civili ; sentenza 26 aprile 1961, n. 932; Pres.

Lombardo P., Est. Di Majo, P. M. Pepe (conci, conf.) ;

Ministeri finanze e commercio con l'estero (Avv. dello

Stato Bronzini) c. Laureti (Avv. D'Audino).

(Conferma App. Bornia 4 luglio 1958)

Esportazione e importazione «li merci — Licenze di

importazione — Sospensione o revoca — Legit

timità — Presupposti — Hesponsabilità della

pubblica Amministrazione per atti legittimi —

Insussistenza (L. 25 giugno 1865 n. 2359, sulle espro

priazioni per pubblica utilità, art. 46 ; r. d. 1. 12 maggio 1938 n. 794, norme per l'accertamento delle trasgres sioni in materia valutaria e di scambi con l'estero, art. 1).

La pubblica Amministrazione ha il potere discrezionale di

sospendere o revocare, per mutate condizioni di fatto o

per nuove esigenze dell'interesse pubblico e con effetto ex nunc, una licenza di importazione di merci, pur se l'attività autorizzata sia in via di svolgimento, e il

beneficiario della licenza sospesa o revocata non può

pretendere alcun indennizzo per i danni patrimoniali

che dal legittimo esercizio di tale potere, da parte della

pubblica Amministrazione, gli fossero derivati. (1)

(1) I. — Sulla questione risolta nel senso riassunto nella

prima parte della massima, vedi, per quanto concerne gli atti

amministrativi in genere, Cass. 7 ottobre 1954, n. 3357 (richia

mata nel testo), Foro it., Rep. 1954, voce Atto amministrativo,

n. 91, nonché Cass. 24 luglio 1954, n. 2660 ; 31 luglio 1954,

nn. 2800 e'2801 ; 7 ottobre 1954, n. 3356, ibid., nn. 86-90. Per

quanto concerne le licenze di importazione, in particolare, vedi

This content downloaded from 91.220.202.80 on Sat, 28 Jun 2014 17:37:42 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezioni unite civili; sentenza 26 aprile 1961, n. 932; Pres. Lombardo P., Est. Di Majo, P. M. Pepe (concl. conf.); Ministeri finanze e commercio con l'estero (Avv. dello Stato Bronzini)

923 PARTE PRIMA 924

La Corte, ecc. —• (Omissis). Con il secondo mezzo del

suo ricorso incidentale il Laureti denuncia la violazione e

falsa applicazione degli art. 2 legge 20 marzo 1865, ali. E,

e 42 e 113 della Costituzione.

Premesso che le autorizzazioni amministrative rimuo

vono un ostacolo all'esercizio del diritto soggettivo (il cui

esercizio viene subordinato ad un preventivo controllo

che l'Amministrazione svolge a salvaguardia del pubblico

interesse), rileva il ricorrente che, una volta autorizzato

l'esercizio del diritto, la pubblica autorità non potrebbe

più sospendere o revocare la concessa autorizzazione, ove

dal singolo siano osservate le norme che regolano l'esercizio

del diritto. L'autorità giudiziaria sarebbe, pertanto, com

petente a sindacare se le dette norme siano state o meno

violate e se il privato abbia o meno diritto al risarcimento

dei danni sofferti in conseguenza della revoca dell'auto

rizzazione.

Si deduce, inoltre, che la sentenza impugnata, dopo avere affermato che il principio della responsabilità del

l'Amministrazione per i danni conseguenti dalla sua attività

legittima « è stata sempre circoscritta in limiti ben preci

sati, e cioè in quelle ipotesi marginali in cui la revoca, sebbene sempre ammissibile, costituisca una eventualità

del tutto anormale », ha poi erroneamente ritenuto che tale

ultimo requisito non ricorrerebbe nella fattispecie in esame, in quanto la revoca di una licenza di importazione, oltre

ad essere prevedibile, non sarebbe eccezionale. Al riguardo osserva il ricorrente che la licenza di importare materie

di prima necessità, durante il periodo bellico, dovendo le

relative operazioni essere eseguite nel breve giro di pochi mesi, escludeva la possibilità di una diversa valutazione

del pubblico interesse, o quanto meno doveva indurre a

ritenere siccome eccezionale siffatta eventualità, tanto più che ne sarebbe derivato per il Laureti la perdita del corri

spettivo ad esso dovuto per la contropartita di merci da

esportare in compensazione. Si assume, infine, che il sindacato dell'autorità giudi

ziaria avrebbe dovuto ritenersi consentito, avendo l'Am

ministrazione omesso di dimostrare l'esistenza di validi

motivi, idonei a giustificare la revoca della licenza.

Anche questa censura non coglie nel segno. Non è inopportuno ricordare che, come queste Sezioni

unite hanno avuto già occasione di precisare, la pubblica Amministrazione può sempre revocare con effetto ex nunc

un atto emanato nell'esercizio di un potere discrezionale,

Casa. 17 ottobre 1956, n. 3678, id., Rep. 1956, voce Esportazione e importazione, nix. 2-4.

Per quanto concerne l'inapplicabilità del principio della

responsabilità della pubblica Amministrazione per atti legittimi (seconda parte della massima), nel senso che l'art. 46 legge 25 giugno 1865 n. 2359 concerne danni di natura permanente col

legabili all'esecuzione di un'opera pubblica, vedi, tra le altre, Cass. 15 ottobre 1959, n. 2835, id., Rep. 1959, voce Responsa bilità civ., n. 238 ; 7 luglio 1960, n. 1810, id., Rep. 1960, voce Strade, n. 53.

II. — Pronunciando in sede di regolamento di competenza, la Cassazione, con sentenza 16 marzo 1960, n. 537 (id., 1960, I, 1345) emessa tra le stesse parti, dichiarò la competenza della Corte d'appello di Roma a conoscere della domanda pro posta dal Laureti per il risarcimento del danno in dipendenza dell'asserita illegittimità del fermo dei fondi e del blocco delle merci eseguiti nei suoi confronti in Milano dai Ministeri delle finanze e del commercio con l'estero, ed enunciò in merito i

seguenti principi : 1) l'Amministrazione dello Stato non ha alcun potere di disporre, in relazione alla disciplina delle impor tazioni ed esportazioni, il fermo dei fondi dell'importatore e delle merci importate, e le controversie relative alla responsa bilità dell'Amministrazione per il disposto fermo rientrano nella competenza del giudice ordinario ; 2) nelle cause, in cui il cri terio di competenza è dato dal luogo di esecuzione dell'obbli gazione pecuniaria dell'Amministrazione dello Stato, compe tente è il tribunale della sede di Avvocatura dello Stato, nel distretto del quale è la sezione provinciale della tesoreria, nella cui circoscrizione è domiciliato il creditore che propone la do manda.

Sul merito di questa domanda di danni la Corte d'appello non ha ancora deciso, come risulta dalla parte della motivazione della sentenza annotata, che si omette.

ove siano venute meno le ragioni di convenienza e di oppor tunità che determinarono la emanazione dell'atto stesso ormai più non rispondente al pubblico interesse, e che la revoca non è possibile soltanto quando l'atto abbia creato nell'interessato un diritto perfetto non soggetto al flut tuare del pubblico interesse, (sent. n. 3357jlel 1954, Foro

it., Rep. 1954, voce Atto amministrativo, n. 91). Questi principi sono stati richiamati dalla Corte del

merito a sostegno della propria decisione, ed esattamente è stato ritenuto, per quanto attiene alla licenza d'importa zione, che tale atto autorizzativo fa sorgere nel privato un diritto condizionato, in quanto tutto lo svolgimento del rapporto rimane sempre subordinato alla coincidenza con l'interesse pubblico, la cui valutazione discrezionale

spetta alla pubblica Amministrazione (cfr. sent. n. 3678 del 1956, Foro it., Rep. 1956, voce Esportazione e importa zione, nn. 2-4).

Posto invero che in soggetta materia le norme sulle attribuzioni dell'ex Ministero degli scambi e valute (decreti 14 marzo 1938 n. 643 e 12 maggio 1938 n. 794) e quelle sulla repressione delle violazioni delle leggi valutarie (decreto 5 dicembre 1938 n. 1928) attribuiscono all'Amministrazione un potere di vigilanza e di controllo sull'attività autorizzata, che deve essere sempre conforme ai presupposti di fatto, che sono condizione necessaria per la costituzione e la sussi stenza del rapporto, è conseguente ritenere che, come spetta all'Amministrazione medesima il potere discrezionale di rilasciare la licenza, così spetta ad essa il potere, per mutate condizioni di fatto o per nuove esigenze dell'interesse

pubblico, di far cessare l'efficacia, già in via di svolgimento, del precedente atto autorizzato.

Nè potrebbe sotto altro aspetto validamente prospet tarsi che, pur riconosciuto il legittimo potere della pubblica Amministrazione di revocare (o sospendere) le licenze

d'importazione, essa sia tenuta a indennizzare il benefi ciario della licenza che, a seguito della effettuata revoca,

venga a subire un danno patrimoniale. Per quanto autorevole dottrina sia favorevole a questa

tesi, le Sezioni unite non ritengono di poterla condividere, in quanto il principio della responsabilità per atti leciti della pubblica Amministrazione può ammettersi soltanto là dove sia espressamente previsto dalla legge, come nel

l'art. 46 legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, cui sono state ricondotte con criterio di analogia, tutte le

ipotesi di danno permanente alle private proprietà immo

biliari collegate alla costruzione o alla manutenzione di

opere pubbliche, esclusa quindi ogni altra ipotesi che a

questa non sia riferibile, (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

I

Sezione III civile; sentenza 11 aprile 1961, n. 770; Pres. Sagna P., Est. Caizzi, P. M. Maccarone (conci, conf.) ; Staiano (Avv. Carravetta) c. Ascione (Avv. E. Reale).

(Regolamento di competenza avverso Pret. Capri 25 maggio 1960)

Competenza e giurisdizione in materia civile —

Aeeertamento incidentale — Nozione di questione

pregiudiziale — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 34). Competenza e giurisdizione in materia civile — Que

stioni pregiudiziali — Accertamento incidentale —■

Eccezione d'incompetenza — Forma sufficiente

della domanda (Cod. proc. civ., art. 34).

Per questioni pregiudiziali, che, ai sensi dell'art. 34 cod.

proc. civ., possono formare oggetto di accertamento inci

dentale, sono da intendere non le questioni pregiudiziali in senso logico, che rientrano nell'oggetto del giudizio, ma

This content downloaded from 91.220.202.80 on Sat, 28 Jun 2014 17:37:42 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended